Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 51715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51715 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 05/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3230
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 35916/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
RE ER HE, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 24/1/2013 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. VITETTA Renato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova confermava la condanna di RE ER HE, dichiarato fallito il 1 febbraio 2002, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale pluriaggravati commessi nella gestione della sua attività di agente di cambio svolta come imprenditore individuale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta patrimoniale in difetto della prova del medesimo e senza tenere conto che oggetto del dolo debba essere anche la rappresentazione di un rapporto causale tra la condotta posta in essere dall'agente e il dissesto dell'impresa.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., mentre con il terzo lamenta l'errata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 216 L.Fall., anziché dell'art. 217, comma 1, n. 2) della stessa legge. Con il quarto motivo infine vengono dedotti ulteriori difetti di motivazione in ordine alla valenza scagionante di alcune testimonianze e di alcune circostanze indicate con i motivi d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato al limite dell'inammissibilità.
2.1 La sentenza impugnata, a confutazione dei rilievi svolti in proposito con i motivi d'appello, ha diffusamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto sussista il dolo dei reati per cui è intervenuta condanna, rilevando in tal senso come l'imputato, quando ha posto in essere le condotte addebitategli, avesse piena consapevolezza del grave stato di decozione dell'impresa, tanto da compiere gli illeciti in contestazione anche al fine di ritardare le inevitabili conseguenze dello stesso.
La Corte distrettuale ha inoltre evidenziato come ulteriori indici dell'elemento soggettivo andavano tratti dalla circostanza che il RE aveva proseguito nelle sue attività illecite nonostante fosse stato già posto sotto osservazione da parte della CONSOB, nonché dal fatto che avesse personalmente distratto ingenti risorse senza corrispettivo in favore di società di cui egli stesso e i suoi familiari avevano il controllo quando già l'impresa versava in una situazione finanziaria gravemente sbilanciata.
2.2 La linea argomentativa così sviluppata in coerenza alle risultanze processuali appare idonea a confortare l'affermata sussistenza del dolo del reato contestato, nel mentre le doglianze del ricorrente sul punto appaiono quanto mai generiche e per nulla correlate all'effettivo contenuto delle giustificazione offerte dalla Corte territoriale.
Nè colgono nel segno le censure sollevate in punto di diritto con il ricorso, dovendosi ricordare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo (ex multis Sez. 5^, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall, prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5^, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). Nè a mettere in discussione tali consolidati principi vale l'isolato precedente menzionato dal ricorrente (Sez. 5^, n. 47502 del 24 settembre 2012, Corbetta), smentito dalla giurisprudenza successiva di questa Sezione per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex multis e da ultima Sez. 5^, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567).
3. Inammissibili in quanto irrimediabilmente generici o manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso. Quanto all'eccepito difetto di motivazione sul mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., la doglianza risulta invero financo incomprensibile e comunque la sentenza impugnata ha fornito ampia spiegazione delle ragioni che hanno consentito di addebitare le condotte incriminate anche all'imputato, ragioni che il ricorrente si è ben guardato da confutare con la necessaria specificità. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti di bancarotta distrattiva, la cui erroneità è prospettata senza riferimento alcuno agli elementi, eventualmente trascurati dai giudici d'appello, che imporrebbero conclusioni diverse da quelle condivisibilmente assunte dalla sentenza in riferimento a quanto accertato (mal si comprende, ad esempio, in che modo la già menzionata distrazione di danaro in favore delle società del fallito possa anche solo in astratto ricondursi allo schema delle operazioni manifestamente imprudenti evocato dal ricorrente).
Con riguardo infine alla omessa valutazione delle testimonianze e delle circostanze che la Corte territoriale avrebbe trascurato, ancora una volta deve rilevarsi il difetto di correlazione del ricorso alla motivazione della sentenza, che invece ha specificamente confutato i rilievi in proposito svolti con il gravame di merito con riguardo alla deposizione del teste GA (p. 7), mentre per il resto il ricorrente non solo non ha saputo evidenziare la decisività delle prove asseritamente pretermesse, ma non ne ha indicato nemmeno l'oggetto, impedendo così di apprezzare la portata del vizio dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014