Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 5
L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.
Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perchè l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perchè l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, in quanto deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione.
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 42635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42635 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE CO - Presidente - del 04/10/2004
Dott. LATTANZI OR - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 01377
Dott. MARINI Pier CE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 030938/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OD IA N. IL 11/01/1967;
2) TT PA N. IL 02/01/1945;
3) ET RO N. IL 29/06/1960;
4) ND AN N. IL 24/04/1953;
5) DB OR LV N. IL 11/09/1956;
6) NO LV N. IL 11/05/1954;
7) RI RA N. IL 05/03/1935;
avverso SENTENZA del 12/06/2001 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori Avv.ti Pietro Molinari, Carlo Taormina e Sergio Fiori, quest'ultimo anche in sostituzione dell'avv. Massimo Stefanutti e Avv. Ruffo Fabio;
OSSERVA
BO CO, TA CI, ND CE, De OR LV e MA PA sono stati dichiarati responsabili di costituzione e organizzazione di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, IA AT di partecipazione a detta associazione e tutti e sei, unitamente a LL DI, anche di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al dissesto economico della società Centro commerciale di Spino d'Adda srl, fallita il 19 aprile 1990, di cui la nominata LL era l'amministratore unico e, gli altri, amministratori di fatto. Ricorrono per Cassazione i sette imputati, i primi quattro, con atti distinti ma omologhi, sotto la denuncia di erronea interpretazione di legge e vizi motivazionali, deducono:
(a) la insussistenza del delitto ex art. 416 c.p. o, in subordine, la ricorrenza - per ciascuno di essi - della ipotesi della partecipazione all'associazione, con conseguente estinzione del reato per prescrizione;
(b) la estraneità al reato fallimentare,siccome riconducibile alla sola LL;
(c) la non configurabilità della bancarotta allorché i beni distratti siano stati conseguiti dall'imprenditore mediante truffa;
(d) la inammissibilità, in ogni caso, del concorso tra la bancarotta e la truffa;
(e) l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza e (f) quanto al De OR, della continuazione con gli analoghi fatti oggetto della sentenza 23 marzo 1994 della Corte di appello di Milano;
IA AT e MA PA enunciano censure non sostanzialmente differenti da quelle innanzi riportate da sub (a) a sub (d), eccependosi preliminarmente dal primo (g) la violazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione alla lettura delle dichiarazioni rese dalla LL al Gip senza esserne sfato disposto l'accompagnamene coatto, e lamentandosi inoltre dal medesimo (h) il diniego delle attenuanti generiche, in quanto ancorato al riferimento ad una condanna solo di recente divenuta irrevocabile. LL DI, infine, (i) impugna l'ordinanza 12 giugno 2001 con cui la corte territoriale ha respinto l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza di primo grado. Conte, sta altresì (l) la sentenza d'appello lamentando une serie di vizi procedurali afferenti all'udienza preliminare e al giudizio di primo grado.
A) Occorre premettere che è inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata nel la presente sede di legittimità da ND CE, BO CO e CE CI, in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti): tale richiesta, infetti,ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1^, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione io quelli di impugnazione Cass.Sez.Un., 24 settembre 2003, Petrella). B) LL DI, giudicata separatamente per i delitti ex artt. 416 e 640 c.p., nel presente processo è stata perseguita e dichiarata responsabile in primo grado in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. Ha proposto appello (anche) nei suoi confronti il P.G. in punto pena. All'udienza del 12 giugno 2001 è stata presentata nell'interesse dell'imputata richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 155 c.p.p.. Ma la corte di merito, con ordinanza in pari data, l'ha respinta, perché tardiva, rilevando "il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificata a SC CI, convivente della LL, il 9.5.01; successivamente a tale data risulta documentata solo la trasmissione della sentenze di 1^ grado dall'avv. Cristiana Lombardi all'Avv. Stefanuzzi in data 31-5- 01, mentre non è dato conoscere la data di ricezione della sentenza, rima sta non provata".
Tale deliberazione non può essere condivisa.
La notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale non può essere sostituito da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne con tenga tutti gli elementi essenziali (Cass. S.U. 9.7.03, Mainente). Nella specie, la sentenze contumaciale di 1^ grado non era stata notificata evidentemente in modo rituale alla LL, se è vero che la corte di merito ha ritenuto di doversi rifare ad altri atti. Ma questi ultimi al lume del principio innanzi enunciato, non possono essere considerati equipollenti all'avviso di deposito sopra mensionato.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo sub (i), l'ordinanza 12 giugno 2001 deve essere annullata e la ricorrente essere restituita nel termine per la proposizione dell'appello.
Ciò comporta l'annullamento senza rinvio anche della sentenza impugnata, restando così assorbiti i motivi sub (l);
C) Debbono essere invece respinti i ricorsi proposti dagli altri imputati.
1. I profili di doglianza esposti sub (a) non possono essere condivisi.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, alla stregue del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 c.p., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi.
Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nelle seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati de terminati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato.
Attenendosi direttamente a siffatto principio, i giudici del merito hanno individuato ed evidenziato elementi e circostanze di fatto, presenti nelle acquisizioni processuali (quali l'intervenuto accordo fra più di tre persone al fine di acquistare senza pagare, e far sparire immediatamente, la maggior parte di merci possibile dietro lo schermo di una società commerciale, la consapevolezza di ogni singolo associato della criminosità dell'indeterminato programma deliberato, dimostrata dall'uso di nomi falsi, l'organizzazione - locali, arredi, automezzi, personale dipendente - finalizzata alla realizzazione di una serie, appunto indeterminata, di truffe, la partecipazione di ciascuno agli utili, desunta dalle indicazioni contenete in un foglietto strappato) attestanti la fenomenologia propria dell'associazione criminale.
Con argomentazioni altrettanto puntuali e precise, gli stessi giudici hanno, poi, illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi accertata la responsabilità degli imputati, evidenziando, per ciascuno,gli elementi di prova,dai quali discendeva tale certezza, sicché prive di fondamento devono ritenersi anche le censure formulate a quest'ultimo riguardo dagli attua li ricorrenti,che gli elementi sopra menzionati considerano in modo parcellizzato senza coglierne la intima connessione,individuata invece e ben argomentata dalla impugnata decisione.
Costituisce infine doglianza preclusa in questa sede quella prospettata in via subordinata, siccome non dedotta con i motivi di appello, che si limitano a prospettare un ruolo di preminenza della LL nella vicenda, senza però porre alcuna questione di mutamento del titolo di responsabilità, da promotori e organizzatori della associazione a semplici partecipi del sodalizio.
2. I motivi di impugnazione attinenti al reato fallimentare(sub b) sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., poiché propongono censure che richiamano il merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile valutazione delle risultanze processuali, ragionevolmente ritenute dimostrative della effettiva qualità di amministratori di fatto rivestita dagli imputati e della individuazione di ciascuno di essi qua le autore delle distrazioni contestate. La chiamata in correità proveniente dalla LL è stata ritenuta dai giudici di merito per più versi riscontrata: stipulazione del contratto di locazione dell'immobile sede della società fallitale OR e BO), acquisto degli arredi (TA), disponibilità di libretti di assegni (De OR), possesso delle chiavi del magazzino (MA), possesso di grossi quantitativi di merce riferibili alla società e sequestrati (BO, TA, IA), il foglietto stracciato, poi ricomposto, trovato abbandonato nei locali della società, riproducente la ripartizione degli utili tra tutti gli attuali imputati. Di contro, le doglianze cui punti suddetti si limitano a prospettare, peraltro generica mente, una diversa ricostruzione della vicenda.
3. La giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, conformemente alla dottrina prevalente, ritiene che i beni di provenienza delittuosa vengano a far parte del patrimonio del fallito e possano quindi costituire oggetto materiale di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva, del patrimonio del fallito prescindendo dai modi della sua formazione (cfr. Sez. 5^, 15 dicembre 1993, Lautieri). Ad una soluzione diversa pervenne la sentenza 12 febbraio: 15 aprile 1980, IO (sempre di questa sezione), richiamata espressamente nel ricorso MA, che, in una fattispecie di truffa contrattuale analoga a quella in esame, ritenne suscettibile di distrazione non i beni mobili ottenuti da tale reato, che restando in proprietà del "deceptus" e soggetti a rivendicazione ed a restituzione ex art. 185 c.p.p. (abrogato) e 79 l. fall., non potrebbero giuridicamente far parte del patrimonio del fallito, ma esclusivamente il denaro ricevuto dal trasferimento a terzi degli stessi beni, confuso per la sua fungibilità nel patrimonio del fallito;
solo in tal caso il diritto reale del truffato si convertirebbe in un diritto di credito. Ad un siffatto argomentare si è però validamente obiettato che i beni mobili conseguiti dall'imprenditore mediante truffa contrattuale, cioè acquistati inducendo in errore il venditore con artifici e raggiri che ne viziano il consenso, non restano in proprietà del "deceptus", trattandosi di un titolo di acquisto non radicalmente nullo (ipotesi ravvisabile, invece, in caso ad es. di rapina), ma solo annullabile perché viziato da dolo, e quindi, operante sin quando, su azione della parte, non sia annullato con sentenza costitutiva;
conseguendone che fino a quel momento detti beni fanno parte del patrimonio dell'imprenditore "decipiens" e, in caso di fallimento, sono pertanto suscettibili di distrazione e di soggezione alla procedura concorsuale (Sez. 5^, 1 ottobre 1986, Rana). E tale soluzione appare la più corretta, siccome ancorata a ben precisi presupposti civilistici, non potendo cosi residuare dubbi, poiché il dolo in effetti rende il contratto solo annullabile (artt. 1427, 1439 c.c.), sulla acquisizione al patrimonio dell'imprenditore o della società di ciò che si è ottenuto raggirando l'altro contraente.
Come parimenti non è dato dubitare, secondo quanto si afferma in modo altrettanto costante in giurisprudenza, della possibilità che il delitto di bancarotta fraudolenta concorra con quello di truffa:
sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (cfr. Cass. Sez. 5^, 16 dicembre 1997, Romano).
Vanno pertanto disattese le contrarie argomentazioni difensive esposte sub (c) e (d).
4. La censura sub (g) solo formalmente denuncia un vizio di legittimità, perché nella sostanza implica valutazioni alternative di fatto rispetto a quelle operate dalla corte territoriale, per la quale le risultanze acquisite comprovano la effettiva impossibilità di procedere all'accompagnamento coatto della LL a ragione dell'accertata irreperibilità della medesima.
5. Prive di consistenza sono le doglianze espresse in merito al trattamento sanzionatorio (motivi sub (e) ed (h).
Il giudice di merito, nel concedere o negare le attenuanti generiche, come anche nel relativo giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che prenda in esame quello che ritenga, anche implicitamente, prevalente sugli altri.
Incensurabile è pertanto la motivazione adottata nell'impugnata decisione che ha ritenuto di privilegiare la gravità delle condotte criminose e i precedenti penali dei giudicabili, e, tra questi, correttamente, come per il IA, anche una gravissima condanna per fatti successivi a quelli oggetto di giudizio, essendo indiscusso il principio che pure da pronunce successive può desumersi la ricorrenza di sicuri indici di pericolosità sociale.
6. Quanto al motivo sub (f),prospettato nell'interesse del De OR, va detto che soltanto in questa sede è stata offerta dall'interessato la prova della irrevocabilità della sentenza 23 marzo 1994 della Corte di appello di Milano, sicché e d'uopo che la sollevata questione circa l'applicabilità o meno del l'invocato istituto della continuazione debba esse, affrontata in sede esecutiva.
P.Q.M.
La Corte:
1. Annulla senza rinvio: a) l'ordinanza 12 giugno 2001 con la quale la Corte di Appello ha rigettato la istanza di restituzione nel termine della LL;
b) la sentenza impugnate nei confronti della LL. Dispone la restituzione nel termine della LL la proposizione dell'appello.
2. Rigetta i ricorsi del Pecetta, del ND, del De OR, del MA, del BO e del IA, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004