Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2012, n. 19262
CASS
Sentenza 6 marzo 2012

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Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedono alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2012, n. 19262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19262
    Data del deposito : 6 marzo 2012

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