Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 21846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21846 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 451
Dott. PEZZULLO RO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 17162/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI RA GI N. IL 11/05/1954;
avverso la sentenza n. 3242/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l'avvocato Vigna Renato M., che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 27.11.2012 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 23.2.2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AS CO IG per il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 e R.D. n. 267 del 1942, art. 224, per essere il reato estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna nei confronti del predetto per il delitto di bancarotta fraudolenta, di cui agli artt. 81 e 110 c.p. R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223, per avere allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, nella qualità di amministratore di fatto della società Villa Raverio Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 18.5.2005, distratto parte dei beni sociali mediante prelevamenti dalle casse sociali e pagamenti ingiustificati a terzi, pari ad un ammontare di Euro 30.000,00, rideterminando la pena in anni tre di reclusione esclusa l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2. 2. Avverso tale sentenza il AS ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d), e) in relazione alle previsioni di cui al art. 216, comma 1, n. 1, art. 223 e art. 219, comma 1 L. Fall.. In particolare, ha dedotto:
- la violazione del principio di correlazione tra accusa e affermazione di responsabilità, essendo stato avviato il processo per una distrazione di somme, avvenuta in più occasioni, per un importo complessivo di Euro 30.000,00, mentre il Tribunale ha spontaneamente ritenuto che l'imputato abbia distratto tale importo in un'unica soluzione, con l'operazione di cui alla scrittura privata del 28.5.2002, stravolgendo l'originaria impostazione accusatoria e senza prospettare all'imputato e al difensore, ai sensi di legge, la nuova accusa;
- il vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito all'effettivo ruolo del ricorrente, non potendo essere ritenuto amministratore di fatto della società, emergendo, invece, dagli atti, il suo ruolo di natura professionale, di ausilio, per affrontare e risolvere le questioni economiche di Villa Raverio, senza che in ciò fossero rilevanti i rapporti con la EFI;
- l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal curatore e segnatamente quelle secondo cui il dissesto della società era già esistente quando si verificarono nel 2002 i primi approcci con la società Villa Raverio da parte della società Efi, ergo da parte del AS, sicché il ricorrente non ha ne' creato, ne' aggravato il dissesto;
- la violazione di legge derivante dall'aver negato la testimonianza di PU NA, unica persona che avrebbe potuto spiegare come sono andati i fatti in occasione della specifica operazione considerata dal Collegio, conclusa con la scrittura privata del 28.5.2002;
- la mancata valutazione del contenuto di un documento prodotto da altro difensore allegato all'atto di appello;
- la mancata valutazione dei principi affermati con la sentenza n. 3229/2013, non risultando dimostrata in capo al AS la consapevolezza dello stato di dissesto nel quale, grazie all'amministratore di diritto CI CH, era precipitata la società;
- la mancata considerazione delle dichiarazioni del ricorrente che ha spiegato di essere stato lui a firmare il documento che il difensore ha allegato all'atto di appello e di fare ricorso a due tipi di firma: una per le questioni professionali e l'altra per le questioni private;
- la mancata considerazione che, l'ammanco di Euro 30.000,00, correlato ad un'unica operazione, è stato risarcito alla procedura dal CI, unico vero interessato all'affare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il ricorrente, innanzitutto, si duole della violazione del disposto di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2 e della conseguente lesione del diritto di difesa, per essere il fatto descritto in imputazione diverso da quello per il quale vi è stata condanna. Tale doglianza è infondata. Giova all'uopo richiamare i principi più volte affermati da questa corte, secondo i quali l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto ove la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del p.m.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, n. 35574). In particolare, si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante, da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. Deve cioè trattarsi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez. 3, n. 11824 del 07/02/2013). Nel caso di specie, la descrizione della condotta ascritta all'imputato nel capo di imputazione - indicata nell'avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distratto con prelevamenti dalle casse sociali e pagamenti a terzi la somma pari ad Euro 30.000,00, anche in tempi diversi - a fronte della circostanza specificamente emersa, evidenziata nella sentenza di primo grado, secondo cui la somma in questione fu versata dal CI a titolo di caparra per un immobile destinato ad abitazione privata dell'imputato, scelto da quest'ultimo per esigenze assolutamente personali, non ha comportato una modificazione dell'imputazione, tale da pregiudicare la sua possibilità di difesa per essere mutato il fatto contestato nei suoi elementi essenziali, risultando invariato l'addebito quanto all'importo distratto, ma solo specificate le modalità e la finalità della distrazione (somma concessa a titolo di caparra per un'unica operazione). Condivisibilmente, pertanto, la sentenza impugnata ha messo in risalto come, nonostante l'improprio riferimento alla continuazione, non vi è stata comunque possibilità di confusione da parte dell'interessato, ne' mutamento delle caratteristiche del fatto contestato, sulla base delle acquisizioni istruttorie e documentali.
2. Infondata si presenta, poi, la doglianza relativa al vizio motivazionale circa il riconosciuto ruolo di amministratore di fatto svolto dal AS. Ed invero, la sentenza impugnata da compiutamente conto degli elementi che dimostrano tale ruolo e, segnatamente, le dichiarazioni dell'amministratore di diritto CI CH, giudicato separatamente, il quale ha riferito che il AS, amministratore delegato della Efi s.p.a., detentrice a sua volta del 50% delle quote di Villa Raverio, dopo diverso tempo che era in rotta con l'altro socio, riusciva a far destituire l'amministratore e chiedeva a lui di sostituirlo, siccome già consigliere della Efi;
il AS amministrava di fatto tutte le società e bisognava far riferimento a lui per qualsiasi decisione sul da farsi. Per quanto concerne, la somma di Euro 30.000,00, il CI ha riferito che il AS aveva manifestato il suo interesse per l'immobile sito nel comune di Parabiago per trasferirsi ad abitare con i familiari e poiché in quel momento vi era liquidità per gli incassi sui conti della società, tale somma era stata impiegata quale caparra per il compromesso, al quale conseguiva subito la disponibilità dell'appartamento. Il teste MO - ha evidenziato la corte di merito - ha dichiarato di aver trattato per l'operazione relativa all'immobile proprio con il AS, confermando così il ruolo di "gestore" di fatto della società da parte dello stesso, così come il rag. De RO, anche se genericamente, ha individuato nel AS il soggetto che "dirigeva la baracca", che dava le indicazioni. Infine, il curatore aveva evidenziato di aver appreso dal rag. De RO che il AS ebbe a consegnargli la documentazione contabile della società Villa Raverio ad ulteriore dimostrazione del ruolo attribuito all'imputato.
Tali emergenze complessivamente considerate, in uno al dato oggettivo che l'appartamento in relazione al quale era stata versata la caparra era entrato nella disponibilità dell'imputato, hanno indotto correttamente, sia il giudice di primo grado, che il giudice d'appello, a ritenere il AS amministratore di fatto della società Villa Raverio e non certo, come prospettato in questa sede, "consulente" o professionista, di ausilio al CI. L'attività compiuta dal AS, consistita nel porre in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate dal CI, formalmente investito della qualifica di amministratore, e la destinazione della somma della società per soddisfare esigenze personali dell'imputato, sono idonee ad integrare la responsabilità del ricorrente appunto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (arg. ex Sez. 1, n. 5063 del 11/01/2012).
3. Per quanto concerne l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento in merito all'esistenza dello stato di dissesto già all'epoca in cui il AS si "avvicinò" alla società Villa Raverio, sicché alcuna incidenza su tale situazione ha avuto l'imputato, si osserva che a quest'ultimo, quale di amministratore di fatto della predetta società, risulta contestata la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria, già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 5, n. 41887 del 24/09/2013). In ogni caso, la deduzione del ricorrente deve ritenersi infondata, atteso che la sentenza di appello, nel confermare integralmente le valutazioni del giudice di primo grado, ha recepito pure le valutazioni effettuate con riguardo alle dichiarazioni rese dal curatore circa l'esistenza di uno stato di insolvenza della società, palese sin dal 1999, palesatosi in maniera ancor più evidente allorché l'imputato, attraverso la Efi, subentrò di fatto nella gestione sociale, peggiorandola clamorosamente, sino all'esecuzione immobiliare subita che portò alla perdita dell'immobile nel 2004.
Va all'uopo richiamato il principio, secondo cui non sussiste mancanza o vizio di motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012).
4. Non si ravvisa, poi, il vizio lamentato di violazione di legge nella valutazione operata dalla Corte di merito circa il diniego di rinnovazione istruttoria - per non essere indispensabile, ma superflua, l'escussione della teste PU, alla luce delle dichiarazioni esaustive del MO - e ciò alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 4, n. 28962 del 21/06/2013) e che non si ravvisa nella fattispecie in esame.
5. Per quanto concerne, inoltre, la mancata valutazione del contenuto di un documento allegato da altro difensore al proprio atto di appello, alcun vizio è ravvisabile nella valutazione della Corte di diniego a tal riguardo della rinnovazione istruttoria, essendo tale documento privo di valore probatorio siccome sfornito di data certa e presentando una sottoscrizione, apparentemente del AS, diversa da quella apposta sull'atto di appello. Tale valutazione non può certo dirsi smentita dalla circostanza addotta dall'imputato che ammette in sostanza la diversità delle firme, adducendo l'utilizzo del tutto indimostrato di una doppia firma, una per le questioni professionali e l'altra per quelle private, e, comunque, non risolve il dato della carenza di una data certa.
6. In merito alla mancata consapevolezza da parte del AS dello stato di dissesto della società, si osserva, come già accennato, che l'oggetto del dolo dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale non include la prospettiva del dissesto, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012).
7. Non pare senz'altro idonea ad elidere la responsabilità dell'imputato la circostanza che il CI abbia risarcito la procedura mediante la somma di Euro 30.000,00 corrispondente all'importo della distrazione, trattandosi di un post factum che può determinare, eventualmente, effetti attenuanti, in favore del solo autore del risarcimento.
8. Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014