Articolo 373 del Codice civile
Articolo 330Articolo 332
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19 aprile 1942
Art. 373.

(Titoli al portatore).

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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