Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché per beni del fallito ex art. 216 l. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l'iter criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2372
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 49736/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LU N. IL 12/07/1973;
avverso la sentenza n. 682/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del 16/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 16-06-2011, a conferma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Fermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato LL LU a pena di giustizia per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa quale amministratore di fatto della G. & G. srl.
Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, il LL, insieme alla moglie e ad altri complici, progettò e creò una struttura aziendale destinata a carpire la buona fede dei fornitori, procurandosi una gran quantità di preziosi che non aveva alcuna intenzione di pagare e vendendoli per conto proprio dopo l'acquisto, con la conseguenza di portare la società al fallimento.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Franco Romagnoli, che si avvale di quattro motivi.
2.1. Col primo si duole della violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, e della illogicità della motivazione resa, sul punto, dalla
Corte d'appello. Deduce di aver inviato via fax il 12 maggio 2006 al Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Fermo, dopo il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, dichiarazione di non accettazione delle notifiche per conto del suo assistito. Tuttavia, il 15 maggio 2006 il Tribunale notificava al difensore la sentenza destinata all'imputato contumace, con conseguente nullità della notificazione, ex art. 171 c.p.p.. 2.2. Col secondo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p. e art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nonché dell'art. 238 c.p.p..
Lamenta che il Giudice dell'udienza preliminare abbia utilizzato per la decisione l'informativa della Guardia di Finanza e le dichiarazioni di persone informate sui fatti rilasciate in altro procedimento ed acquisite nel corso dell'udienza preliminare, prima della richiesta di giudizio abbreviato, che ciò abbia fatto in contrasto col disposto dell'art. 238 cit., che consente l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento solo se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2.3. Col terzo eccepisce l'erronea applicazione della L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, art. 219, comma 2, n. 1 e art. 223, nonché
il vizio di motivazione resa, sul punto, dalla Corte di merito. Lamenta che il LL sia stato ritenuto amministratore di fatto in considerazione dell'attività ausiliaria svolta a favore della moglie, amministratrice di diritto;
deduce che l'attività espletata dal LL e dagli altri imputati è da inquadrare nella fattispecie della truffa, con esclusione della bancarotta, in quanto i beni illecitamente acquisiti non erano mai entrati a far parte del patrimonio sociale;
che è insussistente la bancarotta documentale, in quanto è "assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza" e perché la società si era affidata ad un commercialista per la tenuta della contabilità.
2.4. Col quarto si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui l'imputato sarebbe meritevole in considerazione del rito prescelto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono infondati, perché propongono letture errate del dato normativo, o perché generici, o perché censurano percorsi motivazionali congrui e logici.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato per le ragioni chiaramente esposte dalla Corte d'appello. Il rifiuto del difensore di accettare le notifiche dirette al suo assistito, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, deve essere enunciato contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'Autorità procedente, subito dopo, in quanto lo scopo della norma è, secondo l'esplicita enunciazione della Consulta (CC, sentenza 16.4.2008, n. 136, depositata il 14.5.2008), quello di "bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici". Conformemente, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che il rifiuto del difensore di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre effetti, o contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo quest'ultima, ma sempre prima della notifica di un atto (Cass. Pen., n. 16615 del 27/2/2013;
Sez. 4, 1509 del 19/2/2009; Sez. 3, n. 41063 del 20/09/2007; Sez. 6, n. 19267 del 9/03/2006). Nel caso di specie, invece, la nomina del difensore di fiducia è avvenuta per l'udienza preliminare, mentre il rifiuto è stato comunicato al Tribunale dopo il deposito della sentenza di primo grado e quando il procedimento di notifica della sentenza contumaciale era già stato avviato.
Se ciò non bastasse valga, poi, il rilievo tranciante che il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Fermo, nonostante la regolare notifica effettuata al difensore, ha comunque provveduto alla notifica dell'atto a mani dell'imputato in data 15/5/2006. 2. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 442, comma 1 bis, il giudice dell'udienza preliminare utilizza per la decisione gli atti contenuti nel fascicolo depositato dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 2 quelli legittimamente acquisiti dopo il decreto di fissazione del giudizio e quelli costituiti dalle prove "assunte in udienza". Quest'ultima espressione è da intendersi come riferita contemporaneamente all'udienza preliminare, prima dell'innesto del giudizio abbreviato, e all'udienza del giudizio abbreviato ex art. 438, comma 5, e art. 441, comma 5, sebbene si tratti di due udienze ontologicamente distinte e autonome. Pertanto, tra gli atti utilizzabili dal giudice, in funzione della decisione del giudizio abbreviato, vi sono anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione", ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 3, con esclusione dei soli atti affetti da inutilizzabilità patologica, per tali intendendo quelli compiuti contra legem.
La richiesta dell'imputato - nella duplice forma prevista dall'art. 438, commi 1 e 5 - implica infatti il consenso del medesimo all'utilizzazione, ai fini della decisione, del materiale già raccolto nella fase delle indagini, nonché di quello acquisito nel corso dell'udienza preliminare, e ciò integra una delle deroghe al contraddittorio previste dall'art. 111 Cost., comma 5 (C, Sez. 1, 1.3.2000, Bonini, in Mass. Uff., 217071).
3. Il terzo motivo, attinente alla prova della responsabilità, è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ritenuto provata l'ingerenza dell'imputato nell'amministrazione e gestione della società fallita non già in base al rapporto di coniugio con l'amministratrice di diritto, bensì in virtù dell'attivismo da lui direttamente spiegato nella costituzione della società, veicolo dell'attività truffaldina;
nel reperimento degli appartamenti da adibire a sede legale e punto vendita all'ingrosso; nel reperimento dei finanziamenti necessari alla creazione delle prime apparenze di una società regolarmente funzionante;
nell'acquisto dei beni dai fornitori con modalità decipienti. Trattasi di motivazione ampia, congrua e logica che non presenta nessuna delle caratteristiche negative lamentate dal ricorrente e soddisfa l'obbligo motivazionale con la necessaria completezza.
Infondata è, poi, la pretesa di stabilire un rapporto di esclusione tra truffe e bancarotta. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - da cui non sì intravedono motivi per discostarsi - in tema di reati fallimentari, per beni del fallito ex art. 216 L. Fall. si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà. Nella definizione di tale sfera si prescinde dal modo di acquisto dei beni, di tal che anche quelli ottenuti con sistemi illeciti ed in particolare per appropriazione indebita (o truffa) rientrano in tale novero. L'obiettività giuridica di quest'ultimo reato, poi, e quella della bancarotta sono diverse perché l'"iter" criminoso del primo si esaurisce con l'acquisto dei beni mentre la sottrazione degli stessi è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (Cass. Pen., sez. V, n. 12068 dell'8/10/1991; N. 1341 del 22/10/1986; N. 2373 del 14/12/1988; N. 23318 del 17/03/2004; N. 44159 del 20/11/2008; N. 45332 del 9/10/2009). Inammissibile per genericità e scarsa intelligibilità è la censura relativa alla bancarotta documentale, posto che in sentenza è ben spiegato, e si evince chiaramente dal costrutto motivazionale, che le scritture contabili non vennero tenute per non lasciare tracce documentali dell'attività truffaldina e per impedire al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: vale a dire, per il motivo specificamente contemplato dall'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.. L'affermazione, poi, che la società si fosse affidata, per la tenuta della contabilità, ad un commercialista, oltre ad essere meramente assertiva, è del tutto irrilevante, posto che tale fatto non esonerava l'imprenditore dall'esercizio della funzione di controllo a lui imposta dalla legge.
4. Il quarto motivo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. La pena è stata irrogata in misura prossima ai minimi edittali e le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della particolare intensità del dolo, nonché della pluralità e gravità dei precedenti penali: vale a dire, con riguardo a parametri che rimandano direttamente all'art. 133 c.p. e che rappresentano, pertanto, legittimo riferimento per l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito. Nè il ricorrente segnala elementi a suo favore, appellandosi ad un "buon comportamento processuale" di cui non illustra minimamente i contenuti (fa riferimento alla scelta del rito abbreviato, che ha carattere neutro ed è già "ricompensato" con un significativo sconto di pena).
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014