Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 23318
CASS
Sentenza 17 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, come ad esempio mediante truffe o appropriazioni indebite, atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei.

Commentario1

  • 1Pagamenti in nero, beni acquisiti illecitamente e contabilità inattendibile: distrazione e bancarotta documentale (Cass. Pen. n. 47561/16)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima Cassazione penale sez. V, 11/10/2016, n.47561 In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrano tra i “beni” dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 216 l. fall., tutti quelli compresi nella sua sfera di disponibilità patrimoniale, a prescindere dal titolo di acquisto; ne consegue che anche le somme provenienti da condotte illecite (ad es. truffa o appropriazione indebita) possono costituire oggetto di distrazione e i relativi reati possono concorrere, poiché l'illecito acquisitivo si esaurisce con l'ottenimento del bene mentre la distrazione integra una successiva e autonoma condotta lesiva della garanzia dei creditori. Costituisce distrazione anche l'impiego di risorse …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 23318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23318
Data del deposito : 17 marzo 2004

Testo completo