Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 373.
(Titoli al portatore).
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
(Titoli al portatore).
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 21.572716
[…] Manca una norma che stabilisca i criteri secondo cui debba essere amministrato il patrimoniodel beneficiario[28]: l'art. 411 c.c. non richiama infatti le disposizioni di cui agli artt. 372 e 373 c.c. ma non sembrano sussistere ragioni ostative alla loro applicazione in via analogica. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 364Provvedimento: […] pagina 1 di 3 rilevato che con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto congiuntamente domanda di divorzio immediato in applicazione dell'art. 373 del Codice civile rumeno; […] l'art. 373 Codice Civile rumeno prevede che è ammesso il divorzio “a) per accor- do tra i coniugi”; rilevato che in base alla suddetta disciplina i coniugi possono, di comune accordo, avanzare all'autorità giudiziaria richiesta di divorzio, fondata sulla sola volontà di porre fine alla loro relazione coniugale, senza necessità di esperire preventiva- mente il giudizio di separazione;Leggi di più...
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