Sentenza 20 novembre 2008
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Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2008, n. 44159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44159 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
44 159 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/11/2008
SENTENZA
N. 4175 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NAPPI ANIELLO PRESIDENTE
1.Dott.OLDI PAOLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SCALERA VITO " N. 020728/2008
3. Dott. CARROZZA ARTURO "
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 30/05/1938 1) US LT
2) AR OS NG N. IL 08/02/1940
avverso SENTENZA del 28/09/2007
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
NAPPI ANIELLO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito difensor Avv. Andreovci Autoria Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di LT NE e EL OS SI in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta propria e impropria e di violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria.
Ricorrono per cassazione gli imputati e propongono quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità delle decisioni di merito per omessa citazione delle persone offese dal delitto di appropriazione indebita che sarebbe in realtà configurabile nei fatti controversi.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ex art. 182
c.p.p., non avendo gli imputati alcun interesse a ottenere la presenza nel giudizio delle persone offese (Cass., sez. IV, 2 marzo 2007, Pensabene, m. 237463).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 216 legge fall., sostenendo che non è configurabile la bancarotta rispetto a beni di provenienza illecita, come quelli che nel caso in esame sono oggetto di appropriazione indebita. Il motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che anche beni di provenienza illecita possono essere oggetto di bancarotta fraudolenta (Cass., sez. 5, 3 aprile 2003, Sivieri, m. m. 228297).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 223 legge fall., sostenendo che sarebbero configurabili solo i reati di false comunicazioni sociali, non perseguibili per difetto di querela e comunque estinti per prescrizione. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla consulenza tecnica di accertamento di un rapporto di causalità tra la falsità delle comunicazioni sociali e il dissesto aziendale.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 62, 81 e 157 c.p., 1 d.lgs. n. 241/2006, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Chiedono comunque l'applicazione del condono.
Anche questo motivo d'impugnazione propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla gravità del reato e dei danni cagionati.
Inammissibile è anche la censura attinente alla mancata applicazione dell'indulto, che non era stata oggetto della decisione di merito (Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, Dell'Aquila,
m. 235775).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della soma di €.
1.500 in favore della Cassa delle ammende. Depositata in Cancelleria Il presidente estensore Roma, lì 2.6 NOV 2008... ей DowLIERE Lanzuise Canne T
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