Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2012, n. 28532
CASS
Sentenza 8 giugno 2012

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In tema di esecuzione, qualora sia proposta istanza di riconoscimento della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice dell'esecuzione può prescindere dal computo indicato dalla parte che promuove l'incidente, se ritenuto incongruo - anche laddove sia stato acquisito il consenso del P.M. ed a "fortiori" ove tale consenso non vi sia - e determinare la pena complessiva, una volta ravvisata l'identità del disegno criminoso fra i vari addebiti, in base ai criteri generali dettati dall'art. 671 cod. proc. pen., con l'unico vincolo di non superare il limite massimo di cinque anni di pena detentiva, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 134 del 2003 e 188 disp. att. cod. proc. pen., a sua volta novellato dalla legge n. 205 del 2004.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2012, n. 28532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28532
    Data del deposito : 8 giugno 2012

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