Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2011, n. 18065
CASS
Sentenza 23 novembre 2011

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In tema di testimonianza, anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell'accertamento dell'"inquinamento probatorio", quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato il sintomo di pressioni esterne in relazione a ad una fattispecie nella quale otto testimoni, in assenza di una plausibile giustificazione, hanno reso in dibattimento dichiarazioni completamente diverse da quelle rese nel corso delle indagini).

In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto non sanzionabile, né influente sulla valutazione della prova testimoniale, ma solo frutto di un'irregolarità, la scelta operata dal giudice nel disporre la trasmissione al P.M. degli atti relativi ad ogni deposizione testimoniale sospettata di falso, non con la decisione che ha definito la fase processuale in cui essi hanno prestato il loro ufficio, ma subito dopo ogni singola deposizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2011, n. 18065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18065
Data del deposito : 23 novembre 2011

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