Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2006, n. 30096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30096 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 05/07/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1012
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 007176/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC ZI DECEDUTO, N. IL 31/03/1947;
2) OT ALESSANDRO, N. IL 02/05/1950;
3) AL PIETRO, N. IL 31/10/1958;
avverso SENTENZA del 05/06/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Iannelli Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio (N.d.r.: testo originale non comprensibile) il reato estinto (N.d.r.: testo originale non comprensibile) del reo per CA, inammissibilità o rigetto per TI e DA.
OSSERVA
La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 5 giugno 2001, ha parzialmente riformato, riducendo le pene, la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale MA CA, EL SS e ET SS sono stati condannati per reati attinenti al commercio di sostanze stupefacenti.
La sentenza da atto che il primo ha dedotto la propria estraneità ai fatti, chiedendo che fosse sentito un altro coimputato, tal ER, e sostenendo che il EL si era recato da solo in Venezuela per acquistare alluminio e aveva trattato la partita incriminata solo telefonicamente con SS, per cui egli non aveva concorso con il EL stesso. Sosteneva in subordine la mancanza di prova del proprio concorso nel taglio della cocaina. Lamentava infine eccessività della pena sia sotto il profilo della individuazione della pena base sia per l'omessa concessione delle generiche per le gravi condizioni di salute. Gli altri due hanno lamentato l'erroneo calcolo delLa pena, invocando una riduzione ai minimi anche che in virtù della richiesta del rito abbreviato, formulata in primo grado, non concesso dal Tribunale perché non comprendente altri reati connessi dai quali sono stati poi assolti all'esito del dibattimento. Gli stessi EL e che SS hanno chiesto di patteggiare la pena, ma la domanda è stata dichiarata inammissibile da altro collegio perché la detrazione per il rito abbreviato non competeva per non esser stato questo chiesto per tutti i reati per i quali si procedeva.
Da atto poi la Corte che al dibattimento CA si è dichiarato innocente e ha sostenuto di esser tornato dalla Spagna solo due giorni prima dell'arresto e di aver messo perfino in contatto con EL per farti recuperare un credito vantato verso tale Spanò. La Corte ha ritenuto di dover confermare il giudizio di responsabilità (non impugnato da EL e SS, che indirettamente hanno coinvolto anche CA) considerato il materiale probatorio acquisito, consistito nelle intercettazioni telefoniche, nel sequestro di gran parte dello stupefacente e delle confessioni di EL e SS. Il tenore delle telefonate che riguardano CA è univoco e pare sufficiente rimandare alle motivazioni dei primi giudici per dimostrare il suo pieno coinvolgimento, ed anzi, la sua posizione di preminenza (desunta dalla scelta dei prezzi e dalle modalità di smercio imposte). È poi sintomatico che, mentre EL telefonava dal Sudamerica per annunciare di aver acquistato la coca, SS ha subito cercato CA (in vacanza in Spagna) coinvolgendolo immediatamente perché vero leader dell'operazione, pur rimanendo lontano da Genova per evitare di attirare l'attenzione della polizia, visti i suoi precedenti. L'8 agosto 94 EL dal Sudamerica preannuncia alla moglie il ritorno in Europa per il giovedì successivo, passando per la Spagna "...a far vedere un campionario di brillanti e ad un amico...". Egli ha ammesso che i riferimenti riguardavano un chilo e mezzo di cocaina, la telefonata in conseguenza significa che portava la droga prima e Spagna per farla vedere ad un amico, cioè CA. Questi ha ammesso di esser tornato a Genova dalla Spagna due giorni prima dell'arresto, cioè solo una settimana dopo l'arrivo di EL, proprio nell'imminenza della commercializzazione della sostanza, incontrandosi con EL, presenti tutti i complici, poche ore prima del suo arresto in flagrante spaccio. Gli elementi nei confronti di CA sono univoci, per cui la tesi difensiva (per la quale si è chiesta l'audizione di ER) è un inaccettabile tentativo strumentale: EL non aveva il tempo di pensare al presunto recupero del credito del ER mentre stava portando al medesimo un grosso quantitativo di cocaina, poi sequestrato. L'escussione del secondo è quindi del tutto irrilevante anche in considerazione del fatto che egli è complice negli stessi reati. Esiste la prova della purezza dello stupefacente importato, perché è noto che in Colombia, zona di produzione, lo stupefacente viene acquistato in grado elevatissimo di purezza (la circostanza è ammessa dal EL, al quale è stato sequestrato anche stupefacente puro al 92,7%). L'originario quantitativo era quindi puro oltre il 90%, poi diviso il minori partite tagliate, salvo qualche pezzatura da tagliare ancora. CA aveva un ruolo direttivo sugli altri, privi della sua capacità delinquenziale, come risulta dai certificati penali. La Corte ha ritenuto di accogliere, invece, le richieste di riduzione delle sanzioni. Non per la diminuente del rito abbreviato, non concedibile, perché EL e SS lo hanno richiesto per uno solo dei tre reati loro contestati;
non per l'errore di calcolo, contenuto solo della parte motiva e non del dispositivo, ma per via della loro meno qualificata attività organizzativa. Ad CA sono state concesse le attenuanti generiche in considerazione delle condizioni di salute.
Ricorrono contro la sentenza tutti gli imputati.
CA, tramite difensore, presenta due motivi, lamentando la mancata assunzione di prova decisiva consistente nell'esame del coimputato ER, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, essendo questa contraddittoria a proposito della sua partecipazione ai fatti ed agli elementi dai quali, secondo la Corte d'appello, essa risulterebbe.
I ricorsi di EL e SS sono uguali. Essi lamentano il diniego prima del giudizio abbreviato, poi della riduzione della pena conseguente, sul presupposto che non si potessero separare i capi di imputazione. I Giudici non hanno considerato che per il capo A il ricorrente aveva ammesso l'addebito, legittimando la richiesta di rito abbreviato;
l'imputazione sub B è stata contestata successivamente e solo in forza di connessione soggettiva, per essere coinvolto insieme agli altri coimputati. Impedendo l'accesso alla rito abbreviato per il reato sub A si è violato il diritto di difesa (tenuto anche conto che per la contestazione sub B il ricorrente è stato assolto in dibattimento).
È in atti certificato dal quale risulta che MA CA è deceduto il 14.10.02. Nei suoi confronti la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 c.p., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., comma.
2. Quanto ai ricorsi proposti da EL e SS si rammenta che questa Corte ha affermato che "la richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, non è ammissibile una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall'art. 438 cod. proc. pen., laddove parla di richiesta di definizione nell'udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato" (Cass., 1^, n. 380 del 19/11/1999 Rv. 215138); e che "mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione processuale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal procedimento principale di quelli a carico di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale a un solo imputato siano contestati più reati, giacché allora permane, per via della connessione, l'unicità del procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in tante parti quanti sono i capi d'accusa, ma deve essere definito totalmente" (Cass., 1^, n. 9142 del 10/06/1999 Rv. 214012; 5^, n. 12525 del 28/06/2000 Rv. 217460). Esattamente la Corte ha escluso la riduzione per il rito ed i ricorsi, manifestamente infondati, vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato quanto ad CA MA.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da EL e SS che condanna al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006