Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 12897
CASS
Sentenza 6 ottobre 1999

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Le norme sulla bancarotta impropria, relative agli amministratori di società, sono applicabili, ai sensi del comma secondo dell'art. 236 della legge fallimentare, alla amministrazione controllata, anche nel caso in cui non intervenga successivamente il fallimento, essendo equiparato, agli effetti penali, il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata alla sentenza dichiarativa di fallimento. Invero, in caso di successivo fallimento della società ammessa alla amministrazione controllata, si realizzano le diverse ipotesi di bancarotta, previste dagli artt. 223 e 224 legge fallimentare.

Nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società, non si realizza una ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo reato, che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilancio societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato.

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le imprese devono perseguire i loro interessi esclusivamente con le modalità consentite dall'ordinamento, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono "distrazione"; ciò in quanto esse, da un lato, non sono certamente riconducibili all'oggetto sociale, dall'altro, provocano, indubbiamente, un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori. A costoro, infatti, non solo viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, ma anche quella di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie relativa ad erogazioni, per motivi di corruzione, a favore di partiti politici e/o di singoli esponenti).

Nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché il bene tutelato è l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti, non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo. Trattasi, infatti, di reato di pericolo, del quale il danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l'eventuale verificarsi dell'evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valutazione dell'aggravante di cui all'art 219 legge fallimentare.

In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento psicologico, desumibile da tutte le componenti che caratterizzano la condotta dell'imputato, consiste nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi (dolo eventuale). (Fattispecie nella quale la consapevolezza dell'agente di stare compiendo attività non inerenti alla ragione sociale è stata desunta anche dal fatto che alcune operazioni, sottratte alla contabilità ufficiale, erano state contabilizzate separatamente e, quasi mai, annotate nei bilanci societari).

In tema di bancarotta fraudolenta, costituiscono fenomeni di dissipazione o distrazione del patrimonio societario le erogazioni "fuori busta" a favore dei dipendenti di società collegate ed i finanziamenti a tali società, se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie. Invero, poiché nella vigente normativa, il gruppo o collegamento di società è privo di personalità giuridica -la quale permane individualmente in capo alle società componenti- la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilità per i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, usciti dalla disponibilità della società debitrice, siano stati dirottati nel patrimonio della società collegata. (Vedasi Cass. Civile, 9001439 - RV 465537; 9105123 - RV 472054).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 12897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12897
Data del deposito : 6 ottobre 1999

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