Articolo 606 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 605Articolo 607
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9 ottobre 2010
Art. 606. Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico 1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilita', da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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