Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, l. fall.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAVALAGLIO CARLO N. IL 18/02/1942 2) CARCIOFALI LORENZO N. IL 22/01/1959 3) GIOMBINI GIUSEPPE N. IL 07/04/1942 4) CAVALAGLIO GABRIELE N. IL 18/12/1943 avverso la sentenza n. 3802/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R A kf ( G. LLO che ha concluso per i rmia ckr ru-ciervu-, 04-ti r C.:() om-v-. a trAp_orr-A 4zw-u- _ 44 F OkTU ptA Udito, per la parte Udit i nsor …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2012, n. 10791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10791 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
т 10791 /12 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/01/2012 Dott. GENNARO MARASCA - Presidente -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - SENTENZA N. 214
- Consigliere rel. Dott. CARLO ZAZA
-
- Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA R. G. N. 9454/11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. MO IN, nato a [...] 1'08/02/1972
2. MO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 25/06/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori della parte civile, Avv. Giovanni Motisi, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese, e degli imputati, Avv.ti
Valerio Vianello Accorretti e Giovanni Aricò, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Palermo in data 17/11/2008 con la quale IN MO e GI
MO venivano condannati alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre
1
NA s.p.a, di cui il Tribunale di Palermo il 18/07/1997 dichiarava rispettivamente lo stato di insolvenza ed il fallimento, e dal secondo quale amministratore di fatto del EV e legale rappresentante della OL NA.
Le ipotesi d'accusa per le quali gli imputati erano ritenuti responsabili riguardavano per entrambe le procedure concorsuali la distrazione di somme per importi contestati in complessive £.
2.753.831.046 per il CEVIS e
£.
4.919.469.930 per la OL NA, nonché la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La responsabilità degli imputati era ritenuta in base agli accertamenti del consulente tecnico dell'accusa, individuandosi in particolare le distrazioni di risorse finanziarie in versamenti di somme alla Parthenos Immobiliare per l'acquisto di un immobile ed alla Mediterranea Vini, della quale era amministratore IN MO, ed alla s.coop.r.l., avente sede nello stesso stabilimento della OL NA, per acquisti di vini, in mancanza dei rapporti sottostanti, nonché in operazioni finanziarie sul conto *anticipi OL NA» e su conti riferiti ai rapporti con i soci e in altri versamenti a favore della Parthenos
Immobiliare, della Albanova, della VI, della IN San GI, della
Ass.Co. s.r.l., della Cooperativa Castellino e degli stessi MO in mancanza di giustificazione contabile.
2. Gli imputati ricorrenti deducono, anche con motivi aggiunti:
2.1. violazione di legge ed illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei rilievi difensivi, sostenuti dalle conclusioni del consulente tecnico della difesa, sulla regolarità dell'operazione immobiliare con la Parthenos, che non andava a buon fine per il rilevamento di un'ipoteca e dava comunque luogo ad un credito nei confronti della predetta società; sulla riconducibilità dei pagamenti per forniture della Mediterranea Vini ed alla Albanova e delle operazioni sul conto
*anticipi OL NA ad un normale rapporto di credito e debito con dette società, negativamente condizionato dal carattere stagionale dell'attività della
Albanova e da un denunciato episodio di spargimento di vino verificatosi nello stabilimento fra il 4 ed il 5 ottobre del 1996, che comportava una grave perdita economica e l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni debitorie fra le società del gruppo, e degli altri versamenti alla Parthenos Immobiliare ai normali rapporti di giroconto all'interno dello stesso gruppo;
sulla riferibilità dei prelievi effettuati dai MO alla restituzione di finanziamenti personalmente effettuati dagli imputati, confermata dalla qualificazione di tali operazioni, da parte dello stesso consulente dell'accusa, come anomale ma non sicuramente distrattive;
sull'effettiva attinenza delle operazioni sui conti soci a pagamenti verso fornitori e soggetti già amministratori delle società; sulla reale destinazione dei pagamenti in favore della Albanova, della VI e della IN San GI all'estinzione di posizioni debitorie del EV nei confronti della OL NA, della OL Lilybetana e della OL Mediterranea, a loro volta rispettivamente creditrici delle società sopra indicate, secondo lo schema del mandato all'incasso; e sulla giustificazione dei versamenti alla Ass.Co. s.r.l. ed alla Cooperativa Castellino quali pagamenti rispettivamente di polizze assicurative e di regolari fatture di acquisto;
aggiungendo i ricorrenti che la sentenza impugnata non motivava sull'elemento psicologico del reato e trascurava comunque di considerare che dal 19/11/1994 al 12/05/1996 legale rappresentante del EV era NG BB;
2.2. violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in ordine alla revoca dell'ammissione di testimoni indicati nella lista della difesa, motivata in primo grado con le risultanze già acquisite e con la ritenuta indeterminatezza dei testimoni, viceversa identificabili per le funzioni svolte, e dai giudici d'appello sovrapponendo irritualmente a tale giustificazione un proprio riferimento alla superfluità delle deposizioni;
2.3. carenza o illogicità della motivazione sulla mancata disposizione di una perizia d'ufficio, necessaria in considerazione dei contrasti fra i consulenti di parte e delle presenza di episodi per i quali lo stesso consulente del pubblico ministero aveva espresso conclusioni dubitative;
2.4. violazione di legge ed illogicità della motivazione nel riconoscimento della continuazione fra i fatti relativi alle procedure concorsuali riguardanti il
Cevis e la OL NA, non autonome in quanto riguardanti società che facevano parte dello stesso gruppo;
2.5. violazione di legge ed illogicità della motivazione nell'applicazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, non prevista per i fatti di bancarotta impropria di cui all'art.223 legge fall.;
2.6. violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, lamentando
3 che non si sia tenuto conto della tenuità dei precedenti penali, della rilevanza nella vicenda dell'episodio dello spargimento di vino e della giovane età e dell'inesperienza di GI MO;
2.7. violazione di legge nell'applicazione della pena accessoria per la durata di anni dieci rispetto ad una pena principale di durata inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità degli imputati è infondato.
Va premesso che l'adesione del giudice ad una delle diverse tesi proposte d consulenti tecnici dell'accusa e della difesa costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede purché le ragioni della scelta siano esposte dando conto dei contenuti delle difformi prospettazioni e delle ragioni che sostengono l'opzione per quella preferita (Sez. 4, n.45126 del 06/11/2008, Ghisellini,
Rv. 241907).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata reca una motivazione senz'altro corrispondente a questi requisiti.
Alla base dell'argomentazione della Corte d'Appello vi sono le considerazioni iniziali del consistente divario fra l'attivo rinvenuto in sede fallimentare, pari a
£.777.929 per il EV e a beni mobili per €.
2.324 e ad uno stabilimento del valore di €.809.618,02 per la OL NA, ed il passivo di £.
3.565.372.335 per il EV e £.19.511.932.000 per la OL NA, ed alla mancanza di documentazione idonea a giustificare adeguatamente tale divario, in presenza di carenze contabili specificamente individuate e sostanzialmente non contestate dagli imputati nei motivi di appello.
Questi dati di partenza conferiscono logicità e coerenza ai successivi passaggi della motivazione, nei quali le singole deduzioni difensive, riproposte nel ricorso in discussione, venivano singolarmente valutate rilevandone l'inidoneità a superare le conclusioni del consulente dell'accusa con riferimento a specifici elementi di fatto, coerentemente ritenuti tali da rendere inattendibili le tesi della difesa. Tali essendo, in particolare, la mancata emissione di fatture di storno rispetto alla dispersione accidentale di vino ed alla scoperta dell'ipoteca gravante sull'immobile acquistato dalla Parthenos e la mancanza di un contratto preliminare con riguardo a quest'ultima operazione;
l'esclusione di versamenti di denaro dagli imputati alle società insolventi da parte del teste Ignazio NI, direttore della filiale di Partinico del Banco di Sicilia, tanto più significativa in
е quanto collegata all'esorbitanza degli importi di detti asseriti versamenti rispetto ai limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio, a fronte della genericità delle dichiarazioni del teste a difesa RA Vitale sul punto;
e la mancanza di annotazioni contabili comunque necessarie per regolari mandati all'incasso e per gli asseriti pagamenti di forniture, prestazioni assicurative e compensi ad amministratori.
Quanto alle partite di giroconto e di definizione dei rapporti di credito e debito con le altre società del gruppo, la sentenza impugnata richiamava correttamente i noti principi in tema di rilevanza penale di siffatte operazioni laddove la stesse si risolvano, come nel caso di specie, in un depauperamento delle società oggetto di procedura concorsuale, tenuto conto dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo (Sez. 5, n.23241 del
24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952) e del permanere dell'offensività tipica di detti reati nel momento in cui le ragioni dei creditori della società in stato di insolvenza, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese nello stesso gruppo (Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, Cardinali,
Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv.245136).
Anche il giudizio del consulente dell'accusa su determinate operazioni, cautamente improntato al carattere dell'anomalia, veniva riqualificato senza vizi logici nei termini giuridici della fattispecie distrattiva, nell'autonoma prospettiva decisionale dei giudici di merito, in considerazione della natura sintomatica in tal senso dell'uso improprio del conto cassa nel descritto contesto di complessiva inattendibilità delle scritture contabili.
Anche la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, era motivata con lo stretto collegamento fra le irregolarità contabili e le condotte distrattive.
In ordine infine alla formale assunzione da parte di NG BB della funzione di legale rappresentante della EV, la circostanza veniva discussa e superata dalla Corte territoriale sulla base non solo delle dichiarazioni dello stesso BB sulla gestione di fatto svolta da IN MO, ma anche di quelle del teste, curiosamente omonimo di quest'ultimo, il quale confermava che l'amministrazione del consorzio era sostanzialmente esercitata dagli imputati, peraltro legali rappresentanti di due società le cui vicende erano strettamente connesse.
2. Anche il motivo di ricorso relativo alla revoca dell'ammissione di testimoni indicati nella lista della difesa è infondato.
5 La sentenza impugnata richiamava in primo luogo la motivazione adottata nel provvedimento di revoca in ordine alla manifesta indeterminatezza dei testi e delle relative circostanze ed all'impossibilità di desumere queste ultime dal riferimento alle imputazioni. La congruenza di tale giustificazione non è revocabile in dubbio per il solo fatto che la stessa sia fondata su aspetti rilevabili già in sede di ammissione di prove, non essendo vietato al giudice rimediare ad un'erronea valutazione in quella sede. Né rileva in contrario l'emissione del provvedimento in mancanza di contraddittorio, circostanza in base alla quale il
Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto;
anche a prescindere dal non essere questo profilo oggetto di uno specifico motivo di ricorso, è sufficiente osservare che l'ordinanza veniva comunque adottata nel corso del dibattimento, e quindi in una fase processuale che consentiva alle parti di interloquire sulla lamentata illegittimità della decisione.
La stessa sentenza impugnata peraltro argomentava altresì sulla superfluità delle deposizioni testimoniali richieste dalla difesa in quanto riferite a fatti oggetto di acquisizioni documentali. La censura di illegittimità di tale intervento integrativo della Corte d'Appello è infondata, essendo consentito al giudice di secondo grado di sovrapporre la propria valutazione a quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, sostituendone anche integralmente le argomentazioni, in applicazione dei principi di economia processuale e di conservazione degli atti (Sez. 5, n.727 del 09/02/2000, Gemignani, Rv.215726;
Sez. 5, n.11920 del 27/10/2004, Cinelli, Rv.231702). La decisione sul punto era pertanto oggetto, in conclusione, di una congrua e corretta motivazione.
3. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla mancata disposizione di una perizia d'ufficio, altro profilo per il quale il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Anche questa decisione è invero oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione (Sez. 5, n.1476 del 10/12/1997, Illiano, Rv.209805; Sez. 6,
n.34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv.226330). Ed una motivazione siffatta veniva nella specie congruamente fornita con riguardo alla non necessità della perizia a seguito dell'esame delle prospettazioni dei consulenti dell'accusa e della difesa e della ponderata scelta per l'attendibilità delle prime;
giustificazione che sorregge adeguatamente la conclusione nel senso della superfluità dell'accertamento peritale (Sez. 2, n.3383 del 28/02/1997, Santilli, Rv.207411).
4. Il motivo di ricorso relativo al riconoscimento della continuazione fra i fatti relativi alle procedure concorsuali riguardanti il EV e la OL NA è anch'esso infondato.
La Corte territoriale motivava infatti correttamente nel ritenere che la commissione dei reati nell'ambito di diverse procedure fallimentari, con offensività dirette verso distinte compagini creditorie, impedisca la riunione delle condotte ai sensi dell'art.219, comma secondo, n.1 legge fall., rendendo pertanto applicabile la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. (Sez. 5, n.1137 del
17/12/2008, Vianello, Rv.242547). Né diversamente può concludersi per la riferibilità delle società oggetto delle procedure concorsuali ad uno stesso gruppo, che mantiene comunque distinte le pretese creditorie rispettivamente dirette verso le società stesse e non immuta pertanto la situazione che costituisce fondamento sostanziale della riconducibilità della fattispecie all'ordinario regime della continuazione.
5. Il motivo di ricorso relativo all'applicazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità è proposto al di fuori delle forme consentite ed è comunque infondato.
La doglianza compare, in primo luogo unicamente nei motivi aggiunti;
il che ne renderebbe ammissibile l'esame, ai sensi dell'art.581, comma primo, lett. A cod. proc. pen., solo laddove riguardasse un punto della decisione toccato dal ricorso originario (Sez. 6, n.27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv.240367).
Quest'ultimo, viceversa, non conteneva alcuna censura riferibile all'aggravante in contestazione. Tale non può essere invero ritenuto l'isolato richiamo presente nel ricorso all'art.219, comma primo, legge fall., indicato dalla difesa nel corso dell'odierna discussione, in realtà collocato nell'esposizione del ben diverso motivo riguardante l'esclusione della continuazione;
e comunque, a volerio prendere in considerazione, detto richiamo integrerebbe un'enunciazione generica ed in quanto tale produttiva di inammissibilità del motivo, che il principio di unitarietà del gravame rende non sanabile con integrazioni o precisazioni successivamente introdotte con i motivi aggiunti (Sez. 6, n.47414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv.242129). Anche a prescindere da quanto sopra, la tesi dell'inapplicabilità dell'aggravante in esame ai fatti di bancarotta impropria previsti dall'art.223 legge fall. in quanto commessi da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società fallite non è comunque condivisibile. Il collegio non ignora che detta tesi ha trovato ascolto da parte di questa stessa Corte (Sez. 5, n.8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv.246154) in considerazione del testuale richiamo dell'art.219, comma primo, legge fall., ad indicazione dei fatti per i quali le pene sono aumentate laddove gli stessi abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, a quelli previsti dai soli artt. 216, 217 e 218 della legge, e della onto ritenuta diversità strutturale ed analogica fra la bancarotta impropria e quella ordinaria, che non consentirebbe un'applicazione estensiva della previsione anche ai fatti di cui all'art.223 senza incorrere in una non consentita interpretazione analogica. Ma ritiene tuttavia di aderire al prevalente orientamento per il quale l'aggravante è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5, n.17690 del 18/02/2010, Cassa di
Risparmio di Rieti s.p.a., Rv.247320; Sez. 5, n.30932 del 22/06/2010, Poli,
Rv.247970), sulla base di considerazioni attinenti sia al dato testuale che alla ragionevole interpretazione delle norme.
Per il primo aspetto, un'analisi limitata al rinvio contenuto nell'art. 219, comma primo, legge fall., indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme operanti nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso art.223, incriminante i fatti qui contestati, fa all'art.216; per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest'ultima norma sono richiamate per sancire l'applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell'ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio. La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dall'art.216 legge fall., oltre che per quelli incriminati dagli artt.217 e
218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno;
il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all'art.216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati;
ed ha di conseguenza una funzione estensiva dell'ambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. E' partendo dal rinvio presente nell'art.223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E l'integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all'art.216 non può che intendersi come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo;
norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma primo, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto.
e 2
Sotto altro profilo, laddove si ritenesse l'aggravante in esame non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune di cui all'art.61, n.7,
cod. pen.. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, elementi che si oppongano alle predette conclusioni non sono ravvisabili nella recente pronuncia di questa Corte (Sez. U, n.21039 del 27/01/2011, Loy, Rv.249665) in ordine alla diversa aggravante di cui all'art.219, comma secondo, n.1, legge fall., costituita dalla commissione di una pluralità di condotte tipiche del reato di bancarotta nell'ambito della stessa procedura fallimentare, ed all'autonomia di dette condotte in una previsione strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico pur se formalmente qualificata in termini circostanziali;
ed in particolare nei passaggi motivazionale nei quali detta previsione aggravatrice viene ritenuta operante per i fatti di bancarotta impropria di cui all'art.223 legge fall., nonostante opposte indicazioni suggerite dal dato letterale, in quanto sostanzialmente favorevole all'imputato rispetto alle deteriori conseguenze sanzionatorie dell'ordinaria disciplina della continuazione, con ciò, secondo il ricorrente, intendendo a contrariis non applicabile ai fatti di cui sopra l'aggravante del danno rilevante, meramente pregiudizievole per l'imputato. La lettura integrale della motivazione della citata sentenza sul punto, per la quale
«è agevole osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa
Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull'applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l'aggravante sui generis di cui si discute. D'altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v'è ragione, ricorrendo l'eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria.
L'applicazione analogica dell'art.219 legge fall. ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato>>, rende viceversa evidente come le Sezioni Unite abbiano puntualmente recepito i rilievi in precedenza esposti sull'inclusione, nell'oggetto del rinvio posto dall'art.223 legge fall., di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non può che comprendersi l'aggravante di cui si discute in questa sede, e sulla sostanziale equiparazione normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola;
puramente aggiuntivo dovendosi intendere, nel complessivo articolato dell'argomentazione, l'ulteriore accenno al favor rei che contraddistingue in concreto la particolare posizione della disciplina della pluralità di fatti di bancarotta.
6. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena è infondato.
La sentenza impugnata era invero congruamente motivata sul punto con riferimento al numero ed alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali degli imputati.
7. E' infine inammissibile il motivo di ricorso relativo all'applicazione della pena accessoria per la durata di anni dieci, in quanto proposto unicamente con i motivi aggiunti e riguardante un punto della decisione non oggetto dei motivi presentati con l'originario atto di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile;
a proposito delle quali si osserva che le voci della relativa nota riguardanti spese per €.
1.800 non è documentata, e che il complesso del dovuto deve pertanto essere liquidato, avuto riguardo all'impegno processuale, nella misura di €.
2.500 oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché i ricorrenti in solido al rimborso delle spese della parte civile, che liquida in €.
2.500 oltre accessori come per legge
Così deciso in Roma il 25/01/2012
Il Consigliere estensore Presidente
Carl Way DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 19 MAR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
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