Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui nel ricorso per cassazione si deduceva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mentre il nuovo motivo si sostanziava nella lamentata carenza di dolo in ordine al reato oggetto dell'imputazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2008, n. 27325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27325 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
2 7 3 25 /0 8 25
.842 Udienza pubblica R.G. n. Sent. N.
del 20 maggio 2008 3999/08
Ruolo d'udienza n.: 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
dott. Antonio Agrò
Consigliere
dott. Francesco Serpico
Consigliere
dott. Giorgio Colla
Consigliere
dott. Lina Matera
Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO D'AN, n. a Chieti il 25 marzo 1950, nei confronti della sentenza in data 30 ottobre 2007 della Corte d'appello di Ancona;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Claudio Fraticelli.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del
Tribunale di Macerata del 2 giugno 2000, appellata da RO D'AN, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato
1
La Corte osservava che la affermazioni della imputata esorbitavano dal diritto di difesa nel processo penale per peculato a suo carico per la specificità delle accuse, in quanto ella non si era limitata a contestare la veridicità della testimonianza a lei sfavorevole, ma aveva scientemente voluto incolpare il VA riferendo molteplici particolari della testimonianza resa, richiamati nella denuncia-querela al solo scopo di esporre la parte lesa a un ingiusto procedimento penale.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la D'AN che deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la contraddittorietà di giudicati. Assume che con sentenza n. 385/01 ella era stata assolta dal reato di peculato dal Tribunale di Macerata, sentenza della quale riporta ampi brani.
Ch Utilizza tale sentenza per sottolineare come essa getti ombre sull'operato del capo delegazione ER (capo ufficio nei confronti del quale era stato pure ipotizzato il reato di calunnia da parte della imputata nel presente procedimento, reato dal quale peraltro era stata assolta) sulla gestione delle attività della delegazione comunale (sotto il profilo del mancato controllo), gestione che avrebbe coinvolto anche il VA. Sottolinea che i testi escussi nel presente procedimento avrebbero riferito cose diverse da quanto affermato nel procedimento a suo carico per peculato.
Il difensore della D'AN ha fatto pervenire memoria con la quale propone un nuovo motivo che si sostanzia nella carenza di dolo in ordine al reato di calunnia e insiste negli argomenti già proposti nel ricorso.
Ha fatto pervenire memoria a mezzo telefax del 5 maggio 2008 anche la parte civile.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, esponendo doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, profili del giudizio riservati al giudice di merito, il quale ha fornito in proposito una motivazione congrua e immune da censure, doglianze oltretutto non pertinenti e quindi non rilevanti.
2 In particolare, la Corte di merito ha osservato che l'imputata aveva riferito falsamente nella denuncia-querela smentita dalle prove testimoniali, assunte nel processo, di vari impiegati della delegazione comunale dove era stata installata una cassaforte (OR
AN, EN AN e EN NI), i quali avevano confermato la versione del VA - che non erano veri i contenuti della deposizione del VA nelle parti in cui aveva affermato a) che era stato presente quando era stata installata la cassaforte insieme al muratore e a AR ER, capo della delegazione comunale;
b) che a lui erano state consegnate le chiavi dopo l'installazione e solo lui le aveva avute dal giorno della installazione in poi;
c) che il ER non aveva le chiavi della cassaforte;
d) che nella cassaforte erano custodite modestissime somme. Osservava altresì la Corte, anche a conferma della specificità degli addebiti mossi al VA, che l'imputata aveva riferito nella denuncia-querela: a) che quest'ultimo era colluso con il superiore ER;
b) che era impossibile che nessun altro avesse le chiavi della cassaforte;
c) che nella cassaforte erano contenute, oltre che le carte d'identità e i valori bollati, somme considerevoli, quali i proventi da diritti dello stato civile, dalla mensa scolastica e dalle concessioni cimiteriali. lh Anche su quest'ultimo punto – rilevava la Corte - il contenuto della denuncia-querela era
-
stato smentito dalle deposizioni testimoniali richiamate.
Non è d'altro lato rilevante l'assoluzione della imputata dal reato di peculato né è rilevante che i testi abbiano riferito in quel processo circostanze asseritamente diverse. Ciò, sia per l'autonomia dei due giudizi, sia, inoltre, perché la Corte d'appello non ha considerato pertinenti tali deduzioni, come in effetti non lo erano, tanto che le vicende del processo per peculato non risultano dalla sentenza impugnata, sia, ancora, perché la Corte di cassazione non può valutare l'attendibilità dei testi diversamente dal giudice di merito ove la sentenza non contenga cadute di logicità sul punto, sia, infine, perché l'eventuale contraddittorietà di giudicati va dedotta, ammesso che ne ricorrano i presupposti, col mezzo di impugnazione della revisione.
Il motivo nuovo è inammissibile. I motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (SEZ. U., SENT. 04683, DEP. 20/04/1998, UD.
25/02/1998, RV. 210259), circostanza che non ricorre nella specie.
3 E' inammissibile anche la memoria della parte civile non potendo il difensore depositare atti processuali a mezzo telefax.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. tenuto conto dei motivi del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale e a versare 1.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Roma 20 maggio 2008
Il Consigliere estensore рошу Il Presidente uner DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 4 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Se a