Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2015, n. 29061
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali).

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    1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2015, n. 29061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29061
Data del deposito : 1 luglio 2015

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