Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 21846
CASS
Sentenza 13 febbraio 2014

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Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

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  • 2Bancarotta fraudolenta e cessione del parco automezzi: la Corte sulla responsabilità del concorrente extraneus (Cass. Pen. n. 2122/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025

    1. Con sentenza del 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia ha riformato la pronuncia del Tribunale di Mantova dell'8 giugno 2018 nei confronti di Ro.Et., rideterminando la pena principale e le pene accessorie previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (in concorso con l'amministratore), nella sua qualità di concorrente extraneus, amministratore della società "Ro.Et. S.r.l", che aveva acquistato il parco auto della società Be. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del …

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  • 3La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)
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    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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  • 4Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …

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  • 5Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)
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    1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 21846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21846
Data del deposito : 13 febbraio 2014

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