Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2011, n. 1217
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Sentenza 29 settembre 2011

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Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione qualora nell'erogazione di un finanziamento bancario ad una società venga interposta altra società poi dichiarata fallita, atteso che in tal caso lo schema utilizzato non è quello del negozio simulato, bensì quello del negozio indiretto che comporta l'effettivo, seppur temporaneo, transito nel patrimonio della fallita della somma oggetto del finanziamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2011, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1217
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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