Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 2
L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Fattispecie di preliminare di vendita di immobile priva di corrispettivo in quanto la caparra non entrava nelle casse sociali della venditrice).
La bancarotta 'riparatà si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, pertanto, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta 'riparatà, qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore. (Nel caso di specie, la stipula, prima della pronuncia del fallimento, di un preliminare, con versamento simulato della caparra, non produceva effetti negativi per la massa dei creditori perché il curatore optava per l'esecuzione del contratto, conseguendo l'intero prezzo della vendita comprensivo della caparra).
Commentari • 19
- 1. Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 4. La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 52077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52077 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2014
Dott. OLDI OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 3211
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 49044/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER PA N. IL 15/10/1961;
avverso la sentenza n. 2290/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL IE OL è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29-1-2013, in riforma -su appello del PM- di quella del Gip Tribunale di Ravenna in data 10-2- 2010 (di assoluzione perché il fatto non costituisce reato), del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 L. Fall. per aver concorso con altri, e in particolare con SE NI e RO DI, amministratori della Tierre di SE e RO snc, dichiarata fallita il 9-8-2002, nella distrazione della somma di 500 milioni di lire, costituente la caparra confirmatoria prevista nel preliminare di vendita di un immobile dei coniugi SE alla Master UL srl della quale LE è socio e amministratore, o, in alternativa, per aver distratto il suddetto immobile promettendone la vendita con simulazione del pagamento della caparra.
2. In sostanza, premessa la finalità dei coniugi SE di mettere l'immobile al riparo dalle esecuzioni tramite la stipula del preliminare - operazione ideata dal LE, legale dei coniugi stessi, la Master UL, promissario acquirente per sè o per persona da nominare, aveva simulato - com'è pacifico - il versamento della caparra in forma di assegni circolari, che erano stati estinti dai beneficiari SE e RO e versati su un libretto di risparmio a nome dei soci ed amministratori della Master, con un passaggio dunque solo fittizio della caparra stessa dal compratore ai venditori.
3. Con la conseguenza non solo della distrazione delle relativa somma, ma della distrazione in senso giuridico, come contestato dal PM all'udienza del 5-10-2009, dell'immobile, nel senso che questo era stato almeno in parte, nella misura della caparra solo apparentemente corrisposta, distolto dalla garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto il curatore, se non avesse scelto di dar corso alla vendita, avrebbe dovuto restituire alla Master UL la caparra di L. 500 milioni.
4. La corte territoriale, dopo aver ricordato che il primo giudice aveva affermato, da un lato, che l'immobile non era stato distratto dall'attivo fallimentare, dall'altro che l'operazione era stata valutata come vantaggiosa dalla curatela che aveva deciso di dar corso alla vendita, osservava che il Gup non aveva però tenuto conto che, in esito agli accertamenti investigativi, la somma di 500 milioni era risultata versata al fallimento dalla Master UL, il resto del prezzo dagli acquirenti nominati. Concludeva quindi che, solo grazie al duplice versamento, l'operazione era risultata positiva e più vantaggiosa della vendita dell'immobile all'asta, mentre, se l'operazione non fosse stata scoperta, la somma di 500 milioni, solo apparentemente versata, sarebbe rimasta nelle casse della Master UL con danno dei creditori della Tierre snc, in quanto il fallimento di quest'ultima società avrebbe conseguito soltanto il prezzo residuo.
5. In ordine alle finalità dell'operazione, la corte bolognese osservava che esse erano, come prospettato dal PM appellante, di anticipare e depotenziare i creditori non essendovi prova di quella di impedire iscrizioni di ulteriori ipoteche, di fatto comunque accese, ne' di quella di procurarsi liquidità per salvare l'azienda, mentre il fine di tutelare i potenziali acquirenti da possibili revocatorie fallimentari mascherava comunque la volontà di indebolire la posizione dei creditori pregressi rispetto ai promissari acquirenti. Sul dolo era pure richiamato per relationem l'appello del PM (pagg. da 3 a 7).
6. Il ricorso a firma dell'avv. M. Martines è affidato ad un unico motivo articolato nelle censure di violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, artt. 232, 72 e 108 L. Fall., artt. 56 e 157 c.p., e di vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo.
7. Il ricorrente premette che l'intero prezzo dell'immobile era stato versato dagli acquirenti nominati e che il curatore aveva dato atto in una missiva alla Master UL che questa aveva lasciato al fallimento l'intero prezzo non essendo mai stata acquisita al patrimonio della fallita la caparra di 500 milioni di L.. 8. Ciò posto l'impugnante rileva come la sentenza impugnata si risolva in sostanza nella trascrizione dell'appello del PM, tale da determinare vizio di motivazione e deduce violazione di legge in punto di sussistenza della distrazione che esige un pregiudizio per i creditori al momento della dichiarazione di fallimento, nella specie non ricorrente.
9. Infatti, da un lato, Master UL non si era insinuata al passivo per la restituzione della caparra per l'ipotesi dello scioglimento del contratto, dall'altro nulla aveva opposto all'acquisizione da parte del curatore dell'intero prezzo corrisposto dagli acquirenti, comportamenti concludenti che deponevano per l'irrilevanza penale delle condotte contestate in assenza di un pregiudizio concreto per la garanzia dei creditori, o quanto meno per la configurazione del tentativo, prescritto, così come prescritto sarebbe il reato di cui all'art. 216, comma 3, L. Fall., (simulazione in funzione di futura prelazione), essendo da escludere l'ipotesi, costituente bancarotta, della restituzione all'attivo fallimentare del bene distratto dopo il fallimento per iniziativa del curatore. 10. Sulla sussistenza del dolo il ricorrente deduce errore di diritto in quanto la circostanza che la trascrizione del preliminare non avesse scoraggiato i creditori dall'iscrizione di ipoteche sul bene poteva non essere stata prevista al momento dell'operazione e comunque non eliminava l'effetto di salvaguardia della par condicio creditorum della trascrizione stessa. D'altro canto la volontà di frustrare possibili revocatorie era smentita dalla scelta del curatore di mantenere in vita il contratto.
11. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita rigetto.
2. Esso, come la sentenza assolutoria di primo grado, valorizza, a ben vedere, circostanze successive al fallimento, inidonee, quindi, a dar luogo alla figura della cd. bancarotta riparata.
3. Questa, come ricordato in Cass. Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255576 (che richiama Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morrà, Rv. 236051 e Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721), si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212), o anche la sola potenzialità di un danno per le ragioni creditorie, i quali integrano l'offesa tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale che è reato di pericolo (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
4. Orbene va osservato che le circostanze dalle quali nella specie si vorrebbe far discendere la prova dell'irrilevanza penale della condotta rappresentata dalla simulazione del versamento della caparra per l'inconsistenza di un pregiudizio concreto per il patrimonio e quindi per le garanzie creditorie (così il ricorso a pag. 4), e cioè da un lato il fatto che il curatore avesse optato per l'esecuzione del preliminare reputando tale soluzione più conveniente per il ceto creditorio, dall'altro la mancata insinuazione di Master UL al passivo per il credito nascente dall'apparente versamento della caparra (e comunque la mancata opposizione all'acquisizione al fallimento dell'intero prezzo del bene, con rinuncia a far valere l'effettività del pagamento della caparra, mai avvenuto), sono tutte posteriori all'assoggettamento della Tierre snc alla procedura fallimentare.
5. Per contro, al momento della pronuncia del fallimento della società e dei soci, la stipulazione del preliminare, costitutivo di un vincolo per il patrimonio della fallita fonte di obbligazioni inerenti alla destinazione del bene (con specifico riferimento alla distrazione realizzata mediante un contratto preliminare di vendita immobiliare si vedano: Cass. Sez. 5, Sez. 5, n. 37565 del 04/04/2003, Maggenti, Rv. 228296 e Sez. 5, n. 2057 del 15/12/1993, Lantieri, Rv. 197270), risultava apparentemente accompagnata dal versamento della caparra, con la conseguenza che, alla stregua di tale situazione, ove il curatore avesse scelto lo scioglimento del contratto, Master UL avrebbe avuto il diritto di far valere nel passivo il proprio, peraltro inesistente, credito, assistito dal privilegio speciale sul bene immobile, che riguarda (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare, mentre, nel caso in cui il curatore avesse optato per l'esecuzione del contratto, il fallimento avrebbe conseguito soltanto la differenza tra il prezzo totale e l'importo della caparra simulatamente corrisposta.
6. La circostanza che tali effetti negativi per la massa dei creditori non si siano concretamente verificati avendo la procedura di fatto conseguito l'intero prezzo dell'immobile, è frutto, come risulta dalla sentenza impugnata - che ha quindi correttamente escluso la bancarotta riparata - non già di un'attività riparatoria anteriore al fallimento, bensì del disvelamento dell'operazione da parte delle indagini in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, quando, dunque, la distrazione della caparra, solo fittiziamente uscita dalle casse di Master UL e mai entrata in quelle di Tierre snc, si era già realizzata con conseguente assoggettamento dell'immobile, così in parte distolto dalla garanzia dei creditori, alle opzioni di cui all'art. 72 L. Fall., essendo quindi riparata, mediante il comportamento remissivo di Master UL, soltanto dopo la - e non prima della - sottoposizione della società alla procedura concorsuale, a differenza da quanto preteso dal ricorrente.
7. D'altro canto l'operazione, abilmente ideata ed ispirata dal prevenuto, legale di fiducia dei coniugi SE e nel contempo socio ed amministratore di Master UL, appare caratterizzata dal dolo generico tipico del reato, per la cui sussistenza non necessitano ne' la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. 3229/2012, 11899/2010), nella specie dimostrata dall'imposizione del vincolo obbligatorio sull'immobile priva di corrispettivo in quanto la caparra non entrava nelle casse sociali della venditrice.
8. Invano, quindi, il ricorrente si è sforzato di escludere tale consapevole volontà valorizzando i motivi e le finalità della condotta che non influiscono sull'elemento psicologico del reato.
9. Comunque la finalità di procurarsi liquidità per salvare l'azienda è smentita dal fatto che l'operazione non aveva comportato alcun ritorno economico per la Tierre, mentre quella di salvaguardare il bene dall'iscrizione di ulteriori ipoteche e i potenziali acquirenti di esso da possibili azioni revocatorie fallimentari, essendo perseguibile mediante la stipulazione del preliminare di vendita e la trascrizione di esso, non richiedeva la simulazione del versamento della caparra.
10. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014