Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione qualora nell'erogazione di un finanziamento bancario ad una società venga interposta altra società poi dichiarata fallita, atteso che in tal caso lo schema utilizzato non è quello del negozio simulato, bensì quello del negozio indiretto che comporta l'effettivo, seppur temporaneo, transito nel patrimonio della fallita della somma oggetto del finanziamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2011, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 29/09/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2228/2011
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 45233/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RN N. IL 03/03/1944;
2) OR FL N. IL 6/12/1940;
avverso la sentenza n. 6473/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Chiesa e Santelli.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione LL ER e IO FL avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 14 gennaio 2010 con la quale è stata riformata solo in punto di trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. L'accusa accreditata dai giudici di merito era quella di avere, il LL, nella qualità di amministratore unico e, per un periodo, di amministratore di fatto della RO SR, ed il IO nella veste di amministratore di fatto della stessa società, ma anche e soprattutto quale dominus del gruppo SA (al quale afferivano società come la FI SP di cui poi si dirà) concorso nel dissipare il patrimonio della stessa soc. RO in favore di interessi propri e del gruppo SA.
In particolare era rimasto accertato che la RO SR, senza ricevere alcuna reale contropartita, aveva versato oltre venti miliardi di lire, apparentemente per acquistare, dalla FI (che quindi introitava la corrispondente somma) una serie di azioni di EC VI (in realtà mai consegnate dalla seconda alla prima) e per sottoscrivere una parte dell'aumento di capitale deliberato dalla stessa FI, fatti risalenti al 1990.
Inoltre al solo LL (in concorso con altro imputato successivamente deceduto) era stato addebitato di avere effettuato altre tre operazioni finanziarie, tra il 1991 e il 1992, risoltesi in altrettanti comportamenti depauperativi del patrimonio della RO. Tale società era stata dichiarata fallita il 19 ottobre 2000. La sentenza della Corte di appello ricostruiva la vicenda che aveva dato origine al processo, ricordando come i 23 miliardi utilizzati dalla RO per effettuare le due suddette operazioni fossero stati acquisiti presso EN attraverso un finanziamento i cui benefici, in realtà erano diretti alla FI SP, atteso che la RO - e per essa LL - una volta ricevuta la somma, l'aveva fatta immediatamente confluire nelle casse della FI SP, con operazione dunque di natura chiaramente distrattiva in danno degli interessi della RO.
La ragione di un simile intervento era nel fatto che la FI, società di assicurazioni, aveva necessità di liquidità, anche a seguito di rilievi effettuati a suo carico dall'VA (Istituto di vigilanza delle assicurazioni private) ma non aveva potuto ricevere finanziamenti bancari da EN a causa della esposizione già molto forte del gruppo di riferimento, la SA di IO, appunto. Per tale ragione il dominus di SA aveva raggiunto un accordo con LL il quale, con lo schermo della RO, aveva richiesto il detto finanziamento ottenendolo da EN. 11 carattere dichiaratamente artificioso della intera operazione era dimostrato anche dal fatto che a garanzia di tale finanziamento si era esposta la stessa FI, dando in pegno titoli di Stato in realtà, come si dimostrerà, indisponibili perché costituenti riserve tecniche destinate a garanzia della massa degli assicurati. Era poi accaduto che, da un lato, la somma erogata a FI da RO per l'acquisto di azioni EC VI era stata in realtà destinata a finanziare una società del gruppo SA (SA Finance Ltd) e, dall'altro, che le azioni indicate non erano state trasferite all'acquirente.
Inoltre la RO, già danneggiata dall'intera operazione, in più si era impegnata a costituire in pegno in favore di EN le azioni che aveva acquistato da FI al fine di consentire a questa di liberare i titoli di Stato illegittimamente sottoposti a pegno, come accertato anche dall'VA.
Osserva la difesa di LL, con una premessa ricostruttiva della vicenda, come taluni documenti presenti in atti dimostrerebbero che la operazione di finanziamento in cui era rimasta coinvolta la RO era stata concepita sin dall'inizio, ad opera dei funzionari di EN e dei privati interessati, come diretta non già a favore della RO ma di SA Fianziaria, ossia il soggetto giuridico che aveva immediatamente beneficiato della somma erogata dalla banca, dovendola utilizzare per sottoscrivere l'aumento di capitale della FI.
In altre parole la RO altro non era stato che un soggetto interposto, il quale aveva dunque stipulato con la banca un contratto simulato del quale non portava la responsabilità secondo il disposto dell'art. 1414 c.c.. Aveva avuto infatti effetti il contratto dissimulato che era quello tra EN e FI, effettiva beneficiarla del finanziamento. La ragione della interposizione era nel fatto che pochi mesi prima (nel 1989) la SA Finanziaria aveva già ottenuto da EN un finanziamento di 90 miliardi di lire. E poiché, prosegue la difesa, tale finanziamento era stato garantito mediante costituzione di pegno su azioni FI ne conseguiva pure che EN, quale creditore pignoratizio di FI e quindi gestore di fatto della stessa, concedendo il noto finanziamento a RO, diretto a FI, in realtà mirava a favorire propri diretti e immediati interessi e soprattutto a tutelarsi dagli effetti del cattivo esito del finanziamento di 90 miliardi a SA. La RO era stata individuata per il salvataggio della FI in quanto il suo amministratore, LL, era anche consigliere di amministrazione della FI ed aveva avuto piena fiducia nella bontà della operazione.
Peraltro al fallimento della RO, intervenuto anni dopo, aveva fatto seguito la ammissione al passivo del fallimento di EN per 40 miliardi di lire, nonostante che proprio i dirigenti di tale istituto di credito - invece mandati assolti- avessero ideato la intera operazione.
Deduce la stessa difesa del LL:
1) il travisamento della deposizione del teste Calloni. Costui aveva chiaramente affermato che il finanziamento concesso da RO era diretto a IO mentre RO SR era un soggetto solo interposto;
2) la violazione dell'art. 1414 c.c.. Il giudice avrebbe dovuto risolvere la questione dell'inquadramento civilistico della posizione di RO, stabilendo chi fosse l'effettivo destinatario della somma finanziata dalla banca, posto che solo tale soggetto sarebbe stato tenuto alla relativa restituzione.
E la dimostrata esistenza di un soggetto interposto non avrebbe consentito al giudice di ignorare che il contratto da quello stipulato era soggettivamente simulato, essendo raggiunto tra gli stipulanti l'accordo che gli effetti dell'atto si verificassero in favore di in terzo, nella specie la società di IO. D'altra parte la interposizione di RO si era resa necessaria in quanto il soggetto realmente beneficiario, la FI, non avrebbe potuto fornire garanzie per l'acquisito di azioni proprie, come stabilito dall'art. 2358 c.c.. Nelle pagine successive del ricorso l'argomento viene supportato mediante citazione di giurisprudenza civile di merito e di legittimità, nonché mediante citazione di documenti processuali (relazione del curatore, verbale ispezione della Banca di Italia, dichiarazioni dell'avv. Ceccon) sulla nullità del tipo di contratto stipulato da RO, a causa della mancata disponibilità della somma finanziata da parte del contraente poi fallito ed in relazione altresì alla assenza di buona fede da parte di EN che conosceva nei dettagli gli estremi della operazione;
infine in relazione alla assoluta buona fede dimostrata da LL che aveva, infatti, poi deciso di sostituire la garanzia costituita dai titoli di Stato indisponibili con beni immobili di altre società ad esso facenti capo;
3) il vizio di motivazione sul documento interno di EN del 17 dicembre 1990. Tale documento dimostrava che la intera operazione di finanziamento alla RO, destinato alle casse della FI, era stato deciso consapevolmente dai vertici di EN e non da LL, quest'ultimo rimasto all'insaputa anche della operazione truffaldina - invece nota alla Banca - della garanzia di tale finanziamento mediante titoli indisponibili in possesso della FI;
4) il vizio di motivazione.
Non era stato considerato quanto dedotto nei motivi di appello a proposito del fatto che il fallimento RO era stato dichiarato su istanza di FI la quale si era dichiarata titolare di un credito invece poi escluso con sentenza del Tribunale di Roma del 2004. Semmai il curatore aveva dimostrato la esistenza di un credito di RO verso FI per circa 10 miliardi di vecchie lire. Era stato cioè ignorato che il fallimento era stato dichiarato in assenza di uno stato di insolvenza e che EN non avrebbe potuto vantare alcun credito verso RO in bonis per tutti gli argomenti sopra trattati;
In data 13 settembre 2011 la difesa di LL ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le doglianze già formulate. Deduce la difesa di IO:
1) La falsa applicazione dell'art. 721 c.p.p., e dell'art. 14 Conv. Europea di estradizione nonché vizio di motivazione. Era stato sostenuta nel corso del giudizio di appello la violazione del principio di specialità in materia di estradizione. Il IO nel 1992 era stato estradato dalla Svizzera su richiesta dello Stato italiano. In territorio elvetico era stato infatti arrestato, processato e condannato per fatti di bancarotta riguardanti la SA holding. In seguito era stato estradato il 18 ottobre 1996, in stato di arresto, per cinque fatti di bancarotta fraudolenta riguardanti società controllate dalla SA holding. Ne conseguiva che per i fatti oggetto del presente processo l'imputato non poteva dirsi estradato.
La condizione di procedibilità avrebbe dovuto invece essere conseguita posto che il processo in discussone attiene a fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli che avevano dato luogo alla estradizione.
Invero le condotte distrattive o dissipative risalgono al 1990, ossia ad epoca appunto anteriore alla concessa estradizione per fatti diversi. Dovrebbe quindi operare il disposto delle norme citate in premessa le quali fanno riferimento ad una nozione di "fatto diverso" da intendersi come elemento materiale del reato.
Ora, nel reato di bancarotta fraudolenta il fatto di rilievo penale è costituito dalla condotta distratti va e non dalla dichiarazione di fallimento, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Il detto fallimento non può infatti considerarsi, alla stregua della costante giurisprudenza, come evento del reato di bancarotta, evento invece da individuarsi nella lesione dell'interesse dei creditori per effetto della indisponibilità dei beni sociali.
E ciò è tanto vero che il fallimento non entra in gioco, nella ricostruzione del reato, ne' dal punto di vista del nesso di causalità con l'azione dissipatrice, ne' dal punto di vista dell'elemento psicologico dell'autore delle condotte distrattive. Ragionare diversamente, come ha fatto la Corte di appello attribuendo valore decisivo, ai fini che ci occupano, alla data di dichiarazione del fallimento, significherebbe, a parere della difesa, stravolgere le finalità di tutela dell'estradato e far dipendere queste da un evento connesso solo dalla volontà dello Stato procedente. La difesa contesta inoltre il secondo argomento adottato dalla Corte di merito per sostenere che non è richiesta nella specie la garanzia della condizione di procedibilità della estradizione. Il prevenuto infatti non ha mai dato consenso alla estradizione anche per il reato in esame, ne' può ritenersi che, avendo sollevato la questione per la prima volta in appello, abbia dato adito ad un consenso implicito per la fase precedente.
La difesa cita, a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità che richiede la constatazione di un consenso univoco ed esplicito dell'interessato;
2) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità. La sentenza risulterebbe contraddittoria in punto di individuazione della causa di imputazione della condotta.
Nel capo di imputazione infatti il prevenuto appare chiamato a rispondere quale amministratore di fatto della fallita ed anche quale dominus della SA e quindi extraneus al fallimento della RO, ma concorrente con l'amministratore di diritto.
A parte la contraddittorietà di tali diversi assunti, la difesa contesta che sia logica la motivazione che fa discendere la consapevolezza della natura distrattiva della operazione condotta dalla RO (alla cui amministrazione il prevenuto era estraneo) dalla condotta dell'amministratore di questa (LL) consistita nella sostituzione della garanzia originariamente prestata da FI mediante dazione di pegno su titoli da essa indisponibili. Viceversa la prova del previo concerto tra i due soggetti mancava perché è stata basata sul concetto del "non poteva non sapere", inidoneo a sostanziare la responsabilità del IO del quale non era dimostrato ne' che fosse dominus della FI ne' che fosse attualmente dominus del Grupo SA, in realtà caduto sotto la gestione del Credit Lyonnais.
Il 26 settembre, poi, la difesa del IO ha allegato una istanza e relativa documentazione,attestanti che nei confronti del ricorrente è stato revocato il divieto di eSPtrio sin dal maggio 2011 e che egli, entro i 45 giorni successivi, ha lasciato il territorio italiano così escludendo qualsiasi anche implicita volontà di prestare il consenso ad essere giudicato dalla autorità italiana. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Il gravame proposto nell'interesse di LL presenta invero numerosi profili anche di inammissibilità, con riferimento alle parti delle argomentazioni che insistono per la rivalutazione, da parte della Cassazione, di risultati di prova, in realtà non apprezzabili in sede di legittimità.
Così è per il primo motivo, sostanziato dalla allegazione del testo di una deposizione testimoniale, sul presupposto del suo travisamento, ma, in realtà, nell'intento di portare la Cassazione alla lettura di un elemento probatorio già valutato congruamente dalla Corte di merito.
Basterà qui ricordare che anche la riforma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) cpp avvenuta nel 2006, non ha mutato la natura del giudizio della cassazione, quale giudizio di mera legittimità, riservando la nuova figura del vizio per contraddittorietà della sentenza, con atti del processo specificamente indicati, ai casi nei quali la percezione del significato relativo possa dirsi errata sul nucleo stesso del risultato probatorio, facendo escludere ad esempio che una circostanza, pure affermata, esista invece nella realtà processuale positiva( o viceversa), con la conseguenza dello stravolgimento della ricostruzione accreditata. Nel caso di specie non si è in presenza di un travisamento della prova, quantomeno per la ragione che la interpretazione di essa, prospettata dalla difesa, e cioè che la RO interpose i propri uffici e il proprio schermo giuridico per far conseguire al gruppo SA ed in particolare alla FI i propri vantaggi patrimoniali, risulta non contraddetta affatto dalla Corte di merito.
E ciò è tanto vero che la difesa indica nel ricorso tale conclusione dei giudici del merito, per argomentare il vizio di motivazione che deriverebbe dal non avere, i giudici stessi, fatto discendere la dichiarazione della nullità del contratto simulato dalla accertata "interposizione della RO".
Il secondo motivo è infondato.
La Corte di appello ha affrontato e risolto con motivazione congrua ed in linea con le norme regolatrici della materia, la questione posta dalla parte riguardo alla presunta simulazione relativa del contratto di finanziamento stipulato dalla RO. Ha infatti rilevato che il detto contratto non è stato affatto simulatola ha prodotto i propri effetti che sono stati quelli di consentire la erogazione del finanziamento da parte di EN ad una società, la RO, che a differenza del Gruppo di IO - le cui esigenze costituivano il motore e il motivo della iniziativa della RO - non si era esposta con precedenti richieste di finanziamento a EN stessa ed appariva quindi, sul piano formale e sostanziale, priva delle connotazioni soggettive negative che al gruppo di IO precludevano l'accesso al finanziamento. Il fatto che la soc. RO di LL abbia poi impiegato il finanziamento ricevuto in una iniziativa risoltasi ad esclusivo favore del Gruppo SA di IO non dimostra affatto la simulazione, atteso che tale negozio giuridico presuppone l'accordo delle parti stipulanti sul fatto che gli effetti dell'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare, dovendosi piuttosto verificare gli effetti del negozio dissimulato (quello che, secondo la difesa, doveva vedere come contraenti EN e FI). Invece, come bene sottolineato dalla Corte di merito, RO e EN avevano esattamente inteso stipulare un finanziamento della seconda in favore della prima, con regolare assunzione di responsabilità verso il creditore, come è dimostrato, tra l'altro, dalla assenza di una controscrittura tra le parti e dalla istanza di ammissione al fallimento della RO da parte di EN. Sembra piuttosto che nel caso di specie non di simulazione si sia trattato, ma semmai, di condotte rapportabili allo schema del negozio indiretto. Come osservato da giurisprudenza e dottrina il negozio indiretto si distingue dalla simulazione relativa perché mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un atto reale, nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio, e rivolto a nascondere l'atto vero, con il primo (denominato anche procedimento indiretto), invece, le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali e non illusori, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta ed attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e tutte conformi alla dichiarata volontà dei contraenti (
E d'altra parte, ricorrere alla interposizione giuridica reale di una società per il conseguimento di un finanziamento da parte di altra, con la consapevolezza e volontà dei rispettivi amministratori, integra esattamente anche la ratio della bancarotta per distrazione o dissipazione, atteso che si realizza dapprima l'acquisizione - al patrimonio della società che accetta di fungere da interposta - del finanziamento, somma che, invece di essere destinata al soddisfacimento degli scopi della finanziata e degli interessi dei suoi creditori, viene distratta per gli interessi di terzi. Con la conseguenza che il fallimento della prima vale a qualificare come bancarotta fraudolenta la spericolata operazione compiuta dal responsabile della interposta e dai suoi correi.
Del tutto infondate, poi, sono le osservazioni sulla pretesa nullità del contratto di finanziamento, per mancata disponibilità della somma da parte della presunta finanziata. Le somme relative sono infatti regolarmente entrate nella disponibilità della società la quale ne ha fatto uso in due circostanze distinte ed autonome, per comperare dalla FI azioni di una terza società - negozio giuridico di cui non si nega l'esistenza- e per fornire alla capo gruppo SA la liquidità necessaria a finanziare l'aumento di capitale della stessa FI.
Infondato è il terzo motivo.
Il fatto che i vertici di EN fossero a conoscenza di tutti i dettagli della operazione allora posta in essere con la cooperazione di RO, è stata valutata dai giudici del merito che hanno comunque concluso per la assenza della loro responsabilità. Invece la medesima circostanza non può certo valere ai fini della valutazione della posizione dei ricorrenti posto che l'operazione del finanziamento da parte di EN non risulta sia stata dichiarata di per sè, ed a prescindere dal successivo fallimento, basata su una unica causa complessa in frode alla legge ed avente carattere illecito.
Infondato è anche l'ultimo motivo volto a sottolineare che il fallimento è stato dichiarato in assenza di un effettivo stato di insolvenza.
A prescindere da evidenti considerazioni in tema di preclusione del motivo che non risulta sollevato in precedenza, vi è da rilevare che anche le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 216 e ss., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U,
Il ricorso di IO è parimenti infondato.
Occorre subito sgomberare il campo dalla questione del consenso implicito che il prevenuto avrebbe dato alla propria estradizione in ordine alla bancarotta non compresa nella richiesta dello Stato italiano.
Le elaborazioni più recenti della giurisprudenza di questa Corte - alle quali si aderisce - sono concordi nel sostenere che in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione non può essere desunto da comportamenti concludenti, ma deve essere formulato in modo espresso e formale (Rv. 228206).
Infatti la volontà del soggetto estradato di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità deve manifestarsi in forma univoca e non può desumersi da suoi comportamenti positivi od omissivi che, per essere diretti ad altri fini, sono inidonei a rivelare con certezza tale volontà (Rv. 229589). Analogamente v.
Non è dunque condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il IO avrebbe dato il consenso implicito alla trattazione del processo, non sollevando, in primo grado, la questione relativa alla asserita violazione del principio di specialità in tema di estradizione.
Infondato è invece l'altro profilo della ritenuta assenza della detta condizione di procedibilità, per essere, il fatto oggetto del reato de quo, antecedente rispetto alla estradizione concessa nel 1996 per fatti diversi.
Appare invero corretta, con corrispondente infondatezza della opposta tesi sostenuta dalla difesa, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui per procedere a carico di IO in ordine al reato di bancarotta in contestazione non è stata necessaria l'estradizione dello Stato estero ove quello si era rifugiato.
Non ricorreva infatti, a favore del IO, il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., che gli avrebbe consentito di essere processato unicamente per i reati per i quali era stato estradato e non anche per altri "fatti anteriori alla consegna diverso da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa". Invero è stato correttamente escluso che, rispetto alla data della consegnai 1996), il reato per il quale si procede possa dirsi "anteriore".
E ciò per la ragione, individuata dalla Corte di appello, che il reato de quo si è consumato con la dichiarazione di fallimento che risale al 2000.
La tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui per "fatti anteriori" debbano intendersi solo le azioni oggettivamente e soggettivamente integranti reato, riferibili all'imputato, e quindi i fatti materialmente distrattivi o dissipativi, pacificamente risalenti al 1990, non può essere condivisa.
Non vi è alcun aggancio alla lettera della legge per sostenere che la assenza di condizione di procedibilità derivante dalla operatività del principio di specialità in materia di estradizione si configuri necessariamente solo con riferimento ai "fatti storici" di rilievo penale riconducibili all'imputato, antecedenti a quelli per i quali è stata concessa estradizione e non anche alla nozione più ampia, di " fatto costituente reato", la cui "anteriorità" o meno - rispetto alla consegna dell'estradato- va valutata dunque con riferimento al momento del perfezionamento della ipotesi formulata dal legislatore, intesa come complesso di tutti i suoi elementi costitutivi.
E nella specie, la dichiarazione di fallimento rappresenta l'elemento costitutivo del reato che vale ad attribuire rilevanza penale ai sensi della L. Fall., artt. 216 e 223, a condotte che, antecedentemente, non avrebbero potuto essere qualificate come distrattive in danno della massa dei creditori: condotte che, comunque, anche ove in ipotesi potessero presentare già prima del 1996 una rilevanza penalistica diversa ed autonoma rispetto a quella fin qui esaminata, sono rimaste non delineate nel ricorso e del tutto generiche nella discussione orale della difesa.
E ciò è tanto vero in quanto non è nemmeno dimostrato che prima della data della dichiarazione di fallimento della RO sarebbe stato possibile, L. Fall., ex art. 238, esercitare l'azione penale per i fatti in esame e richiedere la estradizione non solo per le bancarotte per le quali essa è stata effettivamente richiesta, ma anche per le condotte distrattive oggi in esame, essendo indispensabile, in base alla detta norma, quantomeno la pendenza della domanda di fallimento.
Queste, come già detto, hanno assunto la necessaria coloritura di rilevanza penalistica solo nel 2000 e pertanto debbono ritenersi fatti normativi successivi alla consegna del IO allo Stato Italiano.
È in altri termini da escludere che si sia in presenza di qualsivoglia ingiustificato sacrificio o vulnerazione della sovranità dello Stato che ha concesso la estradizione, non essendovi prova della possibilità di investirlo, all'epoca, della domanda di estradizione per il reato che qui interessa, consumato successivamente, ossia nel 2000, e quindi di un eventuale approfittamento della presenza del IO sul territorio italiano per processarlo senza la necessaria estradizione.
Infine inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.
La motivazione esibita dalla Corte d'appello è congrua e completa e pone in evidenza le ragioni per le quali, la ipotesi contenuta nel capo di imputazione nella specie dell'avere, il IO, agito quale dominus del gruppo SA e quindi concorrente con l'amministratore della fallenda RO - LL - doveva ritenersi provata.
In particolare la Corte ha richiamato l'antecedente dei fatti in esame e cioè le difficoltà incontrate da IO per ottenere un nuovo finanziamento per il proprio gruppo da EN. Tale evenienza, costituendo il motivo della successiva azione, e cioè del coinvolgimento della società RO con completo sacrificio della somma alla stessa erogata da EN, logicamente è stata evidenziata dalla Corte come prova del coinvolgimento in un previo accordo con LL stesso, da parte di IO che era il dominus del gruppo societario destinato ad essere l'esclusivo beneficiario della intera operazione. Non si tratta dunque del ricorso puro e semplice al criterio del "non poteva non sapere" ma dell'utilizzo della prova logica inferita quale risultato di un procedimento valutativo di indubbia tenuta, relativo a un complesso di univoche circostanze storiche positivamente accertate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012