Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
È inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2015, n. 24574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24574 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
245 7 4/ 1 5 74 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1791 Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Alfredo Teresi · Presidente - PU 12/03/2015 R.G.N. 22709/2014 Dott. Silvio Amoresano - Consigliere - Dott.ssa Chiara Graziosi - Consigliere - Dott. Andrea Gentili - Consigliere - - Consigliere rel. - Dott. Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FR UI, n. 26/03/1970 a Pontecorvo OZ PELLEGRINO, n. 16/02/1953 a Reino - TO TOMMASO, n. 5/02/1964 a Marcianise - TU LO, n. 2/11/1973 a Sora - RD OB LV, n. 1/01/1969 a El Palomar (Spagna) avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA in data 29/03/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per il ricorrente TU, le conclusioni dell'Avv. Vincenzo Luigi, che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato ascritto;
jes RITENUTO IN FATTO F 1. FR UI, OZ PELLEGRINO, TO TOMMASO, TU LO . e RD OB LV hanno proposto ricorso avverso la sentenza della : 1 Corte d'appello di ROMA, emessa in data 29/03/2013, depositata in data 25/06/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di ROMA del 16/06/2010, venivano rideterminate le pene inflitte ai medesimi a . seguito dell'intervenuta prescrizione di taluni reati ai medesimi ascritti, con . conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per : gli imputati FR e OZ, confermando nel resto l'impugnata sentenza . che aveva affermato la responsabilità penale degli stessi per i seguenti reati: : a) FR, OZ e TO, del reato di associazione per delinquere (art. 416, comma 1, cod. pen.); b) RD, del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416, comma 2, cod. pen.); c) FR, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. . in legge n. 203 del 1991: 1) dei reati di cui agli artt. 110, 81, cpv. c.p. ed 8, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti di cui al capo 4 della rubrica); 2) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. e 2, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti di cui al capo 8 della rubrica, in relazione alle sole fatture emesse da PDA S.r.l., EUROCOMPANY S.r.l., ROSSI AUTO S.r.l. nonché in relazione alle fatture emesse nel 2003 da CHARLY AUTO S.r.l.); 3) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen., 5, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti di cui al capo 18); 4) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 479, 476, comma 2, cod. pen. (per i fatti di cui ai capi 22, 23, 24, 26 e 27); d) TO, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991: 1) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 2, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti ascrittigli al capo 15 della rubrica); 2) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 479 e 476, comma 2, cod. pen. (per i fatti di cui al capo 26 della rubrica); e) OZ, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991: 1) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, cod. pen., 8, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti ascrittigli al capo 7 della rubrica); 2) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, cod. pen., 5, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 e 110, 81 cpv, cod. pen., 10 ter, d. lgs. n. 74 del 2000 (pe ri fatti ascrittigli al capo 21); 3) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 479, 476, comma 2, cod. pen. (per i fatti ascrittigli al capo 25 ed ai capi 26 e 26bis); 2 f) TU, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991: 1) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, cod. pen., 8, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti ascrittigli al capo 6 della rubrica); 2) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, cod. pen., 5, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 e 110, 81 cpv, cod. pen., 10 ter, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti ascrittigli al capo 20 della rubrica); 3) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 479, 476, comma 2, cod. pen. (per i fatti ascrittigli al capo 25 della rubrica); g) RD, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991: 1) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, cod. pen., 8, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (per i fatti ascrittigli al capo 5 della rubrica); 2) dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 (pe ri fatti ascrittigli al capo 19); 3) dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 479, 476, comma 2, cod. pen. (per i fatti ascrittigli al capo 24).
2. I predetti, in conclusione, sono stati condannati alle seguenti pene: a) FR, alla pena complessiva di 2 anni e 20 gg. di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato richiesto (condanna per i capi 1, derubricato ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen., 8, 18, 24 e 26); b) RD, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato richiesto (condanna per i capi 1, già in primo grado qualificato ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen., 5, 19 e 24); c) OZ, alla pena complessiva di 2 e mesi 8 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato richiesto (condanna per i capi 1, derubricato ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen., 7, 21, 25, 26 e 26 bis); d) TO, alla pena complessiva di anni 2 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato richiesto (condanna per i capi 1, derubricato ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen., 15 e 26); e) TU, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato richiesto (condanna per i capi 6, 20 e 25).
3. Con i ricorsi OZ e TO, proposti dal comune difensore fiduciario cassazionista dei ricorrenti Avv. A. Raucci, vengono dedotti tre identici motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sub specie per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 192 3 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello svolto quella concreta valutazione critica delle doglianze difensive proposte con i motivi di appello, così qualificandosi come apparente rispetto al quadro probatorio emerso dagli atti;
non si rileverebbe alcuna indicazione degli elementi tipici che hanno determinato la conferma della condanna inflitta in primo grado, essendosi limitati i giudici a rilevare l'assenza di elementi di contraria significazione rispetto all'impostazione accusatoria;
i giudici non avrebbero fatto buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla necessità di individuare in modo chiaro e preciso i criteri distintivi tra il concorso di persone nel reato e la sussistenza del reato associativo;
sarebbe, sul punto, suggestivo il richiamo ai singoli episodi concretizzatisi nei reati-fine, non colmandosi così con la motivazione dell'impugnata sentenza l'assenza di ulteriori elementi da cui desumere la partecipazione dei ricorrenti al reato associativo, rendendo ridotto il valore della capacità indiziante dell'accertamento del singolo reato-fine; carente e manifestamente illogica, ancora, sarebbe la motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, nulla offrendo la Corte territoriale sull'accertamento della disponibilità ad operare per l'attuazione pratica del programma e soprattutto sulla consapevolezza e permanente volontà di far parte del sodalizio dei due ricorrenti.
3.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sub specie per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 110, 132 e 133 cod. pen., e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello fatto buon uso del potere discrezionale attribuitole dal combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ai ricorrenti, le cui condotte non risultano essere di gravità tale da giustificare l'entità della pena inflitta ad entrambi.
3.3. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sub specie per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello riconosciuto le attenuanti generiche ai ricorrenti valutando in termini di ostatività i precedenti penali a loro carico;
diversamente, per il concetto di 4 personalizzazione della pena, nel caso concreto, il mero riferimento alla presenza di precedenti penali ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti, non soddisferebbe quanto invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi escludere qualsiasi automatismo nel diniego, come invece avvenuto nel caso in esame. .
4. Con il ricorso TU, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente Avv. Vincenzo Luigi, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p., sub specie per la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alle richieste di riduzione della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello motivato, da un lato, sul motivo di appello con cui si censurava l'eccessività della pena irrogata per gli aumenti a titolo di continuazione e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
la motivazione della Corte territoriale, condensata in poche righe a pag. 55 dell'impugnata sentenza, sarebbe censurabile in quanto i giudici ritengono la pena inflitta "equa nel senso della idoneità a realizzare un ragionevole contemperamento tra le finalità retributive e di emenda", motivazione definita come apparente ed inesistente nella sostanza;
non sarebbero stati esplicitati, infatti, i parametri sulla cui base si è pervenuti al giudizio di "equità" né vi sarebbe alcun riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., così precludendosi il controllo di legittimità del percorso logico argomentativo e motivazionale in ordine alla commisurazione della pena, non rilevando la mera condivisione di quella inflitta dal primo giudice;
la mancanza di motivazione sul punto, si aggiunge, non potrebbe ritenersi emendata dalla complementarietà della motivazione della sentenza di primo grado con quella di appello, ciò in quanto i motivi di appello contenevano molteplici argomentazioni relative alle ragioni che avrebbero giustificato una riduzione della pena inflitta, alcun aumento a titolo di continuazione, nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di aspetti della vicenda e della condotta del ricorrente non tenuti in considerazione nella motivazione della sentenza di primo grado. Più specificamente, quanto all'entità degli aumenti apportati ai titolo di continuazione, si evidenzia come nell'atto di appello ne fosse stata rimarcata 5 : l'eccessività, quale derivante dalla sostanziale unitarietà della condotta, pur integrante distinte fattispecie criminose tributarie;
trattandosi, infatti, di fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'aumento di pena relativo L alla distinta ed ulteriore fattispecie di omesso versamento IVA, riguardando un'imposta che, benché dichiarata, in realtà fa capo ad un'operazione che già si . è ritenuta non riferibile a quel soggetto, apparirebbe eccessivo, da rimodularsi quindi in prossimità del minimo legale;
in definitiva, quindi, si lamentava l'eccessività dell'aumento di pena inflitto ad un soggetto che si ritiene non abbia in realtà compiuto una data operazione commerciale, ed a cui è comunque contestato l'omesso versamento di imposte che dovrebbe avere ragion d'essere solo in presenza di un'operazione reale e non fittizia;
infine, la gravità del fatto avrebbe dovuto essere ridimensionata in virtù della mancata qualificazione della MOTORAVIS S.r.l. come società cartiera, atteso un'autonoma ed effettiva operatività commerciale della medesima. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la difesa aveva evidenziato nell'atto di appello l'ottimo comportamento processuale del ricorrente, che non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma aveva anche reso dichiarazioni collaborative riscontrate nel processo;
la difesa, aveva, poi, evidenziato la ragione che aveva indotto il ricorrente ad intraprendere l'attività imprenditoriale nel settore delle autovetture, riconducibile ad un momento di grave difficoltà economica;
la gravità dei fatti era da considerare, peraltro, minore alla luce dell'assenza di contatti e rapporti con il coimputato De IS, promotore e capo del sodalizio;
infine, si era richiamata la presa di coscienza della negatività delle proprie condotte pregresse da parte del ricorrente. In ogni caso, e conclusivamente, la motivazione sarebbe mancante perché quanto argomentato dalla Corte territoriale soddisferebbe solo l'aspetto della determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., ma non quello delle ragioni fondanti il giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche, giudizio che si basa su elementi autonomi.
5. Con il ricorso FR, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente Avv. G. B. Naso, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 16 : . t 5.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sub specie per la violazione dell'art. 416 cod. pen. e per i correlati vizi di mancanza, erroneità e contraddittorietà dalla motivazione. La censura investe l'impugnata sentenza per essersi la Corte d'appello limitata a richiamare testualmente le argomentazioni del giudice di prime cure, appiattendosi dunque acriticamente alla motivazione del primo giudice ed ignorando le censure mosse con i motivi di appello;
la difesa del ricorrente, nel criticare la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di motivazione per relationem perché continuerebbe ad ingenerare "pigrizia argomentativa", evidenzia in ogni caso che quand'anche il giudice d'appello adotta tale tecnica motivazionale, non potrebbe comunque sottrarsi all'obbligo vagliare criticamente quanto argomentato dal primo giudice, dovendo tener conto delle doglianze di cui ai motivi di appello, nei quali, tra l'altro, si poneva il problema dell'individuazione dell'elemento psicologico del reato associativo;
i giudici di appello avrebbero argomentato invece ricorrendo a frasi di stile o di conformità (il riferimento è, in ricorso: a) alla pag. 38 dell'impugnata sentenza in cui, nel parlare dell'associazione, i giudici manifestano subito quell'acritico appiattimento alla prima sentenza, giungendo ad affermare che sarebbero incontestate nei motivi di appello le risultanze processuali, laddove, diversamente, si era censurata proprio la sussistenza del reato associativo;
b) alla pag. 40 dell'impugnata sentenza, in cui non vengono spiegate dai giudici d'appello le ragioni della condivisione della motivazione del primo giudice sulla sussistenza del delitto associativo;
c) alla pag. 41, in cui i giudici di appello, ritenendo sussistere il reato associativo sulla base dei rapporti personali tra i soggetti implicati, si rifugerebbero in frasi di stile non certo denotanti una valutazione critica della prima decisione); in ogni caso, si sottolinea in ricorso, il giudice di appello, così come già il primo giudice, non avrebbe individuato gli elementi da cui trarre la prova dell'esistenza della consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio criminoso e di contribuire con la propria condotta non solo alla commissione per un tempo indefinito di singoli e indeterminati reati-fine, ma soprattutto di partecipare, con la propria condotta, alla vita di una struttura criminale che deve poter prescindere dalla commissione di reati fine;
a tal proposito, si osserva nel ricorso, il ricorrente (ma anche tutti i titolari degli altri autosaloni) avrebbe agito per un proprio personale interesse e non per l'associazione, in quanto ciò che più premeva era di poter disporre di autovetture dalla Germania senza corrispondere l'IVA, non certo quello di mantenere in vita una struttura associativa inesistente о presente solo come struttura organizzativa, che sarebbe venuta meno ove le autovetture non fossero più 7 arrivate dalla Germania;
infine, svolgendo ulteriori osservazioni critiche su altri passaggi argomentativo della decisione (in ricorso, il riferimento è alle pagg. 49, 51 e 53 della sentenza impugnata), la difesa del ricorrente - dopo aver rilevato l'esistenza di una contraddizione nel richiamo, da parte della sentenza d'appello alle risultanze delle intercettazioni telefoniche che, in realtà, non sarebbero state ritenute determinanti dal giudice di prime cure, e che non sarebbero nemmeno state criticamente valutate dalla Corte territoriale si sofferma su quella che - definisce come l'unica argomentazione critica della sentenza d'appello che ha ritenuto il ricorrente mero partecipe e non organizzatore del sodalizio, affermando tuttavia contraddittoriamente che questi avrebbe posto in essere comportamenti rivolti alla fruizione de benefici derivante dalla partecipazione alle frodi carosello e non all'associazione; ed allora, si osserva, o le frodi carosello porterebbero con sé automaticamente una struttura associativa senza necessità di accertarne l'esistenza, oppure nella specie vi sarebbe stato un concorso nel delitto tributario e fiscale ma non una partecipazione ad un'associazione per delinquere;
il ricorrente, infine, si sofferma sulla motivazione della prima sentenza, condivisa dai giudici di appello, evidenziando come l'unica prova dal primo indicata a sostegno della configurabilità del delitto associativo sarebbe costituita dalla ragnatela dei rapporti personali e delle convergenze operative tra gli imputati, nonostante non esistesse una cassa comune e l'assenza di una base operativa del gruppo che potesse contare su un apporto materiale e finanziario che prescindesse dai reati fine, elementi pure necessari in una struttura associativa "leggera" come quella in esame;
analogamente, quanto all'elemento soggettivo del reato associativo, il giudice di prime cure si sarebbe richiamato a mere congetture ed al costante riferimento ai rapporti personali e commerciali del ricorrente con gli altri imputati, dimenticando però che ciò dimostrerebbe l'assenza di un interesse economico del ricorrente ma individuale, il quale avrebbe agito per il perseguimento di fini personali e non associativi.
5.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sub specie per la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e per i correlati vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello totalmente omesso di motivare, così come già il primo giudice, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche al ricorrente;
analogamente, la motivazione difetterebbe quanto alla determinazione della pena inflitta, in quanto, avendo la stessa Corte d'appello ridimensionato il ruolo del ricorrente a mero partecipe del sodalizio, ciò avrebbe dovuto imporre l'irrogazione di una 8 . pena vicina al minimo edittale o, diversamente, un'adeguata motivazione sul punto.
6. Con il ricorso RD, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente Avv. S. Galluccio, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) (e non sub lett. b), come invece indicato per mero refuso in ricorso) c.p.p., sub specie per la violazione dell'art. 187 cod. proc. pen. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente le dichiarazioni rese dall'a.u. della PDA S.r.l. nel corso di un interrogatorio reso al PM in data 20/08/2009, in cui questi confermava il contenuto dell'interrogatorio di garanzia del 9/03/2009; i giudici avrebbero violato, anzitutto, il principio di diritto secondo cui la prova si forma in dibattimento;
in particolare, le dichiarazioni rese dal Romagnoli, a.u. della predetta S.r.l., sarebbero smentite dalle stesse intercettazioni telefoniche riportate dall'accusa, da cui emerge l'infondatezza di tali dichiarazioni e dunque la loro inattendibilità (dalle medesime, si sottolinea, emergerebbe che il ricorrente fingeva da postino oltre che da soggetto che si occupava sia degli incassi che dei pagamenti;
il tenore delle telefonate del ricorrente, che non si poneva mai in prima persona, ma sempre si riferiva al Romagnoli quale deus ex machina della predetta S.r.l., non lascerebbe adito a dubbi sul ruolo effettivo del ricorrente;
la stessa mancanza di contatti telefonici con il De IS, attesa la presunta funzione di collegamento assegnata al RD, striderebbe con quanto ipotizzato nei confronti del ricorrente); in definitiva, quindi, non sussisterebbe alcuna prova "in dibattimento" della colpevolezza del ricorrente in quanto le dichiarazioni del Romagnoli sarebbero inattendibili e smentite agli esiti delle intercettazioni telefoniche. Sotto altro profilo, infine, l'impugnata sentenza sarebbe viziata per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dettato dall'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., avendo posto i giudici di appello a base della condanna le dichiarazioni inattendibili del Romagnoli.
6.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p., sub e manifesta illogicità dellaspecie per la mancanza, contraddittorietà motivazione. 9 : La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello, come già esposto nel precedente motivo qui valutato sotto il profilo dell'esistenza di vizi - ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che il motivazionali- RD avesse rivestito un ruolo attivo nel sodalizio, accanto all'a.u. della predetta S.r.l., individuato nel Romagnoli, società esistita fino alla sua messa in liquidazione in data 1/03/2006 solo per emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e per consentire agli autosaloni, effettivi acquirenti e poi rivenditori di auto, di scaricare l'IVA mai pagata;
la Corte territoriale avrebbe condiviso il convincimento che i fatti oggetto delle impugnazioni relative all'attività della PDA S.r.l. andassero attribuiti al RD anche se la formale carica di a.u. era rivestita da tale Pelagalli, desumendo il tutto da elementi acquisiti in atti (in ricorso si richiamano: a) la circostanza che i conti correnti dalla PDA S.r.l. non erano movimentati dal Romagnoli ma dal RD;
le dichiarazioni rese dal Romagnoli in data 29/03/2009 al GIP in sede di interrogatorio di garanzia, in cui questi aveva riferito che il RD "lavorava" per "Don Gennaro"; 3) le dichiarazioni rese in data 20/08/2009 dal medesimo Romagnoli al PM nel corso dell'interrogatorio, in cui questi confermava quanto già dichiarato al GIP in data 29/03/2009); su tali dichiarazioni, in particolare, il ricorrente svolge alcune considerazioni critiche in ricorso, in particolare : tacciandole di falsità perché contraddette dagli esiti di alcune conversazioni telefoniche intercettate in data 13/09/2005 (telefonata SA - Romagnoli, da cui emergerebbe il ruolo centrale di quest'ultimo nell'attività di compravendita di auto e della sua perfetta conoscenza del maccanismo tra gli autosaloni operanti nella provincia); ancora, si sottolinea in ricorso, altro elemento importante sarebbe desumibile dal fatto che dalla documentazione in atti non si rileverebbe alcun contatto tra il RD e il De IS, persona con cui avrebbe dovuto invece avere contatti in virtù del ruolo attribuitogli;
infine, sempre ad evidenziare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Romagnoli, si sottolinea in ricorso come in alcune telefonate intercettate (il riferimento è alle telefonate dal 18/10 e del 20/10/2005, intercorse tra il ricorrente ed il SA) si rileverebbe come il RD avrebbe detto al SA di inviare la documentazione al Romagnoli ed il SA rispondere al primo di rintracciare il Romagnoli che non gli rispondeva al telefono, riferendogli che in ufficio non si capiva nulla in quanto mancavano i documenti e che non avrebbe riscosso nulla se non avesse risolto il problema (se, quindi, il RD fosse stato il gestore-amministratore, unitamente a Romagnoli e SA, della PDA S.r.I., per quale ragione nei colloqui con il SA il RD si riferiva al Romagnoli, senza che SA avesse alcunché da obiettare?, si chiede il ricorrente); in definitiva, a confermare dell'estraneità del RD dal 10 sodalizio (oltre ad una telefonata intercorsa tra il ricorrente ed il SA in data 2/09/2005), vi sarebbero proprio gli esiti delle intercettazioni telefoniche che comproverebbero come il RD, contrariamente a quanto sostenuto in : sentenza, a fronte di un compenso da parte del Romagnoli, fungeva da postino oltre che da soggetto che si occupava sia degli incassi che dei pagamenti, dietro rilascio di delega da parte del Romagnoli. . CONSIDERATO IN DIRITTO 7. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
8. Seguendo l'ordine imposto dalla struttura dell'impugnazione proposta in sede di legittimità, dev'essere esaminato il ricorso OZ - TO, i cui motivi di impugnazione, atteso l'identità dei profili di doglianza mossi, si prestano ad essere congiuntamente trattati. :
8.1. Con il primo motivo, con cui i ricorrenti svolgono censure di violazione di : legge e vizio motivazionale con riferimento al combinato disposto degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., i predetti censurano l'impugnata sentenza per motivazione apparente in quanto i giudici di appello non avrebbero correttamente applicato la disciplina differenziale tra il concorso di persone ed il • ' reato associativo;
in particolare, si sviluppano critiche all'impugnata sentenza ritenendosi che il mero riferimento ai reati fine sarebbe suggestivo e non - sarebbe sufficiente a comprovare la partecipazione dei predetti al sodalizio criminoso;
inoltre, si aggiunge, difetterebbe la corretta individuazione degli elementi a sostegno della sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo. Sul punto, la Corte d'appello motiva a pag. 38 dell'impugnata sentenza, individuando gli elementi fattuali a sostegno della configurabilità del reato associativo desumendoli dalla commissione dei reati fine ed argomentando, inoltre, in ordine alla sussistenza del rapporto tra gli associati. In particolare, il punto è ripreso a pag. 50 e dalle pagg. 52 e 53 della sentenza, nelle quali la Corte territoriale precisa che la natura di associazione a delinquere non di stampo mafioso è stata affermata dal GUP con statuizione non impugnata condivisibile;
nessuno degli imputati del reato associativo, si legge in sentenza. ha contestato l'esistenza del fenomeno associativo di cui al capo 1) di imputazione, nel cui ambito organizzativo ed all'interno delle cui finalità la ricostruzione dei fatti operata dal GUP colloca l'ideazione e realizzazione di 11 ciascuno dei fatti costitutivi, quindi di reati fine, di cui a tutti gli altri capi di imputazione;
ciascun appellante, prosegue la sentenza, si è limitato a negare la propria partecipazione, quantomeno consapevole, all'associazione respingendo in relazione ai pertinenti altri capi di imputazione, la responsabilità della gestione societaria rispettivamente attribuitagli in relazione a società coinvolta/e nelle frodi carosello, gestione nel cui ambito gli sono attribuiti reati fine dell'associazione realizzati da una o da un'altra società partecipe del fenomeno associativo. Deve ritenersi, continuano i giudici di appello, che non emergendo elementi obiettivi di contraria significazione, che a carico - per quanto qui di interesse del OZ e del TO, gravi un complesso di elementi probatori - ed indiziari precisi, gravi, univoci e concordanti di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) di imputazione, laddove, invece, la stessa Corte d'appello ha coerentemente con le risultanze probatorie escluso per essi l'attribuibilità di una delle qualifiche di cui al comma primo dell'art. 416 cod. pen., in quanto i comportamenti effettivamente dimostrati sono unicamente quelli rivolti alla fruizione dei benefici derivanti dalla partecipazione alle frodi carosello.
8.2. Alla luce di quanto sopra esposto, valutati profili di doglianza mossi, ritiene il Collegio come il motivo proposto sia sostanzialmente aspecifico, in quanto non individua né contesta specificamente passaggi argomentativi singoli dell'impugnata sentenza, sottraendosi quindi al confronto con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di secondo grado (e con quella di primo grado, la cui motivazione, trattandosi di doppia conferme, si salda con quella d'appello, costituendo un unicum inscindibile, atteso il richiamo da parte della Corte territoriale del contenuto di quella del primo giudice). Deve, infatti, ritenersi affetta dal vizio di genericità per aspecificità il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame O che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Peraltro, con riferimento al delitto associativo, non v'è dubbio nella giurisprudenza di questa Corte che la prova della sussistenza dell'associazione possa essere desunta dalla commissione dei reati fine. Più volte è statao infatti - affermato che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova 12 B dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (per tutte: Sez. U, n. 10 del 28/03/2001 - dep. 27/04/2001, Cinalli e altri, Rv. 218376; conforme, da ultimo: Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012 - dep. 18/01/2013, PG in proc. Di Sarli, Rv. 254233). In definitiva, dunque, quanto oggetto di censura, anche con riferimento all'asserita mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 416 cod. pen., si risolve nella manifestazione di un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello nonché in ordine al risultato della valutazione probatoria da esso giudice operato, ciò che rivela, in ultima analisi, il tentativo dei ricorrenti di chiedere a questa Corte di svolgere una valutazione ex novo sui fatti, operazione pacificamente vietata in questa sede di legittimità. Non deve, infatti, essere dimenticato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto ° contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). A ciò si aggiunga che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito;
ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (v., tra le tante: Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002 - dep. 08/05/2003, Caracciolo, Rv. 225245). Controlli che, nel caso in esame, la sentenza impugnata supera agevolmente. 13 ди . : :
8.3. Può quindi procedersi ad esaminare il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui vengono svolte censure di violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 125 e 192cod. proc. pen. nonché degli artt. 110, 132 e 133 cod. pen., sotto il profilo della mancanza di motivazione ed illogicità della stessa sull'uso del potere discrezionale attribuito dalla legge in materia di determinazione della pena. Sul punto, la Corte territoriale, sia per la posizione OZ che per quella TO, procede a rideterminare la pena muovendo dal disposto dell'art. 416, comma secondo, cod. pen., ed indicando quale pena base quella di anni 2 di reclusione per entrambi;
quanto alla giustificazione logico giuridica di tale determinazione, la Corte d'appello (v. pagg. 54/55) richiama di criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando l'entità oggettiva dei fatti nonché la protrazione/reiterazione nel tempo degli stessi, valutata anche la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, infliggendo una pena definita come "equa". Trattasi di motivazione del tutto logica e coerente con le risultanze processuali, oltre che corretta in diritto, sol che si consideri che per l'art. 416, comma secondo, cod. pen., i limiti edittali variano da 1 a 5 anni di reclusione, e che la pena base è stata indicata in anni 2 di reclusione, ossia in misura consistentemente inferiore al c.d. medio edittale (nella specie, 3 anni). ; Ed allora, deve darsi in questa sede continuità al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (v., tra le tante: Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 - dep. 17/05/2013, Serratore, Rv. 256197). Anche tale secondo motivo di appalesa dunque manifestamente infondato.
8.4. Non miglior sorte, reputa il Collegio, merita il terzo ed ultimo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si svolgono censure di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine al loro riconoscimento, diniego fondato sui precedenti penali. 14 Sul punto, la Corte territoriale (v. pagg. 54/55) giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando gli stessi elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (precedenti penali). Trattasi, anche in questo caso, di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi e, perdipiù, assolutamente corretta in diritto, laddove si consideri quanto già affermato più volte da questa Corte nel senso che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013 - dep. 13/11/2013, Testa, Rv. 257425, relativa a fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva). Ad ogni buon conto, si aggiunge, il semplice riferimento agli elementi ritenuti ostativi (i precedenti penali) era già di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle invocate attenuanti, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244, relativa a fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
9. Venendo all'esame del ricorso TU, con l'unico motivo proposto questi svolge censura di vizio motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio, sia per l'eccessivo aumento a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. che in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, sul punto, svolge un percorso logico argomentativo assolutamente identico per tutti i ricorrenti (v. pagg. 54/55), sicchè anche per il HI valgono le medesime considerazioni già svolte per i ricorrenti ZI e TT in relazione al secondo e terzo motivo;
con particolare riferimento alla posizione HI, peraltro, non essendo intervenuta alcuna rideterminazione del trattamento sanzionatorio in appello, parametro di riferimento per la valutazione dell'asserito vizio motivazionale è costituito dalla sentenza di primo grado, che nel determinare la pena per il capo 6) ascritto al ricorrente ha individuato come 15 [ pena base quella di 1 anno e 6 mesi di reclusione (v. pag. 349 della sentenza del GUP). Anche per il HI valgono le medesime argomentazioni già esposte in relazione al terzo motivo dei ricorsi ZI e TT quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, cui pertanto si rinvia. Con riferimento, invece, alla quetsione relativa all'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione, profilo autonomo di doglianza involgente il solo HI, osserva il Collegio come non possano essere mosse censure all'operato dei giudici territoriali (e del primo giudice, in particolare), non essendo infatti prevista un'autonoma motivazione per gli aumenti di pena. Ed infatti, come recentemente ribadito da questa Corte, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (v., tra le tante, da ultimo: Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 261424). 10. Può procedersi, quindi, all'esame del ricorso FR, con cui il ricorrente svolge censure di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato associativo, criticando sia la tecnica di motivazione per relationem utilizzata dalla Corte d'appello nonché la stessa tecnica argomentativa impiegata dai giudici romani che si sarebbero limitata ad operare con la tecnica del "copia incolla", svolgendo sostanzialmente delle - chiose a quanto già argomentato dal primo giudice;
non vi sarebbe quindi, a giudizio di ricorrente, alcuna critica valutativa della Corte d'appello rispetto alle deduzioni difensive quanto alla configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto associativo, in quanto l'unica parte oggetto di autonoma valutazione da parte della Corte d'appello sarebbe quella costituita dalla ragnatela di rapporti personali e delle convergenze operative tra gli imputati, in ogni caso trascurando la Corte d'appello che l'interesse che muoveva il ricorrente non era associativo ma personale. La Corte territoriale, sul punto, svolge il proprio percorso argomentativo alle pagg. 38 e segg. attraverso la tecnica redazionale della motivazione per relationem, mostrando peraltro di condividere, seppur sinteticamente (con la modalità della "chiosa" alla motivazione della sentenza di primo grado, che, in quanto doppia conforme, si integra vicendevolmente con quella d'appello), ma con vaglio critico reputato da questa Corte sufficiente a confutare quanto oggetto 16 ри di censura, ribadendo la solidità dell'impianto accusatorio quanto al delitto associativo, nonché in ordine all'esistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti da cui desume la prova dell'esistenza del reato associativo;
quanto, poi, alla possibilità di desumere la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. anche dalla sola commissione dei reati fine, valga quanto già esposto a - proposito del'analogo motivo di ricorso comune proposto da ZI e TT. La doglianza difensiva, oltre che generica risolvendosi in una censura puramente contestativa non solo del modus procedendi della Corte territoriale, ma anche dell'approdo valutativo cui sono pervenuti i giudici di appello nel ritenere configurabile il delitto associativo nelle sue componenti oggettive e soggettive, è oltremodo priva di pregio laddove critica l'operato dalla Corte territoriale per aver fatto ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem. Le doglianze difensive, tuttavia, mostrano di non tener conto del principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ormai celeberrima sentenza Primavera, con cui ebbe ad affermarsi la piene dignità giuridica di tale tecnica redazionale, precisandosi che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). I principi con essa affermati sono stati, del resto, più volte ribaditi dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (da ultimo: Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839), dovendosi, in ogni caso qui ricordare che non si configura una mera motivazione "per relationem", che si risolverebbe come sostenuto dal ricorrente in assoluta - - mancanza di motivazione, allorquando la sentenza d'appello dimostri di aver tenuto conto dei motivi addotti dalle parti coi rispettivi gravami e, riconosciuta la esattezza delle risposte date dai primi giudici, le coopti palesando di aver tenuto conto degli elementi rilevanti ai fini del decidere, valutati anche 17 complessivamente, per ciò stesso disattendendo le prove e le deduzioni incompatibili con la decisione adottata, specie quando la sentenza di primo grado abbia già dato in modo completo la soluzione dei quesiti riproposti con l'appello, di guisa che una loro particolareggiata risposta importerebbe una pedissequa ripetizione nelle argomentazioni già espresse dalla sentenza di primo grado. 10.1. Su tale questione, merita però svolgere alcune considerazioni. Ritiene il Collegio destituito di fondamento l'assunto (apparentemente condiviso dal ricorrente laddove lamenta la mancata esplicitazione in motivazione delle ragioni della totale adesione del giudice alla motivazione di primo grado, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a eseguire un copia ed incolla, intervallato da frasi incidentali ed osservazioni a sostegno della condivisione di quanto affermato nella motivazione della prima sentenza), secondo il quale, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno del proprio iter motivazionale, il giudice di appello debba poi necessariamente motivare le ragioni di tale adesione. Il codice (art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.) prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte dal primo giudice a sostegno della motivazione di primo grado), ma non prevede altresì che, in una sorta circolo vizioso, esponga anche analiticamente i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute dal primo giudice, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette "ragioni della decisione" corrispondono a quelle esposte dal primo giudice a sostegno dell'iter motivazionale seguito. Certo, è possibile che quanto affermato dal primo giudice sia "contrastato" (in fatto e in diritto) dalle argomentazioni di una delle parti (imputato o PM), ed in questo caso la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei motivi di adesione alle tesi di una delle parti né tanto meno per il solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera riproduzione di quanto affermato in un atto di parte (ad esempio, il contenuto di una richiesta applicativa della misura cautelare). L'unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la 18 decisione. Esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile. Non va, conclusivamente, dimenticato che la chiarezza, inequivocità ed esaustività della motivazione e, prima ancora, la chiara riferibilità di essa al giudice che la sottoscrive costituiscono il presupposto della validità di qualunque sentenza, quindi anche (e a maggior ragione, considerati i rischi ai quali espone una tecnica redazionale "a collage") di quella redatta attraverso la ricopiatura di scritti altrui (atti processuali, compresi quelli di parte, o altri provvedimenti giudiziari). Trattasi, del resto, di argomentazioni già recentemente esposte e sviluppate autorevolmente in sede civile dalle Sezioni Unite, essendosi affermato il principio valevole nel processo civile ed in quello tributario, ma estensibile, - per analogia di ratio anche a quello penale - secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata (v., Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091; la Corte ha, altresì, precisato che è inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti). 10.2. Quanto al secondo motivo di ricorso FR, con cui si svolgono censure di violazione di legge e di vizio motivazionale in relazione sia al diniego delle attenuanti generiche che al trattamento sanzionatorio, atteso che non vi sarebbe motivazione sul punto, è sufficiente per ritenere il motivo del tutto privo di pregio, il richiamo a quanto esposti alle pagg. 54/55 dell'impugnata sentenza, richiamandosi integralmente, a confutazione di questo dedotto, le argomentazioni dianzi esposte da questo Collegio nel dichiarare inammissibili gli analoghi motivi di ricorso proposti dai ricorrenti ZI, TT e HI. 11. Deve, infine, esaminarsi il ricorso RD, con cui vengono dedotti due motivi. 11.1. Quanto al primo motivo, con cui viene dedotta violazione di legge processuale in relazione all'art. 187 cod. proc. pen. sostenendosi che sarebbe 19 stato violato il principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, atteso che la prova della responsabilità penale del ricorrente risulterebbe fondata sulle dichiarazioni di tale Romagnoli, soggetto inattendibile, comunque evocandosi il disposto dell'art. 533 cod. proc. pen., in relazione al principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, rileva il Collegio come la censura si appalesi ex actis inammissibile, sia perché si tratta di censura non prospettabile nel caso in esame (violazione del principio di oralità), in quanto il giudizio risulta essersi svolto nelle forme del rito abbreviato, incompatibile ex se con le regole (ed i correlativi principi) di formazione della prova dibattimentale, sia, ancora, perché - con riferimento alla questione dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Romagnoli, si tratta di censura sviluppata esclusivamente ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., quindi quale violazione di norma processuale. Ne consegue che, non essendo stata proposta alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione sub art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la stessa deve ritenersi inammissibile, non dovendo qui dimenticarsi che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (v., sul punto: Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004 dep. 10/12/2004, Mauro ed altri, Rv. - 230568). Infine, quanto alla censura di asserita violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., la stessa appare generica in quanto il ricorrente si limita a dedurre la mera violazione della norma processuale, senza individuare criticamente le ragioni per le quali l'impugnata sentenza sarebbe inidonea a sostenere il giudizio di responsabilità del ricorrente secondo la regola dell'ogni oltre ragionevole dubbio. Deve, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: «E' inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., limitandosi a dedurre la violazione del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza», 20 : 11.2. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso, con cui vengono sviluppate censure di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, nella parte in cui conferma la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Romagnoli, riconoscendo al ricorrente medesimo un ruolo attivo presso la società PDA s.r.l., contestandosi gli elementi sulla cui base, altresì, il RD è stato ritenuto colpevole dalla Corte d'appello (conti correnti della società movimentati dal ricorrente;
dichiarazioni del Romagnoli rese in data 9/03/2009; dichiarazioni rese dal Romagnoli in data 20/08/2009), ed operando una critica alla stessa decisione per non aver valorizzato elementi (quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche SA-Romagnoli o la mancanza di contatti tra il ricorrente ed il De IS) da cui sarebbe possibile desumere l'estraneità del BR ai fatti contestati, avendo questi svolto un ruolo di "postino", quale soggetto che si occupava sia degli incassi che dei pagamenti dietro rilascio di delega da parte del Romagnoli, lo stesso si appalesa inammissibile. Ed invero, sul punto la Corte d'appello, con riferimento alla configurabilità del delitto associativo, svolge il proprio percorso argomentativo alle pagg. 38 e segg. e con riferimento alla posizione RD, valorizza - al fine di evidenziarne il ruolo attivo nella compagine societaria della PDA s.r.l. - gli elementi illustrati a pag. 26 e segg. dell'impugnata sentenza (movimentazione conti correnti della PDA s.r.l. da parte dle RD e non del Romagnoli;
dichiarazioni Romagnoli 9/03/2009; dichiarazioni Romagnoli 20/08/2009; contenuto memoriale RD 29/03/2010; dichiarazioni rese da A. SA in data 22/12/2009; conversazioni intercettate tra RD e SA, v. pagine da 82 ad 86 della sentenza GUP), concludendo che i medesimi elementi fornivano la prova dell'implicazione del RD nelle vicende di tale società, non rilevando qualche imprecisione del Romagnoli nella ricostruzione dei fatti, confermata si legge in sentenza dalle - - comprovate, documentate ed ammesse attività economiche ed amministrative del RD nell'ambito della gestione sociale, svolte continuativamente e relativamente ad aspetti della vita di impresa, la cui conoscenza e coltivazione erano tali e di tale evidenza che avrebbero reso chiunque nelle condizioni del RD, comunque assolutamente consapevole dei fatti illeciti dei quali essa era costellata ed ai quali era finalizzata e dell'essenzialità delle condotte poste in essere ai fini della realizzazione, in concorso con l'amministratore unico Squale che ne fosse il rapporto istituzionale con il medesimo), e con altri di ciascuno degli illeciti, oltre che del mantenimento dell'attività di impresa nell'ambito dell'associazione per delinquere). Anche con riferimento a tale secondo motivo, all'evidenza, a fronte di tale ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appello, esente del resto da fratture 21 -di tipo logico argomentativo, le censure mosse dal ricorrente si appalesano, al pari di altre già illustrate in precedenza (v. ad esempio, quanto già esposto a proposito dei motivi di ricorso ZI, OT e LI), del tutto prive di pregio, risolvendosi in un mero dissenso in ordine al risultato della ricostruzione operata dalla Corte d'appello e in merito alla valutazione del compendio probatorio operato dalla Corte territoriale. Al pari di quanto già osservato con riferimento ai : richiamati ricorrenti, dunque, va qui riaffermato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e i sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Deve, sul punto, essere ancora una volta ricordato che il sindacato : della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis: Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 - dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Né, peraltro, come affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la மே deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 12. I ricorsi devono essere, conclusivamente, dichiarati inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno. 22 13. Solo per completezza, i reati per cui si procede non possono essere dichiarati estinti per prescrizione, sia perché per la maggior parte di essi non è ancora decorso il termine di prescrizione massima (capo 8, relativamente ai fatti per i quali la prescrizione maturerà il 30/03/2015; capo 7, relativamente ai fatti relativi agli anni d'imposta 2007/2008; capi 15 e 19, per il quale la prescrizione maturerà in data 30/04/2015; capo 20, per il quale maturerà, rispettivamente in data 30/04/2015 e 30/04/2016), sia perché, per quelli in relazione ai quali la prescrizione massima è maturata alla data odierna (capo 1, maturata il 31/07/2014; capo 8, relativamente ai fatti per i quali la prescrizione è maturata in data 30/03/2014; capo 18, rispettivamente maturata in data 30/04/2013 e 30/04/2014; artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen., maturata in data 1/07/2014; capo 7, relativamente ai fatti relativi all'anno di imposta 2006, maturata in data 19/06/2014; capo 21, in relazione agli artt. 5 e 10 ter, d. lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente maturata in data 30/04/2013 e 30/04/2014; capo 5, maturata rispettivamente in data 30/06/2013 e 8/11/2013; capo 6, maturata in relazione al periodo di imposta 2006 alla data del 21/06/2014), la stessa è successiva alla sentenza d'appello. E' pacifico che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si trattava della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso esaminato da questa Corte).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 marzo 2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere est. Alfredo Teresi Alessio Scarcella совре 1 0 GIU 2015 IL CANCELIDERE T Nani Luana MarianiLuana R O C 23