Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 42635
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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Massime5

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perchè l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perchè l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.

Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, in quanto deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione.

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 42635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42635
Data del deposito : 4 ottobre 2004

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