Sentenza 2 maggio 2013
Massime • 1
È onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2013, n. 26408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26408 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 02/05/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1353
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 47206/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE RA, n. a Locorotondo, il 13/12/1943;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, in data 27/09/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni degli Avv.ti Giancola e D'Evant, che si sono riportati ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/09/2012 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di VE RA per il reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, in relazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.
2. Ha proposto ricorso l'imputato.
Con un primo motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 423 c.p.p., comma 5, art. 102 c.p.p. e artt. 178 e 179 c.p.p.. Si duole del provvedimento della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, impegnato avanti altro organo giudiziario. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici, che hanno osservato non essere stato nemmeno enunciato che altri collaboratori dello studio fossero impossibilitati a sostituire il difensore, non vi sarebbe in capo al difensore legittimamente impedito alcun obbligo di nominare un sostituto, come desumibile dal testo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, e da quanto previsto dall'art. 102 c.p.p.; deduce che in ogni caso il difensore era privo di collaboratori di studio a cui assegnare eventuali procedimenti concomitanti e che la specializzazione richiesta dalla materia trattata rendeva difficile trovare un collega "esterno".
Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 38, 630, 648, 651, 652 e 653 c.p.p.. Deduce che, originariamente, all'imputato era stata addebitata anche la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, in relazione alla effettuazione, quale gestore di fatto della S.o.s. cooperativa Srl, di più trasporti illeciti per lo smaltimento degli stessi rifiuti. Il Tribunale ha assolto tuttavia l'imputato da tale seconda imputazione ritenendo non dimostrata la veste di gestore di fatto;
conseguentemente, deduce l'impossibilità di giungere ad una condanna per il reato a lui rimasto ascritto, prevedendo questo, necessariamente, che l'imputato rivesta un ruolo di gestore quantomeno di fatto della cooperativa. L'autorità del giudicato, invece, copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto investite esplicitamente la decisione ma anche le questioni che costituiscano comunque presupposto logico essenziale della decisione stessa. Nella specie, a fronte della sentenza di condanna, fondata su argomentazioni non condivisibili, vi è una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata con la sentenza di primo grado, che scagiona l'imputato.
Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza delle regole di valutazione della prova ovvero la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 40 e 42 c.p.. In particolare gli elementi considerati dalla Corte, che, diversamente dal Tribunale,ha ritenuto l'imputato amministratore di fatto della S.o.s. cooperativa Srl, non sarebbero idonei a comprovare in alcun modo tale amministrazione sì che tutto si ridurrebbe ad un'indebita illazione tratta dal suo rapporto di coniugio con la amministratrice di diritto;
ne' il reato potrebbe addebitarsi all'imputato a titolo di colpa per non avere egli controllato la legalità dell'attività di deposito per cui aveva concesso in locazione i terreni in oggetto, non potendo individuarsi in capo al locatore alcun obbligo giuridico in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato Infatti che la concomitanza dell'impegno del difensore in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. (Sez. U., n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109; cfr. anche il precedente arresto di Sez. U., n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). Si è successivamente aggiunto che è legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità, che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc, per consentire al giudicante di apprezzarle (Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905). Nè è condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo cui un tal indirizzo equivarrebbe a porre a carico del difensore instante l'onere di nominare un sostituto;
anche su tale punto si è già affermato che la necessità per il difensore di dare giustificazione anche della mancata nomina di un sostituto è chiaramente desumibile, oltre che da ragioni di ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008,
Biscemi e altro, Rv. 241571; Cass., sez. 5, n. 44883 del 17/10/2007, Frasca, non massimata); è la stessa ratto di tale norma che presuppone difatti, come ricordato dalle Sezioni Unite, il bilanciamento tra "le esigenze difensive e quelle pubbliche, affinché non si realizzino ne' impunità ne' anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva ne' pretestuosi ritardi nella definizione dei processi". Solo una simile interpretazione della norma consente quindi - come espressamente ha riconosciuto anche il giudice delle leggi - che la norma in questione si sottragga al vizio di costituzionalità.
Nella specie la Corte territoriale ha rigettato la richiesta sulla base della preliminare considerazione, del tutto in linea con i principi appena ricordati, che il Difensore richiedente non ha neppure meramente enunciato l'impossibilità di farsi sostituire da altri.
4. Il secondo e terzo motivo sono fondati.
Il Tribunale, pur condannando l'imputato per il reato di realizzazione di discarica di rifiuti non pericolosi, era pervenuto ad assolvere l'imputato dall'addebito di effettuazione di più trasporti illeciti di quei medesimi rifiuti sul presupposto dell'impossibilità di provare con certezza che egli svolgesse una concreta attività di gestione della S.O.S. Cooperativa quale società proprietaria dell'autocarro impiegato. A fronte del motivo di appello con cui si lamentava la contraddittorietà, con tale statuizione assolutoria, della pronuncia di condanna posto che, se VE non aveva la possibilità, quale gestore della Cooperativa, di gestire attività e movimentazione della terra, non avrebbe dovuto avere neppure la possibilità di farla scaricare,realizzando quindi la discarica, la Corte territoriale ha confermato la condanna ritenendo, sotto un primo profilo, e contrariamente all'assunto del primo giudice, provato "il coinvolgimento" di VE nell'attività della S.O.S. e, dunque, la gestione o cogestione di fatto della stessa da parte sua (pur non potendo, per il divieto di reformatio in peius, rivisitare la sentenza di assoluzione dalla condotta di trasporto), e, sotto un secondo profilo, alternativo al primo, addebitabile comunque all'imputato, proprietario dell'area locata alla S.O.S., l'omessa vigilanza circa l'uso illecito della cosa locata.
Ciò posto, le doglianze con cui il ricorrente censura il percorso motivazionale della Corte milanese per giungere ad una tale conclusione sono fondate.
4.1. Quanto al primo profilo motivazionale, questa Corte ha ritenuto, in molteplici pronunce rese, che, al fine di ritenere sussistente un'attività qualificabile come di amministrazione di fatto, pur non richiedendosi l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, è necessario tuttavia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2639 c.c. che, seppure dettato con riferimento ai reati societari, assume tuttavia una valenza interpretativa di carattere generale, "l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico ne' occasionale" (tra le altre, Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893, non massimata sul punto;
sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; cfr. anche, Sez. 5, n. 7203 dell'11/01/2008, Salamida, Rv. 239040; Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012, Antonucci, Rv. 253363); si è aggiunto che l'accertamento degli elementi sintomatici di una tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione congrua e logica.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque indicare, onde ritenere riconducibile all'imputato la veste di amministratore di fatto della S.O.S., gli elementi dimostrativi, tratti da comportamenti concretamente posti in essere, di una apprezzabile attività di esercizio, da parte sua, dell'attività gestoria nei termini sopra considerati. Nella specie, invece, una tale indicazione appare difettare, avendo la Corte posto in rilievo unicamente, da un lato, l'assonanza della denominazione della impresa individuale S.O.S. di VE RA (che su tale area aveva esercitato attività di autodemolizione, rottamazione, autofficina e carrozzeria) con la denominazione della S.O.S. Cooperativa in questione, e, dall'altro, le qualifiche rispettivamente di Presidente del Consiglio di amministrazione e di consigliere di amministrazione della S.O.S. della moglie Magistro Patrizia e del figlio VE OR;
nè l'ulteriore elemento indicato di avvenuta locazione, da parte di VE alla S.O.S. Cooperativa, dell'area in oggetto ad uso deposito per la durata di due anni si identifica in un atto di amministrazione dalla stessa società, presupponendo anzi, sia pure sul piano solo formale, due distinte entità giuridiche non confondibili tra loro. Sicché, in definitiva, la sentenza parrebbe avere fatto discendere, con un evidente salto logico, dalla identità delle denominazioni societarie e dal rapporto di coniugio e di paternità intercorrente tra imputato, da un lato, e presidente e consigliere di amministrazione della società, dall'altro, la gestione di fatto contestata all'imputato in assenza di qualsivoglia indicazione di un concreto atto di amministrazione.
4.2. Anche sotto il secondo profilo già ricordato sopra le censure sono fondate. La Corte, infatti, pur dopo avere ritenuto, nei termini appena considerati, la responsabilità dell'imputato fondata sulla veste di amministratore di fatto della società, ha sottolineato potersi giungere ad una medesima affermazione di colpevolezza (su presupposti, peraltro, incompatibili sul piano logico proprio con la qualifica di amministratore di fatto in precedenza affermata) ritenendo addebitabile a VE il mancato controllo della legalità dell'attività di deposito svolta sui terreni da lui concessi in locazione alla SOS omettendo di verificare che questa fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge. Ora, però, pur dovendosi prescindere dalla diversità dell'addebito, mosso dalla Corte all'imputato in termini chiaramente omissivi e di colpa, rispetto alla natura dolosa ed attiva della condotta contestata in imputazione, non avendo il ricorrente lamentato in ogni caso alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p, in tanto un tale dovere di vigilanza potrebbe essere attribuito (muovendo dalla giurisprudenza di questa Corte esplicitata, tra le altre, da Sez. 3, n. 36836 del 09/07/2009, Riezzo, Rv. 244966) al proprietario di area locata a terzi in quanto questi sia a conoscenza dell'attività di gestione dei rifiuti svolta dalla parte conduttrice. Sennonché, che VE fosse a conoscenza del fatto che tale fosse l'attività della S.O.S. Cooperativa, è un dato che la sentenza impugnata si limita ad affermare a pag. 12 senza che tuttavia ne risultino esplicitate le ragioni.
4.3. In definitiva, dunque, la motivazione, da una parte, non giustifica le conclusioni cui perviene quanto al profilo della amministrazione di fatto e, dall'altra, non spiega perché il locatore sapesse che il conduttore svolgeva attività nel settore dei rifiuti. Ciò che impone, dunque, in ogni caso, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2013