Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 6
In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore della parte civile).
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non è legittimato a presentare autonomo ricorso per cassazione contro una sentenza assolutoria
In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicchè l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.
Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche all'udienza pubblica.
La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in un fatto qualificabile come falso in atto pubblico integra il solo reato di falso e non anche quello di abuso di ufficio, da considerare assorbito nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale, desumibile anche dalla riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", formulata nell'art. 323 cod. pen., a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.
Commentari • 9
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Firenze aveva riformato una sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Siena nei confronti di una persona accusata del delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen.. Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, tra i motivi addotti, deduceva vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione la cui esistenza sarebbe stata desumibile da un documento allegato al ricorso. Potrebbero interessarti anche Produzione di nuovi documenti e limiti temporali in udienza preliminare Produzione di documenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
14 17 /1 3 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Giuseppe Maria Cosentino - Presidente - UP 11/10/2012 Sez2444/2012Sent. n. sez Margherita Taddei Piercamillo Davigo R.G. n. 9249/2012 Mirella Cervadoro Sergio Beltrani - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Associazione AM - Agrigento, in persona del leg. rappr. p.t. Associazione WWF Italia - Agrigento, in persona del leg. rappr. p.t. (parti civili) nel procedimento nei confronti di NE BA, nato a [...] il [...] IZ VI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza resa in data 27/4/2011 dalla Corte di appello di Palermo. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
l'avv. Giuseppe Arnone per 2 la parte civile ricorrente AM, ed in sostituzione dell'avv. Daniela Ciancimino per l'altra parte civile ricorrente WWF, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi riportati nella memoria ed ha depositato conclusioni scritte;
gli avv. Giuseppe A. Gianzi, VI De Felice Ciccoli ed Antonio Mormino per gli imputati, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili o comunque il loro rigetto (risulta, peraltro, verbalizzata soltanto quest'ultima richiesta). RITENUTO IN FATTO 1. Il processo trae origine dalla vicenda relativa alla costruzione del depuratore sito in località Villaggio Peruzzo, in Agrigento, su finanziamento della Agensud, ex Cassa per il Mezzogiorno, in relazione alla quale VI RI e BA ON (ingegneri progettisti e direttori dei lavori), nella qualità di progettisti e direttori dei lavori, avrebbero - secondo le contestazioni - attestato una serie di dati e situazioni, che si assumeva essere false, in atti preliminari all'avvio delle pratiche per la realizzazione del depuratore stesso, da cui sarebbe conseguito, secondo l'impostazione accusatoria iniziale, un vantaggio sia per loro (consistente in un aumento delle loro competenze professionali), sia per l'imprenditore AN, appaltatore dei lavori.
2. Il Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2003 aveva riconosciuto la responsabilità penale degli odierni imputati per il reato di abuso di ufficio (art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 323 c.p: capo 2) e per una serie di falsità ideologiche (art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 479 c.p: capo 1) commesse nella loro qualità di condirettori dei lavori relativi al depuratore di Villaggio Peruzzo;
con la stessa decisione veniva affermata la responsabilità anche di altri imputati coinvolti nella stessa vicenda, tra cui AL SO (sindaco di Agrigento), EL IE (assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento) e VI CO (imprenditore), i primi due per abuso d'ufficio (capo 4) e il terzo anche per falsità ideologica (capi 13 e 14). Tutti gli imputati venivano altresì condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, AM, WWF e Comune di Agrigento, danni da liquidarsi in sede civile. Con riferimento ad altri reati contestati, tra cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i soggetti imputati venivano assolti. 3 2.1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza resa in data 30 marzo 2006, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. In particolare, con riferimento alle posizioni degli odierni imputati RI e ON, aveva ritenuto assorbita nella contestazione di cui al capo 1-A1 la falsità contestata al capo 1-A6; i predetti imputati erano stati inoltre assolti dalle imputazioni di falso di cui al capo 1- 11 e dal reato contestato al capo 2, limitatamente al vantaggio patrimoniale procurato all'imprenditore VI CO, confermando nel resto la sentenza impugnata, ma riducendo la pena inflitta ai predetti ad un anno e quattro mesi di reclusione. Erano stati invece assolti gli altri imputati (AL SO, IE EL e VI CO) con formula ampiamente liberatoria.
2.1.1. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, le attestazioni false sarebbero state le seguenti: capo al) - avere presentato falsamente, nella relazione di accompagnamento al progetto in questione, l'impianto di depurazione e le opere connesse come lavori "analoghi a quelli del cottimo stipulato", asserendo altresì che "la presente perizia è corredata da atto di sottomissione al cottimo predetto" e quindi presentando dette opere come opere di perizia di variante suppletiva dei lavori del cottimo affidato in data 14.7.1987 all'impresa di CO VI, ribadendo ciò nell'atto di sottomissione, in quanto "nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità dell'assestamento tecnico funzionale della rete idrica fognante e dell'impianto depurativo" di cui al suddetto cottimo (in Agrigento il 20 giugno 1989); capo el) -avere dichiarato falsamente che l'impianto realizzato dallo IACP di Agrigento in località Villaggio Peruzzo era "esistente", ma risultava "tuttavia insufficiente a causa dell'entrata in vigore della L. n. 319 del 1976 (legge Merli)" e che "le acque depurate infatti vengono scaricate nel fiume San Leone che raggiunge dopo breve percorso la costa" (in Agrigento il 24 febbraio 1992); capo a6) - avere attestato falsamente, nell'atto di sottomissione, al punto 2, che si era riscontrata la necessità di lavori, comprensivi dell'impianto depurativo, per complessive L. 5.321.000.000, nell'ambito dei lavori del cottimo del 14 novembre 1987 (in Agrigento il 20 giugno 1989); capo h1) - avere affermato falsamente, nella nota n. 633 G/C del 3 ottobre 1994 diretta al Comune di Agrigento, che l'impianto in questione "è previsto di secondo livello, secondo la classificazione di cui alla L.R. n. 27 del 1986, art. 11 e risponde a quanto sancito dalla citata legge, art. 46, in merito alle fasce di rispetto", nonché che il medesimo impianto era conforme al Piano di attuazione della rete fognaria (PARF) del Comune di Agrigento in quanto ampliamento di impianto preesistente (in Agrigento il 3 ottobre 1994); capo 12) avere affermato falsamente, nella nota 940/GC diretta al Comune di Agrigento, nella quale veniva anche richiamata ed allegata la nota del 3.10.1994, che l'impianto in questione era da considerarsi in conformità al PARF sud est, al PRG e alla L.R. n. 27 del 1986, art. 46 in tema di fasce di rispetto (in Agrigento il 13 gennaio 1995). Le predette false attestazioni sarebbero servite al due imputati per procurarsi l'ingiusto profitto costituito dagli importi loro erogati a titolo di parcelle professionali. La sussistenza del reato di abuso d'ufficio era stata ritenuta in quanto la condotta era stata posta in essere da soggetti che svolgevano una funzione pubblica, violando la normativa regionale e quella statale, soprattutto attraverso le false attestazioni rilasciate. Secondo i giudici d'appello l'ingiustizia del profitto conseguito, rappresentato dalle parcelle liquidate, non si sarebbe realizzata in difetto delle false attestazioni, in quanto non vi sarebbero stati neppure gli "ulteriori incarichi" relativi alla realizzazione del depuratore, con la percezione di compensi superiori a quelli dovuti: si sostiene, infatti, che le parcelle erano state commisurate in ragione dell'opera progettata e realizzata, quindi per importi notevolmente maggiori rispetto a quelli che sarebbero stati corrisposti, ad esempio, per il ripristino del piccolo depuratore colpito dall'inondazione. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, i giudici di merito avevano osservato che la tipologia delle accertate violazioni, la reiterazione delle condotte illecite, la riconducibilità delle false attestazioni alla volontà di creare un collegamento fittizio tra opere autonome, al fine di eludere la normativa in materia di appalti pubblici, inducevano a ritenere che RI e ON avessero agito intenzionalmente, con la consapevolezza e la volontà della falsità delle attestazioni, funzionali all'ottenimento dell'ingiusto profitto. La sentenza aveva invece escluso che l'abuso d'ufficio fosse stato posto in essere anche per procurare il vantaggio patrimoniale a VI CO, l'imprenditore al quale erano stati affidati, senza gara, i lavori di realizzazione del progetto del depuratore per un importo contrattuale di oltre L. 5 miliardi: non era stata, infatti, raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo tra AN e i due imputati e il dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico aveva indotto la Corte ad assolvere i due dalla relativa imputazione riguardante il vantaggio procurato al AN. 5 2.2. Su ricorso dei soli odierni imputati, la Sesta sezione di questa Corte Suprema con sentenza n. 25191 del 31 marzo 2008 ha annullato con rinvio la predetta sentenza della Corte di appello di Palermo, in virtù delle argomentazioni di seguito integralmente riportate: 14. I ricorsi degli imputati sono fondati nella parte in cui hanno evidenziato la illogicità e contraddittorietà della motivazione sia in relazione ai reati di falsità ideologica, sia con riferimento al delitto di abuso d'ufficio. I giudici di secondo grado hanno smontato la struttura della sentenza del Tribunale di Agrigento che, in maniera coerente, aveva ritenuto che la realizzazione dei falsi ideologici commessi da IZ e da NE, in qualità di progettisti e direttori dei lavori per conto del Comune di Agrigento, fosse funzionale, soprattutto, ad avvantaggiare AN VI, cioè l'imprenditore che avrebbe dovuto realizzare i lavori del progetto del depuratore nel Villaggio Peruzzo, condannato anch'egli, in primo grado, per i reati di falso ideologico e di abuso d'ufficio, in concorso con i due progettisti. Le falsità attribuite agli imputati sono state considerate direttamente strumentali a consentire al AN di "mantenere" i lavori per la realizzazione del depuratore. Nella motivazione della prima sentenza la finalizzazione delle falsità all'ottenimento di una maggiorazione degli onorari è appena accennata, mentre l'intero sforzo argomentativo è proteso a dimostrare l'esistenza di un accordo tra i progettisti e l'imprenditore e in questa ricostruzione un ruolo strategico è riconosciuto alle dichiarazioni ritenute ideologicamente false. Il punto di forza della motivazione del Tribunale è rappresentato dal fatto che la falsa rappresentazione della situazione è volta strumentalmente ad evitare la gara pubblica, per ricorrere alla procedura semplificata del cottimo fiduciario, che garantiva la possibilità concreta di affidare ancora una volta i lavori all'impresa di VI CO. Ma una volta che la sentenza d'appello ha ritenuto che non vi fossero le prove dell'accordo tra IZ, NE e AN, riconoscendo, inoltre, che non vi fossero elementi sufficienti neppure per affermare che i due progettisti abbiano agito con l'intenzione di procurare un ingiusto vantaggio all'imprenditore, l'intera vicenda necessitava di una radicale rilettura, che desse adeguato conto della ragione per la quale i due progettisti avessero formulato le "attestazioni" ritenute false. L'errore logico in cui è incorsa la sentenza d'appello consiste nel fatto che alla diversa composizione del reato di abuso d'ufficio, dal quale è stata eliminata tutta la parte riguardante i rapporti con il CO, non è seguita una attenta e coerente rivisitazione delle 6 condotte di falso contestate agli imputati, per verificare la tenuta della struttura logico-argomentativa in relazione alla mutata prospettiva. È accaduto, invece, che sono state riproposte le identiche letture delle ragioni che avrebbero giustificato le falsità ideologiche, senza accorgersi di alcune contraddizioni emergenti dalla riproposizione di una motivazione che appariva coerente solo rispetto all'assetto originario delle posizioni dei vari imputati così come ricostruite dai primi giudici. Come viene riconosciuto dai giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, nella fattispecie in esame il reato di abuso d'ufficio trova il suo immediato presupposto nei falsi ideologici, nel senso che i reati contestati sussistono in quanto siano funzionalmente collegati: le dichiarazioni ideologicamente false sono strumentali all'abuso e trovano in esso la loro stessa ragione. Ebbene, se tutto ciò è vero, allora deve rilevarsi una evidente contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata là dove, con riferimento al reato di cui all'art. 479 c.p. contestato sub A1), si afferma che la falsa attestazione era riconducibile alla necessità di creare un collegamento fittizio tra opere autonome, "allo scopo di eludere la normativa in materia di appalti di opere pubbliche". L'attestazione cui si riferisce la sentenza è quella contenuta nella relazione di accompagnamento al progetto per l'impianto di depurazione, datata 20 giugno 1989, ritenuta falsa perché "l'impianto di depurazione del Villaggio Peruzzo e le opere connesse non potevano considerarsi come lavori analoghi a quelli del cottimo stipulato": i giudici d'appello, richiamando espressamente le valutazioni del Tribunale, alle quali rimandano integralmente, affermano che la falsità sia da mettere in diretta relazione con la finalità di "eludere" la normativa sugli appalti, che prevedeva la necessità di una gara, per ripiegare sulla più semplice procedura del cottimo fiduciario. La spiegazione che viene offerta ricalca quella contenuta nella sentenza di primo grado, in cui, però, tale giustificazione appariva del tutto coerente in quanto nell'impostazione del Tribunale il falso ideologico si collegava soprattutto alla volontà dei progettisti di procurare un vantaggio ingiusto a VI AN, facendo in modo che questi potesse realizzare i lavori sfruttando la procedura del cottimo fiduciario;
ma una tale motivazione appare del tutto incoerente se riferita esclusivamente, come fanno i giudici d'appello, all'intenzione di realizzare il reato di abuso d'ufficio consistente nel lucrare ingiustamente onorari maggiorati. In sostanza, se lo scopo della condotta posta in essere dagli imputati IZ e NE era quella di ottenere il vantaggio consistente in un aumento indebito degli importi loro dovuti per l'attività professionale svolta, l'attestazione 7 ideologicamente falsa, ossia la rappresentazione di una situazione di fatto non vera volta ad "eludere" la normativa sui pubblici appalti e a confermare la procedura del cottimo fiduciario non trova più alcuna logica spiegazione. Il collegamento di questo falso ideologico con l'abuso d'ufficio funziona nella ricostruzione che ne ha fatto la sentenza di primo grado, in cui le condotte dei progettisti sono dirette ad "avvantaggiare" l'imprenditore AN, ma non regge nella differente ottica cui si riferiscono i giudici d'appello. 15. Analogo discorso deve essere fatto in relazione alle altre ipotesi di falso contestate ai capi E1), H1) e 12). Anche in questi casi le false attestazioni concernenti le condizioni del vecchio depuratore, la classificazione dell'impianto e la conformità al PARF, al PRG e alle fasce di rispetto ex L. n. 27 del 1986, art. 46 potevano spiegarsi con l'intenzione di assicurare al AN la realizzazione dei lavori per il nuovo impianto, ma la sentenza non spiega le diverse motivazioni che avrebbero spinto gli imputati a rappresentare falsamente la realtà una volta esclusa ogni collusione con l'imprenditore. Il riferimento all'ingiusto profitto costituito dagli importi loro erogati a titolo di parcelle professionali appare inconsistente, dal momento che comunque agli imputati sarebbe spettato il corrispettivo per l'attività che stavano svolgendo in qualità di progettisti;
d'altra parte, quanto viene sostenuto dai giudici d'appello circa la strumentalità dei falsi ideologici per ottenere dagli enti pubblici interessati "ulteriori incarichi" relativi alla realizzazione del depuratore del Villaggio Peruzzo, si dimostra una mera congettura, senza alcun concreto aggancio con dati di fatto e, soprattutto, con elementi probatori. Peraltro, nella sentenza emerge una ulteriore contraddizione relativa alla valutazione degli stessi falsi, dal momento che per l'ipotesi sub 2) si è ritenuto trattarsi di "un giudizio ipotetico, inidoneo a fondare con certezza la responsabilità degli appellanti", riconoscendo la sussistenza di una situazione di "ragionevole dubbio" sulla effettiva falsità delle circostanze indicate e relative alla "conformità" degli scarichi delle centraline, mentre è stata affermata la sussistenza del falso in analoghe situazioni di fatto, come ad esempio quella riguardante il capo 12), in cui si è ritenuta la falsità dell'attestazione con riferimento alla valutazione circa la "conformità" dell'impianto in questione agli strumenti urbanistici. Si tratta di attestazioni rese sulla base di valutazioni aventi un analogo contenuto di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, vincola la valutazione stessa ad una verifica (Sez. 5, 17 novembre 1999, n. 14283, Pinto), ma che hanno portato i giudici a conclusioni differenti senza un'adeguata motivazione che giustificasse il 8 diverso trattamento, evidenziando l'obiettiva falsità dell'atto qualora il giudizio di conformità non rispondesse ai parametri cui il giudizio stesso era implicitamente vincolato. I giudici di merito, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormal prevalente, hanno riconosciuto la astratta configurabilità del falso ideologico anche negli atti dispositivi, in relazione alla parte descrittiva in essi contenuta, qualora l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto non sia conforme a verità (Sez. un., 3 febbraio 1995, Proietti;
Cass., 8 aprile 1999, Mazzieri;
Cass., 14 luglio 1999, Franco), ma hanno fatto quasi esclusivo riferimento alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza offrire argomentazioni originali ed autonome, necessarie nella misura in cui risultava mutata la prospettiva dei fatti addebitati agli imputati e soprattutto omettendo di indicare i parametri che gli imputati avrebbero dovuto tenere presente nelle loro valutazioni, che avrebbero dimostrato la falsità delle loro affermazioni. 16. Il rilevato difetto di motivazione incide sulla configurazione che i giudici hanno dato dell'abuso di ufficio contestato agli imputati, in quanto, come si è detto, appare carente la spiegazione offerta circa la sussistenza dell'elemento dell'ingiusto profitto;
ma allo stesso modo produce i suoi effetti anche sulla stessa esistenza dei reati di falso, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dovendo i giudici spiegare in termini diversi e coerenti la consapevolezza e la volontà della falsità delle attestazioni in questione. 17. Per i motivi sopra esposti la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo che nel rivalutare i fatti dovrà tenere conto delle indicazioni e dei principi sopra affermati. 18. Infine, deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, AM e WWF, che per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati>>.
2.3. Con la sentenza indicate in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, decidendo all'esito del giudizio di rinvio, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2003, ha assolto gli imputati RI e ON dai reati di falso ascritti loro ai capi 1-A1 (in esso assorbito il reato di cui al capo 1- E1), 1-A6, 1-H1 ed 1-12, e dalla residua imputazione ex art. 323 c.p., di cui al capo 2), perché i fatti non sussistono, ed ha conseguentemente revocato le statuizioni civile già pronunciate in favore delle costituite parti civili Associazione WWF e Associazione AM, che ha condannato al pagamento delle spese processuali relative al grado;
ha inoltre eliminato la declaratoria di falsità degli atti pubblici di cui ai sopra indicati capi di imputazione 1-A1 (in esso assorbito il reato di cui al capo 1-E1), 1-A6, 1-H1 ed 1-12. 3. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso le parti civili costituite, con l'ausilio del difensore avv. GIUSEPPE ARNONE, premettendo che la legittimazione di entrambe al ricorso costituirebbe oggetto di giudicato>>, non essendo esse state estromesse dal precedente giudizio di legittimità, e deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I [capo 2] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in relazione alla normativa in materia di pubblici incanti, di cui alla L.R. 21/85, artt. 1 e segg. (divieto di dare luogo a perizie di variante superiori al quinto d'obbligo, nonché divieto di affidamenti in via diretta), nonché in relazione alla normativa in materia di distanze dagli abitati degli impianti di depurazione, ex art. 46 L.R. 27/86 Regione Sicilia, nonché per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., in relazione ai comandamenti in termini di poteri attribuiti al Giudice del giudizio di rinvio dall'art. 627, comma 2, c.p.p.; II - [tutti i capi] violazione dell'art. 606, lett. B), c.p.p. in relazione ai comandamenti in termini di poteri attribuiti al Giudice del giudizio di rinvio dall'art. 627, comma 2, c.p.p., e ciò in quanto il Giudice di rinvio avrebbe ritenuto, arbitrariamente, di autolimitare i suoi poteri in giudizio, in contrasto con detta norma, ritenendosi vincolato, nel giudicare RI e ON, dalle statuizioni espresse in altra sentenza riguardanti però altro soggetto, cioè il CO. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, relativamente alle parti in cui si conferisce autorità di cosa giudicata nei confronti degli imputati del presente Giudizio a statuizioni riguardanti, invece, altro imputato in altro Giudizio irrevocabilmente definito;
III – [capo 112)- reato di falso] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione (in relazione all'art. 479 c.p.) della normativa in materia di distanze dagli abitati degli impianti di depurazione, ex art. 46 L.R. 27/86 Regione Sicilia, ed altresì della normativa costituzionale in ordine alla gerarchia delle fonti di diritto, gerarchia che pone le leggi regionali in una posizione 10 di indiscutibile preminenza rispetto alle circolari ed ai provvedimenti ministeriali;
nonché per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
-IV [capo 111 (rectius 1H1) - reato di falso] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione (in relazione all'art. 479 c.p.) della normativa in materia di distanze dagli abitati degli impianti di depurazione, ex art. 46 L.R. 27/86 Regione Sicilia, ed altresì della normativa costituzionale in ordine alla gerarchia delle fonti di diritto, gerarchia che pone le leggi regionali in una posizione di indiscutibile preminenza rispetto alle circolari ed ai provvedimenti ministeriali;
nonché per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
V - [capo 116 (rectius 1A6) – reato di falso] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
VI - [capi 1A1 ed 1E1 - reato di falso] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione;
VII [tutti i capi] violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., per illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art. 603, comma 1, lett. D) c.p.p., per mancata assunzione di prove di cui la parte aveva fatto richiesta;
e chiedendo conclusivamente l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con tutte le conseguenze di legge. Sono successivamente pervenute memorie: - in data 20 marzo 2012, dei difensori degli imputati, che hanno eccepito la tardività del ricorso, e comunque la sua inammissibilità, argomentata sotto vari profili;
in data 5 ottobre 2012, dei ricorrenti, che, dopo aver riepilogato le articolate vicende oggetto del giudizio, hanno reiterato le già formulate doglianze. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe (i ricorrenti presentando anche articolata comparsa conclusionale contenente ampi rilievi di merito), e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Associazione AM Agrigento è infondato;
quello di Associazione WWF Agrigento è inammissibile. 11 1. L'inammissibilità del ricorso dell'Associazione WWF Agrigento. Il ricorso dell'associazione WWF Agrigento è stato presentato dall'avv. GIUSEPPE ARNONE in qualità di sostituto processuale del difensore e procuratore speciale della parte civile costituita WWF Italia, DANIELA CIANCIMINO;
quest'ultima, con atto del 9 dicembre 2011, risulta aver nominato l'avv. GIUSEPPE ARNONE quale proprio sostituto processuale, conferendogli ogni potere e facoltà di legge anche quello di proporre impugnazione agli effetti civili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1589/2011 emessa il 27.4.2011 depositata il 18.10.2011 nel superiore procedimento, dalla Corte di Appello di Palermo sez. 2 penale>>. Tuttavia, questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, poiché il potere di rappresentanza processuale conferito dalla persona offesa al difensore è cosa diversa e distinta dalla procura speciale conferita per la costituzione di parte civile. L'inserimento dell'azione civile nel processo penale è effettuato personalmente dalla persona offesa, e può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, nella persona di un terzo o del proprio difensore di fiducia;
l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti ed assuma i doveri del difensore. Peraltro, la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra i quali è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, che è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale. E l'assenza della previsione della possibilità, da parte del difensore, di nominare un sostituto che eserciti il potere di costituzione di parte civile è razionalmente interpretata dalla giurisprudenza consolidata, come assenza di legittimazione del sostituto processuale a esercitare l'azione civile nel processo penale (Sez. V, n. 6680 del 18 febbraio 2010, Capuana, rv. 246147; sez. V, n. 19548 del 24 maggio 2010, Schirru ed altro, rv. 247497). Le considerazioni che precedono evidenziano le ragioni per le quali deve, conseguentemente, negarsi la legittimazione del sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa a presentare autonomamente ricorso contro la sentenza di assoluzione degli imputati. 12 Il ricorso dell'Associazione WWF Agrigento è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., perché presentato da soggetto non legittimato.
2. La presunta ma insussistente tardività dei ricorsi. Le difese degli imputati hanno eccepito la tardività dei ricorsi: peraltro, ferma restando la già rilevata inammissibilità di quello dell'Associazione WWF Agrigento perché presentato da soggetto non legittimato, deve rilevarsi che il termine di gg. 45 scadeva in giorno festivo e deve quindi ritenersi prorogato ex lege al giorno successivo, nel quale il ricorso di Associazione AM Agrigento risulta tempestivamente presentato. L'eccezione è, pertanto, palesemente infondata.
3. La presunta ma insussistente inammissibilità dei ricorsi per non essere stati presentati ai soli effetti civili. Palesemente infondata è anche all'evidenza l'ulteriore doglianza delle difese degli imputati inerente alla presunta inammissibilità del ricorso per essere stato presentato non agli effetti civili, come consentito dall'art. 576 c.p.p.: a prescindere dal rilievo che, in fine del ricorso, il ricorrente precisa testualmente che l'impugnazione è formulata a tutela dei propri interessi civili, va comunque ricordato che le Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema, chiamate a decidere se la parte civile, con l'impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili>>, all'udienza del 20 dicembre 2012 hanno stabilito che la parte civile, con l'impugnazione della sentenza di proscioglimento, non deve richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili>>. Le motivazioni non sono ancora depositate, ma il tenore della notizia di decisione appare invero inequivocabile;
e, d'altro canto, appare evidente che, se una impugnazione può per legge essere presentata ai soli effetti civili, deve presumersi, se non altro in virtù del favor impugnationis, che essa, se presentata, sia finalizzata secundum legem alla soddisfazione di quegli effetti, non di altro. 13 4. I limiti del sindacato di legittimità Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento;
la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esame parcellizzato.
4.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). 14 4.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente О nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito pena di dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035): a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
4.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di 15 legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto" solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
4.4. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del 1° dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
4.5. Infine, anche il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
4.6. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", già adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema 16 (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139), e successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale, sono a fondamento della stessa;
si è in proposito esattamente osservato che detta frase ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 239795).
5. Motivi nuovi>> od aggiunti>>. Occorre, con riguardo al contenuto della memoria/comparsa conclusionale >> depositata il 5 ottobre 2012, osservare che eventuali deduzioni potranno essere esaminate soltanto in quanto non costituiscano motivo nuovo>>. Ciò in quanto la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585, comma 4, c.p.p. deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. I, n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata- 17 che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. VI, n. 73 del 21 settembre 2011, dep. 4 gennaio 2012, Aguì, rv. 251780). Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi>> o aggiunti>> incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i motivi nuovi>> o aggiunti>> con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione>>.
5.1. Documenti nuovi>> o preesistenti prodotti in sede di legittimità. Sempre in via preliminare, occorre osservare che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti nuovi >> diversi da quelli di natura tale da non costituire nuova prova>> e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato (Sez. IV, n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, Kurugamage J.S., rv. 233241; Sez. III, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., rv. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. 18 Deve, in proposito, essere affermato il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito>>. Deve, in argomento, ribadirsi anche, come già evidenziato da questa Corte Suprema (Sez. III, n. 43307 del 19 ottobre 2001, Bonaffini, rv. 220601) che non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327-bis, comma 2, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro">>, E', pertanto, inammissibile la produzione di documenti nuovi in questa sede da parte del ricorrente (che, peraltro, non allega di non averli potuti produrre nel corso dei vari gradi del giudizio di merito). Per altro verso, occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata abbia l'onere di allegare al ricorso in virtù dei rilievi in diritto di cui al punto 4.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, non può aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilità (la già maturata inammissibilità del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex nom post a termini per l'impugnazione ormai scaduti). Privi di rilievo processuale sono, pertanto, anche sotto questo profilo, i documenti che il ricorrente dichiara di avere allegato alla memoria del 5 ottobre 2012, depositata quando i termini per l'impugnazione erano già irrimediabilmente scaduti. 19 5.2. La comparsa conclusionale. Del tutto irrituale, e quindi inammissibile, risulta anche il deposito, all'odierna udienza, di una articolatissima comparsa conclusionale, all'evidenza non contenente il mero riepilogo delle conclusioni, bensì mutuando i caratteri del corrispondente - atto come regolamentato nell'ambito del processo civile - una serie di ampi rilievi, cui in concreto non può negarsi consistenza di vera e propria memoria nuova>>, palesemente depositata in violazione del termine di cui all'art. 611 c.p.p., da considerarsi norma processualpenalistica speciale, applicabile in deroga alla normativa processualcivilistica ad hoc in tutti i casi nei quali l'azione civile sia inserita nell'ambito del processo penale. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: è inammissibile, nei casi in cui l'azione civile sia esercitata nell'ambito del processo penale, il deposito ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p., applicabili anche alla udienza pubblica >>. Non può, pertanto, tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile ricorrente ha prodotto in udienza assieme e contestualmente alle conclusioni, che per tale parte costituiscono in realtà memoria difensiva non previamente estesa alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio e dei termini previsti dall'art. 611 c.p.p. (applicabili a maggior ragione, secondo condiviso e costante orientamento, nel caso di pubblica udienza), la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere dette osservazioni in esame. (Sez. 1, n. 17308 dell'11 marzo 2004, Madonia, rv. 228646; sez. I, n. 23809 del 6 maggio 2009, Vattiata ed altro, rv. 242799).
6. I poteri decisori del giudice di rinvio ed il successivo giudizio di legittimità. E' opportuno, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, premettere che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il 2 020 giudice il cui provvedimento è stato annullato: gli unici limiti consistono nel divieto di ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, e nell'obbligo di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr., nei medesimi sensi, Sez. VI, n. 42028 del 4 novembre 2010, Regine, rv. 248738; sez. IV, n. 43720 del 14 ottobre 2003, Colao, rv. 226418; sez. V, n. 4761 del 18 gennaio 1999, Munari, rv. 213118; sez. VI, n. 9476 dell'8 ottobre 1997, Bandera ed altri, rv. 208783; sez. I, n. 1397 del 10 dicembre 1997, dep. 5 febbraio 1998, Pace ed altri, rv. 209692). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è, pertanto, vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (cfr. nel medesimo senso anche Sez. IV, n. 30422 del 21 giugno 2005, Poggi, rv. 232019). 21 6.1. L'ambito dell'odierno giudizio di rinvio La sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla VI Sezione di questa Corte Suprema ha evidenziato una evidente contraddizione nella motivazione della prima sentenza della Corte d'appello, là dove, con riferimento al reato di cui all'art. 479 c.p. contestato sub A1), si afferma che la falsa attestazione era riconducibile alla necessità di creare un collegamento fittizio tra opere autonome, "allo scopo di eludere la normativa in materia di appalti di opere pubbliche": peraltro, la spiegazione che viene offerta ricalca quella contenuta nella sentenza di primo grado, in cui, però, tale giustificazione appariva del tutto coerente in quanto nell'impostazione del Tribunale il falso ideologico si collegava soprattutto alla volontà dei progettisti di procurare un vantaggio ingiusto a VI AN, facendo in modo che questi potesse realizzare i lavori sfruttando la procedura del cottimo fiduciario;
ma una tale motivazione appare del tutto incoerente se riferita esclusivamente, come fanno i giudici d'appello, all'intenzione di realizzare il reato di abuso d'ufficio consistente nel lucrare ingiustamente onorari maggiorati. In sostanza, se lo scopo della condotta posta in essere dagli imputati RI e ON era quella di ottenere il vantaggio consistente in un aumento indebito degli importi loro dovuti per l'attività professionale svolta, l'attestazione ideologicamente falsa, ossia la rappresentazione di una situazione di fatto non vera volta ad "eludere" la normativa sui pubblici appalti e a confermare la procedura del cottimo fiduciario non trova più alcuna logica spiegazione. Analogo discorso è stato fatto in relazione alle altre ipotesi di falso contestate ai capi E1), H1) e 12): anche in questi casi le false attestazioni concernenti le condizioni del vecchio depuratore, la classificazione dell'impianto e la conformità al PARF, al PRG e alle fasce di rispetto ex L. n. 27 del 1986, art. 46 potevano spiegarsi con l'intenzione di assicurare al AN la realizzazione dei lavori per il nuovo impianto, ma la sentenza non spiega le diverse motivazioni che avrebbero spinto gli imputati a rappresentare falsamente la realtà una volta esclusa ogni collusione con l'imprenditore. Il riferimento all'ingiusto profitto costituito dagli importi loro erogati a titolo di parcelle professionali appare inconsistente, dal momento che comunque agli imputati sarebbe spettato il corrispettivo per l'attività che stavano svolgendo in qualità di progettisti;
d'altra parte, quanto viene sostenuto dai giudici d'appello circa la strumentalità dei falsi ideologici per ottenere dagli enti pubblici interessati "ulteriori incarichi" relativi alla realizzazione del depuratore del Villaggio Peruzzo, 22 dimostra una mera congettura, senza alcun concreto aggancio con dati di fatto e, soprattutto, con elementi probatori. Peraltro, nella sentenza emerge una ulteriore contraddizione relativa alla valutazione degli stessi falsi, dal momento che per l'ipotesi sub 2) si è ritenuto trattarsi di "un giudizio ipotetico, inidoneo a fondare con certezza la responsabilità degli appellanti", riconoscendo la sussistenza di una situazione di "ragionevole dubbio" sulla effettiva falsità delle circostanze indicate e relative alla "conformità" degli scarichi delle centraline, mentre è stata affermata la sussistenza del falso in analoghe situazioni di fatto, come ad esempio quella riguardante il capo 12), in cui si è ritenuta la falsità dell'attestazione con riferimento alla valutazione circa la "conformità" dell'impianto in questione agli strumenti urbanistici. Si tratta di attestazioni rese sulla base di valutazioni aventi un analogo contenuto di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, vincola la valutazione stessa ad una verifica (Sez. 5, 17 novembre 1999, n. 14283, Pinto), ma che hanno portato i giudici a conclusioni differenti senza un'adeguata motivazione che giustificasse il diverso trattamento, evidenziando l'obiettiva falsità dell'atto qualora il giudizio di conformità non rispondesse ai parametri cui il giudizio stesso era implicitamente vincolato. I giudici di merito, uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, hanno riconosciuto la astratta configurabilità del falso ideologico anche negli atti dispositivi, in relazione alla parte descrittiva in essi contenuta, qualora l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto non sia conforme a verità (Sez. un., 3 febbraio 1995, Proietti;
Cass., 8 aprile 1999, Mazzieri;
Cass., 14 luglio 1999, Franco), ma hanno fatto quasi esclusivo riferimento alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza offrire argomentazioni originali ed autonome, necessarie nella misura in cui risultava mutata la prospettiva dei fatti addebitati agli imputati e soprattutto omettendo di indicare i parametri che gli imputati avrebbero dovuto tenere presente nelle loro valutazioni, che avrebbero dimostrato la falsità delle loro affermazioni. Ed il vizio di motivazione rilevato incide sulla configurazione che i giudici hanno dato dell'abuso di ufficio contestato agli imputati, in quanto, come si è detto, appare carente la spiegazione offerta circa la sussistenza dell'elemento dell'ingiusto profitto;
ma allo stesso modo, produce i suoi effetti anche sulla stessa esistenza dei reati di falso, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dovendo i giudici spiegare in termini diversi e coerenti la consapevolezza e la volontà della falsità delle attestazioni in questione. 23 L'intervenuto annullamento con rinvio (per vizio di motivazione) ha riguardato, pertanto, la configurabilità (non soltanto sotto il profilo soggettivo, ma anche sotto il profilo oggettivo, come all'evidenza desumibile dall'inciso testé riportato della sentenza della VI Sezione) dei falsi contestati e dell'abuso di ufficio, da valutare alla luce dell'intervenuto giudicato sull'assoluzione dell'imprenditore CO (che non consentiva più di valorizzare la finalità di procurare un indebito vantaggio patrimoniale al predetto imprenditore, costituente, in ipotesi, secondo le contestazioni originarie, il movente dei falsi configurati).
7. Il ricorso. Vengono di seguito esaminati i sette motivi di ricorso presentati per conto di Associazione AM Agrigento.
7.1. Il primo motivo. - è in parte inammissibile (perIl primo motivo - contenente plurime censure manifesta infondatezza e per difetto di specificità), in parte infondato. Il motivo sulla base di una nutrita serie di rilievi in fatto che prescindono del tutto dalla considerazione delle dettagliate argomentazioni della sentenza impugnata - ripropone essenzialmente il riferimento alla presunta intesa illecita degli odierni imputati con l'imprenditore CO, che è però stata esclusa dalla Corte di appello con la prima sentenza, non gravata in parte qua dal P.M., e gravata dalle sole parti civili, che successivamente rinunziarono al ricorso, e quindi passata pacificamente in parte qua in giudicato;
ed assolutamente prive di fondamento logico-giuridico sono le ragioni in nome delle quali il ricorrente pretenderebbe - con pugnace insistenza, come si vedrà anche in relazione ad ulteriori motivi di ricorso, che più volte reiterano detto riferimento di affermare che questo giudicato non - dovrebbe sortire effetti nell'odierno procedimento e non potrebbe riguardare anche la posizione degli odierni imputati (che dovrebbero essere imputati di aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ad un soggetto che si è giudizialmente accertato con statuizione non più suscettibile di essere messa in discussine in questa sede - non averlo ricevuto). Si precisa che la VI Sezione, con la stessa sentenza di annullamento cui è conseguito l'odierno giudizio di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi delle 2424 parti civili, AM e WWF, che per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali avevano già dichiarato di rinunciare al ricorsi presentati contro la prima sentenza della Corte d'appello (le odierne parti civili avevano tra l'altro dedotto il vizio di motivazione in ordine all'assoluzione di EN CO dai reati contestatigli, sostenendo l'illogicità e la contraddittorietà della prima sentenza della Corte d'appello nei punti in cui aveva escluso la responsabilità dell'imputato sotto il profilo del dubbio in ordine alla consapevolezza di avere partecipato ad un negozio giuridico illecito: alla rituale proposizione di detta censura esse hanno, pertanto, già rinunciato nel corso del precedente giudizio di legittimità). Peraltro, la stessa sentenza della VI Sezione di questa Corte Suprema che ha disposto l'annullamento con rinvio della prima sentenza della Corte di appello di Palermo, ha posto a fondamento del deliberato annullamento con rinvio proprio l'inconciliabilità logico-giuridica dell'intervenuto proscioglimento dell'imprenditore con la condanna del RI e del ON, senza per nulla incidere sulla ormai definitiva esclusione della finalità di favorire il CO, che non viene messa in alcun modo in discussione (cosa che, peraltro, alla luce delle ricostruzione che precede, non sarebbe stata neanche processualmente consentita).
7.1.1. Il motivo richiama, inoltre, presunte violazioni di legge diverse da quelle contestate, poiché la contestazione dell'abuso di ufficio fondava sulle corrispondenti violazioni della legge penale di cui ai capi ulteriori, ovvero sui presunti reati di falso pure contestati agli imputati. Così interpretate le contestazioni, appare, in verità, arduo comprendere la ragione per la quale la Corte d'appello abbia ritenuto di iniziare la propria disamina proprio con il reato di abuso di ufficio, per escludere la configurabilità del quale sarebbe stato sufficiente richiamare, in esito alle successive disamine inerenti ai reati di falso, l'intervenuta esclusione della possibilità di configurare - sotto il profilo della materialità e/o dell'elemento psicologico - detti reati.
7.1.2. Peraltro, proprio in virtù del fatto che la violazione di legge che dovrebbe concorrere ad integrare il reato di cui all'art. 323 c.p. consiste nella norma penale che incrimina i falsi de quibus, va affrontato il problema del possibile concorso delle relative norme. Trattasi di questione non affrontata nel corso del precedente giudizio di legittimità (nel quale è stata esaminata soltanto la concorrente tematica. 25 dell'ipotizzata ingiustizia del profitto patrimoniale tratto, definita con conclusiva statuizione che ha travolto l'intero capo della sentenza impugnata inerente alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato de quo), e sulla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto di necessità pronunciarsi. In proposito, ritiene questa Corte Suprema che già alla stregua della contestazione il reato di cui all'art. 323 c.p. non fosse configurabile: invero, come più volte affermato da parte della giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. V, n. 12226 del 21 ottobre 1998, D'Asta, rv. 211928; sez. V, n. 27778 del 19 maggio 2004, Piccirillo, rv. 2286821; Sez. V, n. 45225 del 9 novembre 2005, Bernardi, rv. 232724; sez. VI, n. 42577 del 22 settembre 2009, Fanuli, rv. 244944), atteso il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio, quale desumibile dalla esplicita riserva, contenuta nell'art. 323 c.p., che "il fatto non costituisca più grave reato", deve ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente debba rispondere, e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, nulla rilevando in contrario la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici. Non può essere, infatti, condiviso il diverso orientamento, secondo il quale, considerato che il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni giuridici distinti (il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione), dovrebbe desumersene che tra gli stessi può addirittura sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 c.p.), e comunque che la condotta dell'abuso di ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all'art. 479 c.p., né coincide con essa (così, tra le altre, Sez. V, n. 7581 del 5 maggio 1999, Graci, rv. 213777; sez. V, n. 3349 del 1° febbraio 2000, Palmegiani ed altro, rv. 215587). Non può essere classificata nell'ambito di tale ultimo orientamento, ma ribadisce la bontà del primo, Sez. V, n. 1491 del 15 novembre 2005, dep. 16 gennaio 2006, Cavallari ed altri, rv. 233044, a parere della quale Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. ma vi siano due distinte condotte;
ne deriva che tale concorso sussiste nel 26 caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l'abuso>>: il presupposto fattuale che caratterizza la decisione è, infatti, la configurabilità di distinte condotte, cui consegue, argomentando a contrariis, che, nei casi in cui l'abuso coincida, sotto il profilo oggettivo, esso ne viene necessariamente assorbito. Questo collegio ritiene di aderire al primo indirizzo, in quanto maggiormente conforme all'interpretazione letterale dell'art. 323 c.p. e alla volontà del legislatore che lo concepì. Quanto a quest'ultimo profilo, si è già evidenziato che lo scopo della progressiva modifica dei reati contro la pubblica amministrazione è stato quello di contenere la proliferazione delle incriminazioni non basate su un consistente tasso di tipicità del fatto, attribuendo proprio alla fattispecie sussidiaria del reato di abuso di ufficio una configurazione legata a connotati di attualità e concretezza della condotta piuttosto che sbilanciata verso attività atipiche e apprezzate essenzialmente in ragione del dolo specifico anziché, come è oggi, del dolo diretto o intenzionale>> (Sez. V, n. 45225 del 9 novembre 2005, Bernardi, rv. 232724). Sotto il primo profilo si è, inoltre, osservato, che l'art. 323 c.p., nella formulazione dovuta alla L. 16 luglio 1997 n. 234 (per quel che qui interessa analoga a quella dovuta alla L. 26 aprile 1990, n. 86), contiene la clausola di salvaguardia ("Salvo che il fatto non costituisca più grave reato...") alla quale, seguendo l'opposto orientamento, si finirebbe per non dare alcuna efficacia, con una interpretazione parzialmente abrogatrice del precetto. In altri termini l'opposto orientamento compie una operazione interpretativa della clausola non condivisibile quando la ritiene funzionale ad evitare la doppia incriminazione "soltanto" nell'ambito dei fatti penalmente rilevanti posti in essere "ai danni della pubblica amministrazione", ossia lesivi del medesimo bene giuridico. Così facendo, infatti, finisce per attribuire alla clausola in esame un parametro che non le è proprio. La clausola invero è espressiva come detto del criterio di sussidiarietà o consunzione e cioè della volontà del legislatore di ritenere assorbita l'una previsione normativa (art. 323 c.p.) in quella più grave di volta in volta ravvisabile, sul presupposto della mancanza di interesse ad una duplice punizione per la omogeneità dei principali scopi perseguiti dai due precetti. Una risalente ma utile giurisprudenza ricorda che la consunzione (o sussidiarietà) si ha quando per identità, se non del preciso bene giuridico tutelato, degli scopi prevalenti perseguiti 27 dalle norme concorrenti, lo scopo della norma che prevede un reato minore sia chiaramente assorbito da quello relativo ad un reato più grave, il quale esaurisca il significato antigiuridico del fatto, sicché appaia con evidenza inammissibile la duplicità di tutela e di sanzione in relazione al principio di proporzione tra fatto illecito e pena che ispira il nostro ordinamento>> (Sez. V, n. 45225 del 9 novembre 2005, Bernardi, rv. 232724). Né può indurre a conclusioni contrarie il riferimento (puntualmente ricorrente nell'ambito delle decisioni ascrivibili all'orientamento non condiviso) alla disomogeneità dei beni-interessi tutelati dalle norme in ipotesi concorrenti: le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno, infatti, già chiarito che, in tema di concorso apparente di norme coesistenti, i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria;
ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. (La Suprema Corte ha precisato che i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale. In applicazione del principio, è stato ritenuto ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633)>> (Sez. un., n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino, non massimata sul punto). Va, pertanto, conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: in tema di concorso apparente di norme coesistenti, il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio - desumibile dalla esplicita riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", contenuta anche nella nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca - nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico, solo di tale reato l'agente deve rispondere e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici concorrenti>>. 28 Nel caso di specie, in applicazione del principio anzidetto, le condotte contestate a fondamento dell'ipotizzato abuso di ufficio si esaurivano nella commissione di fatti asseritamente qualificabili come falsi ideologici in atti pubblici, e, pertanto, soltanto di tali ultimi reati gli odierni imputati avrebbero potuto essere chiamati a rispondere.
7.1.3. Per quanto attiene alla presunta violazione dell'art. 627 c.p.p., la doglianza è infondata e va rigettata, in virtù dei rilievi in diritto che precedono, cui il giudice del rinvio si è scrupolosamente attenuto.
7.1.4. Si lamenta, infine l'ingiustificato diniego di accoglimento di richieste istruttorie non indicate dettagliatamente, senza neanche spiegare perché sarebbe ingiustificato (f. 14 del ricorso, ultimi 9 righi della parte inerente al I motivo); detta doglianza è all'evidenza in parte qua inammissibile per difetto di specificità.
7.2. Il secondo motivo. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per le medesime ragioni appena illustrate in relazione al primo motivo, poiché il ricorrente reitera ancora una volta la pretesa di riproporre il riferimento alla presunta intesa illecita degli odierni imputati con l'imprenditore CO, peraltro già esclusa con sentenza passata in giudicato. Del tutto fuorviante è il riferimento ad una presunta violazione dell'art. 627 c.p.p., atteso che l'ambito del giudizio di rinvio, innanzi delineato, non ricomprendeva detta vicenda, avendo in relazione ad essa la stessa VI Sezione convalidato l'assunto dell'intervenuto giudicato.
7.3. Il terzo motivo. Il terzo motivo è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque generici e manifestamente infondati. Il ricorrente continua a richiamare la sentenza di primo grado e le responsabilità del CO, peraltro esclusa dal più volte richiamato sopravvenuto giudicato;
inoltre, le sue argomentazioni prescindono del tutto dalla motivazione della Corte di appello, che ha escluso la sussistenza del falso ipotizzato sotto entrambi i profilį 29 oggetto di contestazione, evidenziando, in primo luogo (f. 76 s.) che mai gli imputati (nel certificare la conformità della localizzazione del depuratore ad opera di coloro che avevano elaborato il Piano Approvazione Reti Fognarie - d'ora in poi, PARF) Sud Est di Agrigento ai limiti territoriali ed alle fasce di rispetto) avevano parlato di [in realtà non eseguiti] studi urbanistici>>, bensì soltanto di studi approfonditi>> compiuti dagli elaboratori di quel Piano, impiegando il linguaggio d'uso negli strumenti urbanistici dell'epoca (f. 77 s.). Quanto all'asserita mancata osservanza delle fasce di rispetto previste per gli impianti di depurazione dalla legge Regione Sicilia n. 27 del 1986, art. 46, la Corte (f. 79 ss.), con rilievi assolutamente convincenti, ha escluso che il depuratore progettato dal RI e dal ON costituisse opera nuova>>, rappresentando mero ammodernamento di una struttura preesistente sin dal 1973, come documentato ex actis (cfr., in particolare f. 80, con ampia, dettagliatissima disamina delle acquisite risultanze e della serie di equivoci nei quali era incorso il primo giudice), e giungendo alle ineccepibili conclusioni di cui a f. 82. 7.3.1. La Corte d'appello ha, inoltre, osservato che le censure di falsità di cui al capo di imputazione in esame (112) riguardano la formulazione di un giudizio ipotetico di valore (quanto alla conformità dell'impianto de quo alle indicazioni del PARF Sud Est di Agrigento), caratterizzato da pregnante discrezionalità tecnica>>; in relazione ad esse, se si eccettua la porzione di imputazione relativa alle fasce di rispetto (di cui comunque si è ampiamente detto per dimostrare per altri versi la legittimità della condotta dei due imputati)>> è stato completamento omesso, dalle originarie sentenze di condanna, l'indicazione dei parametri normativi in ipotesi costituenti riferimento della predetta valutazione e che sarebbero stati violati, profilo, questo, specificamente indicato come costituente oggetto del giudizio di rinvio (in considerazione delle contraddittorie argomentazioni contenute sul punto dalla prima sentenza della Corte d'appello) anche dalla sentenza della VI Sezione penale di questa Corte Suprema (f. 13 s.). In proposito, va senz'altro ribadito che il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) è escluso in relazione alle mere manifestazioni di giudizio, potendo sussistere in relazione all'adozione dei criteri (parametri legali e indici) che consentono di formularlo, quando essi siano difformi da quelli prescritti: difatti, ai fini dell'art. 479 CP, se il p.u., che esprime un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, 30 il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Ma se l'atto fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola la valutazione ad una verifica. In sua attuazione il p.u. esprime bensì un giudizio, ma l'atto può essere obiettivamente falso se il giudizio, che è di conformità, non risponde ai parametri cui è implicitamente vincolato. E, poiché nella specie si tratta di un parere squisitamente tecnico, si è per definizione in presenza di un giudizio di conformità>> (Sez. V, n. 14283 del 17 novembre 1999, Pinto ed altri, rv. 216123; cfr. anche sez. V, n. 7655 del 14 maggio 1999, Grasso ed altri, rv. 213813). Va, pertanto, affermato, in proposito, il seguente principio di diritto: In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, pertanto, il documento che contiene detto giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente se l'atto da compiere fa riferimento (anche implicito) a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di "discrezionalità tecnica", che vincola la valutazione ad una verifica di conformità di una situazione fattuale a parametri predeterminati: in tal caso il p.u. esprime pur sempre un giudizio, ma l'atto potrà risultare falso se il giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato>>. A questo principio si è correttamente attenuta la Corte d'appello, giungendo a conclusioni ineccepibili: il necessario parametro normativo di riferimento, non indicato dalle originarie sentenze di condanna, e non individuato né dalla sentenza impugnata né in ricorso (che del profilo si disinteressa del tutto), deve, infatti, ritenersi insussistente, con la conseguenza che la relativa attestazione, oggetto in parte qua di contestazione, costituente esercizio di discrezionalità tecnica, deve ritenersi non suscettibile di produrre alcuna immutatio veri.
7.3.2. Il ricorrente non contesta validamente queste affermazioni, sotto ogni/ profilo, disinteressandosi delle relative questioni, sia in fatto che in diritto, da ultimo 31 finendo quasi con l'ammettere a sua volta (attraverso l'esempio portato a f. 17 del ricorso, che sembra focalizzare l'attenzione del ricorrente non più sull'inizialmente affermata inesistenza dell'impianto in ipotesi preesistente, ma sulle dimensioni e sulle caratteristiche notevolmente diverse di quello nuovo rispetto al quantum preesistente) che in loco vi fosse un edificio preesistente.
7.3.3. Né può seriamente ritenersi sovvertita la gerarchia delle fonti, come con estrema enfasi mostra di ritenere il ricorrente, perché gli atti non normativi richiamati in ricorso si sono pacificamente limitati ad offrire una interpretazione relativa al problema del quid iuris per gli edifici preesistenti, normativamente non risolto, non a sovvertire la normativa de qua (art. 46 L. reg. Sicilia n. 27 del 1986 cit.), come ampiamente e condivisibilmente illustrato nella sentenza impugnata.
7.4. Il quarto motivo. Il quarto motivo è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque generici e manifestamente infondati. Il ricorrente richiama le considerazioni espresse a sostegno del terzo motivo di ricorso, e reitera come movente della presunta condotta illecita oggetto di - doglianza insistiti riferimenti ai vantaggi tratti dall'imprenditore CO, che il sopravvenuto giudicato assolutorio non consente di ritenere frutto di condotte penalmente rilevanti imputabili (anche) agli odierni imputati. L'impianto de quo è sicuramente classificabile come di terzo livello>>, come ammettono gli stessi imputati, non di secondo livello>>, come scritto nel documento oggetto di contestazione: ma la Corte d'appello ha in proposito ritenuto, con rilievi ampi e documentati (riepilogati a f. 82 ss. della sentenza impugnata), ravvisabile un mero errore materiale (la corretta classificazione risultava da plurimi, coevi atti a firma degli stessi odierni imputati: f. 85 ss.), evidenziando (f. 85) che gli stessi tecnici di fiducia del collegio giudicante in primo grado (f. 44 s. del relativo elaborato peritale) avevano sgombrato il campo dalla possibile rilevanza di una siffatta ed in ipotesi maliziosa - falsificazione ideologica del dato (l'impianto, anche - se classificato correttamente di terzo livello, era conforme alle prescrizioni del PARF). Peraltro, deve, in proposito, evidenziarsi che così riepilogate le ragioni della ritenuta non configurabilità del reato in oggetto la ritenuta insufficienza della 32 condotta accertata ad integrare l'elemento soggettivo del contestato reato di falso (configurabile soltanto a titolo di dolo) avrebbe legittimato l'assoluzione non (come deliberato) perché il fatto non sussiste, bensì perché il fatto non costituisce reato. Per gli ulteriori profili inerenti al capo di imputazione de quo, si rinvia agli ampi, esaurienti ed ineccepibili rilievi di cui a f. 86 ss. dell'impugnata sentenza. Il ricorrente in concreto nulla ha opposto a queste motivazioni, se non la riproposizione di argomentazioni che hanno come cardine l'insistita riproposizione, come chiave di lettura di questo, come di ogni altro segmento della vicenda, del presunto accordo fraudolento sussistente tra gli odierni imputati e l'imprenditore CO.
7.5. Il quinto motivo. Il quinto motivo è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque generici e manifestamente infondati. Il ricorrente pretende di confutare con affermazioni generiche ed indimostrate, che ripropongono perlopiù sic et simpliciter gli analoghi rilievi contenuti nella sentenza di primo grado, i puntualissimi rilievi della Corte d'appello (cfr., in particolare, f. 71 ss.), dai quali, in virtù di argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie e, pertanto, incensurabili in questa sede, è emersa l'insussistenza, già sotto il profilo della materialità, del reato contestato. La Corte d'appello ha, in particolare, valorizzato la certa preesistenza di una struttura identificabile nel piccolo depuratore>> de quo, pur se talmente danneggiata da risultare inservibile>>, ed incapace (...) di soddisfare le esigenze pubbliche>>, tanto da non essere stata mai funzionante, evidenziando, inoltre, la necessità di un ampliamento, peraltro risultato quantificabile in complessivi mq 3384 a fronte degli originari mq 1871 del vecchio ed inservibile depuratore: dunque, senza dubbio, l'ampliamento, pur doveroso ed inevitabile, era comunque contenuto a meno di due volte la superficie originaria>>. Trattasi di profili, con chiarezza posti a fondamento della decisione impugnata, ma con i quali il motivo in esame non si confronta con la necessaria specificità, non contrastando validamente le conclusioni cui la Corte d'appello consequenzialmente addiviene: tutto questo risultava chiarito, in termini sintetici, dagli atti di RI e ON, senza alcuna falsità o manchevolezza maliziosa. Anche questo reato pertanto non sussiste visto che le attestazioni dei due imputati hanno sempre 33 correttamente dato atto della percezione corretta della realt à fisica e di progettazione>>.
7.6. Il sesto motivo. Il sesto motivo è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque generici e manifestamente infondati. Il ricorrente pretende ancora una volta di confutare con affermazioni generiche ed indimostrate i puntualissimi rilievi della Corte d'appello, ritornando a riproporre i rilievi delle sentenze precedenti ormai caducate. Al contrario, la Corte d'appello, ancora una volta con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie e, pertanto, incensurabili in questa sede, ha evidenziato l'insussistenza, già sotto il profilo della materialità, dei reati contestati, valorizzando (cfr. in particolare f. 58 ss.) in primis, quanto al reato di cui al capo 1A1, il rilievo che le conclusioni dei due odierni imputati asseritamente false costituivano un mero giudizio discrezionale, e non tecnico, che mal si prestava dunque, per l'intrinseca carica di opinabilità in sé che un apprezzamento del genere sempre comporta, a fondare una responsabilità per falso>>. Valgono, in proposito, le considerazioni in diritto già svolte (cfr. § 7.3.1.). E' stata anche evidenziata, sulla base di una puntuale serie di rilievi in fatto, l'insussistenza della materialità dei reati contestati, per la correttezza dell'espresso giudizio di analogia dei lavori di adeguamento del depuratore definitivamente localizzato in Villaggio Peruzzo alle opere ulteriori rientranti nel più ampio iter della progettazione e della direzione dei lavori delle reti idriche e fognarie e dei relativi impianti dell'agglomerato di San Leone e delle zone limitrofe>>, confermata dal rilievo che tutti gli interventi amministrativi che si erano succeduti in quella lunga procedure burocratica avevano confermato quest'impostazione>>. Si è, pertanto, concluso che non possono esservi seri dubbi (...) sul fatto che le tipologie di interventi di potenziamento del depuratore da una parte e di realizzazione degli impianti funzionali alle centrali di sollevamento, al potenziamento delle fognature per adeguarle alle maggiori capacità dell'impianto, alla previsione di opere marittime di supporto al depuratore dall'altra, fossero tecnicamente analoghe tra di loro e analogamente necessarie - anzi imprescindibili, a meno di non voler concepire un'opera monca e inutile al fine pubblico per il quale essa era concepita tanto le une quanto le altre, alla realizzazione dell'opere 34 depuratore ed al suo collaudo e funzionamento a favore dell'utenza. Il che è nulla più di quanto veniva affermato nella contestata relazione, senza, dunque, alcuna attestazione di uno stato di fatto contrario al vero>>. E' stata, inoltre spiegata, con analisi in fatto che sfugge - per le ragioni in diritto sin qui illustrate al sindacato di legittimità, il senso dell'uso della dizione lavori - analoghi>> (f. 64 s.). Si è, infine, concluso, previo corretto, e quindi condivisibile riepilogo del contesto normativo di riferimento, che il conferimento, si badi anche con lo strumento contrattuale del cottimo fiduciario, di supplementi di lavori con perizia di variante apparteneva esclusivamente allo ius variandi di tipo potestativo sussistente, per l'ottimale perseguimento delle finalità pubbliche dell'opera, in capo all'Agenzia committente (CASMEZ)>>, e che nessun concetto di analogia tra lavori pretesamente diversi veniva indicato dalle norme riportate quale condizione per dare legittimazione all'attuazione di varianti e perizie suppletive>>, il che evidenzia anche il difetto di una finalizzazione illecita penalmente rilevante>>. Analoghe considerazioni hanno indotto a ritenere l'insussistenza del reato di cui al capo 1E1, il cui assorbimento in quello di cui al capo 1A1 non è stato apprezzabilmente contestato ed appare incontestabile (cfr. in particolare argomentazioni a ff. 69 s.). Trattasi, anche in questo caso, nel complesso, di profili con chiarezza posti a fondamento della decisione impugnata, ma con i quali il motivo in esame non si confronta con la necessaria specificità, non contrastando validamente le conclusioni cui la Corte d'appello consequenzialmente addiviene.
7.7. Il settimo motivo. Il settimo motivo è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque generici e manifestamente infondati. Il ricorrente richiama memorie che non allega e non riporta: la loro eventuale successiva allegazione alla memoria depositata il 5 ottobre 2012 risulterebbe comunque tardiva, perché come già in precedenza illustrato l'inammissibilità - originaria del motivo (per difetto delle allegazioni necessarie) non può essere sanata ex post quando i termini di impugnazione siano già scaduti. Le ulteriori doglianze sono comunque meramente assertive, oltre che in massima parte apodittiche, in difetto della chiara ed analitica indicazione def 35 documenti dei quali si lamenta la mancata acquisizione;
quanto alle finalità istruttorie delle sollecitate acquisizione (a dire del ricorrente finalizzate a dimostrare, per i falsi asseritamente commessi dagli imputati a partire dalla metà del 1993, il movente di "coprire" le asseritamente precedenti condotte delittuose), esse sono all'evidenza vanificate dalle conclusive valutazioni della Corte d'appello che ha ritenuto, sul piano della materialità, e non sotto il profilo psicologico, l'insussistenza dei reati ipotizzati, il che evidenzia implicitamente la non indispensabilità e l'irrilevanza di ogni ulteriore assunzione di prove, che ineludibilmente sarebbero state finalizzate in ipotesi a dimostrare la sussistenza del dolo di reati già ritenuti - sotto il profilo della materialità -insussistenti (questo è, infatti, il tenore della conclusiva formula assolutoria).
8. La memoria tempestivamente depositata. Nella memoria depositata in data 5 ottobre 2012 il ricorrente ha, nella sostanza, ricostruito ex novo vicende accessorie a quelle oggetto di causa (ricordando, tra l'altro, quanto accaduto allo stesso difensore della odierna parte civile, sottoposto a processo penale e successivamente assolto, secondo quanto dallo stesso riferito, per vicende inerenti al depuratore de quo), reiterando le doglianze già costituenti oggetto dei motivi di ricorso tempestivamente depositati, con rilievi la cui manifesta infondatezza emerge dalle considerazioni sin qui svolte. Attesa la già intervenuta decorrenza dei termini di impugnazione, la prospettazione di motivi nuovi risulterebbe - come già illustrato in diritto del tutto inammissibile.
9. Le statuizioni accessorie. La declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'Associazione WWF Agrigento ed il rigetto del ricorso dell'Associazione AM Agrigento comportano, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che l'Associazione WWF Agrigento ha proposto il - proprio ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa la - condanna di quest'ultima al pagamento della somma di Euro mille in favore della- Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 36
P.Q.M.
rigetta il ricorso di Associazione AM Agrigento e dichiara inammissibile il ricorso di Associazione WWF Agrigento. Condanna entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e WWF Agrigento, altresì, della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giuseppe Maria Cosentino DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 GEN 2013 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli