Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 2
In tema di testimonianza, anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell'accertamento dell'"inquinamento probatorio", quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato il sintomo di pressioni esterne in relazione a ad una fattispecie nella quale otto testimoni, in assenza di una plausibile giustificazione, hanno reso in dibattimento dichiarazioni completamente diverse da quelle rese nel corso delle indagini).
In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto non sanzionabile, né influente sulla valutazione della prova testimoniale, ma solo frutto di un'irregolarità, la scelta operata dal giudice nel disporre la trasmissione al P.M. degli atti relativi ad ogni deposizione testimoniale sospettata di falso, non con la decisione che ha definito la fase processuale in cui essi hanno prestato il loro ufficio, ma subito dopo ogni singola deposizione).
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In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l'interruzione dell'esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo vìola il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2011, n. 18065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18065 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 23/11/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1776
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16286/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AN N. IL 25/12/1976;
2) LO SE N. IL 28/10/1969;
3) LA IL N. IL 14/12/1976;
4) DI SE N. IL 01/02/1969;
5) GI GE N. IL 28/07/1966;
avverso la sentenza n. 562/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 04/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per il EL, con rideterminazione della pena;
rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori Avv. Semeraro L. (per TA e AT), avv. Campanelli G., in sostituzione avv. Lecce (per EL), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, non è comparso il difensore di IS e RI.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Tarante, con sentenza 21/10/2004, dichiarava - tra l'altro - AN TA colpevole del reato di partecipazione all'associazione finalizzata al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti (capo sub a: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6), capeggiata da AN IC TA e PE EL ed operante in Laterza, nonché del reato di concorso nello spaccio aggravato e continuato di cocaina, eroina e marijuana (capo sub b:
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4, 6, e art. 80, comma 1, lett. a), illeciti unificati dal vincolo della continuazione;
EL PE colpevole del detto reato associativo, col ruolo di organizzatore e dirigente (capo sub a), nonché di concorso nei reati-fine di spaccio aggravato e continuato delle sostanze stupefacenti (capo sub b: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4, 6, art. 80, comma 1, lett. a e b), illeciti unificati dal vincolo della continuazione;
IS PE colpevole del reato di spaccio continuato di eroina a numerosi tossicodipendenti (capo sub d: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. a);
AT LE e NG RI colpevoli dei reati di partecipazione alla detta associazione (capo sub a) e di concorso nel traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo sub b): concedeva a tutti i predetti le circostanze attenuanti generiche, stimate, per il EL, equivalenti alle ritenute aggravanti e, per l'TA e il IS, prevalenti sulle aggravanti per così come ritenute (nulla precisava quanto alla AT e al RI); condannava, quindi, gli imputati a pene (principale ed accessoria) ritenute rispettivamente di giustizia.
2. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, la Corte d'appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto -, con sentenza 4/5/2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, riduceva la pena principale inflitta a EL PE a misura ritenuta più equa;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA AN, AT LE e RI NG, in ordine al reato di partecipazione associativa (capo sub a), perché estinto per prescrizione;
concedeva all'TA, alla AT, al RI, con riferimento al reato di traffico illecito di droga (capo sub b), e al IS per il reato contestatogli (capo sub d) l'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; precisava che le circostanze attenuanti generiche accordate a questi ultimi imputati operavano, per tutti, in termini di prevalenza sulle aggravanti per cosi come in fatto ritenute, riduceva la misura della pena principale loro rispettivamente inflitta entro limiti che comportavano conseguentemente la revoca delle pene accessorie applicate in primo grado.
Il Giudice distrettuale, in via preliminare, a confutazione delle corrispondenti eccezioni in rito sollevate dalle difese di alcuni imputati, riteneva utilizzabili, come prova, sia gli esiti delle intercettazioni telefoniche, in quanto regolarmente autorizzate con decreti motivati del Gip, che davano contezza della sussistenza dei presupposti legittimanti l'attivazione del mezzo di ricerca della prova, sia i verbali, acquisiti ex art. 500 c.p.p., comma 4, di sommarie informazioni rese da alcuni testi (Dell'Aquila, Liotino, D'Auria, Pagone, De Biasi, Caramia, Matarrese, Gesualdo), destinatari di minacce e di intimidazioni finalizzate a costringerli a ritrattare quanto dichiarato in sede di indagini e a riferire il falso in dibattimento.
Quanto al merito, la Corte territoriale evidenziava che, alla luce degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate, delle testimonianze rese dai vari acquirenti di sostanze stupefacenti, degli accertamenti espletati dai Carabinieri, dovevano ritenersi provate la costituzione e l'operatività dell'associazione di narcotraffico facente capo al EL e ad TA AN, che si avvalevano della collaborazione di altre persone, tra le quali AN TA, la AT e il RI, con specifica ripartizione dei ruoli, sodalizio di pur modeste dimensioni per risorse finanziarie, per l'entità delle sostanze trattate, per il limitato mercato che serviva e, tuttavia, orientato a dare attuazione ad un programma criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati dello specifico settore;
riteneva, inoltre, cessata la permanenza di tale illecito in coincidenza dell'arresto degli imputati, avvenuto il 24/10/1998, il che giustificava la declaratoria di prescrizione del reato di mera partecipazione (punito con la reclusione inferiore a cinque anni, per effetto delle accordate attenuanti generiche) addebitato a TA AN, alla AT e al RI.
La prova dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cosi come rispettivamente addebitati, era offerta, in maniera limpida, dalle puntuali e attendibili testimonianze dei vari acquirenti e dai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, il cui linguaggio criptico era stato esplicitato nel suo reale significato dagli stessi interlocutori-acquirenti; riteneva che i limitati episodi di spaccio di modeste quantità di droga addebitati a AN TA, alla AT, al RI e al IS legittimavano, per costoro, il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 - invece - andava negata al EL, stante la molteplicità delle violazioni dal medesimo commesse, quale capo del sodalizio.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, che, con motivi in parte comuni ed in parte riferiti alla specifica posizione personale, hanno dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento a plurimi aspetti, che verranno specificamente analizzati al punto che segue.
4. Osserva la Corte che soltanto il ricorso del EL è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati e rigettato nel resto.
Devono essere rigettati, in quanto privi di seria consistenza, i ricorsi dell'TA, del IS, della AT e del RI. Nella verifica delle doglianze articolate, si procederà, dapprima, ad esaminare quelle in rito e, quindi, quelle relative agli aspetti sostanziali.
4.1. Infondato è il motivo con il quale si denuncia la violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 267 e 271 c.p.p., ed il connesso vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, nonostante le stesse non fossero state regolarmente autorizzate dal Gip, limitatosi a recepire acriticamente la richiesta del P.M. (ricorso avv. Lecce per EL).
L'attività captativa di conversazioni telefoniche, come correttamente rileva la sentenza impugnata (identica questione era stata, infatti, sollevata in sede di merito), risulta essere stata regolarmente autorizzata dal Gip, che nei relativi decreti, sia pure richiamando e comunque condividendo la richiesta del P.M. e la valenza dell'esito delle indagini dallo stesso svolte fino a quel momento, da conto della sussistenza dei gravi indizi di reato e della indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini. L'utilizzazione della fonte di prova deve, pertanto, ritenersi legittima.
4.2. Infondato è anche il motivo con il quale si denuncia la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 191 c.p.p., e art. 500 c.p.p., comma 4, per la ritenuta utilizzabilità,
mediante acquisizione dei relativi verbali, delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria, nel corso delle preliminari indagini, da vari testi, nell'erroneo presupposto -rimasto indimostrato - che gli stessi fossero stati destinatari di minacce e di atti intimidatori (ricorsi TA, EL, IS, AT, RI).
Anche tale doglianza, già proposta in sede di merito, trova puntuale e corretta risposta nella sentenza in verifica, che, richiamando l'ordinanza 28/1/2003 del Giudice di primo grado, evidenzia una serie di elementi concreti che, in modo convergente, sono sintomatici delle pressioni intimidatorie subite dai testi per modificare la versione dei fatti fornita nel corso delle preliminari indagini (minacce subite dal teste Dell'Aquila, pressioni sul testo Calabria da parte del EL, ritrattazione a dibattimento da parte di numerosi testi), con conseguente legittimità dell'acquisizione e della utilizzazione dei relativi verbali. È il caso di precisare che anche le modalità della testimonianza e il contegno tenuto dal testimone in dibattimento rientrano tra gli elementi valutabili come indicativi di "inquinamento probatorio", idonei quindi a giustificare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero. Nel caso in esame, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, ben otto testimoni hanno reso a dibattimento dichiarazioni completamente diverse rispetto a quelle rese nel corso delle indagini, e ciò in assenza di una qualsiasi giustificazione plausibile, il che costituisce indubbio sintomo di pressioni esterne sugli stessi testimoni.
4.3. La utilizzabilità delle testimonianze di cui si discute non può essere posta in discussione dall'assente violazione dell'art.207 c.p.p. (cfr. ricorsi TA e AT), per avere il giudice disposto la trasmissione al P.M. degli atti relativi ad ogni deposizione testimoniale, sospettata di falso, non con la decisione che definiva la fase processuale in cui i testi avevano prestato il loro ufficio, ma subito dopo ogni singola deposizione. Tale scelta, anche se non perfettamente in linea con la previsione di cui al richiamato art. 207 c.p.p., non è sanzionata e non va comunque ad incidere sulla valutazione della prova testimoniale. Il sistema del codice di rito, infatti, separa nettamente la valutazione delle testimonianze ai fini della decisione del processo in cui sono state rese e la persecuzione penale dei testimoni che abbiano eventualmente deposto il falso ed attribuisce al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che le deposizioni testimoniali dibattimentali, pur se false, restano parte integrante del processo in cui sono state rese e costituiscono prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito, ivi comprese le acquisizioni ex art. 500 c.p.p., comma 4. 4.4. Generica e, quindi, inidonea ad attivare il sindacato di legittimità è la doglianza circa la non configurabilità, per difetto di prova, del reato associativo (ricorso EL a firma dell'avv. Pugliese). Il motivo di ricorso, invero, non si confronta con l'articolato apparato argomentativo della sentenza in verifica, che, richiamando per relationem quella di primo grado, evidenzia gli elementi di fatto che conclamano la sussistenza e l'operatività del sodalizio criminale che operava nel settore del piccolo spaccio di droga sulla piazza di Laterza.
4.5. Non specifico e, quindi, inammissibile è il motivo di ricorso col quale il IS contesta di avere spacciato droga a terzi, sostenendo di averla acquistata solo per uso personale. Il ricorrente non prende in considerazione le esplicitazioni del giudice di merito, che danno conto della fondatezza dell'accusa, e non traccia gli esatti confini della sollecitata verifica di legittimità su tale punto.
4.6. Infondata è la doglianza con la quale si denuncia la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 157 c.p., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (cfr. ricorsi TA, AT,
RI, IS).
Ed invero, tale reato, che ha ad oggetto lo spaccio di droghe c.d. "pesanti", risulta essere stato commesso da TA, AT e RI fino al 24/10/1998, dal IS fino al 22/7/1998 ed è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni (pena massima prevista fino a sei anni meno un giorno, per effetto delle concesse attenuanti generiche). Il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione, è di anni quindici, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3, nel testo previgente, normativa applicabile nel caso in esame, considerato che, al momento dell'entrata in vigore della più favorevole disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, il processo era già pendente in grado di appello (sentenza di primo grado emessa il 21/10/2004: v. norma transitoria di cui alla L. n.251 del 2005, art. 10, comma 3). Il detto termine di anni quindici non è - ad oggi - ancora decorso.
4.7. La doglianza del EL sul bilanciamento in termini di equivalenza delle accordategli attenuanti generiche si risolve in una non consentita censura in fatto alla valutazione che, sul punto, fa il Giudice di merito, senza incorrere in alcun vizio logico.
4.8. Il EL lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, per non essergli stata concessa, con riferimento al reato di cui al capo b), la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante gli fosse stata riconosciuta, in relazione al reato associativo di cui alo capo a), l'attenuante prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 6.
La censura è fondata.
La sentenza di merito, pur riconoscendo che il sodalizio criminale capeggiato dal EL era costituito ed operava "per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5", nega al predetto l'attenuante dei fatti di lieve entità integranti il reato-fine, in considerazione della "molteplicità delle violazioni commesse" e del "protrarsi di tale illecita attività per un lungo periodo e quanto meno dal giugno all'ottobre del 1998".
L'argomentazione non ha pregio, perché sostanzialmente fa leva sulla non occasionalità dell'attività di spaccio praticata dall'imputato, quale capo dell'associazione. Osserva, in contrario, la Corte che, in via generale, l'indagine circa la configurabilità dell'invocata attenuante deve avere riguardo, oltre che alla quantità e alla qualità della droga, anche alle modalità e ai mezzi dell'azione, sì da cogliere il reale grado di offensività del fatto nella sua incidenza globale sugli interessi protetti.
Nel caso in esame, emerge dalla stessa ricostruzione in tatto operata dai giudici di merito, che il gruppo capeggiato dal EL perseguiva un programma criminoso circoscritto alla piccola comunità di tossicodipendenti del laertino, disponeva di modeste risorse finanziarie e trattava conseguentemente piccole quantità di sostanze stupefacenti, che immetteva sul mercato attraverso modalità operative molto rudimentali, scarsamente "professionali" e di non particolare allarme sociale.
Lo spaccio continuativo e protratto nel tempo non è di per sè incompatibile col fatto lieve, tanto che lo stesso legislatore prevede, al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, una associazione "costituita per commettere i fatti descritti dal cit. art. 73, comma 5", ossia un sodalizio programmaticamente finalizzato - il che confligge con l'occasionalità - alla commissione di fatti di lieve entità. La sentenza di merito inquadra la condotta associativa addebitata a quattro degli odierni ricorrenti proprio nel paradigma attenuato di cui al richiamato art. 74, comma 6. È, pertanto, manifestamente illogico riconoscere la lievità del fatto relativamente al reato associativo e negarla, peraltro nei confronti del solo EL, per gli episodi che costituiscono attuazione del programma associativo. A tale evidente illogicità, superabile sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito in relazione al reato associativo, può e deve essere posto rimedio in questa sede, riconoscendo anche al EL, con riferimento al reato di cui al capo b), l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di PE EL - nella sola parte relativa alla mancata concessione, per il reato di cui al capo b), della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5), attenuante che deve essere riconosciuta - con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena.
5. Al rigetto dei ricorsi dell'TA, del IS, della AT e del RI, consegue - di diritto - la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL PE, limitatamente all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che riconosce, e rinvia ad altra Sezione della Corte
d'appello di Lecce per la determinazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di TA, IS, AT e RI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012