Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 11095
CASS
Sentenza 13 febbraio 2014

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Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata.

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti.

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  • 2Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)
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    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2014, n. 11095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11095
Data del deposito : 13 febbraio 2014

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