Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 4
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa. (Fattispecie in tema di associazione dedita al narcotraffico).
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione del giudice).
Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertita nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
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In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché -fino a quel momento- la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza. L'art. 254 cod. proc. pen., in ossequio alle garanzie apprestate dall'art. 15 della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2014, n. 24919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24919 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/04/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - rel. Consigliere - N. 547
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 23933/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 19/12/2012 dalla Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso, la memoria;
Udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Pier Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento della quinta Sezione della Corte di Cassazione, n. 2955 del 2010 (ud. 11.11.2009, dep. 22.1.2010), confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che in data 9.10.2008, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AS LE alla pena di diciotto anni di reclusione, per i reati:
capo A) - di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere preso parte, con il ruolo direttivo di organizzatore, ad un'associazione dedita al traffico di eroina, cocaina ed hashish;
con le aggravanti del numero superiore a dieci dei partecipanti, di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 - bis c.p., nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso "TT - IO";
fatti commessi sino a marzo 2004;
capo B) - di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 6, e art. 80, comma 2; D.L. n. 152 del 1991, art. 7; per avere concorso all'acquisto, trasporto, detenzione e cessione di cocaina e hashish, in quantitativi imprecisati e comunque ingenti;
con le aggravanti del numero superiore a dieci dei concorrenti e del fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso "TT - IO"; fatti commessi sino a marzo 2004. 2. La decisione di primo grado, che riguardava 19 imputati, dei quali 10 coimputati per i fatti ai capi A) e B), si basava essenzialmente - per quanto concerneva la posizione dell'IO - su intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, relazioni dei servizio, controlli e sequestri. Con specifico riferimento alla posizione, con un ruolo direttivo, dell'IO (già definitivamente condannato per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso "TT - IO") all'associazione dedita al traffico di stupefacenti che gravitava nell'ambito del sodalizio mafioso, il primo giudice aveva osservato che elementi di prova da ritenere tranquillanti emergevano dalle dichiarazioni del collaboratori IC SA (rese il 13 gennaio, il 26 luglio e il 5 settembre, il 9 ottobre 2002) e AG DA (rese il 2 settembre 2003); dal contenuto di una missiva scritta dall'IO, indirizzata al cugino SS NZ e sequestrata al primo in occasione del suo arresto il 13 aprile 2001; dalle intercettazioni effettuate (in particolare quelle del 16.8.2002 tra EL FA e US AS;
del 27.8.2002, tra EL e la fidanzata "M Pocchi;
nonché del 13.4.2001, effettuata all'interno della Casa circondariale di ER, relativa ad un colloquio tra TT TO, la moglie NG IN e la figlia IA) da cui emergeva il ruolo fondamentale rivestito nell'ambito dell'associazione dall'IO, che seminava timore per l'incolumità di chi "non filava dritto" e che esercitava il suo ruolo nonostante lo stato di detenzione attraverso TO RA, nominato dall'IO responsabile del traffico per contro del gruppo al momento della scarcerazione nel gennaio 2002. Dell'IO aveva parlato anche il collaboratore UP AS, indicandolo come persona a capo dell'associazione di stampo mafioso, anche non aveva specificamente riferito di una sua partecipazione al traffico di stupefacenti, le sue dichiarazioni non confermavano dunque direttamente l'accusa, ma neppure la smentivano (p. 23 sent. trib.).
3. La prima sentenza della Corte d'appello aveva confermato quanto evidenziato dal primo giudice, ma la Quinta Sezione della Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione.
A ragione dell'annullamento, la Corte osservava che apparivano fondate, e assorbenti, le censure del ricorrente IO afferenti alla valutazione delle propalazioni accusatone del collaboranti IC, AG e UP, che stando alla sentenza d'appello rappresentano la principale fonte di accusa a carico dell'IO; il giudice di secondo grado si era limitato infatti ad un acritico riferimento alla pronuncia di primo grado;
aveva vistosamente eluso l'obbligo di motivare sulle specifiche contestazioni difensive che contestavano l'attendibilità dei dichiaranti;
non aveva, in altri termini, adempiuto all'onere di "rivisitare il dictum degli stessi collaboratori, secondo i consueti canoni di lettura indicati da consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, al fine di saggiare la credibilità soggettiva di ciascuno di essi e, poi, l'attendibilità intrinseca e estrinseca delle relative propalazioni, da apprezzarsi - quanto al secondo profilo di attendibilità - in funzione di necessari riscontri individualizzanti".
4. In sede di rinvio, la Corte di appello acquisiva le dichiarazioni di due nuovi collaboratori di giustizia, "pentitisi" solo di recente, TR AR e LO TO;
valutava il narrato dei collaboratori NE, LI, LO e TR
intrinsecamente attendibile e sostanzialmente, per le parti di sicuro rilievo, coincidente, nonché riscontrato dalle intercettazioni telefoniche, dalla missiva sequestrata all'IO, dal sequestro di stupefacente;
confermava integralmente, all'esito, la condanna del ricorrente.
4.1. A sostegno della decisione, in premessa la Corte di appello osservava che non poteva trovare accoglimento la richiesta difensiva di procedere all'escussione dei "testimoni" (RS GI, coimputato e SS NZ, imputato di reato connesso) costituenti fonti di riferimento in relazione alle dichiarazioni de relato, trattandosi di soggetti che legittimamente avrebbero potuto avvalersi della facoltà di non rispondere (si cita Cass. sez. 5^ sent n. 32834 del 25.5.2011); la richiesta di riascoltare i dichiaranti già escussi nella fase delle indagini, non ricorrendo gli estremi della necessità ai fini della decisione è sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1; la richiesta di acquisire testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria a chiarimento di un'intercettazione ambientale, neppure in questo caso ricorrendo le condizioni dell'art. 603 c.p.p.. 4.2. Nel merito, premessi i principi giurisprudenziali da applicare per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, osservava quindi che l'IO era stato già riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione di stampo mafioso TT - IO (già RS - TT), con un ruolo dirigenziale, per il quale non era intervenuta condanna solo perché non specificamente contestato. In relazione ai reati ora in contestazione, controllati da detta associazione e realizzati al fine di favorirla, elementi di accusa tranquillanti nei confronti dell'IO provenivano dalle dichiarazioni dei collaboratori NE SA, LI DA, PO AS, LO TO, TR AR, considerati attendibili, sostanzialmente concordanti e credibili, nonché dalla missiva in sequestro e dalle conversazioni che costituivano i riscontri oggettivi che le corroboravano.
5. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando plurime violazioni di legge nonché plurimi vizi della motivazione, alla stregua di motivazione omessa, prove travisate, manifeste illogicità, con riguardo, essenzialmente, alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e alle risposte date alle censure difensive.
Nell'ambito delle oltre 60 pagine del ricorso manoscritto e degli oltre 40 argomenti di censura in esso intrecciantisi, le doglianze riferibili, in tesi, a violazioni di legge, in breve posso così essere individuate:
5.1. "nullità della sentenza di primo grado scritta dal GUP di Catania prima della fine del procedimento" (con conseguente, altresì, mancanza di motivazione);
5.2. violazione delle legge processuale per la mancata astensione - sollecitata e in tesi obbligatoria - del Presidente Mignemi;
5.3. violazione dell'art. 627 c.p.p., per la sostanziale elusione dei principi in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inutilmente enunziati e sistematicamente non applicati (con conseguente, altresì, mancanza, ovvero apparenza, della motivazione);
5.4. inutilizzabilità ovvero errata valutazione, in violazione dell'art. 195 c.p.p., delle dichiarazioni de relato laddove non indicano la fonte di riferimento o la fonte di riferimento non era stata assunta, ovvero addirittura risultavano smentiti dalla fonte di riferimento (come nel caso del TR, de relato dall'IO che lo aveva smentito);
5.5. inutilizzabilità, trattandosi di corrispondenza, della missiva 12.4.2001, trovata all'IO, mai formalmente "sequestrata";
5.6. violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta, avanzata in data 23.10.2012, relativa audizione dell'ispettore Ciccullo Biagio sulla interpretazione della intercettazione 13.4.2001 nella casa circondariale di ER (il teste avrebbe escluso in altro procedimento che si riferisse a droga);
5.7. violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta, formulata a seguito delle dichiarazioni spontanee dell'IO in data 2.7.2012, relativa audizione di SC AN, divenuto collaboratore di giustizia, sulla circostanza che il LO era stato picchiato da alcuni membri del sodalizio (circostanza negata dal LO ma confermata dal TR) alla presenza di IO, che non era intervenuto;
5.8. violazione della legge sostanziale con riferimento alla circostanza che (dovendosi escludere in ogni caso il traffico di droghe "pesanti") a tutto voler concedere restava un traffico di hashish risalente a prima della modifica normative che aveva innalzato per le stesse il regime sanzionatorio;
5.9. violazione della legge sostanziale con riferimento alla omessa esclusione della circostanza aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, atteso che "l'aggravante della finalità mafiosa non può
essere ravvisata rispetto ad atti che rappresentano il perseguimento del programma criminoso deliberato e condiviso", posti in essere dagli stessi associati (si sostiene, in altri termini che l'aggravante può essere contestata solo o a non associati oppure ad associati per reati estranei al programma dell'associazione, citandosi Cass. sez. 5^, n. 8346 del 26.6.1997); analogamente dovendosi escludere la configurabilità altresì, oltre che in fatto anche in diritto, dell'aggravante del metodo mafioso;
5.10. violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di delinquente abituale, i precedenti dell'IO riferendosi a mere violazioni della sorveglianza speciale, non già dell'obbligo di soggiorno.
5.11. Si denunziano inoltre mancanza o apparenza della motivazione, molteplici profili di illogicità e travisamento delle prove con riferimento alle valutazioni concernenti:
(a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo stesso ricorrente così riassumendo le sue doglianze:
LI non aveva mai nominato l'IO;
PO allo stesso modo non aveva mai nominato l'IO;
NE - la cui credibilità soggettiva e la cui attendibilità intrinseca erano pari a zero, essendo stato più volte colto a dire palesemente falso, come a proposito di NU IE, della BMW 320 e della Toyota Carnia 2000 - aveva rilasciato una dichiarazione de relato, priva di fonte, smentita da prove documentali e poi da lui stesso che, messo alle strette, era stato costretto ad ammettere che l'IO non si occupava di droga ma di estorsioni e che il traffico di stupefacenti era stato organizzato da altre persone, che TO spacciava cocaina di sua iniziativa, utilizzando un canale tutto suo quando l'IO era già in carcere;
LO - le cui dichiarazioni non erano state riscontrate per ammissione della stessa Corte (pag. 28) e la cui credibilità ed attendibilità intrinseca erano minori di quelle di NE - era smentito dalle prove documentali prodotte, oltre che dal NE stesso in ordine alla data di inizio del traffico;
scagionava l'IO dal traffico di droga pesante;
non era sostenibile che non sapesse dell'affiliazione del TO, poiché si trovava in cella con l'IO nel carcere di Brucoli nel 1999, e dunque doveva escludersi che la notizia era nel patrimonio conoscitivo degli associati;
TR aveva reso dichiarazioni de relato smentite dalla presunta fonte, ovverosia dall'IO stesso, e divergenti da quelle di NE e di LO (per ammissione della stessa Corte, pagine 30 - 32), aveva smentito clamorosamente LO, aveva scagionato l'IO dal traffico di droga pesante in maniera espressa e categorica, si trovava in cella con l'IO nel 1999 e dal modo in cui riferisce di aver saputo dell'affiliazione TO faceva intendere che la notizia non costituiva certamente patrimonio conoscitivo comune;
(b) il significato e il valore probatorio della missiva del 12 aprile 2001 e delle intercettazioni, segnatamente del 13.4.2001 e del 2727.8.2002;
(c) la partecipazione e il ruolo svolto dall'IO nell'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e, comunque, il coinvolgimento del ricorrente, sia a livello associativo sia quale concorrente nei reati fine, nei traffici concernenti droghe pesanti;
(d) il riconoscimento dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7;
(e) il trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
(f) la declaratoria di delinquenza abituale.
6. Con memoria in data 25 marzo, l'IO, a sostegno della prospettata sua totale estraneità quantomeno al traffico di cocaina iniziato nel 2004, quando era in regime di art. 41 - bis ord. Pen,, allega quindi pagina 11 della sentenza in data 14 novembre 2013, depositata l'11 febbraio 2014, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in cui si riferisce che il 6 ottobre 2010, il collaboratore LO aveva dichiarato: "fino al 2004 noi del clan TT - IO fornivamo solo hashish al gruppo di via Italia;
dal settembre 2004 iniziammo a trattare pure cocaina". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato limitatamente alla parte in cui censura la condanna per la partecipazione con ruolo direttivo ad un'associazione dedita al traffico di droghe pesanti e per i reati fine.
Va premesso che, nel tentativo di porre ordine al ricorso, redatto personalmente dall'IO, occorre partire, seguendo una logica di pregiudizialità, dalle censure che pongono questioni di violazioni di legge, ovverosia questioni prospettate come esclusivamente di diritto, che risultano essere tutte quantomeno infondate.
Verranno quindi esaminate le censure, per così dire, ibride, che denunziano assieme violazione di legge ed errate valutazioni, anch'esse non fondate e che sono per lo più riconducibili a motivo di vizio di motivazione.
Si esamineranno quindi le censure sulla motivazione, che sono da accogliere esclusivamente per gli aspetti all'inizio evidenziato.
2. Nel primo gruppo può iscriversi, per la assertività con la quale è formulata, la denunzia di "nullità della sentenza di primo grado scritta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania prima della fine del procedimento" e di mancanza di motivazione della stessa. Si tratta però di censura meramente provocatoria e manifestamente infondata.
La sentenza di primo grado è stata ritualmente depositata dopo la lettura del dispositivo in udienza e consta di quasi 300 pagine di motivazione, delle quali molte dedicate, anche esclusivamente, all'IO e alle sue tesi difensive. È chiaro che il ricorrente intende dire che si trattava di decisione precostituita, e che la decisione sarebbe dunque apparente. Ma entrambi le asserzioni sono apodittiche e contrastano con la piana lettura del documento sentenza, da cui emerge l'obiettivo sforzo compiuto dal giudicante di dare ragione della sua decisione, che nulla indica preconfezionata (fermo restando la possibilità di per l'imputato di criticarla).
2.1. La denunzia di violazione delle legge processuale per la mancata astensione del Presidente del Collegio della Corte di appello che ha redatto la sentenza impugnata, dott. Mignemi, è quindi inammissibile.
La causa d'incompatibilità (o l'addebito di pregiudizio) non costituisce mai, nel sistema del codice, di per sè causa di nullità, non costituendo condizione di capacità del giudice a mente dell'art. 33 c.p.p., ed essendo per essa previsti i diversi rimedi della astensione e della ricusazione, da far tempestivamente valere con la procedura degli artt. 37 e ss. c.p.p., (tra moltissime: Sez. U., n. 23 del 24/11/1999, Scrudato;
Sez. 2^, n. 30448 del 26/06/2003, Bova;
Sez. 5^, Sez. 5^, n. 39474 del 06/11/2006, Nardo). E siffatta disciplina è stato più volte ritenuta indenne da vizi di legittimità costituzionale (v. C. cost. sentenza n. 473 del 1993;
ordinanze n. 36 del 1999, n. 346 del 2000). Sicché nell'ipotesi in cui l'interessato non abbia fatto valere nella sede di merito l'incompatibilità o la situazione pregiudicante asserita mediante lo strumento a lui riconosciuto della ricusazione, non può dolersene con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
2.2. Infondata, ai limiti dell'inammissibilità, è la deduzione relativa all'linutilizzabilità, della missiva 12.4.2001, trovata all'IO, che si sostiene mai formalmente "sequestrata", fondata sull'assunto che si sarebbe trattato di corrispondenza. Anzitutto la tesi che la missiva non risulta mai formalmente sequestrata è stata smentita dai giudici del merito ed è genericamente ripetuta nel ricorso. E correttamente la Corte di appello ha rilevato che, trattandosi di documento formato dall'imputato al di fuori del processo e trovato in suo possesso al momento dell'arresto, era in ogni caso acquisibile e valutabile. È da escludere quindi che la sua acquisizione dovesse seguire le regole previste per la corrispondenza.
Al riguardo, come puntualizzato da Sez. U, n. 28997 del 19/04/2012, va osservato che la materia delle intrusioni investigative sulla "corrispondenza", regolata dall'art. 254 c.p.p., (che costituisce disciplina speciale) ha ad oggetto "il sequestro della corrispondenza presso gestori (anche privati) di servizi postali (o, deve ritenersi, di quella che si trovi in luoghi accessori quali le cassette postali o che sia in via di recapito tramite il portalettere)"; mentre "nessuna speciale ragione di tutela - salve le peculiari esigenze attinenti ai rapporti tra imputato e difensore (art. 103 c.p.p., e art. 35 disp. att. c.p.p.) e le limitazioni imposte alla polizia giudiziaria nell'acquisizione di "plichi sigillati o altrimenti chiusi", distinti dalla "corrispondenza" (art. 353 c.p.p., comma 1) - interferisce con l'adozione di un ordinario provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest'ultimo ricevuti, in quanto simili cose non sono appunto "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o alla quale il mittente abbia dato comunque impulso consegnandola ad altri per il recapito".
2.2. Del tutto generica e manifestamente infondata è infine la denunzia di violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di delinquenza abituale, sul presupposto che i precedenti dell'IO riferendosi a mere violazioni della sorveglianza speciale, non già dell'obbligo di soggiorno, costituirebbero ipotesi contravvenzionali. A fronte delle condanne definitiva per delitti, non è ammissibile la pretesa di una rivalutazione, del tutto aspecificamente formulata, della natura dei titoli ai fini della recidiva o della dichiarazione di abitualità.
Per mera completezza, può solo aggiungersi che è principio consolidato che il delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1965, art. 9, comma 2, era riferibile all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con obbligo o divieto di soggiorno, quali che fossero: a prescindere, cioè che si riferissero segnatamente al soggiorno o, in sè, alla sorveglianza speciale (Sez. 1^, Sentenza n. 2217 del 13/12/2006; Sez. 1^, Sentenza n. 1485 del 21/12/2005).
3. Al secondo gruppo (di censure "ibride") può ascriversi anzitutto la denunzia di violazione dell'art. 627 c.p.p., per l'asserita elusione dei principi in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è, in diritto, infondata. Con la sentenza di annullamento, la Corte di cassazione non ha rilevato violazioni di legge in senso stretto, fissando un principio cui era necessario attenersi, ma un (grave) difetto di motivazione, rinviando al giudice del merito perché procedesse a un nuovo esame in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, lasciandolo libero nelle soluzioni. Il giudice del rinvio ha rimotivato sulla attendibilità e credibilità dei dichiaranti e siffatta motivazione potrà essere più o meno esaustiva e censurabile, ma la censura che in relazione a ciò è prospettabile, resta una censura che attiene alla motivazione e che non è riferibile, perciò, all'art. 627 c.p.p.. 3.1. Il ricorrente denunzia inoltre in più passi la inutilizzabilità ovvero l'errata valutazione, in violazione dell'art. 195 c.p.p., delle dichiarazioni de relato dei collaboratori, laddove non indicano la fonte di riferimento o la fonte di riferimento non era stata assunta, ovvero addirittura risultavano smentiti dalla fonte di riferimento.
Le deduzioni relative all'inutilizzabilità sono in parte infondate e in parte irrilevanti.
Correttamente la Corte di appello ha rilevato che la regola dell'art. 195 non poteva estendersi al caso che le dichiarazioni di riferimento provenissero da coimputato. Come osserva Sez. U, sent. n. 20804 del 29/11/2012. "Tale opzione ermeneutica è legittimata, innanzi tutto, dal tenore letterale della norma, la quale, prevedendo che "il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste cioè le fonti dirette siano chiamate a deporre" (comma 1) e "può disporre anche d'ufficio l'esame" (comma 2), presuppone in capo all'organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell'esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l'accompagnamento coattivo (artt. 132, 133 e 490 c.p.p.), che non può avere come destinatario l'imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (art. 208 c.p.p.). Milita, inoltre, a favore di tale interpretazione l'argomento logico - sistematico che fa ritenere incongruo - a seconda dei casi - l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione (...)". La questione relativa all'assunzione come "teste di riferimento" del coimputato RS, è dunque manifestamente infondata.
A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi, sul piano formale, con riferimento al SS, la cui richiesta di audizione è stata rigettata perché imputato di reato connesso (sul punto, e sulla estensione della regola, invece, al dichiarante di riferimento imputato di reato connesso, cfr. ancora Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012). La questione è tuttavia irrilevante, giacché le circostanze riferibili al SS, e ai suoi dissapori con l'IO, emergono anche aliunde (lettera dell'IO;
intercettazioni: entrambe più che plausibilmente interpretate) e le dichiarazioni sul punto dei collaboratori non sono comunque decisive. È da escludere, quindi, che la regola possa essere utilmente evocata dall'IO per sostenere la necessità di riascoltare, a confronto, o ascoltare un dichiarante o un terzo, da lui stesso menzionato sull'assunto che avrebbe reso o avrebbe potuto rendere dichiarazioni particolari difformi rispetto a quelle acquisite. Nè in relazione al rigetto di richieste di tal fatta è comunque prospettabile una violazione di legge, se non altro perché si procedeva con rito abbreviato, e neppure ricorrevano, come correttamente osservava dalla Corte d'appello, le condizioni dell'art. 603 c.p.p.. Infondata appare anche la deduzione relativa alla impossibilità di considerare l'attività direttiva dell'IO in seno al sodalizio in esame afferente il patrimonio di conoscenza comune, e, dunque, inutilizzabili le dichiarazioni sul punto ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 7, perché provenienti da soggetti non in grado di indicare con precisi la fonte. Oggetto del mezzo di prova disciplinato dall'art. 195, sono circostanze e fatti non percepiti personalmente dal dichiarante, ma a costui riferiti da altri e, quindi, frutto di conoscenza, per così dire, di "seconda mano". Se il dichiarante riferisce cose come da lui percepite, non rientra nel novero dei dichiaranti de relato e a lui non si applica la disciplina in esame. Dunque, o è credibile o non lo è. E in caso in cui un appartenente ad un sodalizio criminale riferisce di sapere che in quell'associazione - o a sodalizio con cui il suo ha avuto a che fare - milita o, addirittura, ha ruolo direttivo una certa persona, riferisce cose di cui ben può presumersi, in base a massima d'esperienza, che ha avuto conoscenza diretta, stratificata nell'esperienza attraverso contatti, rapporti, comuni discorsi e persino allusioni: come, d'altronde è normale avvenga in ogni organizzazione sociale ristretta, nella quale sarebbe strano che il partecipe non sappia con chi deve quotidianamente rapportarsi e confrontarsi, specie al vertice.
Quanto alla affermata errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, laddove non confermate o non confermabili o, asseritamente, smentite, si tratta, all'evidenza, di censure relative alla motivazione, che vanno valutate in più ampio contesto e di cui si dirà.
3.2. Manifestamente infondata è, inoltre, le denunzia di violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta, avanzata in data 23.10.2012, relativa audizione dell'ispettore Ciccullo Biagio sulla interpretazione della intercettazione 13.4.2001 nella casa circondariale di ER (il teste avrebbe escluso in altro procedimento che si riferisse a droga). In disparte il fatto che si era proceduto con giudizio abbreviato, correttamente la Corte di appello ha osservato che l'interpretazione di un dato processuale non poteva essere affidata a un teste (verosimilmente, per altro, non a conoscenza dell'intero contesto e di tutti gli sviluppi delle prove). Soprattutto, però, la deduzione non è riferibile a violazione di legge, giacché il modulo procedimentale seguito implica l'accettazione del compendio probatorio acquisito e la impossibilità di predicare un diritto dell'imputato alla prova, salvo che non abbia condizionato l'accesso al rito a una richiesta di tal fatta. La congruità dell'interpretazione data dai giudici di merito all'intercettazione cui si riferiva la richiesta sarà quindi semmai suscettibile di valutazione sotto l'aspetto della congruità della motivazione.
3.3. Infondata è anche la censura relativa alla violazione della legge sostanziale con riferimento alla omessa esclusione della circostanza aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sull'assunto che l'aggravante della finalità mafiosa non potrebbe essere ravvisata rispetto ad atti che rappresentano il perseguimento del programma criminoso dell'associazione, posti in essere dagli stessi associati, e che l'aggravante potrebbe essere contestata solo o a non associati oppure ad associati per reati estranei al programma dell'associazione.
In tema basterà ricordare che, come rilevato da Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, la circostanza aggravante in esame, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è certamente configurabile anche con riferimento ai reati - fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, giacché "a mente dell'art. 416 - bis c.p., l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli: qualora egli a questi concorra e la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, tale fattore psicologico si prospetta siccome ulteriore e pertanto potrà essergli ascritto D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7; e, inoltre, "il reato associativo postula un effettivo apporto alla causa comune mentre la previsione della norma speciale è relativa a semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo", che "non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo specifico della figura di cui all'art. 416 - bis".
I profili relativi all'errata valutazione della sussistenza in concreto di tale aggravante, nella duplice forma, attengono quindi alla motivazione, e se ne tratterà dunque nel prosieguo.
3.4. Non sono, infine, riferibili a violazione di legge, ma a valutazioni di merito, sull'attendibilità dei dichiaranti, le deduzioni riferite alle errate valutazioni delle contraddizioni tra i dichiaranti, alla estensione della contestazione alle droghe "pesanti", alla prova della realizzazione dei reati.
4. Passando quindi ad esaminare le censure relative alla motivazione, deve brevemente anzitutto ricordarsi che secondo la sentenza impugnata, la prova della colpevolezza del ricorrente riposava sulle dichiarazioni dei collaboratori, confortate dal contenuto della missiva a firma dell'IO e dalle conversazioni intercettate. Il IC costituiva la fonte principale;
aveva iniziato a collaborare nel 2002 a seguito di decisione che appariva spontanea ed autonoma;
non risultavano elementi per escluderne la credibilità soggettiva (non emergevano in particolare astio o rancore o comunque intenti vendicativi o calunniatori); le sue dichiarazioni erano state già ritenute attendibili in numerosi procedimenti definiti con sentenze irrevocabili;
si era autoaccusato altresì di gravi reati;
la circostanza che non ricevesse uno stipendio non ne escludeva la credibilità, non costituendo requisiti imprescindibili della partecipazione mafiosa la remunerazione stabile ad opera del clan, con i cui membri risultavano persistenti e comprovate frequentazioni e rapporti che costituivano la base di un patrimonio conoscitivo di sicura rilevanza;
l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, relativa la frequentazione tra NE e IO per gran parte del '99, spiccava senz'altro di eccesso di sintesi, ma NE aveva effettivamente affermato di aver avuto i primi contatti con i membri del gruppo mafioso nel 1998 e di aver conosciuto l'IO solo dopo la scarcerazione avvenuta nel dicembre 2000; il collaboratore aveva quindi dettagliatamente riferito dei traffici di droga del clan del canale di rifornimento di cui si serviva, di coloro che svolgevano l'attivita' di corriere e quella di spaccio, così delineando l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e alla cessione di stupefacente, cui fornivano riscontro le intercettazioni telefoniche e ambientali (specie quelle nella Opel Astra descritta dal NE e in uso al "corriere" EL) nonché l'attività di osservazione controllo eseguita dalla polizia giudiziaria e sfociata nel sequestro di stupefacente.
Quanto alla specifica posizione del IO, il NE aveva dichiarato che il clan si occupava specificamente di droga (dapprima hashish e poi, a partire dai primi mesi del 2002, anche di droga "pesante") su iniziativa dell'IO che aveva voluto a tale scopo (durante un periodo di detenzione comune) l'inserimento nel gruppo di TO RA, il quale, per tale attività, percepiva uno stipendio (il primo stipendio al TO era stato consegnato alla presenza dello stesso NE da tale NO Libero, nell'occasione il TO aveva detto che l'IO gli aveva promesso uno stipendio iniziale di 2 milioni, il NO aveva risposto che non c'erano problemi e aveva ordinato a colui che l'accompagnava di consegnare un altro milione;
che TT IA, moglie del IO, era fittiziamente impiegata in una delle tre "yogurterie" acquistate con i proventi del traffico di droga e gestite dalla famiglia Cassa, la quale non aveva versato la quota promessa a TT TO, ragion per cui l'IO non era in buoni rapporti con loro;
che EL impiegava per i viaggi di rifornimento anche una Toyota berlina bianca acquistata dall'IO e che da ultimo era stato utilizzata dall'avvocato Biagio Poidomani.
Avuto riguardo alle contestazioni difensive, in relazione a quella secondo cui il NE avrebbe in realtà escluso che l'IO si occupava di droga, la Corte ha osservato che il NE aveva in realtà chiarito che l'IO non se ne interessava, per lo più, "operativamente", intendendo, cioè, materialmente: e tanto, lungi dall'essere in contraddizione era affatto coerente con il ruolo per lui delineato, di organizzatore, ovvero di soggetto che forniva direttive e distribuiva incarichi. Proseguiva osservando che neppure coglieva nel segno la censura relativa alla Toyota bianca e all'assenza di prova del suo acquisto ad opera dell'avv. Poidomani, giacché il NE non aveva parlato di un acquisto, ma solo di disponibilità.
Infine, secondo la Corte di merito, non bastava ad escludere ogni possibilità di contatto dell'IO con altri detenuti e, perciò, il conferimento dell'incarico al TO durante il periodo della, accertata, detenzione nella stessa casa di reclusione, la circostanza che l'IO fosse all'epoca ristretto nella sezione di massima sicurezza. Mentre era pacificamente dimostrato che immediatamente dopo la sua scarcerazione il TO aveva effettivamente assunto il ruolo di referente del sodalizio per la droga.
Costituivano quindi elementi di riscontro alle dichiarazioni del NE la missiva rinvenuta in possesso dell'imputato in occasione del suo arresto il 13 aprile 2001 (indirizzata a SS NC, in cui si parlava del pagamento delle spese legali ad opera non dei familiari ma di "tutti quelli che facevano questo movimento di sigarette") e le conversazioni intercettate. In ordine alla missiva, avuto alle contestazioni articolate negli atti d'appello (e premesso che si trattava di documento sicuramente utilizzabile), si rilevava che essa concerneva il periodo in contestazione, essendo datata 2001; non poteva sicuramente intendersi riferita al mero contrabbando di sigarette, la cui commissione ad opera di SS NC risaliva all'anno 1992 e non era mai stato tra i reati fini del clan mafioso;
nominava infine chiaramente soggetti che materialmente si occupavano del traffico di stupefacenti, che IO si limitava, di regola, a organizzare e dirigere. Il riferimento della missiva al traffico di droga risultava poi confermato dal TR.
I colloqui intercettati, effettuati in carcere tra TT TO, sua moglie e sua figlia IA (moglie di IO), confermavano l'esistenza di contrasti tra il SS e l'IO a causa del fatto che questo non versava parte del ricavato della sua attività al TT, e la circostanza che si trattasse di ricavi provenienti dalle yougurterie finanziate con il traffico di droga, secondo quanto riferito dal NE, spiegava il coinvolgimento e l'atteggiamento dell'IO. D'altra parte in una intercettazione del 16.8.2002, pur non facendo riferimento ad IO, EL e tale US evocavano la circostanza che il SS spacciava droga per suo conto pur proponendosi come espressione del gruppo, dunque in contrasto con gli interessi il clan;
e il collaboratore LO aveva confermato che tra l'IO e il SS esistevano contrasti perché il secondo spacciava "facendosi i fatti suoi".
Da alcune conversazioni intercettate nella vettura del EL, emergeva inoltre chiaramente, a prescindere dalla veridicità dello specifico episodio della punizione a soggetti "indisciplinati" riferito, che il EL svolgeva la sua attività di corriere, per il "fumo" e non per droghe pesanti, avendo reale timore delle reazioni dell'IO in caso di una sua eventuale disubbidienza. E la verosimiglianza di siffatto timore non poteva essere esclusa solo per lo stato di detenzione dell'IO, in regime di art. 41 - bis ord. pen., solo da epoca successiva, che non era sufficiente ad escludere ogni possibilità di comunicazione con l'esterno. Altra fonte importante era costituita dalle dichiarazioni dell'AG, appartenente a sodalizio contrapposto, che fungevano da riscontro a quelle del NE nella parte in ribadivano che il gruppo IO - TT aveva e pretendeva di avere il monopolio del traffico di hashish a Siracusa e che TO per conto di quel clan aveva preteso che il sodalizio dell'LI non smerciasse nel territorio. D'altronde, la circostanza che l'IO rivestisse ruolo dirigenziale nell'associazione mafiosa, provata dalla sentenza nel processo "Libra", e dalle convergenti dichiarazioni di NE, PO, LO e, con le debite precisazioni, del TR, rappresentava di per sè un sicuro elemento indiziario di corredo. E analogo rilievo indiziario, pur limitato di "corredo", poteva riconnettersi alle dichiarazioni dello UP, che non aveva parlato dei fatti di droga, ma aveva ribadito il ruolo egemone dell'IO nell'ambito del suo clan.
A tali elementi, già valutati nelle precedenti fasi processuali, s'aggiungevano quindi ora le dichiarazioni dei nuovi collaboratori, sentiti nel giudizio di rinvio: LO e TR.
AR aveva iniziato a collaborare nel 2010, aveva confessato numerosi delitti attinenti alla consorteria mafiosa cui apparteneva, ammettendo di avervi partecipato e di essere stato responsabile del settore stupefacenti, tenendo i contatti con i grossisti. Nessun elemento consentiva di dubitare della spontaneità della sua collaborazione e della sua credibilità intrinseca. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non aveva mai ammesso di avere appreso dal quotidiano di Siracusa i fatti processuali, essendosi invece limitato ad affermare che quel giornale "lo leggevano tutti". Con riguardo ai fatti in esame aveva ribadito che il clan TT - IO gestiva lo spaccio dell'hashish a Siracusa;
che siffatto stato di cose era stato imposto personalmente da IO già prima che uscisse dal carcere nel 1999; che la principale fonte di rifornimento per il gruppo proveniva dalla piazza di Palermo, ove venivano acquistati periodicamente grossi quantitativi;
che i proventi dello spaccio servivano per acquistare altro hashish, per finanziare il clan e per l'erogazione degli "stipendi". Aveva poi riferito di specifici episodi, relativi a ritorsioni ordinate dall'IO, alle direttive sulle modalità di consegna e sui prezzi da praticare da questo impartite, alla organizzazione e alla partecipazione dell'IO ad una spedizione a Palermo per l'acquisto di una grossa partita di hashish;
alla frequenza degli approvvigionamenti (ogni 20 giorni circa) e ai quantitativi acquistati (60 - 80 chili per volta). E degli episodi specifici raccontati, nessuno poteva considerarsi realmente smentito (secondo la Corte, il fatto che gli stessi non risultassero altrimenti riscontrati non dimostrava la falsità o l'inattendibilità del collaboratore, ne' privava di valore probatorio le dichiarazioni rese dallo stesso per la parte in cui coincidevano con quelle degli altri collaboratori e con gli altri elementi acquisiti).
ON, già condannato per associazione di stampo mafioso e tre omicidi, aveva iniziato a collaborare nel dicembre 2011, ed aveva linearmente dichiarato che ciò aveva fatto per poter fruire di benefici penitenziari. Anche per lui non v'erano ragioni per dubitare della sua credibilità e attendibilità (giacché l'interesse al trattamento premiale non poteva ritenersi di per sè indice di falsità). Più in particolare, TR aveva ammesso di aver fatto parte del clan TT - IO, di cui il TT era capo indiscusso e IO era invece un dei "responsabili" (assieme ad altri soggetti che avevano il compito di organizzare le attività illecite del gruppo e potere decisionale nei confronti degli affiliati), con ruolo di particolare rilievo grazie al matrimonio della figlia del capo.
Aveva dichiarato che aveva appreso dell'organizzazione del traffico di stupefacenti nel 2001; che nel 2002 l'IO, trasferito anche lui nel carcere di Siracusa, gli aveva riferito come e chi aveva individuato il canale di rifornimento a Palermo. L'attività concerneva (inizialmente) hashish;
solo dal 2004 (successivamente alla scarcerazione del TT) il clan si era occupato anche di cocaina;
il monopolio era assicurato da un controllo capillare e severo, con l'irrogazione di punizioni nei confronti di chi si permetteva di agire diversamente dagli ordini. Ammetteva di avere visionato le ordinanze di custodia cautelare degli affiliati, per consigliarli, e di avere intrattenuto corrispondenza con l'IO, sottoposta a censura.
Secondo il TR la circostanza che il gruppo si fosse dato, successivamente alla scarcerazione del TT, anche al traffico di droga pesante, gli sarebbe stata riferito dal LO, che non sapeva se vi era coinvolto l'IO, all'epoca in regime di art. 41 - bis ord. Pen.. E al proposito la Corte osservava che LO aveva smentito quanto detto dal TR, ma il contrasto non inficiava le altre dichiarazioni del collaboratore, per la parte in cui risultavano conformi a quelle delle altre fonti e riscontrate;
d'altra parte la smentita del LO neppure inficiava le dichiarazioni del NE, che pure aveva parlato del traffico di cocaina gestito dal TO per conto dell'IO, e che erano confortate dal sequestro di 40 grammi di cocaina al TO.
5. Emerge dunque dalla sentenza impugnata che la Corte di appello ha ampiamente riportato e analizzato le dichiarazioni dei collaboratori, così come il contenuto della missiva e le intercettazioni ritenute più rilevanti per la posizione dell'IO. Ha sottoposto detti elementi a vaglio e ha valutato come intrinsecamente ed estrinsecamente credibili le dichiarazioni dei collaboratori, rispondendo alle censure al proposito articolate dal ricorrente, laddove rilevanti.
In relazione alla motivazione così resa, impropriamente il ricorrente evoca il travisamento delle prove, riferendosi nella sostanza, invece, ad asseriti errori di valutazione: in tesi macroscopici, ma pur sempre concernenti l'apprezzamento del significato (probatorio) degli elementi acquisiti e non un travisamento per invenzione od omissione, ovvero un errore revocatorio, dei significanti.
Infondate devono ritenersi, quindi, le doglianze, sotto molteplici aspetti articolate, riferite alla valutazione di attendibilità dei collaboratori, e alla affermata mancanza di risposta alle censure difensive sul punto, giacché la Corte si è plausibilmente espressa al proposito e la valutazione resa, appannaggio dei giudici del merito, è incensurabile in questa sede in quanto esente da illogicità manifeste o da significative omissioni.
6. Neppure hanno fondamento le censure che, appuntandosi su aspetti tanto marginali quanto in sè stessi insignificanti, sostengono le lacune del compendio probatorio con riferimento alla partecipazione e al ruolo dell'IO nell'ambito del sodalizio dedito al traffico di hashish sulla piazza di Siracusa, a vantaggio e sotto l'egida del clan TT.
Del tutto plausibilmente la Corte di appello ha ritenuto che della supervisione e direzione di tale sodalizio da parte dell'IO, anche se ristretto in carcere, riferivano in termini di tranquillante certezza, e fornendosi reciproco riscontro, NE, RD e TR, e che in ordine a tale fatto e ruolo importanti elementi di riscontro erano desumibili dalla missiva e dalle conversazioni intercettate, sia l'una che le altre parimenti attentamente lette e logicamente valutate.
E correttamente ha osservato che eventuali mancanze di riscontro su aspetti marginali o su fatti specifici di contorno non potevano incidere sulla tenuta del nucleo essenziale dell'accusa: che consisteva nel fatto che era l'IO, pur stando in carcere, a tenere le fila dell'organizzazione nominandone i responsabili e pretendendo che gliene si rendesse conto.
Quanto alle considerazioni dei giudici del merito sulla non conducenza dell'obiezione che non bastava la mera detenzione dell'IO - specie prima della sottoposizione al regime dell'art. 41 - bis ord. pen., - a inibirne i contatti con gli altri sodali, le stesse non soltanto non sono affatto implausibile, ma appaiono addirittura - purtroppo - conformi a regole di esperienza. Le medesime considerazioni in ordine alla correttezza delle valutazioni effettuate devono farsi per conseguenza anche con riferimento all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, alla luce del rilievo che tutto il materiale probatorio di cui si è dato conto convergeva nel senso che l'attività dell'associazione dedita al traffico di hashish era, non solo diretta per conto del sodalizio mafioso TT - IO, ma serviva altresì a foraggiare detto sodalizio.
Può soltanto aggiungersi, con riferimento alla ripetuta deduzione di mancanza di specifica risposta ad alcune osservazioni difensive relative a tali aspetti, che è principio consolidato quello secondo cui - specie a fronte di censure che, come quelle articolate dal ricorrente, si dispiegano in mille rivoli, pretendendo di sindacare anche il lessico operato e soffermandosi su ogni piega del discorso giustificativo, ma rifuggendo dal suo insieme - la mancanza di dettagliata e specifica replica non determina incompletezza della motivazione, e non può considerarsi indicativa di inadeguata disamina, se si tratta di censure che sono di per sè inammissibili per il valore meramente polemico che le connota, che cadono su aspetti chiaramente marginali se non addirittura del tutto irrilevanti e che possono, e devono, considerarsi, implicitamente e complessivamente, disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, ovvero che possono ritenersi da essi assorbite (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, in motivazione). 7. È fondata, invece, la censura concernente il fatto che l'associazione diretta dall'IO fosse dedita (anche) al traffico di droghe "pesanti.
Sul punto, gli elementi di prova indicati dalla sentenza impugnata appaiono difatti intrinsecamente insufficienti.
In primo grado della estensione dei traffici alla cocaina aveva parlato, a quanto riferiscono le sentenze di merito, soltanto il NE.
Il Tribunale aveva ritenuto di poter trarre riscontro a dette dichiarazioni dalla circostanza che al TO (colui che per conto di IO gestiva lo spaccio di hashish a Siracusa) erano stati sequestrati, in occasione del suo arresto, 40 grammi di cocaina. Ora però - in disparte ogni considerazione sul fatto che, effettivamente, non risulta se e come fosse tagliata e confezionata tale sostanza e neppure risulta verificato se il TO fosse tossicodipendente da cocaina, come sostiene il ricorrente - il riscontro potrà pure considerarsi "oggettivo", ma non è in alcun modo individualizzante per quanto concerne il coinvolgimento dell'IO, neppure con limitato riferimento a quella singola detenzione. In altre parole, dal mero sequestro di alcuni grammi di cocaina in possesso di uno dei membri di un'associazione dedita al traffico di hashish, non poteva farsi derivare, con la certezza necessaria per una sentenza di condanna, l'affermazione che tutta l'associazione fosse dedita altresì al traffico di cocaina. La situazione probatoria non si è consolidata neppure con le nuove acquisizioni del giudizio d'appello. Il RD avrebbe riferito all'IO la sola attività dell'associazione relativa al traffico di hashish, mentre il TR avrebbe parlato anche di traffici di cocaina, ma - secondo quanto riferisce la sentenza impugnata - intrapresi dall'associazione solo dal 2004, dopo la scarcerazione del TT, che non si dice quando avvenuta e che il ricorrente, non smentito, sostiene avvenuta a settembre 2004: dunque oltre la data cui si riferisce la contestazione, formulata in forma chiusa, con riferimento a fatti commessi sino a marzo 2014. Analoghe considerazioni andrebbero fatte con riguardo al riferimento alle intercettazioni telefoniche concernenti i coimputati, assunte genericamente a riscontro, se non fosse che, per l'appunto, non si dice neppure da quali intercettazioni e da quali contenuti delle stesse poteva trarsi il coinvolgimento dell'IO nella direzione dei traffici concernenti la cocaina.
Nè può considerasi elemento neutro, in tale contesto, che gli altri collaboratori, sempre stando alla sentenza impugnata, abbiano fatto riferimento, per ciò che concerne IO e per l'attività compiuta dall'associazione da lui controllata entro la data della contestazione a lui riferibile, esclusivamente allo smercio di hashish sulla piazza di Siracusa, e che il LO avrebbe addirittura smentito il TR su quanto da questo dichiarato. Sicché resta, per tale aspetto, a carico dell'IO la dichiarazione di un solo pentito, che ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, non può considerarsi sufficiente.
8. Analoghe considerazioni vanno fatte per la contestazione relative alla diretta partecipazione dell'IO a singoli episodi di acquisto (detenzione e cessione) di stupefacente, secondo il capo d'imputazione (che non risulta mai corretto) del tipo hashish, eroina e cocaina, in quantitativi ingenti.
Del suo effettivo concorso in questi episodi, a ben guardare, la sentenza impugnata non parla, neppure per contestare quelle deduzioni difensive che si riferivano al coinvolgimento dell'IO nei viaggi per l'approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacente a Palermo, che sembrerebbero, per altro, riferiti al solo hashish e da un solo pentito.
Piuttosto, dalle decisioni di merito sembra emergere che i giudici di primo e secondo grado abbiano dato per assodato che la direzione dell'associazione comporti, ex se, il concorso nei reati fine. Così tuttavia non è, dal momento che se è vero che detto ruolo può essere valorizzato alla stregua di un indizio, da solo non è sufficiente.
In base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, non è consentito, difatti, presumere l'automatica responsabilità ne' di un partecipe ne' di un capo, o comunque di un soggetto in posizione gerarchicamente dominante, per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati - fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa (che si richiede dunque fosse segnatamente conosciuta e perlomeno avallata). E nell'ordinamento vigente deve ritenersi esclusa la configurabilità di qualsiasi forma di anomala responsabilità da "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (così: Sez. 1^, n. 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv. 209846, e le molte conformi successive).
Il principio non può poi non valere, a maggior ragione, per colui che eserciti il suo ruolo, dominante, prevalentemente dal carcere: in relazione al quale può dunque con facilità ammettersi che abbia la possibilità di impartire istruzioni di massima;
meno facilmente - e comunque solo sulla scorta di un'adeguata motivazione, nel caso in esame assolutamente mancante - che sia anche in grado di contribuire effettivamente, nel senso sopra specificato, alla realizzazione dei singoli reati fine.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente all'ipotesi della finalizzazione dell'associazione al traffico di eroina e di cocaina, nonché relativamente al reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Restano allo stato assorbite le censure in ordine il trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi rilevare come l'eventuale ridimensionamento anche della sola contestazione relativa al reato associativo, avuto riguardo alla sua finalizzazione, non potrà non ripercuotersi quantomeno sulla commisurazione della pena.
Il ricorso va per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente al traffico di eroina e di cocaina e relativamente al reato di cui al capo B), e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Rigetta nel reso il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014