Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta il tempo trascorso dalla commissione del fatto, cui il giudice deve far riferimento ai fini della eventuale esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, va determinato con riguardo all'epoca in cui sono state poste in essere le condotte illecite e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, ancorchè determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, sfuggendo alla sua sfera volitiva.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare.
Commentari • 5
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1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
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1. Con ordinanza del 29 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del G.i.p. che il 10 ottobre 2023, per quanto di interesse, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. di tre immobili (opificio industriale, pertinenze comprese, sito in A. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto al fg. (...)). Per tali immobili era stato richiesto il vincolo reale in relazione …
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2012, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 191
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 47062/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD TI GI;
avverso l'Ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma pronunciata il 21.10.2011 in accoglimento dell'appello del PM. volto alla riforma dell'Ordinanza del GIP che rigettava l'istanza di misura carceraria verso il predetto;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sono presenti l'avv. Massimo Krogh e l'avv. Diddi Alessandro del Foro di Roma, per il ricorrente;
sentite le Requisitorie del PG (nella persona del Cons. Dr. Gioacchino Izzo) che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
I difensori presenti insistono nel ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale della capitale ha ritenuto inesistenti le esigenze cautelari per applicare a RD TI GI la richiesta misura cautelare carceraria, quale colpevole del plurimo delitto di bancarotta fraudolenta impropria - patrimoniale e documentale - commessa (in concorso con altri, tra cui i dipendenti di società di leasing) nella sua veste di concorrente con l'amministratore di alcune società dichiarate fallite dal Tribunale di Roma in data 17.5.2011 (IMM. JOVINELLI Srl, IMM. BALDO DEGLI UBALDI Srl., IMM. ITALIAN HOSPITAL GROUP Srl.),(cagionato il dissesto delle medesime per effetto di operazioni dolose.
La condotta censurata veniva identificata nella distrazione fraudolenta di cospicue somme di denaro lucrate da detti organismi a seguito di convenzioni di leasing sostanzialmente simulate. Le società in discorso vendevano, a società di leasing compiacenti, immobili a prezzi grandemente superiori al valore di carico, ricavandone una cospicua plus-valenza liquida, che le acquirenti assegnavano ad economie esterne (sovente all'estero) ma riferibili al RD TI o ad organismi di sua pertinenza (azione che determinava il dissesto delle società originariamente acquirente, deprivate delle spettanze di ricchezza conseguenti ai negozi stipulati e che le esponeva alle pretese tributarie in conseguenza delle plusvalenze lucrate). Residua una pendenza finanziaria per ratei di leasing per le convenzioni finanziarie concluse da società dell'orbita del RD TI intestatane di convenzioni di locazione finanziaria, essendo - di regola -assolto soltanto un "maxi- canone" a favore delle società di leasing, e - soprattutto l'obbligazione tributaria per il gravame fiscale inerente alla plus/valenza realizzata, gravame che, dal ricorso, si apprende essere ammontato a circa Euro 90 milioni.
Il GIP, pur apprezzando il fondamento della costruzione d'accusa, riteneva, sia in ragione dell'incensuratezza del prevenuto sia per la lontananza nel tempo dei fatti illeciti (commessi negli anni 2005/2006), di non aderire all'istanza carceraria. Interpose appello il PM presso il Tribunale di Roma segnalando la gravita degli illeciti, soprattutto in ragione dell'elevatezza delle somme acquisite mediante frode e la reiterazione della manovra. Il Tribunale, adito dall'appello del PM, invece ha sottolineato la gravità dei fatti e l'imponenza delle somme lucrate, precisando che l'attuale addebito attiene alla bancarotta, non già agli illeciti tributari o alla appropriazione indebita dianzi ascritta al prevenuto. Ha valutato la fondatezza della ricostruzione (uniformemente al giudizio del primo giudice) ed ha ritenuto necessaria l'emissione della misura.
Hanno interposto ricorso i difensori del RD TI avanzando anche motivi aggiunti ed hanno eccepito: - ricorso avv. Diddi:
a) inosservanza della legge processuale per l'erroneo tragitto che per relationem giustifica il provvedimento servendosi della motivazione propria della misura cautelare reale e della sordità verso le produzioni difensive che dimostravano come l'intero debito delle società interessate sia garantito dalle attività (proprie della persona fisica del RD TI) assoggettate a sequestro preventivo (assunto ex art. 240 c.p., comma 3, non per equivalente, ne' finalizzato alla confisca) e della produzione che dimostra come l'Agenzia delle Entrate abbia espresso giudizio di idoneità sulla proposta transattiva dell'imputato, tenendo presente la giurisprudenza che esclude la fattispecie penal/fallimentare quando il patrimonio sia reintegrato prima della dichiarazione di fallimento.
b) inosservanza della legge processuale per l'assenza di esigenze cautelari poiché i fatti risalgono, al di là delle dichiarazioni di fallimento, al periodo 2005/2006 e superano, quindi, la soglia di tre anni ravvisata dalla giurisprudenza (Cass. pen., SS.UU., 24 settembre 2009, n. 40538) come utile parametro valutativo;
le ulteriori circostanze risultano neutre al proposito (l'aver ricoperto la carica di amministratore in 23 società nulla dice su condotte illecite;
ne' la movimentazione di ingenti somme) o la vicenda a sfondo truffaldino, connessa alla denuncia di PO, ed è stata trascurata l'attivazione per raggiungere la transazione fiscale sintomo di un diverso atteggiamento ben diverso;
è errata la convinzione che la confisca sia strumento volto ad impedire che l'autore possa godere il frutto del reato, poiché nel caso di specie si perviene al risultato di invitare il prevenuto a commettere ulteriori fatti appropriativi per pagare i debiti delle società fallite;
c) inosservanza della legge processuale per l'assenza di adeguatezza nella richiesta misura carceraria perché per evitare che il RD TI agisca all'estero o tramite apparti societari esistono misure più specifiche ed idonee a prevenire l'inconveniente.
Ricorso avv. Krogh:
a) erronea applicazione della legge penale poiché non sono ravvisabili nelle condotte del prevenuto i reati di appropriazione indebita e di bancarotta trattandosi di fatti violatori delle norme fiscali, tali da non consentire provvedimenti cautelari, invero le somme distratte non appartenevano a gestione "in nero" ne' mai i passaggi furono occultati al fisco;
si è contusa la figura dell'appropriazione indebita con quella della distrazione fraudolenta che è nozione generica e che non può essere censurata appartenendo a libera scelta di gestione dell'imprenditore, inconcepibile perché si tratta di distrazione di somme proprie a favore di se stesso, sicché manca l'interversione del possesso;
ne' è prospettabile la violazione dell'art. 2634 c.c., in assenza di querela;
b) assenza di esigenze poiché il pericolo di reiterazione di fatti analoghi deve esser concreto, ipotesi non prospettabile per un soggetto incensurato e che svolge attività di imprenditore per il quale è difficile ipotizzare la volontà di fallimento della propria società;
I Motivi nuovi a f0rma di entrambi i difensori:
- carenza dei gravi indizi avendo il Tribunale omesso di considerare la possibilità di assenso alla proposta di concordato fallimentare per le 3 società fallite e di concordato preventivo ex L. Fall., art. 160, per SVILUPPO AREE URBANE Srl. che prevede il pagamento entro 60 giorni dell'intera pendenza debitorie (Euro 60,4 milioni complessivi), essendo il Fisco unico creditore ed essendo gli importi da reato inferiori (Euro 43,1 milioni); sicché verrebbe meno anche l'oggettività del reato;
- assenza delle esigenze cautelari con analitica disamina delle vicende;
a) di CI LA operazione che - diversamente da quanto opinato dal Tribunale - non avvenne dopo il sequestro (eseguito il 18.12.2008), bensì un anno prima (25.7.2007);
b) di RI TA erogatrice di un bonifico di Euro 2 milioni a favore di IMM. CREDIT SECURITAZION denaro poi finito all'estero, non palesandosi il bonifico in sè quale prova di illecito, quando l'operazione rinviene spiegazione in un investimento in Calabria di impianto eolico il cui onere venne sopportato da CREDESEC spa. con provvista della citata IMM. CREDIT SECURITAZION;
c) le cariche in 23 società sono (come già dianzi osservato) circostanza che nulla prova quanto ad illecito ed è per questa ragione che il prevenuto non si diffuse in spiegazioni sull'attività egli organismi interessati;
d) di VD EM segnalando che il debito verso il Fisco sorgeva da un contratto di compravendita condizionato all'esercizio del diritto di prelazione del Ministero dei Beni culturali, negozio stipulato il 29.6.2007 ed estraneo al ritenuto disegno, fraudolento ascritto al RD TI;
e) le doglianze di IU PO non interessano questa vicenda non essendo il RD TI mai stato iscritto nel registro degli indagati: egli è coinvolto sol perché l'accusato AG aveva ceduto quote al PO di ERREDIECI parte del cui capitale, di poi, fu ceduta a SEQUOIA Srl., società del RD TI:
tanto non impinge nelle condotte frodatorie ascritte al prevenuto;
f) i vistosi movimenti di c/c nella primavera 2009 con causale "restituzione finanziamento infruttifero", che rappresentano lo svincolo di somme congelate a garanzia verso CREDSEC;
g) quanto alla proposta transattiva (presentata da IMM. CREDIT SECURITAZION, in data 18.10.2011) con l'Erario al fine di definire anche la posizione delle tre società fallite, non può essere ritenuta ormai coperta da "giudicato" come affermato dal Tribunale poiché i giudici si sono limitati a convalidare la astratta legittimità del provvedimento ablativo, impregiudicate le valutazioni sui suoi presupposti: soltanto il giudice del merito potrà valutare, con un giudizio di relazione tra la cosa ed il reato ascritto, la possibile espropriazione dal patrimonio, poiché - non cadendo sul prezzo del reato - la confisca ha natura meramente facoltativa;
inoltre la decisione di avvalersi dei beni oggetto di sequestro non spetta a RD TI, bensì all'Agenzia delle Entrate e le somme sequestrate non attengono al patrimonio personale di RD TI, ma delle società cadute in procedura concorsuale, essendo stati acquisiti con il profitto del reato di appropriazione indebita, sicché il loro impiego non può che essere a vantaggio delle persone offese dal reato (essendo la proposta di transazione prospettata quale contratto a favore di terzi, cioè le società fallite).
In data di ieri è stata depositata nuova memoria difensiva che segnala, a conferma dell'inesistenza delle esigenze cautelari, che potrebbero essere sterilizzate dall'accordo transattivo eliminando le passività.
IN DIRITTO
Premessa:
1) L'obiettività delle condotte (quanto risultante dall'Ordinanza impugnata) e l'inquadramento delle stesse nella costruzione giuridica penal/fallimentare, non è contestata dal ricorrente, sicché l'attuale ricorso attiene alle esigenze cautelari, non già ai gravi indizi di colpevolezza;
2) L'oggetto del procedimento non riguarda più, come lascia talora supporre la difesa del RD TI, ipotesi di appropriazione indebita, bensì fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria. I beni materiali (le somme di denaro rappresentanti la plus/valenza lucrata nelle vendite alle società di leasing) su cui cadde l'azione di illecita manomissione, erano entrati e si erano confusi nel patrimonio delle società, oggi cadute in procedura concorsuale. Nè assume interesse il profilo di illecito fiscale sotteso alla sottrazione alla pretesa tributaria di somme lucrate dalle società in discorso: nulla osta, infatti, al concorso di reati in materia, avendo essi una struttura ed una obiettività difforme. 3) Tutte le società qui considerate sono state dichiarate fallite in data 17.5.2011.
4) I ricorsi trascurano del tutto l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale ascritto RD TI, fatto che si attaglia agevolmente alle manovre fraudolenti patrimoniali addebitategli e che non è fatto oggetto di contestazione. 5) La condotta prevista nei capi di accusa, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è per tutte - con distinti capi di accusa - la distrazione fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1, (L. Fall., art. 216, comma 1), con riferimento alla distrazione delle citate plus/valenze, sia della causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.
6) Il fuoco della critica difensiva si incentra sulla probabile soluzione transattiva della vertenza con il Fisco, nell'ottica - per il vero indimostrata (quale sorte viene assegnata al credito verso le società di leasing private di un cespite di loro pertinenza?) - che appianata la pendenza erariale, tutto il passivo gravante sugli organismi verrebbe annullato, con radicale annientamento della ipotesi criminosa. La prospettazione non convince: invero, il delitto di bancarotta è reato di pericolo e la sua consistenza non viene meno al pagamento del debito, una volta che sia stata accertata l'insolvenza dell'impresa. In tema di bancarotta fraudolenta, la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo costituisce un posterius che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione ormai perfetta (Cass. pen., sez. 5, 16 marzo 2005, Miatello, Ced Cass., rv. 231853). Resta, dunque, integra la valenza antidoverosa, nel profilo evidenziato a carico del prevenuto (reato fallimentare) del comportamento censurato.
7) Le singole situazioni evidenziate (cap. 2) nei motivi nuovi attengono a profili di fatto e la Corte non ha strumenti e legittimazione per verificarne il fondamento;
è agevole, al riguardo, ravvisare il vizio di carente autosufficienza, mancando al ricorso il riscontro delle asserzioni esposte.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l'Ordinanza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo esame.
L'impugnazione, nonostante qualche diverso accenno negli ultimi atti difensivi, riguarda esclusivamente le esigenze cautelari. Le recenti produzioni difensive (soprattutto la Memoria avv. Diddi del 7.12.2012, con gli uniti allegati) attestano che l'Agenzia delle Entrate non si mostra ostile alla conclusione concordata della vertenza fiscale, ma - soprattutto - che la Procura della Repubblica di Roma (evidentemente discostandosi dall'orientamento seguito dal GIP nel presente segmento processuale) - ha dato il consenso al dissequestro dei cespiti vincolati da sequestro preventivo ed alla loro consegna ai curatori interessati dalle vicende concorsuali. Ovviamente è impregiudicata la ricorrenza del reato (che si profila come bancarotta fraudolenta impropria e non già quale mero illecito tributario, anche perché permane sullo sfondo la relazione con le società finanziarie verso cui sono in essere plurimi rapporti debitori a carico degli organismi locatari): la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo.
Pertanto, non richiede - nell'azione del fallito - la dimostrazione di un danno reale ai creditori (cfr. Cass., Sez. 5, 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 214860).
Essa può dirsi integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori, senza necessità di un pregiudizio emergente ed irrimediabile (che - ove sussistente in guisa rilevante - potrà integrare l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2). Da questa premessa discende che per l'affermazione della penale responsabilità non rileva che la procedura concorsuale si chiuda (L. Fall., art. 118, nn. 1 e 2) per inesistenza di creditori insinuati ovvero per pagamento integrale dei debiti e delle spese. Tuttavia, essendo la procedura concorsuale tornata in possesso di cospicua dotazione già appartenuta al ricorrente, è possibile elidere le passività che affliggono le economie di queste società (così da colorare di indiscutibile sproporzione, ai sensi dell'art.275 c.p.p., comma 2, la misura carceraria verso il suo amministratore). Del resto, potrebbe ipotizzarsi che la eliminazione delle passività potrebbe condurre alla revoca delle sentenze dichiarative dell'insolvenza, con conseguente eliminazione del rilievo penale dei fatti.
Ma si tratta di argomenti privo di attualità ed esterno, dunque, alla presente decisione.
Inoltre, decisiva per escludere la fattispecie della pericolosità, quale delineata dal codice di rito, è la decorrenza de tempo dalla commissione delle condotte incriminate.
In tema di misure cautelari e delle relative esigenze ai sensi dell'art. 274 c.p.p., il giudice deve riguardare alla condotta ascritta al prevenuto e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare: infatti, la dichiarazione giudiziale (sia essa la sentenza dichiarativa di fallimento sia il decreto di ammissione al concordato preventivo), non si presenta quale referente utile per vagliare il comportamento del soggetto di indagine, come, invece, è stabilito dall'art. 274 c.p.p., lett. c, collocandosi esso fuori della sua sfera volitiva;
la possibile distanza di tempo che può intercorrere tra l'azione di costui e la decisione del giudice concorsuale impedisce affidabile accertamento della pericolosità.
Ed, allora, seguendo l'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, per ciò che attiene alla concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, può plausibilmente affermarsi che la lontananza nel tempo tra l'azione incriminata e l'avvio delle procedure concorsuali (circa 6-7 anni) impedisce di giudicare legittima l'applicazione del provvedimento restrittivo della libertà (cfr. Cass. Sez. Un. 24 settembre 2009, Lattanti, rv. 244377).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012