Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36483 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
36483 /1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N.2166/1/204 Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO
- Consigliere - Dott. GIULIANO CASUCCI REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 19904/2011 Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO
Dott. FABRIZIO DI MARZIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IO IC N. IL 10/02/1969
avverso la sentenza n. 2159/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 03/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2011 la relazione fatta dal
Gabu le Maggotta Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del near.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
In fatto
Il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 19/2/2008, dichiarava IO
LE responsabile di truffe in danno di aziende e ricettazione di assegni provento di rapina e con la continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione e € 2000 di multa.
La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza in data 3/3/2010,in parziale riforma della sentenza del Tribunale, impugnata dal Procuratore generale e dell'imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del IO, in ordine reati ascritti ai capi 16 e 18 perché estinti per prescrizione.
Dichiarava IO LE colpevole anche del reato di ricettazione ascritto al capo 17 e, con la continuazione con il reato di cui al capo 19, rideterminava la pena in anni uno, mesi sei di reclusione e € 1000 di multa, confermando, nel resto, la sentenza.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo 17 dell'imputazione, non avendo i testi confermato in dibattimento le dichiarazioni e non avendo il PM prodotto i relativi atti di indagine, rilevando l'inutilizzabilità della deposizione del maresciallo dei Carabinieri BR EA che non poteva deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni;
b) violazione di legge in relazione al reato di ricettazione § 43 c.p.) e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dell' agente
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
1) La Corte territoriale ha ritenuto, in base alle risultanze emerse, che era stato il IO a compiere l'operazione di ritiro della merce della ditta Decima srl il 1/10/2001 e consegnato due assegni circolari, risultati provento di rapina, evidenziando, con motivazione coerente e logica, che l'imputato non potesse essersi limitato a un mero ruolo di "ignaro "corriere" in quanto il correo Fantauzzi, all'epoca detenuto, aveva invitato lo stesso a portare a termine l'operazione quando ancora non era detenuto il carcere, avendo dovuto necessariamente spiegare al IO le modalità e le finalità di tale
1 azione, rafforzando tale convincimento dall'analisi dei successivi episodi di cui ai capi 18 e 19, essendo stato pedinato dai Carabinieri, e accortosi di essere seguito dagli operanti era sceso repentinamente dalla vettura e si era dileguato venendo, peraltro, fermato poco dopo nei pressi del lungomare e identificato.
Il IO, con riferimento a tale ulteriore episodio, aveva consegnato in busta non chiusa ( contrariamente a quanto affermato dallo stesso) al maresciallo
Ciabattoni, ritenuto corriere della ditta venditrice, cinque assegni circolari der credito le hanno risultati provenuto di una rapina perpetrata ai danni della filiale di Bollate.
Tale circostanza è stata valorizzata dalla Corte di merito al fine di ritenere a carico del sussistente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione in tavola che prevenuto, ulteriormente rafforzate dal comportamento dello stesso , resasi conto di essere seguito dai carabinieri aveva tentato di dileguarsi, rilevando come non abbia niente da nascondere non si sottratte, con tali modalità, a un controllo dei carabinieri.
Il IO peraltro aveva posto in essere analoga condotta soltanto pochi giorni prima e, a giudizio della Corte di merito, appare alquanto strano singolare che quest'ultimo possa essersi semplicemente prestato a fare un favore al
EN che era in carcere senza nulla sapere di quel che stava facendo e delle finalità quella tesa la condotta.
Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n.
47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n.
1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
2 Con riferimento alla dedotta in un'inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo dei carabinieri BR EA, Questa Suprema Corte ha affermato che le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del
P.M.- (Sez. 1, Sentenza n. 16411 del 03/03/2005 Ud. - dep. 02/05/2005 -
Rv. 231571).
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili la deposizioni del verbalizzante, quantomeno nella parte in cui essa hammo riferito degli atti d'ufficio da letto compiuti, e in quello di individuazione di persone effettuata dal medesimo, acquisite al fascicolo, nulla opponendo la difesa.
Le stesse norme invocate dal ricorrente confermano che non sussiste alcuna incompatibilità per l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria di testimoniare in quanto l'articolo 197, lettera D, del c.p.p. prevede l'incompatibilità di testimoniare del Giudice o del Pubblico Ministero o dei loro ausiliari, che hanno svolto nel medesimo procedimento le loro funzioni. Ma la polizia giudiziaria non può certo essere considerata organo ausiliario del molica le funzioni P.M. o del Giudice. Infatti il codice di procedura penale inserisce la P.G. trai olella P.. soggetti (articolo 55 c.p.p.) con suoi specifici compiti. L'articolo 326 del codice di procedura penale precisa che "Il P.M. e la P.G. svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Il successivo articolo
327 e l'articolo 348 del c.p.p. prevedono la possibilità di attività di indagine di iniziativa della P.G. anche dopo che il P.M. abbia impartito direttive o abbia delegato attività alla P.G., ex articolo 370, del codice di procedura penale.
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio di cui sopra e cioè che in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197 comma primo lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello
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P svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. (Si veda: Sez. 6, Sentenza n.
44962 del 03/11/2005 Ud. - dep. 07/12/2005 - Rv. 233504).
Naturalmente, l'esito, di quanto sopra, sarà acquisito dal Giudice nel dibattimento attraverso l'escussione come testi degli ufficiali o agenti di P.G., che hanno proceduto nella fase delle indagini preliminari allo svolgimento delle attività loro consentite dalla legge. La conferma normativa di quanto sopra la si ricava dall'articolo 195, IV comma, c.p.p che stabilisce che gli ufficiali e agenti della P.G. non possono deporre, solo sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e
357, II comma lettere A e B, del codice di procedura penale. Da ciò "a contrariis" si ricava, con evidenza, la legittimità dell'assunzione come teste dell'ufficiale di P.G. che, come è avvenuto nella presente fattispecie, sia stato sentito solo sulla sua specifica attività.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
-
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di al pagamento a favore della Cassa delle ammende della inammissibilità
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somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 22.9.2011
L' estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 OTT 2011
IL CANCELLIERE Claudia Pianelli
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