Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre" contenuta nella previsione dell'art. 70, comma primo, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2008, n. 29906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29906 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
M 29 906 /08
REPUBBLICA ITALIANA 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Gennaro MARASCA Presidente Udienza pubblica dr. Paolo OLDI Consigliere in data 8.4.2008 dr. Maurizio FUMO Consigliere
dr. Paolo ON BRUNO Consigliere dr. Antonio DIDONE Consigliere
SENTENZA n. 1637
B REGISTRO GENERALE
N. 23281/2007
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 21.6.2007 dall'avv. Angelo Agliata, difensore di TA
AL ON IN, nato Settingiano l'11.6.1949, avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Milano del 14 marzo 2007.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo ON BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr.
Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"Carta sì" risultata compendio di furto, rinvenuta durante una perquisizione nella sua abitazione, precisamente in camera da letto, custodita dentro il suo portafoglio.
Con sentenza del 12 ottobre 2004, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 310 di multa.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di
Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva allo stesso AR le attenuanti generiche e, per l'effetto, riduceva la pena inflittagli a mesi otto di reclusione ed euro 220 di multa, con conferma del resto.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente si duole che non siano state acquisite la certificazione sanitaria, la consulenza tecnica ed altra documentazione attestante l'incapacità d'intendere e di volere dello stesso e, comunque, la sua
B incapacità a stare in giudizio ed inoltre la mancata assunzione di verbale di sommarie informazioni di ZI FA, richiesta quest'ultima sicuramente rilevante a dimostrazione del fatto che l'abitazione dell'imputato fosse frequentata da tanta gente.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) c.p.p., sul rilievo dell'inidoneità delle circostanza utilizzate dai giudici di merito a riprova della riferibilità della carta di credito allo stesso imputato.
2. La prima ragione di doglianza è destituita di fondamento, in quanto è ineccepibile la motivazione con la quale il giudice di appello, con ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2007, ha rigettato le richieste di integrazione probatoria proposta dall'appellante. In particolare, con corretto apprezzamento di merito, la stessa
Corte distrettuale ha ritenuto che dalla documentazione sanitaria prodotta e dalle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese in udienza non emergevano elementi tali da far ipotizzare l'incapacità da parte sua di partecipare coscientemente al processo. In proposito, è certamente corretta l'interpretazione dell'art. 70 c.p.p. (rubricato accertamenti sulla capacità dell'imputato), secondo cui, salvo che non debba
2 pronunciare subito sentenza di proscioglimento, se vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. Si tratta, in chiara evidenza, della capacità dell'imputato di stare in giudizio, ossia di partecipare coscientemente e liberamente al processo, di interpretare e capire la dinamica processuale e le conseguenze degli atti processuali e di interagire con le figure istituzionali. La ratio di tale disposizione è efficacemente scolpita dal riferimento al diritto di autodifesa, affermato dalla sentenza del Giudice delle leggi del 20 luglio
1992, n. 340.
All'uopo, non è sufficiente, come è ovvio, che l'imputato sia affetto da una qualsivoglia infermità mentale, ma occorre che l'anomalia sofferta sia tale, per species più che per quantum, da incidere sulla specifica capacità anzidetta.
Orbene, salvo che l'incapacità non risulti ictu oculi dagli atti del processo o dalla diretta osservazione dell'imputato, ove presente in udienza, è specifico onere della parte di allegare ogni utile elemento atto a dimostrare il suo stato di sofferenza mentale. Ove dalla diretta constatazione o dagli atti acquisiti emerga un fumus di incapacità dell'imputato e vi sia, dunque, ragione di ritenere che egli non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia. Il significato della norma, fatto palese, dalla concatenazione delle B proposizioni letterali usate, non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla scansione dei momenti essenziali della fattispecie processuale in esame: riscontro diretto e/o onere di allegazione-fumus d'incapacità-conseguente determinazione.
Ai fini delle pertinenti determinazioni, va considerato che il giudice non è, comunque, tenuto a disporre indagine peritale, potendo ritenere sufficiente anche il quadro valutativo a sua disposizione e provvedere direttamente, senz'altro incombente.
Infatti, il senso della dinamica decisionale è che, in presenza di elementi sintomatici di un stato di anomalia psichica o, comunque, di una condizione di oggettiva incertezza ingenerata da elementi contraddittori, il giudice non può negare, tout court, l'indagine peritale richiesta dalle parti, se non offrendo adeguata motivazione sulle ragioni del mancato esercizio del suo potere discrezionale. L'espressione se occorre, di cui all'art. 70, comma 1, c.p.p. va, dunque, letta nel senso che il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca, autonomamente, dello stato d'incapacità. "
Ma a fronte di un fumus di incapacità non può negare l'indagine peritale e, in caso di diniego, deve comunque rendere idonea e convincente giustificazione.
Tale lettura della norma sembra l'unica costituzionalmente orientata, siccome rispettosa dei valori costituzionali della persona, da tutelare sempre, anche nella sua proiezione in seno al processo penale, che ne reclama una presenza cosciente e partecipata anche in funzione della piena esplicazione del diritto all'autodifesa, i cui, ovvi, presupposti sono la piena consapevolezza e la capacità di determinazione. Non solo, ma l'interpretazione anzidetta è in sintonia con le linee ispiratici dell'ordinamento comunitario in tema non solo di giusto processo, ma di indeclinabile tutela dei diritti della persona ad un giudizio che la veda realmente in grado di coglierne il significato e le possibili implicazioni.
Espressione di insindacabile apprezzamento di merito è anche la motivata decisione di rigetto della richiesta di incapacità d'intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, alla luce delle risultanze documentali e delle altre emergenze di causa, che non consentivano di ipotizzare che, all'epoca dei fatti (risalente ad oltre cinque anni prima) l'imputato potesse essere affetto da infermità che lo rendesse totalmente o parzialmente incapace.
Motivato è, infine, il diniego di escussione del teste ZI, sull'indiscutibile rilievo che la relativa testimonianza non atteneva ai fatti del processo, ma si riferivano ad diverso episodio avvenuto tre anni dopo quello oggetto di giudizio.
La seconda censura è inammissibile, perché afferente a questione squisitamente di merito, qual'è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, sottratta al sindacato di legittimità ogni qual volta sia assistita da motivazione congrua e corretta. E tale è certamente quella su cui si fonda il ribadito giudizio di penale responsabilità nel riferimento all'inequivoco elemento di fatto rappresentato dalla presenza della carta di credito proprio nel portafoglio dello stesso imputato.
3. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2008.
Depositata in Cancelleria PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Roma, F 1.7 LUG: 2008.. 4 WELLIERE Про Carmela Lanzuise