Articolo 2447 del Codice civile
Articolo 2423 bisArticolo 2424
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2447.

(( (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).)) ((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa'. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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