Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, come ad esempio mediante truffe o appropriazioni indebite, atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei.
Commentario • 1
- 1. Pagamenti in nero, beni acquisiti illecitamente e contabilità inattendibile: distrazione e bancarotta documentale (Cass. Pen. n. 47561/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Cassazione penale sez. V, 11/10/2016, n.47561 In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrano tra i “beni” dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 216 l. fall., tutti quelli compresi nella sua sfera di disponibilità patrimoniale, a prescindere dal titolo di acquisto; ne consegue che anche le somme provenienti da condotte illecite (ad es. truffa o appropriazione indebita) possono costituire oggetto di distrazione e i relativi reati possono concorrere, poiché l'illecito acquisitivo si esaurisce con l'ottenimento del bene mentre la distrazione integra una successiva e autonoma condotta lesiva della garanzia dei creditori. Costituisce distrazione anche l'impiego di risorse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 23318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23318 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 490
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 43557/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP SE nato in [...] il [...];
De SA AN nato in [...] il [...];
AT D'RR GI nato in [...] il [...];
FU NI nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 6-6-01 dalla Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano NI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore - avv. Carlo Marcinolo per De SA, AT e FU nonché per SP in sostituzione dell'avv. Pietro Traini - il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 18-3-99 il Tribunale di Padova dichiarava SP SE, De SA AN, AT D'RR GI, FU NI responsabili - i primi due come amministratori legali e gli altri di fatto della spa UT, dichiarata fallita il 27-12-85 -del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ex art. 110, c.p., 216 ci nn. 1 e 2, 223 c. 1, 219 ci e 2 n. 1 R.D. 267/42 (per distrazione di somme di denaro per complessive lire 3 miliardi e 500 milioni nonché per tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari); dichiarava altresì il SA responsabile del reato di cui agli artt 216 e 3, 223 e 1 RD 267/42 (per prelevamenti in favore dei soci, al fine di favorirli rispetto agli altri creditori). Con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti condannava i citati soggetti a pene ritenute di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia con pronuncia 6-6-00 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per cassazione gli imputati negli infradescritti termini. SP.
1 - Manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione.
2 - Violazione art. 192 c.p. nella valutazione delle prove. Entrambi i motivi si risolvono in affermazioni di fatto circa la mancanza di prove a carico del ricorrente e circa il carattere marginale del suo ruolo in relazione a tutti i reati per cui è intervenuta affermazione di responsabilità. AT D'RR GI - De SA AN - FU NI.
1 - Violazione dell'art. 216 nn. 1 e 2 R.D. 267/42; vizio motivazionale sul punto.
Con riferimento alla bancarotta patrimoniale si è dedotto: che il conto da cui erano state prelevate le somme di cui all'imputazione (prelievi non contestati) non apparteneva al patrimonio della società fallita;
che le suddette somme erano il provento di pagamenti effettuati dalla s.p.a. Leasing per l'acquisto di beni mai consegnatele dalla UT spa, i quali in realtà avevano costituito oggetto di operazione truffaldina con emissione di fatture false;
che non vi era stata commistione tra le somme in questione ed i beni sociali e che pertanto non si era verificata alcuna distrazione. L'impostazione difensiva, con le conseguenze che se ne vorrebbe trarre, deve essere disattesa.
Innanzitutto si osserva che il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che beni distratti siano pervenuti alla società con sistemi illeciti, ad esempio mediante truffe o appropriazioni indebite: infatti il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima;
d'altro canto va considerato che i beni provenienti da reato sino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio non possono considerarsi ad esso estranei. (Cass. 6-2-87 n. 0 1341 RV. 175009; Cass. 19-2-90 n. 0 2373 RV. 183399). Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato vari dati di significativa portata ed in particolare: che il menzionato conto avente n. 7381 era intestato alla società fallita ed era stato aperto presso l'agenzia 6 del Banco di Roma dall'allora presidente dell'UT spa e dal AT D'RR, con delega ad operare al FU;
che oltre agli accrediti su di esso effettuati dalla Spei Leising erano avvenute ulteriori rimesse che non risultavano essere frutto di illeciti;
che esso era stato utilizzato anche per prelievi in favore dell'UT; che al momento della chiusura del medesimo il saldo capitale nonché gli interessi accreditati erano stati versati su altro conto della società (quello avente n. 12881 c/o agenzia 1 del Banco di Roma); che i contratti con la Spei Leasing erano stati stipulati dal legale rappresentante dell'UT in tale veste ed avevano avuto ad oggetto macchinari da quest'ultima prodotti, i quali erano stati pagati con bonifico e con assegno intestato UT e regolati sul cc. n. 7381.
Orbene, a fronte delle segnalate vicende relative al conto de quo (dalla sua accensione alla sua chiusura) ed alla sua gestione (ad opera degli amministratori UT) nonché a fronte degli accertati connotati soggettivi ed oggettivi dei rapporti con la Spei Leasing, la conclusione dei giudici di merito - secondo cui risultava dimostrato sia che detto conto fosse, non solo formalmente intestato alla società, ma di sua effettiva pertinenza sia che l'operazione ai danni della Spei Leasing fosse ad essa riportabile - si palesa in via logica del tutto plausibile e tanto basta a sottrarla a possibilità di sindacato di legittimità e a rendere inammissibile la diversa lettura delle emergenze che i ricorrenti vorrebbero proporre. Ciò posto, l'avere poi affermato che tutte le somme su tale conto versate e tra di loro confuse dovevano ritenersi comprese nel patrimonio sociale e quindi destinate al soddisfacimento dei creditori, per cui le distrazioni aventi ad oggetto una parte delle stesse ad opera degli imputati erano sussumibili nell'ipotesi criminosa della bancarotta fraudolenta, è conclusione a sua volta corretta e conforme al principio di diritto sopra riportato. Per ciò che attiene alla bancarotta documentale le censure, avanzate solo dal De SA e dal AT D'RR, si risolvono in affermazioni di fatto sull'irrilevanza delle irregolabilità contabili riscontrate nonché sull'insussistenza di operazioni distrattive e quindi sulla non necessità di registrare operazioni non avvenute, omettendo i realtà i ricorrenti di prender in esame tutte le pur precise ragioni della decisione all'uopo svolte nel provvedimento impugnato con specifico riferimento ai diversi libri e scritture. FU NI.
2 - Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del danno grave ed in ordine al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 11 motivo è manifestamente infondato.
Invero la Corte territoriale, nel confermare la ricorrenza della suddetta aggravante, ha opportunamente richiamato l'ammontare delle distrazioni operate dagli amministratori in concorso tra di loro, superiore a 3, 5 miliardi di lire in moneta dell'85: a fronte di siffatta emergenza, di per sè decisiva, non s'imponeva ulteriore onere motivazionale. Con riguardo al giudizio di bilanciamento basti osservare che nel provvedimento impugnato v'è, sul punto, corretto e congruo richiamo alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere degli imputati, dati che erano stati ampiamente esposti ed analizzati sotto il profilo della loro consistenza nella parte della motivazione relativa alla ricostruzione della vicenda fattuale sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
3 - Omessa applicazione dell'indulto di cui ai D.P.R. n. 865/86 e n. 394/90. L'imputato non ha interesse a proporre questa doglianza in quanto, non avendo i giudici di merito negato l'applicazione de qua, la stessa potrà essere disposta, previi i dovuti accertamenti, in sede di esecuzione, esulando del resto detti accertamenti nei compiti di questa Corte.
In conclusione s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso dello SP e rigetto dei ricorsi del De SA, del EL AT D'RR e del FU, con condanna in solido di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e dello SP altresì al versamento alla Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso dello SP e rigetta quelli degli altri ricorrenti;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e lo SP altresì al versamento alla Cassa delle ammende della somma di 500 euro. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004