Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
Non integra una causa di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare relativa a procedimenti inerenti reati di bancarotta la circostanza che il medesimo magistrato abbia concorso a deliberare il fallimento della impresa e sia stato relatore nel procedimento di opposizione a tale dichiarazione di insolvenza proposta anche dall'imputato, se in tali pronunce non è stata compiuta alcuna valutazione di merito sui fatti oggetto degli addebiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 7463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7463 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1563
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 12538/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EL N. IL 11/04/1949;
avverso l'ordinanza n. 7607/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 20/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello L.: rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, LI IC, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia, in data 20 dicembre 2012, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione, proposta dallo stesso LI, imputato di reati di bancarotta fraudolenta e semplice in relazione al fallimento della S.p.A. Mediterranean food, dinanzi al Gip del Tribunale di Orvieto: istanza avanzata nei confronti del giudice Di Stefano, assegnatario del suddetto procedimento, nella fase dell'udienza preliminare. L'istanza era stata formulata perché la dottoressa Di Stefano era stata giudice componente del Collegio che aveva dichiarato il fallimento della menzionata società nonché componente del Collegio e/o relatore nelle procedure successivamente instaurate, sulle opposizioni che avevano fatto seguito alla dichiarazione di fallimento: opposizioni, tra le quali andava annoverata quella dello stesso ricorrente, poi dichiarata inammissibile.
La Corte d'appello aveva respinto l'istanza, rilevando che non si rinviene incompatibilità tale da giustificare la ricusazione, quando il giudice, ricusato nel procedimento penale, abbia svolto funzioni di giudice in un diverso procedimento, solo collegato a quello penale (Cass. sent. n. 9872 del 1987 e n. 3670 del 1992). Deduce:
la violazione di legge (art. 37 c.p.p., lett. b). Osserva che l'orientamento giurisprudenziale citato del provvedimento impugnato - successivamente anche ribadito - è stato ribaltato con la sentenza n. 7484 del 2002 che ha fatto leva, a sua volta, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000, affermativa della integrazione dell'art. 37 c.p.p., in tutti i casi nei quali il giudice abbia espresso, in un diverso procedimento anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto, nei confronti del medesimo soggetto poi tratto a giudizio penale.
Nel caso di specie proprio tale evenienza si era verificata. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso posto che, anche dalla giurisprudenza costituzionale citata, non è definita, come motivo di incompatibilità, la semplice conoscenza dei fatti successivamente divenuti oggetto del procedimento penale o u semplice decisione su aspetti particolari nel diverso procedimento;
è vero invece che il giudice ricusato non ha compiuto alcuna valutazione di merito sui fatti di bancarotta e che la stessa situazione è stata riconosciuta in idonea a fondare la domanda di ricusazione, da parte di altra giurisprudenza di legittimità (rv 212927).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come esattamente rilevato anche nel ricorso, la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000 ha ampliato la sfera di operatività dell'art. 37 c.p.p., comma 1, in tema di ricusazione, a tutte le ipotesi- diverse e ulteriori rispetto a quelle già incluse dal legislatore nella norma in questione - nelle quali il giudice, che sia stato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia già espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito, sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
Tale pronuncia di illegittimità costituzionale è stata poi adottata nel suo dictum, dalla successiva giurisprudenza della Cassazione, con la puntualizzazione che, ai fini della individuazione di quelle eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, il giudice della ricusazione deve procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto compiuto dal giudice ricusato, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del medesimo, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (vedi Cass. 6, Sentenza n. 3853 del 11/04/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 224055). Come evidenziato, ad esempio, in materia di ricusazione di giudice che aveva applicato una misura di prevenzione e successivamente era stato chiamato a giudicare del reato presupposto, la Cassazione ha posto in evidenza che avrebbe avuto carattere decisivo l'accertamento sul se, quello stesso giudice, nell'ambito del procedimento di prevenzione, avesse o meno già espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui era in corso il giudizio (Sez. 4, Sentenza n. 26670 del 15/02/2011 Cc. (dep. 07/07/2011) Rv. 250954). Si colloca sulla medesima linea interpretativa della sentenza della Corte costituzionale, la pronuncia della Cassazione citata nel ricorso, la quale, nel riconoscere come valido presupposto della ricusazione l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere il processo penale in materia di bancarotta, sia stato lo stesso che, nella precedente procedura fallimentare, quale giudice delegato al fallimento, abbia comunicato notizia di reato al P.M., si è tuttavia premurata di specificare che, per effetto della detta sentenza del giudice delle leggi, non può dirsi superata la precedente giurisprudenza.
"A ben vedere - si prosegue nella sentenza della Cassazione - tale sentenza del Giudice delle Leggi non detta un criterio astratto di incompatibilità, con riferimento alle funzioni già svolte dal magistrato in altro procedimento anche non penale, ma un criterio di verifica alla luce di valutazioni espresse in quella veste, che realmente anticipino quella che deve essere svolta in sede penale". E, in quell'occasione, il motivo di ricusazione è stato individuato non già nella nuova formulazione dell'art. 37 c.p.p., derivante dalla declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, tant'è che lo stesso giudice di legittimità, al riguardo, ha richiamato più volte l'attenzione sul fatto che "il nuovo dettato dell'art. 37 c.p.p., comma 1 ..., non può leggersi quale affermazione di incompatibilità del magistrato, per il mero svolgimento della funzione di giudice penale in tema di reati fallimentari, solo per la sua precedente veste di giudice delegato al fallimento".
Piuttosto, nella sentenza citata dal ricorrente, n. 7484 del 2002, Rv. 221391, la incompatibilità e il motivo di ricusazione, in capo al giudice delegato al fallimento, sono stati individuati essenzialmente attraverso il combinato disposto dell'art. 37, comma 1, lett. a), con l'art. 36, comma 1, lett. g) e con l'art. 34 c.p., comma 3 c.p.: e cioè in relazione al fatto che, quando il giudice del processo penale è quello che era stato delegato al fallimento e anche lo stesso che, in tale veste, aveva comunicato la notizia di reato al P.M., egli versa nella situazione descritta dalle norme citate e quindi è ricusabile come soggetto che " ha proposto denuncia" in adempimento di quanto previsto dall'art. 331 c.p.p.. Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal Procuratore generale, la parte interessata si limita a denunciare, nel ricorso, che il giudice dell'udienza preliminare dovrebbe poter essere ricusato perché aveva composto il Collegio che aveva pronunciato alcune decisioni nella separata procedura fallimentare.
Certamente non si trovava nella situazione, di cui alla sentenza numero 7484 del 2002, di giudice delegato al fallimento e autore della trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero. Non risulta, in altri termini, comunque, manifestamente illogica o incompleta o errata o concretamente superabile alla luce delle deduzioni difensive, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il magistrato in questione non ha compiuto alcun atto nel quale abbia effettuato una valutazione di merito sui fatti - di irregolare tenuta delle scritture contabili o di dissipazione del patrimonio della fallita - costituenti i reati per i quali è stato successivamente tratto a giudizio il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014