Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2013, n. 18293
CASS
Sentenza 20 novembre 2013

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I motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2013, n. 18293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18293
    Data del deposito : 20 novembre 2013

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