(Titoli al portatore).
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
1. Il 15 luglio 2022 è entrato completamente in vigore il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14[1] che, com'è noto, contiene una disciplina organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa individuale o collettiva. Fra i numerosi aspetti che il c.c.i.i. si prefigge di disciplinare vi è anche la peculiare situazione del terzo creditore che subisce un pregiudizio indiretto in ragione dell'applicazione di un sequestro – cui può seguire la confisca – nei confronti di beni compresi nel patrimonio del proprio debitore. Questa eventualità è disciplinata da due diverse serie di norme che saranno oggetto di sintetica illustrazione: da un lato gli artt. 317 e ss. c.c.i.i., che stabiliscono le condizioni …
Leggi di più…1. Il 15 luglio 2022 è entrato completamente in vigore il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14[1] che, com'è noto, contiene una disciplina organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa individuale o collettiva. Fra i numerosi aspetti che il c.c.i.i. si prefigge di disciplinare vi è anche la peculiare situazione del terzo creditore che subisce un pregiudizio indiretto in ragione dell'applicazione di un sequestro – cui può seguire la confisca – nei confronti di beni compresi nel patrimonio del proprio debitore. Questa eventualità è disciplinata da due diverse serie di norme che saranno oggetto di sintetica illustrazione: da un lato gli artt. 317 e ss. c.c.i.i., che stabiliscono le condizioni …
Leggi di più…La provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado e i presupposti della sua sospensione costituiscono uno snodo essenziale del processo. L'evoluzione di tali istituti evidenzia il rischio che l'attuale enfasi sull'insolvenza dell'appellato come motivo per la sospensione abbia effetti discriminatori, che meritano di essere contrastati con proposte di segno diverso. Sommario: 1. Il nuovo art. 283 c.p.c. - 2. La limitata esecutorietà della sentenza di primo grado fino al 1993 - 3. L'esecutorietà generalizzata e l'infittirsi delle preclusioni - 4. La revisione dell'art. 283 c.p.c.: verso l'inibitoria dei ricchi - 5. La portata classista dell'attuale art. 283 c.p.c. - 6. …
Leggi di più…La provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado e i presupposti della sua sospensione costituiscono uno snodo essenziale del processo. L'evoluzione di tali istituti evidenzia il rischio che l'attuale enfasi sull'insolvenza dell'appellato come motivo per la sospensione abbia effetti discriminatori, che meritano di essere contrastati con proposte di segno diverso. Sommario: 1. Il nuovo art. 283 c.p.c. - 2. La limitata esecutorietà della sentenza di primo grado fino al 1993 - 3. L'esecutorietà generalizzata e l'infittirsi delle preclusioni - 4. La revisione dell'art. 283 c.p.c.: verso l'inibitoria dei ricchi - 5. La portata classista dell'attuale art. 283 c.p.c. - 6. …
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