Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2004, n. 29137
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, se pur non è tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, come richiesto dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., deve comunque deliberare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando tale apprezzamento sia negativo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame di uno dei coimputati, che solo dopo la sentenza di primo grado aveva deciso di collaborare, avendo escluso l'utilità di tale prova perché sufficientemente delineato il quadro probatorio sulla base degli elementi acquisiti in primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2004, n. 29137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29137
    Data del deposito : 5 maggio 2004

    Testo completo