Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali).
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1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2015, n. 29061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29061 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/07/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1446
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 7846/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposto dalle parti civili:
Namirial S.p.A.;
Tutela Fiscale del Contribuante S.r.l.;
nel procedimento a carico di:
AR RA, nata a [...] il [...];
ZI RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/07/2014 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile;
udito per le parti civili Namirial S.p.A. e Tutela Fiscale di Contribuente S.r.l., l'Avv. Massimiliano Belli in sostituzione dell'Avv. Gaetano Insolera, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi con condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute per i due gradi di giudizio di merito e per il grado di legittimità;
udito per gli imputati l'Avv. Giuseppe Sorcinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.10.2010 il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, dichiarò AR AR e AN RO responsabili dei reati di cui agli artt.: A) art. 615 ter c.p. (così riqualificato il fatto di cui all'art. 617 quater c.p., commi 1 e 4, n. 2); B) art. 621 c.p., commi 1 e 2; C) art. 640 ter c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - condannò ciascuno alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena sospesa, nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale per ciascuna delle parti civili) ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Namirial S.p.A. e Tutela Fiscale di Contribuente S.r.l..
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 4.7.2014, in riforma della pronunzia di primo grado, assolse i predetti perché il fatto non sussiste.
3. Ricorrono per cassazione le parti civili, con distinti atti di identico contenuto, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle risultanze degli accertamenti compiuti sui documenti informatici contenuti nei supporti in sequestro;
tale inutilizzabilità travolgerebbe anche le ulteriori acquisizioni probatorie;
la decisione si fonda sulla perizia disposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., su richiesta degli appellanti che hanno rinunciato alla prescrizione;
a seguito di perquisizione e sequestro di supporti informatici a carico di ZI RO, tale materiale fu esaminato dalla Polizia postale di Ancona con il supporto dell'ausiliario di polizia giudiziaria Francescangeli Simone (come da verbali di sequestro e annotazione di servizio allegati al ricorso, doc. 1 e 2); la perizia svolta in appello aveva ad oggetto il quesito "se l'accertamento tecnico effettuato dal consulente del PM sia stato eseguito con garanzie di integrità del dato originario tale da garantire la sua ripetibilità"; il perito ha dato conto di non aver esaminato i supporti informatici in sequestro;
è errata la qualificazione come accertamenti tecnici irripetibili dell'attività di polizia giudiziaria e dell'ausiliario, non essendo tale la mera estrazione di dati da un computer;
la normativa di cui alla legge n. 48/2008 si limita ad imporre la conservazione e la non alterazione dei dati, ma non prescrive l'adozione di modalità predeterminate;
tali atti non possono perciò essere qualificati come irripetibili;
nel caso in esame si da atto (nel doc. allegato 2) che nessun dato del supporto informatico è stato modificato;
la Corte d'appello ha confuso l'accesso ai dati informatici con la loro alterazione;
la legge n. 48/2008 non impone specifiche procedure ma modalità tali da ottenere un risultato di affidabilità della prova;
solo così intesa la novella normativa può essere considerata interpretativa ed essere applicata retroattivamente;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine al recepimento delle conclusioni del perito senza valutare le relazioni dei consulenti tecnici delle difese delle parti civili (allegati ai ricorsi come documenti 3 e 4) e senza considerare il mancato espletamento da parte del perito dell'esame del materiale sequestrato, nonostante la richiesta dei consulenti della difesa di parte civile;
peraltro il consulente della difesa di parte civile ha esaminato la copia del materiale rilasciata pervenendo alla conclusione che nessuna alterazione vi era stata (doc. 4 allegato ai ricorsi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Va premesso che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 dep. 27/09/2012 Rv. 253573). Questa Corte ha chiarito che non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Sez. 1, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454).
Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che l'ipotizzata inosservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 48 del 2008, dia luogo ad inutilizzabilità.
Infatti la L. 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con le modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10618 del 12/02/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 259782). Si versa quindi in ipotesi non di inutilizzabilità, ma di valutazione in concreto della prova e quindi, nella specie, dell'eventuale avvenuta o meno alterazione dei dati originali e della corrispondenza o meno di quelli estratti a quelli originali. Sul punto la motivazione della Corte territoriale è del tutto carente dal momento che non prende in considerazione l'avvenuta alterazione in concreto dei dati estratti dai computer in sequestro e neppure si da carico di confutare la contraria deduzione svolta nelle consulenze tecniche delle difese delle parti civili allegate ai ricorsi.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche sulla richiesta delle parti civili di condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata solo agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015