Sentenza 29 novembre 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva considerato qualificabile come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 l. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 2. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2013, n. 12426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12426 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3099
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 4966/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;
ON AL, nato a [...] il [...] quale parte civile;
nel procedimento nei confronti di:
1. RE RO, nato a [...] il [...];
2. ALlli IE, nato a [...] il [...];
3. CA RT, nato a [...] il [...];
4. NY SA, nato a [...] il [...];
5. OL NE, nato a [...] il [...];
6. IN ER, nato a [...] il [...]
7. GI OV, nato a [...] il [...];
8. AN LI, nato a [...] il [...];
9. CC NI, nato a Radda in [...] il [...];
10. LI DI IC, nato a [...] il [...];
11. IS CI NN IE, nata a [...] l'[...];
12. AB LF HE, nato a [...] il [...];
13. VA TE, nato a [...] il [...];
14. IN US, nato a [...] il [...];
e dai predetti imputati.
avverso la sentenza del 20/07/2012 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti presentati dall'imputato IN US;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del CC NI per intervenuta morte DEimputato, nei confronti del RE RO per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, nei confronti DELI DI IC e del VA TE sulla determinazione della pena e nei confronti del AB LF HE sulle statuizioni in favore della parte civile RU AN CO;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale e della parte civile ON AL, relativamente al reato di cui al capo D, ed altresì sulle statuizioni in favore della parte civile ON AL nei confronti degli imputati RE RO, CA RT e GI OV;
e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
uditi per la ricorrente parte civile ON AL l'avv. Stefania Bramati, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e di quello del Procuratore generale e per il rigetto dei ricorsi degli imputati, depositando nota spese, e per la parte civile Fallimento RU AN CO l'avv. Rosario Minniti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale territoriale e per il rigetto dei ricorsi degli imputati, depositando nota spese;
uditi per l'imputato RE RO l'avv. Maria Gorgoglione, per gli imputati GI OV, ALlli IE e IS CI NN IE l'avv. Francesco Mucciarelli, per l'imputato GI OV altresì l'avv. RT Rampioni, per l'imputato CA RT l'avv. Maria Gorgoglione in sostituzione degli avv.ti Filippo Germinetti e Massimiliano Farinelli, per gli imputati OL NE e NY SA l'avv. Francesco Oliveri, per l'imputato IN ER l'avv. Vetullio Mussolini, per l'imputato AN LI l'avv. Gennaro Tedesco, per gli imputati LI DI IC e VA TE l'avv. IA LO SA, per l'imputato VA TE altresì l'avv. Maurizio Giannone, per l'imputato AB LF HE l'avv. Cesare Placanica in sostituzione DEavv. Marco Rosafio e per l'imputato IN US l'avv. Francesca Pedrazzi anche in sostituzione DEavv. AL Alessandri, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi, depositando l'avv. Mucciarelli e l'avv. Rampioni note d'udienza, e, quanto al NY SA, per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 10/05/2010, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di RE RO, ALlli IE, CA RT, NY SA, OL NE, IN ER, GI OV, AN LI, CC NI, LI DI IC, IS CI NN IE, AB LF HE, VA TE e IN US per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aggravamento del dissesto in conseguenza di false comunicazioni sociali ed altre operazioni dolose, commessi, con le condotte e nelle funzioni che saranno precisate nell'esposizione dei singoli motivi di ricorso, nella gestione delle società RU AN CO s.p.a. e Oleodinamica Pavese s.r.l., dichiarate fallite in Monza rispettivamente il 12/10/1998 ed il 30/05/2000. La decisione di primo grado veniva riformata con l'assoluzione del RE RO, del CA RT, del OL NE e del GI OV dalle imputazioni di cui ai capi C e D per insussistenza del fatto, l'esclusione delle aggravanti contestate per il RE RO ed il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore DEALlli IE, del NY SA, del CC NI e del AB LF HE;
rideterminandosi le pene inflitte dal Tribunale all'ALlli IE in anni tre e mesi uno di reclusione, al CA RT in anni tre e mesi dieci di reclusione, al RE RO ed al CC NI in anni tre di reclusione, al NY SA ed al AB LF HE in anni tre e mesi due di reclusione, al OL NE ed al IN US in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed al GI OV in anni cinque e mesi sei di reclusione. Venivano invece confermate le pene irrogate in primo grado al IN ER in anni quattro e mesi tre di reclusione, al AN LI in anni quattro di reclusione, alla IS CI NN IE in anni tre e mesi otto di reclusione, al VA TE in anni quattro e mesi otto di reclusione ed all'LI DI IC in anni quattro e mesi sei di reclusione, e le condanne al risarcimento dei danni del RE RO, del CA RT, del NY SA, del OL NE, del IN ER, del AN LI, del CC NI, DELI DI IC, del AB LF HE e del VA TE in favore della parte civile Fallimento RU AN CO, del IN ER, del VA TE e DELI DI IC in favore della parte civile Fallimento Oleodinamica Pavese e del RE RO, del CA RT e del GI OV in favore della parte civile ON AL;
revocandosi invece la condanna del GI OV e del IN US al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento Oleodinamica Pavese a seguito della revoca della costituzione della stessa nei confronti dei predetti imputati. Il Procuratore generale, la parte civile ON AL e gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto DEeccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, conseguentemente, del decreto dispositivo del giudizio e delle sentenze di primo e di secondo grado, a seguito DEomessa notifica all'imputato, presso il difensore domiciliatario avv. IE Turri, DEinvito a rendere l'interrogatorio richiesto ai sensi DEart. 415 bis c.p.p., il ricorrente AB LF HE deduce violazione di legge nel ritenuto conseguimento dello scopo DEavviso comunicato al codifensore avv. Marco Rosafio per non aver questi eccepito la mancanza di analogo avviso all'avv. Turri ed essersi lo stesso limitato a chiedere il differimento DEinterrogatorio in successione ad altre due date, all'ultima delle quali nessuno si presentava;
osservando che anche per tale ultima data del 26/07/2005 lo stesso difensore aveva un impedimento, e che comunque il difensore non domiciliatario non ha alcun onere di informativa DEomissione DEavviso al difensore presso il quale l'imputato esercita il suo diritto di eleggere il domicilio, pertanto non sanata dalle mere richieste di rinvio DEinterrogatorio da parte DEaltro difensore.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 contestato al capo A come commesso del GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione, dall'ALlli IE e dal IN US quali consiglieri e dal CA RT quale direttore generale della RU AN CO distraendo negli anni 1994 e 1995 somme per circa L.
1.000.000.000 corrisposte alla controllata estera AN CO International SA di Lussemburgo in pagamento di ricerche e consulenze in realtà non effettuate;
2.1. i ricorrenti GI OV e ALlli IE deducono illogicità della ritenuta pretestuosità del progetto di internazionalizzazione delle attività della RU AN CO affidato alla AN CO International, a fronte di esborsi finanziari per circa trenta miliardi di lire eseguiti dal GI OV in favore delle due società, dei quali la stessa sentenza dava atto. Lamentano altresì mancanza di motivazione sulle prove DEeffettiva uscita della somma di cui all'imputazione e sugli elementi contrari emergenti dai rilievi del consulente tecnico della difesa e dalla documentazione dalla stessa prodotta, e, comunque, sull'esistenza di una controprestazione della AN CO International che la giustificava;
ed ulteriore illogicità del riferimento della Corte territoriale, a quest'ultimo proposito, alla mancanza di un effettivo incremento del fatturato della RU AN CO all'esito DEiniziativa, in quanto prodotto dalla confusione fra i ben diversi profili DEesistenza e DEefficacia DEopera della AN CO International.
2.2. Il ricorrente ALlli IE deduce ancora violazione di legge nell'affermazione di responsabilità per una condotta, quale la sottoscrizione della convenzione fra la RU AN CO e la AN CO International con la quale venivano pattuiti i compensi per i servizi di consulenza, svolta dall'imputato in una veste diversa da quella di consigliere di amministrazione con riferimento alla quale l'imputazione gli veniva contestata. Lamenta altresì illogicità della ritenuta consapevolezza del carattere distrattivo DEoperazione in base agli insignificanti elementi della effettiva redazione del verbale del consiglio di amministrazione, relativo alla costituzione della AN CO International, in epoca successiva a quella della convenzione di cui sopra, e della contemporanea posizione DEimputato di componente del consiglio di amministrazione della AN CO International, rispetto alla necessità di fondare la responsabilità omissiva del consigliere privo di deleghe sulla disponibilità di precise informazioni in ordine all'irregolarità DEoperazione.
2.3. Il ricorrente IN US deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sui rilievi proposti con l'atto di appello in ordine all'attribuzione di responsabilità all'imputato per pagamenti effettuati in esecuzione di una convenzione sottoscritta fra RE OV e l'ALlli IE, quali amministratori rispettivamente della RU AN CO e della AN CO International, l'01/01/1994 e quindi un mese prima DEassunzione della carica da parte DEimputato, e mai portata all'attenzione del consiglio di amministrazione. Lamenta altresì mancanza di motivazione sul concorso attivo DEimputato nel reato e violazione del principio della contestazione nel ritenuto concorso omissivo, non precisato nell'imputazione; e comunque illogicità della motivazione, in questa seconda prospettiva, in quanto fondante la responsabilità DEimputato, consigliere di amministrazione privo di deleghe, su elementi dei quali il ricorrente discute specificamente l'inidoneità ad assumere la portata di precisi segnali di allarme, quali la formazione di un verbale retrodatato sull'irrilevante aspetto della costituzione della AN CO International e le valutazioni della società di revisione RA HO in una relazione informale e non resa nota al consiglio di amministrazione, rispetto al positivo patrimonio netto della RU AN CO, ai massicci investimenti finanziari dei soci della stessa ed all'estraneità DEimputato all'ambiente dei soggetti particolarmente legati al GI OV.
2.4. Anche il ricorrente CA RT deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sui rilievi proposti con l'appello in ordine alla riferibilità dei pagamenti contestati ad una convenzione sottoscritta segretamente da soggetti diversi dall'imputato prima che questi assumesse la carica di direttore generale, ed all'esecuzione di detti pagamenti da parte DEamministratore delegato RE per importi superiori al limite di cui alla procura speciale rilasciata al CA RT. Lamenta altresì illogicità del riferimento alla retrodatazione del verbale del consiglio di amministrazione ed alla relazione della RA HO, relative ad epoca nella quale l'imputato non era direttore generale, ed all'irrilevante posizione DEimputato di direttore generale della società canadese AN CO Machines Limited, e contraddittorietà DEattribuzione al CA RT della funzione di direttore generale della AN CO International, esclusa nella stessa sentenza.
3. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, contestato al capo B come commesso dal GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione, dal OL NE quale amministratore delegato, dal NY SA, dal AB LF HE e dal IN US quali consiglieri della RU AN CO e dall'LI DI IC, quale autore di una perizia di stima del valore del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese, acquistando il 21/12/1995 tale pacchetto al prezzo di L. 1.800.000.000, incongruo per lo stato di grave insolvenza della società acquistata e peraltro non corrisposto ed imputato a copertura di perdite e ad aumento di capitale, e così concorrendo a cagionare il fallimento della RU AN CO;
3.1. tutti gli imputati ricorrenti deducono violazione DEart. 518 c.p.p. nella modifica DEimputazione, avvenuta a richiesta del pubblico ministero all'udienza dibattimentale di primo grado DE11/03/2009, con la contestazione di un fatto in realtà nuovo rispetto all'originaria imputazione di distrazione del prezzo del pacchetto azionario, in quanto connotato da elementi che ne mutavano il nucleo essenziale quali il mancato pagamento del prezzo, l'insorgenza di un credito in capo ai venditori del pacchetto azionario, l'utilizzo del credito per la sottoscrizione di un aumento di capitale della fallita e per la copertura delle perdite e il nesso causale tra tale operazione dolorosa ed il dissesto;
denunciando in particolare i ricorrenti IN US e LI DI IC l'irrilevanza DEargomento della Corte territoriale sull'avere le contestazioni ad oggetto la stessa operazione societaria, nel momento in cui la fisionomia del reato veniva interamente mutata in un'accusa che presupponeva l'assoluzione da quella precedente.
3.2. I ricorrenti GI OV e IN US deducono mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di assunzione di prove a seguito della modifica DEimputazione, riproposta in appello quale motivo per la riapertura DEistruttoria dibattimentale;
prove specificate nel ricorso del GI OV nella nuova audizione dei testi RE EN e GE sui rapporti fra le due società ed il trasferimento DEattività produttiva della Oleodinamica Pavese presso la RU AN CO, e del consulente della difesa TE per nuove valutazioni contabili sui fatti, e delle quali il ricorrente IN US evidenzia la pertinenza e la non superfluità, unici aspetti sui quali la loro ammissibilità poteva essere discussa.
3.3. I ricorrenti GI OV, OL NE, NY SA e IN US deducono mancanza di motivazione, in ordine al ritenuto stato di decozione della Oleodinamica, nel mero richiamo alla sentenza di primo grado ed alle apodittiche valutazioni del curatore del fallimento della RU AN CO, trascurandosi i rilievi del consulente della difesa, ai quali non si opponeva alcun altro contributo tecnico, le dichiarazioni del curatore del fallimento della Oledinamica Pavese e i bilanci di detta società da cui risultava che quest'ultima disponeva di un patrimonio netto di L. 373.000.000, macchinari del valore di L.
1.049.000.000 di lire ed era in grado di far fronte ai debiti con l'attivo circolante e le immobilizzazioni. I ricorrenti GI OV, IN US e LI DI IC lamentano altresì illogicità e travisamento della prova nella ritenuta incongruenza della perizia di stima in quanto fondata su una futura capacità produttiva della Oleodinamica Pavese, che la Corte territoriale considerava insussistente per la mancanza di macchinari, dipendenti e magazzino, laddove la perizia individuava viceversa tale capacità nell'atteso introito dei canoni concordati per la locazione DEimmobile e dei macchinari alla RU AN CO, all'interno della quale l'attività produttiva sarebbe proseguita. Il ricorrente IN US deduce infine mancanza di motivazione sul rapporto causale fra l'operazione ed il dissesto.
3.4. Il ricorrente IN US deduce mancanza di motivazione sulla specifica responsabilità DEimputato, in quanto individuata in un concorso omissivo, e segnatamente sulla consapevolezza in capo allo stesso delle ritenute caratteristiche illecite DEoperazione, in quanto fondata unicamente sulla partecipazione alla delibera che ratificava l'acquisto del pacchetto azionario e sulla generica affermazione per la quale a tutti i consiglieri era evidente la sopravalutazione del pacchetto. Lamenta altresì travisamento del verbale del citata delibera, dalla quale non emergerebbe, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, un concorso attivo DEimputato in quanto proponente l'acquisto, ma solo l'espressione di un parere sull'operazione.
3.5. Il ricorrente AB LF HE deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sul concorso DEimputato, consigliere di amministrazione privo di deleghe, in quanto desunto dalla mera partecipazione alle riunioni del consiglio nelle quali si discuteva dapprima un progetto di fusione con la Oleodinamica Pavese e poi della vendita dei cespiti della stessa alla gruppo AN CO, ed infine si ratificava l'acquisto del pacchetto azionario, in assenza di segnali di allarme sull'illiceità DEoperazione, anche in considerazione DEassenza di legami DEimputato con il GI OV.
3.6. Il ricorrente LI DI IC deduce mancanza di motivazione sulla consapevolezza, in capo all'imputato, DEutilizzazione che sarebbe stata fatta della perizia dallo stesso redatta.
4. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, contestato al capo E come commesso dal GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione, dal CA RT quale direttore generale, dal OL NE quale amministratore delegato e poi consigliere della RU AN CO e dal RE quale beneficiario, distraendo negli anni 1996 e 1997 disponibilità finanziarie mediante sottoscrizioni di contratti di consulenza privi di reali contropartite con il CA RT, con BE MI ed BO NO, già dipendenti della fallita e interessati in attività concorrenziali con la stessa, e con la società Q & S s.n.c. del dipendente RE;
4.1. il ricorrente RE RO deduce violazione del principio di corrispondenza fra l'imputazione e la sentenza laddove quest'ultima attribuiva all'imputato la responsabilità per la mancanza delle prestazioni che giustificavano i pagamenti, mentre l'imputazione contestava l'effettuazione dei pagamenti in quanto eseguiti in favore del RE allorché lo stesso era contemporaneamente retribuito dalla RU AN CO come dipendente, circostanza esclusa dalle dimissioni che risultavano presentate dal RE prima della stipulazione del contratto di consulenza.
4.2. Tutti gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al ritenuto carattere distrattivo di contratti stipulati con ex-componenti del management della RU AN CO, la cui sostituzione era stata suggerita al GI OV dalla società di revisione RA HO, al fine di garantirne la continuità delle prestazioni nella difficoltà di reperire prontamente dei validi sostenuti, oltretutto con costi complessivamente inferiori a quelli degli stipendi e dei contributi previdenziali precedentemente corrisposti ai beneficiari. Il ricorrente GI OV lamenta mancanza di motivazione sulla conoscenza DEattività concorrenziale del CA RT, del BE MI e del BO NO, in ordine alla quale il ricorrente OL NE censura altresì la contraddittorietà del riferimento di detta concorrenzialità all'attività che i predetti avrebbero intrapreso, rispetto ad un'imputazione che contesta la presenza di una siffatta attività già all'epoca dei fatti. I ricorrenti OL NE e RE deducono poi mancanza di motivazione sull'inesistenza delle prestazioni di consulenza del RE, con riguardo agli elementi di segno contrario specificamente indicati nel ricorso di quest'ultimo, nel quale si lamenta comunque l'illogica svalutazione di talune risultanze documentali, e travisamento del verbale della riunione del collegio sindacale del 19/10/1996 sulle ritenute censure verso l'opportunità del contratto e l'eccessività del compenso, laddove nel verbale si dava invece atto delle giustificazioni DEamministratore delegato in ordine alla difficoltà di reperire nuovi dirigenti e della conseguente logicità della trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in un rapporto di collaborazione. Gli stessi ricorrenti lamentano ancora mancanza di motivazione sul danno derivante per la società dai contratti e sull'incidenza dello stesso sul fallimento.
4.3. Il ricorrente GI OV deduce mancanza di motivazione sul concorso attivo DEimputato nella stipulazione di contratti da parte DEamministratore delegato OL NE, al di là della mera circostanza DEaver il GI OV illustrato ai consiglieri di amministrazione l'opportunità DEoperazione, mancanza di contestazione di un concorso omissivo e comunque illogicità della ritenuta consapevolezza DEimputato in ordine all'attività concorrenziale dei beneficiari dei contratti in base ad elementi non significativi.
4.4. Il ricorrente CA RT deduce violazione di legge nella ritenuta responsabilità per contratti stipulati successivamente alle dimissioni DEimputato dalla carica di direttore generale il 09/01/1996 e per un reato a quel punto attribuibile solo al committente e non anche al collaboratore, in quanto estraneo alla società.
4.5. Il ricorrente OL NE deduce mancanza di motivazione sulla conoscenza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, diversi dal GI OV, del contenuto della relazione della società di revisione comunicata a quest'ultimo, e sul vantaggio ricavato dall'imputato a seguito DEoperazione.
4.6. Il ricorrente RE deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sulla consapevolezza DEimputato in ordine allo stato di decozione della RU AN CO ed al depauperamento del patrimonio della stessa in danno dei creditori, necessaria per il concorso di un extraneus quale quello contestato al RE, e travisamento delle risultanze probatorie nell'attribuzione all'imputato di un ruolo dirigenziale della RU AN CO, in realtà non assunto. Lamenta infine violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione a seguito DEesclusione delle aggravanti contestate.
5. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, contestato al capo G come commesso dal GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione e dal IN ER e dalla IS CI NN IE quali consiglieri della RU AN CO rinunciando il 13/12/1997 a crediti nei confronti della AN CO Macchine s.r.l. per L.
1.727.520.801 a fronte della cessione da parte della AN CO Macchine di crediti per L. 425.001.400 e di un marchio ed un brevetto del valore di L. 300.000.000 e distraendo la differenza fra tali valori;
5.1. i ricorrenti GI OV e IS CI NN IE deducono mancanza di motivazione sulle osservazioni del consulente della difesa in ordine ai vantaggi compensativi derivanti dall'operazione per la RU AN CO nel parziale rientro della perdita sui crediti e nell'acquisizione di un marchio ed un brevetto sfruttabili commercialmente.
5.2. Il ricorrente GI OV deduce violazione di legge nell'attribuzione all'imputato della responsabilità per un atto di cessione sottoscritto dalla IS CI NN IE, a ciò specificamente delegata, in base alla mera partecipazione alla delibera del consiglio di amministrazione del 29/04/1997, che si limitava ad approvare l'acquisto dei crediti della AN CO Macchine, ed illogicità della motivazione nel generico riferimento ad una posizione di dominus assunta dall'imputato.
5.3. Il ricorrente IN ER deduce illogicità della ritenuta responsabilità DEimputato in base alla sottoscrizione del contratto quale liquidatore della AN CO Macchine, qualifica non implicante responsabilità per atti riferibili al consiglio di amministrazione della RU AN CO, anche in considerazione della posizione di dominus riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata per il GI OV.
6. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, contestato al capo H come commesso dal GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione e dal AN LI quale consigliere della RU AN CO distraendo o dissipando disponibilità finanziarie per circa L. 600.000.000 utilizzate per studi e ricerche su un brevetto denominato Arco, intestato a AN HA e mai ceduto alla fallita;
6.1. il ricorrente GI OV deduce illogicità della prova sull'uscita di denaro contestata in quanto desunta unicamente da una missiva inviata dall'imputato al AN LI, nella quale l'esborso era oltretutto quantificato in misura diversa da quello dichiarato dal AN LI al curatore in trecento o quattrocento milioni di lire, in assenza di una delibera del consiglio di amministrazione sul punto. Lamenta altresì illogicità della motivazione sulla natura distrattiva DEoperazione in quanto ritenuta confondendo la titolarità formale del brevetto, peraltro intestato al figlio del AN LI, con l'utilizzazione dello stesso, progettata nella realizzazione di una macchina per la produzione di forme per scarpe e nella commercializzazione della stessa da parte della RU AN CO, mancanza di motivazione sui documenti indicati in proposito dalla difesa ed ulteriore illogicità nel riferimento all'irrilevante aspetto DEinefficacia della tecnologia, solo successivamente manifestatasi.
6.2. Il ricorrente AN LI deduce violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza laddove, nel periodo in cui l'imputato era consigliere di amministrazione e poi amministratore unico dal 2 febbraio al 12 ottobre del 1998, non vi era alcun esborso per il progetto Arco.
7. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2621 c.c. e alla L. Fall., art. 223, comma 2, nn. 1 e 2, contestato ai capi I e L come commesso dal GI OV quale presidente del consiglio di amministrazione, dal OL NE quale amministratore delegato e poi consigliere, dal CA RT quale direttore generale, dall'ALlli IE, dal NY SA, dal IN ER, dal AN LI, dalla IS CI NN IE, dal AB LF HE e dal IN US quali consiglieri e DELI DI IC, dal CC NI e dal VA TE quali sindaci della RU AN CO concorrendo a cagionare il dissesto della fallita con l'esposizione nei bilanci relativi agli anni dal 1993 al 1997, al fine di ingannare il pubblico e di conseguire ingiusto profitto, di un'ingiustificata rivalutazione delle rimanenze di magazzino e, per gli anni dal 1995 al 1997, del valore delle partecipazioni della società nelle controllate Oleodinamica Pavese s.p.a. e AN CO International S.A., della capitalizzazione di inesistenti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per L.
1.072.816.898 nel 1994, L. 454.813.250 nel 1996 e L.
1.496.181.225 nel 1997 e DEappostazione al bilancio del 1994 di crediti per L. 453.463.686 nei confronti della AN CO Macchine s.r.l. nonostante lo stato di decozione della stessa, l'omessa convocazione DEassemblea a seguito della diminuzione oltre il terzo del capitale, la prosecuzione DEattività della società nella situazione descritta, la sistematica omissione del versamento dei contributi previdenziali e, quanto ai sindaci, con l'astensione dall'adempimento dei propri doveri di vigilanza;
7.1. i ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, AN LI e IN US deducono violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza in relazione alla mancata indicazione nella prima del superamento delle soglie quantitative di punibilità di cui all'art. 2621 c.c., alla quale non sopperivano le argomentazioni della sentenza impugnata sulla desumibilità di tale superamento da una mera operazione aritmetica sui dati riportati nella decisione di primo grado.
7.2. I ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, OL NE, NY SA, IN ER, CC NI, LI DI IC e VA TE deducono comunque mancanza di motivazione sul superamento delle soglie di cui sopra, censurando l'insufficienza a tal fine delle sopra riportate considerazioni della Corte territoriale, e più in generale sui rilievi del consulente tecnico della difesa in ordine alla congruità delle appostazioni e, come specificamente osservato dai ricorrenti OL NE, CC NI, LI DI IC e VA TE, all'essersi il capitale sociale mantenuto sempre al di sopra del limite legale per effetto di interventi di ricapitalizzazione. I ricorrenti lamentano altresì illogicità del riferimento alle valutazioni del curatore, meramente presuntive, prive di indicazioni sui valori alternativi a quelli ritenuti non veritieri ed inficiate dall'omessa redazione del'inventario del magazzino;
censurando inoltre il GI OV l'ulteriore illogicità del richiamo alla relazione della società di revisione RA HO, in quanto fondata su calcoli meramente ipotetici.
7.3. I ricorrenti GI OV, IS CI NN IE ed ALlli IE deducono violazione di legge nella ritenuta riconducibilità DEinadempimento previdenziale alla nozione di "operazioni dolose" di cui alla L. Fall., art. 223 trattandosi di una condotta meramente omissiva e non integrante un abuso o un'infedeltà rispetto ai doveri imposti agli organi amministrativi. Gli stessi ricorrenti, ed inoltre il IN US, il OL NE ed il NY SA, lamentano mancanza di motivazione sui rilievi del consulente tecnico della difesa in ordine al carattere fisiologico del debito previdenziale e sulle risultanze documentali in merito alla presentazione di domande di condono.
7.4. I ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, OL NE, NY SA e AN LI deducono mancanza di motivazione sul rapporto causale fra le condotte contestate ed il dissesto, censurandosi in particolare nei primi tre ricorsi la genericità DEaffermazione della sentenza impugnata per la quale in assenza delle appostazioni in esame i risultati dei bilanci avrebbero determinato il fallimento in epoca precedente, e la contraddittorietà della stessa con le osservazioni del consulente della difesa sulla disponibilità di un patrimonio netto positivo e sul ripianamento delle perdite da parte dei soci negli anni dal 1994 al 1997.
7.5. I ricorrenti GI OV, AN LI, OL NE e NY SA deducono mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di ingannare i soci e conseguire profitto e, come particolarmente sottolineato nei primi due ricorsi, sugli elementi di segno contrario rappresentati dall'impegno economico del GI OV e delle società allo stesso riconducibili per il ripianamento delle perdite, dal progetto di cessione della RU AN CO alla società statunitense Ichor, non andato a buon fine solo per la rinuncia della potenziale acquirente, e dalla perdita di L.
7.500.000.000 comunque esposta nel bilancio al 1997, che imponeva l'azzeramento e la ricostituzione del capitale.
7.6. I ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, AB LF HE e IN ER deducono violazione di legge e mancanza di motivazione sul concorso omissivo attribuibile agli imputati in quanto consiglieri privi di deleghe, peraltro non oggetto di specifica contestazione, e sulla ricorrenza di segnali indicativi della conoscibilità da parte dei predetti delle irregolarità contabili e degli inadempimenti previdenziali, in presenza di relazioni ai bilanci e verbali del collegio sindacale che davano una rappresentazione confortante della situazione della società con l'incremento del fatturato e gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;
lamentando altresì il IN ER ulteriore violazione di legge rispetto alla mancata indicazione dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci fra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 2621 c.c. nella precedente formulazione della norma incriminatrice vigente all'epoca dei fatti, ed alla non riferibilità agli stessi degli obblighi di convocazione DEassemblea a seguito di riduzione del capitale sociale di cui agli artt. 2446 e 2449 c.c.. La ricorrente IS CI NN IE lamenta illogicità del riferimento alla relazione della società di revisione, per quanto detto meramente ipotetica e della quale peraltro non era provata la diffusione fra i consiglieri se non in forma di mere bozze di lavoro. Il ricorrente GI OV deduce illogicità del riferimento agli insignificanti rapporti DEimputato con la società Talin per la prova del ritenuto coinvolgimento nella formazione del bilancio al 1997, approvato dopo le dimissioni del GI OV in data 02/02/1998, e mancanza di motivazione sul regolare pagamento delle rate dei condoni previdenziali finché l'imputato rimaneva in carica. Ulteriori carenze motivazionali sono dedotte ancora dalla ricorrente IS CI NN IE sull'approvazione, da parte della stessa, della sola bozza di bilancio relativa al 1996; dal ricorrente NY SA sulla mancata approvazione di alcun bilancio nel breve periodo in cui lo stesso rimaneva nella compagine sociale della fallita dall'1 gennaio al 31 marzo del 1996; e dal ricorrente AN LI sulla preesistenza del dissesto all'assunzione della carica da parte DEimputato e sulla diminuzione del debito previdenziale nel periodo successivo. I ricorrenti CC NI, LI DI IC e VA TE deducono infine mancanza di motivazione sugli atti del collegio sindacale rappresentativi DEattività di controllo effettuata, sulla sentenza del Tribunale fallimentare di Monza del 20/05/2002 in sede di opposizione allo stato passivo, nella quale si evidenziava l'assenza di elementi probanti sull'inadempimento dei sindaci, e sui diversi risultati che questi ultimi avrebbero potuto ottenere con altre forme di verifica.
8. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, contestato ai capi A e B del procedimento riunito come commesso dal GI OV e dal IN US quali componenti del consiglio di amministrazione e dall'LI DI IC, dal VA TE e dal IN ER quali sindaci della Oleodinamica Pavese distraendo l'azienda, ceduta dal 1995 alla RU AN CO senza corrispettivo (capo A) e il valore della garanzia prestata il 26/03/1996 con ipoteca su immobili della società in favore della RU AN CO, senza corrispettivo, per un finanziamento di L.
5.000.000.000 erogato a quest'ultima dalla AN (capo B);
8.1. I ricorrenti GI OV e IN US deducono violazione DEart. 518 c.p.p. nella modifica DEimputazione, avvenuta a richiesta del pubblico ministero all'udienza dibattimentale di primo grado DE11/03/2009, con la contestazione di un fatto in realtà nuovo rispetto alle originarie imputazioni di locazione di macchinari ed impianti della Oleodinamica Pavese alla RU AN CO per un canone incongruo e solo parzialmente corrisposto e di prestazione di garanzia non addebitata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed ai sindaci, denunciando il IN US l'insufficienza in senso contrario del riferimento della sentenza impugnata alla riferibilità delle condotte alle stesse operazioni societarie in presenza di una sostanziale modifica della fisionomia dei reati.
8.2. I ricorrenti GI OV e IN US deducono anche in questa sede, come per il reato di cui al capo B del procedimento principale, mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di assunzione di prove a seguito della modifica DEimputazione, riproposta in appello quale motivo per la riapertura DEistruttoria dibattimentale;
prove specificate nel ricorso del GI OV nella nuova audizione dei testi RE EN e GE sui rapporti fra le due società ed il trasferimento DEattività produttiva della Oleodinamica Pavese presso la RU AN CO, e del consulente della difesa TE per nuove valutazioni contabili sui fatti, e delle quali il ricorrente IN US evidenzia la pertinenza e la non superfluità, unici aspetti sui quali la loro ammissibilità poteva essere discussa.
8.3. I ricorrenti GI OV e IN US deducono illogicità del ritenuto incremento DEindebitamento della Oleodinamica Pavese a seguito DEoperazione rispetto alle considerazioni già svolte, con riguardo al reato di cui al capo B del procedimento principale, in ordine alle dichiarazioni del curatore del fallimento della Oledinamica Pavese e i bilanci di detta società da cui risultava che quest'ultima disponeva di un patrimonio netto di L. 373.000.000 ed era in grado di far fronte ai debiti, peraltro ridottisi nei bilanci dal 1993 al 1998, con l'attivo circolante e le immobilizzazioni, ed alla conseguente conclusione per la quale, dopo il trasferimento della produzione alla RU AN CO, alla Oleodinamica Pavese erano rimaste le caratteristiche di una società immobiliare in grado di far fronte ai propri debiti con i canoni di locazione percepiti, tanto che il fallimento della società veniva dichiarato solo cinque anni dopo l'operazione in esame. Gli stessi ricorrenti lamentano altresì contraddittorietà della motivazione rispetto alla locazione stipulata per gli immobili e i macchinari, i cui canoni venivano regolarmente pagati almeno per i primi due anni, alle fatture emesse per la vendita del magazzino ed agli accordi sindacali per il passaggio dei dipendenti, dei quali la RU AN CO si accollava il trattamento di fine rapporto. Ulteriore contraddittorietà è dedotta dai ricorrenti LI DI IC e VA TE nella ritenuta prodromicità
DEoperazione di acquisizione delle quote della Oleodinamica Pavese da parte della RU AN CO rispetto a quella contestata come distrattiva, laddove viceversa i macchinari della Oleodinamica Pavese, la cui attività era già quasi interamente strumentale a quella di produzione di macchine alesatrici svolta dalla RU AN CO, venivano in realtà concentrati presso quest'ultima sia per far fronte ad un'alluvione che per ragioni funzionali, la RU AN CO prendeva in carico il magazzino e le maestranze della Oleodinamica Pavese e solo a questo punto, in una logica di gruppo, ne acquistava le quote. Gli stessi ricorrenti deducono altresì mancanza di motivazione, quanto alla prestazione di garanzia, sul vantaggio compensativo individuabile nell'operazione, nella prospettiva di un interesse comune di gruppo, in quanto eseguita nei confronti della controllante RU AN CO, che aveva ormai inserito l'attività della Oleodinamica Pavese nel proprio processo produttivo assumendo tutti i relativi obblighi, nonché sulla sussidiarietà della garanzia rispetto a quella della RU AN CO.
8.4. Il ricorrente GI OV deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nella ritenuta responsabilità DEimputato per la cessione DEazienda, laddove i contratti di locazione erano sottoscritti dall'amministratore unico RE OV e non vi era prova che gli stessi fossero stati approvati dal consiglio di amministrazione, e per la prestazione della garanzia, avvenuta in epoca nella quale l'imputato non era più membro del consiglio di amministrazione della Oleodinamica Pavese, al quale comunque non competeva alcuna decisione sulla concessione della garanzia.
8.5. Il ricorrente IN US deduce mancanza di motivazione su un concorso attivo DEimputato e contraddittorietà della configurazione di un concorso omissivo, ove ritenuto pur se non contestato, rispetto alla mancata sottoposizione al consiglio di amministrazione dei contratti relativi alla cessione DEazienda. Ripropone a questo proposito la censura, avanzata con riguardo al capo B, di travisamento del verbale della riunione del consiglio di amministrazione della RU AN CO nell'attribuzione all'imputato di un parere favorevole all'acquisto del capitale azionario della Oleodinamica Pavese. Deduce altresì contraddittorietà della ritenuta responsabilità per la prestazione della garanzia in epoca nella quale l'imputato non era più consigliere di amministrazione della Oleodinamica Pavese, ed illogicità DEirrilevante riferimento alla posizione di consigliere di amministrazione della RU AN CO.
8.6. Il ricorrente IN ER deduce violazione di legge nella ritenuta responsabilità DEimputato quale consigliere di amministratore privo di deleghe e tenuto a valutare l'andamento della gestione solo in base alle informazioni ricevute.
9. Sull'assoluzione del RE, del CA RT e del GI OV dall'imputazione del reato di cui alla L. Fall., art. 216, contestato al capo D come commesso del GI OV
quale presidente del consiglio di amministrazione della RU AN CO, dal CA RT e dal RE quali amministratori della Labomac s.r.l. e dal CA RT quale amministratore altresì della New Last s.r.l. distraendo una tecnologia innovativa di realizzazione di macchine a controllo numerico per la produzione di forme per scarpe e, con la stessa, l'avviamento e la clientela della fallita, e trasferendola alla New Last con l'intermediazione della Labomac, il Procuratore generale territoriale e la parte civile ricorrenti deducono violazione di legge nella conclusione della Corte territoriale in termini di impossibilità per il RE ed il CA RT, all'epoca non più amministratori della RU AN CO, di rispondere a quel punto quali concorrenti esterni DEunico soggetto intraneo alla società, ossia il GI OV, in una condotta omissiva di mancata denuncia del comportamento degli stessi RE e CA RT, esecutori materiali della distrazione;
osservando i ricorrenti che il concorso può consistere sia in un apporto materiale che in un contributo morale anche omissivo. Lamentano altresì mancanza di motivazione sugli elementi indicativi di un ruolo viceversa attivo del GI OV nella distrazione, quali i rapporti dello stesso con la famiglia RE, la manifestata indifferenza alle richieste di chiarimenti del socio di minoranza ON, i finanziamenti alla New Last di cui al capo E, il sostanziale abbandono della RU AN CO al fallimento da parte del GI OV dopo che la New Last si era inserita nel mercato, la confluenza nella New Last International, socia di maggioranza della New Last ed attiva in Svizzera come il GI OV, di tutte le società costituite nel 1996 dai RE e dal CA RT ed operanti nel settore, e la coerenza DEoperazione in esame con il complessivo disegno distrattivo ricostruito nella sentenza come perseguito dal GI OV e dai RE. La parte civile ricorrente deduce ulteriore mancanza di motivazione sul conferimento al CA RT nel novembre del 1994, contestualmente alla costituzione della Labomac e con il consenso del GI OV, di una procura speciale con potere di spesa fino a L. 2.000.000.000, e sulla conseguente qualificazione del CA RT, in quanto direttore generale e titolare di una siffatta procura, come soggetto intraneo alla gestione della società.
10. Sull'aggravante della rilevante entità del danno. 10.1. i ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE e IN US deducono violazione di legge nella ritenuta applicabilità DEaggravante nei casi di responsabilità di persone diverse dal fallito ai sensi della L. Fall., art. 223, norma che non richiama la previsione di cui al precedente art. 219, richiamando sul punto il contenuto motivazionale della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di unità o pluralità del reato in presenza della commissione di più condotte di bancarotta, e criticandosi in particolare nel ricorso proposto dal IN US la diversa lettura data in proposito da una recente pronuncia di questa Sezione. I ricorrenti lamentano altresì mancanza di motivazione sul raffronto fra il danno specificamente prodotto dalle condotte illecite e l'entità del passivo.
10.2. Il ricorrente CA RT deduce contraddittorietà con l'esclusione DEaggravante per il coimputato RE, imputato per lo stesso reato di cui al capo E di una distrazione di importo superiore a quello addebitato al CA RT.
10.3. Il Procuratore generale territoriale deduce mancanza di motivazione nell'apodittica esclusione di detta aggravante nei confronti del RE.
11. Sul diniego DEattenuante del danno di speciale tenuità, i ricorrenti RE e CA RT deducono mancanza di motivazione in ordine alla modestia degli importi delle distrazioni. 12. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente IN ER deduce violazione di legge nella relativa decisione. I ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, IN US, RE, CC NI, LI DI IC, VA TE e CA RT deducono mancanza di motivazione su elementi favorevoli agli imputati rispettivamente indicati per il GI OV nell'incensuratezza, nel comportamento processuale collaborativo, nei risarcimenti verso le procedure fallimentari e negli apporti finanziari alla RU AN CO;
per la IS CI NN IE nell'incensuratezza DEimputata;
per il IN US nell'incensuratezza, nella mancanza di vantaggi personali e nel risarcimento in favore della procedura fallimentare;
per il RE nell'assoluzione dall'imputazione di cui al capo D, nel modesto importo della residua distrazione e della posizione di mero dipendente;
per il CC NI, l'LI DI IC ed il VA TE nell'incensuratezza, nel comportamento irreprensibile sia nel corso del processo che successivamente ai fatti e nelle verbalizzazione sempre veritiera delle riunioni del collegio sindacale;
e per il CA RT nell'assoluzione dall'imputazione di cui al capo D, nel mancato conseguimento di alcun profitto, nella breve assunzione della carica di direttore generale e notevole distanza dal fallimento, nell'incensuratezza e nella mancanza di particolari qualifiche professionali. Carenze motivazionali sono altresì dedotte per la IS CI NN IE in ordine al ritenuto ruolo di stretta collaboratrice del GI OV e per il CA RT nella ritenuta centralità della posizione DEimputato. Illogicità sono ancora lamentate dal GI OV e dalla IS CI NN IE in ordine al riferimento alla gravità ed alla pluralità dei fatti, i cui connotati di disvalore solo oggetto di specifiche aggravanti, e dal RE RO per il richiamo al collegamento DEimputato con il GI OV e, per il mero legame familiare, con la precedente proprietà della fallita. Il ricorrente IN US deduce anche a questo proposito il travisamento del più volte menzionato verbale di riunione del collegio sindacale in ordine al ruolo svolto nell'acquisto del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese.
13. Sulla determinazione della pena, mancanza di motivazione è dedotta dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE e IN US in ordine agli elementi già indicati come non valutati ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e dal ricorrente ALlli IE, anche per il lamentato giudizio di mera equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, al'incensuratezza DEimputato ed il risarcimento in favore della procedura fallimentare. Il GI OV e la IS CI NN IE lamentano altresì violazione di legge ed illogicità della motivazione nel riferimento agli stessi elementi indicati a sostegno del diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti OL NE, NY SA, LI DI IC e VA TE deducono mancanza di motivazione sull'indicazione del reato più grave nella ritenuta continuazione e DEaumento della pena per i reati satelliti. Il OL NE censura inoltre l'illogicità DEirrogazione di una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al coimputato GI OV, la cui posizione è di ben maggiore consistenza. L'LI DI IC ed il VA TE deducono contraddittorietà della motivazione laddove i passaggi del calcolo della pena vi erano indicati nella pena-base di anni tre e mesi due di reclusione per l'LI DI IC ed anni tre e mesi quattro di reclusione per il VA TE e negli aumenti per ciascuna delle due aggravanti e per la continuazione rispettivamente in mesi quattro e mesi sei, così da portare ad una pena finale che sarebbe dovuta essere di anni quattro e mesi quattro di reclusione per l'LI DI IC ed anni quattro e mesi sei di reclusione per il VA TE, mentre detta pena finale veniva indicata in quella inflitta in primo grado in anni quattro e mesi sei di reclusione per l'LI DI IC ed anni quattro e mesi otto di reclusione per il VA TE. Gli stessi ricorrenti lamentano infine illogicità della determinazione in uguale misura per tutti gli imputati degli aumenti di pena per le aggravanti e la continuazione.
14. Sulla determinazione della durata delle pene accessorie, i ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE e RE deducono violazione di legge e mancanza di motivazione sulla quantificazione di detta durata nella misura di anni dieci e non in quella pari alla pena principale o comunque stabilita con autonoma valutazione.
15. Sulle disposizioni civili della sentenza impugnata. 15.1. la parte civile ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nella mancata declaratoria di solidarietà della condanna degli imputati RE, GI OV e CA RT al risarcimento dei danni, in considerazione degli stretti legami fra i predetti imputati già sottolineati a proposito DEimputazione di cui al capo D e del particolare interesse del RE ad eliminare la concorrenza del ON dal settore della produzione di forme per scarpe. Lamenta comunque, nella prospettiva del frazionamento della responsabilità, mancanza di motivazione sulla somma dovuta dai singoli imputati. Deduce infine illogicità della condanna della stessa parte civile al pagamento delle spese relative al grado d'appello nonostante il grave danno dalla stessa subito.
15.2. I ricorrenti GI OV, CA RT e RE deducono violazione di legge nella condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese in favore della parte civile ON AL nonostante lo stesso fosse descritto nella sentenza impugnata nei termini di un danno morale derivante dal reato di cui al capo D, per il quale gli imputati venivano assolti, e mancanza di motivazione sulla derivazione del danno da altri fatti, peraltro non indicati nella decisione di primo grado, non appellata sul punto dalla parte civile.
Il RE lamenta comunque illogicità della motivazione sulla prova del danno in base al non dimostrato intento del ON di proseguire l'attività familiare, aspetto peraltro riconducibile ad un diverso danno di natura patrimoniale, e censura la mancata disposizione di restituzione della cauzione versata dall'imputato a seguito della revoca del sequestro conservativo.
15.3. Il ricorrente RE deduce ancora violazione di legge nell'omessa condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, richiesta con le conclusioni formulate in primo grado, a seguito DEassoluzione dall'imputazione di cui al capo D.
15.4. Il ricorrente AB LF HE deduce violazione di legge nella conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento RU AN CO nonostante la stessa, come da verbale allegato al ricorso, avesse revocato la costituzione di parte civile nei confronti DEimputato.
16. Nell'interesse del ricorrente IN US sono stati depositati motivi aggiunti a sostegno delle ragioni esposte nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che il ricorrente CC NI è deceduto l'11/12/2012, come risulta dal relativo certificato trasmesso dal difensore. Nei confronti di detto imputato la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato.
1.1. Il motivo proposto dal ricorrente AB LF HE sul rigetto DEeccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti è infondato.
Premesso che, secondo la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso, a seguito della notifica DEavviso di conclusione delle indagini preliminari l'imputato nominava quali propri difensori gli avv.ti Marco Rosafio e IE Turri, eleggendo domicilio presso il secondo, e chiedeva di essere interrogato, il ricorrente non pone in discussione che l'avv. Rosafio, contattato dalla polizia giudiziaria alla quale il pubblico ministero aveva delegato l'espletamento DEinterrogatorio, abbia avviato con la stessa una serie di abboccamenti per la determinazione concordata di una data di svolgimento DEatto;
risoltasi in una prima indicazione della data del 03/06/2004, alla quale l'interrogatorio non poteva aver luogo per problemi di salute del difensore, ed infine nella trasmissione allo studio del legale DEinvito a rendere l'interrogatorio per il 26/07/2005. Orbene, rammentato che le nullità concernenti l'inosservanza delle prescrizioni relative all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed agli atti conseguenti sono a regime intermedio (Sez. 6^, n. 1043 del 20/12/2012 (09/01/2013), Cimmino, Rv. 253843), è assolutamente corretta l'argomentazione della Corte territoriale, per la quale, pur in assenza di una formale notifica DEinvito a rendere l'interrogatorio al difensore domiciliatario, gli atti diretti alla fissazione di detto interrogatorio ponevano di fatto l'imputato, attraverso il codifensore, nella condizione di poter conoscere la data di svolgimento DEincombente e di parteciparvi;
realizzandosi in tal modo le sanatorie previste dall'art. 183 c.p.p. nel caso in cui la parte abbia accettato gli effetti DEatto ed esercitato le facoltà per l'esercizio delle quali lo stesso è preordinato, nella specie partecipando il difensore informato all'attività concordata di determinazione della data DEinterrogatorio ancor prima di ricevere il relativo invito. È irrilevante in contrario la mancanza di un onere di informativa del difensore avvisato nei confronti del difensore domiciliatario, nel momento in cui il primo difensore si attivava in concreto, nell'espletamento del proprio mandato, ai fini DEesercizio della facoltà DEimputato di rendere l'interrogatorio. Mentre è del tutto generico il riferimento del ricorrente ad un impedimento che non avrebbe consentito al predetto difensore di presenziare all'interrogatorio nella data da ultima stabilita.
2. I motivi proposti dai ricorrenti ALlli IE, CA RT, GI OV e IN US sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme in favore della AN CO International SA in pagamento di ricerche e consulenze inesistenti, di cui al capo A, sono infondati.
2.1. Sono in primo luogo infondate le censure di illogicità della ricostruzione della sentenza impugnata in ordine alla pretestuosità del progetto di internalizzazione DEattività della RU AN CO mediante la costituzione della AN CO International, proposte dai ricorrenti GI OV e ALlli IE. I giudici di merito, richiamate le premesse del progetto nell'ingresso nella compagine azionaria della società fallita, originariamente facente capo alle famiglie RE e ON, del gruppo svizzero rappresentato dal GI OV, osservavano come tale intervento non avesse avuto alcuna concreta attuazione in iniziative effettivamente dirette all'acquisizione di spazi commerciali sui mercati esteri, considerato che le costituite società AN CO Machines e AN CO Technologies rimanevano di fatto inattive, la prima di esse avendo peraltro un unico dipendente operativo, tale NF GI, che lamentava di non ricevere neppure il denaro necessario per il pagamento DEaffitto della sede, ed essendo affidata alla direzione generale di soggetti, quali il CA RT prima e la IS CI NN IE poi, che non risultavano essersi mai recati presso detta sede.
Se già in questa prospettiva risultano coerenti le conclusioni della sentenza impugnata sulla incompatibilità, con la descritta situazione, DEeffettivo svolgimento da parte della AN CO International di un'attività di consulenza funzionale ad un progetto meramente apparente, la Corte territoriale argomentava ulteriormente dette conclusioni sulla base di elementi direttamente indicativi in tal senso. In particolare, l'essere addetto alla AN CO International un solo dipendente, nella persona di tale AN KI;
il riferimento, nel verbale di una riunione del consiglio di amministrazione della RU AN CO del 29/04/2007, alla necessità di reperire clienti nordamericani senza che nell'occasione venisse in alcun modo citata la AN CO International, che avrebbe dovuto occuparsi di tali incombenze;
il limitato numero delle fatture emesse dalla AN CO International e la riconducibilità delle stesse alla superflua intermediazione in attività già ricomprese nella normale operatività della fallita, come rilevato anche dalla RA HO, società di revisione di fiducia dello stesso GI OV;
e, non da ultima, la circostanza per la quale la convenzione relativa all'affidamento dei contratti di consulenza alla AN CO International risultava stipulata dal GI OV, DEALlli IE e da RE OV precedentemente non solo alla costituzione di tale società, ma alla stessa delibera con la quale il consiglio di amministrazione della RU AN CO decideva formalmente detta costituzione, la quale era redatta successivamente e falsamente retrodatata al 14/02/2004, come non illogicamente desunto dal riferimento in una bozza del verbale alla necessità di riportare tale data e da una missiva nella quale si diceva che l'operazione doveva essere regolarizzata. Tale motivazione, per questo come per i punti che saranno di seguito esaminati, deve peraltro essere integrata con il richiamo ai passaggi fondamentali della decisione di primo grado, ampiamente riportati nella prima parte della sentenza impugnata;
dai quali risulta, per quanto qui particolarmente interessa, che alla delibera falsamente formata risultavano presenti il GI OV, l'ALlli IE ed il IN US, che il recapito della AN CO International corrispondeva ad una casella postale e che la sede operativa della società coincideva con una villetta in Lamone, descritta dal teste GE come un'abitazione privata. Insussistente è poi l'illogicità, o per meglio dire la contraddittorietà specificamente dedotta dai ricorrenti con riguardo al riferimento della stessa sentenza impugnata all'immissione di risorse finanziarie nella RU AN CO e nella AN CO International da parte del GI OV, nel momento in cui i giudici di merito rilevavano che i pagamenti alla AN CO International erano appunto finalizzati a consentire al GI OV di rientrare almeno in parte da tali esborsi, necessari per l'artificioso mantenimento in vita della RU AN CO in vista di una possibile vendita della società. Nè è rilevante l'accenno dei ricorrenti alla dedotta inconferenza della mancanza di un effettivo incremento del fatturato della RU AN CO all'esito del rapporto con la AN CO International, dato che deve essere valutato, nel contesto motivazionale, unitariamente ai numerosi altri elementi segnalati.
Il fondamento delle argomentazioni della sentenza impugnata, in ordine alla sostanziale inoperatività DEapparato societario apparentemente predisposto per l'internazionalizzazione DEarea commerciale della RU AN CO, sulla pluralità e la convergenza di tali elementi, rende prive di decisività, oltre che attinenti a valutazioni di merito, le doglianze di carenza motivazionale su dati documentali segnatamente indicati dal ricorrente GI OV con riguardo a ricerche di potenziali clienti effettuate dall'AN e a riscontri economici di attività svolte dalla AN CO Machines;
non senza considerare che i giudici di merito valutavano specificamente la significatività dei documenti afferenti il lavoro DEAN, evidenziando come i rimborsi spese dallo stesso richiesti e le altre documentazioni prodotte non provassero lo svolgimento di una concreta attività svolta per la RU AN CO o la AN CO International.
Infondate sono da ultimo le censure di mancanza di motivazione sull'effettiva uscita delle somme contestate e sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno DEesistenza di correlative prestazioni della AN CO International. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata faceva espresso riferimento al contenuto delle relazioni della società di revisione, dalle quali risultavano trasferimenti di somme alla AN CO International nel primo trimestre del 1994. Ma anche a tal proposito deve tenersi conto del richiamo alla decisione di primo grado, nella quale si osservava che il versamento delle somme era stato verificato dal curatore mediante l'analisi delle fatture registrate nelle scritture contabili. Ed a questo punto devono ritenersi oggetto di implicita reiezione, in quanto logicamente incompatibili con dati documentali direttamente riferibili agli esborsi contestati (secondo i principi più volte enunciati da questa Corte, v. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 4^, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187;
Sez. 6^, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105), le deduzioni difensive su documenti dai quali risulterebbero rinunce a crediti da parte della AN CO International, delle quali non viene peraltro evidenziata nei ricorsi la specifica riferibilità alle somme di cui all'imputazione.
2.2. Quanto i motivi proposti in ordine alle responsabilità dei singoli ricorrenti, quella DEALlli IE era affermata in base alla posizione, assunta fin dall'origine, di componente del consiglio di amministrazione non solo della RU AN CO, ma anche della AN CO International;
dalla quale veniva coerentemente desunta, quale implicazione necessaria, la consapevolezza DEimputato in ordine all'inesistenza della struttura societaria le cui prestazioni giustificavano formalmente gli esborsi finanziari di cui all'imputazione.
Tanto esclude all'evidenza la fondatezza della censura di violazione di legge per l'asserita attribuzione di responsabilità sulla base della sottoscrizione della convenzione con la quale venivano stabiliti i compensi per i servizi di consulenza della AN CO International, atto estraneo alle funzioni amministrative svolte dall'imputato; proprio ed esclusivamente in forza di tali funzioni, infatti, quest'ultimo era ritenuto necessariamente consapevole del carattere fittizio della complessiva operazione affidata alla AN CO International, della quale la citata convenzione costituiva solo uno dei passaggi, e come tale responsabile per aver consentito l'effettuazione della stessa con i relativi, ingiustificati pagamenti.
Detta responsabilità, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, veniva poi correttamente ricostruita secondo i principi in base ai quali l'amministratore privo di deleghe risponde penalmente, ai sensi DEart. 40 c.p., per l'omesso impedimento, in violazione dei doveri di controllo previsti dall'art. 2392 c.c., DEevento criminoso del quale abbia percepito segnali peculiari ed allarmanti in quanto indicativi DEanomalia DEoperazione, tale da imporre l'attivazione di detti doveri (Sez. 5^, n. 23838 del 04/05/2007, Amato, i Rv. 237251; Sez. 5^, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245138; Sez. 5^, n. ( 3708 del 30/11/2011 (30/01/2012), Ballatori, Rv. 252945), e da configurare, in caso contrario, quanto meno l'accettazione del rischio del verificarsi DEevento (Sez. 5^, n. 42519 DE08/06/2012, Bonvino, Rv. 253765). Invero, tutt'altro che f illogicamente segnali di tal genere erano rinvenuti dai giudici di merito negli elementi in precedenza esposti in ordine all'inoperatività della AN CO International, dei quali l'ALlli IE, quale consigliere di amministrazione di quest'ultima, non poteva che avere effettiva conoscenza;
e, soprattutto, nella ben più che anomala retrodatazione del verbale della delibera sulla costituzione della AN CO International, alla quale l'ALlli IE risultava presente.
2.3. L'affermazione di responsabilità del IN US era motivata con riferimento all'acquiescenza dello stesso alla formazione di un verbale falsamente retrodatato in relazione alla delibera di costituzione della AN CO International, alla quale l'imputato risultava presente, ed alla percezione di precisi segnali d'allarme sull'irregolarità DEoperazione, costituiti da tale fittizia datazione e dal contenuto del rapporto della società di revisione.
È irrilevante, e dunque inidoneo a fondare la censura di carenza motivazionale proposta dal ricorrente, il richiamo dello stesso all'assunzione della carica amministrativa, da parte DEimputato, in epoca successiva alla convenzione sottoscritta da RE OV e dall'ALlli IE in ordine alla costituzione della AN CO International;
la responsabilità del IN US veniva infatti ricostruita dai giudici di merito per il comportamento tenuto, nell'esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione, consentendo i pagamenti in favore della AN CO International nonostante il carattere fittizio del progetto affidato a detta società, e conseguentemente la mancanza di giustificazione dei predetti pagamenti, fossero evidenziate da segnali costituiti dalla predisposizione di un verbale del consiglio di amministrazione in data successiva a quella che veniva fatta figurare e dai risultati della verifica della società di revisione.
Neppure è ravvisabile, in questa ricostruzione, il vizio di violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza pure denunciato dal ricorrente nella configurazione di una responsabilità omissiva DEimputato. Posto che la dedotta violazione sussiste solo laddove le possibilità di difesa DEimputato siano in concreto pregiudicate (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051;
Sez. 3^, n. 36817 del 14/06/2011, T. D. M., Rv. 251081), che tanto presuppone una immutazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da produrre un cambiamento sostanziale della fisionomia DEipotesi accusatoria (Sez. 6^, n. 6346 del 09/11/2012 (08/02/2013), Domizi, Rv. 254888; Sez. 1^, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785), e che a questi fini deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza DEimputato (Sez. 6^, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419), il titolo di responsabilità ritenuto dai giudici di merito si colloca puntualmente nei contorni di un'imputazione riferita espressamente alla posizione di consigliere di amministrazione DEimputato e, di conseguenza, all'adempimento dei relativi obblighi, ivi compresi quelli di controllo sugli atti potenzialmente pregiudizievoli per la società e quindi, in prospettiva fallimentare, per i creditori della stessa;
attenendo peraltro tale addebito a circostanze comunque ampiamente dibattute nel processo in quanto attinenti alle funzioni amministrative del IN US.
In questa prospettiva, la valenza riconosciuta dalla Corte territoriale ai segnali di allarme percepiti dall'imputato, secondo i principi enunciati al precedente punto 2.2, è il risultato di un'argomentazione che si sottrae alle doglianze di illogicità del ricorrente. Non illogico è in particolare che la retrodatazione del verbale relativo alla costituzione della AN CO International sia stata ritenuta rilevante rispetto al concorso nella contestata condotta distrattiva, del quale la creazione della predetta società, che delle somme distratte era formale beneficiaria, realizzava un presupposto necessario, le cui irregolarità documentali erano ritenute coerentemente anomale in misura tale da attivare il controllo DEamministratore su aspetti illeciti DEintera operazione;
e neppure è illogico che la circolazione all'interno della fallita di una relazione della società di revisione che segnalava tali aspetti, pur se in via informale, sia stata ritenuta elemento concordante con quello, già per quanto detto significativo, della costruzione ex post del verbale, ai fini della prova della conoscenza DEirregolarità da parte dei consiglieri di amministrazione e, fra essi, del IN US. Nè alcuna contraddittorietà è ravvisabile nel fatto che tali segnali siano stati considerati di per sè allarmanti a prescindere dalla dimensione del patrimonio netto della RU AN CO, degli investimenti effettuati nella stessa e dai rapporti DEimputato con l'ambiente del GI OV.
2.4. L'affermazione di responsabilità del CA RT era motivata con riferimento alla posizione DEimputato di direttore generale della RU AN CO, oltre che per alcuni anni della AN CO International, e con la conseguente consapevolezza dello stesso in ordine al carattere fittizio della causale dei pagamenti effettuati dalla fallita in favore di quest'ultima. Anche in questo caso, come per quelli precedentemente trattati, il rilievo sull'estraneità del CA RT alla convenzione con la quale venivano stabiliti i pagamenti è inconferente, essendo l'argomentazione della Corte territoriale fondata sulle funzioni operative di direttore generale svolte dallo stesso e su quanto da ciò derivava in ordine alla conoscenza, in capo all'imputato, della mancanza di giustificazione dei pagamenti contestati, a prescindere dalla data e dalle forme in cui gli stessi erano stati concordati;
e sono altresì superati da queste considerazioni gli ulteriori richiami del ricorrente alla collocazione temporale della più volte citata retrodatazione del verbale sulla costituzione della AN CO International e della diffusione della relazione della società di revisione rispetto all'assunzione della carica da parte DEimputato, ed all'inclusione o meno dei pagamenti nei limiti dei poteri di spesa di quest'ultimo, nel momento in cui i segnali di allarme DEilliceità DEoperazione venivano individuati dai giudici di merito in quanto autonomamente rilevabili dall'imputato, nell'esercizio delle proprie funzioni. Generica è infine la doglianza per la quale il riferimento della sentenza impugnata all'assunzione della carica di direttore generale della AN CO International contrasterebbe in diverse indicazioni presenti nella stessa sentenza ed in quella di primo grado, laddove, a fronte della precisa affermazione della Corte territoriale sul punto, nulla in contrario è rilevabile nei passaggi testuali richiamati nel ricorso.
3. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, OL NE, NY SA, AB LF HE, IN US e LI DI IC sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta impropria per causazione del fallimento a seguito DEacquisto a prezzo incongruo del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese, di cui al capo B, sono infondati.
3.1. Infondata è in primo luogo la censura di violazione di legge prospettata da tutti i ricorrenti nella ritenuta riconducibilità della riformulazione DEimputazione dall'originaria accusa di bancarotta per distrazione a quella per la quale veniva pronunciata condanna, operata a seguito di richiesta del pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado, alla disciplina DEart. 516 c.p. e non a quella del successivo art. 518, con la relativa previsione di esercizio DEazione penale in un separato procedimento in assenza di consenso DEimputato e di pregiudizio per la speditezza del processo.
La fattispecie di cui all'art. 518 presuppone la contestazione di un fatto "nuovo" rispetto a quello oggetto del'imputazione originaria;
ossia di un fatto che, rispetto a quest'ultimo, presenti intrinseca autonomia strutturale, tanto da non sovrapporsi ad esso, ma da potervisi aggiungere e da rendere ipotizzabile il concorrente addebito di entrambi i fatti (Sez. 4^, n. 40449 del 16/07/2002, Rodia, Rv. 223230; Sez. 6^, n. 6987 del 19/10/2010 (23/02/2011), N., Rv. 249461). È invece "diverso", e come tale oggetto di possibile contestazione nello stesso procedimento con le modalità di cui all'art. 516 c.p.p., il fatto la cui difformità rispetto a quello originariamente addebitato riguardi solo determinati connotati materiali, che impongano unicamente una puntualizzazione degli elementi costitutivi del reato (Sez. 5^, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv.211477; Sez. 2^, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).
Ciò posto, è di tutta evidenza la correttezza di quanto osservato sul punto nella sentenza impugnata, nel rilevare come nella specie la contestazione rimanesse incentrata sulla stessa operazione societaria, essendo solo integrata con gli ulteriori aspetti della destinazione del corrispettivo della stessa ad un fittizio aumento di capitale e con le relative conseguenze sull'aggravamento del dissesto della RU AN CO;
e come pertanto si versasse per l'appunto nell'ipotesi della contestazione di un fatto diverso, in quanto caratterizzato da elementi ulteriori rispetto a quelli considerati nella precedente imputazione. Irrilevante, ed anzi coessenziale alla stessa nozione di "fatto diverso", è che tali elementi abbiano mutato la fisionomia del reato;
ed altrettanto connaturata a tale nozione è la circostanza, segnalata dai ricorrenti IN US e LI DI IC, DEessere implicata nella nuova imputazione l'esclusione di quella precedente, caratteristica per l'appunto della nozione del fatto diverso e non di quella del fatto nuovo, che come si è detto presuppone invece la possibilità di una concorrente contestazione dei due fatti.
3.2. Sono altresì infondati i motivi proposti dai ricorrenti GI OV e IN US sul rigetto della richiesta di nuove prove a seguito della modifica DEimputazione. Il giudizio della Corte territoriale sulla superfluità di dette prove si ricava infatti implicitamente, come è consentito per le richieste di rinnovazione della prova in sede di appello (Sez. 4^, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996; Sez. 5^, n. 15320 del 10/12/2009 (21/04/2010), Pacini, Rv. 246859), dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, nei termini che saranno di seguito esposti, in ordine al carattere pregiudizievole DEoperazione contestata, dato dalla incongruità del prezzo pattuito per l'acquisto del pacchetto azionario, ed all'incidenza di esso sull'aggravamento del dissesto della fallita, aspetto quest'ultimo propriamente attinente all'imputazione riformulata;
tanto esclude la sussistenza del lamentato vizio di carenza motivazionale.
3.3. La sussistenza del fatto contestato, sotto i determinanti profili DEincongruità del valore attribuito al pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese e DEincidenza DEacquisto dello stesso sul dissesto della fallita, era oggetto nella sentenza impugnata di una congrua motivazione. Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale osservava che il valore determinato nella perizia di stima redatta dall'LI DI IC veniva dichiaratamente stabilito non in base al reale stato economico della Oleodinamica Pavese, ma nella prospettiva di una futura capacità produttiva in realtà priva di alcun fondamento, nel momento in cui la produzione della predetta società era ferma e non riattivabile per la mancanza di macchinari, dipendenti e magazzino, e l'immobile di proprietà della stessa era locato alla stessa RU AN CO e gravato dai debiti della società. Argomentazione, quest'ultima, da integrarsi con il richiamo della premessa della sentenza impugnata alla decisione di primo grado, ove si riferiva di come il curatore del fallimento della Oleodinamica avesse indicato il valore DEimmobile in L. 180.000.000. Per ciò che riguarda l'efficienza causale DEoperazione nell'aggravamento del dissesto della RU AN CO, la stessa era compiutamente delineata dalla Corte d'Appello nell'appostazione in bilancio di un bene sopravalutato e nella fittizietà DEaumento di capitale, le quali aveva consentito alla società di proseguire la sua attività accumulando ulteriori perdite, che si producevano di anno in anno nella reale situazione economica della società stessa;
dovendo tali conclusioni essere integrate con i richiamati rilievi della sentenza di primo grado sulla circostanza per la quale, nonostante l'acquisizione della Oleodinamica Pavese, la RU AN CO era costretta a richiedere un mutuo bancario per l'importo di L.
5.000.000.000. Queste ultime considerazioni appalesano innanzitutto l'infondatezza della censura di mancanza di motivazione sul rapporto causale fra l'operazione ed il dissesto, proposta dal ricorrente IN US.
La contraddittorietà dedotta dai ricorrenti GI OV, IN US e LI DI IC rispetto all'individuazione, nella perizia di stima, di una capacità produttiva della Oleodinamica Pavese desunta dalla prospettata percezione dei canoni che sarebbero stati corrisposti dalla RU AN CO per l'affitto DEimmobile e dei macchinari, con i quali l'attività della Oleodinamica Pavese sarebbe proseguita all'interno della RU AN CO, è in realtà insussistente nel momento in cui detti canoni costituivano in realtà un esborso per quest'ultima società; non senza considerare che i giudici di merito rilevavano come la corresponsione dei canoni fosse ben presto cessata, dato non illogicamente valutato come rilevante, pur se successivo all'acquisto del pacchetto azionario, in quanto espressivo di una difficoltà economica della RU AN CO che rendeva ineffettiva la prospettata valorizzazione della futura attività della Oleodinamica Pavese quale gestione immobiliare.
L'articolato motivazionale della sentenza impugnata consente poi di ritenere implicitamente rigettati, in quanto superati dagli elementi ritenuti dai giudici di merito sufficienti a provare la soprava lutazione del pacchetto azionario acquistato, i rilievi dei ricorrenti GI OV, OL NE, NY SA e IN US sul valore intrinseco del patrimonio netto e dei macchinari della Oleodinamica Pavese, laddove oltretutto le argomentazioni della Corte territoriale erano fondate sul diverso aspetto della capacità produttiva della società una volta che i citati macchinari, come l'immobile, erano stati affittati. Tanto esclude la sussistenza del lamentato vizio di carenza motivazionale;
ma è altresì insussistente l'analogo vizio dedotto con riferimento alle osservazioni del consulente della difesa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la consulenza della difesa non costituisce un mezzo di prova che debba necessariamente essere autonomamente esaminato, ma un contributo tecnico a sostegno della difesa;
non essendo di conseguenza il giudice tenuto a rispondere a tutti i rilievi del consulente, una volta che lo stesso abbia spiegato in modo esauriente le ragioni del suo convincimento (Sez. 4^, n. 7947 del 11/04/1972, Maghini, Rv. 122439). Il principio, lungi dall'essere stato smentito, si inserisce anzi coerentemente nel costante e più generale orientamento per il quale l'onere motivazionale del giudice è soddisfatto attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti, senza che sia necessario un esame dettagliato delle stesse laddove ciascun rilievo risulti disatteso dalla motivazione della sentenza, complessivamente considerata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6^, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 1^, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340). E nella specie non può dubitarsi che la valutazione di incongruità del valore attribuito al pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese sia stata adeguatamente motivata dai giudici di merito con la cessazione DEattività produttiva della società e le incerte prospettive di introito di canoni di locazione peraltro dovuti dalla stessa RU AN CO. Va aggiunto che è infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, oggi proposta dal ricorrente NY SA sulla base del riconoscimento delle attenuanti generiche. Posto che dette attenuanti erano ritenute equivalenti alle aggravanti, da tanto derivava, secondo la previgente disciplina del termine prescrizionale di cui all'art. 157 c.p., l'individuazione di detto termine in anni ventidue e mesi sei, non ancora decorsi;
mentre, secondo la disciplina attualmente dettata dal comma 3 DEarticolo citato, gli esiti del giudizio di comparazione fra le circostanze non rilevano ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione.
3.4. Quanto ai motivi proposti sulla responsabilità dei singoli imputati, nella sentenza si osservava che la sopravalutazione della Oleodinamica Pavese era evidente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, considerato come agli stessi fosse altresì noto che la predetta società aveva cessato l'attività a seguito di uno sfavorevole evento atmosferico ed avesse già ceduto interamente alla RU AN CO il proprio apparato produttivo.
In questo senso risultano infondate le censure prospettate dal ricorrente IN US sull'asserita genericità del riferimento della sentenza impugnata alla partecipazione DEimputato, quale consigliere di amministrazione, alla delibera con la quale era stato ratificato l'acquisto del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese, ed alla consapevolezza del IN US in ordine alle connotazioni illecite DEoperazione. Per quanto appena detto, infatti, l'argomentazione dei giudici di merito era articolata nello specifico richiamo alla conoscenza della cessazione DEattività della società acquistata a seguito di circostanze di notorietà tale da non poter essere ignorate;
elemento che veniva coerentemente ritenuto tale da integrare quei segnali di allarme dello spessore richiesto, secondo i principi enunciati al punto 2.2, per la configurabilità della responsabilità omissiva del consigliere di amministrazione privo di deleghe. Infondata, in quanto attinente ad un elemento privo di decisività, è anche l'ulteriore doglianza del ricorrente sull'asserito travisamento del verbale della citata delibera in ordine alla posizione espressa nell'occasione dall'imputato, risoltasi nella manifestazione di un parere e non in una proposta favorevole all'acquisto; questa seconda lettura del dato non assumeva infatti rilievo determinante nella motivazione della sentenza impugnata, essenzialmente fondata sulla mancata assunzione da parte DEimputato, nell'esercizio della funzione esercitata, di iniziative rispetto ad un'operazione le cui caratteristiche anomale erano inevitabilmente percepite dallo stesso.
3.5. Considerazioni analoghe a quelle appena esposte valgono per i motivi del ricorso proposto sul punto dal AB LF HE;
motivi che si risolvono anch'essi nella censura di una motivazione che si deduce essere fondata unicamente sulla partecipazione del'imputato a riunioni del consiglio di amministrazione dedicate alla questione in esame, trascurandosi il riferimento dei giudici di merito alla notoria inattività della Oleodinamica Pavese, e priva di richiami a segnali di allarme sull'illiceità DEoperazione, viceversa individuati nel dato appena riportato. Nè assume rilevanza la dedotta carenza motivazionale sulla mancanza di rapporti del AB LF HE con il GI OV, elemento privo di decisività rispetto ad un articolato motivazionale incentrato sull'autonoma pregnanza della violazione dei doveri di controllo gravanti sull'imputato.
3.6. Per ciò che riguarda infine la posizione del ricorrente LI DI IC, la censura dallo stesso proposta in ordine alla dedotta mancanza di motivazione sulla consapevolezza, da parte dello stesso, DEuso che sarebbe stato fatto della perizia sul valore del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese, si rivela infondata nel momento in cui dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, comprendente ampi riferimenti all'intraneità DEimputato nelle compagini gestionali delle società coinvolte in quanto sindaco sia della RU AN CO e che della Oleodinamica Pavese, emerge l'implicita conclusione DEinevitabilità della conoscenza, in capo all'LI DI IC, DEessere la perizia funzionale al progetto di acquisizione della seconda società.
4. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, CA RT, OL NE e RE RO sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione mediante sottoscrizione di contratti di consulenza privi di reali contropartite con il CA RT, il BE MI, il BO NO e la società del RE RO, di cui al capo E, sono infondati, ad eccezione, come da ultimo si vedrà, della questione relativa alla dedotta prescrizione del reato per il RE.
4.1. Insussistente è in primo luogo il vizio lamentato dal RE in ordine all'asserita violazione del principio di correlazione fra l'accusa, che il ricorrente afferma fondare il carattere distrattivo della condotta sulla contestuale retribuzione DEimputato quale dipendente della RU AN CO, e la sentenza, ove la stessa individuava il carattere illecito del fatto nella mancanza di prestazioni DEimputato a fronte dei pagamenti effettuati. Dalla lettura DEimputazione risulta infatti evidente che la stessa conteneva un riferimento iniziale e di carattere generale, come tale attribuibile a tutti i contratti contestati, alla mancanza delle controprestazioni, dato costituente pertanto elemento già presente nell'accusa formulata nei confronti del RE RO;
ed è del resto coerente con questo rilievo l'osservazione della Corte territoriale, per la quale l'imputazione configura la posizione concorsuale DEimputato quale quella di un soggetto estraneo alla fallita.
4.2. Il carattere distrattivo dei contratti di consulenza, sottoscritti dal OL NE nei mesi di gennaio e febbraio del 1996 con il CA RT, il BE MI ed il BO NO, veniva coerentemente desunto nella sentenza impugnata dalla circostanza per la quale gli stessi venivano stipulati dopo che la società di revisione RA HO aveva suggerito al GI OV la sostituzione dei dirigenti della società, rivelatisi incapaci di frenarne il dissesto;
con il risultato che agli stessi dirigenti erano garantiti introiti tanto onerosi per la RU AN CO da sollecitare l'interesse del collegio sindacale. Le censure di illogicità proposte dai ricorrenti con riferimento alla giustificazione dei contratti nella necessità di garantire le prestazioni dei dirigenti, essendone impossibile un'immediata sostituzione, ed alla minore onerosità dei compensi pattuiti con i contratti di consulenza rispetto agli stipendi precedentemente elargiti, sono superate da quanto già osservato dalla Corte territoriale nel richiamo, per un verso, ai rilievi della sentenza di primo grado sulla possibilità di sostituire i dirigenti con la creazione di nuove figure professionali, come del resto suggerito dalla società di revisione;
e nel rilevare per altro come la RU AN CO avrebbe potuto semplicemente disfarsi dei collaboratori, considerato che i contratti venivano risolti nel corso DEanno 1996 senza attenderne la naturale scadenza. In ogni caso, l'ulteriore richiamo della sentenza impugnata a quanto rilevato dal Tribunale sulla mancanza di riscontri in ordine ad un effettivo e sistematico svolgimento, da parte dei beneficiari dei contratti, DEattività della quale sì assume essersi inteso garantire la continuità, integrava una congrua motivazione sul risultato comunque pregiudizievole delle operazioni;
aspetto, questo, sul quale i ricorrenti non propongono specifiche doglianze. Irrilevante è poi la censura di mancanza di motivazione sulla conoscenza DEattività concorrenziale svolta dal CA RT, dal BE MI e dal BO NO, proposta dallo GI OV, nel momento in cui tale aspetto non assumeva incidenza decisiva nell'argomentazione dei giudici di merito, per quanto detto fondata essenzialmente sull'assenza di controprestazioni che giustificassero gli esborsi pattuiti con i contratti.
Per ciò che riguarda il contratto relativo all'attività di consulenza affidata all'ex-dipendente RE, si osservava nella sentenza impugnata come anche detto contratto beneficiasse un collaboratore la cui attività aveva concorso nel condurre la società alla situazione di insolvenza, peraltro dopo che lo stesso ne era già uscito;
e come le prestazioni che avrebbero giustificato il rapporto non trovassero alcun riscontro nella generica documentazione indicata dalla difesa. A tanto i ricorrenti OL NE e RE oppongono unicamente difformi valutazioni di merito sulla significatività probatoria della citata documentazione, che non evidenziano profili di manifesta illogicità nelle argomentazioni della Corte territoriale, e la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali prive di decisività, laddove dalle stesse, per come risultante dagli stessi ricorsi, emergerebbe l'esercizio da parte del RE, quale consulente, di un'attività analoga a quella precedentemente svolta quale dipendente della RU AN CO, condizione della quale i giudici di merito evidenziavano il carattere pregiudizievole per la società nel momento in cui detta attività si era rivelata improduttiva per la stessa. Nè è fondata l'ulteriore censura di travisamento del contenuto del verbale della riunione del collegio sindacale del 19/10/1996, nel momento in cui il dato veniva utilizzato, nell'argomentazione della sentenza impugnata, non per l'espressione di precisi rilievi critici sulla questione, che i ricorrenti contestano essere stati nell'occasione formulati, ma per l'essersi i sindaci comunque interessati DEoperazione, a conferma delle connotazioni comunque anomale della stessa.
Infondate sono poi le doglianze di mancanza di motivazione in ordine al danno derivante per la società dalla stipula dei contratti ed all'incidenza DEoperazione sul fallimento, proposte degli stessi ricorrenti OL NE e RE. Quanto al danno, lo stesso veniva in realtà rilevato, come si è detto, nel'uscita di liquidità a fronte di prestazioni insussistenti o che comunque, sia pure sotto la diversa veste formale del rapporto di consulenza, proseguivano quelle delle quali la società di revisione aveva suggerito l'interruzione in quanto inidonee ad evitare l'aggravarsi del dissesto della società. Per il resto, non può che rammentarsi come l'incidenza causale della condotta distruttiva sul fallimento sia un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione DEinteresse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica I contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico DEinsolvenza (Sez. 1^, n. 40172 DE01/10/2009, Simonte, Rv. 245350). Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto (Sez. 5^, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349; Sez. 5^, n. 232 del 09/10/2012 (07/01/2013), Sistro, Rv. 254061; Sez. 5^, n. 7545 del 25/10/2012 (15/02/2013), Lanciotti, Rv. 254634; Sez. 5^, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567); che, peraltro, ove inteso dal legislatore come viceversa rilevante per la ravvisabilità del reato, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 233, comma 2, norma significativamente modificata dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4 con l'estensione della necessità del nesso causale fra il dissesto e la commissione di determinati reati societari, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta per gli altri reati fallimentari.
4.3. Venendo a trattare dei motivi proposti in ordine alle posizioni dei singoli imputati, l'affermazione di responsabilità del GI OV era motivata in base all'aver il predetto illustrato al consiglio di amministrazione della RU AN CO re ragioni per le quali vi era interesse della società alla stipula dei contratti di consulenza. Tanto esclude all'evidenza la fondatezza della censura di mancanza di motivazione sul concorso attivo DEimputato, viceversa in tal modo evidenziato;
non senza considerare peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e conformemente ai principi esposti ai punti 2.2 e 2.3, la prospettiva di un concorso omissivo DEimputato non è estranea all'imputazione contestata, e trova nell'argomentazione dei giudici di merito fondamenti precisi nei segnali di allarme emergenti dalla relazione della società di revisione sull'opportunità di interrompere i rapporti di collaborazione invece sostanzialmente ripristinati con i contratti in esame. Irrilevante è poi l'ulteriore doglianza di illogicità della motivazione sulla consapevolezza DEimputato in ordine all'attività concorrenziale dei beneficiari dei contratti, aspetto non significativo, nella prospettiva motivazionale della sentenza impugnata, ai fini DEattribuzione del carattere distrattivo alle operazioni.
4.4. L'affermazione di responsabilità del CA RT era motivata nel riferimento all'essere questi beneficiario del contratto, e quindi consapevole degli aspetti pregiudizievoli dello stesso per la RU AN CO, ed altresì consapevole delle difficoltà economiche di quest'ultima, per esserne stato dirigente;
in tal modo integrandosi, anche nella visione più rigorosa, il dolo del concorso DEextraneus nel reato fallimentare. Tale essendo il titolo di responsabilità attribuito all'imputato, ne segue l'evidente irrilevanza della censura del ricorrente in ordine alla cessazione delle funzioni di direttore generale della fallita, precedentemente svolte dall'imputato, all'epoca dei fatti.
4.5. L'affermazione di responsabilità del OL NE era motivata in base all'aver l'imputato stipulato i contratti nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore delegato della RU AN CO.
Tanto rende irrilevante la censura di mancanza di motivazione sulla conoscenza, da parte DEimputato, del contenuto della relazione della società di revisione;
oltre a riguardare una questione di merito, il rilievo è infatti superato dai particolari obblighi di controllo gestionale incombenti sull'amministratore delegato, che imponevano nella specie allo stesso di verificare l'effettivo interesse della società a mantenere rapporti onerosi con soggetti le cui precedenti funzioni all'interno della società erano cessate. Altresì irrilevante è l'ulteriore doglianza di carenza motivazionale in ordine al vantaggio economico DEimputato nell'operazione, aspetto chiaramente ininfluente ai fini della configurabilità del reato.
4.6. È invece fondato, come si è anticipato, il motivo proposto dal ricorrente RE RO in ordine all'intervenuta prescrizione del reato nei suoi confronti. Essendo stata esclusa per il RE la sussistenza delle aggravanti contestate, il termine prescrizionale viene ad esserne fissato nella misura massima di anni dodici, mesi sei e giorni venti, questi ultimi per effetto di una sospensione del dibattimento di primo grado 23/03/2007 all'11/04/2007 per astensione degli avvocati dalle udienze;
ed è pertanto decorso, dalla data del 12/10/1998 nella quale veniva dichiarato il fallimento della RU AN CO, al 02/05/2011.
Le disposizioni civili pronunciate nei confronti del RE in favore della parte civile Fallimento RU AN CO devono peraltro essere revocate, avendo detta parte civile presentato, all'odierna udienza, dichiarazione di revoca della costituzione nei confronti DEimputato. Dalla motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'essere l'imputato beneficiario DEatto distrattivo e consapevole delle difficoltà economiche della RU AN CO in quanto precedentemente intraneo a quest'ultima quale consigliere di amministrazione dall'11/05/1993 al 24/01/1994, e dagli altri motivi di ricorso, che si limitano a contestare che l'imputato avesse assunto nella società un ruolo dirigenziale, non emergono elementi che impongano un esito processuale più favorevole all'imputato ai sensi DEart. 129 c.p.p.. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto con la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E nei confronti del RE RO e la revoca delle relative disposizioni civili a carico dello stesso.
5. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IN ER e IS CI NN IE sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della differenza fra crediti nei confronti della AN CO Macchine, a cui la fallita rinunciava, e crediti, un marchio ed un brevetto ricevuti in contropartita da quest'ultima società, di cui al capo G, sono infondati.
5.1. Sulla natura distrattiva DEoperazione, si osservava nella sentenza impugnata come con la rinuncia ai crediti la fallita si privasse di diritti senza acquisire, da quanto ricevuto dalla AN CO Macchine, vantaggi corrispondenti, anche nella prospettiva di un'operazione effettuata all'interno di un gruppo di società. Tale argomentazione riassuntiva deve essere integrata, ai fini della definizione della completa motivazione sul punto, con il richiamo della premessa della sentenza alla decisione di primo grado;
ed in particolare a quanto riferito dal curatore in ordine alla sostanziale irrecuperabilità della maggior parte dei crediti ceduti dalla AN CO Macchine, essendo prescritti quelli verso l'erario e assai risalenti quelli verso i privati, ed alla mancanza di serie prospettive di utilizzazione del brevetto, anch'esso datato a quasi dieci anni prima.
A fronte di questa coerente argomentazione, fondata su elementi di fatto concreti forniti dagli accertamenti della curatela, le censure di carenza motivazionale proposte dai ricorrenti GI OV e IS CI NN IE, con riguardo alle diverse conclusioni del consulente della difesa in ordine al parziale rientro delle perdita sui crediti ed alla utilizzabilità commerciale del marchio e del brevetto acquistati, sono riferibili a considerazioni implicitamente disattese nella complessiva motivazione della sentenza impugnata;
il che, secondo i principi enunciati al punto 3.3., esclude la sussistenza del vizio lamentato.
5.2. Quanto ai motivi proposti in ordine alle posizioni dei singoli imputati, l'affermazione di responsabilità del GI OV era motivata in base all'essere lo stesso presidente del consiglio di amministrazione, principale azionista e sostanzialmente dominus della fallita. Quest'ultima conclusione si sottrae alle censure di genericità del ricorrente, trovando fondamento nel complesso della motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, nelle considerazioni relative all'acquisizione della società da parte DEimputato e del gruppo svizzero facente capo allo stesso nell'ambito di un progetto tendente all'artificioso mantenimento in vita della RU AN CO ed alla rivendita della stessa ad altri offerenti, di cui si è detto al punto 2.1. Ed in questa prospettiva sono superate le ulteriori doglianze del ricorrente sulla delega alla coimputata IS CI NN IE per la sottoscrizione degli atti contestati e sulla dedotta irrilevanza della partecipazione DEimputato alla delibera di approvazione DEacquisto dei crediti dalla AN CO Macchine, nel momento in cui l'argomentazione della Corte territoriale era motivatamente fondata su una posizione decisionale di fatto DEimputato, prescindente dagli atti formali relativi alle operazioni contestate.
5.3. L'affermazione di responsabilità del IN ER era motivata con la coincidenza, sulla persona DEimputato, delle posizioni di consigliere di amministrazione della RU AN CO e di liquidatore della AN CO Macchine, ed in quest'ultima veste sottoscrittore degli atti contrattuali di cui all'imputazione, che lo rendevano consapevole del carattere distrattivo delle operazioni. Tenuto conto di ciò, le censure di illogicità proposte dal ricorrente risultano generiche nel momento in cui si soffermano unicamente sulla significatività probatoria della sottoscrizione degli atti quale liquidatore della AN CO Macchine, trascurando l'incidenza attribuita dai giudici di merito alla contestuale posizione amministrativa nella RU AN CO;
ed irrilevante è l'ulteriore riferimento del ricorrente alla descritta figura di dominus di quest'ultima attribuita al GI OV, che non esclude la responsabilità di altri soggetti investiti di doveri di controllo sugli atti della società e raggiunti da perspicui segnali di allarme sul carattere distrattivo dei fatti contestati, dati per il IN ER dalla sua completa visione delle operazioni di cui all'imputazione da entrambe le soggettività imprenditoriali che vi partecipavano.
6. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV e AN LI sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta per distrazione delle somme impiegate per studi e ricerche su un brevetto non appartenente alla fallita, di cui al capo H, sono infondati.
6.1. Sulla natura distrattiva DEoperazione contestata, nella sentenza impugnata si osservava in primo luogo che il brevetto, già registrato due anni prima a nome del figlio DEimputato AN LI, era rimasto intestato allo stesso. La censura di illogicità della motivazione, proposta dal ricorrente GI OV nella dedotta confusione fra la titolarità formale del brevetto e la possibilità per la RU AN CO di utilizzarlo avvalendosi del rapporto di parentela fra il titolare ed un consigliere di amministrazione della società, possibilità non realizzatasi per un'inefficacia della tecnologia solo successivamente emersa, è superata già dai riferimenti della Corte territoriale a quanto riferito dal GI OV al AN LI sull'aver la società subito un esborso per un progetto inesistente, ad una dichiarazione manoscritta di RE OV, per le quali l'utilizzazione del brevetto avrebbe comportato un aumento di spesa dal 50 al 130% per la realizzazione della stessa produzione, ed all'anomala circostanza per la quale il GI OV ed il AN LI non accennavano DEiniziativa agli altri consiglieri;
elementi coerentemente valutati come indicativi della inutilizzabilità originaria o, comunque, del carattere altrettanto originariamente svantaggioso del brevetto, e dunque della distrazione della somma consapevolmente impiegata per un progetto di tale natura. Ma l'assenza di vizi logici nella ricostruzione dei giudici di merito è ulteriormente evidenziata dal richiamo della sentenza impugnata a quella di primo grado, laddove si rammentava che un memorandum della IS CI NN IE datato al 05/06/1997, nel riassumere il contenuto di una precedente riunione, riportava un appunto del RE sull'inidoneità del macchinario oggetto del brevetto per la produzione delle forme per scarpe;
e generica è l'ulteriore doglianza di mancanza di motivazione su non meglio precisati documenti indicati dalla difesa, elementi da ritenersi peraltro implicitamente disattesi dall'articolata motivazione esposta in ordine all'assenza di una reale giustificazione economica della spesa contestata.
Generica è altresì la censura del ricorrente GI OV sull'illogicità della ritenuta prova DEeffettività di tale spesa in base ad una missiva invita dall'imputato al AN LI. Nella sentenza di primo grado, richiamata espressamente anche a questo proposito da quella impugnata, tale elemento era infatti indicato come confermativo di altri provenienti da accertamenti sulla contabilità ufficiale della società, in particolare da quanto riferito sul punto dal curatore e dall'appostazione a bilancio di costi relativi al progetto. E tanto evidenzia altresì la mancanza di decisività del contrasto segnalato dal ricorrente fra l'importo della spesa indicato nella missiva del GI OV, pari a cinquecento o seicento milioni di lire, e quello riferito dal AN LI al curatore, pari a trecento o quattrocento milioni di lire, manifestamente inidoneo ad introdurre profili di contraddittorietà rispetto alla presenza di risultanze documentali sull'effettiva uscita della somma;
risultanze a fronte dei quali si appalesa irrilevante anche il riferimento del ricorrente alla mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione sulla spesa, peraltro congruamente valorizzato dai giudici di merito fra gli elementi dimostrativi della consapevolezza degli imputati in ordine all'illiceità DEoperazione.
6.2. Infondato è anche il motivo proposto dal ricorrente AN LI in ordine alla dedotta violazione dei limiti DEimputazione nell'attribuzione all'imputato della responsabilità per esborsi verificatisi allorché il predetto non rivestiva la carica di consigliere di amministrazione. Correttamente si osservava sul punto nella sentenza impugnata che, dalla complessiva ricostruzione DEoperazione, risultava come il AN LI vi fosse coinvolto fin dall'inizio da protagonista con il GI OV, esplicando pertanto la propria attività concorsuale anche nell'occultare la stessa agli altri consiglieri, impedendone il controllo sulla regolarità delle spese effettuate.
7. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, OL NE, CA RT, ALlli IE, NY SA, IN ER, AN LI, IS CI NN IE, AB LF HE, IN US, LI DI IC, CC NI e VA TE sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta impropria per causazione del fallimento a seguito di false comunicazioni sociali ed altre operazioni dolose, di cui ai capi I e L, sono infondati.
7.1. Insussistente è innanzitutto la violazione, dedotta dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, AN LI e IN US, del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, per la mancata indicazione nella prima del superamento delle soglie quantitative di punibilità previste dall'art. 2621 c.c., e di conseguenza dalla L. Fall., art. 223, attraverso il rinvio alla predetta norma incriminatrice.
L'espresso richiamo DEimputazione al citato art. 2621 non può in primo luogo che implicare il riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delineata da tale norma;
e, fra essi, del dato quantitativo posto quale requisito essenziale per la configurabilità del reato.
L'imputazione contestata al capo I, pur non facendo esplicita menzione del I superamento delle soglie, conteneva poi un elemento quantitativo di raffronto, ossia l'accertamento complessivo di un reale patrimonio netto negativo nella misura di L. 15.251.804.605 a fronte di un patrimonio netto viceversa indicato come positivo nei bilanci contestati, che palesava all'evidenza una difformità, fra i valori reali e quelli esposti, ben superiore alle percentuali indicate nella norma.
Ma in ogni caso, come più dettagliatamente sarà precisato al punto che segue, l'imputazione era fondata su differenze, fra i dati economici esposti nei bilanci e quelli accertati, specificamente indicate per le singole annualità e voci nelle relazioni della società di revisione e del consulente tecnico, costituenti pertanto elementi ben noti alle difese degli imputati;
i quali pertanto erano nella condizione di potersi pienamente difendere dall'accusa anche con riguardo a tale aspetto DEaddebito, in fatto contestato.
7.2. La questione del superamento delle soglie di punibilità delle condotte di false comunicazioni sociali è oggetto dei motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, OL NE, NY SA, IN ER, CC NI, LI DI IC e VA TE anche sotto altri profili, primo dei quali quello della dedotta carenza motivazionale sul punto nel riferimento della sentenza impugnata ai dati numerici sulle entità esposte nei bilanci e su quelle reali delle singole appostazioni contestate. Le conclusioni della Corte territoriale risultano tuttavia già di per sè congruamente motivate nel richiamo di quanto riportato nella sentenza di primo grado sulle diverse valutazioni delle voci per le varie annualità, sui relativi parametri di riferimento e sull'incidenza dei difformi risultati rispetto agli utili ed alle perdite di esercizio ed alla consistenza del patrimonio netto della fallita;
elementi indicati come dimostrativi non solo DEesistenza delle falsità nei bilanci, ma anche DEentità quantitativa delle stesse e del superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma incriminatrice, ed in questo senso agevolmente apprezzabili dagli imputati anche in quanto già presenti negli elaborati dei consulenti sia DEaccusa che della difesa. Ma, anche a prescindere da questo, la sentenza impugnata riproponeva poi specificamente i dati in esame, osservando che per il bilancio al 1993, a fronte DEesposizione di un utile di L. 178.000.000 e di un patrimonio netto L. 5.328.489.325, la falsa stima di crediti verso la AN CO Macchine in L. 800.174.489, dimostrata dalla rinuncia agli stessi, rendeva evidente la sopravalutazione delle voci in termini eccedenti i limiti di cui all'art. 2621 c.c.; per il bilancio al 1994, a fronte DEesposizione di perdite per L.
3.527.560.293 e di un patrimonio netto di L. 3.775.000.000, indicazione nella relazione della società di revisione di un passivo reale di L. 8.118.000.000, della mancanza di documenti giustificativi della capitalizzazione di costi per ricerche pari a L. 1.072.000.000, DEincremento della stima dei crediti verso la AN CO Macchine fino a L.
1.800.000.000 nonostante l'inesigibilità già rilevata nell'anno precedente e della rivalutazione del magazzino da L.
8.903.000.000 a L. 11.370.000.000 in base ad un criterio privo di fondamento;
per il bilancio al 1995, a fronte DEesposizione di utili per L. 82.000.000 e di un patrimonio netto di L. 5.447.000.000, l'indicazione nella relazione della società di revisione della mancanza di documenti giustificativi della ricapitalizzazione di costi di ricerca per L. 454.000.000 e, concordemente con quanto poi rilevato dal consulente tecnico DEaccusa, DEulteriore ed ingiustificata rivalutazione del magazzino fino a L. 15.988.000.000, oltre che l'essere la stima DEacquisito pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese era il risultato DEoperazione illecita esaminata al punto 2; per il bilancio al 1996, a fronte DEesposizione di perdite per L.
3.048.000.000 e di un patrimonio netto di L. 6.444.000.000, l'immotivata rivalutazione delle partecipazioni nella AN CO International e nella Oleodinamica Pavese fino ai rispettivi importi di L.
3.500.000.000 e L.
2.049.000.000 e l'ulteriore rivalutazione del magazzino fino a L. 24.967.000.000 con la giustificazione di un aumento del portafoglio ordini per macchinari da consegnare nel successivo esercizio, smentita dal limitato aumento dei ricavi risultante al bilancio di detto esercizio da L. 23.000.000.000 e L. 27.000.000.000 ed in contrasto con la svalutazione per L.
3.000.000.000 ammessa dallo stesso consulente della difesa, con le dichiarazioni del AN LI sull'essere il magazzino composto alla fine di quell'anno da materiali non codificati e con i rilievi del collegio sindacale sull'incerta consistenza delle giacenze;
e per il bilancio al 1997, a fronte DEesposizione di perdite per L.
7.500.000.000 e di un patrimonio netto di L. 388.000.000, la capitalizzazione di costi di ricerca per 1.496.000.000 non giustificata, per le ragioni esposte al punto 6, in relazione al progetto Arco, la reiterata iscrizione delle incongrue valutazioni delle partecipazioni nella AN CO International e nella Oleodinamica Pavese, l'ennesima ed ingiustificata rivalutazione delle rimanenze fino a L. 28.841.000.000, peraltro contrastante con una nota di magazzino del 28/03/1998 ove tali rimanenze erano quantificate in L. 20.548.000.000, e l'appostazione per L. 725.000.000 del credito relativo al marchio ed al brevetto ricevuti dalla AN CO Macchine, di valore notevolmente inferiore come indicato al punto 5, e per L.
8.137.000.000 di ordinazioni della società Talin, partecipata da altre società riferibili al GI OV, emittente di ordinativi non andati a buon fine ed intervenuta quale mera intermediaria nella consegna di due macchinari a ditte già clienti della RU AN CO. Elementi, questi, tali da consentire senz'altro al lettore della sentenza l'agevole individuazione del superamento delle soglie di punibilità, evidente alla luce del mero raffronto dei valori numerici indicati.
La motivazione appena riportata si sottrae all'ulteriore censura di mancanza di motivazione sui rilievi del consulente della difesa. Rilievi da ritenersi oggetto anche in questo caso, secondo i principi esposti al punto 3.3, di implicita reiezione nell'articolato complessivo dei giudici di merito, coerentemente fondato su dati obiettivamente rilevati dagli accertamenti della società di revisione, della curatela e dei consulenti tecnici, in taluni casi perfino di quelli della difesa, e talora, come si è visto, da ammissioni di imputati e documenti rinvenuti presso la stessa società fallita;
dati nell'ambito dei quali veniva attribuito correttamente risalto all'abnorme accrescimento del valore del magazzino nella successione degli esercizi considerati, ritenuto non illogicamente come di per sè direttamente rappresentativo di operazioni contabili lontane, per le loro stesse caratteristiche, dalla realtà dei fatti.
Le ulteriori doglianze dei ricorrenti si risolvono in mere considerazioni valutative sulla significatività degli accertamenti del curatore e della società di revisione, che non lumeggiano vizi logici rilevanti in questa sede;
ed altrettanto irrilevante è il riferimento agli asseriti interventi di ricapitalizzazione della società, ininfluenti sulla consistenza degli utili, delle perdite e del patrimonio netto della stessa in base alle valutazioni delle voci di bilancio esaminate nei vari esercizi.
7.3. La qualificazione DEinadempimento previdenziale quale operazione dolosa rilevante ai fini DEintegrazione del reato di bancarotta impropria era correttamente ritenuta dalla sentenza impugnata in conformità ai principi enunciati da questa Corte, per i quali siffatte operazioni possono essere individuate, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE ed ALlli IE, non solo in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica amministrativa, ma, in una visione più ampia, in ogni atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria DEimpresa (Sez. 5^, n. 2905 del 16/12/1998 (03/03/1999), Carrino, Rv. 212613; Sez. 5^, n. 13767 del 18/03/2003, Prospero, Rv. 225634); come tale individuabile anche in una condotta omissiva, in quanto produttiva in un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247313). Nessuna illogicità è ravvisabile nell'aver ritenuto tali i mancati versamenti dei contributi previdenziali, soprattutto ove gli stessi assumevano, come ritenuto nella specie, il carattere della sistematicità; argomentazione che nella sentenza impugnata veniva peraltro ulteriormente rafforzata con la coerenza delle condotte in esame con il più ampio progetto perseguito dal GI OV, come evidenziato al punto 2, nell'artificioso mantenimento in vita della società nella prospettiva della vendita della stessa ad altri soggetti.
Queste ultime considerazioni implicano il rigetto, in quanto con esse logicamente incompatibili secondo i principi enunciati al punto 2.1, dei rilievi del consulente della difesa sul carattere asseritamente fisiologico del debito previdenziale;
essendone di conseguenza escluso il vizio di carenza motivazionale su detti rilievi, dedotto dai ricorrenti di cui sopra ed altresì dal IN US, dal OL NE e dal NY SA. Infondata è anche la censura di mancanza di motivazione dedotta dagli stessi ricorrenti con riguardo alla presentazione, da parte della RU AN CO, di domande di condono previdenziale;
il tema era infatti esaminato e coerentemente ritenuto irrilevante dai giudici di merito nell'osservare come il mancato pagamento delle rate dei condoni avesse poi ulteriormente aggravato il debito.
7.4. Sul rapporto causale fra le condotte contestate ed il dissesto, oggetto delle censure proposte dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, OL NE, NY SA e AN LI, la Corte territoriale osservava che l'occultamento dei ben peggiori risultati gestionali della società, posto in essere con le false appostazioni di bilancio, impedivano una declaratoria di fallimento che sarebbe intervenuta già nel 1995, e consentivano in tal modo l'accumulo di ulteriori perdite ed il conseguente aggravamento del dissesto dall'anno appena indicato. Tale argomentazione è coerente con i principi per i quali, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria, rilevano anche condotte che non abbiano da sole determinato, ma, come del resto testualmente previsto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, abbiano "concorso a cagionare" il dissesto,
sia aggravando l'effetto di cause preesistenti che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente;
e tanto, oltre che per effetto del già decisivo dato letterale, sia in applicazione dei principi generali in tema di causalità che per la naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5^, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5^, n. 17021 DE11/01/2013, Garuti, Rv. 255090). La specifica indicazione delle consistenti difformità fra i dati reali e quelli esposti in bilancio rende concrete le conclusioni della sentenza impugnata sulla inevitabilità di una più tempestiva dichiarazione di fallimento in assenza delle appostazioni non veritiere, sottraendole alle doglianze di genericità proposte dai ricorrenti;
ne' sussiste la dedotta contraddittorietà di dette conclusioni rispetto alle osservazioni dei consulenti della difesa sull'esistenza di un patrimonio netto positivo della società, esclusa in base a dati per quanto detto motivatamente valutati dalla Corte territoriale, ed al ripianamento delle perdite da parte dei soci, riferito alle passività esposte nei bilanci e non a quelle largamente maggiori riscontrare nella realtà.
7.5. Insussistente è il vizio di mancanza di motivazione dedotto dai ricorrenti GI OV, AN LI, OL NE e NY SA in ordine al dolo specifico di ingannare i soci e conseguire profitto, previsto quale elemento costitutivo del reato di false comunicazioni sociali e del delitto di bancarotta impropria sullo stesso fondato, ed alla presenza di elementi di segno contrario indicati dai predetti ricorrenti. L'affermazione della sussistenza delle indicate finalità è invero implicita nella ritenuta riconducibilità della condotta al fraudolento progetto di innaturale prolungamento della vita della società mediante l'occultamento delle crescenti perdite prodotte dalla stessa;
con il quale non risultano dissonanti la perdita emergente dal bilancio al 1997, esposta nella fase ormai finale della vicenda societaria e comunque iscritta per un valore ancora notevolmente inferiore a quello reale, e la prospettata cessione della RU AN CO alla società Ichor, viceversa coerente con il progetto stesso.
7.6. Quanto ai motivi di ricorso relativi alle posizioni dei singoli imputati, l'affermazione di responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione della fallita, ivi compresi i consiglieri privi di deleghe, era motivata attraverso il richiamo alle considerazioni svolte sul punto nella sentenza di primo grado, riportate nella premessa delle sentenza impugnata;
ove si osservava che tale responsabilità trovava fondamento nei reiterati rilievi della società di revisione, che il GI OV ammetteva essere state portate a conoscenza dei consiglieri, nelle dichiarazioni del teste GE sulla consegna a queste ultime delle bozze dei bilanci, nelle sia pur timide critiche del collegio sindacale e nelle macroscopiche violazioni dei principi contabili emergenti dai bilanci.
Sono infondate, per le ragioni già esposte in relazione ad analoghi motivi esaminati al punto 2.3, le censure di violazione dei limiti della contestazione nella ritenuta responsabilità omissiva dei consiglieri di amministrazione, proposte dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE, IN US, AB LF HE e IN ER;
ed infondate sono altresì le doglianze di mancanza di motivazione presentate dagli stessi ricorrenti in ordine alla ricorrenza di segnali di allarme che rendessero le irregolarità conoscibili da parte dei consiglieri, secondo i principi esposti al punto 2.2. Tali sono senz'altro gli elementi individuati nella sentenza di primo grado e, per quanto appena detto, condivisi dalla Corte d'Appello;
fra i quali, in particolare, il riferimento alle macroscopiche violazioni dei principi contabili si attaglia coerentemente a dati quale la progressiva rivalutazione del magazzino, l'abnormità dei cui risultati è stata precedentemente evidenziata. Ed il richiamo a tali elementi giustifica l'implicito giudizio di irrilevanza in contrario DEincremento del fatturato e degli interventi di ricapitalizzazione dei soci, non incidenti sulle considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle note di evidente irregolarità dei bilanci ed al peso delle diverse conclusioni di un soggetto qualificato come la società di revisione.
Infondato è altresì il rilievo del ricorrente IN ER sull'asserita esclusione dei consiglieri di amministrazione dal novero dei soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali, nella formulazione della relativa norma incriminatrice vigente all'epoca dei fatti;
norma che viceversa includeva i consiglieri di amministrazione fra i propri destinatari, in quanto titolari di posizioni rilevanti rispetto all'interesse tutelato (Sez. 5^, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191563). Ed irrilevante, a fronte di una responsabilità gravante sul consigliere per i suoi complessivi doveri di controllo sulla gestione della società, è l'ulteriore questione posta dallo stesso ricorrente sulla riconducibilità o meno allo stesso degli obblighi relativi alla convocazione DEassemblea a seguito di riduzione del capitale sociale.
Generica, rispetto alla pluralità dei segnali di allarme evidenziati dai giudici di merito, è la censura proposta dalla ricorrente IS CI NN IE sul solo aspetto della diffusione fra i consiglieri della relazione della società di revisione;
essendo peraltro oggetto di mere considerazioni valutative la significatività di tale diffusione in forma di bozza di lavoro, ammessa dalla stessa ricorrente. Ed analoga genericità contraddistingue le doglianze di mancanza di motivazione della stessa IS CI NN IE e del NY SA sulla mancata partecipazione formale all'approvazione dei bilanci, a fronte del riconoscimento della responsabilità per l'omissione della generale attività di controllo sollecitata dai segnali descritti, e del GI OV su isolati fatti attinenti alle condotte contestate, quali i rapporti con la società Talin, la cui valenza probatoria è peraltro oggetto di mere considerazioni valutative del ricorrente, ed il pagamento di talune rate del condono previdenziale. Irrilevante è la similare censura del ricorrente AN LI con riguardo alla preesistenza del dissesto all'assunzione della carica amministrativa da parte DEimputato, rispetto ad una motivazione che si è visto essere correttamente fondata sull'aggravamento di tale dissesto;
aggravamento che, in quanto motivatamente ritenuto con riguardo alla complessiva situazione economica e finanziaria della RU AN CO, rende altrettanto irrilevante l'ulteriore accenno del ricorrente alla diminuzione della singola componente del debito previdenziale nel periodo in cui l'imputato operava nella società, escludendo la sussistenza del dedotto vizio di carenza motivazionale sul punto.
Per ciò che riguarda poi le responsabilità dei sindaci, la Corte territoriale rammentava come gli stessi, quanto al debito previdenziale, si fossero limitati a sollecitare il versamento di quanto dovuto;
richiamando poi anche a questo proposito la sentenza di primo grado nelle osservazioni sul carattere modesto e poco incisivo dei rilievi dei sindaci, limitati ai verbali di verifica trimestrale sulle rimanenze di magazzino, e sulle acritiche relazioni degli stessi sui bilanci, oggetto di considerazioni tardivamente presentate solo nel 1997. A fronte di questa coerente motivazione, le censure di mancanza di motivazione proposte dai ricorrenti LI DI IC e VA TE sono generiche nel riferimento a non meglio precisati atti del collegio sindacale viceversa dimostrativi di un'effettiva attività di controllo, laddove i giudici di merito, lungi DEescludere la totale insussistenza di atti del genere, ne rilevavano l'insufficienza; irrilevanti nel richiamare l'esclusione di elementi indicativi di responsabilità dei sindaci in una pronuncia emessa dal Tribunale di Monza in sede di opposizione allo stato passivo, relativa ad una differente situazione processuale e ad un ben diverso ambito valutativo;
ed infondate nel lamentare la mancata valutazione dei risultati di una diversa attività di verifica dei sindaci, implicitamente indicati dai giudici di merito nella segnalazione di irregolarità contabili che avrebbero potuto impedire l'occultamento di perdite tali da determinare l'anticipato fallimento della società.
È da ultima infondata, per i motivi già esposti al punto 3.3, la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, oggi proposta anche per tale reato dal ricorrente NY SA.
8. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, LI DI IC, VA TE e IN US sull'affermazione di responsabilità per il reato di distrazione DEazienda e della garanzia su immobili della fallita Oleodinamica Pavese in favore della RU AN CO, cui ai capi A e B del procedimento riunito, sono infondati, mentre è inammissibile quello proposto sullo stesso capo dal ricorrente IN ER.
8.1. È infondata in primo luogo la questione relativa alla dedotta violazione DEart. 518 c.p.p. nella contestazione nel corso del dibattimento di primo grado, in assenza delle condizioni previste dalla norma citata, di un fatto in realtà nuovo rispetto a quello originariamente addebitato nella locazione di macchinari ed impianti alla RU AN CO per un canone incongruo ed in parte non percepito e nella prestazione della garanzia non ascritta a tutti i consiglieri di amministrazione ed ai sindaci, proposta dai ricorrenti GI OV e IN US.
Per ciò che riguarda il primo dei profili di censura, richiamati i principi esposti al punto 3.1, sull'analoga eccezione in quella sede affrontata, in merito alla distinzione fra la contestazione del fatto nuovo e quella del fatto diverso, non vi è dubbio che nella specie si versi nella seconda ipotesi, con la conseguente correttezza delle forme adottate nel corso del procedimento per la modifica DEimputazione. Come osservato nella sentenza impugnata, il fatto oggetto DEimputazione riformulata presenta infatti un nucleo essenziale coincidente con quello del fatto originariamente contestato, costituito dalla distrazione di beni integranti l'azienda della Oleodinamica Pavese, diversificandosene unicamente per il riferimento della connotazione distrattiva alla cessione DEazienda in quanto tale, ai fini della quale le modalità del contratto di locazione, con il quale il possesso dei beni veniva formalmente trasferito, venivano considerate quali indicative di una cessione avvenuta sostanzialmente a titolo gratuito;
correttamente pertanto la modifica DEimputazione avveniva nelle forme di cui all'art. 516 c.p.p.. Quanto al secondo aspetto della questione, dall'esame DEoriginaria imputazione di cui al capo L, relativa alla distrazione della garanzia sugli immobili della fallita, risulta che la stessa era già addebitata a tutti gli imputati. Corrette erano pertanto anche in questo le osservazioni della sentenza impugnata, per le quali la nuova imputazione riguardava la stessa operazione contestata ai medesimi imputati, dei quali venivano solo specificati i ruoli nelle due società coinvolte rispetto al generico rinvio, contenuto nella precedente imputazione, alle qualità indicate in altri capi.
8.2. Sono altresì infondate le censure proposte dai ricorrenti GI OV e IN US in ordine alla dedotta mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di assunzione di nuove prove a seguito delle modifica DEimputazione.
Valgono anche in questo caso i principi richiamati al punto 3.2., a proposito di analoga questione discussa in quella sede, sulla ricavabilità di un implicito rigetto della richiesta dal complesso della motivazione sui fatti oggetto delle prove di cui si sollecita l'assunzione. Nella situazione in esame, come di seguito si vedrà, vi era articolata motivazione sulla mancanza di alcuna contropartita nella cessione DEazienda, aspetto specificamente toccato dalla modifica DEimputazione in relazione alla quale le prove venivano richieste, e nella prestazione della garanzia in favore della RU AN CO, nonché sull'assenza nelle operazioni descritte di vantaggi compensativi di gruppo;
la superfluità delle nuove prove era pertanto implicitamente affermata, essendo esclusa la sussistenza del lamentato vizio di carenza motivazionale.
83. L'affermazione del carattere distrattivo delle operazioni era motivata dalla Corte territoriale innanzitutto con il richiamo, nelle premesse della sentenza impugnata, a quanto osservato nella decisione di primo grado in ordine alle connotazioni di sostanziale gratuità della cessione DEazienda, evidenziate dalla stipula di un contratto di locazione per un corrispettivo annuo di L. 36.000.000 che non veniva mai integralmente corrisposto, e dal mancato versamento dei canoni pattuiti per la locazione dei macchinari e del capannone;
nonché alla concessione della garanzia ipotecaria per un mutuo finalizzato al pagamento di debiti della RU AN CO. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IN US, LI DI IC e VA TE convergono per un verso nel contestare l'esistenza di un effettivo depauperamento, a seguito della cessione DEazienda e della prestazione della garanzia, della Oleodinamica Pavese, la quale avrebbe visto semplicemente mutare la propria natura da quella di una società produttivamente operativa, i cui macchinari erano già funzionali all'attività della RU AN CO ed erano peraltro inutilizzabili nella sede originaria per gli esiti di un'alluvione, a quella di una società immobiliare, che con la disponibilità di un patrimonio netto ancora positivo avrebbe mantenuto il proprio equilibrio economico con la percezione dei canoni di locazione;
e per altro nell'indicare vantaggi compensativi derivanti per la Oleodinamica Pavese dalle operazioni descritte in quanto effettuate nei confronti della RU AN CO, società ormai controllante la prima e che aveva inserito l'azienda della Oleodinamica Pavese nel proprio processo produttivo, assumendosi i relativi obblighi quali il trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
Orbene, tali rilievi trovavano adeguata e coerente risposta già nella richiamate considerazioni della sentenza di primo grado. Nella stessa si osservava infatti, quanto al pregiudizio subito dalla Oleodinamica Pavese, che la società veniva stabilmente privata, in un periodo già contrassegnato da difficoltà finanziarie, degli strumenti necessari per la prosecuzione DEattività produttiva, alla cui momentanea inutilizzabilità per gli eventi atmosferici avversi si sarebbe potuto far fronte con una solo temporanea allocazione presso gli stabilimenti della RU AN CO, e della propria clientela, rimanendo in possesso di un capannone industriale gravato da un'ipoteca; e che d'altra parte, come si è detto, la concretezza delle prospettive reddituali dei contratti di locazione era esclusa dal mancato pagamento dei relativi canoni dopo i primi due anni. Quanto ai dedotti vantaggi compensativi, il Tribunale rilevava come nulla emergesse dagli accertamenti della curatela in ordine all'effettiva prosecuzione DEattività della Oleodinamica Pavese all'interno della RU AN CO, e come altresì nessun vantaggio potesse essere ravvisato per la prima società nel momento in cui la stessa rimaneva soggetto giuridicamente distinto dalla seconda, alla quale non trasferiva le proprie passività; ed il punto era oggetto di ulteriori e dirette osservazioni nella sentenza impugnata, ove si rimarcava che vantaggi erano individuabili unicamente per la RU AN CO, la quale acquisiva a condizioni favorevoli l'intera azienda della Oleodinamica Pavese, e per il GI OV, che otteneva con la garanzia di quest'ultima società la concessione di un mutuo che gli consentiva di rientrare in parte dei finanziamenti erogati alla RU AN CO. A fronte di questa ricostruzione, le dedotte censure di mancanza di motivazione vertano su aspetti privi di decisività, quali per i ricorrenti GI OV e IN US gli accordi sindacali relativi al passaggio dei dipendenti della Oleodinamica Pavese alla RU AN CO, evidentemente inidonei ad intaccare significativamente le passività della Oleodinamica, ed il tempo trascorso fra i fatti ed il fallimento di quest'ultima, e per i ricorrenti LI DI IC e VA TE la sussidiarieta della garanzia prestata dalla Oleodinamica Pavese rispetto a quella della RU AN CO, che non escludeva l'incidenza della prima sulla situazione economica della società garante per la distrattività della relativa concessione in assenza di contropartite;
ovvero logicamente incompatibili con l'articolato motivazionale della sentenza impugnata, come l'esistenza di fatture di vendita del magazzino o il pagamento dei canoni di locazione per i primi due anni, che proprio in forza di tale limitazione temporale era valutato dai giudici di merito come dimostrativo DEinsussistenza di adeguate contropartite per la Oleodinamica Pavese. Insussistente, oltre che vertente anch'essa su circostanze prive di decisività, è poi la contraddittorietà dedotta dai ricorrenti LI DI IC e VA TE rispetto alla posteriorità DEacquisizione delle quote della Oleodinamica Pavese, da parte della RU AN CO, rispetto al trasferimento presso quest'ultima dei macchinari, del magazzino e dei dipendenti della prima;
lo sviluppo motivazionale essenziale della sentenza impugnata prescindeva infatti dai rapporti temporali fra i vari eventi, essendo incentrata sull'assenza sia di contropartite immediate che di vantaggi successivi, anche in una logica di gruppo, per le cessioni e le prestazioni di garanzia effettuate dalla Oleodinamica Pavese. Del resto, sull'individuazione dei vantaggi compensativi che non sarebbero stati considerati nella sentenza impugnata, le censure dei ricorrenti si rivelano in definitiva generiche, a fronte del dato affermato dai giudici di merito, e non contestato nei ricorsi, per il quale la situazione debitoria della Oleodinamica Pavese rimaneva sostanzialmente inalterata nel periodo successivo ai fatti contestati.
8.4. Quanto ai motivi relativi alle posizioni dei singoli imputati, l'affermazione di responsabilità del GI OV era motivata in base alla posizione di amministratore di entrambe le società coinvolte, oltre che di principale referente delle stesse. Le censure proposte dal ricorrente in ordine alla mancata valutazione della sottoscrizione dei contratti di locazione da parte DEamministratore unico RE OV, ed alla cessazione DEimputato dalla carica di amministratore della Oleodinamica Pavese all'epoca della prestazione della garanzia, riguardano circostanze prive di decisività rispetto all'argomentazione dei giudici di merito, fondata per un verso su un inserimento DEimputato nella compagine gestionale di entrambe le società, che lo poneva nella condizione di percepire l'irregolarità delle operazioni;
e per altro nel diretto interesse del GI OV in queste ultime, evidenziato dal passaggio motivazionale, di cui si è detto al punto precedente, relativo all'afferire la garanzia prestata dalla Oleodinamica Pavese ad un mutuo che consentiva all'imputato un parziale rientro dei finanziamenti erogati alla RU AN CO. Nessun vizio logico è pertanto ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata sul punto.
8.5. Considerazioni analoghe a quelle spese a proposito della posizione del GI OV, quanto in particolare alla presenza nei consigli di amministrazione di entrambe le società, sostenevano le conclusioni della Corte territoriale sull'affermazione di responsabilità del IN US.
L'accenno del ricorrente alla mancata contestazione del concorso omissivo per violazione dei doveri di controllo gravanti sul consigliere di amministrazione è superato dalle considerazioni di cui al precedente punto 2.3. su analoga questione posta dallo stesso ricorrente. In questa prospettiva concorsuale, i riferimenti del ricorso alla mancata sottoposizione dei contratti di cessione DEazienda al consiglio di amministrazione della Oleodinamica Pavese ed all'assenza DEimputato da detto consiglio all'epoca della prestazione della garanzia toccano profili privi di decisività, nel momento in cui la collocazione DEimputato nelle compagni gestionali di entrambe le società, pur se non in tutti i momenti della vicenda, veniva coerentemente ritenuta dai giudici di merito come tale da rendere percepibili all'imputato i caratteri di illiceità del complesso delle operazioni contestate. E non decisivo, per le ragioni già esposte al punto 3.4. a proposito di analoga censura proposta dal ricorrente in ordine all'imputazione di cui al capo B, è pure il rilievo sul travisamento del verbale della riunione del consiglio di amministrazione della RU AN CO in ordine alla posizione espressa dall'imputato sull'acquisizione del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese, rispetto ad una responsabilità ritenuta anche in questo caso per la violazione dei doveri di controllo in presenza di precisi segnali di allarme.
8.6. Inammissibile è da ultimo il motivo proposto dal ricorrente IN ER. La censura di violazione di legge nella ritenuta responsabilità quale consigliere di amministrazione privo di deleghe è invero generica e non attinente alla motivazione del provvedimento impugnato, nella quale detta responsabilità era ravvisata in capo all'imputato nella diversa posizione di componente del collegio sindacale di entrambe le società all'epoca dei fatti, e per la mancanza di qualsiasi rilievo espresso in tal veste sulle operazioni contestate.
9. I motivi proposti dal Procuratore generale territoriale e dalla parte civile ricorrenti sull'assoluzione del RE, del CA RT e del GI OV dall'imputazione del reato di distrazione di una tecnologia produttiva, DEavviamento e della clientela della RU AN CO in favore della New Last, di cui al capo D, sono fondati.
Nella sentenza impugnata si dava atto che la tecnologia per la produzione di forme per scarpe, oggetto DEimputazione, era da anni l'obiettivo della società per il carattere innovativo DEinserimento del controllo numerico nelle relative macchine;
che lo sviluppo di detta tecnologia era tuttavia incompatibile con il più volte richiamato disegno strategico del GI OV, individuato nella stessa sentenza come diretto non a rilanciare l'attività produttiva della RU AN CO, ma reperire un acquirente della stessa;
e che il CA RT, dopo essersi dimesso dalla carica di direttore generale della fallita, costituiva con alcuni ex-dipendenti della stessa la società New Last, che cominciava a produrre macchine corrispondenti alla tecnologia descritta, e attraverso l'intermediazione della società Labomac acquisiva la clientela della RU AN CO.
Tanto premesso, si rammentava ancora che con la decisione di primo grado il CA RT ed il RE RO erano stati ritenuti responsabili quali concorrenti esterni alla RU AN CO, in quanto amministratori della Labomac e, quanto al CA RT, della New Last, e non più titolari di cariche gestionali nella RU AN CO;
e che la responsabilità del GI OV era stata ravvisata in un concorso omissivo ai sensi DEart. 40 c.p., per non aver adottato alcuna iniziativa alla ad impedire la sottrazione della tecnologia, DEavviamento e della clientela da parte del RE e del CA RT, pur essendone a conoscenza anche in quanto destinatario, come precisato nella sintesi della sentenza del Tribunale, di una missiva con la quale ON DO gli segnalava la situazione nel maggio del 1996.
La Corte territoriale rilevava a questo punto l'incongruenza logica di una ricostruzione per la quale il CA RT ed il RE concorrevano quali estranei alla fallita con un soggetto, alla stessa viceversa intraneo quale il GI OV, a sua volta ritenuto responsabile di una condotta di concorso omissivo nella condotta degli estranei;
ne' era ravvisabile, secondo quella Corte, la prova di un concerto fra i tre imputati, che consentisse di configurare nei confronti del GI OV un concorso attivo anche solo di carattere morale.
La lettura data in questi termini DEimpostazione della decisione di condanna del Tribunale individua sostanzialmente nella stessa un vizio di circolante logica;
circolante che i giudici di secondo grado ritenevano non poter essere interrotta dall'elemento esterno rappresentato dal previo concerto del GI OV con i coimputati, del quale si riteneva insussistente la prova. Questa lettura è tuttavia a sua volta viziata da una visione della dinamica concorsuale che prende le mosse dalle posizioni soggettive degli imputati, attribuendo rilevanza determinante alla circostanza per la quale l'unico di essi ad avere ruolo amministrativo nella società, ossia il GI OV, non operava materialmente nelle condotte distrattive;
trascurando di considerare la situazione esaminata dal punto di vista dei fatti di distrazione contestati.
Questi ultimi, invero, possono essere realizzati anche da soggetti non investiti di funzioni gestionali nella fallita, i quali si trovino nella condizione materiale di poterli commettere;
ed invero la L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2, prevede che risponda del cosiddetto reato di ricettazione prefallimentare "chiunque, consapevole dello stato di dissesto DEimprenditore, distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso", tanto presupponendo una distrazione effettuata da soggetti diversi dall'imprenditore o dai responsabili societari allo stesso assimilati. Detto per inciso che tale aspetto non veniva esaminato nella sentenza impugnata per le posizioni del RE e del CA RT, pure indicati nella stessa come autori materiali di fatti di distrazione, va tuttavia osservato che, qualora la distrazione sia realizzata dall'estraneo in accordo con l'imprenditore o con l'amministratore della società fallita, il fatto non è più qualificabile come ricettazione prefallimentare, sussistendo invece il concorso del gestore e DEestraneo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5^, n. 12824 del 09/03/2005, Martino, Rv. 231699; Sez. 5^, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485). L'unica ragione di distinzione fra i due reati, nel caso in cui gli stessi siano in concreto realizzati con una condotta distrattiva, è data invero dalla qualifica del soggetto agente, ravvisandosi il reato di ricettazione prefallimentare solo qualora lo stesso non coincida con l'imprenditore o l'amministratore; condizione che viene meno laddove quest'ultimo partecipi alla condotta. E tale partecipazione può indubbiamente manifestarsi con l'omesso intervento DEamministratore, nell'esercizio dei propri poteri, per impedire il compimento di atti distrattivi, materialmente posti in essere da altri soggetti, ma dei quali detto amministratore sia tuttavia consapevole. Non si realizza in questa situazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, un reciproco e circolare concorso fra soggetti intranei ed estranei alla fallita, ma un lineare concorso DEintraneo nei fatti criminosi oggettivamente commessi dagli estranei, mediante un apporto dato a tale commissione con il proprio comportamento omissivo.
Orbene, questa prospettiva non veniva assolutamente valutata nella sentenza impugnata, con riguardo alla configurabilità del descritto apporto concorsuale nei confronti del GI OV. E tanto, in primo luogo, in contraddizione con quanto affermato nella stessa sentenza in ordine alla coerenza della distrazione del progetto del nuovo macchinario con la strategia dello stesso GI OV, che non contemplava uno sviluppo industriale innovativo e non poteva dunque che vedere con favore l'estromissione del progetto dalla società. Se a ciò si aggiungono gli elementi indicativi di rapporti fra le società del GI OV e quelle del RE e del CA RT, anch'essi emergenti dalla sentenza e dettagliatamente segnalati dai ricorrenti, e la conseguente prospettabilità DEintento del GI OV di favorire soggetti allo stesso vicini nella propria attività imprenditoriale complessiva, oltre che collaboratori nella gestione della RU AN CO fino a poco prima dei fatti contestati, ulteriormente si evidenzia una carenza motivazionale che impone, in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto.
10. I motivi proposti dai ricorrenti CA RT, GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE e IN US sull'aggravante della rilevante entità del danno sono infondati.
10.1. La tesi DEinapplicabilità DEaggravante in esame ai fatti di bancarotta impropria previsti dalla L. Fall., art. 223, in quanto commessi da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società fallite, sostenuta dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, ALlli IE e IN US con richiamo ad una pronuncia in tal senso di questa Corte (Sez. 5^, n. 8828 del 18/12/2009, Truzzi, Rv.246154), è fondata sul testuale richiamo della L. Fall., art. 219, comma 1, ad indicazione dei fatti per i quali le pene sono aumentate laddove gli stessi abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, a quelli previsti dai soli artt. 216, 217 e 218 della legge, e sulla ritenuta diversità strutturale ed analogica fra la bancarotta impropria e quella ordinaria, che non consentirebbe un'applicazione estensiva della previsione anche ai fatti di cui all'art. 223 senza incorrere in una non consentita interpretazione analogica. Ormai ampiamente prevalente è tuttavia l'orientamento, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, per il quale l'aggravante è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta impropria in esame (Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247320; Sez. 5^, n. 30932 del 22/06/2010, Poli, Rv. 247970; Sez. 5^, n. 127 DE08/11/2011 (09/01/2012), Pennino, Rv. 252664; Sez. 5^, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251215; Sez. 5^, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839); e tanto sulla base di considerazioni attinenti sia al dato testuale che alla ragionevole interpretazione delle norme.
Per il primo aspetto, un'analisi limitata al rinvio contenuto nella L. Fall., art. 219, comma 1, indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme applicabili nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso art. 223, incriminante i fatti qui contestati, fa all'art. 216; per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest'ultima norma sono richiamate per sancire l'applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell'ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio. La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dalla L. Fall., art. 216, oltre che per quelli incriminati dagli artt. 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno;
il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati;
ed ha di conseguenza una funzione estensiva DEambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. È partendo dal rinvio presente nell'art. 223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E l'integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all'art. 216 non può che intendersi come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1; norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto. Sotto altro profilo, laddove si ritenesse l'aggravante in esame non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente IN US, e come già evidenziato in una delle decisioni richiamate (Sez. 5^, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009), le predette conclusioni non presentano profili di contrasto con il contenuto della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665) in ordine alla diversa aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, integrata dalla commissione di una pluralità di condotte tipiche del reato di bancarotta nell'ambito della stessa procedura fallimentare, ed all'autonomia di dette condotte in una previsione strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico pur se formalmente qualificata in termini circostanziali;
ed in particolare nei passaggi motivazionali con i quali detta previsione aggravatrice veniva ritenuta operante per i fatti di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, nonostante opposte indicazioni suggerite dal dato letterale, in quanto sostanzialmente favorevole all'imputato rispetto alle deteriori conseguenze sanzionatorie DEordinaria disciplina della continuazione, con ciò, secondo il ricorrente, intendendo a contrariis non applicabile ai fatti di cui sopra l'aggravante del danno rilevante, meramente pregiudizievole per l'imputato. La lettura integrale della motivazione della citata sentenza sul punto, per la quale "è agevole osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull'applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l'aggravante sui generis di cui si discute. D'altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v'è ragione, ricorrendo l'eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria", rende viceversa evidente come le Sezioni Unite abbiano puntualmente recepito i rilievi in precedenza esposti sull'inclusione, nell'oggetto del rinvio posto dalla L. Fall., art. 223, di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non può che comprendersi l'aggravante di cui si discute in questa sede, e sulla sostanziale equiparazione normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che rende irragionevole la limitazione alle prime DEoperatività DEaggravante in parola.
I rilievi critici proposti dal ricorrente avverso questa argomentazione, fondati sul successivo richiamo della decisione delle Sezioni Unite al favor rei che contraddistingue in concreto la disciplina della pluralità di fatti di bancarotta e che ne consentirebbe l'applicazione analogica della L. Fall., art. 219, ai reati di bancarotta impropria, pertanto implicitamente esclusa per l'aggravante del danno di rilevante gravità, si limitano a contestare genericamente le conclusioni già esposte in proposito nella citata sentenza Bonomo sul carattere meramente aggiuntivo di tale accenno;
omettendo di considerare che detto carattere è evidente nel momento in cui le argomentazioni spese dalle Sezioni Unite nei passaggi immediatamente precedenti, come sopra riportate, erano chiaramente riferite ad un'interpretazione viceversa estensiva della previsione del rinvio DEart. 223 all'art. 216, in quanto comprendente l'interezza della disciplina sanzionatoria di quest'ultimo, integrata dal richiamo DEart. 219 con la previsione delle circostanze ivi descritte, interpretazione della quale veniva altresì esplicitata la conformità alla ratio del sistema normativo esaminato.
Insussistente è poi il lamentato vizio di mancanza di motivazione sulla valutazione comparativa del danno prodotto dalle condotte contestate rispetto alla dimensione dello stato passivo della fallita. Una siffatta valutazione veniva invero sostanzialmente effettuata e coerentemente argomentata dai giudici di merito, nel momento in cui gli stessi osservavano che le predette condotte determinavano lo svuotamento del patrimonio della Oleodinamica Pavese e la distrazione dalla RU AN CO di somme per importi notevoli, dalle quali derivava l'accumulo di perdite ingenti in conseguenza del ritardo pluriennale nella dichiarazione del fallimento.
10.2. È altresì infondata la censura di contraddittorietà della motivazione proposta dal ricorrente CA RT rispetto all'esclusione DEaggravante per il coimputato RE, imputato dello stesso reato di cui al capo E per la distrazione di una somma superiore. Il ricorrente non considera infatti, in questa prospettazione comparativa, che il CA RT veniva altresì ritenuto responsabile del reato di cui al capo A, contestato nella distrazione di somme per il complessivo e rilevante importo di L.
1.000.000.000 circa.
10.3. I motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale territoriale sull'esclusione DEaggravante in esame nei confronti del RE RO sono infine assorbiti dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E. 11. I motivi proposti dal ricorrente CA RT sul diniego DEattenuante del danno di speciale tenuità sono inammissibili. Il punto non era infatti oggetto di censure nell'atto di appello, il che ne preclude l'esame in questa sede;
non senza considerare comunque che la dedotta censura di mancanza di motivazione è manifestamente infondata nel momento in cui il riconoscimento DEaggravante della rilevante entità del danno implicava necessariamente l'insussistenza dei presupposti DEinvocata attenuante.
I motivi proposti dal ricorrente RE sulla stessa attenuante sono assorbiti dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E.
12. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, IN US, LI DI IC, VA TE e CA RT sul diniego delle attenuanti generiche sono infondati, mentre sono inammissibili quelli dedotti dal ricorrente IN ER.
Questi ultimi si riducono in particolare in una generica censura di violazione di legge sul punto, a fronte di una motivazione specificamente argomentata nel sottolineare il ruolo determinante DEimputato quale consigliere della RU AN CO e liquidatore della AN CO Macchine.
Per le altre posizioni, l'esclusione delle invocate attenuanti era congruamente motivata nella sentenza impugnata osservandosi in linea generale come la gravità, la pluralità, la continuità e la protrazione nel tempo delle condotte, la caratura professionale degli imputati, che li rendeva pienamente consapevoli del disvalore del loro comportamento, e la mancanza di resipiscenza non consentissero di ravvisarne i presupposti se non nei casi di minore partecipazione ai fatti;
condizione, questa, ritenuta non ricorrente per il GI OV in quanto principale protagonista della vicenda, per il VA TE e l'LI DI IC in quanto rispettivamente consulente e redattore della perizia di valutazione sulla Oleodinamica Pavese, ruoli essenziali nella realizzazione delle strategie del GI OV, per il IN US in quanto amministratore sia della RU AN CO che della Oleodinamica Pavese, per la IS CI NN IE in quanto consigliere della RU AN CO e stretta collaboratrice del GI OV anche nei contatti con le società estere allo stesso riferibili, e per il CA RT in quanto direttore generale della RU AN CO.
Considerato che il giudizio negativo sul riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede l'esame della totalità dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1^, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959), essendo sufficiente a tal fine l'indicazione anche di un solo elemento ritenuto decisivo a riguardo (Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), e che per quanto detto tale onere veniva adeguatamente assolto dai giudici di merito, risulta insussistente il vizio di mancanza di motivazione dedotto dai ricorrenti sugli ulteriori elementi dagli stessi indicati;
ne' sono fondate le analoghe censure proposte dai ricorrenti IS CI NN IE e CA RT con riguardo ai ruoli attribuiti agli imputati, sufficientemente delineati nelle rispettive indicazioni di collaboratrice del GI OV e direttore generale della RU AN CO e non bisognevoli di ulteriori argomentazioni dimostrative. Nessuna illogicità è poi ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti GI OV e IS CI NN IE, nel riferimento della Corte territoriale alla gravità ed alla pluralità dei fatti, in quanto oggetto di specifiche aggravanti contestate;
nulla esclude, infatti, che elementi considerati ai fini della sussistenza di aggravanti possano essere ulteriormente esaminati ai diversi fini del giudizio sulla riconoscibilità delle attenuanti generiche, sia per il riferimento DEart. 133 c.p., costituente parametro normativo valido anche a tali fini, alla gravità del fatto ed alle modalità che consentono di determinarla, sia per la peculiare natura delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ravvisagli in qualsiasi fatto liberamente valutabile dal giudice per l'adeguamento della pena all'effettiva entità del reato (Sez. 1^, n. 971 del 20/10/1970 (15/02/1971), Proietti, Rv. 116714; Sez. 5^, n. 92 DE01/12/1981 (07/01/1982), Amoretti, Rv. 151481). Priva di decisività è poi anche in questo caso la censura di travisamento del verbale del consiglio di amministrazione della RU AN CO sull'esatta posizione assunta in ordine all'acquisizione del pacchetto azionario della Oleodinamica Pavese da parte del IN US, proposta da quest'ultimo ricorrente, rispetto ad una motivazione fondata sul complessivo ruolo gestionale DEimputato in entrambe le società fallite e sull'incompatibilità dello stesso con la prospettiva di una limitata partecipazione ai fatti. I motivi proposti dal ricorrente RE sul punto sono infine assorbiti dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E.
13. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, IN US, ALlli IE, OL NE e NY SA sulla determinazione della pena sono infondati.
13.1. La quantificazione delle pene inflitte e la valutazione di mera equivalenza delle attenuanti nei confronti DEALlli IE, specificamente censurata da quest'ultimo, erano adeguatamente giustificate nella sentenza impugnata con riferimento alla gravità dei fatti, oltre che al ruolo di vertice rivestito dal GI OV. Insussistente è pertanto il vizio di mancanza di motivazione dedotto dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE, IN US e ALlli IE, con riguardo ad ulteriori elementi implicitamente e coerentemente ritenuti subvalenti rispetto a quelli sottolineati dai giudici di merito. Nessuna illegittimità o illogicità è poi ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti GI OV e IS CI NN IE, nella valutazione a questi fini di elementi relativi alla gravità dei fatti, già esaminati ai fini del diniego delle attenuanti generiche, viceversa possibile attesa la diversa prospettiva dei due giudizi (Sez. 4^, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351). Infondate sono le censure di mancanza di motivazione sull'individuazione del reato-base e dei reati satelliti nella continuazione, dedotte dal OL NE e dal NY SA;
i predetti erano infatti ritenuti responsabili della commissione non di un reato continuato, ma di più fatti di bancarotta nell'ambito DEunica procedura fallimentare relativa alla RU AN CO, con la conseguente applicazione del solo aumento di pena per la relativa aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n.
1. Oggetto di una mera valutazione di merito è
infine la doglianza di illogicità dedotta dal OL NE con riguardo all'asserita sproporzione della pena allo stesso inflitta rispetto a quella irrogata nei confronti del GI OV, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che peraltro sottolineava la prossimità della posizione del OL NE rispetto a quella del coimputato.
13.2. Sono invece parzialmente fondati, nei termini di seguito precisati, i motivi proposti, sempre sulla determinazione della pena, dai ricorrenti LI DI IC e VA TE.
Con la sentenza impugnata, come si è anticipato in premessa, venivano confermate le pene inflitte in primo grado agli imputati nelle misure finali di anni quattro e mesi otto di reclusione per il VA TE ed anni quattro e mesi sei di reclusione per l'LI DI IC. Nella motivazione, la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva determinato per ciascuno degli imputati, nella misura di sei mesi, l'aumento di pena per la continuazione fra i fatti commessi nell'ambito delle diverse procedure fallimentari della RU AN CO e della Oleodinamica Pavese, ma non anche l'aumento per ciascuna delle aggravanti contestate;
e provvedeva a quantificare detto aumento nella misura di quattro mesi.
A questo proposito sono infondate le censure dedotte dai ricorrenti in ordine alla determinazione in uguale misura per tutti gli imputati degli aumenti di pena per le aggravanti e la continuazione. Nessuna illogicità è invero ravvisabile in questa scelta, tenuto conto peraltro che non sussiste alcun obbligo di specifica motivazione per la quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della determinazione della pena- base (Sez. 5^, n. 11945 del 22/09/1999, De Rosa, Rv. 214857; Sez. 5^, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465), e che il richiamo alla congruità degli aumenti per le circostanze aggravanti è sufficiente qualora gli sessi non siano di gran lunga superiori alle medie edittali (Sez. 5^, n. 9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv. 188590).
La Corte d'Appello non si limitava tuttavia ad enucleare gli aumenti per le aggravanti all'interno delle pene complessivamente irrogate in primo grado, ma riproponeva il computo complessivo delle pene;
ed in tale passaggio indicava le misure della pena-base in anni tre e mesi quattro di reclusione per il VA TE ed anni tre e mesi due per l'LI DI IC. Orbene, tali indicazioni, come correttamente osservato dai ricorrenti, sono aritmeticamente contraddittorie rispetto alla conferma delle pene finali inflitte in primo grado;
sommando alle pene-base come sopra indicate gli aumenti di quattro mesi per ciascuna delle due aggravanti e di sei mesi per la continuazione, per complessivi anni uno e mesi due, si perviene infatti ai diversi risultati di anni quattro e mesi sei per il VA TE ed anni quattro e mesi quattro per l'LI DI IC, inferiori dunque di due mesi alle pene asseritamente confermate nel dispositivo.
Pur potendosene ipotizzare la riconducibilità ad un errore di calcolo, la circostanza si è tradotta nella determinazione, per effetto degli addendi riportati nella motivazione della sentenza, di pene inferiori a quelle indicate inflitte in primo grado. Vi era dunque di fatto una riduzione di dette pene, sostenuta da una motivazione individuabile nel computo riformulato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena in anni quattro e mesi sei di reclusione per il VA TE ed anni quattro e mesi quattro di reclusione per l'LI DI IC.
14. I motivi proposti dai ricorrenti GI OV, IS CI NN IE ed ALlli IE (le analoghe censure contenute nel ricorso del RE RO sono assorbite dalla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E nei confronti dello stesso), in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie in anni dieci e non in misura pari a quella della pena principale, sono infondati.
Con la sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella impugnata, le pene di cui sopra erano invero correttamente quantificate nella durata di dieci anni, testualmente prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 4. Tanto è conforme al prevalente orientamento per il quale detta testuale previsione non consente di ritenere la pena normativamente indicata in misura indeterminata, e quindi soggetta alla disciplina DEart. 37 c.p. in termini di delimitazione della durata della pena accessoria in termini uguali a quelli della pena principale inflitta, derivandone al contrario la fissazione della durata della pena accessoria, ad opera del legislatore, nella misura rigida di dieci anni (Sez. 5^, n. 39337 del 20/09/2007, Bucci, Rv. 238211; Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247319; Sez. 5^, n. 269 del 10/11/2010, Marianella, Rv. 249500; Sez. 5^, n. 30341 del 30/05/2012, Pinelli, Rv. 253318; Sez. 5^, n. 11257 del 31/01/2013, Raccanello Fiori, Rv. 254641).
15. L'annullamento con rinvio della pronuncia assolutoria in ordine al reato di cui al capo D assorbe i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente parte civile ON AL, persona offesa di detto reato, sulla mancata declaratoria di solidarietà della condanna degli imputati RE RO, GI OV e CA RT al risarcimento dei danni, sulla determinazione delle somme dovute dai singoli imputati e sulla condanna della stessa parte civile al pagamento delle spese relative al grado d'appello; dai ricorrenti GI OV, CA RT e RE RO sulla condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese in favore della parte civile ON AL nonostante l'assoluzione degli imputati dall'imputazione di cui al capo D;
ed ancora dal ricorrente RE RO sull'omessa condanna della parte civile ON AL alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato a seguito DEassoluzione dalla predetta imputazione. È invece fondato il motivo proposto dal ricorrente AB LF HE sulla conferma della condanna DEimputato al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento RU AN CO nonostante la stessa avesse revocato la costituzione di parte civile nei confronti DEimputato. Detta costituzione risulta in effetti essere stata revocata;
la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto con l'eliminazione delle statuizioni civili nei confronti del AB LF HE.
All'integrale rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati ALlli IE, CA RT, NY SA, OL NE, IN ER, GI OV, AN LI, IS CI NN IE e IN US segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. Al rigetto dei motivi di ricorso relativi alla responsabilità degli imputati CA RT, NY SA, OL NE, IN ER, AN LI, VA TE e LI DI IC segue altresì la condanna degli stessi alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento RU AN CO, che si liquidano in Euro 3.000,00 per la quota-base ed Euro 2.000,00 per l'aumento in considerazione della pluralità degli imputati, e quindi in complessivi Euro 5.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC NI per essere il reato estinto per morte del reo, nonché nei confronti di RE RO per essere il reato di cui al capo E estinto per prescrizione, e revoca le statuizioni civili relative a quest'ultimo capo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti VA TE e LI DI IC limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni quattro e mesi sei di reclusione per VA TE ed anni quattro e mesi quattro di reclusione per LI DI IC. Rigetta nel resto i ricorsi del VA TE e DELI DI IC.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AB LF HE limitatamente alle statuizioni civili, che elimina, e rigetta nel resto il ricorso del AB LF HE. In accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale e della parte civile, annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo D della rubrica nei confronti di GI OV, RE RO e CA RT con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi di ALlli IE, CA RT, NY SA, OL NE, IN ER, GI OV, AN LI, IS CI NN IE e IN US e condanna singolarmente tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna in solido AN LI, IN ER, OL NE, NY SA, CA RT, VA TE e LI DI IC al rimborso delle spese sostenute per il grado dalla parte civile Fallimento RU AN CO, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014