Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 2
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto.
Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.
Commentario • 1
- 1. Sulla bancarotta impropria da reato societarioDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 18 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2013, n. 17021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17021 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
1 7 0 2 1 / 1 3 M. 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/01/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N.на Dott. GIULIANA FERRUA - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere -N. 19794/2012 Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RO N. IL 29/11/1943 NI IA N. IL 14/09/1945 PARTI CIVILI NON RICORRENTE avverso la sentenza n. 1425/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. VOLPE che ha concluso per i petto der v ors;
оделю Udito, per la parte civile, l'Avv L. MAZZA un sort. over. RIONDATO Udit i difensor Avv. L. PASTORELLI for forutse over. F. LEMME for Bizzims;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza dell'11-5-2011, in parziale riforma di quella 2-10-2006 del Tribunale di MO (in quanto era dichiarata la prescrizione di alcuni reati e rideterminato il trattamento sanzionatorio), riconosceva la responsabilità di GI NI, presidente del consiglio di amministrazione della società Gruppo AD PA, dichiara fallita il 3-11-2000, e di IE RU, consigliere di amministrazione della stessa società, entrambi per il reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. (capo A), il solo ZZ, essendosi GA nel frattempo dimesso, per lo stesso reato anche in relazione al bilancio 1998 (capo C), e per quello di distrazione di somme, dipinti ed oggetti di antiquariato (capo E).
2. La bancarotta impropria era individuata nella causazione del dissesto per effetto dell'esposizione nei bilanci di una serie di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tali da indurre in errore il pubblico, ed in particolare i creditori, su tale situazione, in particolare mascherando sotto altre voci di bilancio ingenti prelievi dalle casse sociali effettuati per spese personali e familiari del ZZ, quali acquisti di opere d'arte e di oggetti di antiquariato, nonché lavori di ristrutturazione ed arredamento di un immobile di proprietà della moglie e del cognato. Esemplificativamente, alla voce di bilancio 'attrezzature industriali e commerciali' era collocata la posta di cinque miliardi di lire relativa al conferimento di beni di antiquariato da parte del ZZ in esecuzione di un aumento di capitale.
1. La decisione impugnata ricostruiva la vicenda, sulla scorta di quanto risulta dalla sentenza di primo grado, ricordando che le quote della società -avente per oggetto sociale la produzione di generi di abbigliamento e della quale fino al 1993 erano stati soci paritari il ZZ ed il fratello-, erano poi confluite, a seguito di contrasti tra i soci, nelle mani del solo imputato, peraltro in una situazione economica e gestionale disastrosa (la società era già allora sull'orlo del fallimento, come dichiarato dallo stesso GA) in quanto, a fine 1992, il capitale sociale era di cinque miliardi di lire, il fatturato di 46 miliardi di lire, l'utile di soli 19 milioni di lire poiché il capitale investito, pari ad oltre 38 miliardi di lire, era finanziato solo per sei miliardi da capitale proprio e per il resto da esposizioni verso terzi.
2. Dal 1993 la società era stata gestita dal ZZ come un 'pozzo da cui attingere risorse illimitate': per esercitare il suo 'smodato collezionismo' di opere d'arte (44 miliardi di lire); per la fiabesca ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie e del fratello di questa, residenza della famiglia ZZ (22 miliardi di lire); per assicurare a sé e alla moglie, componente del c.d.a., compensi mensili netti dai 30 milioni di lire in su (nel 1998, 55 milioni di lire netti a lui e 45 alla moglie). L'aumento del capitale, nel 1994, da 5 a 10 miliardi di lire era stato sottoscritto dal prevenuto ed 2 eseguito, anche con la connivenza della banca PO dell'Emilia Romagna, per oltre metà del suo valore mediante conferimento di una collezione di bastoni da passeggio, di 93 vasi di vetro, di 600 stampini di rame, in tal modo realizzando un rafforzamento solo apparente del capitale sociale, inidoneo a fronteggiare l'aumento del debito verso i fornitori e a sostenere il maggior costo degli oneri finanziari (rendendo quindi la società dipendente dalle banche), ma tuttavia in grado di tranquillizzare i fornitori e di evitare istanze di fallimento in quanto l'aumento di capitale era appostato in bilancio alla voce 'attrezzature industriali e commerciali'.
3. A fronte di un fatturato in costante e rilevante aumento (fino a 127 miliardi nel 1998), l'utile era diventato nel tempo sempre più ridotto, e i debiti verso le banche erano aumentati dai 12 miliardi del 1993 ai 65 del 1998. La situazione era precipitata nel secondo semestre 1998 allorché la crisi del mercato tessile asiatico aveva determinato la flessione degli ordini e le banche avevano quindi cessato di concedere anticipi, chiedendo il rientro dalle esposizioni pendenti. Erano seguiti un tentativo fallito di concordato stragiudiziale, indi l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, poi revocata, e la dichiarazione di fallimento.
4. Il bilancio relativo al 1999 aveva evidenziato per la prima volta un credito della società verso soci per 29 miliardi, l'importo di 13 miliardi di lire per 'migliorie beni terzi' alla voce 'altre immobilizzazioni materiali' e l'incremento di oltre 37 miliardi della posta 'mobili e arredi ufficio di rappresentanza', con una perdita, per la prima volta, di oltre 38 miliardi di lire e il depauperamento delle voci terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali, crediti verso clienti. Situazione che già il giudice di primo grado riteneva non imputabile soltanto alla crisi del mercato orientale, neppure essendo possibile che ZZ in un solo anno avesse prelevato, oltre al suo congruo compenso, 30 miliardi dalle casse sociali, ed effettuato la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile di residenza per oltre 53 miliardi.
5. L'esistenza del nesso causale tra il falso in bilancio e il dissesto del Gruppo AD, richiesta dall'attuale formulazione dell'art. 223, comma secondo, n.1, legge fall., era ritenuta dalla corte torinese, condividendo gli asserti al riguardo del tribunale, in quanto, premesso che trattasi di rapporto tra l'espressione di un processo volitivo interno (il falso in bilancio) e un fatto materiale (il dissesto), la cui correlazione non può essere spiegata in base al rigido principio della causalità materiale, nella specie le false appostazioni erano state finalizzate a consentire all'amministratore condotte altrimenti impossibili e ad indurre i terzi, caduti in errore, a compiere azioni che altrimenti non avrebbero compiuto o ad omettere iniziative che altrimenti avrebbero intrapreso. Le predette appostazioni avevano quindi cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto, rispetto al quale la crisi del mercato asiatico non integrava causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinarlo. Infatti, in mancanza della 3 'situazione di dissesto mascherato', e quindi del falso in bilancio, le difficoltà asiatiche non avrebbero determinato gli effetti negativi che invece si produssero.
6. Entrambi i ricorsi censurano, con i vizi di violazione di legge e di mancanza e contraddittorietà della motivazione, il riconoscimento del nesso causale tra il falso in bilancio e il dissesto del Gruppo AD, tipico del reato di bancarotta impropria contestato. Con riguardo all'epoca del dissesto, i ricorrenti deducono tali vizi in punto di collocazione dello stesso nel 1993, mentre si era verificato solo dopo le dimissioni del GA dalla società (come confermato dal curatore e il CT del PM dr. Zanzi), in quanto in precedenza questa aveva prodotto utili reali, oltre a registrare a)costanti aumenti del fatturato, b) regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei contributi previdenziali, c)aumenti del numero degli istituti di credito con cui erano stati intrattenuti rapporti;
dati che la sentenza avrebbe trascurato. Il che sarebbe in contraddizione con uno stato di dissesto 'conclamato' risalente al 1993. 7. Sul fronte del nesso causale nel caso di bancarotta impropria, si assume che, anche a condividere la configurazione di esso ritenuta dai giudici di merito, e posto comunque che l'inesatta rappresentazione della realtà economica, atta a mascherare lo stato di crisi, è inidonea a causare il dissesto, mancherebbe la dimostrazione che i terzi -in particolare i fornitori- si sarebbero comportati diversamente di fronte a bilanci corretti, ove pure fosse provato che li leggevano, dal momento che i fornitori di regola si limitano ad accertamenti bancari sulla solvibilità del cliente. I giudici di merito avrebbero quindi ritenuto il rapporto eziologico sulla base di un semplice giudizio di idoneità dei bilanci a condizionare la condotta dei terzi verso la società, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte a sezioni unite (sentenza Franzese). Secondo il ricorso GA, la cause del fallimento sarebbero state altre, come riconosciuto dal curatore e dal CT del PM, successive alle dimissioni del ricorrente. Il ricorso ZZ richiama, ritenendola applicabile alla fattispecie, giurisprudenza di questa sezione (32164/2009, est. Bruno), secondo cui l'artefatta rappresentazione contabile, se espediente volto ad occultare una situazione finanziaria disastrosa facendo apparire affidabile all'esterno la società, non è causa del dissesto.
8. Entrambi i ricorrenti, prospettano, con ulteriore motivo (il secondo), erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in punto di qualificazione giuridica del fatto che al più rientrerebbe nella previsione dei fatti di bancarotta semplice (art. 224, n.2 legge fall.) in quanto la ricostruzione della vicenda che fa risalire il dissesto al 1993, autorizzerebbe a ravvisare al massimo l'aggravamento dello stato di dissesto. Non sarebbe infatti condivisibile quell'orientamento che equipara l'incremento del dissesto al dissesto, posto che soltanto l'art. 224 richiama anche l'aggravamento, ipotesi non prevista nell'art. 223 legge fall. e tale differenza deporrebbe per la volontà del legislatore di stabilire una distinzione tra i due reati. Secondo il ricorso ZZ, sarebbe stato trascurato il fatto che egli, fornendo garanzie 4 alle banche, aveva migliorato lo stato di salute della società (richiama giurisprudenza di questa corte 19806/2003, est. Ferrua, relativa a ridimensionamento del passivo durante l'amministrazione dell'imputato, in cui è stata ritenuta contraddittoria la conclusione della sussumibilità della fattispecie in quella di cui all'art. 223 legge fall.).
9. Il terzo motivo del ricorso GA deduce gli stessi vizi con riferimento all'elemento psicologico che deve investire il dissesto sia pure a livello eventuale e deve costituire oggetto di accertamento in concreto, nella specie non effettuato essendosi la corte territoriale limitata ad affermare che il ricorrente era stato consapevole non solo delle falsità dei bilanci, ma anche delle conseguenze che esse avrebbero avuto, data la loro imponenza e la realtà del compendio societario. Si sosteneva per contro che l'imputato non aveva voluto il dissesto né se ne era prefigurato la possibilità finché non aveva dato le dimissioni dal c.d.a.. 10. Il terzo motivo del ricorso ZZ investe, con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego di attenuanti generiche motivato in sentenza con richiamo alla gravità e pluralità dei fatti commessi e all'intensità del dolo, ma trascurando una serie di altri parametri evidenziati dalla difesa e in particolare la condotta susseguente al reato (atteggiamento collaborativo e transazioni con la curatela), da valutarsi, a seguito della decisione della Corte Cost. 183/2011, ai fini della concessione delle generiche, perfino nei confronti del recidivo nel caso dei più gravi reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.. 11. Con memoria depositata il 7-12-12 il difensore del ZZ, oltre ad insistere nelle doglianze già formulate, ha proposto un motivo nuovo deducendo inosservanza degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., così come quest'ultimo modificato a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità n. 237/2012. In sostanza la questione prospettata concerne la possibilità di riconoscere ora per allora la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato, non chiesto all'udienza del 22-5-2006, in cui il PM aveva modificato il capo E) d'imputazione integrandolo con la contestazione di ulteriori fatti distrattivi, in quanto non consentito dalla normativa allora vigente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e meritano rigetto.
2. Entrambi addebitano alla sentenza impugnata violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di riconoscimento del nesso causale tra il reato di false comunicazioni sociali e il dissesto del Gruppo AD, che caratterizza la bancarotta impropria contestata ad entrambi, con diversa estensione temporate causa le dimissioni del GA intervenute nel 1998. 3. Va in primo luogo respinta al mittente la doglianza che, intesa a contestare la collocazione nel 1993 del primo verificarsi dello stato di dissesto della società, lo situa 5 in epoca assai più recente onde collegarlo alla crisi del mercato asiatico del 1998 e sganciarlo dal falso in bilancio. Ciò per plurime considerazioni.
4. E' in primo luogo smentita dal semplice esame della sentenza di secondo grado l'accusa mossa alla corte territoriale di pretermissione di una serie di elementi attestanti una situazione di solidità del gruppo tra il 1993 e il 1998, quali la produzione di utili, i costanti aumenti del fatturato, la regolarità nel pagamento del dipendenti e dei contributi previdenziali, l'aumento del numero degli istituti di credito con cui erano stati intrattenuti rapporti. Lungi dall'ignorare tali elementi, la corte bolognese ne ha fornito una chiave di lettura in linea con la prospettazione accusatoria, a fronte della quale la doglianza si risolve in un tentativo di rivisitazione di elementi probatori già oggetto di valutazione espressa e di argomentata reiezione da parte dei giudici di merito.
5. Così, mentre va premesso che erroneamente i ricorrenti ritengono la situazione di solidità da essi descritta in contrasto con un dissesto 'conclamato' risalente al 1993, non essendo mai stato sostenuto che all'epoca il dissesto fosse palese, ché, anzi, l'ipotesi accusatoria attribuisce agli imputati proprio la strategia del mascheramento e della dissimulazione di esso sotto un'apparente floridezza economico finanziaria, si osserva che le sentenze di entrambi i gradi non hanno mancato di evidenziare, con interpretazione ancorata a contributi dichiarativi e a dati oggettivi, che la AD PA si trovava già a fine 1992 sull'orlo del fallimento versando, come dichiarato dallo stesso GA, in una situazione economica e gestionale disastrosa. Infatti a fronte di un capitale sociale di cinque miliardi di lire, il fatturato era di 46 miliardi di lire e l'utile di soli 19 milioni poiché il capitale investito, pari ad oltre 38 miliardi di lire, era finanziato solo per sei miliardi da capitale proprio e per il resto da esposizioni verso terzi, onde lo stato di solidità era meramente apparente.
6. Né è sostenibile, contrariamente a quanto ribadito nella discussione orale dalla difesa GA, interessata a differire l'insorgenza dello stato di decozione a dopo le dimissioni di questi, che dal 1993, quando tutte le quote sociali erano confluite nelle mani del ZZ, la situazione fosse stata sanata, chè, anzi, come osservato in sentenza, la società era stata gestita dal predetto come un 'pozzo da cui attingere risorse illimitate' per soddisfare le esigenze dispendiose sue e della famiglia, quali lo 'smodato collezionismo' di opere d'arte (44 miliardi di lire), la fiabesca ristrutturazione dell'immobile di residenza, di proprietà della moglie e del fratello di questa (22 miliardi di lire), la percezione, per sé e per la moglie, componente del c.d.a., di compensi mensili netti dai 30 milioni di lire in su (nel 1998, 55 milioni di lire netti a lui e 45 alla moglie).
7. Non solo ma, come del pari evidenziato dai giudici di merito sempre a sostegno del carattere risalente nel tempo dello stato d'insolvenza, del suo mancato risanamento e del suo progressivo aggravarsi, l'aumento del capitale da 5 a 10 miliardi di lire, 6 finalizzato a rassicurare i fornitori e a sostenere i maggiori costi degli oneri finanziari, era stato sottoscritto ed eseguito dal prevenuto, nel 1994, mediante conferimento, per oltre metà del suo valore, di una collezione di bastoni da passeggio, di 93 vasi di vetro, di 600 stampini di rame, aumento appostato in bilancio alla voce 'attrezzature industriali e commerciali'. Ma in tal modo, a fronte di un fatturato in costante e rilevante aumento (fino a 127 miliardi nel 1998), l'utile era diventato nel tempo sempre più ridotto, e i debiti verso le banche, a conferma di uno stato di decozione persistente ed ormai irreversibile, erano lievitati dai 12 miliardi del 1993 ai 65 del 1998, rendendo in sostanza il gruppo ostaggio degli istituti di credito.
8. Il colpo di grazia alla situazione di apparente solvibilità, ma di sostanziale assoluta precarietà finanziaria del gruppo, era stato inferto, come ben evidenziato in sentenza, da un evento occasionale ed imprevisto, la crisi del mercato tessile asiatico che, nel secondo semestre del 1998, producendo la flessione degli ordini dei clienti, aveva inesorabilmente determinato la chiusura dei flussi di denaro da parte delle banche e la richiesta di rientro dalle esposizioni pendenti.
9. Dopo le dimissioni del GA, le appostazioni del bilancio 1999 avevano cominciato a smascherare la reale situazione della società evidenziando per la prima volta non solo un credito di questa verso i soci per ben 29 miliardi, ma anche, significativamente, l'importo di 13 miliardi di lire per 'migliorie beni terzi' alla voce 'altre immobilizzazioni materiali' e l'incremento di oltre 37 miliardi della posta 'mobili e arredi ufficio di rappresentanza' -così adombrando le ingenti uscite per la ristrutturazione e per l'arredamento dell'immobile non appartenente alla società-, con una perdita, per la prima volta, di oltre 38 miliardi di lire e il depauperamento delle voci terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali, crediti verso clienti, sotto le quali in precedenza tali uscite erano state dissimulate. 10. Situazione correttamente ritenuta dai giudici di merito non imputabile, per le sue mastodontiche proporzioni, né esclusivamente alla crisi del mercato orientale classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso-, né a prelievi del ZZ dalle casse sociali effettuati tutti nell'ultimo anno, stante l'impossibilità di concentrazione in quel breve periodo. All'esplosione della situazione debitoria erano seguiti tentativi di salvataggio della società che non erano stati in grado di evitare la dichiarazione di fallimento. 11. L'altro e più interessante profilo della doglianza in esame, comune ad entrambi i ricorrenti, ruota intorno alla problematica giuridica della sussistenza o meno, nel caso di specie, del rapporto di causalità tra il reato di false comunicazioni sociali, sostanzialmente non contestato nei ricorsi, e il dissesto del gruppo AD. Rapporto la cui ricorrenza è imposta dalla struttura complessa della fattispecie penale nella quale un reato societario è assunto come elemento costitutivo che deve essere causa 7 。 concausa del dissesto societario (Cass. Sez. U, 25887/2003, Cass. 31828/2002, 32164/2009). 12. Va premesso che invano il ricorso ZZ richiama, ritenendolo applicabile alla fattispecie, l'indirizzo giurisprudenziale di questa sezione (Cass. 32164/2009, est. Bruno), secondo cui l'artefatta rappresentazione contabile, se espediente volto ad occultare una situazione finanziaria disastrosa facendo apparire la società affidabile all'esterno, non è causa del dissesto. Tale assunto, senz'altro condivisibile, non si attaglia al caso di specie. La decisione evocata nel ricorso si riferisce infatti al caso di aumenti di capitale fatti figurare come effettuati, ma in realtà versati in misura enormemente inferiore. Il giudice di legittimità ha in quel caso ritenuto ovvia e scontata l'affermazione dei giudici di merito che la differenza non versata avrebbe potuto soddisfare le pretese di un istituto di credito, ma non indicativa che la falsa rappresentazione fosse stata causa del dissesto, dovuto invece al mancato versamento di gran parte degli aumenti di capitale, non già all'averli fatti figurare come versati. 13. Diversa la fattispecie in esame nella quale la simulazione di un inesistente stato di solidità non solo aveva mascherato la reale situazione, ma aveva anche consentito al gruppo AD di ottenere ulteriori e sempre crescenti finanziamenti dalle banche in A tal modo mantenendo la fiducia dei fornitori e dei clienti, ma aumentando l'esposizione debitoria ed aggravando conseguentemente il dissesto, finché il fragile equilibrio era stato spezzato dalla crisi del mercato tessile asiatico. 14. Sotto altro profilo, appare a tutta prima inappropriato, a fronte di una condotta commissiva del prevenuti -le false comunicazioni sociali- il richiamo dei ricorrenti alla teoria del nesso causale nel reato omissivo improprio, nesso configurabile soltanto se si accerti -ipotizzandosi, con giudizio controfattuale, come avvenuta l'azione doverosa omessa- che l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato (sez. un. n. 30328/2002, Franzese). Tuttavia, a fare applicazione di tali criteri anche al reato in esame, invano si sostiene dai ricorrenti che mancherebbe la dimostrazione che i terzi -in particolare i fornitori- si sarebbero comportati diversamente di fronte a bilanci corretti non essendo soliti visionarli ma limitandosi ad accertamenti bancari sulla solvibilità del cliente. 15. Tale prospettazione trascura di considerare che gli accertamenti bancari davano nella specie esito positivo proprio grazie al mascheramento del dissesto sotto le false comunicazioni sociali, che facevano apparire solvibile, anche in virtù della complicità o connivenza di taluni istituti di credito, il gruppo AD. Mentre è indubbio che se i fornitori avessero, ad esempio, saputo che nella voce di bilancio 'impianti' o 'attrezzature' erano appostati acquisti di opere d'arte da parte dell'amministratore in proprio con fondi della società, non avrebbero mancato di metterne in dubbio l'apparente solidità revocandole la propria fiducia. Non per nulla la sentenza 8 impugnata evidenzia i casi emblematici della ND e della Banca PO IA VE, convinte a proseguire normali rapporti commerciali con il gruppo AD grazie alle false appostazioni e alle entusiastiche relazioni che accompagnavano i bilanci, nelle cui pieghe erano dissimulati, e resi artificiosamente invisibili, gli acquisti di opere d'arte e di oggetti di antiquariato e la sfarzosa ristrutturazione della residenza della famiglia ZZ. 16. Il che, a ben vedere, integra quella certezza processuale, o elevato grado di probabilità razionale o logica, basati sul materiale probatorio raccolto, richiesti dalla sentenza Franzese per la configurabilità del nesso causale. Di palmare evidenza è quindi l'erroneità dell'assunto dei ricorrenti per il quale i giudici di merito avrebbero ritenuto, in contrasto con l'orientamento della sentenza Franzese, la sussistenza del rapporto eziologico sulla base di un semplice giudizio di idoneità dei bilanci a condizionare la condotta dei terzi verso la società, assunto che oltre tutto trascura completamente come le false comunicazioni avessero reso concretamente possibile l'aumento delle esposizioni verso le banche, nel giro di pochi anni, da 12 miliardi fino a 65 miliardi di lire nel 1998. 17. Inutilmente poi i ricorrenti, facendo leva su un passo della sentenza in cui si afferma che il nesso causale nella bancarotta impropria, intercorrendo tra l'espressione di un processo volitivo interno -il falso in bilancio- e un fatto materiale -il dissesto-, non è spiegabile in base al principio della semplice causalità materiale, ravvisano in tale asserto, e conseguentemente stigmatizzano, come ha fatto la difesa GA anche nella discussione orale, una sorta di concezione attenuata del rapporto teleologico, basata sulla semplice idoneità della condotta a produrre l'evento. 18. Nulla di meno esatto. La corte territoriale ha infatti ineccepibilmente chiarito che, anzi, la verifica del nesso causale doveva essere maggiormente penetrante essendo la condotta integrata non da un fatto materiale ma da un falso ideologico che esigeva il controllo della sua finalizzazione a consentire al ZZ condotte altrimenti impossibili e ad indurre i terzi, caduti in errore, a comportarsi in modo diverso da quello che avrebbero altrimenti fatto. Verifica conclusasi, per quanto sopra, con esito assolutamente positivo. 19. Il secondo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti è privo di fondamento. Dando per ammesso che il gruppo AD fosse in stato di decozione già dal 1993, e quindi uniformandosi alla ricostruzione della vicenda condivisa in sentenza, essi si sono sforzati di sostenere che, poiché il dissesto sarebbe stato soltanto aggravato, la fattispecie andrebbe inquadrata nei fatti di bancarotta semplice di cui all'art. 224, n.2, legge fall. che prevede espressamente, quale evento del reato, anche l'aggravamento del dissesto, a differenza dell'art. 223, comma secondo n.1, stessa legge, che ne prevede soltanto la causazione o il concorso nella causazione ('hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto'). 9 20. Tale impostazione sconta però in primo luogo la mancata considerazione che l'ipotesi dei fatti di bancarotta semplice invocata presuppone l'inosservanza degli obblighi (quali ad esempio quello di convocazione dell'assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale: Cass. 154/2005, o quello di dare esecuzione a delibere assembleari che decidono lo scioglimento anticipato o la trasformazione della società: Cass.40581/2002) imposti dalla legge agli amministratori ed agli altri soggetti previsti dalla legge, mentre l'ipotesi dei fatti bancarotta fraudolenta di cui al n.1 dell'art. 223, comma secondo, legge fall., individua la condotta nel compimento dei reati societari previsti dal codice civile, tra i quali quello di false comunicazioni sociali, nella specie contestato e, per quanto sopra, sussistente. Per di più la sentenza impugnata ha dato ragionata contezza della connotazione fraudolenta e consapevolmente ingannatoria verso i terzi, in particolare i creditori, delle condotte degli imputati, con conseguente radicale impossibilità di ricondurre il fatto alla più mite previsione di cui all'art. 224 citato. 21. Ma un secondo vizio affligge la prospettazione dei ricorrenti in punto qualificazione giuridica del reato, laddove essa ricava da un'interpretazione meramente letterale la conclusione che soltanto l'art. 224, e non anche l'art. 223, sanzioni l'aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l'aggravamento, in quest'ultimo caso, resterebbe privo di punizione. 22. Tale interpretazione presenta già in sé una nota di irragionevolezza lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Ma vi è di più. Il dato testuale valorizzato dal ricorrenti appare infatti in contrasto con un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen., applicando la quale, come suggerito da acuta giurisprudenza di questa corte, assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Cass. 16259/2010, 17690/2010). 23. E nel caso di specie la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare come l'espediente di dissimulare gli ingenti prelievi dell'amministratore per scopi personali e familiari sotto altre voci del bilancio, avesse consentito di proseguire per anni l'attività del gruppo AD con assunzione di nuovi rischi e debiti, anch'essi causa -o concausa del dissesto e del suo aggravamento dell'ordine di oltre cinquanta miliardi 10 di lire in cinque anni, mentre la crisi del mercato asiatico e gli altri fattori indicati dai ricorrenti sarebbero stati inidonei, da soli, a provocare il fallimento. 24. Del resto l'irrilevanza del dato testuale di cui sopra risulta confermata dalla giurisprudenza di questa corte che, anche in ordine al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n.2, legge fall. (che prevede l'ipotesi di fatti di causazione con dolo o per effetto di operazioni dolose del fallimento della società), ha affermato che la configurabilità di quel reato non è esclusa dal fatto che la condotta abbia determinato soltanto l'aggravamento di una situazione di dissesto già in atto (Cass. 19806/2003). La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n.1, nell'attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all'aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause sopra richiamati. 25. Infondata è anche la doglianza, esclusiva del ricorso ZZ, per la quale sarebbe stato trascurato il fatto che egli, fornendo garanzie alle banche, aveva migliorato lo stato di salute della società. Invero il richiamo alla pronuncia di questa corte n. 19806/2003, già sopra evocata ad altri fini, secondo cui l'incremento di singole situazioni debitorie per effetto di condotta abusiva, è inidoneo a configurare il reato se l'entità complessiva del passivo sia rimasta invariata o sia stata persino ridotta, appare inappropriato solo che si consideri il carattere assertivo e generico della censura che non è idoneo ad escludere il globale aggravamento del dissesto, al quale, secondo l'indirizzo richiamato, deve farsi esclusivo riferimento ai fini di ritenere la sussistenza del reato. 26. Priva di interesse è la censura di cui al terzo motivo del ricorso GA che aggredisce la sentenza sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. Correttamente il ricorrente afferma che detto elemento, il quale deve investire il dissesto quanto meno a livello di dolo eventuale, necessita di accertamento in concreto. Quello che invece non è condivisibile è l'assunto, privo di alcun serio fondamento, che l'imputato non aveva voluto il dissesto né se ne era prefigurato la possibilità fino al momento in cui aveva dato le dimissioni dal c.d.a., assunto efficacemente contrastato dal rilievo della corte territoriale che il ricorrente, esperto commercialista, era stato consapevole e partecipe non solo delle falsità dei bilanci (il che non è sostanzialmente contestato), ma anche delle loro conseguenze 'in termini di dissesto', data la loro imponenza e la realtà del compendio societario. Rilievo del resto saldamente ancorato alla constatazione che il GA si era dimesso dal consiglio di amministrazione del gruppo AD soltanto nel 1998, dopo aver avallato per anni la reiterata prassi di falsificare le comunicazioni sociali così dimostrando la consapevolezza dello stato di difficoltà del 11 gruppo e la rappresentazione del rischio di insolvenza, fatto gravare sui creditori. Egli aveva quindi abbandonato la nave soltanto quando la speranza che 'il delirio avesse una fine' (speranza che lo aveva in precedenza animato, come da lui stesso riferito) aveva dovuto necessariamente cedere dinanzi alla crisi del mercato tessile asiatico e si era materializzata la certezza che la situazione fosse pronta ad esplodere. Il che è quindi emblematico, come correttamente ritenuto in sentenza, quanto meno della sua accettazione del rischio del dissesto. 27. Ai limiti della inammissibilità, e comunque manifestamente infondata, è da ultimo la doglianza del ZZ in tema di diniego delle attenuanti generiche. Non è superfluo ricordare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, ed è quindi incensurabile, avendo fatto richiamo alla gravità e pluralità dei fatti commessi e all'intensità del dolo. Non solo, ma pur essendo tale motivazione sufficiente alla stregua di quanto appena osservato, la corte territoriale non ha mancato, con argomentazione esente da manifesta illogicità e quindi incensurabile in questa sede, di rilevare, a fronte della valorizzazione da parte del ricorrente della condotta susseguente al reato, che la mancata indicazione da parte del ZZ della collocazione delle opere d'arte e dei beni di antiquariato distratti oppure oggetto di appropriazione, era idonea a privare di valenza positiva il suo comportamento collaborativo nei confronti del curatore. 28. Di visibile inconsistenza si appalesa poi la violazione di legge dedotta, sullo stesso tema, in relazione alla pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 62 bis cod. pen. (Corte Cost. 183/2011), nella parte attinente all'impossibilità per il giudice di tener conto, ai fini della concessione delle generiche, della condotta del reo susseguente al reato nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, comma quarto, cod. pen., colpevole di uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. Il fatto che il giudice delle leggi abbia esteso la possibilità di tener conto del comportamento successivo al reato anche nei confronti dei recidivi reiterati chiamati a rispondere di gravi fatti, non significa certo che ai non recidivi responsabili di reati di minor gravità debbano, quasi in modo automatico, essere riconosciute attenuanti generiche, in particolare laddove, come nella specie, il giudici di merito abbiano indicato le ragioni ostative alla concessione di esse e per di più fornito ragionata giustificazione della svalutazione della condotta successiva al reato. 29. Il motivo nuovo formulato dal ZZ con la memoria difensiva è inammissibile perché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. 12 $ proc. pen. (Cass. 27325/2008), pena, a ritenere diversamente, la possibilità di aggiramento dei termini previsti a pena di decadenza dall'art. 585 cod. proc. pen.. A parte ciò, la sentenza della corte costituzionale n. 237/2012 invocata nella memoria non potrebbe comunque esplicare alcun effetto nel presente processo per l'ovvia ragione che il ricorrente, a seguito della modifica dell'imputazione da parte del PM, non aveva manifestato la volontà di chiedere l'ammissione al rito abbreviato. Poco conta che la normativa dell'epoca non glielo consentisse, dal momento che sarebbe stato comunque necessario avanzare la relativa richiesta, sollevando eventualmente la questione di costituzionalità. 30. Al rigetto dei ricorsi seguono la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e quella solidale di entrambi alla rifusione delle spese di parte civile, che si liquidano in dispositivo in base ai nuovi criteri per la liquidazione dei compensi ai professionisti dettati con il decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile Banca IA PO VE PA, che liquida in € 3500, oltre accessori secondo legge. Roma 11-1-2013 Lofoloressel Il Presidente Il consigliere est. лт DEPOINTATA IN CANCELLERA addi 12 APR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Өнд 13