Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 3622
CASS
Sentenza 19 dicembre 2006

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Massime1

Non integra il fatto costitutivo del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n.1, L.F.), un comportamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione della condotta incriminatrice. Deriva, pertanto, che non integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L.F.) la condotta dell'amministratore che ometta di addebitare gli interessi passivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economicamente valutabile nei riguardi della società concedente.

Commentario1

  • 1Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 3622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3622
Data del deposito : 19 dicembre 2006

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