Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 20039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20039 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/02/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 617
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 40550/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/12/2010 della Corte d'Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti depositati dall'imputato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. ZANETTI LICIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 10/05/2006, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di MA TU per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223 e 224, commesso quale amministratore unico della IAI s.r.l., dichiarata fallita in Forlì il 24/10/2003, distraendo la somma di Euro 3.112.436,65 con finanziamenti concessi alla Finex s.p.a., della quale lo stesso TU era liquidatore, impossibilitata alla restituzione del prestito, ed ulteriori somme prelevate con carta di credito per spese di gioielleria, abbigliamento ed alimentari non afferenti l'attività sociale dell'importo Euro 16.664,66 e per prelievi giustificati contabilmente come anticipo contanti dell'importo di Euro 60.972,78, non tenendo regolarmente le scritture contabili nel triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, consumando parte del patrimonio in operazioni imprudenti quali la prosecuzione di esportazioni in favore di clienti libici ed a maturare crediti inesigibili a seguito dell'embargo disposto verso la Libia ed aggravando il dissesto con l'omessa richiesta di fallimento in presenza di un'insolvenza risalente all'anno 1995, con rideterminazione della pena in anni tre e mesi sei di reclusione. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'istituzionalizzazione dei finanziamenti reciproci all'interno del gruppo di società al fine di consentire l'operatività di queste ultime e sulla previsione di interessi e compensazioni, anche negli effetti sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nonché agli elementi indicativi di riferibilità a fini sociali dei prelievi effettuati con le carte di credito ed alle contraddittorie valutazioni del loro importo negli accertamenti del curatore e del consulente del pubblico ministero. Lamenta altresì mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia contabile. Con i motivi aggiunti deduce mancanza di motivazione sul nesso causale fra i fatti contestati ed il dissesto e sull'elemento psicologico con riferimento a quest'ultimo elemento.
2. Sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta semplice, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta rilevanza penale del tardivo deposito del bilancio al 2002, documento che non rientra fra le scritture contabili obbligatorie. Lamenta altresì mancanza di motivazione in ordine alla redditività dei rapporti con i clienti esteri ed alla tendenza alla riduzione dell'esposizione verso gli istituti di credito ed i fornitori.
3. Sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'assenza di appropriazioni in favore dell'imputato ed al mantenimento delle risorse all'interno del gruppo.
4. Sulla determinazione della durata delle pene accessorie, il ricorrente deduce violazione di legge nella mancata fissazione della stessa in misura pari a quella della pena principale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta sono infondati. Con riguardo alla condotta distratti va contestata nei finanziamenti alla Finex, le censure del ricorrente attengono alla mancata valutazione dei vantaggi compensativi di tale operazione all'interno del gruppo di società del quale avrebbero fatto parte la fallita e la società finanziata. La rilevanza di tali vantaggi, espressamente prevista nell'attuale formulazione dell'art. 2634 c.c., comma 3, nel senso dell'esclusione del carattere ingiusto del profitto della società collegata ove compensato dal vantaggio stesso in quanto derivante dall'appartenenza al gruppo di società, è tuttavia direttamente riferibile alla fattispecie di infedeltà patrimoniale prevista dalla norma citata, e non rende inoperante, ai fini della configurabilità delle diverse ipotesi di bancarotta, il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo (Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv. 224952);
l'offensività tipica dei reati di bancarotta rimane invero inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese nello stesso gruppo (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv. 218390; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245136). L'influenza sulla ravvisabilità dei reati in esame dei collegamenti della società fallita nell'ambito del gruppo deve pertanto essere esaminata nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita;
dovendo di conseguenza essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivi anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234606; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031).
Tanto premesso, la sentenza impugnata affrontava debitamente questo tema in conformità ai principi appena delineati. La Corte territoriale riteneva per il vero neppure provata la sussistenza di una politica imprenditoriale unitaria delle società facenti capo all'imputato, rilevando l'insufficienza a questi fini del mero dato della presenza del TU negli organi amministrativi delle varie società. Ma, a parte questo, i giudici di merito osservavano che i finanziamenti, estranei all'oggetto sociale della fallita ed erogati dal 1995 al 2001 senza alcuna deliberazione ed in mancanza di garanzie, risultavano contabilmente ripianati solo in parte e con il ricorso a mere compensazioni ed artifici contabili, ed in conclusione produttivi, al 31/12/2001, del credito pari alla somma indicata nell'imputazione; che al momento in cui le erogazioni avevano inizio la società si trovava già in situazione di difficoltà finanziaria, come dimostrato dalla manifestata impossibilità al 1994 di restituire i finanziamenti ricevuti e dall'insinuazione al passivo dello stesso fratello dell'imputato per crediti da lavoro dipendente maturati dal 1992 al 1996; e che gli interessi sui finanziamenti erogati non erano pagati, bensì contabilizzati ad ulteriore incremento del credito. Coerentemente veniva in conclusione ritenuto insussistente alcun vantaggio compensativo, sia per il gruppo nel suo complesso che, soprattutto, per la particolare posizione della società fallita.
Anche con riferimento alle spese effettuate con carte di credito, l'argomento difensivo della riconducibilità delle stesse a fini sociali, del quale il ricorrente lamenta l'omessa considerazione, veniva invece adeguatamente discusso nella sentenza impugnata, ove si rilevava che le dichiarazioni dei testimoni a difesa sulla destinazione delle somme a regalie per i clienti libici non trovava alcuna corrispondenza contabile nella generica appostazione di "anticipo contanti"; conclusioni, queste, rispetto alle quali le censure del ricorrente si riducono a valutazioni di merito, tale essendo anche il rilievo sulla difforme quantificazione delle spese in esame negli accertamenti del curatore e del consulente del pubblico ministero, non illogicamente accolta nella ricostruzione tecnica di quest'ultimo e comunque non incidente sull'effettività della distrazione, considerato peraltro che l'esistenza delle spese non veniva posta in discussione dall'imputato.
Infondata è poi la doglianza sul mancato espletamento di una perizia contabile. La decisione della Corte territoriale sul punto era congruamente motivata con la superfluità dell'accertamento rispetto ai dati forniti dalle consulenze tecniche dell'accusa e della difesa, nel momento in cui l'adesione ad una delle diverse tesi proposte dai consulenti tecnici costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede purché le ragioni della scelta siano esposte dando conto dei contenuti delle difformi prospettazioni e delle ragioni che sostengono l'opzione per quella preferita (Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907), come avvenuto nella specie sulla base degli elementi in precedenza indicati;
e d'altra parte la perizia, per la sua intrinseca natura di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, non può essere qualificato come prova decisiva (Sez. 6, n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707). Altrettanto infondato è il motivo aggiunto con il quale viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine al rapporto causale fra la condotta ed il dissesto ed alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della possibile verificazione di quest'ultimo. I profili menzionati sono invero irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv. 245350). Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto (Sez. 5, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349), che peraltro, ove inteso dal legislatore come viceversa rilevante per la ravvisabilità del reato, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 233, comma 2, norma significativamente modificata dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4, con l'estensione della necessità del nesso causale fra il dissesto e la commissione di determinati reati societari, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta per gli altri reati fallimentari. E per le stesse ragioni l'elemento psicologico del reato non include la prospettiva del dissesto, limitandosi viceversa, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, al dolo generico costituito dalla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 dell'01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
2. Per il reato di bancarotta semplice, il termine prescrizionale risulta decorso il 24/04/2011. I motivi di ricorso sul punto non sono inammissibili, proponendo i temi della inclusione dell'omesso deposito del bilancio fra le condotte punibili e degli effetti concreti dei fatti contestati sulla situazione debitoria della fallita;
e per altro verso non evidenziano i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che evidenziava l'aumento dei crediti insoluti verso i clienti libici e le costanti perdite sulle vendite, e richiamava in premessa il mancato aggiornamento dei libri contabili, che si aggiungeva al mancato deposito del bilancio al 2002. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza sul punto ed eliminazione della corrispondente porzione di pena, determinata nella misura di mesi sei di reclusione.
3. Il motivo di ricorso relativo al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena è infondato. Posto che il giudizio in materia è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in materia (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Mesci, Rv. 246134), la sentenza impugnata era congruamente argomentata in tal senso nel riferimento alla pluralità dei fatti di bancarotta e alla pervicacia con cui gli stessi erano stati perpetrati.
4. Il motivo di ricorso relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie è inammissibile.
La censura non veniva infatti dedotta con i motivi di appello. Il gravame risulta pertanto proposto sul punto per motivi non consentiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui alla L. Fall., art. 224, per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena di mesi sei di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013