Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1417
CASS
Sentenza 11 ottobre 2012

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Massime6

In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore della parte civile).

Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non è legittimato a presentare autonomo ricorso per cassazione contro una sentenza assolutoria

In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicchè l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche all'udienza pubblica.

La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in un fatto qualificabile come falso in atto pubblico integra il solo reato di falso e non anche quello di abuso di ufficio, da considerare assorbito nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale, desumibile anche dalla riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", formulata nell'art. 323 cod. pen., a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1417
Data del deposito : 11 ottobre 2012

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