Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20039
CASS
Sentenza 21 febbraio 2013

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In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20039
Data del deposito : 21 febbraio 2013

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