Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
Al fine della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma - versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito - in ordine allo stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.
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- 1. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
Leggi di più… - 2. Bancarotta per distrazione e vendite simulate: quando l’operazione lede la garanzia dei creditori (Cass. Pen. n. 12414/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …
Leggi di più… - 3. Compravendita simulata e prezzo pagato dal venditore: è bancarotta distrattiva anche con triangolazioni sui conti dei figli (Cass. Pen. n. 38731/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di bancarotta fraudolenta distrattivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 41333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41333 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE AT Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1833
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 232/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AT, nato il [...];
avverso la Sentenza del 16.4.2005 resa dalla Corte d'Appello di Torino;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Giovanni D'Angelo, che conclude per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
La Corte d'Appello di Torino, investita dell'appello del P.M. e (incidentale) della Parte Civile, con Sentenza del 7.7.2005, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal GIP. presso quel Tribunale in data 4.4.2001 nei confronti di AT IS, imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il fatto dedotto dalla presente vicenda processuale è semplice:
NT UL, titolare della ditta individuale LA ON, versò una forte somma di denaro a tale Giuseppe NE, perché quest'ultimo lo presentasse all'attuale ricorrente, IS AT, presidente di una cooperativa, per propiziare l'assegnazione di un appalto per lavori ammontanti a circa 5 miliardi in capo alla propria ditta. Il UL fallì alcuni anni dopo. Si avviarono diverse procedure penali sulla sua gestione per il reato di bancarotta: il presente processo riguarda soltanto il IS, essendo state stralciate le posizioni del protagonista UL e del NE. Avverso la decisione della Corte territoriale ha interposto ricorso la difesa del IS sulla base dei seguenti motivi:
carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa un accordo correlato all'evento illecito;
carenza di motivazione sulla consapevolezza del IS circa lo stato di dissesto del (di poi) fallito UL, anche per la risalenza nel tempo della condotta rispetto alla dichiarazione di fallimento. IN DIRITTO
Il secondo mezzo di impugnazione è fondato, conglobando - meglio che il primo motivo (non del tutto chiaro) - le ragioni dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata. È insegnamento di questa Corte che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr., tra le altre, Cass., sez. 2^, 12.12.2002, Contrada, Ced Cass., rv. 225564). L'attuale vicenda è stata attentamente vagliata da una dettagliata sentenza del GUP presso il Tribunale che, oltre a provvedere ad una ricostruzione meticolosa delle risultanze (condivisa dalla Corte distrettuale), dispone di una meditata disanima anche della risultanza gravante sul IS, quale concorrente nel reato di bancarotta del UL. Di qui l'onere del giudice dell'appello di rendere chiara ed esauriente esposizione dei motivi che hanno condotto al difforme convincimento ed, in particolare, sul decisivo profilo che consenta di ascrivere la responsabilità del reato "proprio" - la bancarotta fraudolenta per distrazione - anche al terzo, estraneo alla gestione dell'impresa. Sulla consapevolezza in capo al percipiente, cioè, che la distrazione della ricchezza si sarebbe risolta in un probabile danno per i creditori. La questione dedotta dal ricorso non attiene al pur delicato tema, se l'illiceità del versamento di denaro a terzi, configuri automaticamente la natura fraudolenta dell'operazione alla luce della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, (salva, ovviamente, l'autonoma responsabilità per la violazione della norma penale ravvisata). Al riguardo questa Corte ha rassegnato opinioni difformi e, per il vero, la decisione citata dalla sentenza impugnata (Cass., sez. 5^, 6.10.1999, Tassan Din, Guida al dir., 1999, fasc. 48, 98), giunge a siffatta conclusione motivando (anche) sulla estraneità dell'operazione rispetto all'oggetto sociale, referenza che qui non è richiamabile, trattandosi di impresa individuale con confusione tra il patrimonio aziendale e quello dell'imprenditore. È, al contempo, rinvenibile un argomentato diverso orientamento (cfr. ad Cass. Sez. 5,6.10.1999, Cusani, Rv. 214862; Cass. Sez. 5^, 13.6.1998, Altissimo, CED Cass. Rv. 211393), che mira a riportare la valutazione della fraudolenza in termini di utilità ed interesse di impresa, lasciando la eventuale intrinseca illiceità alla censura di specifica disposizione incriminatrice penale. Il problema non è qui direttamente investito (anche se un richiamo vi è nel provvedimento impugnato) poiché non risulta ascritto al IS il concorso del UL in qualche diverso reato da questi commesso: la ragione consiste, evidentemente, nella assenza di fatto corruttivo per la mancanza di connotazione pubblica nella carica e funzione rivestita dal ricorrente.
Oggetto della presente vicenda è, invece, la responsabilità - quale concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - del percettore della somma versata dall'imprenditore che, successivamente, venga dichiarato fallito. Questa Corte ha già sottolineato che, se è di massima legittimo ipotizzare il concorso del terzo percipiente nel reato dell'imprenditore fallito, occorre, tuttavia, che non sia posta in dubbio la sua conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene (cfr. Cass., Sez. 5^, 22.4.2004, Bertuccio, CED Cass. 228905). Invero, il tratto saliente della nozione di "distrazione fraudolenta" in sè comporta la consapevole ed ingiustificata esposizione a repentaglio delle ragioni dei creditori. La configurazione dell'elemento psicologico è agevole se riferita alla posizione dell'imprenditore: per costui è del tutto logico supporre la conoscenza della consistenza del proprio patrimonio: dunque, anche dei meccanismi produttivi di profitto nonché dei possibili benefici che l'impiego di denaro può procurare alle sorti dell'impresa, nonché del limite oltre il quale l'uscita di ricchezza rappresenta un serio rischio di insolvenza. Per questo versante è corretto ritenere completa la rappresentazione della propria realtà economica e sufficiente ad integrare la penale responsabilità, pertanto, con la dimostrazione di un dolo generico. Ma così non può dirsi per chi, non disponendo di una completa valutazione di questo compendio informativo, non necessariamente ricava dal dato di uscita del denaro un giudizio di concreto e serio repentaglio agli interessi creditori, tanto più se il versamento è finalizzato ad un (fondatamente) sperato e perseguito incremento della produttività e di profitto (esito che, se raggiunto, elide il danno da reato). Dunque, per la corretta valutazione della posizione dell'extraneus, il giudice deve giovarsi di una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.
Il GUP ha escluso che questa conoscenza esistesse in capo al IS, anche perché il denaro pervenne a costui per via mediata, attesa l'interposizione reale del NE (a sua volta autonomamente interessato alla vicenda e portatore di proprie ed indipendenti istanze remuneratorie): la sentenza del primo giudice ha rammentato che ben difficilmente il IS potesse avere contezza delle effettive difficoltà in cui versava la ditta del UL, essendo primario l'interesse del ricorrente a che l'appalto pervenisse a conclusione (cfr. Sent. GUP. pag. 17). D'altra parte, la distanza di tempo intercorso tra l'azione ritenuta illecita e la dichiarazione di fallimento (circa quattro anni) indebolisce seriamente ogni presunzione accusatoria sulla piena rappresentazione del IS. Sulla base di queste considerazioni si impone nuovo esame della vicenda, con più articolata spiegazione a sostegno del suo convincimento di reità, motivazione che la decisione impugnata non offre, integrando il vizio di legittimità.
Quanto precede esime dalla valutazione del restante mezzo di impugnazione.
La Corte annulla la decisione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006