Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2015, n. 24574
CASS
Sentenza 12 marzo 2015

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Massime1

È inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2015, n. 24574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24574
Data del deposito : 12 marzo 2015

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