Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Penale n. 1123 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1123 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LAUDICINA GIOVAN VITO N. IL 17/12/1987 avverso la sentenza n. 121/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la Udit i d.” sor Avv. Data Udienza: 15/11/2012 Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2009, n. 19710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19710 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/02/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 262
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco MA - Consigliere - N. 20105/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili: EI IM, EI DE e AN LA;
nei confronti di:
AS LL, n. a Montalcino (Siena) il 4/8/1933;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12/11/2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al competente giudice civile;
sentito il difensore delle parti civili, Avv. Fanfani Giuseppe che ha concluso in conformità al P.G.;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. Cappelli Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 7/2/2003 il Tribunale di Arezzo assolveva RA LL dal delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere colposamente cagionato la morte di FE MA, in quanto alla guida di un autocarro FIAT Talento, nell'impegnare una curva sinistrorsa, invadeva la carreggiata opposta andando a collidere con un motociclo condotto dal FE (fatto acc. in Arezzo, il 15/07/1995).
2. Con sentenza del 12/11/2004 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di assoluzione.
Osservava la Corte territoriale che all'esito dell'istruttoria dibattimentale era stato accertato che il FE nell'affrontare la curva era caduto ed il motociclo aveva iniziato a scivolare lungo la carreggiata;
il FE aveva urtato con la testa contro il gruppo ottico anteriore sinistro dell'autocarro. Osservava ancora la Corte che sebbene il ciclomotore avesse lasciato striature solo sulla sua semicarreggiata, i frammenti del gruppo ottico del furgone erano tutti all'interno della carreggiata di pertinenza di tale mezzo. Da ciò poteva ragionevolmente dedursi che il conducente del mezzo durante la caduta si era distaccato dal mezzo scivolando sulla carreggiata invadendo quella del furgone condotto dall'imputato, che correttamente stava circolando nel suo senso di marcia. Non riscontrando pertanto nella condotta del RA l'elemento causale della morte del FE, confermava la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili deducendo la mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Invero la sentenza non aveva in alcun modo tenuto conto degli esiti della C.T. del P.M. (redatta dall'ing. fuccillo), il quale aveva ricondotto alla invasione della carreggiata di pertinenza del motociclo da parte del furgone la causa del sinistro. Tale circostanza era avvalorata dai seguenti elementi di prova, segnalati nei motivi di appello e sui quali la Corte distrettuale non aveva speso alcuna parola:
- la consulenza tecnica aveva acclarato gravi danni alla moto quali l'introflessione del manubrio e l'affossamento del serbatoio, circostanza queste che deponevano per un urto tra il motomezzo ed il furgone. Se a ciò si aggiungeva la circostanza che il FE aveva patito danni non solo al capo, ma anche alla cassa toracica che era stata sfondata, lesione questa compatibile con lo schiacciamento contro il serbatoio, se ne deduceva che inattendibile era la tesi sostenuta in sentenza del distacco del corpo della vittima dalla sua moto al momento dell'incidente;
- il rinvenimento di frammenti del gruppo ottico del furgone nella sua semicarreggiata era spiegabile con la forza cinetica dopo l'urto che li aveva spinti in avanti.
- il luogo di stasi dei mezzi non era quello accertato al momento dell'intervento della Polizia, in quanto il C.T. aveva accertato che i mezzi erano stati spostati.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.
In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
4.2. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di assoluzione) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutimi" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della assenza di responsabilità.
4.3. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
In particolare il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della parte civile che in sostanza ripropongono motivi di fatto.
Nella sua motivazione la Corte territoriale, ha in modo convincente evidenziato che sebbene le striature della moto erano state lasciate tutte sulla semicarreggiata di pertinenza del motoveicolo, era anche vero che i frammenti di vetro del gruppo ottico dell'autocarro, rilasciati dopo l'impatto con il motociclista, erano posizionati nella semicarreggiata di pertinenza del mezzo pesante, a dimostrazione che ivi era avvenuto l'impatto e che quest'ultimo non aveva invaso la carreggiata opposta.
I giudici di merito ne hanno tratto la convinzione che durante lo scivolamento, mentre il motoveicolo scarrocciava nell'ambito della sua parte di carreggiata, il passeggero, che prolungava la sagoma del motoveicolo, invece aveva invaso la corsia opposta andando ad urtare contro la parte anteriore sinistra dell'autocarro. Ne può dirsi che tale ricostruzione del sinistro sia in contrasto con emergenze istruttorie di sicura valenza probatoria. Anzi l'unico teste oculare presente, la OR LA (moglie dell'imputato, passeggera sul furgone), ha riferito di avere visto all'uscita da una curva una moto impennata ed il conducente perdere il controllo e finire in terra scivolando contro il mezzo guidato dal marito, mentre la moto proseguiva la sua traiettoria. La teste ha riferito che il marito manteneva strettamente la destra. Quanto alle consulenze tecniche espletate, le stesse sono giunte a conclusioni contrastanti, alcune sostenendo che il furgone aveva invaso la carreggiata della moto (C.T. Canè, C.T. Fucelli), altre il contrario (C.T. Rosanio, C.T. MAn).
Alla luce di quanto detto, non palesandoli la lamentata manifesta illogicità della motivazione ed alcun travisamento della prova, si impone il rigetto del ricorso.
I ricorrenti vanno condannati in solido la pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009