Sentenza 23 marzo 2011
Massime • 1
In tema di bancarotta impropria, nel caso di fallimento per effetto di operazioni dolose il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore proprio del reato nella rappresentazione dell'evento che ne consegue.
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- 1. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
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1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di primo grado che ha condannato Me.Pi. alla pena di tre anni di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (di beni strumentali come apparecchiature informatiche e mobili d'ufficio, nonché di altri arredi e attrezzature commerciali) e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avuto riguardo al fallimento della società F.M.R. Team Srl, di cui l'imputato era stato legale rappresentante e liquidatore, dichiarato il 25.6.2013. Le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella stessa misura della pena …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 16388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16388 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 23/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 809
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 25035/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma;
- AT AR, nato il [...];
- BR VA, nato il 12.10,1942;
- DE IS IO, nato l'[...];
- RI TO, nato l'[...];
- ON MA, nato il [...];
essendo resistenti al ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma:
RA EP, ES RA, SI EP, DE EL ER, ES AN, IN LI, ME GE, EN D'IA SC;
avverso la sentenza dell'11.12.2009 della Corte d'Appello di Roma;
sono presenti i difensori avv.:
Nicola EP MADIA, per BR;
GI LL, per DE IS;
AN AR OP, per ON;
EP IO GIANZI, per RI, per RA e per ES;
Martello DI STANTE per RA;
NZ CR, per DE EL;
EP DI TROCCHIO, per ME e EN D'IA;
GI IO LA ed DR GA per le Parti civili Procedure SA LEASING e SA FACTOR;
In sostituzione dell'avv. ASSUMMA BRUNO per AT è presente l'avv. Maria Oraria RUSSO, del Foro di Roma, gusta delega che deposita. Nonché l'avv. Maddalena DE GREGORIO che deposita delega in sostituzione dell'avv. EP FAZIO per IN LI del quale dichiara non essere difensore in proprio. È presente la d.ssa Adriana Forestiere (tesserino Ordi. Avv. Roma P62729 del 9.3.2011) ai fini della pratica forense;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Sante Spinaci) che ha chiesto: l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in relazione al ricorso del PG, nonché la dichiarazione di inammissibilità dei, restanti ricorsi. Gli avv. Panella e GA per le Parti Civili si riportano alle conclusioni che depositano, unitamente alla nota spese. L'avv. Madia per GA chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
L'Avv. Scialla per De BE si riporta al proprio ricorso ed insiste per l'accoglimento;
L'avv. Di Stante per CO rileva l'intervenuta prescrizione del reato contestato al proprio assistito;
L'avv. Crupi per De AN si associa al collega Di Stante rilevando la prescrizione del reato ascritto al proprio assistito e chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del PG;
L'avv. Di Trocchio per ON e per EN conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso del PG ovvero il suo rigetto;
L'avv. Coppi per Leone rileva l'intervenuta prescrizione del reato contestato al proprio assistito, riportandosi altresì ai motivi di ricorso;
L'avv. Gianzi per CO e SF conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PG, ovvero per il rigetto;
per VI si riporta ai motivi di ricorso rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati contestati;
ed eccepisce questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 117 Cost., alla luce della
Sentenza della 2^ sezione penale della Corte di Cassazione;
L'avv. Maria Grazia RU per BA si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento sottolineando in primis l'intervenuta prescrizione del reato contestato, associandosi all'avv. Ganzi in ordine alla questione di costituzionalità dallo stesso sollevata. L'avv. Maddalena De Gregorio si associa alla collega RU per NI e chiede il rigetto del ricorso del PG..
RILEVA IN FATTO
La 3^ Sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione, resa il 27.1.2005, dal Tribunale di Roma nel processo a carico di BA AR e di numerose altre persone, imperniata sull'accusa di bancarotta fraudolenta impropria, conseguente alla dichiarazione di insolvenza di due società finanziarie, facenti capo all'ente parastatale EFIM, denominate SA LEASING Spa e SA FACTOR Spa, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa a seguito della sentenza del Tribunale di Roma che, in data - rispettivamente - 7.6.1994 e 9.11.1993, dichiarava il relativo stato di insolvenza.
Decisione che, rilevata la prescrizione dei connessi reati di truffa, ha rideterminato l'originaria pena per alcuni imputati. L'accusa di bancarotta, quanto a SA LEASING Spa, si sostanzia nell'aver concordato con altri imprenditori fittizi contratti di locazione finanziaria negli anni 1990/1991, facendo risultare nelle convenzioni l'acquisto di beni inesistenti i quali, sempre per simulazione, risultavano ceduti in leasing a favore di varie imprese in, realtà o inesistenti o, comunque, finanziariamente incapienti, da cui derivavano perdite di esercizio per circa L. 32 miliardi;
quanto a SA FACTOR Spa. nell'aver concesso a numerose società o inesistenti o, comunque, finanziariamente incapienti, finanziamenti non assistiti da sufficienti garanzie per la restituzione del denaro anticipato, così determinando elevatissime perdite, attesi gli innumerevoli insoluti da parte delle debitori. Perdite che condussero i due organismi all'insolvenza.
La Corte d'Appello escluse la responsabilità del reato di bancarotta per numerosi imputati, estranei alla gestione delle due fallite e ritenuti concorrenti nei reati in ragione delle convenzioni risultate truffaldine e pregiudizievoli per le due società finanziarie. Per tutti costoro rilevò il solo addebito di truffa che riscontrò essersi estinte per prescrizione. Mantenne il più grave addebito nei confronti di AT, ON, e, considerando il cospicuo volume di affari contratto fraudolentemente con i due organismi venuti ad insolvenza e le relazioni intessute con i titolari del relativo potere di gestione, anche verso DE IS, BR, RI. La Corte territoriale ha anche rilevato la tacitazione delle Parti Civili (procedure concorsuali) per le posizioni di AT, ON, RI.
Pertanto, all'odierno processo, esse risultano costituite soltanto nei confronti di BR e di DE IS.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno proposto distinti ricorsi:
1) Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma che si duole:
a) dell'erronea applicazione della legge penale per avere:
1) ritenuto integrata esclusivamente la condotta di truffa nelle erogazioni finanziarie disposte, poiché il delitto di bancarotta fraudolenta dispone di una sua autonoma fisionomia e può concorrere con quello di truffa, che si limita a tutelare la libera determinazione negoziale dei soggetti e l'integrità del loro patrimonio ed elementi costitutivi sono l'inganno, il danno ed il profitto ingiusto, mentre la bancarotta fraudolenta per distrazione la tutela cade sul patrimonio della società dichiarata insolvente. 2) per quanto attiene alla posizione dell'extraneus nella bancarotta, poiché è sbagliata la convinzione che il reato supponga dolo specifico e debba comportare la conoscenza del dissesto della società (al riguardo il ricorrente elenca compendiosa rassegna di giurisprudenza di legittimità), il dolo dell'extraneus è stata la rappresentazione ve lontana della condotta illecita degli amministratori delle società divenute insolventi;
3) per avere ritenuto sussistenti i requisiti per configurare condotta di truffa mancando nei fatti ipotesi di artificio o raggiro, nonché inganno delle vittime poiché essi erano al corrente della simulazione negoziale;
b) carenza ed illogicità della motivazione nella riqualificazione dei fatti di bancarotta derubricati in truffe.
2) La difesa di AR AT, amministratore delegato nelle due società dichiarate insolventi, eccepisce:
a) inosservanza della legge processuale (artt. 228 e 229 c.p.p., art.230 c.p.p., comma 2, e art. 179 c.p.p., lett. c) avendo il Tribunale
autorizzato i periti ad acquisire copia dei processi verbali di constatazione a carico degli imputati e depositati presso la Guardia di Finanza, attività svolta in assenza di contraddittorì o delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici, attività delicata poiché occorreva discernere le informative di reato dalle parti valutative, così compromettendo i diritti difensivi, attività che non era ridotta a mera materialità, ma a contenuto assai delicato, anche discrezionale;
in tal modo i periti sono venuti a conoscere atti che non erano inserti nel fascicolo per il dibattimento, di cui nessun difensore aveva potuto prendere visione.
b) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p., poiché nel caso di concorso formale eterogeneo in cui da una medesima condotta scaturiscano diversi illeciti (come nel caso in esame in cui la concessione di finanziamenti a società incapienti determina sia la truffa o l'appropriazione indebita sia la bancarotta), si determina la preclusione del secondo giudizio sul medesimo fatto, con vigenza della sola ipotesi di bancarotta;
c) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. c.p., non essendo stata riconosciuta la continuazione tra le truffe e la bancarotta, non ostando la circostanza che il reato irrevocabilmente giudicato è meno grave di quello da porsi in continuazione.
3) La difesa di TO RI, coinvolto quale amministratore di fatto di FINROGRAM Srl. società che aveva stretto patto fraudolento con i vertici delle due SA per la riscossione indebita di denaro, che eccepisce:
a) l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.110 e 223 c.p. perché:
1) accusato di una bancarotta di società a lui estranee, la cui insolvenza è stata dichiarata a distanza di tempo dalla condotta truffaldina, sicché unico addebito è quello di essere concorrente ("extraneus" alla società) nelle truffe perpetrate con le convenzioni finanziarie (reati già consumati);
2) perché la determinazione negoziale dell'organo della società danneggiata non discende da scelta riconducibile alla società, bensì alla persona fisica che non attua l'interesse di quest'ultima;
3) perché è errato il richiamo alla giurisprudenza che ammette il concorso tra i due reati poiché essa è stata resa nel caso in cui alla condotta truffaldina segua un arricchimento della società, perseguendo così un interesse societario;
in ogni caso difetta al riguardo un'adeguata motivazione;
b) illogicità della motivazione nell'avere ascritto all'RI il concorso nella bancarotta delle società pubbliche sulla base della ritenuta consapevolezza del depauperamento dei rispettivi patrimoni, quando siffatto argomento non è stato seguito per gli altri coimputati, pure autori di fatti di impoverimento delle società divenute insolventi;
c) carenza ed illogicità della motivazione nell'avere omesso (come anche il Tribunale) di indicare nella determinazione della pena in continuazione la pena/base e la diminuzione derivante alla riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, sicché i criteri sanzionabili conseguenti alla dichiarata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti non sono noti, profilo già (sinteticamente) dedotto nell'atto di appello.
La difesa di RI ha depositato motivo nuovo che censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la prevalenza delle attenuanti genetiche sulle aggravanti speciali, non tiene conto dell'inestensibilità della L. Fall., art. 219, comma 1, ai fatti di bancarotta impropria.
4) La difesa di VA BR, imputato nella vicenda SA LEASING avendo agito a mezzo della società RO.RA.CO (beneficiaria delle illecite erogazioni finanziarie) alla cui amministrazione di fatto egli è stato collocato dai giudici, qualificazione che il prevenuto contesta lamentando di esser dipendente con mansioni tecniche (progettista) ed affermando che le scelte amministrative furono assunte dall'amministratore unico ES (che nel processo è prova di accusa quale chiamante in correità). 5) La, difesa di IO DE IS che eccepisce:
a) l'inosservanza della legge processuale per avere prosciolto l'imputato per prescrizione dagli addebiti di truffa (con unica condotta che attiene ad un solo contratto di locazione finanziaria, stipulato da COMID, mentre nulla è detto per i rapporti con EDILCOMMERCIALE) e non già nel merito dell'addebito di bancarotta fraudolenta, verso cui la formula sarebbe necessariamente stata di non aver commesso il fatto, poiché gli argomenti addotti dalla Corte territoriale (necessaria conoscenza della inconsistenza dei contratti di leasing, rapporti con RI, qualità di amministratore di COM.ID), non sono stati sviluppati;
b) la mancanza di motivazione e l'illogicità della stessa poiché si muovo per assiomi (tra cui quello per cui non poteva non sapere);
c) la violazione dell'art. 521 c.p.p., per l'immutazione del fatto dedotto nella condanna rispetto all'imputazione originaria: poiché tra la bancarotta fraudolenta e la truffa, variano il momento soggettivo e la condotta, con riflessi anche sulle statuizioni civili sull'entità del danno risarcibile;
d) la violazione dell'art. 578 c.p.p., per avere condannato il ricorrente al risarcimento in solido dei danni, pari all'intero passivo fallimentare, mentre egli deve rispondere soltanto di quello cagionato dalla truffa ascrittagli.
In data 16.3.2011 è stata depositata memoria a sostegno dei motivi del DE IS con cui si ribadisce - in primo luogo - l'assenza di riscontri sulle anomalie del contratto stipulato da COMID, coerente - invece - con le dimensioni dell'azienda; la presenza in mera qualità di socio in EDILCOMMERCIALE. Inoltre, rammenta l'assenza del dolo mancando la consapevolezza di danneggiare i creditori ma soltanto quella di sottrarre alla società disponibilità finanziarie. La qualità di piccolo imprenditore impediva di conoscere il disegno complessivo dei vertici di SA. Infine, iniqua è la responsabilità solidale nel ristoro del danno conseguente al complesso delle condotte dei correi, al più potendosi affermare la sua responsabilità in quello derivante dalla sua condotta.
Viene anche eccepito il silenzio assoluto della Corte sulla eccezione formulata con motivi (nuovi) avanzati verso la sentenza d'appello, relativi alla posizione di incompatibilità del comune difensore (ora revocato) del BR con quello del coimputato ES RA, portatore principale (nella sua confessione) dell'accusa rivolta al primo.
6) La difesa di MA ON, presidente sia di SA LEASING sia di SA FACTOR, che eccepisce:
con il 1^ motivo:
- l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione sui numerosi aspetti critici evidenziati nell'atto di appello, superati da percorsi induttivi ("non poteva non sapere") o sulla peculiare posizione assunta nella società o delle sue capacità intellettive, con tragitto "beffardo" (non volendosi far torto alla sua intelligenza, si suppone da lui conosciute notizie note soltanto all'Amm.re Delegato AT), ovvero scivola sul paradigma della colpa (omesso esercizio di capacità cognitive possibili) per dimostrare la responsabilità del prevenuto;
- per SA LEASING, l'inconsistenza dell'accusa dello QU nei confronti di ON, il, quale riconduce alla causale di prestito, e non di remunerazione per l'illecito, la corresponsione della somma di L. 500 milioni;
- la posizione di persona ingannata dal AT, suo attuale accusatore, come dimostrerebbe:
1) la lettura dei verbali del cons. Amm.ne che attestano le rassicurazioni del AT sulla correttezza dell'operazione;
2) la pratica di forzoso frazionamento attuata dal AT per SA FACTOR, sicché ciascuna, singolarmente considerata risultava inferiore al limite di competenza per cui era chiamato l'organo collegiale (soltanto tre operazioni, tra cui INGE, approdarono al Cons. Amm.ne, potendo così, il AT disporre autonomamente della trattativa);
3) il rilievo del CT. del PM. che accertò l'eccessiva autonomia concessa dal ON al AT, in ciò confortato dal deposto CEREA che segnalava l'assenza di compiuta istruttoria delle pratiche e la violazione della copertura assicurativa SIAC e ricordava le distorte rappresentazioni della realtà rese dal AT al Cons. di Amministrazione;
nonché del teste SALVI il quale attestava il rapporto quasi esclusivo dei clienti con AT (che esercitava costanti pressioni per coprire la carenza istruttoria), ancorché legati da amicizia al ON (come il RA); il teste ROSSI ricordava il mutamento del sistema con l'avvento del AT, anche nei sistemi di pagamento;
aspetti fatti propri anche dalla Parte Civile nella sua memoria soprattutto sulle menzogne del AT sulla copertura SIAC;
i rilievi difensivi circa l'assenza del ON nei rapporti con FINROGRAM;
- la scorretta lettura della sentenza di condanna del ON per le truffe in danno a SA emessa dalla Corte d'Appello di Roma, poiché la decisione qui impugnata trascura di rammentare la genesi dell'accusa del AT al ON, in funzione meramente difensiva, nonché la rettifica dello stesso AT che assunse per sè la responsabilità dei rapporti con il Gruppo RA e che, infine, l'argomento è inficiato dalla omessa valutazione della risultanza ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., soprattutto sulle dichiarazioni accusatorie su cui si fonda la condanna;
con il 2^ motivo:
- l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione nel computo sanzionatorio che non si diparte dalla violazione ritenuta più grave e che omette ogni motivazione nel giustificare la assai ridotta riduzione della pena conseguente alle riconosciute attenuanti generiche.
7) Quale resistente, la difesa di EP RA coinvolto quale imprenditore nel settore delle acque minerali e nel settore sanitario, già condannato per truffa (donde profili di preclusione per ne bis in idem ex art. 649 c.p.p.) dalla Corte d'Appello di Roma (che unificava ulteriori decisioni di Brescia e di Milano) e destinatario di indebiti finanziamenti erogati dalle società pubbliche, il quale si duole;
- dell'assenza di effettiva connessione causale tra le convenzioni concluse;
e l'insolvenza delle due società del gruppo EFIM, essendo i crediti ceduti pro solvendo, crediti che trovavano nell'imputato persona e salda garanzia di pagamento, operazioni - inoltre - concluse due anni prima della dichiarazione di insolvenza delle due società pubbliche.
CONSIDERA IN DIRITTO
1) La prescrizione dei reati.
La sentenza del Tribunale di Roma che definì il primo grado del processo datò del 27.1.2005. Pertanto si tratta di pronuncia preclusiva dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10: deve applicarsi, dunque, la disciplina ante-
vigente.
Nonostante l'interruzione del decorso prescrizionale di quindici anni (infatti, la pena/base è stata fissata in dieci anni di reclusione, atteso il riconoscimento delle attenuanti generi che in via di prevalenza sulle contestate aggravanti, con fissazione del termine prescrittivo al 7.6.2009) e le numerose sospensioni occorse nel processo (nella fase del primo grado, per complessivi gg. 620), i reati di bancarotta fraudolenta impropria, posti tra loro in continuazione (dies a quo, ultima sentenza dichiarativa dell'insolvenza, quella di SA LEASING del 7.6.2004), devono ritenersi prescritti:' estinzione è maturata il 17 febbraio 2011. È, dunque, fondata la relativa eccezione avanzata all'odierna udienza da numerose difese (i reati di truffa aggravata sono già stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'Appello di Roma).
Assunto che dovrebbe portare alla valutazione delle posizioni degli imputati ricorrenti nell'ottica dell'art. 129 cpv. c.p.p., ma che, tuttavia, non esplica effetti di rilievo attesa l'inammissibilità dei relativi ricorsi, come meglio si dirà oltre. Tanto non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità o Pestinzionc dei reati, a norma dell'art. 129 c.p.p.. Sempre a riguardo del tema prescrittivo - e, per il momento prescindendo dell'ammissibilità dei ricorsi difensivi - deve rammentarsi l'istanza dell'avv. Gianzi, protesa alla sospensione del procedimento in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 2^ Sezione penale di questa Corte (Ord. 27,5,2010, GU. N. 45 del 10.11.2010 che, per vero, incentrava l'attenzione sul criterio di applicazione della novella, in seno al regime transitorio disposto dalla L. n. 251 del 2005, art.10, comma 3): la domanda, peraltro, non assume interesse poiché, in considerazione dell'impossibilità di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti come prescritto dal riformato art. 157 c.p., comma 2, il periodo estintivo risulta maggiore di quello attualmente previsto.
p.2) Il ricorso del Procuratore Generale e la questione del la responsabilità penale dei c.d. "extranei" alle società insolventi. La questione riguarda praticamente le sole posizioni di RA, di DE IS, di RI, cioè di quanti (attuali ricorrenti) agirono, senza partecipare alla gestione delle due SA, in danno delle medesime società.
Per costoro i giudici d'Appello hanno modificato il giudizio del Tribunale, assolvendoli dall'addebito più grave di bancarotta fraudolenta impropria e riconoscendo nei loro confronti soltanto l'addebito di truffa aggravata (e continuata), imputazione che fu dichiarata estinta per prescrizione. Truffe concretatesi nella stipula di convenzioni di leasing o di factoring, inquinate dalla falsa rappresentazione - nel contesto della proposta contrattuale rivolta agli organismi controllati da EFIM - dei loro presupposti essenziali, tali, comunque, da indurre in errore su profili decisivi del sinallagma il soggetto contraente.
Dalla conclusione di questi contratti conseguiva l'erogazione di consistente liquidità ai richiedenti, a titolo di anticipazione finanziaria (indebita), ricchezza tratta dal patrimonio delle due società SA e mai restituita agli organismi finanziari. Si determinava così un impoverimento causalmente connesso al dissesto di detti organismi societari (circostanza che non è stata contestata nella sua obiettività dai ricorrenti).
La distorsione cognitiva era addebitabile, in un rilevante numero di casi a FINROGRAM, organismo gestito dall'RI (ma in cui risultava socio occulto il AT, secondo le ricostruzioni effettuate dai giudici del merito) che prospettava la sottoposizione a vincolo finanziario di beni inesistenti, ovvero già disponibili al soggetto locatario, ovvero di crediti inesistenti o vantati verso enti inesistenti o del tutto finanziariamente inaffidabili, ovvero a RO.RA.CO., ritenuta dalle decisioni di merito gestita di fatto dal DE IS, ovvero dal RA, quale referente di numerose iniziative imprenditoriali nel settore della sanità e delle acque minerali.
Di qui la configurazione degli artifici ingannevoli verso le società SA (espressione dell'ente pubblico EFIM), ma inefficaci verso i suoi principali rappresentanti (il Presidente del Consiglio di Amministrazione di entrambi, MA ON ed il Direttore Generale, AR AT) del tutto consapevoli dell'inganno, circostanza qui decisiva, concorrenti nel raggiro ai danni dell'organismo a cui erano preposti.
Invero, il reato è stato ritenuto ascrivibile anche a costoro, intranet degli organismi societari danneggiati, poiché essi, pur consci del raggiro perpetrato con la collusione degli altri imprenditori esterni in pregiudizio degli enti finanziari, disposero di comportamenti ingannevoli verso l'apparato di controllo interno, onde conseguire il risultato illecito.
Il Procuratore Generale, giustamente ricordando (concordemente alla costante giurisprudenza di questa Corte) che è possibile il concorso tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di truffa, sostiene la ritualità dell'imputazione di bancarotta rivolta dell'extraneus, il quale si renda - in concorso con il preposto all'ente fallito - autore di impoverimento dell'asse patrimoniale della società, di cui in seguito sarà dichiarata l'insolvenza e ripercorre lo sviluppo giurisprudenziale seguito da questa Corte al riguardo.
Argomentazione del tutto condivisibile, anche in funzione di replica alle doglianze affacciate dal AT, nel suo secondo motivo, allorquando viene invocata la preclusione dell'art. 649 c.p.. Ma è rilievo che - oltre a tratteggiare un irragionevole concorso necessario tra la bancarotta e qualsiasi ipotesi di reato contro il patrimonio, conseguenza del tutto irragionevole - nella sua impostazione generalizzante, non riesce pertinente alle risultanze di causa.
Non vi è, infatti, dubbio che, nell'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati (quando, cioè, da una medesima condotta scaturiscono plurimi e distinti illeciti) secondo la costante lettura in proposito di questa medesima Sezione della Corte (cfr. Cass. pen., sez. 5^, 4 ottobre 2004, Collodo, CED Cass. 229907 e, da ultimo, Cass. Sez. 5^ 21 settembre 2010, Meschieri ed altro, CED Cass.248652), il delitto di bancarotta fraudolenta possa concorrere con quello di truffa, perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa e perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se successivamente è dichiarato il fallimento dell'impresa. Ma - soggiunge il ricorrente - il delitto di bancarotta patrimoniale è integrato da azione fraudolenta assistita dal mero dolo generico e che, pertanto, non è necessaria la dimostrazione della consapevolezza in capo all'extraneus dello stato di difficoltà finanziaria dell'organismo impoverito.
Questo ulteriore rilievo, nella sua generalità, non è convincente e certamente non può applicarsi alla situazione qui dedotta. Esso muove da un equivoco circa la reale connotazione dei componenti della fattispecie incriminatrice. Non è messa in discussione la genericità dell'elemento soggettivo del reato (cfr. per tutte Cass. Sez. 5^, 22 aprile 1998 Bagnasco, CED Cass. Rv. 211366), cioè, la volontarietà nella ricezione del bene dell'impresa che di poi verrà dichiarata insolvente, oltre che la consapevolezza che l'azione è idonea a recare danno ai creditori.
Ma questa connotazione riesce più incerta quando sia riferita al terzo, estraneo alla gestione dell'impresa.
In questa situazione, il giudice di legittimità ha affermato che occorre la prova della consapevolezza che la propria azione sia foriera di danno ai creditori eppertarato debba essere accompagnata dalla conoscenza, da parte dell'agente, dello stato di decozione dell'impresa a cui viene sottratto il cespite attivo (cfr. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2004, Bertuccio, CED Cass. 228905). Successivamente, lo stesso giudice ha osservato che non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società (Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Ced Cass. 243162, decisione a cui fa esplicito riferimento il ricorrente).
Questi approdi, al di là dell'apparenza, non sono in realtà configgenti.
Più che soffermarsi sull'elemento soggettivo, il Collegio ritiene pregiudiziale la disamina della ricorrenza del dato obiettivo, sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, cioè l'effettiva connotazione di fraudolenza dell'azione nel contesto dell'illecito fallimentare.
Infatti, l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori. Questi ultimi, quali persone offese, sono - invero - l'indispensabile referente per lo scrutinio in discorso.
In sostanza, è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza che costituisce l'offesa del reato, ma soltanto quella che reca danno alle pretese dei creditori.
Non si tratta di una precisazione di poco momento: l'azione "distruttiva" che cade sugli utili prodotti dalla società, pur riducendo l'oggettiva consistenza del patrimonio dell'organismo, non è idonea ad integrare il reato, postocbè il profitto generato dalla gestione, ove non reinvestito, appartiene ai soci e non ai creditori (cfr. Cass. pen., sez. 5^, 18 febbraio 2009, Ferrari, Ced Cass., rv. 243612).
Se questa conoscenza è ragionevolmente presunta in capo all'imprenditore individuale o all'amministratore dell'impresa collettiva, per cui non si profila necessaria espressa motivazione diversamente deve dirsi con riguardo sull'extraneus, quando non emerga la consapevolezza dell'effettivo stato dell'organismo che egli concorre a pregiudicare patrimonialmente (in tal senso Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, Tisi ed, altro, CED Cass. 235766). Ove si accolga questa lettura, deve conseguentemente supporsi che il terzo estraneo alla gestione dell'impresa sia consapevole degli effetti cagionati dalla sua condotta di altrui pregiudizio patrimoniale.
In secondo luogo, nel caso dedotto dal presente ricorso l'addebito mosso ai prevenuti sembra atteggiarsi in guisa del tutto speciale, con richiamo alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, sub specie di "operazioni dolose", come è dato ricavare dalla lettura del sincretico addebito d'accusa, che coniuga i precetti dall'art. 216, comma 1, n. 1, con quelli della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, ipotesi - tuttavia - connotata di specialità rispetto alla prima e, per questo motivo, su di essa prevalente: "... cagionavano la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa... in conseguenza di comportamenti dolosi diretti, a distrarre fraudolentemente disponibilità finanziarie a profitto proprio ed altrui...". Alla configurazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, del resto, si rinviene, a proposito dei capi a) e b) dell'epigrafe, espresso riferimento a pag. 60 della decisione impugnata. Orbene, è noto che la figura della bancarotta si articola in diverse ipotesi illecite, tra loro strutturalmente difformi e che la configurazione della c.d. bancarotta propria differisce da quella c.d. impropria (nelle ipotesi di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, nn. 1 e 2) per la previsione di un evento naturalistico,
variamente identificato dal legislatore come dissesto o come fallimento, connesso all'azione illecita da nesso di causalità. Del pari è dato sicuro, in dottrina ed in giurisprudenza, che l'elemento soggettivo del reato deve estendersi all'evento naturalistico, quale momento essenziale del reato. Orbene, se nella bancarotta c.d. propria il fallimento non è fatto suscettibile di rappresentazione e volontà del soggetto agente (bensì elemento costitutivo dello stesso reato), sicché sarebbe arbitrario pretendere un nesso eziologico tra la condotta distruttiva ed il dissesto (Cass. Sez. 5^, 22 aprile 1998, Bagnasco. CED Cass. 211366; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2006, Corsatto, CED Cass., 235481, ecc.), così non può affermarsi per le figure della c.d. bancarotta impropria. Non sfugge al Collegio che, per quanto attiene all'azione per effetto della quale si verifica il fallimento della società (art. 223, comma 2, n. 2), il legame causale è singolarmente lasco, tanto da qualificare la fattispecie come assai prossima alla preterintenzione (cfr. Cass. Sez. 5^, 22 febbraio 2010, Cassa Risp. Rieti, CED Cass.247315), poiché l'evento discende non già direttamente dall'atto antidoveroso, bensì "per effetto" dell'azione dolosa. Ma è, comunque, necessaria una qualche forma di rappresentazione del fatto nei suoi elementi naturalistici, ovvero, poiché la responsabilità oggetti va è categoria eccezionale nel nostro sistema, si impone una indefettibile prova di piena consapevolezza dell'anione in tutta la sua espressione da parte del soggetto agente. Nè giova obiettare che l'importo - davvero ragguardevole - del pregiudizio economico recato alle due società SA, che ciascun imprenditore extraneus avrebbe potuto rappresentarsi è circostanza bastevole per ritenere integrato anche il profilo psicologico della figura di reato.
Infatti, il rilievo non pertiene alle posizioni di quanti approfittarono in misura più contenuta della "generosità" delle due società parastatali, ma - soprattutto - come già osservato dai giudici di seconde cure (cfr. Sent. C. App., pag. 65), l'effettivo riflesso pregiudizievole sul patrimonio di queste ultime era oscurato ai terzi dalla sistematica falsificazione delle informazioni destinate ai terzi, attese le indiscutibili infedeltà dei bilanci di esercizio.
La prova d'accusa, sul punto, risulta, dunque, decisivamente gracile (ed una maggiore precisione al riguardo è preclusa al giudice di legittimità, risolvendosi in questione di fatto).
Conseguentemente le valutazioni dei giudici di appello si convalidano come ragionevoli e giuridicamente corrette (nonché adeguatamente motivate) ed infondate sono, al contempo, le censure del ricorrente. Sempre sul tema dedotto dal ricorso del Procuratore Generale deve, invece, qualificarsi come manifestamente infondato il rilievo (Motivi, pag. 16) che vorrebbe improponibile lo schema della truffa poiché i preposti alle società danneggiate erano, atteso il previo concerto con gli autori del raggiro, a giorno della condotta pregiudizievole per le società.
Il rilievo, infatti, trascura l'attività di informazione infedele verso gli altri organi, di gestione e di controllo, addebitata al AT (e per la quale venne condannato con sentenza passata in cosa giudicata, cfr. al proposito Cass., sez. 2^, 15 dicembre 2005, BA, Ced Cass. 232861).
Il profitto personale fa raggiunto grazie all'ulteriore violazione dei propri doveri amministrativi nel rapporto con la struttura dell'ente.
2) Le censure del ricorso AT.
Dianzi si è esaminato il secondo motivo del ricorso e lo si è considerato manifestamente infondato, alla luce del reiterato insegnamento del giudice di legittimità.
Il primo motivo esposto dal prevenuto nel ricorso lamenta l'inosservanza della legge processuale (artt. 228 e 229 c.p.p., art.230 c.p.p., comma 2, e art. 179 c.p.p., lett. c) in ragione dell'assenza di contradditorio nella scelta degli atti rilevanti per l'accertamento tecnico, anche con riguardo a quelli che non furono, poi, inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Si tratta di doglianza che ripropone le censure del gravame di appello, ma trascura la puntuale giustificazione resa dai giudici;
per questa ragione è inammissibile, perché affetto da genericità. Infatti, esauriente e corretta è la considerazione di Sent. pag. 61 e ss. che precisa quanto già disposto dal Tribunale e l'attività meramente manuale svolta dal Dr. baccigalupi. In tema d'attività peritali, gli atti di cui il perito può prendere visione su autorizzazione del giudice sono non soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli "dei quali la legge prevede l'acquisizione" al fascicolo medesimo, ossia gli atti suscettibili di farvi legittimamente ingresso nel corso del giudizio anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico. Inoltre, la doglianza è generica nella parte in cui non indica in quale misura la motivazione sia stata influenzata da. atti inquinati dalla rilevata irritualità.
Ed è parziale poiché non tiene conto del fatto che l'ignoranza dei difensori è cessata con la lettura dell'elaborato peritale, discusso in contradditorio in sede dibattimentale.
Pure manifestamente infondato è l'ultimo mezzo che si duole dell'erronea applicazione della legge penale per l'asserito mancato riconoscimento della continuazione tra le truffe e la bancarotta. Infatti, i giudici di appello (Sent. pag. 75) ricordano che la decisione di primo grado ha già applicato la continuazione con i fatti dedotti dalla sentenza di condanna irrevocabile resa dalla Corte d'Appello, onde non vi è più ragione di doglianza. 3) Il ricorso di RI.
Manifestamente infondata è la prima doglianza che desume l'estraneità dall'addebito di bancarotta in ragione della distanza di tempo trascorsa dalla condotta truffaldina. Infatti, le fattispecie di bancarotta non precludono la risalenza delle condotte rispetto all'evento dannoso, bensì articolano la censura sulla causazione di un danno ai creditori. Nel caso in esame il rapporto di continuità tra le truffe e l'evento dannoso è indiscutibile. Nè la concorrenza di un'azione esterna al soggetto attivo (nella specie la determinazione negoziale dell'organo preposto alla gestione della società danneggiata) può limitare in qualche maniera la penale responsabilità, non interrompendo il rapporto psicologico avviato con gli amministratori delle SA nella previa intesa fraudolenta. Al contempo, privo di interesse è l'esito che segue alla manovra illecita, se profittevole o dannosa per la società, una volta che sia stata dimostrata (come nel caso in esame) l'intenzione di giovare ad interessi di estranei a scapito di quelli delle società divenute insolventi.
È inammissibile anche il successivo mezzo: non è data riscontrare carenza ed illogicità della motivazione circa la determinazione della pena inflitta al prevenuto. All'RI sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, sulla pena già determinata dal Tribunale che ebbe a riconoscere il vincolo continuativo per tutti i reati (sei anni di reclusione), cosi pervenendo alla misura di cinque anni di reclusione. La ragione della statuizione e della misura della riduzione è argomentata adeguatamente dalla sentenza impugnata, con il richiamo allo "spessore delittuoso della condotta" nonché al suo ruolo sia organizzativo sia direttivo nella compagine dei concorrenti nel reato (Sent. pag. 77, ove è rilevabile il lapsus materiale, nell'avere erroneamente citato tal BARBIERI, anziché l'RI). Non vi è alcun vizio motivazionale.
Infine, inammissibile è pure il motivo nuovo avanzato da RI. Per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto. Ne consegue che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe a concretamente mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria (cfr. Cass. Sez. 1^, 20 novembre 1997, Di Fini, CED Cass. 209444; Cass., Sez. 1,14 gennaio 2008, Civita ed altro, CED Cass. Rv. 239579). 4) Il ricorso di ON.
Specioso e manifestamente infondato è l'argomento che accusa i giudici di seconde cure all'indebito ricorso ad un tramite induttivo, in realtà indimostrato, per giungere al convincimento di reità, referente consacrato nell'inciso "non poteva non sapere". Infatti, la motivazione si sviluppa per passaggi attenti e ragionevoli. Oggetto dell'asserita conoscenza dell'imputato sarebbe stata la irregolarità dei contratti che erano portati al Consiglio di amministrazione dal AT (verso cui aveva nutrito in passato incondizionata fiducia), con rassicurazione di regolarità essendo, fra l'altro, asseverati dal vaglio di SIAC.
Innanzitutto, il rilievo da, comunque, per acclarata l'oggettiva partecipazione all'avallo dei negozi incriminati. Ma la censura, anche con riguardo al momento soggettivo (consapevolezza della frode), non coglie in alcun modo nel segno. Espressamente la sentenza impugnata esclude che la prova fondi sulla presunzione di conoscenza, dando esplicito riscontro ad una conoscenza, per le medesime ragioni che consentirono la sua condanna (ormai irrevocabile), quale partecipe ai reati di truffa in danno delle società finanziarie, con riferimento alle cospicue elargizioni finanziarie verso RA (Sent. pag. 66): e qui non si discute della opportunità o meno di allacciare una relazione con quel soggetto che viene descritto come artefice di un fatturato ragguardevole e, dunque, appetibile cliente per le SA, sicché l'iniziativa - se di AT o di ON - di contattarlo rileva assai poco, ferma restando la pregressa conoscenza ed amicizia con l'attuale ricorrente;
si allude, invece, alla positiva interferenza nella conclusione dei contrattì,inquinati da vistose irregolarità (Sent., ibidem).
La decisione rammenta a sostegno dell'assunto di condanna anche la dettagliata chiamata di correo formulata dal AT nei suoi confronti (pag. 67), sicché fornita la prova (ragionevole plausibile) della sua conoscenza per alcuni episodi contrattuali illeciti, deriva senza sforzo di illazione, che egli era consapevole delle prassi diffusamente indebite in uso presso SA. L'ulteriore osservazione che segnala la spiccata intelligenza del prevenuto sia al cospetto delle clamorose e radicali anomalie delle convenzioni (in parte segnalate dallo stesso ricorrente nel richiamo alle considerazioni del CEREA, cfr. Sent. pag. 13 o da SALVI, pag. 15, pag. 16 a proposito dell'operazione GRISONE), sia degli impresentabili profili commerciali dei contraenti (accertati per via peritale) assume valenza concludente. Così come sono indiscutibili prove a carico del ON le infedeltà dei dati esposti nei bilanci societari delle dette SA (di cui è accenno a Sent. pag. 65) considerate sia la sua competenza sia le sue capacità professionali. Sono sviluppo argomentativi ragionevoli e, soprattutto, non rappresentano il primario criterio di giudizio nei confronti dell'imputato. La premessa da cui questi passaggi si dipartono non si contrassegna, comunque, di illogicità essendo plausibile che a maggiore quoziente intellettivo corrisponda più lucida capacità percettiva della realtà.
È, quindi, lontana dal vero la critica del ricorrente di essere la decisione agganciata soltanto alla responsabilità per posizionè, con abnorme utilizzo dei referenti di colpa per il vaglio di un comportamento doloso quale la bancarotta fraudolenta (Motivi, pag. 6), soprattutto se si considera il peculiare dovere che gravava sul prevenuto di attento controllo e salvaguardia degli interessi delle società a cui era preposto, non già in ragione dei generici obblighi dettati dall'art. 43 c.p., bensì per la responsabilità discendente da condotta omissiva di cui all'art. 40 cpv., coniugata con le previsioni dettate dall'art. 2392 c.c. e ss., che assegnavano al ON un mandato che il suo profilo professionale era idoneo ad assolvere.
Ma risulta, a questo punto, anche manifestamente inconsistente l'appunto (Motivi pag. 8 e ss.) sulla adeguatezza della motivazione quanto ad episodi diversi dal rapporto negoziale con il RA (per es. la vicenda INGE) o della completa pretermissione del rilievo difensivo (Motivi pag. 12 e ss.): le censure afferenti alla lettura delle dichiarazioni di QU (che motivatamente i giudici del merito assumono avere prezzolato il ON, richiamando le cospicue - e non contestate nella ricorrenza oggettiva, bensì restando indimostrata la causale nella prospettazione difensiva - elargizioni di denaro corrisposte dal coimputato al ricorrente (cfr. Sent. pag. 9 e ss.), attengono a profili di fatto e risultano inammissibili inducendo ad una interpretazione discosta da quella dei giudici di merito.
Nel resto è del tutto implicita nella motivazione del provvedimento (anche nel suo richiamo alla decisione dei primi giudici) l'esibizione di un'apparenza ufficiale a cui, però, non corrispondeva una effettiva realtà sottostante, frutto di intesa criminosa, ed inconfessabile tra AT e ON, certo essendo che anche il AT fu artefice primario del tessuto fraudolento della gestione.
Lamenta, ancora, il ON che indebitamente è stata argomentata prova d'accusa nei confronti del ricorrente sulla base di pregressa decisione di condanna per condotte di truffa.
Rilievo anch'esso meramente suggestivo. Non vi è vizio correlato alla previsione dell'art. 238 bis c.p.p.. Infatti, quando una sentenza irrevocabile viene acquisita nel processo ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, essa necessita di una conferma esterna. Quando, invece, essa sia utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria (cfr. Cass., Sez. 4, 29 gennaio 2008, De Angioletti, CED Cass. 239299).
Nel caso che qui interessa non vi sono dubbi sull'oggettiva verifica delle condotte illecite e, per il riguardo soggettivo, l'indicazione della vicenda RA è esauriente ed adeguata dimostrazione, come dianzi osservato, della consapevole partecipazione al disegno di frode da parte dell'imputato.
Il richiamo, dunque, alla decisione irrevocabile assume il profilo di mera conferma di un dato già saldamente ancorato a prova. Il paradigma valutativo della risultanza è, poi, aspetto che attiene al merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità. Il fatto che AT abbia, dopo una iniziale versione, modificato il tiro della sua accusa non imponeva rettifica nel contesto dell'attuale vicenda processuale, trattandosi di un cambiamento sostanzialmente irrilevante e dotata di effetto assai mediato ed indiretto, ai fini della definizione della penale responsabilità del ON.
È manifestamente infondata la doglianza relativa alle statuizioni sanzionatoria La Corte ha riconosciuto con giudizio di prevalenza le attenuanti generiche sulle già contestate aggravanti e del già riconosciuto (dal Tribunale) vincolo continuativo tra le pregresse condanne per truffa e quella presente per bancarotta (pena così definita in anni 4 di reclusione). La pena su cui operare la maggiore diminuzione sanzionatoria era, quindi, quella già stabilita dai primi giudici, frutto del computo continuativo operato e - giustamente - su di essa ha disposto la riduzione, portandola a tre anni e sei mesi di reclusione. Misura che ha giustificato la sintetica, ma non illogica motivazione ("pena congrua e rispettosa delle finalità retributive e rieducative").
5) Il ricorso di DE IS.
La Corte romana ha riqualificato i fatti di bancarotta come reato continuato di truffa pluriaggravata in danno delle società SA ed ha dichiarato l'estinzione dello stesso per prescrizione. Il ricorso attiene al fatto e non dispone di alcun effettivo sostegno probatorio.
Infatti, l'imputato ha contestato di essere stato amministratore o, comunque, anche per singoli atti gestore di EDILCOMMERCIALE 90 Srl., ma soltanto socio. Di non essersi mai occupato delle convenzioni di leasing, essendo stato inconsapevole strumento delle manovre di RI.
Ma i giudici di seconde cure hanno precisato (Sent. pag. 51 e ss.) che EDILCOMMERCIALE era davvero società fantasma, gestita da persona che aveva dato falso nome e che si trovata ristretta in carcere, che l'organismo era sprovvisto di libri contabili, nonché priva dei beni apparentemente ceduti in numerose convenzioni di locazione finanziaria (tra aprile e giugno del 1990), non essendo posta in contestazione la sicura simulazione oggettiva dei contratti con SA quanto alla inesistenza dei cespiti negoziati.
Hanno, inoltre, appurato che egli era stretto collaboratore di RI nella gestione di altra società contrassegnata da frode (FLEMING Srl., di cui era formale amministratore), la quale evidenziò misteriosi e vorticosi movimenti finanziari con le SA. La Corte territoriale ha aggiunto che il DE IS è stato oggetto di sentenza di proscioglimento per prescrizione in ragione di truffe collegate indirettamente ai danni di SA, nonché appare protagonista di rapporti fatturativi simulati posti allo sconto di SA FACTOR, ecc..
Sulla base di questo univoco corredo attestativo di relazioni con i protagonisti delle manovre incriminate, la Corte territoriale, invocando l'art. 129 cpv. c.p.p., ha confermato il proscioglimento dell'imputato perché i reati (di truffa) risultavano prescritti. Il tragitto argomentativo è ragionevole e giuridicamente corretto, poiché la norma di rito postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (cfr. Cass., Sez. 6^, 18 novembre 2003, Tesserin, CED Cass. 228505), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, ancorché il ragionamento si sviluppi per percorsi talora induttivi, ma sempre plausibili ed ancorati ai fatti accertati. La doglianza sull'argomentazione vertente sui rapporti con i coimputati induce ad una rilettura della risultanza istruttoria, domanda non ammissibile in questa fase processuale. È manifestamente infondata la seconda doglianza, poiché la presenza al processo ha consentito al DE IS di conoscere l'alternativa che gravava come accuse nei suoi confronti, sicché è da escludersi una concreta ed effettiva lesione dei suoi diritti di difesa. Invero, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione Basti osservare, al proposito, che - come si legge nell'impugnato provvedimento (Sent. pag. 29) - all'imputato erano stati contestati i rapporti intrattenuti con i protagonisti dell'attuale vicenda, relazioni che egli ammise di avere oggetti vani ente compiuto, mediante condotte antidoverose nei rapporti con le SA. Appare secondario che tanto sia avvenuto non già per sua propria iniziativa, ma perché a ciò sospinto da RI. Un quadro, quindi, che esclude ignoranza della sostanza accusatoria. D'altra parte, la vicinanza concettuale tra truffa ed "operazione dolosa", impedisce di apprezzare la concreta difformità di addebito sia quanto all'azione illecita sia relativamente all'evento, contrassegnato dal danno per l'organismo pregiudicato. Si rinviene, cioè, una forte omogeneità concettuale (del tipo di genere a specie, essendo l'insolvenza un fatto dannoso per la società) che elimina l'eccepita difformità tra accusa e condanna.
È, invece, fondato l'ultimo motivo: è illegittima la condanna al risarcimento in solido del danno cagionato da persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi (cfr. da ultimo, cfr. Cass. Sez. 2, 26 marzo 2010, Pieropan, CED Cass. 247036). Il DE IS è stato condannato per l'addebito di truffa continuata e non può rispondere in solido per i danni cagionati da condotte di illecito fallimentare.
Orbene, riscontrandosi motivo di annullamento in ordine alla ritenuta responsabilità patrimoniale dell'imputato, già prosciolto dal giudice di merito per prescrizione dalla Corte d'Appello, s'impone l'annullamento, quanto alle statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. 6) Il ricorso di BR.
È interamente versato in fatto, dunque inammissibile. L'accertamento della effettiva gestione della soc. RO.RA.CO (beneficiaria delle illecite erogazioni finanziarie) e la correttezza conseguente della qualifica di amministratore di fatto, non può essere ulteriormente verificata in questa sede, supponendo la rilettura delle risultanze di fatto ed istruttorie. Nè, d'altra parte, il ruolo di mero dipendente tecnico, con mansioni di progettista, esclude che egli possa essere stato del tutto estraneo alle scelte amministrative che furono assunte dall'amministratore unico ES (che nel processo è prova di accusa quale chiamante in correità).
La sentenza rammenta attività chiaramente riconducibili al paradigma dettato dall'art. 2639 c.c. (socio di maggioranza, garante delle esposizioni debitorie, elettore dell'amministratore unico, ecc.), soprattutto nel frangente di una convenzione di rilevantissimo importo. L'accusa del coimputato ES è connotata da serietà e logicamente valutata, quindi, dalla Corte capitolina. Alla condanna di BR e DE IS segue quella, in solido, della rifusione delle spese sostenute dalla parti Civili, liquidate in complessivi Euro 1.800 ciascuna, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE IS IO limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso del DE IS. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, altresì, BR e DE IS alla rifusione delle spese sostenute dalla parti Civili, liquidate in complessivi Euro 1.800 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011