Sentenza 9 ottobre 2009
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di un'ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in quanto essa realizza di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale; inoltre, poichè ai fini della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza oggettiva dell'atto di disposizione dal fine suddetto dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il suo comportamento.
In tema di reati fallimentari, il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, in quanto, a tal fine, deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2009, n. 45332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45332 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 09/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1785
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 14905/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO e da AP IL TO nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27-6-08 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e la memoria difensiva 19-9-09;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pronunce assolutorie per i reati contestati in relazione ai fallimenti GR RK ES s.r.l. e Findar s.r.l. e per il rigetto dei ricorsi dell'imputato e del difensore;
Uditi, per la parte civile Fallimento Parco Invest s.r.l., l'avv. Spigarelli Valerio (sostituto processuale dell'avv. Minniti SArio) il quale si è associato al P.G. e, per la parte civile Fallimento AM s.r.l., l'avv. Troyer Luca il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del AP;
Uditi i difensori, avv. Andreozzi Bruno e Rallo Roberto, che chiedono l'accoglimento dei ricorsi dell'imputato ed il rigetto di quello del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con sentenza 27-4-04, nell'ambito del proc. 3908/03 R.G., il Tribunale di Milano dichiarava AP IL TO responsabile - con riferimento al fallimento della GR RK ES s.r.l. (pronunciato il 28-10-99) e quale amministratore unico di detta società - di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione della somma di L. 560.000.000, assolvendolo dall'imputazione residua relativa alla somma di L. 840.000.000 e da quella di bancarotta semplice;
condannava il medesimo a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, contestualmente liquidato, in favore della parte civile.
Con sentenza 16-12-04, nell'ambito del proc. 3908/03 R.G., il Tribunale di Milano dichiarava AP IL TO responsabile - con riferimento al fallimento della Findar s.r.l. (pronunciato il 3-9-97) e quale amministratore unico di detta società - di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere rinunciato a un credito di L.
2.577.037.035 della citata società nei confronti del Fallimento Milano Parco Est. V s.p.a. e lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, contestualmente liquidato, in favore della parte civile. Con sentenza 21-11-06 il Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. 11224/04 dichiarava AP IL TO responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata con riferimento ai fallimenti della Parco Invest s.r.l. (pronunciato il 14-12-99), della AM s.r.l. (pronunciato il 22-7-99), della Immobiliare LE s.r.l. (pronunciato il 4-6-02) per avere - nella sua qualità di amministratore di fatto della Parco Invest e di diritto nonché, per certi periodi, di fatto delle altre società -distratto parte dei finanziamenti che la Parco Invest s.r.l. e la LE s.r.l. avevano ottenuto rispettivamente dalla AD Investmets L.T.D. e dalla Soparmo s.r.l. (distrazione complessiva di 7.446.528.687) nonché per avere dissipato il patrimonio della s.r.l. AM, dando in garanzia ipotecaria per L. 5 miliardi un immobile sito in Mondovì, di proprietà di questa società, per la concessione in favore della LE s.r.l. di un mutuo da parte della s.r.l. Soparmo;
di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento al fallimento della Autoservice s.r.l. (pronunciato il 4-2-99) limitatamente alla distrazione di due autocarri nonché di bancarotta documentale;
con la continuazione tra i suddetti reati lo condannava a pene ritenute di giustizia ed risarcimento del danno contestualmente liquidato in favore della s.r.l. Parco Invest e da liquidarsi in separata sede per le altre parti civili.
Con decisione 27-6-08 la Corte di appello, previa riunione dei citati procedimenti assolveva ex art. 530 c.p.p., comma 2 l'imputato dal delitto di bancarotta patrimoniale contestata in relazione al fallimento della Findar s.r.l. e da quello di bancarotta patrimoniale e documentale contestato nell'ambito del Fallimento Autoservice s.r.l. perché il fatto non costituisce reato;
unificati i reati di cui alle sentenze del 27-4-04 e 21-11-06 con il vincolo della continuazione (considerando reato più grave quello commesso ai danni dell'immobiliare LE) e, riconosciute le attenuanti generi che equivalenti, rideterminava il trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale e l'imputato in base ai seguenti motivi. Ricorso del P.M..
1 - Difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati e delle attenuanti generiche. L'impugnante ha denunciato che il giudice di secondo grado si era limitato ad adottate clausole di stile e che, con specifico riguardo alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., aveva omesso la valutazione di dati rilevanti a carico dell'imputato (precedenti penali, gravità del danno, intensità del dolo).
2 - Vizio di motivazione in ordine all'assoluzione dall'addebito di bancarotta fraudolenta per dissipazione della somma di L. 840 milioni ai danni della s.r.l. GR RK ES.
All'uopo è stato dedotto: che il AP nel 1998 aveva incamerato la somma di L. 840 milioni di spettanza della s.r.l. GR RK ES e non l'aveva destinata, come pattuito, all'acquisto in favore di quest'ultima delle quote della s.r.l. DI Maja;
che l'avere il AP in data 4-10-99, quando il termine fissato per l'attuazione degli accordi era ampiamente scaduto, trasferito alla medesima una parte delle quote in questione non poteva valere ai fini di escludere la di lui responsabilità; che le quote erano state cedute in misura minore, per prezzo diverso ed in una situazione ormai compromessa per la GR RK s.r.l., nei confronti della quale era già stata avviata la procedura concorsuale;
che la Corte di appello aveva ritenuto immotivatamente, prescindendo dai debiti accertamenti (invero richiesti dalle parti), che il valore delle quote trasferite corrispondesse al prezzo corrisposto dall'acquirente.
3 - Vizio di motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dall'addebito di bancarotta fraudolenta dei fondi della Findar s.r.l. Con questo motivo è stato denunciato che il giudice di secondo grado, in termini erronei ed in contrasto con gli stessi principi enunciati in sentenza, aveva attribuito rilevanza al fine perseguito dal prevenuto di tutelare interessi di altri soggetti, nella convinzione che la posizione debitoria della Milano Parco Est s.p.a. fosse conseguenza di attività illecita di terzi.
Ricorso del AP.
Motivi proposti personalmente.
1 - Violazione di legge;
nullità del processo di secondo grado per violazione del diritto di difesa.
In particolare è stato segnalato: che all'udienza del 22-1-08 la difesa aveva presentato un certificato medico datato 21-2-08, attestante stato confusionale dell'imputato e necessità di ricovero urgente in una struttura sanitaria nonché ulteriore certificazione di ricovero in clinica, avvenuto il 22-1-08; che l'istanza di rinvio, formulata in base a tale documentazione, era stata rigettata senza considerare che lo stato confusionale non consente di partecipare ad un'udienza penale e di esercitare con la necessaria lucidità l'inviolabile diritto alla difesa;
che la Corte di appello si era sostituita al giudizio dei medici, senza neppure disporre una visita fiscale.
2 - Violazione del diritto di difesa;
carenza istruttoria del processo;
illogicità della motivazione.
Le doglianze riguardano il mancato accertamento del valore reale dell'immobile costituente il patrimonio della AM s.r.l., il quale valore andava verificato al momento dei fatti addebitati e non poteva essere riportato al prezzo per il quale il bene era stato venduto, in altro periodo e per di più in sede di procedura concorsuale. Motivi proposti dal difensore.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'addebito di distrazione della somma ricevuta dalla s.r.l. Parco Invest a titolo di finanziamento concessole dalla AD Investmemts L.T.D.. Si è dedotto: che erroneamente era stato ritenuto che la somma de qua fosse vincolata all'acquisto dell'immobile sito in Mondovì, di proprietà della s.p.a. Partecipazioni Immobiliari, sottoposta a procedura fallimentare;
che la medesima non era stata destinata a scopi estranei all'attività sociale;
che sussistevano elementi dimostrativi di avvenuta restituzione alla AD Investmemts L.T.D. del finanziamento da questa effettuato;
che l'imputato era stato ritenuto amministratore di fatto della Parco Invest s.r.l. senza adeguata giustificazione.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alla dissipazione del patrimonio della AM s.r.l..
Precipuamente è stato denunciato che era mancata idonea valutazione, tramite perizia, dell'immobile sito in Mondovì, dato in garanzia ipotecaria alla Soparmo s.r.l. per la concessione di un mutuo in favore della LE s.r.l (valutazione indispensabile ai fini dell'individuazione dell'elemento materiale e soggettivo del reato) e che la concessione dell'ipoteca non era stata priva di contropartita.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'addebito di distrazione della somma di L. 4 miliardi, ottenuta dalla LE s.r.l. tramite mutuo concessole della Soparmo s.r.l.;
mancata assunzione di prova decisiva.
Al proposito si è rilevato che il AP aveva percepito detta somma per la cessione delle proprie quote della AM s.r.l. alla LE s.r.l. e che la stessa corrispondeva al valore di tali quote per cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'operazione di vendita non era stata effettuata solo per consentire all'imputato di acquisire quanto erogato dalla Soparmo s.r.l.; nella delineata ottica è stato, quindi, nuovamente censurato l'omesso esperimento di perizia circa valore dell'immobile sito in Mondovì appartenente alla società AM.
4 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale nell'ambito del fallimento s.r.l. GR RK ES con riguardo alla destinazione della somma di L. 560.000.000 di spettanza di detta società a prestito infruttifero in favore della NV s.r.l.. L'impugnante ha lamentato l'omessa considerazione che la somma in questione era stata ricevuta dalla NV s.r.l. non già senza titolo, ma quale caparra ed acconto per l'acquisto di azioni DI Maya s.r.l. in favore della GR RK s.r.l. e che tale acquisto non era stato realizzato in quanto quest'ultima non aveva adempiuto agli impegni assunti, versando il residuo pari a L. 900 milioni.
Motivi proposti dall'imputato con la memoria 19-10-09. 1 - Nullità per violazione del diritto di difesa in relazione al denegato rinvio dell'udienza del 22-2-08 per impedimento dell'imputato (motivo identico a quello già proposto dal medesimo sub 1).
2 - Vizio di motivazione in ordine al dato oggettivo e soggettivo di tutti i reati attribuitigli.
È stato dedotto che il ricorrente aveva sempre finanziato tutte le società del suo gruppo ed aveva prestato garanzie personali e reali più che capienti sui propri beni: di conseguenza le operazioni ritenute distruttive o dissipative non avevano comportato effettiva offensività e lesione per i creditori delle società fallite, ne' era individuabile in capo al predetto la consapevolezza di recare danno alla massa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso del Procuratore Generale.
Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Il motivo sub 2 è fondato.
Invero il AP si era assunto l'impegno di acquistare le azioni della DI Maya e di trasferirle alla GR RK s.r.l. entro un determinato termine (30-12-98), ricevendo a titolo di acconto la somma di L. 840 milioni: non avendo egli a tanto provveduto è evidente che, dopo la scadenza della data prefissata, la somma in questione risulta essere stata trattenuta senza titolo. I giudici di merito hanno escluso la configurabilità del reato in base alla circostanza che l'imputato, sia pure tardivamente, ebbe poi a trasferire alla GR RK una parte delle citate azioni (il 42%) per il prezzo di L. 1.400.000.000, dando atto che erano già stati versati L. 840.000.0000: a sostegno è stato rilevato che mancava la prova che le azioni cedute, entrate a far parte del patrimonio della fallita, fossero prive di valore oppure avessero un valore di gran lunga inferiore al prezzo indicato.
Orbene, deve riconoscersi che nel provvedimento impugnato non è stato considerato:
che l'interesse della GR RK all'acquisto delle quote era collegato alla circostanza che la società si era impegnata a tale acquisto nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto il 4-2-98 con la B.N.A. la quale vantava un credito notevole nei suoi confronti per capitale ed interessi;
che in virtù di detto accordo la banca aveva operato rinunce e riduzioni in favore della GR RK;
che, a seguito della mancata tempestiva acquisizione in capo alla GR RK delle quote della DI Maya s.r.l., la NA aveva disdettato gli impegni e revocato le concesse agevolazioni, chiedendo il fallimento della sua debitrice.
In effetti la mancata considerazione di quanto sopra inficia di per sè la conclusione circa l'assenza di danno per la massa;
d'altro canto il giudizio della Corte di appello sulla non incongruità del prezzo pagato (di L.
1.400.000.000 per il 42% delle quote, proporzionalmente maggiore rispetto a quello originariamente previsto per il 100% delle stesse) è stato adottato in termini apodittici e senza specifiche indagini.
Fondato è anche il terzo motivo, sia pure in base a ragioni parzialmente diverse da quelle evidenziate nel ricorso. Innanzitutto è opportuno precisare, al di là del formale richiamo a vizio di motivazione, l'impugnante ha operato richiamo a principi di diritto per cui la denuncia operata contempla anche la violazione di legge.
Tanto premesso, va sottolineato che la Corte territoriale ha escluso il dato soggettivo della dissipazione affermando che appariva "quantomeno dubbio che l'imputato avesse consapevolezza e volontà di porre in essere un atto dissipativo o che intendesse con lo stesso depauperare la Findar s.r.l.": ciò in quanto poteva ragionevolmente ritenersi che il medesimo avesse agito nella convinzione della illegittimità del credito (di L. 2 miliardi e L. 577 milioni verso il fallimento Milano Parco Est s.p.a., cedutogli dalla Cariplo) al quale ebbe a rinunciare senza contropartita.
A prescindere da rilievo che il reato addebitato non postula dolo specifico per cui il richiamo all'intento è fuori luogo, nel segnalare illegittimità dell'enunciata impostazione si sottolinea quanto segue.
Secondo costante insegnamento di questa Corte il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, siano di provenienza delittuosa, poiché deve aversi riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione:
invero, una volta entrati nel patrimonio della società tali beni diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni. (Cass. 28-2-92 n. 3852 Rv. 189802; Cass. 4-10-04 n. 42635 Rv. 229908 Cass. 20-11-08 n. 44159 Rv. 241692). A tale principio consegue l'irrilevanza della convinzione dell'imputato in ordine all'origine del credito de quo (che sarebbe stato frutto di bancarotta preferenziale), essendo fra l'altro la rinuncia avvenuta nonostante l'ammissione del medesimo al passivo del fallimento della s.p.a. Milano Parco Est.
In accoglimento del ricorso del P.G. s'impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata in ordine agli addebiti di cui sopra, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie senza incorrere negli evidenziati errori di logica argomentativa e di diritto. Le censure sub 1 rimangono assorbite.
Ricorso del AP.
Il motivo sub 1 proposto dal predetto personalmente e ribadito nella memoria difensiva è infondato.
L' istanza di rinvio del dibattimento è stata respinta in quanto il certificato medico conteneva generico riferimento "a grave crisi ipertensiva, con stato confusionale e dispnea", con necessità di "ricovero urgente presso una struttura sanitaria pubblica o privata per accertamenti e cure" e l'attestato avvenuto ricovero costituiva notizia che non aveva operato alcuna ulteriore specificazione:
correttamente, pertanto, si è ritenuto che mancassero gli elementi in base ai quali individuare un impedimento assoluto a comparire. In materia va ribadito che ai fini di individuare un'assoluta impossibilità a comparire è necessario che venga rappresenta al giudice una precisa patologia, rispetto alla quale il suddetto impedimento emerga in modo univoco;
d'altro canto il ricovero in un ospedale o in una clinica per "accertamenti e cure" non esprime di per sè una situazione ostativa alla partecipazione all'udienza; ne' il giudice è tenuto a disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta (Cass. 14-1-98 n. 1938 Rv. 210131; Cass 10-11-04 n. 48284 Rv. 230366). Il motivo sub 1 del ricorso avanzato dal difensore è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
La qualifica di amministratore di fatto della s.r.l. Parco Invest in capo al AP sino al 23-12-92 (quando egli divenne amministratore di diritto) è stata ritenuta alla luce delle dichiarazioni dei coniugi ST che ebbero concordemente a riferire che ogni decisione inerente alla citata società veniva presa dal AP e che mai essi avevano trattato con l'amministratore legale La SA (si veda la decisione di primo grado destinata ad integrarsi con quella impugnata): tali precise dichiarazioni, relative a circostanze oggettive, non possono ritenersi inficiate dalla semplice astratta obiezione del ricorrente secondo cui lo ST, intestatario di metà del capitale, non aveva interesse a consentire l'ingerenza dell'imputato; inoltre quanto riferito dai predetti coniugi trova riscontro negli atteggiamenti gestionali tenuti dal AP in tutte le società del suo gruppo, a prescindere dalla carica formalmente assunta (atteggiamenti specificatamente descritti nel provvedimento impugnato).
Per il resto basti sottolineare che la Corte territoriale ha evidenziato, con richiamo al contenuto di precisi documenti, che il finanziamento ottenuto dalla AD (pari a L. 2.234.528.687) era finalizzato all'acquisto di un immobile in Mondovì e che la somma percepita, restituita solo in parte, fu invece destinata senza contropartite ad altre società riferibili al AP: ne' può valere la diversa valutazione delle emergenze invocata dal ricorrente.
In particolare, contrariamente all'assunto difensivo, l'avvento totale soddisfacimento del credito della AD non può ricavarsi dalla retrocessione effettuata dallo ST delle quote che gli erano state intestate fiduciariamente: in senso contrario basti rilevare che la finanziaria ebbe ad inserirsi nel fallimento della s.r.l. Parco Invest e che il curatore ha dichiarato che nella documentazione contabile societaria non v'era traccia di rimborsi in favore della predetta creditrice. Con riguardo al motivo sub 2 del ricorso del difensore la Corte osserva. Risulta accertato: che l'immobile sito in Mondovì di proprietà della AM s.r.l. (acquistato dal Fallimento P.M.I.) fu dato in garanzia ipotecaria per oltre L.
5.000.000 alla Soparmo s.r.l.; che scopo di tale atto fu quello di consentire alla s.r.l. LE di ottenere un finanziamento dalla menzionata Soparmo;
che nessuna contropartita pervenne per tale atto alla s.r.l. AM, il cui patrimonio era rappresentato unicamente dall'immobile de quo (avendo la stessa un cospicuo debito verso la B.N.A.). A fronte della descritta situazione la conclusione dei giudici di merito circa il carattere dissipatorio dell'operazione, in quanto comportante lesione delle garanzie dei creditori della AM s.r.l., è del tutto immune da censure.
La difesa ha dedotto che l'amministratore, stante il valore dell'immobile stimato in 22 miliardi di lire, non poteva rappresentarsi che la concessione dell'ipoteca rappresentasse un depauperamento del patrimonio societario.
Nel disattendere tale argomentazione si puntualizza, innanzitutto, che essa si basa sul presupposto di un valore dell'immobile di gran lunga superiore a quello a cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, i quali si sono ragionevolmente riportati al prezzo pagato dalla AM s.r.l. per l'acquisto del bene, evidenziando altresì come si fosse verificata un recessione nel campo immobiliare, dati che escludevano la necessità di rinnovo del dibattimento per espletare perizia sull'immobile. A ciò aggiungasi che la concessione di un ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, realizza di per sè ed automaticamente una diminuzione patrimoniale e, poiché ai fini della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza oggettiva dall'atto di disposizione dal fine suddetto da sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il suo comportamento (Cass. 9.3-99 n. 4424 Rv. 213117). L'assunto dell'impugnate - secondo cui non corrispondeva a verità che la concessione dell'ipoteca fosse stata priva di contropartita, in quanto la LE s.r.l. con il finanziamento ottenuto dalla Soparmo aveva acquistato le quote della AM s.r.l. sulle quali esisteva pegno in favore della NA, così divenendo garante di detto istituto per il credito che esso vantava nei confronti della stessa AM - è privo di consistenza poiché non si individua il vantaggio quest'ultima società avrebbe ricavato dalla circostanza che le sue quote fossero passate in proprietà della LE s.r.l. non risultando le garanzie fornite in relazione alla sua posizione debitoria verso la NA accresciute, essendo semplicemente mutato il soggetto garante.
Infondato è il terzo motivo contenuto nel ricorso del difensore nonché quello proposto sub 2 dalla parte personalmente. La Corte territoriale ha evidenziato che il AP, attraverso una complessa ed articolata operazione, venne ad incamerare la somma di L. 4 miliardi ottenuta dalla s.r.l. LE, tramite il finanziamento concessole dalla Soparmo. Precisato che il AP era amministratore sia della AM s.r.l. sia della LE s.r.l. e che egli fu sostituito da persona diversa (certo AV) unicamente nel periodo coincidente con la concessione del finanziamento AD (e cioè dal 9-4-98 al 20-7-98) l'operazione suddetta è stata descritta in questi termini: l'imputato, previa autorizzazione dell'assemblea a stipulare contratti con sè stesso ed in conflitto di interessi, acquistò in data 20-7-98 dalla AM s.r.l. le quote di spettanza della moglie MO (pari al 90%) per il prezzo di L. 18 milioni;
nello stesso giorno, dinnanzi al medesimo notaio e con atto avente numero progressivo rispetto a quello precedente, le cedette alla LE s.r.l. al prezzo di L. 4 miliardi;
in relazione a questo secondo atto il AP, per conto AM rilasciò quietanza per 4 miliardi di lire e per conto LE si impegnò a estinguere il residuo debito entro il 30-10-98. In particolare si è segnalata:
l'insussistenza di valida ragione per la cessione de qua posto che entrambe le società erano gravemente indebitate e non operative;
la contestualità dell'acquisto e della successiva vendita sempre ad opera del AP;
l'inspiegabile lievitazione del prezzo delle quote nonostante esse fossero gravate da pegno della B.N.A., essendo d'altro canto l'immobile, che rappresentava l'unico cespite della AM s.r.l., colpito da ipoteca in favore della Soparmo s.r.l.; la circostanza che fosse subentrata nell'amministrazione della LE una persona diversa per un breve e limitato periodo, in modo che il AP non comparisse durante la stipulazione del mutuo e ricomparisse allorché la somma finanziata era entrata nelle casse della società.
Rispetto a tali emergenze la conclusione dei giudici di merito in ordine al carattere fraudolento dell'intera vicenda, quale volta esclusivamente a dirottare al AP i 4 miliardi versati dalla Soparmo s.r.l. alla LE s.r.l., si palesa consequenziale e pertanto sottratta a possibilità di sindacato in questa sede. Il ricorrente, dal canto suo, omette di prendere in considerazione tutti i riportati dati e si limita ad assumere che le quote della s.r.l. AM avevano notevole valore perché l'immobile di proprietà della medesima doveva valutarsi in cifra superiore a quella a cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento. Siffatta impostazione va disattesa posto che i giudici di merito sul punto si sono fondati su elementi obiettivi: circostanza che nel '94 (quindi in epoca precedente alla cessione) l'immobile era stato acquistato dalla AM al prezzo di L. 3.350.000.000; che sullo stesso esisteva l'ipoteca in favore della Soparmo;
che il patrimonio della AM era gravato dagli interessi sul finanziamento ottenuto dalla B.N.A.; che sulle quote cedute era stato costituito pegno in favore della B.N.A.. Nel delineato contesto deve ritenersi che l'istanza di procedere a perizia per valutare l'immobile sito Mondovi' e di conseguenza il valore delle quote, sia stata correttamente respinta, in quanto l'incombente non era necessario. Il quarto motivo del ricorso del difensore è manifestamente infondato. È indiscusso che la somma di 560.000.000 di lire, facente parte del patrimonio della s.r.l. Geen RK ES (di cui il AP era l'amministratore unico dal 96), pervenne tramite assegno circolare alla s.r.l. NV (anch'essa amministrata dall'imputato); detta somma - secondo precisi accordi tra le citate società ed al fine di dare attuazione alla transazione intervenuta il 4-2-98 tra la GR RK s.r.l. e la NA (creditrice di notevoli somme verso la fallita) - doveva costituire caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo delle quote della DI Maya s.r.l di spettanza della NV, che quest'ultima si era impegnata a cedere alla GR RK entro una determinata data (30-12- 98).
È altrettanto pacifico che l'importo de quo venne indicato nella contabilità della GR RK come concesso alla società NV a titolo di prestito infruttifero e, significativamente, quando il AP cedette (tardivamente) alla prima una parte di delle quote della DI Maya, nel relativo contratto si diede atto che L. 560.000.000 rimanevano da pagarsi e sarebbero state corrisposte dall'acquirente entro l'anno. Quanto sopra evidenzia una avvenuta distrazione della suddetta somma a vantaggio della NV che ottenne la stessa senza alcuna contropartita per la fallita, alla quale del resto non provvide mai a trasmettere le quote ne' a restituire quanto percepito;
al contempo si sottolinea come l'asserto difensivo - secondo cui l'annotazione di un prestito infruttifero sarebbe stata frutto di errore - si palesi smentito da quanto successivamente verificatosi e cioè dalla citata dichiarazione, relativa al debito residuo della GR RK. Del tutto inconferente è il rilievo circa l'inadempienza della GR RK s.r.l. posto che amministratore di questa era proprio l'imputato.
Il motivo sub 2 della memoria aggiunta si risolve in affermazioni di fatto ed in richiami ad interventi operati dal prevenuto in favore delle società del suo gruppo, i quali non incidono sulle fattispecie in esame.
Concludendo l'impugnazione del AP deve essere rigettata, con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, Fallimento s.r.l. AM e Fallimento s.r.l. Parco Invest, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'assoluzione del AP dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto la somma di L. 840.000.000 nell'ambito del fallimento della srl GR RK ES ed all'assoluzione del medesimo dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto la rinuncia al credito di L.
2.577.037.035 del fallimento s.r.l. Findar, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
rigetta il ricorso dell'imputato e condanna il predetto al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, fallimento s.r.l. AM e fallimento s.r.l. Parco Invest, che liquida per ciascun di loro in Euro 2.750,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009