Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Non integra il fatto costitutivo del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n.1, L.F.), un comportamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione della condotta incriminatrice. Deriva, pertanto, che non integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L.F.) la condotta dell'amministratore che ometta di addebitare gli interessi passivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economicamente valutabile nei riguardi della società concedente.
Commentario • 1
- 1. Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2292
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 4333/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MO PP, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 15.7.2005 della Corte d'appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato ricorrente l'avv. ZANCAN Giampaolo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO
1. Con sentenza 17.7.2002 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, PP RA alla pena principale di due anni e due mesi di reclusione, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili (Olivotti, Bajma, Piretta, Suerei A. e Sueri E., Silieri, Riva, Ajmaro, Operti, Franchin, Castella, Oberto Tarena, Canaldi, Agnolotto), dichiarandolo responsabile del reato di cui alla L. Fall. art. 223, commi 1 (in relazione all'art. 216, comma 1, numeri 1 e 2) e 2, numeri 1 (in relazione all'art. 26121 c.c.) e 2, art. 219, commi 1 e 2, n. 1, in relazione a tutti gli episodi a lui contestati nel capo C) dell'imputazione elevata, a carico suo e dei coimputati, nell'ambito di una ben più articolata vicenda processuale. Aveva dichiarato invece prescritti i reati di appropriazione indebita e di falso in bilancio oggetto dell'addebito al capo D).
1.1. I fatti, come originariamente contestati al RA e in relazione ai quali era intervenuta condanna di primo grado consistevano:
(capo C) nell'avere quale amministratore dal 24.9.1991 a 17.6.1991 della s.p.a. MARGEST Fiduciaria, dichiarata fallita il 23.1.1998, in concorso con gli altri amministratori di diritto e con quelli di fatto:
- nell'avere concorso a cagionare il dissesto della società fraudolentemente esponendo nei bilanci e nelle comunicazioni sociali fatti non rispondenti alla reale situazione economica e patrimoniale della società al fine di occultare illeciti atti di gestione e la perdita che elideva il capitale sociale, così omettendo quanto prescritto dall'art. 2447 c.c. e l'iscrizione di un idoneo fondo di svalutazione dei crediti;
in particolare nel bilancio approvato il 30.6.1993 omettendo di svalutare i crediti e iscrivendo invece all'attivo crediti verso FI e verso Security relativi a prestazioni inesistenti e ad operazioni fittizie;
- nell'avere compiuto operazioni dolose che avevano cagionato il fallimento della società; in particolare: omettendo di rendere trasparente il valore dei patrimoni affidati in gestione alla società d'intermediazione, le modalità dei trasferimento, le variazioni degli accordi;
impiegando alcuni patrimoni per investimenti diversi da quelli pattuiti o impegnandoli oltre i valori affidati in gestione;
agendo comunque nell'esclusivo interesse di FEM s.p.a. (riferibile ai medesimi soggetti che controllavano ST e all'acquisto delle cui azioni venivano diretti in massima parte gli investimenti) e omettendo le doverose informazioni sulla natura e i rischi degli investimenti su questi e altri titoli pericolosi;
causando così forti perdite ad esclusivo vantaggio di alcuni "clienti" legati agli amministratori;
- nell'avere distratto (dissipato, distrutto, occultato) beni ed attività sociali, in particolare: "omettendo l'addebito a MA (società riferibile a coimputati LI e RR A.) degli interessi passivi sul prestito effettua da MARGEST Fid.; e durato tra il settembre 1992 e l'agosto 1993 (...); omettendo l'addebito di interessi passivi per il credito concesso a KA (ammontante sino ad oltre L. 3,3 miliardi, nel luglio 1992) nel periodo tra marzo e settembre 1992, sia per l'acquisto di titoli FEM, sia per la somma di L.
1.070.000.000 di poi versate a FEM tra aprile e luglio 1992:
omettendo l'addebito di interessi passivi per il credito concesso a NEW PERRY CO. (...); omettendo l'addebito di interessi passivi per il credito concesso a GINESTRA S.r.l. (...); distratto l'importo di L. 400.000.000 prestato - in violazione delle norme di legge (L. n. 1 del 1991, artt. 1 e 4) - senza gravame di interessi a favore di
RE DR (...), senza garanzia per la restituzione e senza fissazione di un termine (...)";
- nell'avere distrutto, occultato, sottratto, falsificato la contabilità o, comunque, tenuto la stessa in guisa da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari, fra l'altro: annotando movimenti finanziari con MA come "versamenti" o "prelevamenti" quando, invece si trattava di compensazioni o giroconti tra fiducianti;
fraudolentemente esponendo, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e di conseguire un ingiusto profitto con danno dei fiducianti, nel bilancio al 31.12.1992, approvato il 29.6.1993, e nelle comunicazioni sociali fatti materiali non rispondenti alla reale situazione economica e patrimoniale della società, al fine di occultare le condotte illecite di gestione e di scelta degli impegni, le perdite maturate e di fare apparire utili non conseguiti;
- nell'avere così cagionato il dissesto della società.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, limitava la declaratoria di responsabilità del RA G. per la bancarotta fraudolenta patrimoniale a uno soltanto dei fatti distrattivi contestati, quello relativo alla "distrazione di L. 1.070.000.000". Confermava la sua declaratoria di responsabilità in relazione ai fatti ascrittigli al capo C) "previsti dalla L. Fall. art. 223 cpv., n. 2 e art. 216, n. 2, relativamente al periodo intercorso fra il 24.9.1991 e il 17.6.1992", assolvendolo dall'imputazione di bancarotta impropria mediante falso in bilancio e dai restanti episodi "limitatamente ai fatti successivi al 17.6.1992" per non avere commesso i fatti. Riconosceva la prevalenza delle attenuanti e riduceva la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, concedendo al RA G. i benefici di legge. Confermava integralmente le statuizioni civili e condannava il RA G. in solido con gli altri appellanti al rimborso delle spese dell'ulteriore grado in favore delle parti civili Riva, Bajma, Olivotti, Piretta, Agnolotto, Ajmaro, Canaldi, Castella, Franchin, Operti, Oberto Tarena.
2.1. A ragione della decisione la Corte d'appello osservava che erano da condividere le affermazioni dell'appellante relative alla riferibilità di molte delle condotte considerate dal Tribunale per affermare la sua responsabilità non alla ST, bensì alla attività in FEM Partecipazioni (della quale il RA G. era amministratore) oggetto di altra imputazione per fatti tuttavia già dichiarati estinti per prescrizione;
che parimenti erano da condividere le osservazioni sulla necessità di circoscrivere la sua posizione nell'ambito dell'addebito mossogli nella qualità di amministratore "formale" e per il solo periodo 24.9.1991 - 17.6.1992. Conseguentemente "di tutte le condotte ascrittegli, l'unica" ricadente nell'ambito temporale da prendere in considerazione restava, ad avviso della Corte di merito, "quella integrante il fatto distrattivo avente ad oggetto il (?) L. 1.070.000.000, erogato da ST a Fem fra l'aprile e il luglio 1992"; le altre operazioni risultando poste in essere nel secondo semestre 1992 e non essendovi prova che il RA G. avesse agito quale amministratore di fatto o concorrente "esterno" del LI dopo il 17.6.1992. Il RA G. doveva perciò essere assolto "da tutti i reati che gli sono stati ascritti, in quanto commessi dopo il 17.6.1992", "dall'imputazione di bancarotta impropria mediante false comunicazioni sociali (...) in quanto riferibile all'approvazione del bilancio 31.12.1992 ...".
2.2. Con riferimento invece al "solo fatto distrattivo avente ad oggetto L. 1.070.000.000, sottratte a ST nell'ambito dell'operazione Fem - RA", pur riconoscendo la verosimiglianza alla affermazione difensiva che "il ruolo del RA G., privo di effettivo potere gestionale ed operativo, era meramente operativo e non aveva alcunché di sostanziale", la responsabilità del RA G. poteva farsi discendere dal fatto che "essendone a conoscenza" - giacché l'operazione era architettata su ispirazione e a beneficio di FEM, della quale RA G. era in quel periodo amministratore delegato - "e potendolo fare" attesa la carica di amministratore, non s'era attivato per impedire "le condotte pregiudizievoli del LI (nel caso di specie la distrazione di L. un miliardo e settanta milioni)", in violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c.. Discendeva dalla doppia carica rivestita nelle società
interessate (FEM e MARGEST) all'operazione l'irrilevanza delle deduzioni difensive con le quali s'evidenziavano il giudizio del Consulente tecnico circa la mancanza di riscontri del coinvolgimento personale del RA G. nell'operazione e le dichiarazioni di OM ZZ e di LU sul ruolo "formale" del RA G.. La natura omissiva della condotta addebitata al RA G. rendeva irrilevante anche l'argomentazione difensiva, secondo cui, "stante la mancanza di impegni negoziali scritti, il RA G. avrebbe potuto rendersi conto del mancato addebito di interessi passivi a KA solo dopo la prima scadenza trimestrale ossia quando ormai non era più amministratore di MARGEST", dal momento che l'omissione del RA G. comprendeva "il non aver predisposto (o aver lasciato che non si predisponesse) alcuna pattuizione contrattuale in ordine alla data di rimborso o all'ammontare degli interessi dovuti da RA".
2.3. Parimenti poteva affermarsi la responsabilità del RA G. per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall. ex art. 216, comma 1, n. 2) e per il concorso nella causazione del dissesto mediante azioni dolose (L. Fall. ex art. 223, comma 2, n. 2), consumati nel periodo intercorso fra il 24.9.1991 ed il 17.6.1992. Quanto ai primi perché detti fatti erano "ricaduta necessitata del fatto distrattivo" prima indicato e perché lo stesso appellante aveva sottolineato "a proposito dell'operazione che vi dette causa (...) la mancanza di qualsiasi riscontro documentale" dal quale evincerne i termini;
quanto al secondo perché "la causazione di una passività di oltre L. un miliardo" comportava sicuramente il concorso nel dissesto società.
2.4. La conferma delle statuizioni civili di primo grado veniva infine giustificata sul rilievo che il risarcimento aveva ad oggetto la restituzione alle parti civili degli affidamenti che il dissesto e il fallimento della società avevano impedito loro di recuperare e che la distrazione addebitata anche al RA G. era fatto rilevante nella causazione del dissesto e del fallimento. Il mantenimento dell'obbligo risarcitorio anche in relazione agli affidamenti "(la maggior parte)" successivi all'uscita del RA G. da ST, discendeva dal fatto la condotta di bancarotta fraudolenta documentale addebitata al RA G., aveva contribuito a trarre in inganno terzi e clienti sulla "solidità" della società, incrementando, anche per il futuro, gli investimenti.
3. Ricorre il RA G. a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la violazione dell'art. 521 c.p.p..
La Corte d'appello avrebbe difatti affermato la responsabilità del ricorrente per la distrazione della somma di L. un miliardo e 70 milioni, mentre la contestazione era riferita al solo mancato addebito di interessi passivi su tale somma, concessa in prestito a KA. Sulla assenza di consapevolezza circa tale specifico fatto s'era d'altra parte interamente svolta la difesa del RA G.. 3.2. Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza e il vizio di motivazione della pronunzia impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità del RA G..
Il "travisamento" della contestazione avrebbe generato evidenti illogicità:
- con riferimento alla bancarotta patrimoniale, in relazione alla conoscenza del fatto distrattivo: tanto più avendo riconosciuto la Corte di merito l'assenza di riscontri documentali sugli esatti termini dell'operazione;
- con riferimento alla bancarotta documentale, in relazione sia alla consapevolezza del RA G. circa la mancata iscrizione della pattuizione ST-Fem nelle scritture contabili sia all'esistenza in capo allo stesso del dolo richiesto;
- con riferimento alla causazione del dissesto mediante azioni dolose, in relazione alla entità della passività (di oltre L. un miliardo secondo la Corte d'appello) ritenuta, per il suo valore, sicuramente incidente sul dissesto.
3.3. Con il terzo motivo deduce infine, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l'erroneità della conferma delle statuizioni civili.
Non risulterebbe, difatti, che alcuno degli investitori ebbe a fare una visura delle scritture, riponendo su di esse il suo affidamento, prima d'effettuare conferimenti. La sola mancata annotazione di un singolo prestito, puntualmente restituito, non poteva d'altro canto produrre gli ipotizzati effetti ingannatori.
DIRITTO
1. Le censure sono tutte fondate.
1.1. Leggendo gli atti (cfr. sopra, in fatto, punto 1.1.) non residua dubbio sul fatto che la distrazione contestata al RA G. con riferimento all'operazione ST-RA-Fem relativamente al "mutuo" di L.
1.070.000.000 riguardasse esclusivamente il mancato "addebito" a RA degli interessi passivi sul prestito sostanzialmente concessole mediante il finanziamento richiamato nell'imputazione. Coerentemente, la linea difensiva articolata dal RA G. in relazione a tale punto dell'addebito risulta tutta incentrata sulla assenza di una sua consapevole partecipazione alla produzione della perdita patrimoniale pari all'ammontare di siffatti interessi. Non emerge d'altra parte ne' dalle imputazioni ne' dalla sentenza impugnata e neppure dalle pagine di quella di primo grado che il "prestito" a RA non fosse stato restituito o avesse in altro modo prodotto danno economicamente valutabile a ST. Dalla articolatissima contestazione delle vicende portate a giudizio e dalla complessiva ricostruzione fattane dai giudici di merito parrebbe, anzi, risultare la restituzione della somma data a mutuo. A ciò deve aggiungersi che, se è vero che a pagina 84 della sentenza di primo grado può leggersi che "tra l'aprile e il luglio 1992 - periodo di gestione RA G. - la RA, società fiduciante di ST, nonostante il costante saldo negativo di liquidità, prelevava L.
1.070 milioni versandoli a Fem, così realizzando un finanziamento di Fem con disponibilità di altri fiducianti della ST", tuttavia: non solo non è chiaro quanta parte di detto finanziamento sia avvenuto entro il 17.6.1992 (data di cessazione dalla carica del ricorrente) e fosse controllabile dal RA G. (dimissionario dal precedente 25.5), ma neppure è chiaro se e in che misura l'utilizzazione delle disponibilità degli altri "clienti" avesse prodotto a costoro un detrimento patrimoniale direttamente riconducibile all'operazione in contestazione e risolventesi in una passività per ST che persisteva al momento del dissesto (o alla quale poteva ritenersi casualmente collegabile il fallimento). Non è dato comprendere perciò la ragione per la quale il "prestito" del quale si parla (erogato entro il primo semestre del 1992) sia stato considerato condotta riconducibile al paradigma della L. Fall.art. 216, comma 1, n.
1. L'offesa sanzionata dalla fattispecie incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, insita nella nozione di "distrarre", consiste nel distoglimento ("sviamento" o "stornamento" secondo le precedenti formulazioni) di attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori: sicché non può esistere distrazione costitutiva di bancarotta se non quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto, e cioè le ragioni della massa (tra molte: Cass., sez. 5, 28/11/2000, n. 12241; sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa;
sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006). Il momento a cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è d'altro canto pacificamente quello della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già quello in cui è stato commesso l'atto - in ipotesi - per sè stesso antidoveroso. Non possono esservi di conseguenza dubbi sul fatto che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela vada valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non a quella della commissione della condotta. La qual cosa conferma che non può integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita "prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura" (così Sez. 5, n. 7212 del 26/1/2006, Arcari;
nel medesimo senso Sez. 5, n. 15850 del 26/6/1990, Bordoni) o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
2. Discende da quanto premesso innanzitutto che - come esattamente denunzia il ricorrente - allorché la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del RA G. per il "solo fatto distrattivo avente ad oggetto L. 1.070.000.000, sottratte a ST nell'ambito dell'operazione Fem - RA" (cfr. per il conforme dispositivo e per le altre affermazioni, tutte di analogo tenore, contenute nella sentenza impugnata "ricognitive" dell'episodio distrattivo per cui è stata "confermata" la condanna, sopra, sub 2.) s'è riferita ad un "fatto" che non risulta contestato ne' considerato dal primo giudice, in violazione dell'art. 521 c.p.p., e la cui valenza distrattiva (nel senso sopra precisato) neppure risulta dagli atti.
2.1. Dall'indimostrato, oltre che non formalmente contestato, presupposto della natura distrattiva dell'intiera operazione sopra indicata deriva altresì che sono palesemente viziate: da un lato l'affermazione, effettivamente apodittica, che la responsabilità per la bancarotta documentale discendeva dal fatto che la mancata ostensione dell'operazione stessa era ""ricaduta" necessitata del fatto distrattivo" -pure riconosciuto mancante "di qualsiasi riscontro documentale" -; dall'altro la motivazione a sostegno della ritenuta responsabilità del RA G. per la causazione del fallimento con dolo o a mezzo di operazioni dolose, articolata esclusivamente sulla base della considerazione che "la causazione di una passività di oltre L. un miliardo" comportava sicuramente il concorso nel dissesto società.
2.2. Parimenti viziata è perciò anche la conferma delle statuizioni civili, in favore anche di soggetti entrati in rapporto con ST dopo che il ricorrente ne era uscito, che la Corte di merito ha collegato alla affermazione di responsabilità per la causazione dolosa o a mezzo di operazioni dolose del "dissesto" e quindi del fallimento della società.
3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata - ovviamente nella sola parte relativa alle statuizioni di condanna del ricorrente - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che procederà a nuovo esame delle deduzioni del RA G. sui fatti che residuano a suo carico attenendosi a quanto effettivamente a lui contestato e ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni a carico di RA PP, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007