Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 6
Le norme sulla bancarotta impropria, relative agli amministratori di società, sono applicabili, ai sensi del comma secondo dell'art. 236 della legge fallimentare, alla amministrazione controllata, anche nel caso in cui non intervenga successivamente il fallimento, essendo equiparato, agli effetti penali, il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata alla sentenza dichiarativa di fallimento. Invero, in caso di successivo fallimento della società ammessa alla amministrazione controllata, si realizzano le diverse ipotesi di bancarotta, previste dagli artt. 223 e 224 legge fallimentare.
Nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società, non si realizza una ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo reato, che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilancio societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato.
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le imprese devono perseguire i loro interessi esclusivamente con le modalità consentite dall'ordinamento, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono "distrazione"; ciò in quanto esse, da un lato, non sono certamente riconducibili all'oggetto sociale, dall'altro, provocano, indubbiamente, un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori. A costoro, infatti, non solo viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, ma anche quella di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie relativa ad erogazioni, per motivi di corruzione, a favore di partiti politici e/o di singoli esponenti).
Nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché il bene tutelato è l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti, non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, del quale il danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l'eventuale verificarsi dell'evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valutazione dell'aggravante di cui all'art 219 legge fallimentare.
In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento psicologico, desumibile da tutte le componenti che caratterizzano la condotta dell'imputato, consiste nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi (dolo eventuale). (Fattispecie nella quale la consapevolezza dell'agente di stare compiendo attività non inerenti alla ragione sociale è stata desunta anche dal fatto che alcune operazioni, sottratte alla contabilità ufficiale, erano state contabilizzate separatamente e, quasi mai, annotate nei bilanci societari).
In tema di bancarotta fraudolenta, costituiscono fenomeni di dissipazione o distrazione del patrimonio societario le erogazioni "fuori busta" a favore dei dipendenti di società collegate ed i finanziamenti a tali società, se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie. Invero, poiché nella vigente normativa, il gruppo o collegamento di società è privo di personalità giuridica -la quale permane individualmente in capo alle società componenti- la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilità per i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, usciti dalla disponibilità della società debitrice, siano stati dirottati nel patrimonio della società collegata. (Vedasi Cass. Civile, 9001439 - RV 465537; 9105123 - RV 472054).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 12897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12897 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6.10.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo Cognetti Consigliere N. 1661
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NN Marasca Consigliere N. 31875/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
1) AS DI BR nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avvocato Gaetano Pecorella, via Podgora n. 11, Milano;
2) FA NN, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avvocato Marco De Luca via Mascheroni n. 2, Milano;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 11 luglio 1997, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16 giugno 1993, aveva dichiarato non doversi procedere
contro
OL LO, AS DI BR e ER TO in ordine al reato di cui all'art. 2621 c.c., contestato ai capi L, M e Q per essere estinto per prescrizione;
aveva determinato la pena nei confronti di OL LO ai sensi dell'art 599 comma quarto c.p.p., in anni tre e mesi quattro di reclusione, della pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque, pene dichiarate interamente condonate,
aveva, quanto a AS DI BR, determinato la pena in anni quattro di reclusione, previa eliminazione di alcuni episodi di distrazione indicati al capo A) e concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante;
aveva, quanto a FA NN, ritenuto la responsabilità soltanto per le distrazioni relative alla cessione delle azioni "Les Acacias" ed alla vendita delle azioni della "OL IT s.p.a. di TO OL al RA LO, rideterminANo la pena in anni due e mesi otto di reclusione pena interamente condonata;
aveva, infine confermato nel resto l'impugnata sentenza;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal consigliere Dott. NN Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna, in solido, alle spese del procedimento dei ricorrenti;
Uditi i difensori degli imputati, avvocati Gaetano Pecorella per BR AS DI e Marco De Luca per FA NN, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
A) Svolgimento del processo
1) Breve storia delle difficoltà finanziarie della "OL IT s.p.a.
Appare utile premettere, per meglio comprendere i fatti di cui al presente processo, una breve storia delle gravi difficoltà finanziarie attraversate dalla s.p.a. "OL IT nel corso degli anni 70.
Quanto si riferisce è desunto dai numerosissimi documenti in atti, dalla relazione del commissario dott. RI, dalle ammissioni degli stessi imputati e dalle dichiarazioni rese dalle altre persone, a vario titolo, coinvolte nelle vicende della società, documenti tutti ampiamente riportati e discussi dalle due sentenze di merito. Il gruppo "OL" ha avuto, sin dai primi anni 70, una situazione di grANe esposizione con il sistema bancario e con i terzi, che si è attenuata soltanto dopo l'aumento di capitale, che ha portato, nel 1981, una iniezione di liquidità di 153 miliardi;
cosicché al termine del 1982 l'esposizione verso le banche era di 254 miliardi, di cui il 55% Proveniente dal Banco BR e dalle sue banche consociate.
A parte il notevole contributo dato a questa esposizione dai debiti di gioco accumulati da AN OL, nel 1974 il "Gruppo OL", aveva acquistato dal "Gruppo Agnelli", dal "Gruppo Moratti" e da IU Crespi le società controllanti dell'Editoriale "il Corriere della Sera".
Per sostenere il relativo sforzo finanziario la "OL IT s.p.a. si era rivolta al sistema bancario ed aveva proceduto, nel 1977, ad un aumento di capitale da 5.100 a 25.500 milioni. Furono emesse 2.400.000 azioni e tra gli anni 1978 e 1980 obbligazioni per 25 miliardi circa.
Il capitale sociale nel 1981 venne ulteriormente aumentato a 76.000 milioni.
La necessità di far fronte all'enorme indebitamento consentì ad altri di assumere il controllo del "Gruppo" mediante il trasferimento di azioni mascherato (cioè non registrato nel libro dei soci) dell'80% del capitale della società.
Come è riportato nella sentenza impugnata i documenti sequestrati a LI EL in Castiglion Fibocchi fanno frequente cenno ad una istituzione, per le cui finalità fu compiuta tutta l'operazione, espressamente destinata a rimanere segreta.
Stante l'appartenenza di tutti i beneficiari alla loggia massonica P2, è lecito supporre che rientrasse nell'obiettivo politico di tale organizzazione segreta sostituire l'IOR nel controllo, che questa prima aveva, della più importante testata giornalistica italiana per assumerlo in proprio, ponendo in essere, in violazione della legge sull'editoria, un artificio inteso a non rendere manifesta la reale proprietà della testata.
In effetti TO OL ha dichiarato, nell'interrogatorio reso il 19 febbraio 1983, come riportato dalle sentenze di merito, che, nel corso di una animata discussione con il padre, il RA LO riferì che i soggetti che avevano conferito il capitale di controllo della società erano "amici, anzi fratelli", con evidente riferimento alla massoneria, e che per questo motivo furono nominati direttori delle testate "Il Corriere della Sera" e "La Domenica del Corriere" due iscritti alla stessa loggia (Di BE e ST) in luogo delle persone che i OL avevano intenzione di designare. Le gravi difficoltà finanziarie descritte comportarono, nel 1982, l'ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata.
2) La sentenza di primo grado
2a) Le imputazioni
Per i fatti sinteticamente descritti si procedeva
contro
OL LO, AS DI BR, FA NN e ER TO per le seguenti ipotesi di reato:
a) bancarotta ascritta a OL LO, AS DI BR, FA NN e AN TO, in relazione al decreto di amministrazione controllata della "OL IT s.p.a. adottato il 21 ottobre 1982 (capo A), realizzata mediante distrazione, occultamento o dissipazione di 85 miliardi e 236 milioni e 3.150.000 dollari Usa, nonché mediante la falsificazione dei bilanci 1976/1982, consistita in artificiose imputazioni di somme nei conti economici, artificiose compensazioni nello stato patrimoniale e indicazione di componenti negative del reddito in realtà inesistenti, con l'aggravante del danno di rilevante entità;
b) falsità in bilancio, ascritta al OL, al AS DI ed allo FA, con riferimento all'occultamento della acquisizione delle azioni della "Les Acacias" nei bilanci della "OL IT s.p.a, redatti nel 1978 e 1979 (capo T) assorbito nella imputazione sub A);
c) falsità in bilancio ascritto al OL, al ER ed al AS DI con riferimento ai bilanci 1978/1981 della "OL Finanziaria" s.p.a. (capo L);
d) falsità in bilancio ascritto al OL ed al ER in relazione alla valutazione compiuta nel dicembre 1979 del valore delle quote della "Globo Assicurazioni" da parte della "OL Finanziaria" s.a, (capo M);
e) falsità, ascritta al ER, nei bilanci della società "Ravisa", per occultare plusvalenze realizzate dal 1976 al novembre 1980 (capo Q).
2b) La Decisione
All'esito del giudizio abbreviato il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 giugno 1993, condannava il ER, nella sua qualità di amministratore delegato della "OL Finanziaria" s.a. e presidente del Consiglio di amministrazione della "Ravisa" s.p.a., alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 10.000.000 di multa per i reati di cui ai capi L), M), e Q).
Il OL, che aveva rivestito la carica di amministratore delegato e vicepresidente della "OL IT dal dicembre 1975 al 24 ottobre 1984 in relazione ai capi A), L) ed M) veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione.
AS DI, che inizialmente aveva rivestito il ruolo di direttore amministrativo della "OL IT e nel 1977 anche di competente del consiglio di amministrazione, dal 1978 era divenuto direttore generale e dal 22 maggio 1979 di nuovo consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo e, dal 29 maggio 1981, amministratore delegato e direttore generale, in relazione ai reati di cui ai capi A) ed L) veniva condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione.
Infine lo FA, che era stato nominato consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo dal 29 luglio 1977 sino al 10 marzo 1982 e che era stato consigliere di amministrazione della "OL International" S.A., in relazione al reato di cui al capo A) veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione. 2c) I motivi della decisione di primo grado
Il Tribunale di Milano, con una sentenza molto articolata ricostruiva la complessa vicenda e poneva in evidenza le responsabilità degli imputati, diffondendosi sulle operazioni finanziarie di maggiore rilievo.
Era stata la relazione del commissario della procedura di amministrazione controllata della "OL IT s.p.a., Luigi RI, a mettere in evidenza le numerose irregolarità contabili in relazione a costi non giustificati per L. 29.624.371.215. Sempre dalla suddetta relazione era emerso che esisteva una c.d. "gestione speciale" di risorse per finalità extrabilancio, che era stata utilizzata per numerose operazioni qualificate come distrazioni quali ad esempio l'acquisto, con risorse della società, di azioni del RA TO da parte di LO OL o della "OL Finanziaria", il finanziamento ad esponenti politici, la rinunzia all'incasso di fatture emesse nei confronti della DC e del PSI in relazione a forniture di pubblicità, spese per pubbliche relazioni, l'acquisto di una tenuta in Calabria da parte di AS DI e di una barca da 450.000.000 per LO OL.
Una conferma a tali acquisizioni veniva anche da una relazione del nuovo collegio sindacale, subentrato al precedente il 30 giugno 1982, che accertava operazioni sospette per 29 miliardi.
È stato, inoltre, ricordato che il precedente collegio sindacale, quANo a seguito di due sedute (27 aprile 1982 e 25 maggio 1982) si rese conto, per espressa ammissione del OL LO, che vi erano state operazioni poco chiare, rassegnò le dimissioni. Ulteriori conferme alle osservazioni del commissario RI venivano dalla verifica compiuta dalla società di revisione OO AN YN e dalle indagini della Guardia di Finanza.
La sentenza di primo grado spiegava, poi, come ad ogni arbitraria sottrazione di risorse della società corrispondeva una falsificazione di bilancio che mascherava l'operazione. Soltanto nel 1987, dopo oltre quattro anni dall'inizio dell'inchiesta, grazie alla acquisizione di documenti di OB VI, asseritamente rinvenuti in una cassetta di sicurezza a Nassau, consegnati dalla moglie del banchiere al giornalista Maurizio De Luca e da questi dati agli inquirenti, venne individuato un conto occulto "Condotti" presso il Credito Commerciale.
Successivamente furono individuati altri tre conti occulti presso la stessa banca.
Secondo le testimonianze acquisite i conti occulti facevano capo ad LO OL ed erano manovrati da AS DI.
La sentenza di primo grado faceva rilevare che LO OL e AS DI non avevano mai fatto menzione dei conti occulti che erano stati alimentati fino al 1982 con fondi neri della "OL IT provenienti essenzialmente dalle concessionarie incaricate della vendita dei periodici OL e destinati ad operazioni extrabilancio non inerenti la società.
Furono compiute operazioni per complessivi 36 miliardi, che in gran parte furono versati alla "OL Finanziaria", e che, secondo quanto riferito da LO OL, erano destinati prevalentemente all'AN.
Particolare rilievo meritano, poi, alcune operazioni che, secondo i giudici di merito, avevano consentito delle distrazioni di rilevante ammontare;
si tratta di operazioni collegate alla gestione speciale con la indicazione "conti in sospeso", con provvista verosimilmente alimentata con le riserve dei conti occulti.
La prima è quella relativa all'acquisto delle azioni della "OL IT di proprietà di TO OL da parte di LO OL. Quest'ultimo per tale acquisto versò la somma di un miliardo e cedette azioni delle tenute "V AS e RC del valore di quattro miliardi, attingendo alle risorse della "OL IT, assumendo a suo carico il relativo debito verso la società con una scrittura privata del 29 gennaio 1979, predisposta dallo FA, che, secondo i riferimenti di LO ed TO OL e dell'avvocato Prisco, agiva nella "OL IT come fiduciario di OB VI.
In occasione della cessione da parte di AN OL delle sue quote di partecipazione alla "OL IT s.p.a. risulta essere stata realizzata un'altra distrazione consistita nel dirottamento sulla "OL International" S.A. delle azioni della società "Les Acacias", che rappresentavano parte del saldo di un debito che AN OL aveva versato alla "OL IT.
Tramite, la società lussemburghese "OL International" le azioni pervennero all'avvocato argentino Barttfeld, che dichiarava di avere agito per conto di LI EL.
Il corrispettivo della vendita delle azioni suddette non pervenne mai nelle casse della "OL IT s.p.a..
Infine la sentenza di primo grado, dopo avere puntualmente descritto altre operazioni controverse, quali la compravendita delle azioni "Savoia Assicurazioni" e "Globo Assicurazioni" ed avere illustrato anche i falsi in bilancio della "Ravisa" quantificava il totale delle distrazioni in oltre 49 miliardi di cui circa 18 e mezzo rimborsati da LO OL ed TO AN.
3) I motivi di appello di LO OL e di TO ER 3a) La posizione di LO OL
LO OL impugnava la sentenza di primo grado ed in primo luogo, unitamente a BR AS DI, eccepiva la erronea interpretazione dell'art. 236 comma due n. 1 della legge fallimentare, poiché il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata era stato equiparato alla sentenza dichiarativa di fallimento.
In subordine eccepiva la incostituzionalità della norma in questione per contrasto con gli artt. 3 e 214 della Costituzione. Nel merito chiedeva l'assoluzione o, in subordine, la derubricazione nella imputazione di false comunicazioni sociali, reato da dichiarare estinto per prescrizione, ovvero accogliere la richiesta di pena patteggiata, essendo ingiustificato il dissenso del PM o, comunque, ridurre la pena, previa concessione delle attenuanti generiche. A sostegno delle sue richieste il OL LO spiegava che la crisi della "OL IT era stata causata dagli uomini della P2 che ambivano al controllo di un giornale come il "Corriere della Sera" e che pertanto, in un certo senso, esso OL era stato una vittima della P2 perché, praticamente, era stato estromesso da ogni ruolo decisionale.
Successivamente il OL rinunziava ai motivi di impugnazione, eccetto quello relativo alla pena, che concordava con il PG, ai sensi dell'art. 599 comma quarto c.p.p., nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 novembre 1997, riteneva il contenimento della pena nella misura proposta congruo con riferimento, in particolare, al comportamento dell'imputato inteso a rendere palesi, nel 1982 alcuni aspetti delle inquietanti vicende che avevano caratterizzato la vita della "OL IT s.p.a alla fine degli anni 70 ed agli inizi degli anni 80. La Corte di merito pertanto, determinava la pena nel confronti di OL LO, ai sensi dell'art. 599 comma quarto c.p.p., in ordine alla imputazione di bancarotta fraudolenta in anni tre e mesi quattro di reclusione, con sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni e dichiarava entrambe le pene interamente condonate. Sempre la Corte territoriale, infine, dichiarava non doversi procedere contro il OL LO in ordine al reato di falso in bilancio per essere estinto per prescrizione.
OL LO non proponeva ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza.
3b) La posizione di ER TO
ER TO, come è già stato detto, era stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 10.000.000 di multa per tre ipotesi di falso in bilancio. Il ER impugnava tale sentenza eccependo nel merito che era stato direttore amministrativo della "OL Finanziaria" s.p.a. solo formalmente, senza essere stato posto al corrente delle finalità delle varie operazioni e senza alcuna possibilità di esercitare un autonomo potere deliberativo, che era esercitato esclusivamente da LO OL e dal AS DI.
Dopo avere precisato di esser stato soltanto un dipendente della OL, lamentava la ingiustificata mancata concessione delle attenuanti generiche, che oltretutto avrebbe comportato l'estinzione dei reati contestatigli per prescrizione.
Tale ultima richiesta veniva accolta dalla Corte di Appello di Milano, che con la già citata sentenza, dichiarava non doversi procedere contro il ER in ordine ai reati di falso in bilancio ascrittigli per essere gli stessi estinti per prescrizione. Nemmeno il ER proponeva ricorso per cassazione. 4) I motivi di appello di BR AS DI e di NN FA 4a) La posizione di BR AS DI
BR AS DI, che era stato condannato in primo grado per i delitti di bancarotta per distrazione, falso in bilancio e false comunicazioni sociali, alla pena complessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione, impugnava la sentenza del Tribunale con articolati motivi in fatto e in diritto.
Come già si è detto eccepiva, unitamente ad LO OL, la erronea interpretazione dell'art. 236 comma due n. 1 della legge fallimentare, perché il Tribunale di Milano aveva parificato il decreto di ammissione alla amministrazione controllata alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Eccepiva poi l'incostituzionalità della norma in esame, se interpretata nel senso dei giudici di primo grado, sia perché non poteva l'art. 236 comma due L.F. consentire l'applicazione dell'art. 223 commi 1 e 2 L.F. nel particolare caso della procedura di amministrazione controllata cessata per adempimento di tutte le obbligazioni, senza violare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perché si trattavano in modo difforme situazioni identiche, escludendo la punibilità dell'imprenditore individuale ammesso alla amministrazione controllata.
Nel merito il AS DI chiariva che la condotta diretta a far affluire fondi sui "conti occulti" non poteva significare aver compiuto atti di distrazione, tanto più che i fondi erano sempre riconducibili alla società controllante anche se confluiti alle controllate, e precisava che il fatto di avere fatto rientrare le somme distratte prima della dichiarazione di fallimento aveva reso la eventuale condotta distrattiva penalmente indifferente. Contestava poi, che potessero costituire distrazione il fuori busta concesso a dipendenti di società controllate, perché l'organizzazione era unica, l'operazione "Les Acacias", che aveva finito con l'arricchire società controllate al 100% dalla "OL IT s.p.a. e le erogazioni a favore di partiti politici, che furono compiute per evidente interesse della società o per interesse del solo OL LO.
Infine, dopo aver rilevato che mancava la prova della fraudolenza perché la finalità di alcune operazioni era soltanto quella di frodare il fisco ed avere escluso una sua partecipazione ad alcune operazioni, quale quella "Les Acacias", della quale si era interessato soltanto NN FA, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto anche del suo corretto comportamento processuale.
4b) La posizione di NN FA
Impugnava la sentenza di primo grado anche NN FA, che lamentava di essere stato erroneamente ritenuto l'uomo di OB VI in seno alla "OL IT s.p.a..
Precisava di essere stato all'oscuro della contabilità occulta della società e di essere stato consigliere di amministrazione dal 28 luglio 1977 al 31 gennaio 1982 e non fino al marzo dello stesso anno come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata. Lo FA, in particolare, contestava ogni sua responsabilità in ordine alla vicenda delle azioni "Les Acacias", sia perché non era amministratore della "OL International" SA, sia perché aveva ignorato fino al 1985 che dette azioni erano state vendute. Escludeva, poi, l'imputato qualsiasi sua responsabilità in ordine alla cessione di un miliardo e delle tenute RC e "V AS dalla "OL IT s.p.a. ad TO OL in corrispettivo della cessione di quote della "OL IT da questi al RA LO, poiché si era trattato di un accordo tra i due fratelli al quale lo FA era rimasto estraneo. Infine, dopo avere negato di essere a conoscenza della esposizione di LO OL nei confronti della società e delle erogazioni in favore dell'AN, ricordava di essersi attivato, su richiesta di AS DI, per fare rientrare nella disponibilità della "OL Finanziaria" un miliardo.
L'appellante chiedeva di essere assolto ed, in subordine, previa concessione delle attenuanti generiche, che gli venisse comminata una pena più contenuta.
5) La decisione di secondo grado
5a) In generale
Con sentenza emessa in data 11 novembre 1997 la Corte di Appello di Milano decideva sulle impugnazioni di tutti gli appellanti. Già si è detto della soluzione adottata dalla Corte di merito in ordine alle posizioni di LO OL ed TO ER. Quest'ultimo usciva dal processo con la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati che gli erano stati contestati, mentre LO OL, dopo avere rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli sulla pena, patteggiava la stessa con il PG presso la Corte di Appello di Milano.
La pena determinata dall'accordo tra le parti veniva ritenuta congrua dalla Corte di merito.
Deve, invece, essere approfondito l'esame della decisione dei giudici di appello relativamente alle posizioni di BR AS DI e NN FA.
La Corte di merito, dopo avere inquadrato storicamente i fatti, descrivendo con precisione le ragioni delle difficoltà finanziarie della "OL IT s.p.a., elencava minuziosamente, rispettANone la cronologia, i fatti principali, che avevano segnato la vita della società, desunti dai numerosi documenti acquisiti agli atti del processo.
Infine, dopo una attenta disamina dei motivi di appello, la Corte territoriale illustrava le ragioni che la inducevano a confermare la responsabilità penale del AS DI e dello FA, anche se in ordine ad un numero più contenuto di episodi distrattivi, e determinava le pene conseguenti.
Sia pure sinteticamente appare necessario ripercorrere le motivazioni della Corte di Appello, perché ciò consentirà una migliore comprensione dei motivi dei ricorsi proposti da BR AS DI e NN FA ed una loro più precisa discussione. 5b) I problemi relativi all'art. 236 comma due n. 1 L.F. I giudici di appello confermavano la qualificazione giuridica di bancarotta per distrazione dei fatti contestati agli imputati al capo A) della rubrica, respingendo i rilievi e le contestazioni in diritto dell'imputato AS DI.
Questi aveva sostenuto, unitamente ad LO OL, che aveva rinunciato poi, a tale motivo di impugnazione, che non essendosi verificato uno stato di insolvenza, bensì una semplice difficoltà finanziaria, peraltro non generatrice di un danno effettivo, sarebbe stata inapplicabile la normativa penale ai fatti posti in essere prima del provvedimento di ammissione alla amministrazione controllata.
La Corte di merito respingeva questi argomenti confermANo quanto aveva già deciso la sentenza di primo grado.
Dopo avere ricordato che il bene giuridico protetto dalla normativa penale fallimentare è costituito dalla integrità dei mezzi di garanzia che accompagnano il credito nei rapporti di natura commerciale, la Corte poneva in evidenza come il danno non sia un elemento costitutivo dei reati fallimentari.
La momentanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni altro non sarebbe, poi, che una situazione di insolvenza che venga, però, ritenuta reversibile.
Da qui sorge la necessità di equiparare le due situazioni. Il problema, secondo la Corte di merito, è stato risolto dall'art. 236 comma due n. 1 L.F., che ha equiparato la posizione di chi ricopre cariche direttive nei casi di dichiarazione di fallimento a quelle di chi le ricopre nei casi di amministrazione controllata con un rinvio all'art. 223 L.F., rinvio che deve ritenersi esteso tanto al precetto che alla sanzione.
La mancata estensione di una tale disciplina all'imprenditore individuale va collegata al diverso ruolo di costoro rispetto a chi non ha anche la proprietà dell'impresa e la eccezione di incostituzionalità sotto tale profilo è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.
5c) Le questioni di merito
La Corte accoglieva alcuni motivi di impugnazione ridimensionANo le ipotesi di distrazione contestate.
Riteneva, infatti, la Corte territoriale che alcune operazioni compiute ancorché contabilmente e fiscalmente irregolari, fossero inerenti alla attività aziendale e quindi, non potessero essere considerate come episodi di distrazione.
Veniva, poi di molto ridimensionato anche il ruolo di NN FA, che era ritenuto estraneo a numerosi episodi contestati. Venivano, infine, respinti gli altri motivi di impugnazione. Non è il caso di ripercorrere in questa sede tutta la complessa motivazione della Corte di Appello sulle singole e specifiche contestazioni di alcune operazioni, poiché esse saranno esaminate nel caso vi sia uno specifico motivo di ricorso che contesti la logicità e congruità, su punti specifici, della motivazione della sentenza impugnata.
Tuttavia appare opportuno indicare i criteri di giudizio della Corte di merito e soffermarsi sugli episodi di maggiore rilevanza o che hanno dato adito alle discussioni più rilevanti.
È emerso che era stato creato un sistema per cui una serie di operazioni, che per la loro natura erano destinate a rimanere coperte, venivano registrate su schede contabili separate, i cui saldi venivano occultati in bilancio mediante vari artifici contabili.
Tali schede, che riguardavano la movimentazione complessiva di 49.134 milioni, avevano varie intestazioni delle quali le più significative erano "iniziative speciali", "conti in sospeso" e quelle intestate ai vari LO OL e BR AS DI.
In ogni caso, osservava la Corte di merito, accogliendo così una impostazione difensiva, va sempre tenuta distinta la differenza esistente tra l'irregolarità contabile ed il fatto di distrazione penalmente rilevante, che deve essere caratterizzato, oltre che dal fine di frode, dalla destinazione del bene ad una finalità completamente estranea alla gestione sociale.
Sulla base di tale corretto principio la Corte di merito ha escluso che una serie di operazioni potessero essere considerate come episodi di distrazione.
Naturalmente la precisione della ricostruzione delle operazioni compiute può essere, in alcuni casi, discutibile, poiché le schede furono tutte distrutte per ordine del direttore amministrativo della società, ed i movimenti sono stati ricostruiti sulla base delle dichiarazioni, ritenute attendibili, di NA CC. In ogni caso la relazione del collegio sindacale del 5 novembre 1982 e quella della OO AN LybrAN del 4 gennaio 1983 convergono nel ritenere una esposizione pari a circa trenta miliardi.
L'analisi puntuale delle singole operazioni ha consentito alla Corte di merito di escludere che alcune erogazioni fossero da ricondurre all'oggetto sociale, quali, per esempio, i versamenti a favore di politici e partiti o quelli a favore di AN ed LO OL e BR AS DI e le spese relative a tutte le operazioni di ripianamento di perdite o costi di società parzialmente partecipate dalla "OL IT s.p.a., poiché esse non potevano essere vantaggiose per la società.
Nè in tali ultime situazioni è possibile, secondo la Corte territoriale, fare ricorso alla finalità di valorizzazione del gruppo, poiché non è ravvisabile nella specie un gruppo nella accezione giuridica del termine.
In realtà la distinzione tra le imprese restavano e le relative operazioni economiche non possono essere confuse nell'ambito di una medesima holding.
D'altra parte la inesistenza di un tipo di rapporto manifestatosi concretamente con un bilancio consolidato o con una effettiva direzione unitaria o anche con relazioni di bilancio che potessero rendere trasparenti questi rapporti, esclude che possa farsi riferimento alla nozione di gruppo per giustificare queste erogazioni.
Va, infine, considerato sul punto che non è comunque previsto che il creditore della controllante possa inseguire i beni su cui rivalersi, allorché essi siano usciti dalla disponibilità della società debitrice per entrare in quella della società controllata. Sono, invece, state individuate, in base al criterio indicato, una serie di uscite certamente inerenti all'oggetto sociale, quali ad esempio i compensi fuori busta, ad eccezione di quelli versati a dipendenti di società collegate, il sovrapprezzo pagato per l'acquisto della "Nuova Italia Editrice" e della "Nuova Sansoni Editoriale".
Di conseguenza è stato ridimensionato il fatto contestato come bancarotta agli imputati.
Come già si è detto dopo oltre quattro anni dall'inizio delle indagini si scoprì che vi erano dei "conti occulti", la cui provvista era costituita da ricavi della "OL IT s.p.a., come è stato posto in evidenza dalla Polizia Tributaria. Le testimonianze assunte hanno, poi, consentito di stabilire che la disponibilità di tali conti era di LO OL e BR AS DI.
I conti occulti servirono non già per fini fiscali, ma per fare fronte a spese che nulla avevano a che fare con la gestione aziendale, come la impugnata sentenza ha posto in evidenza. Su due operazioni la decisione di secondo grado si sofferma particolarmente, la vendita delle azioni "Les Acacias" e la cessione delle azioni "OL IT di pertinenza di TO OL al RA LO, poiché trattasi di due episodi di grave distrazione. La tenuta agricola "Les Acacias" intestata alla omonima società, originariamente di proprietà di AN OL, che l'aveva acquistata un anno prima, pervenne nel 1974 ad AN OL e fu poi ceduta in data 11 ottobre 1978 alla "OL IT s.p.a., previa sottoscrizione di obbligazioni della società a favore di AN OL in occasione delle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione.
Dette azioni, benché di proprietà della "OL IT s.p.a., non pervennero mai nel patrimonio della stessa, poiché a seguito di complessi movimenti esse furono cedute a LI EL, come ha riferito l'avvocato argentino Barttfeld, che versò, in due tranche, 3.150.000 dollari.
Questa controprestazione non pervenne mai nel patrimonio della "OL IT s.p.a. e, quindi, non è possibile, secondo la Corte di merito, non ritenere che nel caso di specie vi sia stata distrazione.
Ad interessarsi della vicenda furono LO OL, BR AS DI e NN FA.
Altro episodio distrattivo che va enucleato rispetto agli altri, per il rilievo che ha avuto in particolare la condotta dello FA, è quello relativo al passaggio di azioni "OL IT s.p.a. da TO ad LO OL, in quanto esso è stato pagato, in sostanza, con disponibilità patrimoniali della stessa "OL IT, dal cui patrimonio sono uscite le azioni delle società proprietarie delle tenute "V AS e RC, cedute in controprestazione al OL TO unitamente ad un miliardo in titoli di stato che però sono annotati in contabilità in entrata ed in uscita.
In conclusione, secondo i giudici di appello, il complesso delle sottrazioni penalmente rilevanti era, nell'ammontare, più contenuto di quello verificato dai giudici di primo grado, principalmente perché alcune spese erano state ritenute in appello inerenti allo oggetto e scopo della società in amministrazione controllata. In totale quindi le sottrazioni ammontavano a 36.484 milioni. Rispetto a questa somma, oggetto di distrazione e dissipazione, solo poco più di 18.000 milioni risultano di fatto tempestivamente reintegrati con restituzioni da parte di AN, AN OL, LO OL, BR AS DI ed in piccola parte da altri soggetti minori, con una riduzione dell'oggetto del depauperamento concreto della società, penalmente rilevante e definibile senza incertezze intorno ai 18.000 milioni di lire.
A questa somma vanno aggiunti e devono essere considerati oggetto di occultamento i 36.101 milioni affluiti tra il 1976 ed il 1982 sui conti correnti occulti unitamente ai 3.150.000 dollari Usa costituenti il provento della vendita delle azioni "Les Acacias". Ne Consegue che l'occultamento, la dissipazione e la distrazione non sono stati complessivamente inferiori a circa 50 miliardi ed a 3.150.000 dollari Usa e che pertanto oggetto della bancarotta fallimentare fu una somma non inferiore a quella indicata. La sentenza impugnata ravvisava sussistenti anche i falsi in bilancio contestati nella seconda parte del capo A) di imputazione. In effetti la rappresentazione nei bilanci dei singoli esercizi delle risultanze delle schede contabili o è mancata del tutto o è stata distorta.
Se in alcuni casi, per i quali è stato escluso il fine di distrazione, si deve ritenere che la falsificazione sia avvenuta ai soli fini fiscali, in tutti gli altri casi è del tutto evidente che la condotta falsificatoria fu posta in essere al fine specifico di coprire le illegittime sottrazioni e, dunque, per realizzare una informazione non corretta nei confronti dei terzi.
5d) La Decisione
Già si è detto della decisione, non impugnata, assunta dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di TO ER ed LO OL a conclusione delle motivazioni brevemente riportate in precedenza.
Quanto a AS DI la sua responsabilità discende, secondo i giudici di merito dalla partecipazione diretta alla commissione di numerose condotte integranti il delitto di bancarotta contestato e dal ruolo ricoperto sin dal 1973 in seno alla società. Ruolo incisivo ed anzi determinante non solo per le cariche formali già precisate, che, nel corso degli anni il AS DI ha ricoperto nella società ma anche perché come ha dichiarato NN FA nell'interrogatorio del 7 giugno 1983 a AS DI faceva capo l'effettiva direzione della "OL IT s.p.a.. Tenuto conto del comportamento processuale, peraltro non pienamente collaborativo, la Corte di merito concedeva all'imputato le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante contestata, e determinava la pena per il AS DI in anni quattro di reclusione (pena base anni sei ridotta di un terzo per il rito abbreviato).
Quanto a FA NN la Corte di merito riteneva non tranquillante la prova in ordine alla sua partecipazione alle condotte distrattive, dissipatrici, di occultamento e di falsificazione integranti la condotta criminosa di cui al capo A) con riferimento alla gestione speciale ed alla gestione occulta, fatta eccezione per le condotte contestate che fanno riferimento alla vicenda della vendita delle azioni "Les Acacias" ed alla cessione da parte di OL TO al RA LO delle azioni di pertinenza del primo della "OL IT s.p.a.. In ordine a tali due episodi la Corte di merito ha evidenziato l'importante ruolo svolto dallo FA, di cui si è già detto e sul quale si ritornerà in seguito, e ne ha confermato la responsabilità penale.
Sono state concesse allo FA le attenuanti generiche, tenuto conto della sua incensuratezza, valutate equivalenti alla aggravante contestata.
La pena è stata determinata in due anni e otto mesi di reclusione (pena base anni quattro di reclusione ridotta di un terzo per il rito abbreviato).
La pena principale e le pene accessorie comminate allo FA sono state dichiarate interamente condonate.
6) I motivi dei ricorsi
6a) Il ricorso di BR AS DI
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa il giorno 11 novembre 1997 BR AS DI e NN FA.
BR AS DI, tramite il suo difensore, ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 606 primo comma lett. b) c.p.p., per errata qualificazione giuridica dei fatti ed inapplicabilità dell'art. 236 secondo comma n. 1 della legge fallimentare.
Il ricorrente ha contestato l'applicazione operata dai giudici di Milano delle disposizioni dell'art. 236 secondo comma n. 1 L.F. anche al caso di ammissione alla amministrazione controllata alla quale, come nel caso di specie, non sia seguita la sentenza dichiarativa di fallimento della società.
Infatti l'applicabilità dovrebbe essere limitata ai casi di fatti commessi durante la amministrazione controllata e sempre che successivamente intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento. L'interpretazione della Corte di merito renderebbe la norma incostituzionale anche perché garantirebbe un trattamento più favorevole agli imprenditori individuali.
Inoltre l'interpretazione criticata comporterebbe una conseguenza inaccettabile quale è l'equiparazione tra la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di ammissione alla amministrazione controllata, che, invece, poggiano su presupposti diversi, l'insolvenza nel primo caso e la temporanea difficoltà nel secondo. Infine, secondo il ricorrente, anche la interpretazione letterale della norma considerata non consentirebbe di ritenere applicabili le sanzioni previste per la bancarotta in assenza della dichiarazione di fallimento.
2) Illegittimità costituzionale dell'art. 236 comma secondo n. 1 L.F. in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il ricorrente ha ritenuto di riproporre la questione, già affrontata dalla Corte Costituzionale e rigettata, sotto un profilo diverso e cioè partendo dal presupposto che il delitto di bancarotta è un reato di danno e non di pericolo, come parte della giurisprudenza e della dottrina ritengono.
3) Violazione dell'art. 606 primo comma lett. B) ed E) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale in relazione alla possibilità di considerare quali "distrazioni" le erogazioni connesse alla c.d. "gestione speciale".
La motivazione sul punto è illogica ed apparente.
Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha stabilito il giusto principio che per essere penalmente rilevante l'operazione extrabilancio deve prevedere una uscita per finalità completamente estranee alla gestione sociale, ma, poi, non ha tratto da tale principio le conseguenze dovute, a causa di veri e propri travisamenti ed illogicità motivazionali.
- Ha errato, pertanto, la Corte di merito quANo ha ritenuto attività di distrazione le erogazioni a società collegate, anche perché tali società erano controllate al 100% dalla "OL IT s.p.a. (vedi il principio dell'art. 2362 cc). Sul punto il ricorrente ha presentato anche dei motivi aggiunti ex art, 611 c.p.p. e, facendo riferimento a recenti normative, ha sostenuto che oramai l'unità economica del gruppo è riconosciuta come fenomeno rilevante per il diritto. Naturalmente ritenere il Gruppo OL un "unicum" significherebbe influenzare in modo determinante la pertinenza all'oggetto sociale di specifiche operazioni e, segnatamente, delle erogazioni a favore di società collegate.
- L'erogazione a favore di partiti od esponenti politici non può essere considerata distrazione, perché è compiuta nell'interesse della società, come risulta evidente dall'esame della vicenda SIPRA. - Anche le erogazioni a favore di membri del consiglio di amministrazione deliberate sempre dagli azionisti, non possono considerarsi non inerenti all'oggetto sociale.
- Le operazioni del conto "Iniziative speciali" sono state tutte compiute nell'interesse della società, sia quelle di natura editoriale che sono consistite in finanziamenti a società collegate, che trovano puntuale riscontro nei bilanci di queste ultime, sia quelle chiamate "Cisalpine" ed "BR", che consentirono alla "OL International" di partecipare al capitale del Banco BR.
Operazioni queste ritenute necessarie dagli esperti per ottenere i cospicui finanziamenti di cui la società aveva bisogno per evitare fallimenti.
4) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sostanziale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo A) dell'imputazione ed, in particolare, in ordine ai c.d. "conti occulti".
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che sia sufficiente fare affluire somme di denaro di pertinenza di una società su conti correnti non ufficiali per integrare la condotta di occultamento di cui all'art. 216 L.F..
È, invece, necessario provare che si voglia depauperare il patrimonio aziendale allo scopo di impedire agli organi fallimentari l'apprensione dei cespiti e la consapevolezza che tali atti cagioneranno danno alla massa dei creditori.
Si tratta, invero, di irregolarità contabili e fiscali che non configurano il delitto contestato.
Non era possibile considerare occulti i conti in questione dal momento che erano intestati a coloro che gestivano la "OL", che la relativa documentazione era custodita presso la "OL", che vi era un continuo passaggio di somme con i conti ufficiali, che la gestione amministrativa dei conti era affidata agli stessi dipendenti che si occupavano dei conti ufficiali, che lo stesso Istituto di credito era a conoscenza del fatto che si trattava di conti della "OL", che le entrate e le uscite dei conti avvenivano con assegni o bonifici, che le somme in essi versate sono state utilizzate per la gestione corrente della "OL", tutte circostanze sulle quali i giudici di appello avevano omesso di motivare.
Inoltre la maggior parte delle somme considerate era rientrata nel patrimonio aziendale prima della ammissione alla amministrazione controllata e, quindi la condotta distrattiva si sarebbe dovuta ritenere penalmente irrilevante (Cass. 26 giugno 1990, Bordon, in Cass. Pen., 1991, 848).
Tutto ciò avrebbe dovuto fare ritenere insussistente anche il dolo del reato di cui all'art. 2621 cc. 5) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sostanziale e mancanza di motivazione in relazione al capo A) della imputazione in ordine alla cessione del pacchetto azionario "Les Acacias".
In particolare sul punto il ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine ad una serie di circostanze decisive che erano state indicate nei motivi di appello e che, se valutate, avrebbero dimostrato come le azioni non erano ab origine destinate alla "OL IT e come, pertanto, l'omesso trasferimento di tali azioni alla "OL" medesima non potesse configurare una distrazione.
L'impugnata sentenza avrebbe anche omesso di motivare in merito a quanto esposto nei motivi di appello circa il coinvolgimento di BR AS DI in tale vicenda.
6) Nullità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla aggravante contestata.
Nullità della sentenza in ordine alla eccessività della pena inflitta per motivazione apparente ed illogica.
Per tutte le ragioni indicate il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
6b) Il ricorso di NN FA
Anche NN FA, la cui posizione è stata fortemente ridimensionata dalla Corte di Appello, ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che, in effetti, lo ha riconosciuto colpevole soltanto delle vicende relative alla vendita delle azioni "Les Acacias" ed alla cessione di azioni della "OL IT da TO a LO OL.
Il ricorrente, dopo avere precisato che il ricorso si ricollegava al mancato esame delle carte processuali ed alla omessa valutazione dei motivi di appello proposti, ha dedotto i seguenti motivi di gravame :
1) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine alle prospettazioni difensive, poiché dagli atti risultava che i titoli in questione - "Les Acacias"" - dovevano essere trasferiti estero su estero e non era previsto che gli stessi entrassero nel patrimonio della "OL IT s.p.a.. Allo FA era stato conferito un mANato a vendere a termine e scaduto il termine egli non seppe più nulla dell'operazione, se non dopo molti anni nel corso delle indagini della Magistratura. Inoltre la distrazione riguarderebbe il controvalore dei titoli e non vi è alcuna prova che lo FA, oltre ad avere suggerito le modalità della vendita delle azioni, abbia compiuto altre attività. Quanto alla vicenda della cessione delle azioni "OL" da TO ad LO OL, il ricorrente ha spiegato che nei motivi di appello aveva posto in evidenza che dagli atti emergeva che FA non partecipò alla ideazione del trasferimento, ma ricevette soltanto dal consiglio di amministrazione il mANato ad effettuare la girata delle azioni RC e "V AS, allorquANo la vendita era già perfezionata.
Il rag. NA gli disse che i rapporti economici tra LO OL e la società erano stati regolati.
2) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2621 cc., perché detta norma non è applicabile alla "OL Holding" S.A., trattANosi di società estera, e non è stata violata per il bilancio della "OL IT, che aveva soltanto l'obbligo, peraltro assolto, di indicare la quota di partecipazione alla società lussemburghese non essendovi all'epoca obbligo di bilancio consolidato.
3) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ipotesi di cui all'art. 236 L.F..
Tale motivo sostanzialmente riproduce il primo motivo di ricorso di BR AS DI.
Anche FA, infatti, ha eccepito la incostituzionalità della norma in esame se interpretata nel senso indicato dai giudici di merito.
4) Nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra aggravanti contestate ed attenuanti generiche. Il ricorrente sulla scorta dei motivi dedotti chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio. B) I motivi della decisione
7) La posizione di BR AS DI
7a) In generale
Con istanza, avanzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 599 comma 4 c.p.p. e 3 L. 19 gennaio 1999 n. 14 e depositata presso la
Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione in data 15 settembre 1999, il difensore di fiducia e procuratore speciale, in virtù di mANato specifico conferito il 10 settembre 1999, di BR AS DI, avvocato Gaetano Pecorella, ha chiesto, previa rinuncia a tutti i motivi di ricorso, "fatta eccezione a quelli inerenti la determinazione della pena e la comparazione delle circostanze attenuanti generiche (già concesse) con criterio di prevalenza sulla aggravante contestata", di applicare a BR AS DI la pena complessiva di anni due e mesi tre di reclusione.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con requisitoria del 16 settembre 1999, ha espresso motivato parere contrario alla richiesta di pena concordata. Ne consegue che debbono essere esaminati e discussi i motivi del ricorso proposto da BR AS DI.
Alla udienza odierna il difensore del AS DI ha insistito perché venissero accolti i motivi del ricorso ed, in particolare, ha discusso la eccezione di incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F., non essendo possibile parificare due situazioni differenti, quali sono l'amministrazione controllata ed il fallimento.
Ha, poi, sostenuto che è ravvisabile distrazione soltanto quANo si compiano atti contrari all'interesse della società. Sicché anche atti che, per avventura, siano illeciti penalmente, come ad esempio il versamento di somme ad esponenti politici per motivi di corruzione, se compiuti nell'interesse della società, non possono essere ritenuti fatti di distrazione del patrimonio aziendale.
7b) I problemi interpretativi dell'art. 236 comma II n. 1 L.F. Come si è ampiamente riportato in precedenza il ricorrente ha ritenuto errata la applicazione alla fattispecie concreta dell'art. 236 comma II n. 1 L.F., che rinvia agli artt. 223 e 224 della stessa legge, ma presuppone - secondo il ricorrente - che la procedura di amministrazione controllata si concluda con una sentenza dichiarativa di fallimento, presupposto necessario per procedere per qualsiasi ipotesi di bancarotta fraudolenta.
La interpretazione della Corte di merito renderebbe, inoltre, la norma in esame incostituzionale sia per disparità di trattamento con gli imprenditori individuali, non perseguibili per la ipotesi di bancarotta fraudolenta contemplata dall'art. 236 comma II n. 1 L.F., sia perché il delitto di bancarotta è reato di danno e non di pericolo e nel caso di specie un danno per i creditori non si è mai verificato.
Il motivo di ricorso non è fondato e la eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.
L'art. 236 comma II n. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 stabilisce che "nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano le disposizioni degli artt. 223 e 224 (della stessa legge) agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società".
Tale norma rende quindi, applicabili le norme sulla bancarotta impropria, quella commessa cioè, dagli amministratori di società, alla ipotesi di amministrazione controllata e parifica, quanto agli effetti penali, il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata alla sentenza dichiarativa di fallimento (vedi Cass. Sez. V, n. 7144 del 21 agosto 1984, Cigalino). È vero che alcuni Autori hanno sostenuto che l'art. 236 comma II n. 1 L.F. deve ritenersi operante soltanto ove il fallimento segua e che a tale indirizzo si rifà il ricorrente, ma la tesi non è fondata. A parte che una tale interpretazione contrasta in modo evidente con la lettera della norma considerata, va detto che se essa venisse accolta l'art. 236 comma II n. 1 citato sarebbe assolutamente superfluo.
Infatti, quANo il fallimento segue, si è nell'ipotesi tipica della bancarotta di un soggetto diverso dall'imprenditore e gli artt. 223 e 224 L.F, in tale ipotesi, sono certamente e pacificamente operanti (sul punto vedi anche Cass. 5 febbraio 1993, Borsini ed altri, in Riv. trim. dir. pen. 1994, p. 684).
Si tratterebbe allora di una "interpretatio abrogans" di sicuro non ammissibile nel nostro ordinamento.
La verità è che il legislatore ha ritenuto concepibile il delitto di bancarotta impropria, cioè di soggetto diverso dall'imprenditore, anche nel caso in cui la procedura di amministrazione controllata non sia seguita da fallimento e per i fatti verificatisi prima del decreto di ammissione alla stessa (su quest'ultimo problema vedi anche Cass. Sez. V n. 10517 del 7 dicembre 1983, Totaro). In sostanza la legge opera, come già si è detto, una parificazione tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di ammissione alla amministrazione controllata, perché non si è voluto che gravi comportamenti verificatisi prima ed anche in assenza del fallimento restassero impuniti.
In effetti, a ben considerare, i presupposti che legittimano la dichiarazione di fallimento e l'adozione del decreto di amministrazione controllata non sono, poi, molto diversi. Nel primo caso deve essere accertato uno stato di insolvenza, mentre nel secondo il presupposto è costituito da una temporanea difficoltà dell'impresa che il giudice ritenga reversibile. Insomma una difficoltà finanziaria esiste in entrambi i casi, soltanto che nel secondo una valutazione complessiva della situazione economica e delle capacità degli amministratori fanno ritenere possibile che si possa evitare una dichiarazione di fallimento. Ed allora non si vede per quale ragione in tale seconda ipotesi, quANo viene concessa una ulteriore chance per garantire la sopravvivenza di una impresa, i fatti di bancarotta verificatisi prima della adozione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale in discussione dovrebbero restare impuniti. Quanto si sostiene nel testo discende sia dalla interpretazione letterale della norma in esame, che contiene, come si è detto, un esplicito rinvio alla applicazione degli art. 223 e 224 della L.F., sia da quella logico - sistematica, poiché non avrebbe ragione di essere una norma assolutamente superflua, tale essendo l'art. 236 comma II n. 1 L.F. ove venisse accolta la tesi del ricorrente, sia dalla volontà del legislatore.
Il n. 60 della relazione al Re del RD 16 marzo 1942 n. 267, infatti, parla di estensione delle norme penali dettate per l'imprenditore e testualmente conclude: "Con questi (ossia gli artt. 236 e 237 L.F.) si garantisce l'energica difesa dei diritti dei creditori da qualunque causa di turbamento".
Se la difesa deve essere "energica" e rivolta contro qualunque causa criminosa di turbamento, risulta difficile sostenere che tutti i fatti di bancarotta rivelati dalla amministrazione controllata devono ANare impuniti.
7c) L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F.
Il ricorrente ha sostenuto la incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendo prevista anche la punibilità dell'imprenditore individuale. Ha, inoltre, sostenuto il ricorrente che, essendo il delitto di bancarotta un reato di danno e non di pericolo, sarebbe incostituzionale l'art. 236 comma II n. 1 L.F. nella interpretazione data alla norma dalla Corte di Appello di Milano, che ha condannato il AS DI per bancarotta fraudolenta pur non essendo ravvisabile, nel caso di specie, danno alcuno per i creditori.
La eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata sotto entrambi i profili.
I) La pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione Quanto alla pretesa disparità di trattamento degli amministratori di società rispetto agli imprenditori individuali va osservato che la Corte di Cassazione (Cass. Sez. V n. 10517 del 7 dicembre 1983, Totaro, citata) ha dichiarato la questione manifestamente infondata e la Corte Costituzionale (CC 18 maggio 1989 n. 268 in Riv. trim. dir. pen. economia 1989 p. 551) la ha ritenuta infondata.
L'art. 236 comma II n. 1 L.F. punisce a titolo di bancarotta i fatti seguiti da concordato preventivo o da amministrazione controllata, ma non reprime, quANo vi è decreto di ammissione ad una delle due procedure considerate, i fatti di bancarotta propria, ossia realizzati dall'imprenditore individuale.
La disparità di trattamento voluta dal legislatore, in verità, trova più di una giustificazione ragionevole e plausibile, diverse essendo le posizioni tra i due soggetti e le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale sull'impresa.
In effetti, come è stato autorevolmente sostenuto, la bancarotta impropria appare, sotto un profilo morale, più grave della bancarotta propria, nel senso che l'imprenditore individuale danneggia, o mette in pericolo, oltreché gli interessi dei creditori, il proprio patrimonio, mentre il soggetto attivo della bancarotta impropria pone a rischio o diminuisce soltanto il patrimonio della società.
Inoltre le società commerciali sono, di regola, economicamente più importanti delle imprese individuali, onde il danno sociale causato dalla bancarotta impropria, specie ai dipendenti ed ai terzi, oltre che alla economia pubblica è maggiore.
Ma il fatto che l'art. 236 comma II n. 2 L.F. stabilisce che in caso di amministrazione controllata si persegue l'institore e non l'imprenditore individuale (infatti il n. 2 del comma II della L.F. rende applicabile agli institori l'art. 227 della stessa legge, norma che opera un rinvio alle disposizioni degli artt. 216, 217, 218 e 220 della stessa legge) rende ancora più chiara la scelta discrezionale operata dal legislatore.
In effetti la finalità della amministrazione controllata è quella di evitare quANo ricorrano condizioni di affidabilità degli amministratori o dell'imprenditore e vi sia, quindi, una ragionevole possibilità di superare la temporanea difficoltà finanziaria, il fallimento dell'impresa.
Ciò perché, al di là dei legittimi interessi dei creditori che vanno certamente tutelati vi è un forte interesse pubblico al proseguimento della attività delle imprese che creano la ricchezza della Comunità.
Il comma II dell'art. 236 n. 1 L.F., seguendo tale logica, cerca di punire tutti i fatti di bancarotta che la procedura di amministrazione controllata rivela compatibilmente con l'esigenza di far sopravvivere l'impresa.
Orbene - è stato rilevato da autorevole dottrina - l'impresa può sopravvivere anche se l'institore dell'imprenditore individuale o gli amministratori vengono processati e debbono essere sostituiti, mentre non sopravvive se è processato l'imprenditore individuale. Infatti nel caso della amministrazione controllata il giudizio di non meritevolezza espresso sull'imprenditore individuale, che discenderebbe inevitabilmente dalla valutazione delle condotte distrattive poste in essere, determinerebbe la conseguenza della trasformazione della procedura di amministrazione controllata nella dichiarazione di fallimento, mentre nel caso di società di capitali la valutazione delle condotte poste in essere da coloro che rivestivano cariche direttive non potrebbe mai ricadere sul soggetto giuridico distinto sottoposto ad amministrazione controllata. Dal che si deduce che è proprio la scelta di politica legislativa contestata che garantisce la concreta possibilità di applicare, senza non comprensibili limitazioni, l'istituto della amministrazione controllata anche al caso dell'impresa individuale. Per concludere sul punto il legislatore ha inteso disciplinare in maniera diversa due situazioni che sono palesemente differenti, poiché differenti sono i rapporti con l'impresa dell'imprenditore individuale e dei soggetti di cui agli artt. 223 e 224 L.F. e profondamente diverse sono le conseguenze sull'impresa di eventuali iniziative giudiziarie penali.
È, pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 236 comma II n. 1 L.F. e manifestamente infondata è la eccezione proposta dal ricorrente.
II) La bancarotta come reato di pericolo
Tale eccezione è manifestamente infondata anche sotto l'altro profilo dedotto dal ricorrente.
Non è, infatti, vero che il delitto di bancarotta sia un reato di danno e non di pericolo e non è, quindi, vero che non si può procedere per il delitto di bancarotta in assenza di danno per i creditori.
Il bene tutelato dalle norme che puniscono i fatti di bancarotta è costituito invero, dall'interesse dei creditori alla conservazione della integrità dei mezzi di garanzia, che può essere leso da fatti effettivi di diminuzione della garanzia distrazione, distruzione o dissipazione di beni - o da fatti fittizi - occultamento, dissimulazione, riconoscimento di passività inesistenti. Quindi il reato di bancarotta sussiste sia se l'attività posta in essere dall'agente abbia realmente provocato un danno economico, sia se tale danno non sia stato causato, perché, comunque, si verifica una lesione alla garanzia del creditore.
Il danno viene in rilievo soltanto ai fini della sussistenza della aggravante prevista dall'art. 219 L.F., ma non per ritenere o meno la sussistenza del reato.
La scelta del legislatore è coerente ad un sistema che impone al debitore l'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cc.) e che valorizza la correttezza dei rapporti commerciali come componente che contribuisce a determinare il benessere dell'economia pubblica.
Da questa concezione pubblicistica discende che non deve intendersi per danno cagionato dal reato in esame soltanto quello che si verifica in concreto in pregiudizio dei creditori e quello che l'insolvenza determina sulla pubblica economia, bensì anche la compromissione delle aspettative di soddisfacimento del singolo creditore che, in base all'art. 2740 cc., ha uno specifico interesse alla conservazione dell'integrità della garanzia ed al controllo della sua consistenza mediante l'esame dei bilanci. Proprio per tale ragione alla tutela del danno si accompagna anche quella della messa in pericolo del bene giuridico protetto. Sono illuminanti in proposito la mancata previsione nelle norme penali della legge fallimentare del danno come elemento costitutivo del reato e la previsione del fine di recare pregiudizio, nozione questa comprensiva sia del danno che del pericolo (vedi in proposito anche Cass. Sez. V n. 118 del 5 aprile 1968, la quale sottolinea che il danno nei reati fallimentari può anche mancare, "trattANosi di reato di pericolo").
D'altra parte può ritenersi ormai consolidata l'opinione, sia in dottrina che in giurisprudenza, della irrilevanza, ai fini penali, dell'eventuale recupero delle somme spettanti ai creditori grazie all'esercizio di azioni revocatorie.
E la giurisprudenza ha anche chiarito che la bancarotta non può ritenersi esclusa dal fatto che il fallimento si chiuda in attivo (in bonis) o addirittura senza creditori insinuati, poiché tale circostanza dal punto di vista penale va considerata un post factum. Ciò discende proprio dal fatto che il bene tutelato dalle norme in discussione deve ravvisarsi, come si è già detto, nell'interesse dei creditori alla integrità dei mezzi della garanzia. Insomma vengono perseguiti non solo i fatti che cagionano danno ai creditori ma anche quelli che possono cagionarlo (in tal senso vedi anche Cass. Sez. V n. 1325 del 5 febbraio 1986). Anche la Corte Costituzionale ha affrontato l'argomento e, con sentenza 18 maggio 1989 n. 268 già citata, dopo aver ricordato che l'art. 236 comma II n. 1 L.F. è costituzionalmente compatibile con l'art. 3 della Costituzione "anche per il caso in cui all'amministrazione controllata non abbia fatto seguito la declaratoria dello stato d'insolvenza" e, quindi, la dichiarazione di fallimento, ha chiarito che "l'incriminazione prescinde dall'effettivo avveramento di un danno patrimoniale a carico dei creditori..., danno che, peraltro, sarebbe accertabile solo ex post". Pertanto anche sotto il secondo profilo dedotto dal ricorrente la eccezione di incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F. appare manifestamente infondata.
7d) Le distrazioni e la c.d. "gestione speciale"
Con gli altri motivi di ricorso il AS DI ha censurato la illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della c.d. "gestione speciale", dei c.d. "conti occulti", e della cessione del pacchetto azionario "Les Acacias". Il ricorrente ha, invero, osservato che la sentenza impugnata ha stabilito il giusto principio che per essere penalmente rilevante l'operazione extrabilancio deve prevedere una uscita per finalità completamente estranee alla gestione sociale, ma poi non ha tratto da tale principio le conseguenze dovute a causa di veri e propri travisamenti ed illogicità.
Muovendo da tale assunto il ricorrente ha puntualmente contestato le decisioni di merito dei giudici di secondo grado, prospettANo, in alcuni casi, una diversa lettura del materiale probatorio acquisito. In effetti, in non pochi casi, i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da BR AS DI si risolvono in vere e proprie censure di fatto alla decisione impugnata.
In altri casi, invece, si propone una diversa lettura, in senso più favorevole al ricorrente, del materiale probatorio acquisito. I) Vizio di motivazione
Non è inopportuno premettere, in linea generale, che la Corte di Cassazione non può rivalutare il materiale probatorio, poiché tale valutazione è demANata, in via esclusiva, ai giudici di merito. Esula, inoltre dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, ripetesi, riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (SS.UU. 30 aprile 1997, Dessimone Cass. Pen. 1997, 3327).
Non può, quindi integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (vedi anche Cass. 18 dicembre 1995, Perpiglia, CED Cass. n. 203468). Per espressa volontà del legislatore alla Corte di Cassazione spetta esclusivamente il compito di riscontrare l'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata e la completezza della motivazione nel senso che i giudici di merito debbono tenere conto, ai fini della decisione degli argomenti della difesa ed, in particolare, nel giudizio di secondo grado dei motivi di appello.
Quanto, poi, al dedotto travisamento del fatto, o, per essere più precisi, dei fatti, è sufficiente rilevare che il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.. L'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere, dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (così SS.UU. 30 aprile 1997, Dessimone, citata). Alla luce di tali principi debbono essere valutati i motivi dei ricorsi di BR AS DI e NN FA.
Va subito detto che l'apparato argomentativo che sorregge le decisioni di merito della sentenza impugnata è articolato e complesso.
Il ragionamento dei giudici di merito appare logico, poiché essi, dopo avere indicato i criteri generali necessari per affrontare le singole questioni poste dagli appellanti, hanno esaminato e discusso le specifiche doglianze in modo coerente ai principi fissati. Non compete alla Corte di legittimità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e tuttavia, è lecito rilevare che le ricche argomentazioni, fondate, peraltro su indirizzi giurisprudenziali consolidati, appaiono non solo logiche e coerenti con i principi fissati, ma anche immuni da interne contraddizioni. Insomma la motivazione che sorregge la decisione impugnata regge senz'altro al vaglio di legittimità.
Infine è necessario rilevare che la Corte di Appello di Milano ha tenuto conto di tutti i motivi di appello ed ha vagliato tutte le istanze difensive, riesaminANo tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione, cosicché non sussiste il dedotto vizio di travisamento del fatto.
II) "Gestione speciale"
Il ricorrente ha sostenuto che molte delle uscite della c.d. "gestione speciale" erano coerenti con l'oggetto sociale e, quindi, ancorché irregolari sotto il profilo contabile e fiscale, non potevano considerarsi fatti di distrazione.
In realtà la Corte di Appello ha recepito tale indirizzo, che è certamente corretto, poiché il giudice deve valutare se i beni della società siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati e se il ricavato della loro alienazione sia stato impiegato per fini diversi dal ruolo che il denaro svolge nella impresa cui appartiene quale elemento necessario per la funzionalità e quale garanzia verso i terzi (sul punto vedi anche Cass. Sez. V n. 5637 del 16 giugno 1986). E di tale principio, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha fatto corretto e coerente uso nel risolvere le singole questioni prospettate dall'appellante. Non è questa la sede per ripercorrere tutti i passaggi della decisione impugnata peraltro riportata ampiamente nel capitolo 5) al paragrafo 5c), ma occorre soffermarsi sui punti specificamente denunciati con i motivi di ricorso.
III) Erogazioni a favore di società controllate
Non è accettabile la tesi del ricorrente secondo il quale le erogazioni a favore di società collegate e/o controllate non costituiscono ipotesi di distrazione.
Logiche e ragionevoli sono le considerazioni di fatto sviluppate sul punto dalla Corte di merito, la quale ha sottolineato:
- che le c.d. "schede contabili", in parte distrutte e solo parzialmente ricostruite dal rag. NA, riguardavano soltanto una piccola parte di tale tipo di erogazioni
- che non solo non vi era un bilancio consolidato tra le società del gruppo, ma i singoli bilanci non erano trasparenti, nel senso che non consentivano una ricostruzione effettiva dei rapporti tra le società - che i pagamenti a favore delle società collegate non erano accompagnati da un aumento del valore della partecipazione o dalla evidenziazione del finanziamento come debito nella contabilità della società finanziata e come credito nella contabilità della finanziatrice.
In effetti nella vigente normativa il gruppo o collegamento di società è tale soltanto in senso economico e sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424 comma 1 n. 10 e 2624 cc) e da alcune leggi più recenti, ma non può parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica, la quale permane in capo alle singole società componenti, e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività, ovvero di centro di imputazione.
Il gruppo costituisce una aggregazione di unità produttive giuridicamente autonome, ma collegate sul piano organizzativo al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso. La direzione economica unitaria e l'autonomia formale delle imprese partecipanti al gruppo costituiscono momenti qualificanti del fenomeno (su tali questioni vedi anche Cass. Civ. 26 febbraio 1990 n. 1439, Foro It. 1990, 1174). Ne consegue che la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo.
ApplicANo tale principio la Suprema Corte ha, per esempio, ritenuto la illegittimità di operazioni di finanziamento della società controllante alle società controllate o collegate senza corrispettivo e senza garanzie (vedi Cass. Civ. 8 maggio 1991 n. 5123, Giust Civ. 1992, I, 2509). Nè va sottovalutata la circostanza che non è comunque previsto che il creditore della controllante possa "inseguire" i beni su cui rivalersi, allorché gli stessi siano usciti dalla disponibilità della società debitrice anche solo perché dirottati verso la controllata.
È evidente allora come siffatte operazioni finiscano con il pregiudicare l'interesse dei creditori alla garanzia del credito. Non è perciò censurabile la decisione impugnata sul punto, poiché, applicANo corretti principi giuridici, ha ritenuto i finanziamenti a società collegate senza contropartite e/o garanzie e le erogazioni - fuori busta - a favore di dipendenti di società collegate come fenomeni di dissipazione e distrazione perché non inerenti allo scopo sociale della "OL IT s.p.a.
IV) Erogazioni a favore di partiti politici
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda le erogazioni per motivi di corruzione a favore di partiti politici e di singoli esponenti politici, erogazioni che, essendo state compiute, secondo il ricorrente, nell'interesse della società, non potrebbero essere ritenute distrazioni.
Non può escludersi, invero, che alcune erogazioni a favore di personalità politiche o la mancata riscossione di crediti nei loro confronti, siano state effettuate in vista di un "vantaggio" per la società, ma esse costituiscono vere e proprie attività di distrazione, poiché si tratta di versamenti contrari ai principi dell'ordinamento e di "pretese" non azionabili nei confronti della società.
Le imprese debbono curare i loro interessi e perseguirli nel modo ritenuto più efficace, ma nelle forme e nei modi consentiti dall'ordinamento.
Cosicché quANo si tratti di spese, come nella specie, non ricollegabili ad un beneficio per l'azienda ottenuto con mezzi consentiti dall'ordinamento, ma anzi penalmente perseguibili, che cagionano un ingiustificato depauperamento per i creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di eventualmente rivalersi su una parte dei beni della società e di identificare una contropartita su cui rivalersi corrispondente alla erogazione illecita, non può che parlarsi di distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 216 e 223 L.F.
D'altro canto è davvero discutibile che attraverso mezzi illeciti si possa procurare un "vantaggio" alla società se si ha riguardo, come è doveroso, alla azione ed alla vita complessiva della azienda. Si vuol dire, cioè, che talvolta il singolo affare trattato con mezzi illeciti può arrecare un momentaneo vantaggio, che può rivelarsi illusorio e, quindi, del tutto inesistente quANo venga conosciuto pubblicamente il modo illecito di operare. Tale conoscenza comporta, infatti, come l'esperienza insegna, una grave compromissione della immagine della società, che sovente si traduce in perdite economiche rilevanti, capaci di annullare del tutto l'effimero "vantaggio" precedentemente conseguito. Senza contare, poi, che la erogazione illecita non consente alla società, nella ipotesi in cui il "vantaggio" sperato non si realizzi, di "pretendere" l'adempimento della "controprestazione", con conseguente grave ed inevitabile danno aziendale. Per tali ragioni le erogazioni effettuate per fini illeciti, ancorché apparentemente effettuate nell'interesse della società, non possono che essere considerate distrazioni perché non riconducibili all'oggetto sociale.
Del resto la Suprema Corte ha già chiarito (Cass. Sez. V n. 4461 del 19 febbraio 1994) che ai fini del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 legge fallimentare costituisce distrazione anche la diminuzione del patrimonio dell'impresa attuata con condotte delittuose (ad esempio attività corruttive) pur se finalizzate all'interesse dell'impresa stessa (nello stesso senso vedi Cass. Sez.. II, 4 aprile 1997, Busseri, m. 208059, che ha affrontato il problema in una ipotesi di appropriazione indebita - 646 c.p. -). Le opinioni contrarie, anche recenti, (vedi Cass, Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, n. 101) sempre espresse in tema di appropriazione indebita, in verità non convincono e le argomentazioni poste a sostegno di tali decisioni non appaiono idonee a superare le conclusioni alle quali si è pervenuti.
Per le stesse ragioni la Corte di merito ha giustamente ritenuto non inerenti all'oggetto sociale il pagamento a favore dell'ing. Rossetti di Ancona, poiché, come si rileva dalla motivazione, esso si inseriva in una "massiccia operazione di corruzione posta in essere anche nei confronti di personaggi di spicco della politica diretta ad ottenere l'assegnazione di un contratto miliardario dalla SIPRA, concessionaria di pubblicità a capitale pubblico". Per concludere sul punto va detto che alcuni problemi sollevati dal ricorrente sono già stati risolti dalla Corte di merito, che ha, infatti, ritenuto inerenti all'oggetto sociale molte erogazioni, tra cui anche quelle a vantaggio di amministratori per spese di viaggio e simili.
Per altre spese, invece, è stata fatta una valutazione di non inerenza, in attuazione dei principi sopra richiamati, con ineccepibili valutazioni di merito, che non sono censurabili in sede di legittimità.
7e) I c.d. "conti occulti"
Come si è già osservato il ricorrente ha denunciato la illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai c.d. "conti occulti", irragionevolmente ritenuti operazione di occultamento di beni della "OL IT s.p.a.. In particolare il ricorrente si è doluto del fatto che fosse stato ravvisato il dolo insussistente nella specie, perché quello richiesto dall'art. 216 L.F. sarebbe un dolo specifico, perché l'agente deve operare al fine di depauperare il patrimonio aziendale allo scopo di impedire l'apprensione dei cespiti e con la consapevolezza che tali atti cagioneranno danno alla massa dei creditori.
Ugualmente sarebbe insussistente il dolo richiesto dall'art. 2621 cc., pure contestato al ricorrente.
È necessario ricordare in punto di fatto, che soltanto quattro anni dopo l'inizio della procedura di amministrazione controllata vennero consegnati all'Autorità Giudiziaria, dal giornalista Maurizio De Luca, dei documenti ricevuti dalla moglie di GU VI ed asseritamente rinvenuti in una cassetta di sicurezza a Nassau. Si trattava di conti, come le successive indagini chiarirono inequivocabilmente, intestati a società di fatto ed accesi presso il Credito Commerciale, alimentati con denaro della "OL IT s.p.a. e gestiti direttamente dagli amministratori della società, compreso il AS DI attuale ricorrente.
I giudici di appello hanno sottolineato come le indagini della Polizia tributaria avevano consentito di accertare che la provvista dei conti era fornita da ricavi sottratti alla società "OL", sottrazione compiuta non già per fini fiscali bensì allo scopo di fare fronte ad una serie di spese che nulla avevano a che fare con la gestione aziendale, neanche nella accezione più lata. La Corte di merito ha, poi, dato atto che una parte del denaro sembra essere riemerso nei conti ufficiali della "OL", ma ha spiegato che per la maggior parte non si trattava di reintegrazioni, ma di restituzioni di anticipazioni di spese non inerenti alle quali non si poteva far fronte con la provvista dei conti occulti e che perciò erano provvisoriamente integrati con ulteriore provvista della "OL", come ha chiarito la teste Mariani, addetta, tra l'altro, alla movimentazione di detti conti.
La Corte di merito ha, poi, precisato che pur non potendo essere la movimentazione ricostruita minuziosamente, poiché le "schede contabili" furono, per ordini superiori, distrutte e solo parzialmente ricostruite, non vi poteva essere dubbio che una parte rilevante dei fondi occulti che aveva ricevuto destinazione non aveva trovato riscontro nemmeno nelle schede contabili.
Tutte le operazioni compiute con i fondi occulti sono state ritenute attività di occultamento di beni, che soltanto parzialmente sono riemersi nella contabilità ufficiale.
La motivazione della sentenza impugnata appare in verità, logica e congrua oltre che supportata da riscontri e testimonianze puntualmente riportate nella motivazione.
Essa non appare censurabile, tenuto conto delle osservazioni generali contenute nel capitolo 7) paragrafo 7d), poiché le decisioni di merito, se sorrette, come nel caso di specie, da una motivazione logica ed immune da interne contraddizioni, non sono valutabili dalla Corte di Cassazione.
In effetti non sono da accogliersi le critiche del ricorrente perché, sotto un profilo oggettivo, l'attività posta in essere, come è testimoniato anche dalla distruzione delle schede contabili e dal fatto che la esistenza dei conti occulti fu scoperta casualmente dopo quattro anni dall'inizio della procedura, era certamente diretta ad occultare beni ed attività aziendali per diminuire fittiziamente il patrimonio sociale ed utilizzare poi quei fondi liberamente per scopi estranei a quello della società.
I) La pretesa assenza dell'elemento psicologico
A lungo, poi, il ricorrente si è soffermato sulla pretesa assenza dell'elemento psicologico richiesto per configurare il delitto di cui agli artt. 216, 223 e 236 L.F., ma le pur pertinenti osservazioni, non convincono.
È noto, infatti, come è già stato posto in evidenza nella sentenza impugnata, che l'elemento psicologico del delitto di bancarotta consiste nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (vedi ex plurimis Cass. Sez. V n. 1325 del 5 febbraio 1986). Tale consapevolezza deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell'imputato con una analisi puntuale degli stessi che, nel caso di specie, è stata compiuta. A tacer d'altro il fatto che le operazioni esaminate venissero sottratte alla contabilità ufficiale e fossero oggetto di conti separati per iniziative speciali e che delle stesse raramente si è trovata traccia nei bilanci della società è chiaro sintomo della consapevolezza degli agenti di stare compiendo attività non inerenti alla ragione sociale, non lecite per l'ordinamento giuridico e che avrebbero potuto arrecare danno ai creditori.
A nulla rileva, poi, la circostanza che in alcuni casi fossero le stesse persone fisiche a controllare la contabilità ufficiale e quella "riservata", poiché ciò che conta è che quest'ultima venisse sottratta alla conoscenza ed al controllo degli organi societari e dei creditori, determinANosi in tal modo una fittizia diminuzione del patrimonio aziendale.
Si è anche più chiaramente precisato in tema che ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, il quale deve considerarsi insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo o di occultamento, implicante di per sè l'accettazione della conseguenza tipica della condotta, consistente nella sottrazione di beni alla garanzia dei creditori cui erano destinati (in tal senso vedi Cass. Sez. V n. 12762 del 22 settembre 1989). Tale ultimo indirizzo, sviluppato ed approfondito, è oramai recepito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che anche nelle ipotesi di bancarotta ravvisano il c.d. dolo eventuale, e cioè il caso del soggetto che preveda il risultato pur senza averlo direttamente di mira e, nonostante ciò, ha agito, consentendo per tal modo al suo verificarsi.
In modo esplicito di recente la Suprema Corte (vedi ex plurimis Cass. Sez. V, 23 maggio 1997, CED Cass n. 9704892) ha precisato che in tema di bancarotta la consapevolezza che dalla propria condotta possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Tali considerazioni valgono ovviamente, anche per le condotte riconducibili alla violazione dell'art. 2621 cc. - contestate nella seconda parte del capo A) della rubrica -, di cui pure si è occupato il ricorso, poiché non vi è alcuna ragione per ravvisare incompatibilità tra l'intenzione di ingannare altri ed il dolo eventuale, poiché è ben possibile che taluno agisca con quell'intenzione, ma non miri direttamente al danno altrui, limitANosi ad accettarne l'eventualità.
Da ciò consegue che la particolare forma di dolo che è
caratterizzata dell'avverbio "fraudolentemente" sussiste non solo allorché il soggetto ha agito col proposito di cagionare il danno (dolo diretto), ma anche allorché la rappresentazione della possibilità del danno non lo ha distolto dal comportarsi così come si è comportato;
allorché, in altri termini, egli ha agito, malgrado la prevista possibilità del danno (dolo eventuale). Quindi oltre all'elemento materiale sussiste anche il dolo del delitto contestato e cioè dell'occultamento di somme depositate sui conti correnti accesi presso il Credito Commerciale, e, quindi, come implicitamente ha riconosciuto lo stesso ricorrente, non vi era la necessità, per i giudici di Appello, di accertare analiticamente quale fosse stato l'utilizzo e la destinazione avuti dalle somme depositate presso i conti occulti.
E tuttavia i giudici di secondo grado non si sono sottratti a questo oneroso compito di ricostruzione contabile, reso più complesso dalla distruzione delle schede contabili, ed hanno escluso la condotta fraudolenta quANo è risultato provato in modo ineccepibile che i fondi occultati fossero stati utilizzati per operazioni inerenti all'oggetto sociale.
Impostazione corretta ed ineccepibile, che ha, per esempio, consentito alla Corte territoriale di escludere che il denaro utilizzato per la gestione di "TV Sorrisi e Canzoni" fosse stato adoperato per una operazione non inerente allo scopo della società. Quanto, poi, alle somme che sarebbero rientrate nella contabilità ufficiale la sentenza impugnata ha precisato che certamente somme, anche consistenti, dai conti occulti sono transitate nella contabilità ufficiale, ma ha chiarito, come già si è posto in evidenza, che in molti casi si è trattato di restituzioni per anticipazioni concesse dalla società per la effettuazione di operazioni per le quali non era sufficiente la provvista dei conti occulti
Le altre questioni relative ai conti occulti poste dal ricorrente, infine, o sono questioni squisitamente di merito relative al preteso errato conteggio di alcune partite contabili, oppure problemi già discussi, come quello dei fuori busta a dipendenti di società collegate, che, per le ragioni indicate nel capitolo 7) paragrafo 7d) punto III, non possono essere ritenute spese inerenti allo scopo della società.
In conclusione, come si evince chiaramente da quanto esposto, la motivazione della sentenza impugnata sul punto in esame non è affetta dalla manifesta illogicità denunciata.
7f) La cessione del pacchetto azionario "Les Acacias" Le vicende relative alla cessione del pacchetto azionario "Les Acacias" sono già state ampiamente illustrate.
È però opportuno rammentare, in sintesi, che le azioni "Les Acacias" erano pervenute nel patrimonio della "OL IT s.p.a., in esecuzione del c.d. "pattone", che prevedeva, tra l'altro, la liquidazione di AN OL ed il conferimento delle azioni "Les Acacias" alla società, e furono, poi, cedute a seguito di una complessa operazione.
Esse pervennero a due società estere, ma nessun corrispettivo, per tale vendita venne corrisposto alla "OL IT s.p.a., ne' sotto forma di denaro, ne' sotto forma di una maggiore partecipazione a società collegate e/o controllate o di crediti, comunque, da vantare o di finanziamenti effettuati in favore di altre società per scopi inerenti all'oggetto sociale.
Insomma, ed in sintesi, la "OL" cedette una tenuta di grANe valore commerciale senza trarne alcun beneficio, poiché di tale pacchetto azionario, o meglio del danaro ricavato dalla vendita dello stesso, si perse ogni traccia.
Secondo le indagini effettuate le azioni in questione pervennero all'avvocato argentino Barttfeld e, quindi, a LI EL, ma la somma in dollari che sarebbe stata pagata non pervenne alla "OL".
Tutto ciò si desume dalla sentenza impugnata, che, con molta precisione, ha ricostruito i passaggi di questa complessa operazione, pervenendo alla valutazione che si sia trattato di una operazione di occultamento e distrazione di beni della società e, quindi, punibile ai sensi dell'art. 216 L.F..
Inoltre i giudici di Appello hanno posto in evidenza che ne' nei bilanci e nei conti patrimoniali della "OL IT s.p.a. ne' in quelli della collegata società lussemburghese "OL International" s.a. vi sia traccia della acquisizione e, poi, della vendita delle azioni predette con un evidente reato di falso in bilancio.
Il ricorrente ha, in effetti, proposto una lettura diversa del materiale probatorio a disposizione ed ha sostenuto che la cessione si era verificata, ma che il corrispettivo era finito a società collegate, o meglio controllate dalla "OL IT s.p.a.. Il reato contestato non era, quindi, ravvisabile.
Ha, infine, dedotto che non vi sarebbero elementi per affermare un coinvolgimento del AS DI in questo affare.
Il motivo di ricorso non è fondato.
In effetti la motivazione della sentenza impugnata è perfettamente logica e coerente e le osservazioni del ricorrente non solo non sono ammissibili, poiché propongono una "rilettura" degli atti processuali, preclusa, come si è già detto, alla Corte di legittimità, ma sono anche infondate.
La stesso ricorrente ha ammesso che la cessione delle azioni di proprietà della "OL" sia avvenuta in esecuzione di un accordo transattivo, definito nelle sentenze impugnate "pattone", ma ha sottolineato che per essersi verificata in favore di società controllate essa non avrebbe rilievo penale, perché la somma di denaro sarebbe rimasta nella disponibilità della società controllante.
La tesi non può essere accolta per le ragioni già ampiamente illustrate nel capitolo 7) paragrafo 7d) punto III a proposito di finanziamenti a società collegate e che non appare opportuno ripetere.
Sarà sufficiente ricordare che le erogazioni o le vendite non seguite da corrispettivo a favore di società collegate o controllate costituiscono pur sempre un impoverimento delle garanzie per i creditori, non potendo questi ultimi "inseguire" il bene presso altre società, e, quindi configurano una violazione della legge fallimentare.
Tanto più che la operazione non risulta dai bilanci delle società interessate, che sul punto sono quindi falsi, fatto che è sicuro indice della volontà di occultare beni a detrimento delle garanzie dei creditori.
A nulla rileva il fatto che la "OL International" s.a., che avrebbe custodito il denaro ricavato dalla vendita, è società estera non tenuta al rispetto dell'art. 2621 cc, perché anche se il fatto - la omissione in sede di bilancio - non è penalmente rilevante dallo stesso possono, certamente, farsi derivare valutazioni e conseguenze.
La sentenza impugnata, in effetti, non parla di violazione dell'art. 2621 cc in relazione alla società estera, ma soltanto con riferimento a quella italiana, e rammenta la mancata indicazione della operazione "Les Acacias" nei bilanci delle altre società soltanto per porre in risalto che il corrispettivo della vendita si è come volatilizzato, perché non ne è rimasta traccia alcuna, e per concludere che si è trattato di una distrazione di beni. Infine, come è stato sottolineato nella impugnata sentenza, nei bilanci della "OL" non vi è traccia nemmeno di una maggiore partecipazione della "OL IT s.p.a. alla "OL International" s.a., come moneta di scambio della cessione, ne' di un finanziamento concesso alla società controllata.
Quanto ai profili della responsabilità del AS DI in questa vicenda la motivazione della sentenza di secondo grado è certamente sufficiente se soltanto si riflette al fatto che il AS DI, per le cariche ricoperte sin dal 1973, era uno dei responsabili della redazione dei bilanci ed una operazione di tale rilievo, del valore di circa dieci miliardi, non poteva certo passare inosservata. Inoltre dalle due sentenze di merito è stato posto in rilievo che gli effettivi gestori della "OL" erano LO OL e BR AS DI, come documentato dagli atti processuali, che hanno consentito di ricostruire la storia della società.
Infine giova porre in evidenza, come è fatto nella decisione impugnata, che per quanto riguarda più specificamente la cessione delle azioni "Les Acacias" AS DI venne indicato del teste RO come colui che ordinò di disporre i versamenti a favore delle società "Tremona" e "Larima" e dall'avvocato argentino Barttfeld come colui che trattò con EL la vendita della tenuta. In realtà questi precisi e logici argomenti della decisione impugnata non sono mai stati seriamente ed esplicitamente contestati dal ricorrente.
7g) Questioni relative alla pena
L'ultimo motivo di gravame, con il quale il ricorrente si è doluto del mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 219 L.F., è destituito di fondamento.
In effetti il ricorrente ha sostenuto che il suo buon comportamento processuale il fatto di avere agito sempre nell'interesse della società e la circostanza che la procedura di amministrazione controllata si era conclusa senza alcun danno per i creditori della "OL IT s.p.a. avrebbero dovuto indurre i giudici ad una valutazione ben diversa da quella operata.
È necessario ricordare che in materia di determinazione della pena ed, in particolare, di giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, massima è la discrezionalità dei giudici di merito, che procedono a tale valutazione tenendo conto di tutti gli elementi emersi dal processo e riconducibili alle previsioni di cui all'art. 133 c.p.. Naturalmente perché dalla discrezionalità non si scada in arbitrio è necessario che il giudice di merito motivi sufficientemente la sua decisione e, su questo, e soltanto su questo, sarà possibile il vaglio del giudice di legittimità.
Peraltro la motivazione, anche succinta, appare sufficiente quANo il giudice di merito si esprima sulla adeguatezza della pena irrogata in concreto (vedi ad esempio Cass. Sez. I n. 758 del 26 gennaio 1994). Ne consegue che le censure che non concernano direttamente la motivazione sul punto sono inammissibili in sede di giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, come è agevole desumere dalla proposizione del motivo di ricorso, le doglianze del ricorrente costituiscono vere e proprie censure di merito alla decisione dei giudici di secondo grado ed in quanto tali appaiono addirittura inammissibili. Ma anche a voler prescindere da tale valutazione va detto che le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata appaiono del tutto infondate, dal momento che detta motivazione appare congrua (secondo Cass. Sez. IV n. 10379 del 17 luglio 1990 ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti anche la sola enunciazione della eseguita valutazione esaurisce l'obbligo della motivazione) e logica.
La Corte di merito, infatti, dopo avere precisato che la pena, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal AS DI, poteva essere "contenuta" in anni quattro di reclusione ed avere così espresso un preciso giudizio di adeguatezza della pena ai fatti commessi, ha chiarito che potevano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla aggravante contestata "tenuto conto della condotta ambigua (dell'imputato), non solo nella fase commissiva del reato, ma anche nel corso delle indagini, della perseveranza nella commissione del reato per un lungo arco di tempo con una particolare intensità del dolo, desunta dalle sue capacità tecniche e dalla profonda conoscenza che egli aveva della posizione debitoria della società".
Si tratta di valutazioni certamente logiche, congrue e supportate da precisi elementi probatori, che fanno riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 c.p. (vedi in proposito Cass. Sez. VI n. 441 del 16 gennaio 1991) e che non risultano scalfite dalle critiche, sostanzialmente di merito, del ricorrente.
Per tutte le ragioni indicate, dichiarata manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F., sollevata dal ricorrente BR AS DI, il ricorso proposto deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
8) La posizione di NN FA
8a) In generale
Alla odierna udienza il difensore di NN FA ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed, in particolare, ha discusso il primo ed il quarto motivo di gravame.
Sulla vendita delle azioni "Les Acacias" ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era carente, perché non aveva tenuto conto che la intera operazione si era sviluppata in due fasi, la prima con la cessione delle azioni e con il corrispettivo in denaro incamerato dalla "OL International" s.a. e la seconda, caratterizzata dal passaggio del denaro alle società "Larima" e "Tremona", pure collegate e controllate dalla "OL". Lo FA avrebbe "curato", come mANatario a vendere, soltanto la prima fase, conclusasi con il versamento alla "OL International", fatto non costituente distrazione perché tale società era interamente controllata dalla "OL IT s.p.a.. Successivamente il mANato a vendere conferito allo FA venne revocato;
la Corte di Appello non avrebbe motivato sul punto e, quindi, sulla inesistente responsabilità dello FA. Infine il difensore si è doluto del mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante contestata e della illogica motivazione sul punto della decisione di secondo grado.
8b) La cessione delle azioni "Les Acacias"
Dopo avere rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era censurabile, perché le valutazioni si fondavano sul mancato esame degli atti processuali e su una omessa valutazione dei motivi di appello, il ricorrente si è doluto, in particolare, della affermazione di responsabilità in ordine alla vicenda "Les Acacias", non adeguatamente motivata.
Il ricorrente ha fornito una ricostruzione diversa degli eventi ed ha precisato che l'operazione "Les Acacias" venne concepita "estero su estero" e, cioè, con trasferimento delle azioni da AN OL alla "OL Holding" s.a. del Lussemburgo, da non confondere con la "OL International" s.a..
Ne consegue che i titoli non sarebbero mai entrati nel patrimonio della "OL IT s.p.a., ma avrebbero rappresentato un bene messo a disposizione della società da AN OL "a titolo di atipica garanzia".
Naturalmente il controvalore in denaro dei titoli non pervenne mai, perché non doveva pervenire, secondo la tesi del ricorrente, alla "OL IT.
Il ricorrente ha, infine, precisato che, in esecuzione di un mANato a vendere le azioni "Les Acacias", si occupò, appunto, della prima fase della operazione e, cioè, della cessione delle azioni, ma non della destinazione del controvalore in denaro delle stesse, di cui non seppe mai nulla.
Il motivo di ricorso non è fondato. Già si è precisato nel capitolo 7) paragrafo 7d) punto I (Vizio di motivazione) quali sono i limiti del giudizio di legittimità.
Non è il caso di ritornare sull'argomento ma è opportuno precisare che la Corte di legittimità non può operare una "rilettura" del materiale probatorio, che, invece, viene proposta dal ricorrente FA, ma deve soltanto valutare se la motivazione, che sorregge le decisioni di merito dei giudici di secondo grado, sia logica e coerente.
In effetti il ricorso è ai limiti della ammissibilità, poiché propone una diversa lettura degli atti processuali in senso più favorevole all'imputato, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata in verità, anche sul punto appare logica e coerente.
Non è il caso di ripetere quanto si è già detto in proposito al capitolo 7) paragrafo 7e), ma va sottolineato che la Corte di merito, con riferimenti puntuali ai documenti processuali, ha rilevato che le azioni di cui si discute pervennero al patrimonio della "OL IT s.p.a., in esecuzione del c.d. "pattone", che, tra l'altro, prevedeva la liquidazione di AN OL con trasferimento delle azioni "Les Acacias", di sua competenza, alla società. La circostanza, in effetti, non viene negata nemmeno dal ricorrente, il quale ha, però, sostenuto che dette azioni avrebbero costituito una "garanzia atipica" concessa da AN OL alla società. Questa circostanza, in verità, non è nemmeno stata ben chiarita dal ricorrente nel suo esatto significato.
Partendo da tale elemento di fatto, ritenuto sicuro, perché fondato su documenti non contestati e nemmeno contestabili, la Corte di merito ha seguito tutto l'iter della vendita ed ha rilevato che mai le azioni o il controvalore in denaro delle stesse pervenne nel patrimonio della "OL IT s.p.a.
Nè nei bilanci della società è mai apparso un credito rapportabile alla vendita suddetta ne' una maggiore partecipazione al capitale delle società controllate.
Quindi si trattò di una cessione senza corrispettivo, o meglio con corrispettivo distratto.
Le azioni, che, in virtù di una transazione, il "pattone", erano destinate alla "OL IT, finirono, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, a LI EL ed alla società non pervenne alcun corrispettivo.
La motivazione appare perfettamente logica e per niente censurabile come si è già detto a proposito della partecipazione del AS DI a tale operazione.
D'altra parte, anche a voler seguire, per mere ragioni di completezza, il ragionamento del ricorrente, non vi è dubbio che, caduto il presupposto della pretesa non titolarità delle azioni "Les Acacias" da parte della "OL IT s.p.a., cadono pure le proposizioni successive.
Appare, poi, davvero singolare le tesi che, con un mANato a vendere, lo FA si sarebbe interessato soltanto della cessione delle azioni e non anche del pagamento del prezzo, che non è un accessorio, ma è elemento essenziale della vendita. In effetti lo FA sia come consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo della "OL IT s.p.a., sia come consigliere di amministrazione della società lussemburghese "OL International" s.a. sia, infine, come mANatario a vendere, si sarebbe dovuto interessare di tutta l'operazione non assecondANo un depauperamento della società, come correttamente ha osservato la Corte di merito.
Insomma, ha osservato ancora la Corte territoriale lo FA svolse un ruolo diverso dal AS DI, poiché una sua diretta responsabilità è stata provata soltanto per due operazioni, ma tale responsabilità è certa, perché desumibile dagli atti processuali e, segnatamente, da documenti, anche da quelli prodotti dallo FA stesso, e da testimonianze.
Per concludere sul punto non sono ravvisabili i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente in relazione alla vicenda "Les Acacias". 8c) La cessione delle azioni "OL IT s.p.a. ad LO OL
Il secondo episodio distrattivo attribuito anche a NN FA è costituito come si è già detto, dal passaggio di azioni "OL IT s.p.a. da TO ad LO OL.
Questo passaggio venne in sostanza pagato con disponibilità patrimoniali della stessa "OL IT, dal cui patrimonio uscirono le azioni delle società proprietarie delle tenute "Vrasca" e RC, cedute in controprestazione al OL TO, unitamente ad un miliardo in titoli di stato che, però sono annotati in contabilità in entrata ed in uscita.
Tutto ciò si desume dalla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata e nella sostanza, il fatto non viene contestato dal ricorrente.
Ciò di cui si è doluto lo FA, in effetti, è la errata valutazione del ruolo avuto in questa vicenda da esso ricorrente. Lo FA, infatti, a vendita già perfezionata, avrebbe ricevuto, nel luglio 1979 mANato dal consiglio di amministrazione della società di girare le azioni RC e "Vrasca" ad TO OL e si sarebbe limitato a compiere tale operazione di carattere meramente esecutivo.
Di conseguenza avrebbe errato la Corte di merito a ritenerlo responsabile della distrazione, tanto più che la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe esaminato a fondo i motivi di appello e non avrebbe indicato con logicità le ragioni di tale decisione.
Il motivo non è fondato.
La semplice lettura del motivo, sul quale, peraltro, il difensore non ha insistito alla odierna udienza, rende palese che si tratta, nella sostanza, di censure di merito alla decisione impugnata, che non sono deducibili in sede di legittimità.
Si prospetta, invero, una ricostruzione diversa dei fatti e si assegna allo FA un ruolo differente da quello individuato dalla Corte di Appello.
Ma anche a volere prescindere da tale causa di inammissibilità del motivo in esame va detto che esso è certamente infondato. La Corte territoriale ha analizzato con precisione anche questo aspetto della complessa vicenda processuale ed ha dato conto delle proprie determinazioni con una motivazione logica, congrua ed immune da interne contraddizioni.
Giova in proposito ricordare che FA non era un semplice consulente della società o un modesto esecutore di ordini ignaro di quanto stesse accadendo alla "OL".
FA è stato, invece, per cinque anni consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo della società proprio nel periodo in cui si verificarono gli episodi relativi alla cessione delle azioni di TO OL ed alla vendita delle azioni "Les Acacias".
Era, quindi, uno dei soggetti abilitati a prendere decisioni di rilievo, come le due vendite in discussione.
Secondo quanto riferito dalle due decisioni di merito, in effetti lo FA aveva un potere rilevante, perché era uno dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo, del gruppo che si apprestava ad assumere il controllo della "OL".
La sentenza impugnata ha sottolineato che la sua partecipazione alla cessione delle azioni di TO OL fu particolarmente incisiva, come è desumibile dalla testimonianza di TO OL - la cui attendibilità non è stata posta in discussione da alcuno - secondo il quale fu proprio lo FA a consigliargli di uscire dalla società, altrimenti, essendo possibile un azzeramento del capitale non avrebbe più potuto trarre alcun profitto dalla sua partecipazione.
La Corte territoriale ha ulteriormente precisato che dalla lettera del 19 gennaio 1979 di LO OL al RA TO si desume che quest'ultimo avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione allo FA - da quest'ultimo predisposta -, con la quale si impegnava a trasferire, a semplice richiesta dello FA, le sue azioni, che soltanto dal punto di vista formale sarebbero state intestate ad LO OL, alle persone indicate dal ricorrente. Si tratta di una motivazione assai precisa che logicamente ricostruisce la vicenda e rANe palese che lo FA tutto era fuorché un esecutore materiale.
Di fronte a tali corposi elementi è difficile dolersi di un esame definito incompleto di alcuni elementi rappresentati dalla difesa nell'atto di appello, poiché nessuno di quelli dedotti dall'appellante FA avrebbe potuto scalfire gli elementi posti a sostegno della decisione dai giudici di Appello - come dagli stessi è stato ampiamente chiarito - perché privi del requisito della decisività.
In ogni caso l'esame complessivo dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata rende palese che i giudici di secondo grado hanno tenuto conto di tutti gli argomenti difensivi dello FA, molti dei quali sono stati, peraltro accolti, tanto è vero che l'appellante è stato assolto da molti episodi distrattivi per i quali era stato condannato in primo grado.
La stessa Corte di merito, invero, con argomenti stringenti e puntuali ha individuato tutti i profili di responsabilità dello FA in ordine agli episodi della cessione delle azioni di TO OL e "Les Acacias", disattendendo su questi soli punti le argomentazioni difensive.
8d) I problemi relativi all'art. 2621 cc. Allo FA ed al AS DI è stata contestata, nella seconda parte del capo A) di imputazione, anche la violazione dell'art. 2621 cc. Ciò è stato fatto ai sensi dell'art. 223 comma II n. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267, richiamato dall'art. 236 comma II n. 1 L.F. e, quindi applicabile anche alle ipotesi di ammissione alla amministrazione controllata secondo il quale gli amministratori di società vengono puniti con la pena prevista dall'art. 216 comma 1 L.F. se, dopo avere commesso alcuno dei fatti di cui all'art. 2621 cc., la società venga dichiarata fallita o ammessa alla amministrazione controllata. Si tratta, quindi, di fatti di falso in bilancio direttamente connessi alle distrazioni fallimentari e che hanno contribuito a determinare lo stato di difficoltà finanziaria, che ha comportato l'apertura della procedura di amministrazione controllata della "OL IT s.p.a..
Per gli altri episodi di falso in bilancio, privi della connessione con le distrazioni, è stata, ovviamente, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e del termine previsto dall'art. 157 c.p. per tale tipo di reati, dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente si è doluto che fosse stata ritenuta tale ipotesi dai giudici di merito ed, in particolare, ha rilevato che per la "OL International" s.a. non era applicabile la norma prevista dall'art. 2621 cc., trattANosi di società straniera e precisamente,
lussemburghese.
Inoltre non essendovi all'epoca obbligo di bilancio consolidato per le società collegate non poteva essere ravvisata una ipotesi di falso in bilancio per la "OL IT per la mancata indicazione della quota di partecipazione della "OL" alla "OL International" s.a..
Anche questo motivo di gravame non è fondato.
In effetti è evidente la volontà del legislatore di punire i fatti previsti dagli artt. 223 e 224 L.F. con le sole sanzioni previste agli artt. 216 e 217 L.F. e non con la pena della bancarotta oltre quella del reato societario (vedi sul punto Cass. 28 maggio 1996 Schillaci, in Riv. trim. dir. pen., 1997, p. 583).
Ciò si deduce a tacer d'altro, dalla formula della legge "si applicano le pene" e da quella dell'art. 2621 cc. "salvo che il fatto costituisca reato più grave"
Ne consegue che si ha un caso legislativo di unificazione di reati in cui la bancarotta ed il reato societario divengono una sola fattispecie, essendo il secondo assorbito dal primo. In effetti l'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società non costituisce una ipotesi aggravata del reato societario, come parte della dottrina aveva sostenuto, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria.
Infatti la disposizione di legge in esame fa riferimento esplicito ai fatti e non ai reati preveduti dalle norme del codice civile. Non considera, cioè, il reato di falso in bilancio per punirlo più gravemente in caso di fallimento, bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario, commesso dagli amministratori e dagli altri soggetti previsti dall'art. 223 L.F. delle società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta. Ciò anche perché nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento - o come nel caso di specie l'amministrazione controllata - qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che altrimenti sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa (in tal senso vedi Cass. Sez. I n. 3813 del 20 gennaio 1987). La Corte di Appello di Milano, seguendo tale impostazione, non ha considerato i falsi in bilancio contestati al capo A) come reato autonomo, ma ha tenuto conto dei fatti di falso in bilancio seguiti dalla amministrazione controllata ai fini di una migliore comprensione e qualificazione della bancarotta contestata. È certo vero che, come sostiene il ricorrente, alla "OL International" s.a. società estera, non è applicabile la disciplina penale prevista dall'art. 2621 cc, ma quei fatti di falso in bilancio possono essere valutati e tenuti in considerazione non certo per ritenere sussistente un reato non configurabile, ma per comprendere le vicende societarie della società collegata "OL IT. Ed è esattamente ciò che ha fatto, correttamente, la Corte di merito.
D'altro canto il problema posto dal ricorrente non è assolutamente proponibile perché non si è mai proceduto per fatti di bancarotta relativi eventualmente alla "OL International", e, quindi, non è mai stata applicata, come erroneamente si è sostenuto, la disciplina di cui all'art. 2621 cc. a tale società, ma si è proceduto soltanto per i fatti di bancarotta impropria riguardanti la "OL IT, società italiana che è stata posta in amministrazione controllata.
Quanto ai fatti di falso in bilancio relativi alla "OL IT, pure contestati dal ricorrente, sarà sufficiente ricordare quanto si è già più volte ripetuto che la Corte di merito si è limitata a porre in evidenza che non si è trovata traccia nei bilanci della società della acquisizione e della successiva uscita dal patrimonio della società di beni di rilevante valore, come le azioni "Les Acacias", ne' nelle entrate si è trovata traccia di corrispettivi della avvenuta vendita, che, quindi, sono stati dirottati altrove. La mancata indicazione delle operazioni di acquisizione e vendita realmente avvenute costituisce di sicuro una ipotesi di falso in bilancio e, quindi, corretta appare la valutazione dei giudici di merito.
Si tratta, inoltre di fatti di falso in bilancio direttamente preordinati a coprire una distrazione dei beni patrimoniali suddetti o del ricavato della loro vendita e, perciò, direttamente connessi ai fatti di bancarotta contestati sia al AS DI che allo FA.
Quanto, infine, alle censure relative alla pretesa assenza dell'elemento psicologico necessario per configurare un falso in bilancio si rileva che, trattANosi di una ipotesi di bancarotta, il dolo non può che essere quello previsto per configurare tale, tipo di reato.
Si tratta, pertanto, come si è ampiamente illustrato nel capitolo 7) paragrafo 7e) punto I), al quale si rinvia, di un dolo generico, configurabile anche nella forma di quello eventuale. In ogni caso, per quanto non riguardi direttamente la fattispecie in esame, nel paragrafo indicato è stato affrontato anche il problema del dolo nei reati societari e, segnatamente, per le ipotesi previste dall'art. 2621 cc.. Infine, per quanto concerne la sussistenza del dolo nella condotta dello FA, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte, alle quali si rinvia, quANo si è discusso nel capitolo 8) ai paragrafi 8b) e 8c) delle singole contestazioni mosse all'imputato ricorrente poiché dalle stesse emergono, con chiarezza, il ruolo svolto dallo FA nelle due operazioni ed i profili di responsabilità per il delitto contestato.
8e) Problemi interpretativi e di incostituzionalità dell'art. 236 comma II n. 1 L.F.
Il presente motivo ripropone il problema della interpretazione e della applicazione alla fattispecie concreta dell'art. 236 comma II n. 1 L.F. e quello della incostituzionalità della norma derivante dalla errata interpretazione della norma compiuta dai giudici di merito, problemi già posti dal ricorrente BR AS DI. Non sono stati prospettati argomenti diversi da quelli già esaminati e discussi cosicché, per evitare inutili ripetizioni, sarà sufficiente richiamare le argomentazioni già sviluppate nel capitolo 7) ai paragrafi 7b) e 7c), ai quali si rinvia.
Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato e la dedotta eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata. 8f) Questioni relative alla pena
Con l'ultimo motivo del ricorso NN FA ha dedotto la nullità della sentenza della Corte di Appello di Milano per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra aggravanti contestate ed attenuanti generiche. Il motivo non è fondato.
Non giova ripetere in questa sede le considerazioni generali sviluppate sul tema nel capitolo 7) al paragrafo 7g) a proposito di un analogo motivo di impugnazione di BR AS DI. È opportuno soltanto rammentare che in quella sede si è posto in evidenza che il giudizio di comparazione è attività squisitamente discrezionale riservata ai giudici di merito e la motivazione in proposito può anche ridursi alla sola considerazione che la pena complessiva comminata sia adeguata ai fatti ascritti all'imputato. Nel caso di specie i giudici di merito, dopo avere giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche sia per la incensuratezza dell'imputato sia perché era stata provata la responsabilità, dello FA soltanto, per due episodi distrattivi, hanno ritenuto le attenuanti generiche concesse equivalenti alla aggravante, "in relazione alla gravità dei fatti desunta dalla entità delle sottrazioni".
La motivazione, di sicuro succinta, appare però efficace, poiché fa preciso riferimento ad uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., di cui il giudice deve tenere conto nella formulazione del giudizio di comparazione.
Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto adeguata ai fatti in contestazione la pena comminata all'imputato, pena che è molto più contenuta rispetto a quella inflitta al AS DI, in considerazione del ruolo diverso svolto dai due coimputati nella vicenda. Le altre considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al suo preteso modesto ruolo costituiscono censure di merito alla decisione impugnata non deducibili in sede di legittimità.
Neppure possono essere valutate positivamente le censure del ricorrente che contestano una disparità di trattamento tra i due imputati che pur avendo assunto un ruolo ben diverso nelle distrazioni hanno entrambi goduto delle attenuanti generiche, e denunciano una mancanza di equilibrio nella decisione. A parte il fatto che si tratta di chiare censure di merito non ammissibili in sede di legittimità le doglianze del ricorrente non rendono giustizia all'equilibrio manifestato dai giudici di merito, i quali, come si è già posto in evidenza, hanno distinto in modo adeguato le due posizioni infliggendo delle pene notevolmente diverse, essendo quella inflitta allo FA la metà circa di quella inflitta al AS DI.
Infine la concessione ad entrambi gli imputati delle attenuanti generiche, fondata peraltro su circostanze diverse e ben indicate, risponde proprio alla finalità dell'istituto in esame, che è quello, fondamentale, di rendere adeguata ai fatti commessi la pena comminata.
Per concludere sul punto i giudici di merito hanno fatto buon governo del potere discrezionale loro attribuito ed hanno reso logica ed adeguata motivazione.
Per le ragioni indicate, dichiarata manifestamente infondata la dedotta eccezione di incostituzionalità, il ricorso proposto da NN FA deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento in solido con l'altro ricorrente BR AS DI.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta eccezione di incostituzionalità;
Rigetta i ricorsi proposti e condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 6 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999