Articolo 1719 del Codice civile
Articolo 1718Articolo 1720
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19 aprile 1942
Art. 1719.

(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).

Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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