Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).
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- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. AVVOCATI: Richiesta di differimento dell’udienza il difensore deve giustificare anche l’impossibilità di nominare un sostituto.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
PROCEDURA PENALE – AVVOCATI – Richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale – Il difensore deve giustificare l'impossibilità di nominare un sostituto – Giurisprudenza. Il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine la mera affermazione di non potervi provvedere [Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014 (dep. 12/05/2014), Abbati; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015 (dep. 14/05/2015), Caputi]. Nella specie: il Tribunale ha respinto l'istanza, in quanto non specificate le ragioni per cui debba …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 20130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20130 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 368
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 47939/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP NC N. IL 18/04/1968;
avverso la sentenza n. 2162/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 17/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2014, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 29 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Trani ha condannato PU AN alla pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di calunnia commesso il 2 settembre 2006, con la recidiva reiterata, per avere, nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, accusato i Carabinieri che lo avevano arrestato, pur sapendoli innocenti, di avere commesso in suo danno i reati di abuso d'ufficio, lesioni personali ed arresto illegale, danneggiando il suo telefono cellulare, picchiandolo e sbattendolo a terra. Il giudice di secondo grado ha preliminarmente dato atto della infondatezza dell'eccezione il rito, non avendo il difensore, che intendeva far valere il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, dato dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di nominare un sostituto;
nel merito, ha rilevato che la calunniosità delle dichiarazioni rese da PU risulta provata sulla base di evidenze obbiettive e che la pena è stata congruamente determinata dal giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso PU AN e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della eccepita la nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza preliminare per concomitante impegno professionale del difensore di fiducia;
2.2. vizio di motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen., per avere la Corte confermato il giudizio di penale responsabilità sebbene, a carico di due Carabinieri accusati dall'imputato, non sia mai stato aperto nessun procedimento penale.
3. Nella memoria depositata in data 26 febbraio 2015, l'Avv. Manfredo Piazza, l'interesse di PU AN, nel riportarsi integralmente al ricorso già presentato dall'imputato, ha ribadito la nullità della sentenza per violazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della eccepita la nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza preliminare per concomitante impegno professionale del difensore di fiducia, indicando a sostegno i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 4909 del 18 dicembre 2014. Sotto diverso profilo, il ricorrente ha posto in evidenza come, nella specie, faccia difetto l'elemento soggettivo del reato di calunnia, laddove PU non aveva consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, essendo di contro convinto della loro colpevolezza.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza preliminare nonostante il documentato concomitante impegno professionale del patrocinante.
2.1. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito nella sentenza del 18 dicembre 2014, n. 4909/2015, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;
con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso". Come chiarito dalle Sezioni Unite in motivazione, la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all'arbitrio del difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Il rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non costituisce dunque un fenomeno di mera "scelta" del difensore, rimessa alle individuali - e incontrollabili - strategie difensive, ma si tratta di una condizione "obiettiva" (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto "compromessa" da un concomitante e (in quel momento) "prevalente" impegno difensivo.
2.2. A tali condivisibili coordinate ermeneutiche si sono conformati i decidenti del provvedimento in verifica laddove, chiamati a decidere sulla legittimità del rigetto della istanza di rinvio dell'udienza preliminare (depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2008), hanno evidenziato come, nella specie, il difensore non avesse documentato in modo adeguato il concomitante impegno professionale ed, in particolare, non avesse indicato l'orario cui l'altro procedimento avrebbe dovuto essere trattato (limitandosi ad indicare genericamente di essere "impegnata dinanzi al Tribunale della Libertà di Bari con persona detenuta"). Il difensore non aveva dunque reso possibile l'apprezzamento del giudicante circa l'esistenza di un'obbiettiva coincidenza degli impegni professionali suscettibile di dispiegare l'efficacia impeditiva richiesta dalla norma, che - come evidenziato - consente di assegnare priorità all'esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" sulla base di circostanze specifiche e non sulla scorta dell'opinione soggettiva del difensore. Come si è già rilevato, onde poter giustificare il rinvio del processo, il coevo impegno del difensore postula l'assoluta impossibilità a comparire, di tal che, qualora l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria o presso una sede diversa, ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario, per consentire la partecipazione del difensore ad entrambi i giudizi. Per altro verso, i giudici d'appello hanno posto in luce come il patrocinante non avesse dimostrato - ne' peraltro allegato - l'impossibilità di nominare un sostituto, laddove l'indicazione che gli assistiti "intendono avvalersi di questo difensore e non di sostituti processuali" non è tale da configurare la situazione di impossibilità di conferire il mandato ad altro legale che possa intervenire in sostituzione. Sebbene rientri nella fisiologia del rapporto fiduciario legale - cliente e nelle regole di deontologia professionale che il difensore tenga conto delle richieste e delle esigenze dell'assistito, la nomina di un sostituito processuale, giusta l'inequivoco dato testuale dell'art. 102 cod. proc. pen., compete al patrono e non al patrocinato, di tal che l'impossibilità di provvedere a detta nomina non può discendere dalla mera manifestazione di volontà di quest'ultimo.
Tirando le fila di quanto sopra, non avendo il difensore osservato l'onere di documentazione dell'impedimento nei termini prescritti da questa Corte, non sussisteva nella specie un impedimento legittimo del patrono e quindi neanche un "diritto al rinvio" della causa ex art. 420-ter c.p.p.. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di calunnia è un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità della falsa incolpazione idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale a carico di una persona innocente (Cass. Sez. 6, n. 7636 del 01/04/1980 - dep. 14/06/1980, Randazzo, Rv. 145625). D'altra parte, per quanto qui più rileva, la calunnia è un reato di pericolo, per la cui integrazione non è necessario che l'autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità che questo avvenga, con danno del normale funzionamento della giustizia, fuorviata in conseguenza dell'accusa calunniosa (Cass. Sez. 2, n. 850 del 30/03/1971 - dep. 03/06/1971, Nieddu, Rv. 118154). Nel caso di specie, il giudice a quo ha esplicitato le ragioni per le quali le accuse mosse da PU fossero oggettivamente idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti dei due militari che sapeva innocenti (laddove PU non si limitava a contrastare genericamente l'assunto dei due Carabinieri operanti, ma andava ben oltre muovendo precise accuse nei loro confronti), con considerazioni congrue e pertanto incensurabili in questa Sede.
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015