CASS
Sentenza 29 novembre 2013

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva considerato qualificabile come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 l. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).

Commentari3

  • Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025

    1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2013, n. 12426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12426
Data del deposito : 29 novembre 2013

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