Sentenza 6 marzo 2012
Massime • 1
Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedono alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2012, n. 19262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19262 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 06/03/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere N. 513
Dott. SABEONE Gerardo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni Consigliere N. 22087/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO ED N. IL 01/06/1966;
2) NI NZ N. IL 01/09/1962;
avverso la sentenza n. 2232/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Jacopo Severo Bartolomei.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 10 marzo 2011, ha sostanzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 17 maggio 2005, nei confronti di NI AR LF e NI RE condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, rispettivamente quali amministratore unico e presidente della A.S. Civitanovese Calcio s.r.l., dichiarata fallita il 18 agosto 2000.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, il quale lamenta:
a) una violazione di legge in ordine alla mancata dimostrazione della correlazione tra reato distrattivo e dissesto societario, così come imposto dalla novella di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002;
b) una violazione di legge in merito all'intervenuta revoca, nel giudizio di prime cure, dell'ordinanza ammissiva di prove testimoniali a discarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, vi è soltanto da rilevare come il nesso di causalità fra l'operato dell'amministratore e il fallimento della società, introdotto come elemento costitutivo del reato dal D.Lgs.11 aprile 2002, n. 61, art. 4 si riferisca esclusivamente agli illeciti consistiti nella violazione degli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., secondo l'inequivocabile disposto della L. Fall., art. 223, comma 2, n.
1. Che tale sia l'area di operatività della modifica legislativa trova conferma nella stessa sentenza delle Sezioni Unite che il ricorrente invoca come a se favorevole (26 marzo 2003 n. 25887), nella quale, infatti, è ben precisato che la nuova formulazione della norma riguarda "i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario"
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 1)". È, invece, rimasta del tutto invariata la norma contenuta nei citato art. 223, comma 1, facente rinvio - per la descrizione della condotta incriminata - al disposto dell'articolo 216 della stessa legge, il quale tuttora prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento (v. di recente, Cass. Sez. 5^ 17 febbraio 2010 n. 17978). Secondo la costante giurisprudenza di questa stessa Sezione, infatti e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per la punibilità di una condotta di bancarotta per distrazione non è affatto necessaria la sussistenza della condizione che la distrazione stessa sia stata causa del dissesto societario (v. Cass. Sez. 5^ 6 maggio 2008 n. 34584 e Sez. 1^ 1 ottobre 2009 n. 40172).
3. Quanto al secondo motivo, con riferimento alla prova testimoniale richiesta dall'imputato ed ammessa dal Giudice di primo grado ma poi non espletata e riproposta al Giudice di appello, con richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale va detto che, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., comma 3, e art. 495 c.p.p., comma 4, il Giudice ha certamente il potere di revocare prove già ammesse quando le ritenga superflue e le parti hanno il potere di rinunciarvi (v. Cass. Sez. 5^ 27 maggio 2008 n. 35986). Nel primo caso il Giudice deve sentire le parti, mentre ne secondo è necessario il consenso anche dell'altra parte.
Orbene, va detto che la presenza delle parti in dibattimento non e una presenza meramente passiva, ma, con il nuovo processo, è una presenza particolarmente intensa specialmente nella fase dibattimentale, ove il contraddittorio delle parti ne esalta il ruolo.
Cosicché le parti processuali presenti al dibattimento non possono interloquire soltanto quando siano specificamente interpellate dal Giudice su specifiche questioni ma debbano far valere gli interessi del proprio assistito con i poteri che il Codice loro concede. Quindi, nel momento in cui il Giudice di primo grado abbia dichiarato chiusa la fase istruttoria, ritenendo evidentemente la istruttoria espletata completa e la causa matura per la decisione, ed abbia invitato le parti alla discussione ed a rassegnare le conclusioni, le parti interessate ben avrebbero potuto sollecitare l'assunzione dei testimoni non escussi, assunzione ancora possibile. In effetti, l'invito alla discussione non è altro che il modo scelto dal Giudice di sentire le parti in ordine all'andamento ed allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ed alla sua completezza nonché alla discussione sulle prove raccolte e su quelle eventualmente non espletate.
In tale momento le parti avrebbero potuto e dovuto far valete le proprie ragioni, anche in ordine alla presunta incompletezza della istruttoria dibattimentale, dal momento che al termine della discussione il Giudice può anche, melius re perpensa, non emettere sentenza, ma riprendere la istruttoria dibattimentale interrotta (v. anche Cass. Sez. 4^ 3 febbraio 2004 n. 12589). Non bisogna poi dimenticare che, nella specie e con assorbente considerazione, la revoca del teste ammesso venne compiuta dal Tribunale dopo aver sentito il difensore degli imputati, che si rimise addirittura alla vantazione del Collegio, con ciò suffragando la valutazione del Giudicante circa la non rilevanza della chiesta prova testimoniale.
4. I ricorsi devono, in conclusione, essere rigettati con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012