Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2025, n. 33393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33393 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33393/2025 Roma, li, 08/10/2025
Composta da
EUGENIA SERRAO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
NC ZE
AL AN
CE LU BR
IO MA ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
Sent. n. sez. 777/2025
- Relatore -
UP 18/09/2025 R.G.N. 10247/2025
SENTENZA
IG ON nato a [...] il [...] TR OL nato a [...] il [...] BO SE nato a [...] il [...] IG PA nato a [...] il [...] IA UC nato a [...] il [...] TR VI nato a [...] il [...] RO ST nato a [...] il [...] DO IO nato a [...] il [...] EN AN nata a [...] il [...] IG LO nato a [...] il [...] SS TA nata a [...] il [...] SS RA nata a [...] il [...] OL RO nato in [...] il [...] MO IE nata a [...] il [...] IM CA nato a [...] il [...] RO AS nato a [...] il [...] TR ES nata a [...] il [...] AM CO nato a [...] il [...] RB ZO nato a [...] il [...] RO TR nata a [...] il [...] OS CA nato a [...] il [...] PA GI nata a [...] il [...]
1
RO
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere ZO Pezzella;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i Difensori:
- Avvocato Silvestro Salvatore del foro di Messina in difesa di IG ON, IG PA, IA UC, TR vittorio, RO ST, DO IO, EN AN, IG LO, SS TA, SS RA, RO AS, AM CO, RO TR, OS CA e PA GI, il quale ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. L'avvocato Silvestro Salvatore è anche presente, per delega scritta depositata in udienza in sostituzione dell'avvocato Mannuccia NI del foro di Messina in difesa di MO IE e dell'avvocato Garufi IE in difesa di AM CO anche in relazione ai quali ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. - Avvocato André Domenico del foro di Messina in difesa di TR OL il quale ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. - Avvocato Scordo AN Salvatore del foro di Messina in difesa di IG PA, SS TA, TR ES e PA GI il quale ha illustrato le proprie ragioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. - Avvocato Segreti Fabio del Foro di Napoli in difesa di TR VI, RO ST e RO AS, il quale ha esposto le motivazioni poste alla base del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. - Avvocato Moriggi Matteo del foro di Viterbo, in sostituzione per delega orale dell'avvocato Di SS Civita del foro di Roma in difesa di RB ZO, il quale ha esposto le proprie argomentazioni, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Come ricorda la sentenza impugnata, l'indagine da cui si è originato il presente procedimento (c.d. Market Place) si è sviluppata a seguito di due gravi fatti di sangue verificatisi a Messina tra il 2016 e il 2017, ovvero la gambizzazione di IG LO e il ferimento di IG AN e IG PA. L'attività di intercettazione telefonica attivata sulle utenze in uso alle vittime degli attentati consenti agli inquirenti di accertare l'esistenza di un vasto traffico di sostanze stupefacenti gestito nel quartiere messinese di Giostra da due nuclei familiari allargati, uno facente capo agli IG e uno facente capo ai BO.
2
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
In esito ad ulteriori intercettazioni (estese anche alle utenze in uso agli altri indagati nonché ai luoghi dagli stessi frequentati), a servizi di appostamento, osservazione e pedinamento e alla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, fu possibile delineare i contorni del traffico ed altri elementi si aggiungevano con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Venne così in evidenza un'articolata organizzazione, sebbene su base prevalentemente familiare, costituita da due separate organizzazioni, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, che veniva gestito all'interno delle abitazioni degli imputati tutte ubicate in condomini e dotate di impianti di videosorveglianza - con un meccanismo di intercambiabilità, grazie al quale, in assenza del fornitore appositamente cercato o della sostanza specificatamente richiesta, subentrava un altro familiare o un altro sodale, salvo poi a spartire tra tutti gli introiti delle cessioni. L'attività di indagine, allo stato convalidata dalle due pronunce di merito, ha consentito, dunque, di ritenere provata l'esistenza di due distinti sodalizi criminosi, il primo (capo 10) promosso dagli IG e il secondo (capo 1061) dai BO. Più specificamente, le imputazioni sono state: a. capo 10): artt. 74, commi 3 e 4 comma, del d.P.R. n. 309/1990, per essersi stabilmente associati tra loro, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 3091/990, facendo parte integrante di un'organizzazione operante nel quartiere Giostra della città di Messina, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, fra cui cocaina marijuana, hashish ed altre, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze. Con l'aggravante di essere l'associazione armata, e composta da più di dieci soggetti. In cui agli odierni ricorrenti (a seguire dei quali viene indicato in parentesi, per una migliore facilità di consultazione, il numero progressivo con cui sono iscritti a ruolo nel processo) veniva attribuito: - ad IG LO (10) il ruolo di capo, costitutore, e direttore dell'associazione. - a TR VI (6) il ruolo di organizzatore dell'attività di spaccio che la associazione conduceva dall'interno 25 della palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina e con il ruolo di organizzatore delle attività di spaccio che la associazione conduceva dall'interno 26 della palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina. - a AM CO (18), RO ST (7), RO AS (16), RO TR (20, come si dirà assolta da tale imputazione sin dal primo grado per non aver commesso il fatto), il ruolo di coadiutori di TR VI e TR OL nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina. - a BO SE (3) il ruolo di pusher della associazione.
3
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
- a RB AN e RB ZO (19) il ruolo di soggetti che, tramite la propria capacità criminale, garantivano lo svolgimento dell'attività di spaccio dell'associazione, impedendo che la impresa concorrente facente capo a BO AN perpetrasse ulteriori atti violenti quali quelli descritti ai capi che precedono e ostacolasse più in generale l'attività di spaccio della consorteria;
prestando protezione alla associazione tramite atti di minaccia rivolti ai soggetti facenti parte della associazione di BO AN e ai parenti di questi, e conseguendo quale corrispettivo la somma di € 2.000,00 mensili provento dell'attività di spaccio. - a IA UC (5) il ruolo di pusher della associazione, che effettuava attività di spaccio dal terzo piano della palazzina c. - a OS CA (21) il ruolo di pusher della associazione che coadiuva IA nell' attività di spaccio praticata dal terzo piano della palazzina c, nonché quello di fornitore di stupefacente a favore della associazione. a TR ES (17) e SS TA (11), assolte entrambe in appello per non aver commesso il fatto, il ruolo di coadiutrici di TR ON nella attività di spaccio svolta nella palazzina b del complesso JACP sito in via Seminario Estivo, - ad IG PA (4) l'essere detentore di stupefacente e di un'arma per conto dell'associazione. - ad IG ON (1) il ruolo di organizzatore dell'attività di spaccio che la associazione conduceva dall'interno della abitazione dello stesso all'ultimo piano della palazzina b del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina. - ad SS RA (12) l'essere coadiutrice di IG ON nella attività di spaccio svolta nella palazzina b del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina. - a EN AN (9) l'essere acquirente di stupefacente e pusher dell'associazione. - a OL RO (13), assolto in secondo grado perché il fatto non sussiste, il ruolo di acquirente di stupefacente e anche di soggetto che forniva all' associazione informazioni circa i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti, e pusher della associazione.
Accertato in Messina sino al luglio 2018
Per RB AN e RB ZO dal gennaio 2017 al luglio 2018. Per IA UC dal 22.02.2017 b. capo 1061: artt. 74, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 309/1990, per essersi stabilmente associati tra loro, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, facendo parte integrante di un'organizzazione operante nel quartiere Giostra della città di Messina, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, fra cui cocaina, marijuana, hashish
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
ed altre, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze. Con l'aggravante di essere l'associazione armata, e composta da più di dieci soggetti. IM CA (15) quale abituale fornitore in favore della associazione dello stupefacente. IA UC (5) quale pusher al servizio della associazione. In Messina sino al 2018
2. Con sentenza del 08/04/2022 emessa all'esito di giudizio abbreviato il GIP del Tribunale di Messina operava numerose condanne per il reato associativo di cui sopra e per numerosi reati fine soprattutto riferentisi ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 come analiticamente riporta la sentenza impugnata alle pagg. 218- 222 cui si rimanda. Tutti gli imputati che sono stati condannati in primo grado hanno proposto appello, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. La Corte di Appello di Messina, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti IG ON, TR OL, BO SE, IG PA, IA UC, TR VI, RO ST, DO IO, EN AN, IG LO, SS TA, SS RA, OL RO, MO IE, IM CA, RO AS,, TR ES, AM CO, RB ZO, RO TR, SS DE, OS CA e PA GI, oltre che dal coimputato CO UG, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Messina in data 8 aprile 2022, con sentenza del 1 giugno 2023:
⚫ ha assolto:
a. SS TA, TR ES, SS DE e OL RO, dal reato loro ascritto al capo 10) della rubrica per non aver commesso il fatto;
b. SS TA dal reato ascrittole al capo 1056) della rubrica per non aver commesso il fatto, c. SS DE dal reato ascrittogli al capo 470) della rubrica perché il fatto non sussiste;
⚫ ha confermato le restanti condanne e, riqualificati i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 ai sensi del comma 5 di tale norma, ad esclusione dei fatti contestati ai capii), 23), 148), 149), 193), 309) 326), 376), 400), 429), 517), 626), 727), 762), 775), 814), 816), 822), 833), 841), 883), 888), 891), 892), 896), 899), 905), 927), 978), 981), 985), 994), 1004), 1051), ha rideterminato le pene come segue, a. per IG PA, esclusa la recidiva specifica e non applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale in contestazione, ritenuta la continuazione con i
5
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 2 febbraio 2018, anni sette e mesi quattro di reclusione;
b. per IG LO, anni quattordici, mesi due e giorni dieci di reclusione;
c. per TR VI, escluso il ruolo di organizzatore di cui all'art. 74 comma 1 d.P.R. n. 309/90, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90, anni undici di reclusione;
d. per RO AS, anni sette, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
e. per RO ST, anni otto, mesi cinque e giorni venti di reclusione;
f. per AM CO, concessegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90, anni dieci, mesi sette e giorni dieci di reclusione;
g. per TR OL, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante, anni otto, mesi nove e giorni venti di reclusione;
h. per RO TR, anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
i. per BO SE, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 6 giugno 2018, anni sette e mesi otto di reclusione;
J. per IA UC, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90, anni sette e mesi undici di reclusione;
k. per SS TA, in relazione ai capi 1049 e 1051 della rubrica, anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.200,00 di multa;
I. per TR ES, in relazione al capo 1051 della rubrica, anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
Firmato Da: IA CATENAZZO
Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
m. per IM CA, anni sei, mesi otto e giorni dieci di reclusione;
n. per IG ON, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 30990, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa da questa Corte Appello in data 21 marzo 2018, anni diciassette e mesi otto di reclusione;
di
o. per SS RA anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione;
p. per EN AN anni sette, mesi due e giorni venti di reclusione;
q. per MO IE mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
r. per OL RO, in relazione al capo 800 della rubrica, anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
s. per DO IO, esclusa la recidiva specifica e reiterata e non applicata la recidiva infraquinquennale, anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione;
6
t. per OS CA, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/90 contestate, anni sette e mesi quattro di reclusione;
⚫ ha concesso ad SS TA e RO TR la sospensione della pena alle condizioni di legge;
• ha revocato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale applicate ad SS TA, TR ES;
•ha revocato le misure di sicurezza applicate ad IG PA, RO ST, TR OL, BO SE, IA UC, OL RO, OS CA;
⚫ ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato PA GI e RB ZO al pagamento delle spese del giudizio di gravame.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: • IG ON (1); TR VI (6); RO ST (7); DO IO (8); EN AN (9) IG LO (10); SS RA (12); RO AS (16); OS CA (21) tutti con unico atto a firma del comune difensore Avv. Salvatore Silvestro. TR VI (6) e RO ST (7) (anche con ulteriore ricorso a mezzo dell'Avv. Fabio Segreti). Per tutti i propri assistiti condannati in relazione allo stesso, in relazione al reato di cui al capo 10), con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 assumendo che ci si troverebbe di fronte ad una motivazione del tutto apparente. Si evidenzia in ricorso che la motivazione della sentenza impugnata, a fronte di 1067 capi di imputazione la cui elencazione impegna 217 pagine, di 5 pagine dedicate alle pene irrogate dal primo giudice e di altre 7 per passare in rassegna le doglianze spese dagli imputati negli atti di impugnazione, è apparentemente sviluppata in appena 25 pagine di generici contenuti che, da un lato, paleserebbero il mancato confronto con i motivi di appello e, dall'altro, si risolvono in ragionamenti del tutto congetturali. Ci si duole che la Corte territoriale si sia, infatti, limitata ad operare un illegittimo, per termini e modalità, rinvio per relationem alla sentenza di primo grado (...Nel rimandare, quanto alle considerazioni in diritto sulla fattispecie criminosa, alle puntuali osservazioni svolte in senso alla sentenza di primo grado, non v'è dubbio che la struttura delineata nel capo in esame presenti quei caratteri
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
di stabilità nel tempo e di distribuzione dei ruoli necessaria ad integrare un'associazione dedita all'acquisto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.....) senza spiegare come le relazioni interpersonali enucleabili dalle complessive emergenze probatorie siano state sussunte nella previsione normativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Sotto tale profilo, secondo il ricorrente non può non integrare una motivazione apparente il mero generico riferimento operato: a) alle risultanze dell'attività investigativa dispiegatasi per un paio di mesi, attraverso la quale è stato ricostruito il modus operandi del sodalizio criminoso, che agiva secondo schemi prestabiliti e in termini di assoluta affidabilità commerciale (in particolare l'ordine veniva ricevuto davanti alla porta di casa, l'acquirente attendeva sul pianerottolo e la droga nel frattempo prelevata dagli occupanti l'appartamento veniva consegnata sempre all'esterno dell'abitazione), senza spiegare le ragioni in forza delle quali si possa escludere che nel caso di specie si trattasse, come eccepito, di attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti realizzate uti singuli o in concorso tra coloro che convivevano nell'appartamento e ciò in assenza di utili indicazioni sugli indefettibili momenti di organizzazione plurisoggettiva. Sotto tale ultimo profilo, non può non ritenersi del tutto congetturale, in assenza di precise indicazioni sui soggetti che avrebbero dato vita alla rete di spaccio e sulle relative modalità, l'assunto secondo il quale le sostanze stupefacenti da immettere nel mercato locale venivano reperite in modo continuativo dai maggiorenti del gruppo, i quali, direttamente o avvalendosi di familiari, le vendevano ai singoli acquirenti o ai pusher che si presentavano a casa loro, con l'accordo che, qualora uno di essi fosse assente o fosse sprovvisto della specifica sostanza stupefacente richiesta, il compratore sarebbe stato dirottato da uno degli altri sodali che occupava un altro appartamento della medesima palazzina o del medesimo complesso edilizio. Sarebbero rimasti completamente inesplorati in sentenza i momenti di approvvigionamento dell'ipotizzato sodalizio e finanche dei singoli ritenuti sodali;
b) al fatto che la sussistenza di un'associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, dotata di una struttura organizzativa idonea a durare nel tempo e il cui mantenimento era garantito dal consapevole e volontario contributo offerto da ciascuno dei partecipanti, è stata riferita anche dal collaboratore di giustizia RB ZO, soggetto intraneo al gruppo;
c) alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed in particolare quelle rese da: RB ZO che ha indicato IG LO e TR VI come coloro che conducevano il traffico di stupefacenti, senza alcun riferimento all'esistenza di una struttura plurisoggettiva organizzata;
BO AN, che ha dichiarato di avere appreso da VI IC che TR VI spacciava
8
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
cocaina per conto suo e di IG LO, così individuando solo un soggetto TR VI che per "spacciare" acquistava da ognuno dei due ritenuti vertici dei sodalizi oggetto di imputazione ai capi 10 e 1064 della rubrica;
AR SE che ha riferito quanto appreso de relato da tale RI LO e dal ricorrente IG ON offrendo dati dichiarativi generici e poco compatibili con il nucleo fondamentale dell'imputazione che, nel caso in esame, non può riguardare la dedizione più o meno stabile dei singoli a realizzare attività illecite nel settore del narcotraffico ma l'esistenza e l'operatività dell'organismo associativo oggetto di esplorazione processuale con i relativi indefettibili elementi strutturali. Si denuncia una motivazione del tutto apparente che, come tale, integrerebbe per il ricorrente un vizio rilevabile in sede di legittimità (in ricorso si ricorda sul punto il recente dictum di Sez. 3 n. 38126/2024 secondo cui il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente). Né secondo l'assunto difensivo pare possa godere di miglior fortuna la mera elencazione degli elementi di prova assunti nel corso del processo operata in sentenza senza che la Corte Territoriale, abbia tenuto in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l'atto di impugnazione (il richiamo è a Sez. 2 n.18404/2024: Sez. 3, n. 38478/2019, Sez. 3, n. 49168/2015, Sez. 5, n. 9677/2015 Sez. 6, n. 21525/2020, Sez. 2, n. 37100/2023, De Laurentiis, Rv. 285189). Ci si duole che nel caso di specie, in maniera estremamente sintetica, la motivazione della Corte di appello si sia esaurita in un anodino rinvio alla sentenza di primo grado, talora ripetendo in maniera generica e generalizzata vuote clausole di stile, non rispettando l'insegnamento di legittimità che pure consente la motivazione per relationem (cfr. Sez. 2, n. 52617/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02, secondo cui, in presenza di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto. Si veda anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Con il secondo motivo il difensore ricorrente lamenta, sempre per tutti i suoi assistiti e in relazione al capo 10), violazione degli artt. 125,192, 533 e 546 cod.
9
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. per assenza ontologica degli elementi strutturali della fattispecie associativa. Per il ricorrente le tautologiche ed autoreferenziali esternazioni spese dalla Corte territoriale mal si concilierebbero con i motivi sviluppati nell'atto di appello rispetto ai quali la sentenza impugnata non offre adeguata risposta. In particolare, ciò sarebbe avvenuto in relazione alla doglianza relativa all'assenza di stabilità delle relazioni interpersonali e, quindi, del sodalizio come desumibile dalla sua vita breve (appena tre mesi), trattandosi di rapporti contingenti determinati dalla mera 'convenienza" di operare in un clima di reciproca tolleranza una "esclusiva ed autonoma" attività di spaccio realizzata da singoli, anche in concorrenza, nel medesimo contesto di tempo e di luogo. Sarebbe di tutta evidenza secondo la tesi che si ripropone in ricorso - che TR VI, con la collaborazione dei nipoti RO AS e ST hanno realizzato una continuativa attività di spaccio in concorso all'interno della loro abitazione, come peraltro ammesso durante l'udienza camerale celebrata dinanzi al Tribunale del Riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen., così come gli stessi IG LO e ON, da singoli e con il concorso estemporaneo di qualche familiare, hanno commesso analoghi illeciti all'interno delle rispettive abitazioni. La motivazione del giudice di merito, che si è limitato ad esaltare le modalità di esecuzione delle singole condotte di spaccio, tradirebbe secondo il ricorrente un palese errore tecnico giuridico atteso che, "si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale' (il richiamo è a Sez. 2, n. 43327 del 8/10/2013, Bashli, Rv. 256969). Lo schema empirico utilizzato dal giudice del gravame del merito finirebbe, pertanto, per risolversi in una inammissibile deduzione che individua nella pluralità delle accertate transazioni illecite e nella fisiologica plurisoggettività che caratterizza ogni acquisto (seppur non apprezzato, né apprezzabile), trasporto o cessione di stupefacenti l'elemento costitutivo del fenomeno associativo. Si ricorda che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (il richiamo è al dictum di Sez. 6
10
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
n. 17467/2018 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie). La dedotta impossibilità di enucleare una stabile struttura associativa che, come tale, ove esistente deve proiettare la sua visibilità all'esterno, sarebbe ulteriormente corroborata dal contributo dichiarativo offerto dai collaboratori di giustizia che nei generici termini prospettati in sentenza apparirebbe il risultato del travisamento della relativa prova dichiarativa. Peraltro, le dinamiche interpersonali come genericamente passate in rassegna dalla Corte Territoriale nell'apparato motivazionale esternato a sostegno della decisione adottata, non apparirebbero sufficienti a circoscrivere un fenomeno associativo riconducibile nel paradigma normativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Sul punto la sentenza impugnata non avrebbe certamente fatto buon governo dei consolidati principi sul punto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (il ricorrente richiama i dicta di Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio e aa., Rv. 255359; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Muovendo dalla premessa certa ed incontestabile, incidentalmente ritenuta in sentenza dalla stessa Corte territoriale, che nel presente procedimento, pur in presenza di numerosissime accertate cessioni di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, difetterebbero dati precisi sui momenti di approvvigionamento dei singoli spacciatori, non potrebbe non prendersi atto di come nessuno dei comportamenti realizzati dai ricorrenti possa ritenersi indicativo dalla consapevole volontà di costituire (e/o partecipare) un gruppo organizzato. Sotto tale profilo la motivazione dell'impugnata sentenza si presenterebbe del tutto silente. Il dolo del delitto di associazione - si ricorda - è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in materia di stupefacenti, in modo stabile e permanente. Maggiormente rigoroso deve essere l'esame di siffatto elemento soggettivo e quindi la ricerca della consapevolezza e volontà di una cooperazione stabile e permanente al programma allorché la prova dell'accordo venga desunta, come nel caso di specie, dalle sole accertate cessioni. Emblematico della ontologica inavvertita volontà di "fare parte di unico immanente organismo associativo" si rivelerebbe per il ricorrente il
11
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
comportamento tenuto da IG ON il 23/04/2017 che, invece di dirottare verso un sodale un acquirente di nome OB lo ha indirizzato "dall'estraneo" PP GE. In tal senso si sottolinea che è assai curioso, forse ai limiti dell'inverosimile, che un soggetto come l'IG ritenuto elemento di vertice di un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti consigli ad un potenziale cliente di acquistare la droga da spacciatori totalmente estranei alla realtà associativa oggetto di esplorazione processuale. Per tutti i propri assistiti, con il dodicesimo motivo, il difensore ricorrente, contesta la qualificazione giuridica dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 10 dell'imputazione, lamentando, in relazione al capo 10, violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale laddove la motivazione dell'impugnata sentenza manifesterebbe evidenti profili di illogicità e contraddittorietà anche in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi associativa di lieve entità. Il ricorrente lamenta che, secondo quanto laconicamente si legge in sentenza, le associazioni contestate nel presente procedimento non possono essere sussunte nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/90, atteso che al di là, infatti, della circostanza che molte delle cessioni avevano ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti - come si vedrà meglio infra esaminando i singoli capi di imputazione, tanto da essere state riconosciute, in relazione ad esse, l'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309190 - la presenza, in alcuni casi, di consistenti quantitativi, e, soprattutto, la frenetica e intensa, se non incessante, attività di spaccio posta in essere anche di notte dai sodali denota una assoluta facilità di reperimento e di approvvigionamento della droga sul mercato (peraltro di diverse tipologie), del tutto incompatibile con la possibilità di configurare nel caso che ci occupa una organizzazione dedita al cosiddetto "piccolo spaccio" Secondo il ricorrente, occorre immediatamente precisare come i volumi di spaccio realizzati nelle individuate abitazioni dagli IG o dagli TR-RO e dai presunti sodali e, soprattutto, la tipologia dello stupefacente trattato (sempre in termine di poche dosi), impediscono di enucleare il loro accreditamento come una articolata entità unitaria dedita ad una attività continuativa di spaccio. Sotto tale profilo, comunque, contrariamente a quanto si legge in sentenza, appare importante sottolineare come l'analisi del fenomeno associativo non può prescindere dalla valutazione dei singoli episodi di cessione ritenuti e/o accertati, quasi tutti qualificati di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'accertata esistenza di numerose cessioni di lieve entità renderebbe evidente quali fossero le attività alla cui commissione era indirizzato l'accordo associativo
12
23
Firmato Da: IA
CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
in esame e, di conseguenza, paleserebbe l'esigenza di ricondurre l'imputazione associativa nell'ipotesi normativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Peraltro, non si riuscirebbe a comprendere sotto il profilo strettamente giuridico, in linea con il principio della "consapevole colpevolezza", come possa partecipare ad una associazione rilevante ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 la pletora di "sodali" che, secondo le conclusioni rassegnate in sentenza, per l'associazione e nell'interesse dell'associazione, avrebbero posto in essere solo reati fine già qualificati "di lieve entità". Ovviamente criterio discretivo per tale valutazione, non può essere il numero degli illeciti accertati o contestati, perché la pluralità dei reati fine è prevista dallo stesso art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 che testualmente fa riferimento "a più fatti di cui al V comma dell'art. 73". Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, proprio a partire dalla presenza stessa dell'ipotesi normativa di associazione a delinquere diretta alla commissione di fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, che "lo svolgimento di attività di spaccio continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto" (in tal senso Sez. 6 n. 1736/98). Peraltro, nel presente procedimento, difettando dati precisi sulla quantità di sostanza stupefacente trattata, potendosi al più fare affidamento a calcoli induttivi dal numero di cessioni che è ipotizzabile siano state effettuate o dal volume di affari desumibile dal contenuto delle intercettazioni, sarà necessario procedere ad una valutazione complessiva del fenomeno criminale tenendo conto del dato ponderale che caratterizza le singole ipotizzate cessioni, anche e soprattutto, rapportandolo ad altre realtà giudizialmente accertate nello stesso periodo temporale e nello stesso contesto territoriale. Si sottolinea che non si può, come ha fatto la Corte territoriale, confondere il momento di approvvigionamento della sostanza (che rimane comunque nel novero delle remote possibilità difettando sul punto prove concrete), con quello dello smercio o, per meglio dire delle condotte di cessione che caratterizzano le dinamiche operative della medesima associazione e che devono, per legge, rappresentare il momento qualificante ex art. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Non si può, infatti, porre in essere una pluralità di singole cessioni riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 che siano il frutto o l'estrinsecazione di un accordo associativo, senza che la medesima associazione non provveda ad un preventivo approvvigionamento. È lo schema storico-logico e processuale che ricorre nel caso di specie. Sotto tale profilo, per il ricorrente appare opportuno evidenziare che il riferimento al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e sequestrato, non può
solo
13
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
da solo rappresentare un elemento ostativo al riconoscimento della speciale attenuante soprattutto, allorquando, come nel caso di specie, la quantità non appare ictu oculi "eccessiva", sia in relazione alla natura e qualità della sostanza (sostanza stupefacente di tipo leggero), sia in relazione al mercato della stessa. Né pare possa godere di miglior fortuna, quale elemento ostativo all'invocata riqualificazione, la circostanza che l'attività di indagine ha permesso di ritenere provata la detenzione e la cessione a terzi di sostanze stupefacenti di diversa qualità. Si ricorda, infatti, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto è necessario procedere a una "valutazione complessiva" degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto;
è in esito a tale apprezzamento complessivo che la diversità delle sostanze oggetto della condotta sarà considerata, nello specifico, ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità, tenendo conto che la detenzione di sostanze diverse non può essere a priori definita sempre come espressione di un più significativo inserimento dell'agente nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti e quindi di un fatto non lieve - giacché, al contrario, l'esperienza giudiziaria esprime casi in cui il possesso contestuale di differenti tipi di stupefacente è aspetto sostanzialmente neutro, come, ad esempio, quando i quantitativi detenuti risultino essere assai modesti (così S.U. n. 51063/ 2018). L'Avv. Salvatore Silvestro propone poi specifici motivi afferenti ai singoli assistiti: Con il terzo motivo, relativo al capo 10 e ad IG ON (1) il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione al sodalizio criminoso. Si lamenta che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congetturale, muovendo dalla premessa (corretta) che "IG ON organizzava l'attività di spaccio dall'interno della sua abitazione, sita all'ultimo piano della medesima palazzina" e che "in alcune occasioni, come si coglie dal contenuto di certe conversazioni, abbia dirottato dei clienti che richiedevano sostanze che egli in quel momento non era in grado di fornire presso soggetti estranei alla congrega" sia giunta alla conclusione (che il ricorrente ritiene errata, illogica e del tutto apodittica) che "non appare seriamente sostenibile che, a fronte dell'attività di spaccio gestita dai partecipi all'associazione, IG ON provvedesse a
14
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
spacciare autonomamente nel medesimo contesto spaziale in cui agivano gli associati". Si tratterebbe di un ragionamento del tutto congetturale che non tiene conto di un dato di straordinaria rilevanza: tutte le cessioni di sostanza stupefacente contestate ad IG ON, che lo stesso peraltro ha confessato, sono state realizzate senza il concorso degli altri sodali (a parte la moglie SS RA). Con il quarto motivo si lamentano, in relazione al capo 978 e alla posizione di SS RA (12) la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, laddove la Corte messinese, nonostante lo specifico motivo di appello, ha ritenuto di assolvere il relativo onere motivazionale limitandosi a dare per scontato che la ricorrente abbia pagato lei la somma di 1.000 euro in contanti per l'acquisto di una partita di sostanza stupefacente di tipo vegetale che IG ON aveva effettuato da DO IO. La piattaforma probatoria -si osserva - è costituita dalle risultanze dell'attività intercettativa realizzata il 10/05/2017, allorquando il servizio di videosorveglianza riprendeva DO IO intento a consegnare della sostanza stupefacente di tipo vegetale ad IG ON, che pagava la somma di euro 1000 in contanti. Il concorso nell'acquisto della sostanza stupefacente dell'odierna ricorrente - si sostiene è stato dedotto esclusivamente sulla base della circostanza che, nell'occasione, sia stata la donna a prelevare la somma di denaro e a consegnarla al marito (si richiama l'intercettazione sul punto). Senza volere offrire inammissibili letture alternative del contenuto della conversazione, per il ricorrente occorre rilevare come nel caso in esame la relativa interpretazione e valutazione manifesterebbe un'evidente illogicità ed irragionevolezza. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe spiegato in forza di quale argomentazione abbia ritenuto provato che SS RA fosse presente al momento della contrattazione e della consegna dello stupefacente. Conseguendone la mancanza di prova che la stessa, nel momento in cui il marito le chiede di consegnargli (a lui e non all'DO) la somma di denaro richiesta dall'IG, fosse a conoscenza dell'illiceità della transazione. Peraltro, la condotta che si rimprovera alla SS non potrebbe certamente integrare il concorso nella fattispecie di reato oggetto di imputazione atteso che la stessa si è perfezionata con il raggiungimento dell'accordo sul quantitativo e sul prezzo dello stupefacente, momenti che vedono la SS assolutamente estranea, con la conseguenza che la consegna del prezzo all'acquirente, il quale a sua volta lo rimette al cedente, costituirebbe un post factum non punibile.
15
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con il quinto motivo, anche questo relativo ad SS RA (12), il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione all'organismo associativo dell'odierna ricorrente. Secondo quanto si legge in sentenza, la ricorrente, moglie di IG ON, "pur dovendo rispondere di un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente, partecipava attivamente agli affari illeciti del marito" di talché, la condotta da lei tenuta dopo l'arresto del coniuge comprova come la stessa fosse a conoscenza delle dinamiche associative, tanto da sostituirsi al predetto nella gestione della compravendita di sostanze stupefacenti senza ricevere dallo stesso specifiche indicazioni." A conferma di tale assunto, la Corte territoriale esalta l'unico significativo momento di presenza sulla scena investigativa della ricorrente, allorquando, a semplice richiesta del marito, pagava lei la somma di euro 1.000 in contanti per l'acquisto di una partita di droga che IG ON aveva effettuato da DO IO. I giudici di merito hanno ritenuto che la richiesta del marito - il quale, nel corso di un'intercettazione telefonica, chiede alla moglie di dargli quell'importo - non seguita da alcuna domanda della donna volta a capire a cosa servisse quella somma di non trascurabile entità, costituisca un elemento estremamente significativo, potendo il silenzio della SS essere letto esclusivamente nel senso che la stessa era adusa a collaborare con il coniuge nella trattazione di affari di tal fatta. Ma per il difensore ricorrente, anche a volere condividere siffatto assunto, non può la mera consapevolezza dell'attività illecita realizzata dal marito e finanche la realizzazione di condotte alla stessa di ausilio costituire circostanza di per sé sufficiente ad integrare lo schema tipico della condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Apparirebbe di palmare evidenza come la condotta posta in essere dall'odierna ricorrente non possa ritenersi idonea ad integrare la "consapevole condotta di partecipazione", bensì, al limite, potrebbe inquadrarsi in quello che è lo schema tipico del concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (anche se del pari insussistente come sopra spiegato. Si richiamano in proposito i precedenti costituiti da Sez. 3 n. 35975/2021, Sez. 6 n. 34563/2019 e Sez. 1 n. 30463/2011) Peraltro, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, la Corte di Appello avrebbe assolto dal reato associativo le imputate SS TA e TR ES, rispettivamente IG e moglie dell'altro organizzatore TR ON, ritenendo che "l'apporto che le due donne hanno fornito all'attività di spaccio posta in essere da quest'ultimo, è stato talmente sporadico e occasionale, da non potersi considerare espressione di affectio societatis, ma soltanto un contributo prestato
16
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
in singoli episodi di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, cui le stesse hanno partecipato in concorso con il congiunto". In buona sostanza, nella stessa sentenza la Corte territoriale ha ritenuto che per SS RA da un unico momento di interazione con il marito dagli incerti contorni possa desumersi il suo stabile inserimento nell'organismo associativo, mentre per altri imputati i plurimi episodi di detenzione o concorso nelle cessioni di sostanza stupefacente si siano risolte in un mero contributo prestato al singolo, come tale irrilevante sotto il profilo associativo. Con il sesto motivo, relativo al capo 10 e ad DO IO (8) il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125,192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione. Si lamenta, in particolare, che, con una motivazione del tutto singolare, la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere gli articolati motivi di appello limitandosi ad affermare che "quanto all'DO, se è vero che vendeva le sostanze stupefacenti solo ad IG ON, è certo, in quanto risultante pacificamente dalle captazioni, che ciò faceva nella consapevolezza che l'acquirente non comprasse per sé ma nell'interesse dell'associazione di cui faceva parte." Ma si tratterebbe di una affermazione del tutto congetturale, non avendo spiegato i Giudici di Merito da quali captazioni possa evincersi la consapevolezza dell'DO che l'IG facesse parte di una associazione e acquistasse la sostanza anche nell'interesse di quest'ultima. Si ricorda in ricorso che la condotta del "fornitore" ha da sempre costituito un profilo particolarmente attenzionato dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si richiamano i precedenti costituiti da Sez. 4 n. 23452/2020, Sez. 4 n. 19272/2020, Sez. 4 22710/2020. Si sottolinea come già dal capo d'imputazione si evinca che il ricorrente ha intrattenuto rapporti esclusivamente con il coimputato IG ON (in una sola occasione, quella descritta al capo 978, lo stesso si sarebbe interfacciato anche con SS RA, moglie e convivente dell'IG ON). La Corte territoriale non avrebbe considerato che gli stessi investigatori (il richiamo è a pag. 1241 e seguenti dell'informativa principale di reato) avevano deferito l'DO all'A.G come fornitore di IG ON, non rilevando alcuna sua cointeressenza o consapevolezza associativa. Quanto ai contenuti delle risultanze dell'attività di intercettazione apoditticamente e genericamente richiamate in sentenza il ricorrente sottolinea come le stesse non tradiscano alcuna consapevolezza della attività plurisoggettiva organizzata dall'IG in quel contesto di tempo e di luogo. Dal contenuto della conversazione di cui al RIT n. 144/17 progr. n. 8429 del 14.05.2017 dal quale è
17
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
stata elevata l'imputazione sub 979, si evince solo che IG ON e DO IO discutono dell'acquisto di 30 grammi di sostanza stupefacente di pessima qualità, che viene addirittura definita "immondizia". Analogo rapporto citofonico dai due intrattenuto in maniera esclusiva emerge dal contenuto della conversazione del 17.05.2017 ore 21,31 (imputazione sub, 981), dal contenuto della conversazione RIT 144/17, progr. 13920 delle ore 20.55. A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e coimputato LE AV il 10.05.2021, pagina 7 del verbale di interrogatorio: "Conosco DO IO... per quanto a mia conoscenza riforniva di stupefacente il solo IG ON e non anche IG LO". Con il settimo motivo, relativo a OS CA (21) e al capo 10 si lamentano violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione. Secondo la Corte territoriale "è provato che OS CA coadiuvava IA UC nella propria attività di spaccio effettuata al terzo piano della palazzina C e, sua volta, era anche uno dei fornitori delle sostanze stupefacenti in favore dell'associazione, provvedendo a consegnare soprattutto cocaina ma anche marijuana ad IG LO e a TR VI. Ciò dovrebbe potersi utilmente apprezzare dal contributo dichiarativo offerto dai collaboratori di giustizia AR SE e RB ZO, che avrebbero appreso tali circostanze "dallo stesso OS". Il ricorrente lamenta, tuttavia, che la Corte territoriale avrebbe, di fatto, obliterato il necessario preventivo vaglio della credibilità soggettiva ed oggettiva della chiamata, così incorrendo, nello stesso errore di metodo e di valutazione che caratterizzava l'operato del primo giudice. Sarebbe indubbio che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quale idoneo elemento di prova, presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192, comma, 3 cod. proc. pen. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e
18
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. Ebbene, nel caso in esame, come si legge in sentenza, la fonte da cui hanno tratto le loro conoscenze AR e RB si identificherebbe nello stesso imputato OS, che avrebbe reso loro una sorta di confessione stragiudiziale. E' pur vero che non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giudicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori e, soprattutto, la loro convergenza rispetto al nucleo fondamento dell'imputazione che, nel caso in esame, non è costituito dalla dedizione allo spaccio del OS ma dal suo ipotizzato inserimento consapevole e rilevante nell'organismo associativo di cui al capo 10 dell'imputazione. Sotto tale profilo, l'impugnata sentenza segnalerebbe evidenti profili di criticità in punto di diritto, avendo la Corte Territoriale ripetuto gli stessi errori tecnico giuridici in cui era incorso il Giudice di Prime Cure. Si ricorda in ricorso che il collaboratore di giustizia AR SE, ha così dichiarato nel verbale del 10.06.2019: "...Mi disse RI che a Messina, nella zona di Giostra, in Via Seminario Estivo, vi era un grosso spacciatore di stupefacente, il più importante, quello che vendeva più cocaina. Mi disse che si chiamava IG LO. Altresì mi disse che insieme ad IG LO spacciava IG ON, detto IN CI, fratello di mio cognato NI IG detto munnizza... RI mi ha informato altresì che l'attività di spaccio in Via Seminario Estivo era condotta altresì da OS CA e tale UC, genero di DR PI, sposato con TA DR. Ebbene, per il difensore ricorrente appare più che evidente come il dichiarante avuto riguardo alla specifica posizione processuale del proprio assistito abbia offerto una realtà appresa de relato ed in particolare da tale RI e, soprattutto, si sia limitato a descrivere una serie di realtà singole ed isolate, all'evidenza distinte l'una dall'altra, certamente non caratterizzate dall'indefettibile requisito della necessaria plurisoggettività e neanche lontanamente vicine al poter essere qualificate come una sola struttura organizzata. La motivazione sul punto esternata dalla Corte di Appello tradirebbe un evidente travisamento della prova introducendo una informazione probatoria inesistente (la ritenuta confessione di OS a AR circa il suo ruolo di fornitore dell'associazione congrega). Né pare che possa colmare l'eccepito vuoto probatorio secondo quanto si legge in ricorso- il contenuto del verbale del 10.06.2019, nel corpo del quale il
19
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
AR ha genericamente riferito di essere venuto a conoscenza che "OS spesso ha rifornito di cocaina IG LO". Il contributo dichiarativo offerto dal AR -si sottolinea- deve essere analizzato con particolare accortezza, per evitare di cadere nel clamoroso errore in cui è incorso il giudice di primo grado. A questo proposito, a pagina 891 della sentenza di primo grado, è integralmente riportato il contenuto del verbale del 7.08.2019, dal quale è possibile apprezzare come, secondo il collaboratore di giustizia: "...OS era in società con IG ST, RN VI e LE O". Si tratterebbe, all'evidenza, di soggetti del tutto estranei all'organizzazione oggetto di esplorazione processuale e che, secondo il collaboratore, unitamente a OS, avrebbero costituito una autonoma associazione. Per il ricorrente, seguendo la logica delle dichiarazioni rese dal AR, il OS dovrebbe essere inserito all'interno di un'altra realtà associativa, e le presunte cessioni effettuate dallo stesso potrebbero costituire, al massimo, l'estrinsecazione della condotta di quella partecipazione. Il "ruolo" di OS CA fornitore di sostanze stupefacenti di IG LO resta affidato alle dichiarazioni di RB ZO rese nei verbali di interrogatorio del 15 e 16 settembre 2019: "OS CA riforniva IG LO sia di cocaina che di marijuana. Per la cocaina IG pagava alla consegna diecimila euro a titolo di anticipo, il resto dopo la vendita, mentre per l'erba il prezzo poteva essere corrisposto tutto dopo la vendita. Era lo stesso OS a portare la droga presso l'abitazione di IG". Ci si duole, tuttavia, che né la sentenza di primo grado, né quella di appello spiegano quali elementi possano costituire il necessario riscontro individualizzante a carico del OS che, si ricordi, non viene interessato da alcuna intercettazione diretta o indiretta. Con l'ottavo motivo, relativo a EN AN (9) e al capo 10 si lamentano violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione. Secondo quanto si legge in sentenza, "EN AN era al contempo un'assidua acquirente di stupefacenti (che reperiva principalmente da IG ON), di cui faceva largo uso, e una pusher, provvedendo a venderla a sua volta per ricavare i soldi necessari per i successivi acquisti. Il continuativo apporto dalla stessa fornito nei due ruoli sopra precisati, quale emergente in modo chiaro ed inequivoco dal contenuto delle intercettazioni, consente di ritenere la predetta inserita, quale partecipe, nell'organismo associativo di cui si discute in quanto
20
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
punto di riferimento sicuro per la collocazione nel mercato cittadino della droga di cui la stessa associazione disponeva". Così motivando, prosegue il ricorso, la Corte di Appello ha individuato in capo all'odierna ricorrente la figura della stabile acquirente di stupefacente che si è rifornita sempre e comunque da IG ON per destinarne parte al consumo personale e parte alla cessione a terzi per finanziarne lo spasmodico uso in un arco temporale che si è limitato ed esaurito in appena 2 mesi e 12 giorni e con episodi di acquisto tutti riqualificati, all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 73 V comma d.P.R. 309/90. Si ricorda che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti, che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo. L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadramento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. Appaiono significativi al riguardo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In particolare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74. Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consentano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l'abbraccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stupefacente, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sussistenza di una condivisione efficace di interessi solidali. Ebbene, per il ricorrente di tali coordinate interpretative non pare che la Corte territoriale abbia fatto buon governo. Come detto, infatti, tutti gli acquisti effettuati da EN AN da IG ON nei termini di cui all'imputazione, sono stati all'esito del giudizio di
21
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da:
RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
appello sussunti nella previsione normativa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e si sono realizzati in un ben ristretto arco temporale di appena due mesi e dodici giorni. Ed è proprio in tale contesto giuridico e fattuale che non può ravvisarsi la coscienza e la volontà della EN di fare parte di un organismo associativo di cui non ha avuto, né poteva avere la benché minima contezza. Peraltro, come possa ritenersi che i pochi e modesti acquisti di sostanza stupefacente realizzati dalla EN possano tradire la coscienza e volontà che il suo inserimento quale stabile acquirente della sostanza ceduta da una struttura organizzata sia funzionale alle dinamiche operative dell'associazione e dalla crescita criminale della stessa, nel caso in esame, non è dato sapere. Con il nono motivo, relativo a EN AN (9) e ai capi 660 e 662 si lamentano violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizio motivazionale. Ricorda il ricorrente che, secondo quanto si legge in sentenza, va confermata la responsabilità anche per le due ipotesi di estorsione di cui ai capi 660) e 662) sull'asettico assunto "che la condotta dalla stessa posta in essere, come si evince chiaramente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza impugnata, integra indubbiamente il reato di estorsione, avendo ella con coscienza e volontà usato minaccia nei confronti di IR NI per farsi consegnare dallo stesso il denaro dovuto per precedenti acquisti di droga e per il conseguimento di altri vantaggi di natura economica e sussistendo altresì l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 629 c.p." Si tratterebbe, tuttavia, secondo la tesi difensiva, di una motivazione per relationem che non manifesta alcuna autonoma valutazione e si risolverebbe in un assunto del tutto apparente che, come tale, non può non essere censurato in questa sede. Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe motivato la decisione in termini inadeguati e sostanzialmente elusivi dell'obbligo, per il giudice di secondo grado, di dare conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto di disattendere le doglianze difensive, limitandosi invece a richiamare le considerazioni spese dal Tribunale nella pur ampia ed articolata motivazione che, tuttavia, ha lasciato irrisolte - o risolte in maniera ritenuta insoddisfacente le questioni sollevate nell'atto di appello. Ricordata la giurisprudenza di legittimità in punto di motivazione per relationem si lamenta che, nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe affrontato la posizione della ricorrente limitandosi a condividere le considerazioni e le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, venendo meno all'obbligo di motivazione, avendo prodotto una motivazione all'evidenza apparente.
22
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con il decimo motivo, sempre relativo a EN AN (9) si lamenta violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 89 cod. pen. e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha confutato lo specifico rilievo spiegato nell'atto di appello limitandosi a sostenere che "non può essere riconosciuta a EN AN la diminuente prevista dall'art. 89 c.p. Infatti, pur facendo la predetta un massiccio uso di sostanze stupefacenti, non vi è prova che tale assunzione smodata abbia inciso sulla sua capacità di intendere e di volere e ne abbia conseguentemente determinato una condizione di seminfermità mentale". Così motivando, la Corte territoriale, nonostante abbia preso atto dell'uso massiccio di sostanze stupefacenti da parte dell'imputata, ha ritenuto, motu proprio e senza effettuare alcun accertamento, che tale condizione psicopatologica non abbia in alcun modo inciso sul meccanismo di determinazione volitiva nella realizzazione delle condotte che alla stessa si rimproverano. Nel caso in esame -si sottolinea- la patologia non era meramente dichiarata ma è stata ritenuta sussistente dalla stessa Corte di Appello. E non è rilevante che al riguardo l'imputato e il suo difensore non abbiano espressamente richiesto l'espletamento di una perizia psichiatrica;
né la scelta del rito abbreviato impone al giudice di non compiere i relativi accertamenti medici, se necessari. Alla luce della presenza di elementi di carattere obiettivo indicativi dell'esistenza della patologia, sarebbe stato necessario un più approfondito apparato motivazionale per stabilire se decidere di disporre una perizia d'ufficio. Peraltro, è mancato nella sentenza impugnata ogni specifico riferimento alle ragioni della dedotta inesistenza del nesso causale tra la patologia e il reato in esame. Infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (a cui è equiparata l'intossicazione cronica da stupefacenti) (Sez. 2, 22/05/2012 n. 24535, Bonadio, Rv. 253079). Con l'undicesimo motivo, relativo al capo 10 e ad IG LO (10) il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 192, 533 e 536 in relazione all'art. 74, comma 1, d. P.R. 309/90 e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione qualificata dello stesso al sodalizio criminoso. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria e tradirebbe un evidente errore di metodo e di valutazione anche nella parte in cui
23
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
vuole "dimostrare" la sussistenza della condotta di partecipazione qualificata nei confronti di IG LO. Avuto riguardo alla specifica posizione processuale dell'odierno ricorrente si legge in sentenza, che "come riferito anche dai collaboratori, il capo, il costitutore è il direttore dell'associazione contestata al capo 10), provvedendo egli ad approvvigionarsi della droga, a contrattare quantitativi e prezzi, a risolvere eventuali problematiche, a dare disposizioni ai sodali per eludere possibili controlli di polizia, ad occuparsi della riscossione dei crediti derivanti dall'acquisto delle sostanze e della concessione di eventuali sconti. Ed il suddetto ruolo di capo non è per nulla intaccato dal fatto che egli si occupava personalmente, al pari degli altri sodali, dello spaccio al minuto delle sostanze stupefacenti, ben potendo egli, nell'esercizio dei poteri derivanti dalla posizione di supremazia e di infungibilità che rivestiva in seno al gruppo, attribuirsi anche questo compito." Si tratterebbe delle medesime emergenze che, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, hanno indotto il giudice di primo grado prima e la Corte territoriale poi, ad escludere il ruolo di organizzatore che impropriamente era stato contestato all'imputato TR VI (il richiamo è a pag.226 motivazione sentenza appello). Si ricorda in ricorso che nell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 30/90 è promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della societas sceleris;
è fondatore colui che partecipa alla sua costituzione;
è organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture;
è finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso;
è capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante il rapporto di superiorità con gli associati. E dunque apparirebbe ontologicamente inconciliabile con la ritenuta condotta apicale, la condotta realizzata da IG, come apprezzabile dalle risultanze delle attività tecniche, che cede modesti quantitativi di sostanze stupefacenti al minuto ai vari tossicodipendenti che si recano al suo domicilio. Nell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. 30/90 - si sottolinea - è promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della societas sceleris e non colui che, come nel caso di specie, si occupi della cessione al minuto della sostanza stupefacente e/o del relativo preventivo approvvigionamento. La Corte di secondo grado avrebbe ripetuto lo stesso errore tecnico giuridico in cui era incorso il primo giudice, continuando a confondere la predisposizione dei mezzi e la programmazione in funzione della singola transazione illecita, con l'organizzazione della struttura associativa e con la distribuzione dei ruoli all'interno della congrega criminosa che emergono essere di tipo assolutamente paritario.
24
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da:
RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Né pare che possa costituire elemento sufficiente ad integrare la contestata condotta di partecipazione qualificata e/o la stessa fattispecie associativa, "la maggiore presenza sulla scena investigativa" o "l'avere manifestato, in qualche occasione, una maggiore intraprendenza", atteso che tali condotte o comportamenti possono certamente costituire profili apprezzabili ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. pen. Con il tredicesimo motivo, relativo a IG ON (1) si lamentano violazione di legge e manifesta illogicità e/o difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Si ricorda che IG ON, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato, per i reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 641), 701), 703), 723), 753), 7579, 767), 768), 784), 791), 792), 795), 799), 823), 35), 843), 914), 916), 919), 923), 925), 932) e 972), alla pena di anni venti di reclusione (cosi determinata: pena base per il reato di cui al capo 10), considerato più grave, anni dodici di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 309/90, aumentata per la recidiva ad anni venti di reclusione, ulteriormente aumentata, per la continuazione con gli altri reati, ad anni trenta di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito). All'esito del giudizio di appello, lo stesso imputato, operate le ricordate riqualificazioni nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74, terzo comma, del D.P.R. n. 309/90, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa da questa Corte di Appello in data 21 marzo 2018, si è visto ridurre la pena a anni diciassette e mesi otto di reclusione (così determinata: pena base per il reato di cui al capo 10), considerato più grave, anni dodici di reclusione, aumentata di anni sette di reclusione per la continuazione con gli altri reati, ulteriormente aumentata, per la continuazione con i fatti di cui alla suindicata sentenza, di anni sette e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito). Il meccanismo di determinazione della pena paleserebbe, tuttavia, evidenti errori. In primis, la Corte territoriale, dopo avere concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d. P.R. 309/90 elidendone l'effetto, non poteva muovere il meccanismo di calcolo della pena dalla medesima pena base individuata dai primi giudici per il reato aggravato, determinando di fatto, una reformatio in peius del trattamento sanzionatorio. Per il ricorrente, il meccanismo di determinazione della pena, soprattutto avuto riguardo agli aumenti operati a titolo di continuazione, appare illegale e privo
25
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
della benché minima motivazione che possa giustificarlo, nonostante sia stato determinato nel complesso in misura superiore alla pena base. La discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio, esercitata nell'ambito della commisurazione della pena e nell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, deve essere esercitata in modo non arbitrario e deve trovare adeguata giustificazione nella motivazione della sentenza. Sebbene il giudice di merito disponga di un ampio margine di valutazione nell'individuare la misura della pena, tale discrezionalità non può prescindere da un'accurata e intensa motivazione, specialmente quando l'entità del beneficio concesso è notevolmente inferiore rispetto alla pena massima prevista dalla legge. In particolare, quando le circostanze attenuanti vengono riconosciute, la loro incidenza sulla pena deve essere giustificata in modo specifico e dettagliato, soprattutto, come nel caso in esame, in caso di scostamenti rilevanti dalla misura massima dell'entità del beneficio (Sez. 5 n. 40479/2024). In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. 4 n.49490/2023). Si ricorda che con il settimo motivo di appello si era invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con la sentenza n. 1466/17 RG Sent. emessa in data 18/07/2017 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento penale recante n. 1347/17 R.G.N.R. con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, poiché ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. La Corte territoriale, con l'impugnata sentenza ed in accoglimento del motivo di appello, ha riconosciuto l'invocato vincolo della continuazione, operando un aumento a tale titolo di anni sette e mesi sei di reclusione, cioè in misura di gran lunga superiore alla pena riportata nel diverso procedimento e pari ad oltre la metà della pena base pur senza offrire una motivazione (impossibile) a supporto di tale illegittima ed illogica determinazione. Dunque, così operando la Corte territoriale sarebbe incorsa in una evidente violazione di legge atteso che ha operato un aumento di pena superiore a quella irrogata con la sentenza che ha costituito il titolo per il riconoscimento del vincolo
26
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
della continuazione, determinando nel complesso una pena superiore di un anno e sei mesi a quella derivante dal meno favorevole istituto del cumulo materiale. Nel caso in esame, pertanto, la Corte messinese, nel determinare la pena complessiva, oltre a stabilire in maniera errata la pena base, non ha determinato gli aumenti di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, e, soprattutto, ha determinato il trattamento sanzionatorio in misura superiore al cumulo materiale della pena inflitta per il reato separatamente giudicato. Con il quattordicesimo motivo, relativo a IG LO (10) si lamentano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. Ricordato il dictum di Sez. 1 n. 13192/2024 in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente lamenta che i giudici del gravame del merito non ne avrebbero operata una corretta applicazione perché non hanno spiegato le ragioni per le quali l'esigenza di adeguare la pena al concreto disvalore dei fatti non sia stata avvertita per IG LO, nonostante la pena base dalla quale potere muovere il trattamento sanzionatorio non potesse essere inferiore ad anni venti di reclusione, tale non potendosi ritenere la congetturale affermazione secondo la quale "nessuno degli altri imputati appare meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi alcun elemento positivamente apprezzabile a tal fine e non dovendo farsi ricorso ad esse per mitigare la pena, essendo quella applicata congrua e proporzionata all'entità dei fatti a ciascuno contestati". Si lamenta che la motivazione della sentenza impugnata non offre alcuna adeguata, logica e giuridicamente corretta risposta alle deduzioni difensive atteso che è del tutto illogica nella parte in cui la Corte ha manifestato l'esigenza "di adeguare la pena al concreto disvalore dei reati allo stesso ascritti concedendo le circostanze attenuanti generiche agli originari organizzatori dell'associazione TR VI e IG ON e ritenuti in sentenza responsabili di innumerevoli episodi di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, negando l'invocato beneficio per imputati come EN AN e SS RA. Per le medesime ragioni apparirebbe immotivata e, comunque, illogica e contraddittoria la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti degli altri imputati ricorrenti.
27
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
• TR OL (2) con due separati ricorsi a mezzo degli Avv. SE Bonavita e dell'Avv. Domenico André. Con il ricorso a firma dell'Avv. Bonavita, con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo 10) e, in subordine, per la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Quanto al primo aspetto, si sottolinea che il ruolo di OL TR, diversamente che per gli altri imputati, non appare specificato nel capo d'imputazione e anche nella motivazione (pag. 901) della sentenza di primo grado si dedicano allo stesso pochissime considerazioni. Per il ricorrente le brevissime affermazioni del Gup in merito alla posizione dell'imputato non appaiono sufficienti a spiegare le ragioni per le quali sia pervenuto al giudizio conclusivo di responsabilità per il reato associativo né peraltro risulta esplicito il ragionamento probatorio che sorregge l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe rivestito un ruolo di primo piano al suo interno e che sia idoneo, dunque, a giustificare razionalmente la decisione adottata. Ciò perché TR OL non è soggetto rispetto al quale i collaboratori di giustizia (RB e BO) offrono dichiarazioni che confermano il suo inserimento all'interno dell'associazione né tantomeno delineano quel ruolo specifico che il giudice gli attribuisce in sentenza. Il Gup ritiene coinvolto lo TR nell'attività di spaccio definendolo un "alter ego" del fratello VI con il compito di gestire l'attività di spaccio all'interno della Palazzina C in suo conto senza tuttavia indicare da quali fonti probatorie tragga tale conclusione. La motivazione appare dunque molto scarna e priva di qualsiasi riferimento a riscontri probatori che dimostrino l'inserimento nel contesto associativo dell'imputato ed il ruolo di primo piano in seno allo stesso che, malgrado non fosse neppure contestato, gli è stato attribuito con il giudizio finale e con una pena che appare, infatti, proporzionata rispetto ad una posizione verticistica. Le indagini effettuate e dunque gli elementi probatori ricavabili dagli atti processuali, se da un lato potrebbero anche risultare idonei a svelare delle continuate cessioni di stupefacente poste in essere dall'imputato, dall'altro non sono sufficienti per il ricorrente a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le TR OL e gli altri imputati che possa essere inquadrato in una ipotesi associativa e che rendono le singole ipotesi di reato esecutive del medesimo programma criminoso. In particolare, anche il rapporto che lo legherebbe al fratello VI, ritenuto dal giudice di primo grado così forte da potersi considerare il suo sostituto nella gestione dell'attività illecita, non appare dimostrato da elementi probatori richiamati nel giudizio emesso con la sentenza.
28
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Per il ricorrente le indagini hanno certamente messo in luce una intensa attività di spaccio concentrata in una zona cittadina ma le cessioni di sostanza stupefacente addebitate allo TR non appaiono sufficienti a delinearne un inserimento nel contesto associativo né tantomeno quel ruolo al suo interno. Un apporto qualificante sotto il profilo della sua partecipazione attiva al sodalizio stesso contribuendo a garantirne l'esistenza non appare dimostrato da elementi probatori diversi dall'attività di spaccio e che servirebbero a conferire a tale figura delittuosa le sembianze ed i requisiti tipici di quella del partecipe. Non vi sono elementi per differenziare, con nettezza, la posizione dello TR ritenuto associato dall'ipotesi del concorso di persone (art. 110 c.p.) nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il quadro probatorio risulta composto da intercettazioni ambientali che provano avvenute cessioni di stupefacenti ma non anche gli elementi fondamentali della tipicità del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 che risiede nell'elemento organizzativo atteso che nel delitto associativo la condotta punibile si caratterizza per un quid pluris rispetto al semplice accordo delle volontà del concorso nei reati, sostanziandosi nella (predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminale) (Sez. 6, n. 27433/2017). Per quanto riguarda, in particolare, l'accordo tra gli autori della condotta delittuosa per il ricorrente va evidenziato che lo stesso, elemento comune sia del concorso di persone che del reato associativo, risponde a caratteristiche strutturali e teleologiche differenti. L'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati entro i quali l'accordo si esaurisce, si dissolve, tanto che diviene rilevante la concreta realizzazione dell'obiettivo criminale propostosi. Il reato associativo postula, invece, quale suo indefettibile presupposto, una base plurisoggettiva qualificata (Sez. 6 n. 28252/2017: l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati). Il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia affermato la responsabilità dello TR per il reato associativo senza particolari argomentazioni concentrandosi prevalentemente sulle numerose contestazioni che riguardano le cessioni e rispetto alle quali peraltro ha adottato una motivazione molto generica. La sentenza non conterrebbe motivazione adeguata sia sulla sussistenza di un rapporto stabile tra il ricorrente ed altri affiliati al sodalizio, sia sulla
29
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
consapevolezza di agire in favore di un'associazione di cui conosceva gli altri partecipi e con i quali manteneva contatti e frequentazioni personalmente e sia in ordine allo specifico contributo alla vita ed alla operatività del sodalizio. Quanto alla qualificazione del reato il ricorrente reputa che il decidente abbia errato nel negare la applicabilità della disciplina prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, sussistendo, nel caso che ci occupa, al più, un'organizzazione rudimentale, priva di grosse strutture o articolazioni, composta da pochissime persone dedite alle cessioni di ridotte quantità di sostanze stupefacenti, come testimoniato dalle connotazioni delle contestazioni dei reati fine. In tal senso deporrebbe anche la tipologia della maggior parte delle contestazioni, riguardanti stupefacenti di natura indeterminata, di quantità imprecisata e dietro pagamento di somme davvero irrisorie. Sarebbe indubitabile, infatti, che se il supposto sodalizio avesse realmente avuto le connotazioni ritenute in sentenza, gli accoliti interessati all'acquisto di sostanze stupefacenti avrebbero con facilità attinto le risorse necessarie dalla cassa comune, senza essere obbligati a sacrificare i "gioielli di famiglia". Per il ricorrente è quindi, possibile concludere sul punto come il Gup sia incorso in errore configurando una fattispecie associativa assolutamente distante dalle reali caratteristiche della struttura oggetto dell'imputazione, finendo per infliggere pene assolutamente sproporzionate ed idonee a sanzionare realtà ben più gravi, quali quelle rappresentate da organizzazioni complesse, con ramificazioni, collegamenti transnazionali, e dedite alla collocazione sul mercato di quantitativi ingenti di sostanze. Il ricorrente evidenzia che Sez. 6 n. 47523/2016 ha affermato che, in materia di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità è compatibile con l'attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore ipotizza, all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit. una associazione "costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5", ossia una associazione programmaticamente finalizzata (ciò che confligge per definizione con l'occasionalità) alla commissione di fatti di lieve entità". E ritiene che un'interpretazione che escludesse la possibilità di ricomprendere nella ipotesi attenuata anche un "discreto" quantitativo di droga finirebbe per affermare la sostanziale "auto-abrogazione" del citato art. 74, comma 6, I. cit. che non risulterebbe di fatto quasi mai applicabile laddove dovesse escludersi ogni possibilità di ritenere ipotesi attenuata l'accumulo di una quantità di droga funzionale ad una pluralità di vendite al dettaglio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla motivazione espressa con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione 35, 36,
30
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
37, 38, 40, 41, 50, 86, 87, 88, 90, 95, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 143, 144, 145, 156, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 189 e 203. Il ricorrente ricorda che per tutte le ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 aveva richiesto in appello l'assoluzione per non aver commesso il fatto anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. ed in subordine la riqualificazione delle singole condotte nell'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/90. Ciò perché il Gup ha ritenuto di qualificare tutte le predette contestazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non risultando specificata la natura della sostanza. Dalla lettura dei numerosissimi capi di incolpazione, emerge che le cessioni avrebbero avuto ad oggetto sostanza stupefacente di natura imprecisata, in quantità indeterminata e dietro corrispettivi davvero irrisori o addirittura dietro la consegna di oggetti di valore. Il giudice di primo grado, esaminando i numerosi capi di imputazione, ha proceduto con una motivazione cumulativa delle contestazioni raggruppandole in base ai giorni in cui sarebbero avvenute le cessioni posto che queste si susseguivano anche a distanza di pochi minuti una dall'altra. La motivazione si limiterebbe, dunque, per il ricorrente, ad esaminare le conversazioni, captate in modalità ambientale, che avvenivano tra i venditori e gli acquirenti, che tuttavia non fornirebbero certezza rispetto alla avvenuta condotta di cessione ma dimostrerebbero soltanto degli incontri tra acquirenti e spacciatori. Valutando lo scambio di battute durante le singole occasioni in cui lo TR si interfacciava con gli acquirenti, non vi sarebbe prova certa che effettivamente sia seguita la consegna di stupefacente. Le condotte, qualora si ritenesse dimostrata la loro commissione, potrebbero in ogni caso, secondo la tesi che si sostiene in ricorso, essere ritenute inquadrabili nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 considerate le modalità di esecuzione ed i dati relativi al quantitativo o comunque l'incertezza che riguarda la quantità. La Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla sussistenza dei reati di cessione e neppure per la riqualificazione di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/1990. Con il ricorso a firma dell'Avv. Domenico Andrè con un primo motivo si denuncia violazione degli artt. 192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, evidenziandosi come l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico sarebbe rimasta assolutamente indimostrata e come in ogni caso sarebbe non provata la partecipazione dello TR a questo sodalizio. Ciò perché, come anche rilevato dal codifensore, la Corte territoriale, nella scarna ed inesistente motivazione, non
31
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
individua né il ruolo ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio né tantomeno il contributo che lo stesso avrebbe fornito con la propria condotta. Si evidenzia che nessuno dei collaboratori di giustizia ha reso dichiarazioni su OL TR. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309.90, con motivazioni analoghe a quelle del codifensore, laddove l'associazione in questione, se sussistente, non è stata ricondotta alla ipotesi attenuata di cui al sesto comma dell'articolo 74 d.P.R. 309/90. ⚫ BO SE (3) a mezzo dell'Avv. Salvatore Stroscio. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. come interpretato e modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200/2016. Si ricorda in ricorso che la vicenda processuale traeva origine da una captazione che registrava BO SE nell'atto di ricevere sostanza stupefacente di imprecisate qualità e quantità, a far tempo dal 24 maggio 2017 fino al 21 luglio 2017, data in cui riceveva sostanza stupefacente erbacea, analizzata perché sequestrata quando veniva tratto in vincoli. Per tali fatti il prevenuto è stato sottoposto, il 21 luglio 2017, a custodia cautelare in carcere, nell'ambito del distinto e pregresso procedimento penale recante il n. 4463/17 RGNR, in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente. Per detto fatto di reato, il BO è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Nell'ambito del presente giudizio (n. 562/2017 RGNR), il ricorrente è stato, invece, sottoposto il 4 maggio 2021 alla misura della custodia cautelare in carcere perché indiziato dei delitti di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/90 (consumati nel contesto temporale compreso tra il 24 maggio 2017 ed il 18 luglio 2017), nonché in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 "accertato in Messina sino al luglio del 2018". Il 21 luglio 2017 accadeva l'ultimo della catena di episodi di presunto spaccio attribuiti a BO SE, dedotto dalla presunta ricezione di sostanze stupefacenti perché non è mai stato colto nell'atto di spacciare. Quella del 21 luglio 2017 -si sostiene in ricorso- era necessariamente l'ultima consegna di stupefacente da parte dei coimputati-consociati ex art. 74 d.P.R. N. 309/90, i fratelli TR e gli altri correi perché, da quel momento, il BO espiava anni 3 e mesi 4 di reclusione solo per la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. I rapporti tra il prevenuto ed i presunti sodali, inevitabilmente, si interrompevano, sul punto non risultano in atti elementi di segno contrario, difatti
32
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
i giudici di merito, nelle impugnate sentenze, non danno atto di una prosecuzione dei rapporti tra BO SE ed i presunti consociati. Tuttavia, il prevenuto, il 4 maggio 2021, dopo aver espiato interamente la condanna sopra menzionata, veniva colpito da un secondo provvedimento cautelare perché gravemente indiziato della violazione dell'art. 74 D.P.R. N. 309/90. Attraverso una comparazione formale e sostanziale tra le condotte valutate nell'odierno giudizio e quelle esaminate dalla sentenza n. 316/17 (avente ad oggetto il fatto descritto al capo n. 395 della rubrica), emessa dal Tribunale di Messina, si può facilmente rilevare come il carattere unitario dei reati contestati, non consentiva, in presenza di un giudicato sui medesimi illeciti, la celebrazione di un nuovo processo per gli stessi fatti. Si tratta di fatti naturalisticamente sovrapponibili, commessi nello stesso arco temporale, assorbiti nel disvalore dell'unico reato di cessione di stupefacenti già giudicato, che non danno luogo ad una pluralità di reati. Ne deriva, pertanto, la "preclusione" di un secondo giudizio che, invece, è stato ingiustamente celebrato e comporta, ancora oggi, il permanere dello stato detentivo del BO. Sul punto viene rilevato che il divieto di un secondo giudizio trova il suo fondamento normativo nell'art. 649 cod. proc. pen., laddove si stabilisce che l'imputato, prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, non possa essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure nell'ipotesi in cui lo stesso venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 cod. proc. pen. Nel caso in esame per il ricorrente ci troviamo di fronte ad un "bis in idem" processuale del quale la giurisprudenza di legittimità offre la definizione stabilendo quanto segue: "in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di bis in idem processuale e sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto fra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico- naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo;
la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico" (Sez. 5, n. 663/2021). Quanto alla nozione di medesimo fatto rilevante ai fini della preclusione del giudicato, il ricorrente rileva che questa Corte di legittimità ha affermato che la stessa "sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,
33
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (ex multis, vengono richiamati i dicta di Sez. 4 n. 12175/2016; Sez. 2 n. 52606/2018), non essendo di per sé sufficiente la generica identità della sola condotta e, ancora, che "l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato" (Sez. 2 n. 1144/2019). Più specificamente la violazione del principio del ne bis in idem sussiste soltanto nel caso in cui un unico fatto - valutato nella sua dimensione storico-naturalistica (si discorre infatti idem in factum e non di idem legale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 200/2016) - dia origine a più procedimenti. Per accertare se il fatto sia il medesimo occorre verificare - come già argomentato- se vi sia coincidenza dei seguenti elementi costitutivi: condotta, evento e nesso di causalità, essendo l'identità configurabile quando il fatto si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone. Anche la Corte EDU, con la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotukhine
contro
Russia, sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha consolidato la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. È stata così respinta la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che l'infraction indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l'ordinamento penale. Secondo l'ordinamento più accreditato che emerge dal "dialogo tra le Corti" (Corte EDU e Corte costituzionale) l'esercizio di una nuova azione dopo la formazione del giudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico. L'Autorità giudiziaria è tenuta al raffronto del fatto storico oggetto del processo concluso con una pronuncia definitiva con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l'esistenza di un concorso formale. Nel caso de quo, il reato ascritto al ricorrente è la violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e il tempus commissi delicti è sovrapponibile;
e allora sarebbe evidente, dalle modalità della condotta, dalle circostanze di tempo e di luogo, dal richiamo agli atti di indagine (la medesima ed unica captazione nella quale si era concentrata ed esaurita l'attività investigativa e la potestà punitiva del PM), la medesimezza dei fatti in contestazione rispetto a quelli già giudicati con la sentenza sopra indicata.
34
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Per il ricorrente i fatti di reato ascritti al BO configurano un'unica fattispecie di reato e, pertanto, il bis in idem sussiste sia sotto il profilo storico- naturalistico sia sotto il profilo giuridico. Inoltre, pur se si fossero consumate più condotte di spaccio in concorso formale tra loro, deve evidenziarsi che il nuovo giudizio sarebbe comunque precluso perché i fatti, assunti nella loro dimensione empirica, sono stati già giudicati, a nulla rilevando la sussistenza di reati in concorso formale precedentemente non contestati ma già rientranti nell'idem factum (cfr. Corte costituzionale n. 200/2016). Ci si duole che la Corte d'Appello zanclea, nonostante la doglianza fosse oggetto di gravame, con motivazione apparente, si sia limitata ad applicare la disciplina del reato continuato, in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 200/16. Nel caso in esame, la preclusione in questione deriverebbe dalla precedente condanna inflitta al ricorrente per il medesimo fatto, diversamente qualificato dalla Pubblica Accusa come violazione dell'articolo 74 del D. P. R. N. 309/90. Non rileverebbe la circostanza che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto contestare sin da subito la più grave violazione del reato associativo perché avrebbe svelato il contenuto di indagini in corso di svolgimento. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, anche senza rinvio, per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 10). Ricorda il ricorrente essere noto che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, occorrono una messa a disposizione del gruppo, un rapporto di collaborazione stabile e continuativo ed un contributo consapevolmente funzionale per l'esistenza stessa del sodalizio in un determinato momento storico. Ebbene, nel caso che ci occupa, i giudici di merito non avrebbero dettagliatamente evidenziato e giustificato, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il percorso logico-giuridico che ha condotto a ritenere accertata la sussistenza di un elemento organizzativo desumibile dalla predisposizione di mezzi con l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti con disponibilità duratura ed indefinita nel tempo da parte dei sodali (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 27300801). In definitiva, l'impugnata sentenza non avrebbe esaminato validamente le caratteristiche operative del gruppo emergenti dal compendio investigativo e non ha motivato
35
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
per quale ragione, nel caso concreto, fosse stata superata la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep.2016, Barretta, Rv. 26576301; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 26174701; Sez. 3, n. 21755 dei 12/03/2014, Anastasi, Rv. 25988101). Inoltre, la Corte territoriale, con motivazione succinta, afferma la sussistenza della fattispecie associativa senza soffermarsi sullo specifico ruolo che avrebbe ricoperto il ricorrente, ritenuto "pusher" dell'associazione. Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia dato conto di rapporti tra il ricorrente e l'associazione. Si osserva, inoltre, che il BO, abituale consumatore di sostanza stupefacente, acquistava modeste dosi esclusivamente per uso personale;
tale ultima circostanza avrebbe meritato una motivazione più pregnante, anche al fine di spiegare il percorso logico che induce a ritenere il prevenuto non semplice acquirente, bensi sodale. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza degli elementi da cui desumere l'esistenza di un'organizzazione idonea ad assicurare la realizzazione concreta del programma criminoso. In particolare, con riferimento a BO SE, non vi sono elementi da cui desumere una partecipazione "qualificata" del medesimo al gruppo criminale. A titolo esemplificativo si rappresenta che il ricorrente non risulta aver mai partecipato ai momenti di approvvigionamento dell'associazione, né aver mai interagito con i sodali, salvo i fratelli TR. In definitiva, per il difensore ricorrente, si potrebbe affermare che, con riferimento al proprio assistito, la Corte d'appello offrirebbe una motivazione apodittica, senza individuare gli elementi strutturali idonei a tipizzare la partecipazione "qualificata". Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in punto di mancata qualificazione dell'associazione criminosa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La Corte territoriale - si osserva in ricorso- ha ritenuto il ricorrente colpevole della ricezione di sostanze stupefacenti destinate in parte ad uso personale ed in parte al "modico spaccio" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ma ha qualificato la sua condotta quale quella di un associato dedito al traffico di stupefacenti ai sensi dell'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, irrogandogli una pena particolarmente severa. Non vi è dubbio che la lieve entità dei reati-fine programmati e realizzati dall'associazione, comporta delle ricadute sulla qualificazione giuridica del reato associativo e di tutti i reati-fine. Occorre, in proposito, ricordare che sin dalla pronuncia a Sezioni Unite Valastro (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011 Valastre Rv. 250352), si è ritenuto che il legislatore, tenendo conto del minore allarme sociale
36
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
suscitato dalla condotta incriminata e della minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avesse inteso riqualificare l'associazione dedita allo spaccio per tali fatti di lieve entità come una semplice ipotesi di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., e che, per tale ragione, essa costituisse una fattispecie autonoma di reato. Da ciò consegue che requisito imprescindibile per la qualificazione della condotta associativa come ipotesi sussumibile nella previsione dell'art. 74, comma 6, T.U. Stup. è che si accerti, con riguardo al momento genetico, che l'accordo avesse ad oggetto la realizzazione di delitti sussumibili nella previsione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il discorso porta, dunque, a identificare i criteri che consentono al giudice di accedere a tale qualificazione. Il percorso argomentativo che il giudice di merito è tenuto a compiere concerne, in prima istanza, l'indicazione delle ragioni per le quali i reati-scopo possano o non possano essere qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il ricorrente si duole che non si rinvenga nella sentenza impugnata tale percorso motivazionale. Si ricorda che, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, le Sezioni Unite hanno precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, "riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Essendovi "la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Il giudizio che ne deriva non può, dunque, prescindere da un bilanciamento tra gli indici emersi dall'attività istruttoria, che devono essere esposti nella loro oggettiva consistenza. Nella sentenza impugnata tale specifico esame delle ipotesi delittuose contestate come reati-fine mancherebbe. Sotto altro profilo, partendo dal rilievo che gran parte dei reati-fine erano senza dubbio di lieve entità, così come riconosciuto dalla sentenza impugnata, i
37
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
giudici di merito, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto considerare sussistente l'ipotesi punita e prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 o, quanto meno, spiegare le ragioni della mancata riqualificazione nella predetta fattispecie. Non essendo, dunque, provata la sussistenza di un'associazione criminale, ma solo la compartecipazione del BO ad un gruppo dedito all'attività di spaccio di modiche quantità, la pena da infliggere avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 416 cod. pen., con una significativa riduzione della pena alla luce della diversa cornice edittale. • IG PA (4), SS TA (11) e TR ES (17) a mezzo dell'Avv. AN Salvatore Scordo. Con un primo motivo, nell'interesse di IG PA, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma. 3 e 546, comma 1 lett. e, cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. Si ricorda in ricorso che, con l'atto di appello, in relazione alla ritenuta partecipazione dell'IG PA alla societas sceleris dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 10 della rubrica, con la descritta condotta di avere "detenuto un'arma e custodito stupefacente per conto dell'associazione", era stato obiettato che non si sono registrati contatti significativi del ricorrente per quel che riguarda il traffico illecito di stupefacenti neanche con l'IG LO, ritenuto il capo promotore dell'organizzazione criminale e responsabile di numerosi reati c. d. satellite." A fronte di siffatta obiettiva evidenza probatoria, la Corte di Appello ha giustificato la conferma della condanna per il reato associativo dell'IG PA attribuendo rilevanza esclusivamente alle due contestazioni di cui ai capi 1 e 1051, per reati in materia di stupefacenti, consumati in appena sei giorni tra il 30 marzo ed il 6 aprile 2017 (il richiamo è a pag. 235 sentenza impugnata). In relazione alla condotta di partecipazione dell'IG PA descritta al capo 10 della rubrica, lo stesso viene definito dalla Corte di Appello come soggetto che si occupava di detenere sostanza stupefacente e un'arma per conto dell'associazione. Sulla detenzione dell'arma, tuttavia, si evidenzia che già il primo giudice ha escluso l'aggravante contestata ex art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 essendo stata la pistola rinvenuta nella disponibilità del ricorrente non riconducibile alla societas sceleris. Per quanto concerne la detenzione della droga per conto dell'associazione, poi, particolare rilevo è stato dato dalla Corte territoriale al rinvenimento in data 6/4/2017 di "un ingente quantitativo di sostanza stupefacente", condotta descritta al capo 1 della rubrica. Proprio con riferimento a tali fatti ricorda il ricorrente che nell'atto di appello era stato denunciato che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
38
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
per il reato di cui al capo 1 della rubrica viene fatta discendere dal primo giudice esclusivamente dal rinvenimento dello stupefacente occultato all'interno di un sacco nero posizionato nel cortile antistante l'abitazione dell'IG in comune con l'abitazione adiacente. Altro dato investigativo ritenuto rilevante dal GIP deriva poi dalla circostanza che accanto al sacco nero dell'immondizia ove è stata rinvenuta la droga come attestato dai verbalizzanti si trovavano accessori per motocross e un triciclo per bimbi che gli stessi parenti dell'IG indicavano essere di sua proprietà. Orbene per il ricorrente tale motivazione presta il fianco a talune, quanto ovvie, obiezioni. In un quartiere, definito la Scampia di Messina, ove la presenza di spacciatori è risultata essere numerosa e costante, il rinvenimento di droga in pertinenza non appartenente all'IG in via esclusiva ha scarso significato al punto che gli operatori di polizia, dopo l'arresto dell'appellante in flagranza di reato per il porto della pistola, non hanno ritenuto di avanzare alcuna contestazione una volta eseguita la perquisizione dell'abitazione dello stesso e nel cortile adiacente. MA IG PA e tantomeno TR ES hanno riconosciuto la proprietà degli accessori per motocross e del triciclo per bimbi rinvenuto dalla Polizia e, pertanto, andavano indicati "i parenti" che avrebbero riferito la riconducibilità degli oggetti al ricorrente (uno zio, un cugino, un nonno, chi non è dato sapere) mai escussi a sommarie informazioni. Peraltro, non risponderebbe al vero che l'abitazione limitrofa fosse disabitata essendo stati denunciati per occupazione abusiva i coniugi IG proprio dalla vicina di casa;
la relativa documentazione è stata prodotta allo stesso giudicante. Il riferimento è in particolare alla sentenza del Tribunale di Messina del 13 maggio 2016, dalla quale risulta (a pag. 2) che in Via Auriga n. 6, nella abitazione adiacente, vi dimorava "da sempre e comunque prima del 2006" tale UA Grazia, in stato di gravidanza nel 2011 (quindi madre di un bambino di sei anni alla data del sequestro dello stupefacente); il ricorrente chiede la (ri)produzione della sentenza irrevocabile n. 1523/16 del 13/05/2016. Il cortile ove è stato rinvenuto lo stupefacente non era recintato e chiunque avrebbe potuto posizionare il sacco nero, anche solo temporaneamente. Del resto, la copiosa ed incessante attività di monitoraggio posta in essere dai verbalizzanti, la medesima che ha consentito di verificare che l'IG PA in data 6 aprile 2017 aveva prelevato la pistola successivamente rinvenuta nella disponibilità dello stesso, non ha documentato che l'appellante avesse la disponibilità dello stupefacente descritto al capo 1 della rubrica. Orbene, proprio dal testo della motivazione della impugnata sentenza emerge che è lo stesso giudice di appello a convenire nel ritenere che lo stupefacente (490 grammi hashish quantitativo definito ingente in un contesto probatorio che ha
39
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
consentito di censire oltre mille ipotesi di cessioni di stupefacenti di varia natura) è stato rinvenuto, in data 06/04/2017, in un cortile definito prima facie di pertinenza della casa abusivamente occupata dal ricorrente, e subito dopo in un "terreno non recintato e quindi accessibile a tutti" (fg. 235 sentenza impugnata). Il medesimo sito verrà ulteriormente descritto dalla Corte di Appello (il richiamo è a pag. 240 laddove si tratta il capo 1) come "cortile antistante la sua abitazione in comune con la casa adiacente". In altri termini la condotta di partecipazione di IG PA, con il ruolo sopra descritto di custode di un'arma e di un ingente quantitativo di stupefacente, si riduce all'unico episodio del 6 aprile 2017 allorquando il prevenuto viene arrestato per il porto e la detenzione di una pistola, ed in seguito ad una perquisizione estesa in un terreno non recintato, il cortile di pertinenza di una abitazione occupata abusivamente, viene rinvenuto in un sacco, unitamente ad attrezzatura per motocross un, certamente non ingente, quantitativo di hashish. Nell'atto di appello era stata segnalata l'evidenza che "con il medesimo, ed inconsistente, materiale probatorio gli stessi investigatori, nell'immediatezza dell'arresto, non hanno contestato all'IG PA la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, al netto della banale considerazione che la droga potesse appartenere alla moglie TR ES che, eventualmente, la deteneva nell'interesse del padre. Peraltro, al rinvenimento degli accessori per motocross non ha trovato corrispondenza la disponibilità di una motocicletta per fuori strada dell'IG PA, tantomeno è stato documentato che nell'aprile del 2017 il prevenuto fosse padre di un bambino che potesse utilizzare un triciclo". Ma la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della impugnata sentenza discenderebbe per il ricorrente dall'apodittica affermazione che "proprio la disponibilità di questa elevata quantità di stupefacente nel quartiere della sede operativa dell'organismo associativo porta fondatamente a ritenere che tale sostanza egli detenesse per conto del gruppo di cui faceva certamente parte, non potendo logicamente sostenersi che l'attività di spaccio fosse gestita a livello personale, laddove, nel medesimo contesto, i suoi familiari spacciavano per conto dell'associazione". Nel motivare così, tuttavia, la Corte territoriale, ed in ciò il ricorrente denuncia l'evidente contraddittorietà ed illogicità della motivazione, dimentica che i suoi familiari, la moglie TR ES e la nuora SS TA, sono stati assolti dal reato associativo. Il suocero TR ON non è stato giudicato con il rito abbreviato, e non risultano contatti di alcuna natura con lo stesso. Si ribadisce, peraltro, ma il dato è valutabile dalla semplice lettura delle imputazioni dei reati fine che a fronte della contestazione di un migliaio di
40
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
imputazioni, frutto di una capillare attività investigativa con mezzi tecnici, captazioni e video riprese, giammai viene notata l'operatività di IG PA nella ritenuta societas sceleris. L'unica, ed ulteriore, condotta che riguarderà il prevenuto è quella descritta al capo 1051, per un fatto consumato in data 30 marzo 2017; il dato che emerge è che si avrà contezza del ricorrente in un arco temporale di appena sette giorni rispetto alla contestazione di un reato associativo accertato sino al luglio 2018. Nella stessa sentenza di appello si evidenzia- si passano in rassegna, seppur concisamente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in correità ed in reità nei confronti di altri imputati, ma nessuno indica nel ricorrente un partecipe dell'associazione diretta dal fratello con il quale, si ribadisce non risultano contatti di qualsivoglia natura. Il ricorrente richiama i dicta di Sez. 4 n. 19272/2020 e di Sez. 6 n. 18829/2020 assumendo che non ne è stato operato un corretto governo in quanto non sono stati indicati comportamenti evocativi di una consapevole partecipazione dell'IG alle dinamiche illecite del sodalizio criminale oggetto del presente procedimento. Ciò perché le due ipotesi di reato ritenute in materia di stupefacenti, quella di cui al capo 1 (relativa ai 490 grammi di hashish) consumata in data 6 aprile 2017, e quella descritta al capo 1051 (quantità e natura dello stupefacente indefinite in assenza di un sequestro) consumata in data 30 marzo 2017, non possono assurgere al rango di prova che IG PA fosse partecipe della associazione per delinquere descritta al capo 10 della rubrica. Ed ancora, ricordato che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (Sez. 3 n. 27450/2022) il ricorrente lamenta che in sentenza non solo non si argomenta in merito alla condotta materiale, ma neanche sull'elemento volitivo vi è prova di una adesione del prevenuto al sodalizio di cui al capo 10. Con un secondo motivo, sempre relativo ad IG PA, si denunciano violazione degli artt. 111 Cost, 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nonché motivazione mancante ed in ogni caso apparente ed illogica relativamente al reato di cui al capo 1) della rubrica. Il ricorrente si riporta alle argomentazioni del motivo che precede con riferimento alla contestazione di cui al capo 1 relativa al rinvenimento in un'area non recintata nei pressi dell'abitazione del prevenuto di 490 grammi di hashish, ribadendo l'impossibilità, come ritenuto dagli stessi investigatori nell'immediatezza dei fatti, di ricondurre la detenzione dello stupefacente alla persona dell'IG, quanto piuttosto ad ignoti o addirittura alla stessa TR ES.
41
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si ribadisce che non c'è un'intercettazione o annotazione di servizio che possano ricondurre la condotta di cui al capo al ricorrente. E che anche in questo caso si è in presenza di una motivazione contraddittoria ed illogica che non supera le obiezioni mosse con l'atto di appello, anzi al contrario sposandone il contenuto nello stesso momento in cui danno atto dell'accessibilità al terreno di chiunque" e alla presenza di attrezzature di motocross non riconducibili al giudicabile. Con il terzo motivo, relativo ad SS TA, si denunciano violazione degli artt. 111 Cost, 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nonché motivazione mancante ed in ogni caso apparente ed illogica relativamente al reato di cui al capo 1049 della rubrica. Per il ricorrente apparente quanto carente ed illogica sarebbe la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata in relazione al capo 1049 della rubrica, ritenendo di avere assolto all'obbligo motivazionale rispetto alle censure mosse con l'atto di appello (così a pag. 239: "La locuzione captata in ambientale in data 11 marzo 2017 tra la predetta (SS TA) e il marito TR ON, laddove gli stessi dicono "pesiamo queste", non può essere interpretata nel senso voluto dalla difesa, ovvero che la detenzione della sostanza stupefacente fosse per uso personale, essendo la pesatura funzionale generalmente al successivo spaccio e non al consumo personale, in mancanza di altri elementi univocamente indicativi di tale finalità". Il ricorrente ricorda che nell'atto di appello si era denunciata l'assoluta insufficienza di un'affermazione generica ed evasiva, e soltanto in via meramente residuale si era ipotizzato un eventuale uso personale, fatto questo emerso peraltro da altro capo di imputazione per il quale la stessa SS risultava avere consumato stupefacente unitamente al marito TR ON. Si è invece contestato che in nessuna conversazione la prevenuta risulta avere mai confezionato stupefacente da cedere a terze persone, dando per assodato che la pesatura si riferisse al confezionamento di droga. Come può assumersi - si domanda il ricorrente che la pesatura in questione, in un'abitazione familiare, debba necessariamente riferirsi a droga senza che i colloquianti facciano mai cenno a quantità, natura dello stupefacente al costo al dettaglio allo stesso e men che meno alla possibilità di cessione a terze persone? Si sottolinea che il dialogo non viene captato in presenza di potenziali acquirenti o in contesti tali da ritenere provata la pesatura di stupefacenti. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, relativo ad IG PA, SS TA e TR ES si denunciano violazione degli artt. 111 Cost, 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 73 d.P.R. 309/90
42
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
nonché motivazione mancante ed in ogni caso apparente ed illogica relativamente al reato di cui al capo 1051 della rubrica. Il difensore ricorrente ricorda che nell'atto di appello era stato dedotto con riferimento alla contestazione di cui al capo 1051, relativo a stupefacente di quantità e qualità imprecisata che sarebbe stato occultato in due buste nere trasportate e lasciate non è dato sapere dove dalle due imputate SS TA e TR ES, quanto segue: "Muovendo dall'assunto che nessun quantitativo di stupefacente e stato rinvenuto occultato "in delle grosse buste nere" in data 30 marzo 2017, a seguito di mirata e oculata perquisizione eseguita nelle palazzine A. B e C di via Seminario Estivo, priva di rilevanza probatoria appare la circostanza, effigiata dal sistema di videosorveglianza della polizia, che SS TA e TR ES siano state notate uscire dall'abitazione con in mano i due involucri". Si ricorda che le sequenze riprese dal servizio di videosorveglianza vengono così ricostruite: alle ore 18:49 si vedono uscire dal portone della palazzina A, edificio ove insiste l'abitazione dei coniugi TR, SS TA e la IG TR ES con delle grosse buste nere utilizzate per la raccolta dei rifiuti;
le due donne si dirigono verso la palazzina C, per poi fare ritorno a casa dopo qualche minuto;
tra le 18:40 e le 18:42, quindi sette minuti prima del momento dell'ipotizzato trasporto di stupefacente, viene registrata la conversazione tra TR IN, SS TA e la IG, dove viene fatto riferimento alla presenza delle Forze dell'ordine. Ma si sottolinea in alcun frammento di conversazione viene fatto accenno alla necessità di disfarsi di stupefacente per una eventuale perquisizione. Incomprensibile appare, pertanto, l'elemento indiziario, al di fuori di una mera ipotesi tutta personale, dal quale fare discendere che la SS e la IG avessero occultato stupefacente nei due sacchi della spazzatura. Maggiormente incomprensibile appare poi per il ricorrente la ritenuta responsabilità dell'IG PA, il quale sopraggiunge nell'abitazione dei suoceri soltanto alle 18:55:50, circa dieci minuti dopo il trasporto delle buste nere. L'unica conversazione alla quale prende parte l'IG PA, captata alle ore 18,57, riguarda soldi e non stupefacente. La tesi difensiva, pertanto, è che andasse, pertanto, pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
le due buste nere contenevano esclusivamente rifiuti da smaltire. In data 30 marzo 2017 la polizia ha eseguito una capillare perquisizione del compendio immobiliare monitorato, peraltro con esito positivo per altri imputati, e non sono state rinvenute "due grosse buste nere" contenenti stupefacenti di quantità e natura imprecisata. In buona sostanza, oltre a segnalare la decisiva
43
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
circostanza che IG PA non si trovava nell'abitazione dei suoceri nel momento in cui le due donne vengono viste uscire con i due sacchi di spazzatura nelle mani (due grandi buste nere), la Corte di Appello non offre alcuna risposta alle contestazioni poste a fondamento dell'atto di appello vale a dire: a) che la polizia nello stesso momento in cui madre e IG trasportano le due buste aveva in corso una perquisizione capillare del sito e non è stata rinvenuta droga occultata in buste nere;
b) che IG PA sopraggiunge nell'abitazione dei suoceri dieci minuti dopo il trasporto dei sacchi e non si comprende in quale momento abbia acquisito consapevolezza dell'eventuale stupefacente occultato;
c) che in nessuna delle conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione dello TR e dell'SS viene fatto accenno alla necessità di disfarsi di qualsivoglia sostanza stupefacente, ed "il sospetto di essere intercettati" è una ipotesi che la Corte di Appello si spinge a fare proprio nella consapevolezza che nessuno dei colloquianti abbia mai fatto riferimento ad attività illecita. • IA UC (5) a mezzo dell'Avv. AN Silvestro (unico firmatario del ricorso in cui, comunque si richiama anche il codifensore Avv. LE Trovato) In relazione ai reati di cui al capo 10) e 1061, con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 assumendo che ci si troverebbe di fronte ad una motivazione del tutto apparente. Il motivo in questione è totalmente sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Salvatore Silvestro in relazione agli altri suoi assistiti, di cui alla precedente esposizione, cui si rimanda. Con il secondo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli artt. 125,192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90. per assenza ontologica degli elementi strutturali della fattispecie associativa. Anche in questo caso si tratta di un profilo di doglianza speculare rispetto al secondo motivo di ricorso, già in precedenza illustrato, proposto dall'Avv. Salvatore Silvestro per gli altri propri assistiti. Con il terzo motivo, relativo al capo 10 il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione al sodalizio criminoso. Si lamenta che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congetturale, cumulativamente analizzando la posizione processuale dell'odierno ricorrente con quella di OS CA, ha ritenuto IA UC un soggetto intraneo
44
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
all'organismo associativo di cui al capo 10 della rubrica sul presupposto che "è provato che effettuava attività di spaccio dal terzo piano della palazzina C coadiuvato dal OS, che era anche uno dei fornitori delle sostanze stupefacenti in favore dell'associazione, provvedendo a consegnare soprattutto cocaina ma anche marijuana ad IG LO e a TR VI (come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in special modo, da quelle rese da AR SE e RB ZO, che avrebbero appreso la circostanza dallo stesso OS) e a venderla a sua volta ad altri soggetti. In particolare, AM CO, in alcune occasioni, indirizzava gli acquirenti presentatisi a casa di TR VI dal IA, e ciò a comprova dell'interscambiabilità nelle cessioni e dell'intraneità dello stesso all'associazione riconducibile allo TR e all'IG. La circostanza che il IA fosse inviso ad alcuni dei compartecipi ed anche ad uno dei capi come emerge dal contenuto di alcune conversazioni riportate nell'atto di appello non esclude che lo stesso fosse pienamente inserito nella compagine associativa con il ruolo sopra indicato, ciò emergendo dagli altri elementi raccolti in fase di indagini preliminari. E' poi pacificamente ammesso che un soggetto, come nel caso del IA, possa fare parte contemporaneamente di due associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, fornendo il proprio contributo ad entrambe, e potendo Ì dissapori con alcune persone intranee ad un'associazione essere giustificate dalla sua contestuale partecipazione al gruppo rivale." Per il ricorrente si tratterebbe di una motivazione che, oltre a manifestare evidenti profili di tautologia ed autoreferenzialità, tradirebbe un, a dir poco, clamoroso travisamento delle risultanze probatorie anche per omissione. Viene riportata in ricorso ampia giurisprudenza di legittimità relativa alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 (Sez. 3 n. 35795/2021, Sez. 6 nn. 27605/2012 e 35463/2019 e Sez. 1, n. 30463/2011) e si lamenta che la motivazione offerta dalla Corte Territoriale si discosterebbe totalmente da tale perimetro normativo e giurisprudenziale. Ciò perché i giudici del gravame del merito, pur in presenza dello specifico rilievo speso nell'atto di appello, non hanno tenuto conto della rilevanza del contenuto della conversazione Rit 144/17, progr. 17366, intercorsa tra IG ON e CO UG alle ore 22.55 del 23.06.2017, stralci della quale vengono riportati in ricorso, nel corso della quale il primo lamentava la condotta del IA, che attraverso l'utilizzo di un puntatore laser tentava di accaparrarsi i suoi clienti. Nel prosieguo della conversazione, CO narrava un episodio avvenuto qualche tempo addietro, allorquando si era recato dall'odierno ricorrente per acquistare della sostanza stupefacente ed era stato fermato da TR VI (il quale, si ribadisce viveva e spacciava al piano inferiore dello stesso edificio in cui dimorava IA) che aveva colto
45
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
l'occasione per redarguirlo, chiedendogli conto delle ragioni per cui si rifornisse dal concorrente. Secondo la tesi proposta in ricorso appare del tutto inverosimile che un soggetto intraneo a una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti possa avere alcun interesse a realizzare attività in concorrenza con gli altri sodali, così come altrettanto illogico e contraddittorio deve ritenersi l'assunto speso in sentenza secondo il quale ciò non esclude la sua partecipazione all'organismo associativo in quanto "i dissapori con alcune persone intranee ad un'associazione posso essere giustificate dalla contestuale partecipazione del IA al gruppo rivale". Il ricorrente lamenta un vizio di travisamento della prova per omissione laddove la Corte territoriale avrebbe completamente trascurato l'apporto dichiarativo offerto dai collaboratori di giustizia RB ZO, AR SE e soprattutto LE AV, nonostante lo specifico rilievo speso nell'atto di appello. RB ZO, da intraneo all'organismo associativo, nel verbale del 30.09.2020, visionando la foto dell'odierno imputato, ha così dichiarato: "si chiama UC ed ha un cognome straniero. Stava all'ultimo piano, nella stessa palazzina ove abitava mio nipote TR VI. Da casa sua spacciava cocaina. IG LO si lamentò con me dicendo che UC chiamava dalla sua finestra i clienti che si stavano recando ad acquistare stupefacente dallo stesso IG LO. Lui mi rispose che essendo stato in comunità aveva perso i clienti che si erano recati da IG LO e quindi cercava di riappropriarsene...". A domanda specifica il RB, che fino all'avvenuto arresto del 2019 era osmoticamente inserito nella propaggine associativa e, dunque, aveva una diretta conoscenza delle relative dinamiche in esame, ha testualmente dichiarato che successivamente si avviò un rapporto di collaborazione tra IG e IA, così confermando che nel periodo oggetto di indagine nessun rapporto di compenetrazione con il sodalizio esisteva per l'odierno ricorrente. AR SE nel verbale del 10.06.2019, ha riferito quanto segue: "... RI mi ha informato che l'attività di spaccio, in via Seminario Estivo era condotta altresì da OS CA e tale IA, genero di DR PI, sposato con TA DR...", così individuando nel duo IA-OS una entità distinta e separata dall'organismo associativo descritto nel capo 10 dell'imputazione Decisive devono, altresì ritenersi le totalmente trascurate dichiarazioni rese dal coimputato LE AV nel verbale 'di interrogatorio del 10.05.2021 nel corpo del quale ha testualmente dichiarato: "Conosco IA UC il quale secondo me non faceva parte dell'organizzazione di IG LO. Lo deduco dal fatto che
46
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
le sostanze stupefacenti che deteneva non erano della stessa qualità di quelle di IG...". L'omessa valutazione dell'elemento di prova costituito dalle dichiarazioni di LE AV secondo il ricorrente assume una decisiva rilevanza anche e soprattutto in considerazione del fatto che la stessa Corte territoriale, le ha utilizzate per supportare il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del IA in relazione all'addebito associativo di cui al capo 1061. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come sesto e che richiama, in rubrica, DO IO) il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125,192 e 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta condotta di partecipazione del IA anche all'altra associazione di cui al capo 1061. Con una motivazione del tutto singolare la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere gli articolati motivi di appello limitandosi ad affermare che "IA UC, sempre secondo le indicazioni fornite dal collaboratore BO AN, era un altro partecipe della suddetta associazione, che si occupava di spacciare la sostanza stupefacente per conto di BO AN, come da quest'ultimo riferito al fratello in occasione di un colloquio avvenuto in carcere nel 2014, e come confermato da VI IC, che BO AN aveva incontrato durante un permesso premio. La circostanza dell'adesione al sodalizio capeggiato da BO AN da parte del IA si desume, ad colorandum (non potendo all'evidenza questo essere un elemento decisivo e autosufficiente) dall'interessamento da quest'ultimo manifestato affinché il suo capo potesse essere inserito in una struttura residenziale terapeutica, tanto da avere contattato il Presidente della Comunità Faro e da avere così consentito al predetto di beneficiare degli arresti domiciliari presso quella struttura a decorrere dall'11 settembre 2017. Tale interessamento, infatti, può essere interpretato, unitamente agli altri dati prima evidenziati, nel senso che il IA si è prodigato in favore del capo dell'associazione di cui faceva parte e non di un mero conoscente. Della partecipazione del IA al gruppo di BO AN ha parlato, seppure in termini dubitativi, anche il collaboratore LE AV." Si tratta, secondo il ricorrente, di una motivazione del tutto congetturale che tradisce un evidente errore tecnico giuridico. Ciò in quanto, dalle generiche ed incontrollabili dichiarazioni de relato rese dal collaboratore di giustizia BO AN la Corte territoriale ha ritenuto di potere apprezzare l'inserimento del IA nell'organismo associativo con il ruolo di spacciatore per conto di BO AN, utilizzando come elemento di riscontro, pur ritenendolo "non decisivo e autosufficiente, l'interessamento da
47
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
quest'ultimo manifestato affinché il BO potesse essere inserito in una struttura residenziale terapeutica". Prima di affrontare siffatta operazione, però, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto preliminarmente sciogliere il vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva della chiamata e non operare rispetto alla stessa quell'atto di fede privilegiata che all'evidenza accompagna la valorizzazione dei relativi dati dichiarativi (si ricorda in proposito il dictum di Sez. 1 n. 18018/2017). Si sottolinea che BO AN ha reso dichiarazioni de relato indicando fonti non escutibili su circostanze apprese durante brevi permessi premio in contesti inesplorati durante i quali non ha spiegato le ragioni per le quali il fratello AN e la cognata VI IC, con i quali non aveva mai condiviso interessi illeciti, hanno avvertito la necessità di esternargli siffatte, seppur generiche, confidenze. Peraltro, lo stesso, non ha mai riferito di essere intraneo ad organizzazioni criminali finalizzate al narcotraffico. Quanto al riscontro valorizzato dai giudici di merito, lo stesso non può certamente ritenersi individualizzante rispetto allo specifico addebito associativo. In tema di chiamata di correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che abbia valenza individualizzante. E' in atti provato che IA IA è un soggetto tossicodipendente che, rispetto al periodo temporale oggetto di esplorazione processuale, aveva poco tempo prima ultimato il programma residenziale alla Comunità Faro e solo in forza di tale pregresso era stato contattato da VI IC, come da documentazione che si allega al ricorso. Una sorta di mutuo soccorso tra soggetti tossicodipendenti che esula del tutto dal rapporto di ritenuta appartenenza all'organismo associativo. Peraltro, anche a volere accettare il confronto con la piattaforma probatoria, certamente non rafforzata dalle dichiarazioni rese in termini dubitativi da LE AV, per il ricorrente non riesce ad apprezzarsi come il mero "status di spacciatore per conto di BO AN", in assenza di una sola accertata transazione illecita commessa tra loro in concorso, possa costituire adeguata provata della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Cò in quanto l'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadramento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. Appaiono significativi al riguardo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la
48
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
rilevanza obiettiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In particolare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74. Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consentano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l'abbraccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stupefacente, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sussistenza di una condivisione efficace di interessi solidali. Il ricorrente ritiene che non possa non evidenziarsi che, nelle suddette pronunzie, la Corte di legittimità faccia sempre riferimento ai rapporti intrattenuti tra fornitore e "spacciatori", riferendosi quindi ad una pluralità di soggetti e non ad un singolo spacciatore (Sez. 4, n.22710/2020). E nel caso di specie viene segnalato che nei capi di imputazione nessun reato fine che possa ritenersi l'estrinsecazione della condotta di partecipazione all'organismo è stato elevato a carico dell'odierno ricorrente (il richiamo è ai capi di imputazione 657, 764, 1035, 1042, 1044, 1045, 1046 e 1047 tutti, peraltro riqualificati in sentenza ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) Peraltro, come possa ritenersi che le poche e modeste cessioni di sostanza stupefacente operate dal IA possano tradire la coscienza e volontà che il suo inserimento quale stabile acquirente della sostanza ceduta da una struttura organizzata sia funzionale alle dinamiche operative dell'associazione e dalla crescita criminale della stessa (e dell'altra organizzazione), nel caso in esame, per il ricorrente non è dato sapere. Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come dodicesimo) il difensore ricorrente contesta la qualificazione giuridica dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 10 dell'imputazione, lamentando, in relazione ai capo 10 e 1061, violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale laddove la motivazione dell'impugnata sentenza manifesterebbe evidenti profili di illogicità e contraddittorietà anche in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi associativa di lieve entità.
49
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si tratta di un motivo esattamente sovrapponibile al dodicesimo motivo (da qui evidentemente l'errore in rubrica determinato dal "taglia e incolla") presentato dal medesimo difensore (pagg. 27-30 per tutti gli altri propri assistiti). • TR VI (6), RO ST (7) e RO AS (16) a mezzo del comune difensore Avv. Fabio Segreti (i primi due, come visto in precedenza, codifesi dall'Avv. Salvatore Silvestro) Con un primo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capi 10, 23, 148, 149, 193, 309, 326, 376, 400, 429). Si ricorda in ricorso che in appello la difesa aveva chiesto nell'interesse di tutti e tre i ricorrenti di derubricarsi il delitto associativo di cui al capo 10 nella ipotesi attenuata di cui al comma 6 del d.P.R. 309/90, nonché i reati fine nella ipotesi di cui al comma 5 d.P.R. 309/90. Ma, a fronte di tali doglianze la Corte di appello, ha ritenuto di riqualificare tutti i fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ad eccezione di nr. 34 capi d'imputazione, indicati a pag. 248 della sentenza, di cui peraltro solo 9 riferibili agli odierni ricorrenti, più precisamente 8 riferibili allo TR VI (capi 23, 149, 193, 309, 326, 376, 400 e 429) uno al RO ST (capo 148) ed uno al RO AS (capo 400). Viceversa, i giudici del gravame, hanno escluso che i fatti di cui al capo 10, potessero essere ricondotti nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, tenuto conto della frenetica ed intensa attività di spaccio ritenuta del tutto incompatibile con la possibilità di configurare nel caso in questione di una organizzazione dedita al cosiddetto "piccolo spaccio" (pag. 231). Per il ricorrente, in primis, stupisce la ipotrofica e del tutto apparente motivazione con la quale la Corte territoriale, dopo avere inquadrato tutti i singoli episodi di cessione nella ipotesi lieve, ritiene che alcuni di essi vadano invece ricondotti nella ipotesi ordinaria (pag. 248). Invero, l'addebito ascritto nelle singole contestazioni escluse dalla riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità, tanto più nel confronto con le numerose altre contestazioni, non è sufficiente a comprendere la logica che sottende la decisione dei giudici di appello. Trattandosi, peraltro, di contestazioni aventi ad oggetto sempre imprecisate quantità e qualità di sostanza stupefacente, ad eccezione della contestazione, comunque poco significativa, di grammi 96 di hashish, ascritta al solo RO ST al capo 149, per il ricorrente appare più che mai evidente che la Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni poste a fondamento della esclusione per tali capi, anche in una critica da confronto con le altre innumerevoli contestazioni di carattere analogo, ricondotte invece nella ipotesi lieve.
50
Emesso Da: RO
Firmato Da: IA CATENAZZO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
A tal proposito, viene ribadito che agli atti del presente fascicolo non risultano perizie, consulenze o accertamenti relativamente allo stupefacente ceduto dal sodalizio, cosa che non consente di valutarne la effettiva qualità e quantità. Come evidenziato, nella maggioranza dei casi non sono, infatti, identificate la natura e la quantità della sostanza ceduta, apparendo quindi evidente che, in ossequio al principio del favor rei, configurandosi l'ipotesi di "droga parlata", la Corte di appello avrebbe dovuto, ai fini sanzionatori, quantificarla in tutti i casi in maniera più favorevole per l'imputato. Tali conclusioni -si sostiene in ricorso- apparivano vieppiù avvalorate dalle conversazioni captate nell'abitazione di TR, che rivelano, in maniera piuttosto evidente, cessioni di modestissime quantità di stupefacenti, finanche di soli pochi euro. Sulla base delle suesposte considerazioni per il ricorrente appare evidente come le singole cessioni contestate agli odierni imputati, valutate nella loro individualità, dovessero essere ricondotte tutte complessivamente nell'ipotesi attenuata, tenuto conto del dato ponderale comunque minimo di ogni singola cessione, del dato che le forniture siano per lo più state effettuate a clienti abituali che si recavano presso l'abitazione di VI TR, della quantità complessiva di stupefacenti non particolarmente rilevante di cui il sodalizio aveva la disponibilità materiale (tanto che, come è emerso, sovente accadeva che ne fosse momentaneamente sprovvista durante l'attività), della mancanza di prova in ordine a consistenti acquisizioni unitarie di sostanze stupefacenti. L'evidente carenza di motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuova valutazione sul punto. Tale dato rileva indubbiamente, come evidenziato nell'atto di gravame, anche sulla natura del sodalizio criminoso per cui si procede che andava, senza dubbio, ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 309/90, applicando correttamente i canoni ermeneutici della conservazione delle norme e dell'interpretazione sistemica. La Corte territoriale, seppur stimolata dalla difesa, si limita ad evidenziare che ci si trovi al cospetto di un'attività frenetica ed incessante, omettendo però di concentrare l'attenzione sul bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice, perché è pur sempre quello che deve indirizzare l'interprete nell'applicazione della potestà punitiva dello Stato. Ebbene, come è ben noto, il bene giuridico tutelato dall'art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 è costituito, oltre che dall'ordine pubblico (come per tutti i reati associativi), anche e soprattutto da quello della salute pubblica e della vita ed integrità psicofisica di una moltitudine di individui;
beni giuridici che possono essere gravemente lesi dall'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla
51
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti diversi da quelli di lieve entità, necessitando, una sanzione tanto severa, l'esistenza di una organizzazione in grado di movimentare gradi quantità di sostanze stupefacenti, magari produrle, importarle nel territorio, raffinarle, coltivarle e, dunque, di un consortium sceleris la cui stessa esistenza, proprio per le elevate capacità organizzative, relazionali e criminali che lo caratterizzano, è tale da mettere seriamente, e soprattutto, diffusamente a rischio non solo quel buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza, ma anche e soprattutto la vita o l'integrità psicofisica di un numero indeterminato e certamente consistente di individui. Decisamente diverso è ovviamente il caso in cui un gruppo di persone, nel caso di specie il nucleo familiare dello TR, si metta insieme, dandosi una certa organizzazione, per spacciare al minuto minime quantità di tali sostanze, poiché in tal caso risulta decisamente minore il turbamento del senso di sicurezza sociale che determina il relativo vincolo associativo e decisamente più contenuta, soprattutto, appare la possibilità di arrecare pregiudizi diffusi alla salute. Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto, al comma 6 della medesima disposizione incriminatrice, una più lieve e autonoma fattispecie di reato proprio in considerazione del minor pubblico allarme che associazioni siffatte determinano e della loro minore capacità di provocare, con la loro stessa esistenza, diffusi danni psicofisici alla collettività. La Corte territoriale, dunque, avrebbe commesso l'errore di ritenere che la necessaria commissione di più delitti in siffatta materia, la possibilità di avvalersi della pur rudimentale e approssimativa struttura organizzativa in cui sono a qualsivoglia titolo inseriti, escludano che i fatti possano essere ricondotti alla previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309190, pur avendo, peraltro, ricondotto la molteplicità dei delitti fine nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90. Il ricorrente richiama i dicta di Sez. 6 n. 48697/2016 e Sez. 3 n. 15025/2021 sostenendo che i giudici del merito non ne avrebbero operato un corretto governo. Con un secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'art. 133 ed all'art. 81 cod. pen. in relazione alla individuazione della pena base di cui al capo 10) che, oltre ad essere totalmente priva di motivazione anche in un'ottica di confronto con le altre posizioni, appare affetta da un errore. Al riguardo viene osservato quanto a TR VI che già il giudice di primo grado, previa esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, partiva, per tutti e tre i ricorrenti, da una pena base di anni 12 di reclusione, senza motivare in alcun modo sulla dosimetria della pena.
52
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Il giudice di appello, invece, pur avendo riconosciuto, per il solo TR VI, le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dopo aver ribadito l'esclusione del ruolo di organizzatore già sostanzialmente escluso nella sentenza di primo grado, neutralizza l'aumento di due terzi per la contestata recidiva, ma continua a partire dalla medesima pena base di anni 12 di reclusione, senza dare alcun peso, sul piano sanzionatorio, alla neutralizzazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.p.r. 309/90. Tale circostanza per il ricorrente appare ancora più singolare, laddove si consideri che le pene per il delitto più grave di cui al capo 10, hanno, invece, subito una mitigazione verso il basso a carico di numerosi altri coimputati, tra i quali RO AS e RO ST che, pur avendo avuto in primo grado, con il riconoscimento della stessa aggravante del numero degli associati, la medesima pena base di anni 12 di TR VI, nel giudizio di appello hanno goduto di un notevole affievolimento con l'individuazione di una pena base di anni 10 e mesi tre di reclusione. Ebbene, tali criticità sul piano sanzionatorio, per il ricorrente meritavano senza dubbio una doverosa esplicitazione di cui appare assolutamente priva la impugnata sentenza. Per tutti e tre gli imputati il difensore ricorrente ritiene, altresì, discutibili gli aumenti operati per la continuazione, tenuto conto che trattasi di episodi commessi in un arco temporale molto breve, per modestissime cessioni di stupefacente e talvolta commessi a distanza di pochi minuti. Circostanza questa che induceva lo stesso Gip a ritenere, come era stato argomentato dalla difesa, che molti episodi avrebbero dovuto essere raggruppati in un'unica contestazione (pag. 937 sentenza primo grado). Ad ogni modo, la Corte di appello, pur riducendo gli aumenti per la continuazione per tutti e tre gli imputati, anche alla luce della riconducibilità di quasi la totalità degli episodi nella ipotesi lieve, non indica la porzione di pena per ogni singolo episodio, così rischiando inevitabilmente di dar luogo ad una disparità di trattamento rispetto alle diverse contestazioni e posizioni, senza l'individuazione di un criterio omogeneo di carattere oggettivo e soggettivo. Invero, a fronte di episodi commessi in un arco temporale di soli due mesi, dal maggio al luglio del 2017, che, a ben vedere, andavano ricondotti, in molti casi, in un'unica macro- contestazione di detenzione ai fini di spaccio, l'omesso raggruppamento, anche da parte della Corte, in una unica e più ampia contestazione, obbligava i giudici di merito ad individuare la pena da irrogare per ogni singolo episodio.
53
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con un terzo motivo si lamentano violazione dell'art. 62 bis e vizio motivazionale per RO ST e RO AS in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello -osserva il ricorrente ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche agli imputati gravati dalle posizioni più gravi, anche per effetto della contestazione della recidiva, tra cui lo stesso TR VI, al solo fine di adeguare la pena al concreto disvalore dei reati allo stesso ascritti. Allo stesso tempo, tuttavia, per tutte le altre posizioni, ha ritenuto gli imputati non meritevoli delle invocate circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non ravvisandosi alcun elemento positivamente apprezzabile e non dovendo farsi ricorso ad esse per mitigare la pena (pagg. 245 e 246). Per il ricorrente va evidenziato che anche la sentenza di primo grado nel negare per tutti il beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen., non operava alcuna distinzione soggettiva, limitandosi ad evidenziare che ci si trovava al cospetto di soggetti intranei ad un sistema criminoso che non hanno assunto alcun atteggiamento collaborativo. Per contro, la difesa evidenziava nei motivi di appello che in realtà, in sede di interrogatorio di garanzia i fratelli RO avevano da subito ammesso le proprie responsabilità. Inoltre, segnalava che andava senza dubbio valorizzata la giovane età e la sostanziale incensuratezza di entrambi gli imputati, nonché il ruolo marginale dagli stessi assunto nell'ambito della compagine associativa. Ebbene, ci si duole che la Corte di appello non solo si sarebbe sottratta alle censure difensive attraverso una motivazione generalizzata che non tiene conto delle singole posizioni ed argomentazioni difensive ma, addirittura, avrebbe operato una palese disparità di trattamento riconoscendo le attenuanti generiche alle posizioni più gravate e negandole al contempo a quelle meno significative. Ebbene, seppur nobili le ragioni che hanno indotto la Corte, al fine di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, a riconoscere le attenuanti generiche per le posizioni più gravi, pare evidente per il ricorrente che proporzionalmente tale parametro di giudizio, doveva essere applicato a beneficio anche delle posizioni
minori.
Si ricorda in ricorso essere principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: "Non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e de/la capacità a delinquere manifestata dagli imputati." (Sez. 3, n. 40322/2016).
4
54
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Ebbene, ci si duole che la sentenza di appello, pur non avendo differenziato le condotte dei diversi coimputati, abbia sostanzialmente premiato, senza alcuna ragione di carattere soggettivo, le posizioni più gravate, pregiudicando quelle meno rilevanti. Si sostiene che l'applicazione del beneficio, in virtù di un parametro di carattere oggettivo (adeguamento della pena al concreto disvalore del fatto), non può, dunque, trovare applicazione soltanto in favore di alcuni, se non in palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza. •SS TA (11) e RO TR (20) a mezzo dell'Avv. Salvatore
Silvestro.
Con il primo motivo il difensore, nell'interesse di SS TA, analogamente a quanto fatto il codifensore Avv. Scordo con il terzo motivo di ricorso, lamenta in relazione al reato di cui al capo 1049 la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Anche tale ricorrente, come già ricordato in precedenza, evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto che la locuzione captata in ambientale in data 11 marzo 2017 tra la predetta e il marito TR ON, laddove gli stessi dicono "pesiamo queste", non può essere invero interpretata nel senso voluto dalla difesa, ovvero che la detenzione della sostanza stupefacente fosse per uso personale, essendo la pesatura funzionale generalmente al successivo spaccio e non al consumo personale, in mancanza di altri elementi univocamente indicativi ditale finalità. Anche tale difensore ritiene, tuttavia, che il percorso logico - argomentativo esternato dai giudici del gravame del merito manifesti un evidente travisamento della prova e si risolva in una motivazione del tutto congetturale. Ricorda anche che gli stessi investigatori, nell' informativa di reato, come rilevato dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza che viene allegata al ricorso (che, sul punto ha annullato la genetica ordinanza cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza) hanno dato atto che, proprio dopo aver pesato un quantitativo di sostanza stupefacente, l'SS e il marito hanno proceduto alla loro immediata assunzione. Con il secondo motivo, sempre in relazione ad SS TA analogamente a quanto fatto dal codifensore Avv. Scordo con il quarto motivo di ricorso, si lamenta in relazione al reato di cui al capo 1051 la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Si evidenzia che la Corte territoriale, muovendo dalla premessa (corretta) che il 30 marzo 2017 il sistema di videosorveglianza installato dalla polizia nel
55
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
complesso residenziale di via Seminario Estivo per monitorare i movimenti sospetti emersi dalle intercettazioni immortalava SS TA e la IG TR ES uscire dalla loro abitazione con in mano due buste nere per la raccolta dei rifiuti, sia giunta alla conclusione (errata e comunque illogica e del tutto congetturale) che in quegli involucri fosse stata riposta della sostanza stupefacente, di cui evidentemente intendevano disfarsi. La motivazione esternata a sostegno di tale conclusione per il ricorrente appare illogica e contradditoria e si risolverebbe in una mera petizione di principio atteso che, secondo quanto si legge nella medesima sentenza, nella conversazione captata pochi minuti prima con TR ON, non viene operato alcun accenno a tale intenzione. A ciò si aggiunga - prosegue il ricorso che nella perquisizione eseguita quasi senza soluzione di continuità dalle forze dell'ordine le buste non sono state rinvenute. Indipendentemente dall'astratta possibilità che "quei contenitori siano stati portati in un altro luogo, così da non essere trovati" evocata dalla Corte territoriale, in maniera poco compatibile con l'immanente criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, resta per il ricorrente il dato del mancato rinvenimento della sostanza stupefacente la cui necessità di disfarsene non risulta essere stata manifestata nelle conversazioni intercettate. Con il terzo motivo, relativo a RO TR, si lamenta in relazione al reato di cui al capo 366 la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Ad avviso del ricorrente, per evidenziare l'errore in punto di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale occorre evidenziare il contesto fattuale in cui si è estrinsecata la condotta che si rimprovera all'odierna ricorrente. In data 17/07/2017, alle ore 12.02, RO TR, moglie di TR VI, stava rientrando presso la propria abitazione in compagnia del marito, quando, davanti alla porta della propria abitazione, si ritrovano dinanzi ad un potenziale acquirente di sostanza stupefacente, intenzionato ad acquistare "15 euro per tirare e 5 euro d'erba". La stessa, in tale contesto, si è limitata ad invitare il soggetto ad aspettare. E' pacifico che la ricorrente non ha partecipato né al momento del prelevamento della sostanza, né a quello della successiva cessione. Nonostante ciò, secondo la Corte territoriale, la partecipazione della predetta alla condotta contestata in concorso con il marito TR VI si evince dalla circostanza che la stessa, di fronte alla richiesta di una persona che intendeva acquistare sostanze stupefacenti di diversa tipologia, non si limita a restare passiva in attesa di eventuali iniziative del coniuge, ma invita l'acquirente ad
56
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
aspettare, così manifestando non solo la consapevolezza dell'attività illecita svolta dallo TR - che da sola, invero, non avrebbe giustificato un'affermazione di colpevolezza, ma avrebbe costituito un'ipotesi di connivenza non punibile - ma anche la volontà di aiutare il correo con un comportamento collaborativo e di supporto. Il ricorrente, tuttavia, ritiene che, così motivando i giudici di merito non abbiano guardato -come avrebbero dovuto alla dimensione psicologica che ha sorretto l'agire della RO allorquando nel prosieguo della conversazione la stessa ha precisato "aspetta, io so cosa vuoi ma non c'entro nulla e non voglio entrarci... fatemi andare e fate quello che volete...", così assumendo un atteggiamento passivo rispetto alle attività illecite realizzate dal marito, pur essendone a conoscenza. Sul punto, merita di essere valorizzato, come peraltro implicitamente affermato dalla stessa Corte di Appello, il consolidato orientamento espresso da sez. 3 n. 42435/2021 in punto di distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato. Con il quarto motivo il difensore ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche alle proprie assistite. Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale -ci si duole- non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso l'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della sentenza nemmeno implicitamente consentirebbe di apprezzarne le ragioni, atteso che i giudici del gravame del merito si sono limitati ad offrire una risposta seppur del tutto congetturale di tipo cumulativo e generalizzato, dopo avere concesso le invocate circostanze ad altri imputati. Né pare che l'apodittica affermazione secondo la quale "nessuno degli altri imputati appare meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi alcun elemento positivamente apprezzabile a tal fine e non dovendo farsi ricorso ad esse per mitigare la pena, essendo quella applicata congrua e proporzionata all'entità dei fatti a ciascuno contestati", possa considerarsi una congrua e sufficiente risposta alla specifica deduzione difensiva. La Corte territoriale, peraltro anche considerando il trattamento sanzionatorio riservato all'odierna ricorrente, avrebbe dovuto tenere conto che tali circostanze sono previste dal legislatore con riferimento a situazioni non prevedibili, come avvenuto nel caso di specie, che incidono sull'apprezzamento complessivo del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto.
57
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Se si vuoi sostenere, dunque, che in ipotesi sia rilevante la gravità dei fatti, bisognerà individuare di volta in volta la dimensione di siffatta gravità in relazione alla posizione del singolo soggetto e, quindi, relazionare singolarmente tale posizione alla "dimensione soggettiva" dell'imputato, quale risulta dalla sua vita antecedente e successiva al reato, alla sua condotta processuale e quant'altro individuato, appunto, dall'art. 133 cod. pen. come parametro utile allo scopo. Tale operazione - secondo il ricorrente è evidente non può risolversi nella petizione di principio proposta in sentenza e, in relazione alla specifica posizione dell'imputata (a carico della quale, come s'è visto, rilevano elementi di non univoca o determinante gravità), non pare possa dirsi che la decisione impugnata abbia assolto all'obbligo di motivazione. • OL RO (13) a mezzo dell'Avv. CA Picciotto. Il difensore ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata la Corte messinese ha confermato la condanna di OL per il reato di cui al capo 800) assolvendolo invece dall'imputazione di associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990). In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, OL era stato riconosciuto colpevole sia del reato associativo sia dei reati-fine allo stesso collegati, con una pena complessiva assai elevata (12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione). In appello la pena è stata rideterminata in anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione (oltre la multa). Si ricorda altresì che le statuizioni dei giudici di merito si fondano in larga parte sulle risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali svolte nel corso dell'indagine antidroga, nell'ambito di un'operazione di polizia che aveva smantellato una presunta rete di spaccio nel rione Giostra di Messina (denominata "la Scampia messinese" dai media). In particolare, l'ordinanza di custodia cautelare emessa durante le indagini annoverava il ricorrente tra gli appartenenti all'organizzazione, richiamando alcune conversazioni intercettate in cui soggetti coinvolti nel traffico facevano riferimento ad un certo "RO" in relazione a consegne di droga. Nessun riscontro oggettivo (come sequestri di sostanza stupefacente o arresti in flagranza) veniva però acquisito a carico di OL, il cui ruolo era delineato in via indiziaria sulla base di tali dialoghi. Durante il giudizio di primo grado (celebrato con rito abbreviato), la difesa aveva già contestato la ambiguità di tali intercettazioni, sostenendo che esse non provassero oltre ogni ragionevole dubbio un effettivo coinvolgimento dell'imputato nello spaccio e, ancor meno, nell'associazione criminosa. Tali argomentazioni difensive, però, non impedirono al G.U.P. di addivenire ad una condanna severa, poi fortemente ridimensionata in appello proprio accogliendo almeno in parte - i rilievi difensivi circa l'assenza di prova certa di una stabile partecipazione associativa.
58
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo delle intercettazioni come prova di colpevolezza. In particolare, si denunciano violazione degli artt. 266, 270, 271, 192 cod. proc. pen., artt. 111 Cost., 6 CEDU, travisamento e erronea valutazione della prova intercettiva nonché manifesta illogicità della motivazione. In ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni e alla loro portata probatoria il ricorrente lamenta come la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente verificato se ed entro quali limiti tali intercettazioni fossero utilizzabili e soprattutto sufficienti a fondare, da sole, un giudizio di penale responsabilità. Il ricorrente dà atto che le intercettazioni di conversazioni cui l'imputato non partecipi costituiscono una fonte di prova diretta soggetta al libero convincimento del giudice ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni;
tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art 192, comma 2, cod. proc. pen. e il loro contenuto deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio. Nel caso in esame -si legge in ricorso- le intercettazioni utilizzate
contro
OL non lo vedono mai protagonista diretto di una conversazione incriminante: l'imputato, infatti, non viene mai colto nell'atto di trattare o concordare una cessione di stupefacenti in prima persona. Piuttosto, il suo nome emerge indirettamente in dialoghi tra terzi (presunti membri dell'organizzazione), i quali farebbero riferimento a un "RO" quale soggetto coinvolto nello spaccio. Ci troviamo, dunque, nella tipica ipotesi di intercettazioni "etero-accusatorie", ossia conversazioni tra soggetti terzi il cui contenuto avrebbe valore indiziario verso l'imputato (in quanto lo chiamano in causa senza che egli stesso parli). Ebbene, per poter affermare basandosi sui soli colloqui intercettati - la responsabilità di OL nel singolo episodio di spaccio, era necessario per il ricorrente riscontrare che dalle conversazioni emergesse in modo univoco e convincente il suo concreto apporto alla condotta criminosa contestata (capo 800). Diversamente, in assenza di riscontri estrinseci, il rischio è di costruire la colpevolezza su mere supposizioni o su voci di corridoio criminale captate dagli inquirenti. La Corte d'appello, tuttavia, non avrebbe operato tale verifica con il rigore richiesto in quanto la motivazione non approfondisce quali specifiche frasi intercettate siano state utilizzate per collegare OL al fatto di spaccio sub 800, né spiega perché tali elementi indiziari, sarebbero da ritenersi intrinsecamente affidabili (gravi, precisi e concordanti). Manca qualsiasi riferimento puntuale al contenuto delle conversazioni: ad esempio, non si cita alcuna frase nella quale
59
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
OL venga inequivocabilmente identificato come autore di una cessione di droga. Ulteriore profilo critico attiene all'interpretazione e all'attribuzione soggettiva delle intercettazioni. Il ricorrente segnala che la difesa, già nell'atto di appello, aveva sottolineato come i dialoghi captati fossero ambigui e soggetti a diverse letture, oltre a presentare problemi di identificazione: si dubitava, in sostanza, che il "RO" menzionato nelle conversazioni fosse realmente il ricorrente, OL, in assenza di chiari elementi identificativi (ad es. cognome, soprannome univoco, conferme visive). Tali argomenti ponevano un tema fondamentale: la certezza che le intercettazioni si riferissero proprio al OL e che riguardassero effettivamente un fatto di spaccio. Anche su questo punto nevralgico la Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente, incorrendo in travisamento della prova e vizio logico. In particolare, non risulta che i giudici di secondo grado abbiano affrontato questioni pur sollevate dalla difesa come l'ambiguità del linguaggio adoperato nelle conversazioni: nel gergo captato potevano essere usati termini convenzionali o allusivi (es. nomi in codice per riferirsi alla droga o ai partecipanti). La sentenza d'appello - ci si duole - non chiarisce quali parole o frasi avrebbero rivelato con certezza lo svolgersi di una cessione di stupefacente con il coinvolgimento di "RO". Ad esempio, se in un'intercettazione ambientale due individui dicono "Bisogna avvisare RO, ha la roba?", ciò potrebbe indicare la partecipazione di OL a una consegna di droga, ma anche situazioni diverse (un malinteso, un riferimento a terzi, ecc.). Senza un'analisi contestuale e logica del linguaggio che si sostiene essere del tutto assente in sentenza - il dato intercettivo resterebbe equivoco. La giurisprudenza di legittimità si ricorda - ha ammonito che "il contenuto captato deve essere interpretato sul piano logico" proprio per evitare errori: nel nostro caso ciò non è stato fatto. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove la sentenza della Corte d'Appello di Messina, pur avendo parzialmente accolto le tesi difensive (assolvendo OL dall'associazione), non ha esaminato né confutato in modo completo i motivi di appello relativi al residuo addebito di spaccio (capo 800). In tal modo, il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno all'obbligo di motivazione "rafforzata" cui era tenuto nella specifica situazione processuale creatasi. Nel caso di specie si evidenzia che la Corte d'Appello ha modificato in modo significativo l'esito del giudizio: da una condanna per due titoli di reato
60
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
(associazione + spaccio) con pena di 12 anni si è passati a una condanna per il solo spaccio con pena di poco superiore a 1 anno. Siamo dunque in presenza di una riforma sostanziale della sentenza di primo grado. Ciò comportava, per i giudici del gravame, l'onere di spiegare dettagliatamente quali parti della prima decisione venivano superate e quali argomentazioni difensive venivano fatte proprie o respinte. In particolare, la difesa di OL aveva proposto in appello motivi specifici riguardo alla mancanza di prova certa anche sul capo 800 (oltre che, ovviamente, sull'associazione). Tali motivi includevano rilievi puntuali sulle intercettazioni, sulla mancanza di riscontri esterni, sull'erronea valutazione delle testimonianze e degli elementi indiziari, nonché sulla violazione del principio in dubio pro reo. Ebbene, la Corte territoriale non ha affrontato analiticamente tali doglianze. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emergerebbe che gran parte della motivazione è dedicata a giustificare l'assoluzione dal reato associativo (spiegando perché difettano gli indizi di stabile partecipazione di OL al sodalizio). Di converso, sulla permanenza della condanna per l'episodio di spaccio, il giudice d'appello si limita ad affermazioni apodittiche, del tipo: "permangono gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 800, desunti dalle intercettazioni, sicché l'imputato deve comunque rispondere di tale reato". Una simile motivazione per relationem implicita che in pratica rinvia alle risultanze dell'indagine senza discuterle - risulta per il ricorrente inadeguata, tanto più se consideriamo che i motivi di appello sul punto non vengono nemmeno menzionati. Il ricorrente segnala, altresì, un profilo di intima contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, da un lato, ha escluso il coinvolgimento stabile di OL nell'organizzazione criminale, ritenendo che gli indizi a carico fossero insufficienti a dimostrare la sua partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90). Dall'altro lato, però, la medesima Corte ha giudicato quei medesimi indizi (sostanzialmente le conversazioni intercettate e il contesto investigativo) sufficienti a provare il concorso del prevenuto nel reato-fine di spaccio (capo 800). Questa impostazione appare incoerente sotto il profilo logico, poiché utilizza con "peso" diverso il medesimo compendio probatorio senza fornire una spiegazione adeguata di tale discrasia. In particolare, secondo il ricorrente la domanda che resta senza risposta è: come possono elementi probatori giudicati non abbastanza solidi da provare la partecipazione di OL al gruppo criminale risultare invece abbastanza solidi da provare la sua colpevolezza nel singolo episodio di cessione? Posto che l'episodio in questione a quanto emerge - era considerato parte integrante dell'attività dell'associazione (tanto che OL era stato originariamente coinvolto proprio in
61
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
virtù di quel fatto nell'ambito del più vasto contesto associativo), la logica vorrebbe che, venendo meno la prova del vincolo associativo, si rivaluti con ancor maggiore attenzione l'episodio isolato, domandandosi se esso possa reggere
autonomamente.
Nel caso di specie, la Corte territoriale sembra aver spezzato il nesso: ha ritenuto non dimostrato il legame stabile dell'imputato con gli altri spacciatori, ma ha al contempo dato per acquisito che quell'episodio singolo lo vedesse colpevole. Così facendo, però, non ha considerato che proprio l'asserita appartenenza di OL al gruppo costituiva il "collante" interpretativo che dava senso alle intercettazioni e agli indizi sul suo conto. Eliminato quel collante, le stesse intercettazioni avrebbero forse dovuto essere lette in modo diverso (ad esempio, potrebbero indicare che a spacciare fu qualcun altro, oppure che OL era un semplice acquirente e non uno spacciatore). La sentenza impugnata non affronta affatto questo snodo: non spiega cioè perché il materiale probatorio venga giudicato attendibile solo in parte, né perché OL sia stato ritenuto estraneo all'associazione ma al contempo autore di un reato-fine che presuppone necessariamente un concerto con taluno dei membri dell'associazione stessa. Con il terzo motivo si denunciano inosservanza degli artt. 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen. nonché violazione degli art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 6 CEDU nonché manifesta illogicità per omessa pronuncia di assoluzione a fronte di prova insufficiente.
legge
Il ricorrente ribadisce che le risultanze probatorie a carico dell'imputato risultano quantomeno incerte e lacunose: le intercettazioni, unico elemento realmente evocato a sostegno della colpevolezza, non offrono un quadro chiaro ed incontrovertibile circa la partecipazione di OL al fatto di spaccio contestato. Manca del tutto una prova "esterna" (ad es. il sequestro di droga nelle mani di OL, oppure l'osservazione diretta di uno scambio da parte delle forze dell'ordine) che corrobori le deduzioni tratte dalle conversazioni. In una tale situazione probatoria, a fronte di evidenze insufficienti e controverse, la impone una precisa soluzione: la pronuncia di assoluzione dell'imputato. Nel caso di specie, anche volendo ritenere che gli elementi raccolti possano far sorgere un sospetto sul coinvolgimento di OL (id est, che "il fatto potrebbe essere stato commesso" dall'imputato), apparirebbe, però, evidente che tali elementi non assurgono alla soglia della certezza processuale richiesta per affermare la penale responsabilità. Al contrario, permarrebbero zone d'ombra e plausibili spiegazioni alternative dei dati investigativi: ad esempio, la possibilità che OL non fosse affatto parte dell'operazione di spaccio, oppure che il riferimento a "RO" nelle intercettazioni indicasse un ruolo marginale o diverso
62
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
da quello di co-autore della cessione. Di fronte a queste possibilità alternative, mai seriamente escluse dalla Corte d'Appello, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il principio di tendenziale "recessività" dell'ipotesi d'accusa rispetto a quella assolutoria, principio che permea la regola di giudizio in materia penale e costituisce un baluardo di civiltà giuridica. La sentenza impugnata, viceversa, sembra aver adottato un approccio opposto, ovvero quello di colmare le lacune probatorie con congetture o supposizioni per sostenere comunque la colpevolezza su almeno uno dei capi, quasi a voler "salvare" ad ogni costo parte dell'impianto accusatorio. Per il ricorrente le criticità evidenziate integrano non solo violazioni di norme del codice di rito, ma anche una lesione dei principi sovraordinati del giusto processo, sanciti dall'art. 111 della Costituzione Italiana e dall'art. 6 della Convenzione EDU. Sarebbe stato, inoltre, violato il principio della presunzione di innocenza (art. 27, co 2 Cost. e art. 6 § 2 CEDU): la condanna di OL per il capo 800, emessa nonostante le rilevanti incertezze probatorie, viola di fatto la presunzione di non colpevolezza. Questa presunzione impone che ogni dubbio giovi all'imputato e che l'onere della prova gravi sull'accusa. Nel momento in cui la sentenza impugnata ha "forzato" la tenue base indiziaria per ricavarne comunque una affermazione di colpevolezza, ha capovolto tale onere, trattando OL come colpevole nonostante l'assenza di prova piena. Ciò è in contrasto con il dettato costituzionale e convenzionale, che richiede che una persona sia considerata innocente fino a condanna definitiva fondata su prove certe. Si ricorda che la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 6 § 2 anche quando dichiarazioni o provvedimenti delle autorità giudiziarie facciano presumere colpevolezza in assenza di condanna irrevocabile;
a maggior ragione si deve ritenere violato il principio in esame quando una condanna interviene senza il supporto probatorio necessario secondo gli standard legali. • MO IE (14) a mezzo dell'Avv. NI Mannuccia. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 756 ed errata qualificazione del fatto. Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la condanna senza effettuare una corretta valutazione probatoria, nonostante la richiesta del Procuratore Generale di Pronunciare sentenza di assoluzione. Tale richiesta - si sostiene - evidenzia la debolezza del quadro accusatorio e avrebbe dovuto indurre la Corte a una più approfondita analisi delle risultanze probatorie. La condanna si basa principalmente su una singola intercettazione telefonica (in sentenza si legge che "inequivoca in tal senso è infatti la conversazione con IG LO del 17 aprile 2017 riportata nella sentenza impugnata"), definita nella sentenza di primo
63
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
grado come una "scarna conversazione". Tale intercettazione, priva di ulteriori riscontri oggettivi o elementi integrativi, secondo la tesi difensiva, non consente di affermare con certezza la commissione del reato di spaccio. In questo contesto, già il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 5 luglio 2021, aveva escluso una partecipazione stabile della MO a condotte organizzate o strutturate. sottolineando che eventuali acquisti di sostanze da parte della ricorrente per conto di terzi erano sporadici e finalizzati esclusivamente a ottenere droga per uso personale. Nonostante questa valutazione, la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare tali elementi, confermando la condanna sulla base di presunzioni e ipotesi prive di concreto supporto probatorio. Mentre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per configurare il reato di cessione di sostanze stupefacenti è necessaria la prova di una condotta attiva di spaccio o cessione, accompagnata da riscontri oggettivi. Nel caso di specie, mancherebbe qualsiasi prova della cessione effettiva o del possesso di sostanza stupefacente eccedente l'uso personale. L'intercettazione, da sola, non può essere considerata sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, come sancito dal principio del libero convincimento giudiziale, che richiede valutazioni ancorate a elementi concreti e univoci. Inoltre, la MO è risultata essere tossicodipendente al momento dei fatti;
tale condizione, unita alla mancanza di prove circa una disponibilità continuativa di sostanze o una partecipazione organizzata ad attività di spaccio, rafforza per il difensore ricorrente l'ipotesi che le condotte addebitatele siano riconducibili esclusivamente al consumo personale. La Corte d'Appello, nel ribadire la condanna, avrebbe omesso di motivare adeguatamente su questo aspetto, incorrendo così in un evidente vizio di motivazione. Il significato attribuito alla conversazione intercettata -si sostiene- è del tutto sproporzionato rispetto agli elementi fattuali emergenti dagli atti. L'applicazione del principio in dubio pro reo avrebbe dovuto condurre all'assoluzione della MO, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza di prova certa sulla sussistenza del fatto di reato. Con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'art. 75 d.P.R. 309/90 in quanto vi era assenza di finalità di spaccio. Si sostiene che la condotta attribuita alla MO, anche ove fosse confermata nella sua natura illecita, non dimostrerebbe in modo univoco una finalità di spaccio, ma apparirebbe maggiormente compatibile con un'ipotesi di consumo personale. La Corte territoriale - ci si duole - ha omesso di considerare adeguatamente lo stato di tossicodipendenza certificato della MO, attestato da documentazione
64
Firmato Da:
IA
CATENAZZO Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
medica agli atti, e la relativa ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina del 5 luglio 2021, che aveva già escluso una partecipazione organizzata della stessa a scopi di spaccio. In tale ordinanza si evidenziava come la ricorrente acquistasse sostanza stupefacente spinta dal bisogno di consumo personale, e in alcuni casi limitati e non meglio determinati, per terzi, ma unicamente con l'obiettivo di ottenere una dose per sé attraverso un'attività di intermediazione rudimentale. L'interpretazione fornita dalla Corte messinese nella sentenza impugnata risulterebbe, dunque, in contraddizione con i fatti accertati e priva di riscontri obiettivi. Si sostiene che la condotta attribuita alla MO sia caratterizzata da una completa assenza di elementi riconducibili a un'organizzazione strutturata o a un lucro significativo. Il presunto corrispettivo delle ipotetiche cessioni, quantificato in somme irrisorie tra i 10 ed i 20 euro, evidenzierebbe l'estrema marginalità delle azioni e l'assenza di una concreta attività di spaccio. Tali circostanze, sommate all'assenza di prove oggettive sulla cessione effettiva della sostanza e alla scarsa pregnanza delle intercettazioni, non consentirebbero di configurare una condotta penalmente rilevante. È inoltre doveroso evidenziare che lo stato di tossicodipendenza certificato della MO avrebbe imposto una più attenta valutazione della fattispecie ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, che qualifica come illecito amministrativo il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Con il terzo motivo si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Per il difensore ricorrente, anche ove si accettasse la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, risulterebbe evidente che la condotta attribuita alla propria assistita è caratterizzata da una minima offensività, tale da legittimare l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La condotta contestata alla MO, come emerso dagli atti di causa, presenta con chiarezza i requisiti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. In primis, perché si è trattato di un episodio isolato: la sentenza di primo grado stessa riconosce che l'attività di cessione a terzi, ove effettivamente avvenuta, si limita a un singolo episodio, desumibile da una scarna conversazione telefonica. Non vi è prova di una condotta abituale o sistematica. Minima, poi, è la pericolosità sociale: la cessione ipotizzata non ha carattere organizzato né appare funzionale al sostegno di un'attività criminale strutturata. Al contrario, lo stato di tossicodipendenza della MO, certificato agli atti, indica che eventuali condotte di intermediazione siano state motivate dalla necessità di procurarsi la sostanza per uso personale.
65
Firmato Da: IA CATENAZZO
Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Inoltre, il valore economico è irrisorio: le somme coinvolte, oscillanti tra i 10 e i 20 euro, sono incompatibili con un'attività di spaccio significativa, confermando l'assenza di una pericolosità oggettiva rilevante. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 62 bis cod. pen. laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante lo stato di tossicodipendenza della MO e l'assenza di precedenti significativi. • IM CA (15) a mezzo dell'Avv. SE Bonavita. Il difensore ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata la Corte messinese, riformando la sentenza n. 153/2022 emessa dal Gup presso il Tribunale di Messina, ha condannato l'imputato alla pena finale di anni 6 mesi 8 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui al capo 1061: violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (con esclusione delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 e della recidiva contestata) e del capo 643: violazione dell'art. 73 DPR 309/90 (cessione di stupefacente a AG LE). Ebbene, con un primo motivo, in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1061 il difensore ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p. in relazione alla partecipazione del proprio assistito al sodalizio, che si fonderebbe principalmente sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN BO, dalle quali la sentenza muove individuando a riscontro una conversazione captata all'interno dell'abitazione di IC VI del 22 Febbraio del 2017 dopo l'arresto del marito ed una conversazione captata tra AG e EN AN dove si parla del fatto che il IM vendesse o detenesse droga. La motivazione in esame ci si duole si è limitata a richiamare da un lato l'esistenza di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e l'associazione criminale e dall'altro la pretesa di un obbligo di solidarietà dei sodali nei confronti del ricorrente al momento di fibrillazione del gruppo scaturito dall'arresto del capo clan in base alla captazione della conversazione della VI (moglie del capo dell'associazione tratto in arresto). Quanto alla conversazione della VI in cui pretenderebbe proprio dal IM del denaro, la Corte di appello, pur non essendo specificate nel corso della conversazione, o meglio della frase pronunciata, le ragioni di queste corresponsioni di denaro, le collega secondo il ricorrente arbitrariamente ad una sorta di mantenimento, secondo la regola comunemente adottata nei contesti associativi. Né risulterebbe sufficiente a dimostrare l'intraneità del ricorrente la captazione di IC VI, posto che la stessa rappresenta in definitiva la reazione della donna alla causa dell'arresto del marito con la conseguente pretesa di essere pagata da IM senza specificare il motivo o le ragioni.
66
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Il ricorrente ritiene che la conclusione tratta dalla Corte territoriale (ovvero l'esistenza di un obbligo di solidarietà associativa) presenti un salto logico nel percorso motivazionale, dovendosi dimostrare, con riferimento al IM, il ruolo di fornitore assiduo del gruppo BO (capeggiato dal marito della VI). A carico del IM vengono richiamate in primo luogo le dichiarazioni di AN BO, che lo identifica come un fornitore di cocaina degli spacciatori del gruppo BO, agganciandole alla captazione del 22 febbraio 2017 nella quale IC VI, nel parlare con un soggetto non identificato, evocava una pretesa economica nei confronti di IM. Rispetto alla appena citata conversazione, che rappresenterebbe ad avviso del decidente il principale riscontro alle propalazioni accusatorie del BO, si osserva in ricorso che la Corte territoriale non ha motivato riguardo alla specifica doglianza difensiva secondo cui non si comprende e non si condivide il senso attribuito dal primo giudice che certamente mal si concilia con il ruolo di fornitore di stupefacente il quale normalmente non è tenuto a corrispondere del denaro a chi da lui, solitamente, si rivolge per l'acquisto di stupefacente. Secondo la Corte messinese l'intenzione della VI di ottenere del denaro dal IM si spiegherebbe secondo la nota prassi associativa per la quale a seguito dell'arresto di un sodale (nella fattispecie del marito AN BO) gli altri componenti della congrega sarebbero tenuti a garantire il mantenimento del carcerato e dei familiari. Dal tenore della conversazione, tuttavia, di cui vengono riportati stralci, secondo il ricorrente non è possibile, tuttavia, comprendere la ragione per la quale il IM avrebbe dovuto consegnare del denaro alla VI e soprattutto tale ricostruzione stonerebbe con il ruolo del IM, il quale avrebbe avuto il compito di approvvigionare il gruppo di sostanza stupefacente. Per il ricorrente è evidente che dal contenuto non si deduce alcun elemento rapportabile all'attività di fornitura né appare logica l'interpretazione della Corte che richiama la questione del mantenimento. Sempre con riferimento alla conversazione captata tra la VI ed un soggetto rimasto ignoto si evidenzia come in realtà dall'ascolto della stessa conversazione non vi è alcun riferimento a IM. Nella frase pronunciata dalla donna non vi è alcuna menzione dell'imputato IM e la Corte territoriale si sarebbe evidentemente limitata a prendere atto del brogliaccio contenente la trascrizione
della conversazione.
Quanto all'attività del ricorrente quale soggetto dedito allo smercio di stupefacenti nella zona, oggetto di indagine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che le conversazioni di AG e EN cui fa riferimento in maniera estremamente sintetica provengono da due soggetti che
67
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
sono imputati nello stesso procedimento con contestazione associativa ma riferita all'altra compagine associativa, ossia quella degli IG che si frapponeva a quella dei BO (capo 10). Sicché, nel momento in cui la Corte cita le conversazioni di due soggetti che parlano del IM come di un soggetto che vendeva o deteneva droga senza specificare come il dato si colleghi al ragionamento secondo cui il IM sarebbe fornitore del gruppo BO, incorre in un vuoto motivazionale e in illogicità considerato che l'aspetto sostanziale della loro rilevanza va valutata sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. In altri termini, se la questione è che il IM fosse abituale fornitore di sostanza stupefacente di un gruppo organizzato al punto da esserne considerato lui stesso parte integrante, le conversazioni di due soggetti (EN e AG) ritenuti dalla stessa Corte abituali assuntori nonché acquirenti stabili e pusher del gruppo IG, che fanno intendere che il IM detenesse droga, non varrebbero ad assumere i connotati di un riscontro rispetto alla dichiarazione del collaboratore, che lo vede fornitore del gruppo BO. Per il ricorrente i dedotti vizi logico-giuridici, con riferimento alla partecipazione del proprio assistito al sodalizio criminale, sarebbero evidenti laddove il ragionamento giustificativo esposto nella sentenza impugnata, con riferimento all' imputazione per l'associazione, si fonda in maniera del tutto congetturale laddove due assuntori di sostanza stupefacente vengono intercettati mentre parlano della disponibilità di droga del IM. Nello specifico la conversazione tra AG LE, acquirente di sostanza stupefacente avviene con IG ON al quale il primo confida di essersi rivolto al IM per l'acquisto di droga, stante l'assenza appunto dell'IG suo solito fornitore, lamentandosi peraltro della scarsa qualità della droga acquistata per appena venti euro. Anche la conversazione tra la EN ed IG del 10 Maggio 2017 - si evidenzia è dello stesso tenore perché interviene tra un assuntore ed uno spacciatore ma nulla dimostra rispetto alla contestazione associativa del IM il quale, si rammenta, avrebbe avuto il ruolo di fornitore del gruppo BO e non di semplice spacciatore. Per il ricorrente, volendo attribuire anche una minima rilevanza alle due conversazioni, queste potrebbero rappresentare elemento indiziante rispetto a delle presunte cessioni da parte del IM al AG o ad altri assuntori di stupefacente, ma non di certo in grado di supportare il ragionamento nella decisione di ritenere l'imputato fornitore di un intero gruppo e dunque con un ruolo ben diverso e distinto da quello di spacciatore al minuto. Soprattutto viene evidenziato senza entrare nel merito o nell'oggetto delle conversazione che il
-
-
AG e la EN che menzionano il IM come soggetto da cui avrebbero
68
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
acquistato piccole dosi di sostanza sono e risultano soggetti imputati nello stesso procedimento ma come appartenenti all'altra associazione (IG, rivale dei BO). La circostanza che i due avessero acquistato dosi dal IM, perciò, non riscontra l'affermazione del collaboratore secondo cui sarebbe fornitore di un gruppo. Viene ricordato in ricorso che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (che può essere realizzata anche attraverso un rapporto di fornitura non esclusivo con il sodalizio) imponeva la dimostrazione che il rapporto tra fornitore e acquirente avesse assunto la connotazione di canale di rifornimento di valenza biunivoca, cioè di strumento operativo di cui il sodalizio disponeva nello stabile interesse sia di chi rifornisce sia di chi acquista (Sez. 6, n. 566/2016, Rv. 265764). La motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe, inoltre, sprovvista di un percorso argomentativo che dia conto della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia il cui narrato era stato censurato dalla difesa del ricorrente con argomentazioni con cui la Corte di appello di Messina ha omesso di confrontarsi (il richiamo è al dictum di Sez. U, n. 20804/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Nello specifico il ricorrente ricorda che con l'atto di appello si era dedotto che la contestazione sollevata nei confronti del IM è quella di aver rifornito abitualmente il gruppo BO, rispetto al quale il collaboratore dimostra di avere una conoscenza assai limitata ed acquisita durante i permessi premio dei quali fruiva essendo, all'epoca dei fatti, detenuto da oltre 10 anni. Il patrimonio conoscitivo del collaboratore rispetto ai fatti sui quali riferisce ed in particolare circa la posizione del IM, appare acquisito solamente durante due occasioni in cui cercava di reperire informazioni avendo già maturato, evidentemente, l'intenzione di avviare un percorso collaborativo. Il BO si sottolinea in ricorso è dunque un soggetto che rende dichiarazioni accusatorie che nei confronti del IM riguarderebbero un periodo durante il quale era totalmente estraneo alle vicende della propria famiglia essendo detenuto da molto tempo. La circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante a valutare con maggiore attenzione gli aspetti inerenti alla credibilità ed alla attendibilità del dichiarante, al quale invece sembra affidarsi ciecamente nonostante le modalità relative agli incontri che sarebbero avvenuti con il IM destino parecchie perplessità. Le indagini relativa al presente procedimento -prosegue il ricorrente- hanno portato a ricostruire l'esistenza e l'operatività di due sodalizi rivali dediti al narcotraffico (come testimoniavano gli agguati subiti dagli IG tra l'aprile 2016
69
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
e il gennaio 2017): quello dei BO e quello capeggiato da LO IG (capo 10), quest'ultimo costituito da coloro che erano un tempo spacciatori al soldo di AN BO, che approfittando delle vicissitudini giudiziarie patite dai fratelli AN e LE BO, si erano "messi in proprio rilevando una consistente fetta di mercato. Ebbene, si sostiene che il ruolo del IM di stabile fornitore e di intraneo al sodalizio, non appare provato grazie alle dichiarazioni del collaboratore, che apparirebbero generiche e certamente non in grado di descrivere un rapporto stabile che lo legherebbe al sodalizio e l'interpretazione attribuita alle frasi pronunciate dalla VI, durante la citata conversazione oggetto di intercettazione, non vale a conferire riscontro obiettivo e preciso in grado di confermarle. Le dichiarazioni del BO non sarebbero in grado di fornire gli elementi per poter effettuare la valutazione richiesta secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai casi in cui come quello di specie - si tratti di dover accertare il vincolo intercorrente tra il fornitore ed un gruppo.
-
La inidoneità della prova per la contestazione del reato associativo, che si basa sulle dichiarazioni rese dal collaboratore AN BO, emergerebbe in maniera netta. Questi dichiarava di aver incontrato il IM solo due volte (non ricordandone neppure il cognome) e in tali occasioni di aver ora ricevuto in dono 50 euro, ora di avergli sollecitato la consegna di droga mai ricevuta (il riferimento è al verbale del 3 Gennaio del 2018), Da tali dichiarazioni, che non potrebbero neppure configurare episodi di spaccio, la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare l'ipotesi associativa, senza che dalle stesse fossero ricavabili informazioni circa gli elementi tipici di detta fattispecie. Si ricorda che, secondo un principio consolidato, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello probatorio, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 6, n. 41612/2013, Rv. 257798; in senso conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 19272/2020, Rv. 279249).
70
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
In altri termini, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla affectio societatis - può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez., n. 32081/2014, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755/2014, Rv. 259881). Circostanze queste che non emergerebbero dalla motivazione della sentenza, che si è limitata ad affermare, da un lato, l'esistenza di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e l'associazione criminale "tutt'altro che occasionale" e dall'altro la pretesa di un obbligo di solidarietà dei sodali nei confronti del ricorrente al momento di fibrillazione del gruppo scaturito dall'arresto del capo clan. Si sottolinea che l'unico dei collaboranti indicati dalla sentenza, con il quale il ricorrente avrebbe avuto due incontri, senza cessione o ricezione di droga, era BO AN che lo testimoniava e non indicava fatti che giustificherebbero l'incolpazione del prevenuto come incoato nel gruppo che porta il suo cognome. Solo BO AN attribuiva al ricorrente la qualifica di fornitore, senza indicare le forniture, i quantitativi ed i termini dell'accordo; al contrario riferiva che in occasione di uno dei due incontri da lui descritti avrebbe chiesto al ricorrente della cocaina che non gli era stata mai consegnata e, da ultimo, particolare che fa dubitare della veridicità delle precedenti dichiarazioni, i verbalizzanti erano costretti a farsi indicare da BO AN il ricorrente attraverso una foto segnaletica per testare la individuazione dimostrando che il BO ignorava il cognome del ricorrente. Si sostiene che le propalazioni non di certo univoche e significative del BO appaiono generiche e soprattutto non sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, tenuto conto altresì del fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647/2020; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 29923/2013).
71
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
La valutazione delle dichiarazioni del BO -prosegue il ricorso- non può poi prescindere dal considerare il fatto che questi riferisce dinamiche di un contesto associativo del quale non faceva più parte nel momento in cui le avrebbe acquisite preoccupandosi di reperire delle informazioni da offrire come contributo della sua collaborazione. E' dunque un soggetto che costruisce e forma la sua conoscenza prima di rendere le dichiarazioni. Le occasioni in cui avrebbe appreso le informazioni, limitate ai pochi giorni in cui fruiva di permessi premio, non possono ritenersi, ad avviso del ricorrente, in grado di consentirgli di poter acquisire una piena conoscenza dell'esistenza di un gruppo capeggiato dal fratello AN (detenuto) ed in seno al quale il IM avrebbe assunto il ruolo di fornitore. Le informazioni sul punto appaiono poco precise perché il BO non riferisce di aver appreso che il IM fosse il fornitore del gruppo BO, fornendo particolari sul punto, ma sembrerebbe portare nel processo una sua semplice deduzione, maturata durante quelle due occasioni in cui lo incontrò durante i permessi premio e delle quali riferisce nel verbale del 3 gennaio 2018. In sostanza tutte le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per indicare un compendio di riscontri alle dichiarazioni del BO non sarebbero fondate perché apprezzano elementi che potrebbero indurre a ritenere che l'imputato avesse a che fare con gli stupefacenti ma nessuno di questi orienta il ragionamento secondo il quale il IM rivestisse il ruolo indicato dal BO. In definitiva la sentenza merita di essere riformata poiché basata sulle dichiarazioni non riscontrate del collaboratore AN BO e frutto di una valutazione acritica che non tiene conto soprattutto delle particolari modalità in cui le informazioni sarebbero state acquisite dal dichiarante che non solo apertamente dichiara di essere andato alla ricerca di informazioni quindi evidentemente non si tratta di informazioni frutto di percezione personale ed in un contesto in cui la sua figura già risultava sospetta ai vari interlocutori. La motivazione non tiene conto evidentemente dei criteri di valutazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (in ricorso si richiamano e si illustrano i dicta di Sez. 6 n. 21624/2021, Sez. 6 n. 8929/2014, Sez. 3 n. 44882/2014, Sez. 2, n. 2622/2004, Sez. 1 n. 28221/2014; Sez. 3, n. 3255/2011; Sez. 2 n. 13473/2008; Sez. 1, n. 1263/2006; Sez. 6, n. 6221/2005 e Sez. 6, n. 7240/1998). Si sottolinea come la giurisprudenza di legittimità imponga che la procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato debba essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizio di attendibilità del chiamante e della specifica dichiarazione da costui resa impone un'indagine approfondita anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di
72
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
informazioni a opera di un altro soggetto, è potenzialmente esposta a rischi di errori. In questo caso, è, pertanto, necessario, verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, il quale ultimo integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. In conclusione, dunque, perché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova a carico del chiamato, il giudice è chiamato a verificare l'intrinseca attendibilità del chiamante, nonché a ricercare riscontri estrinseci dal carattere individualizzante. Nel caso, inoltre, di conoscenza de auditu, le dichiarazioni eteroaccusatorie devono essere valutate con particolare rigore: il giudice deve valutare non solo l'attendibilità del dichiarante, e la genuinità del suo narrato, ma anche quella della fonte primaria di conoscenza. Con il secondo motivo, in relazione alla condanna per il reato fine di cui al capo 643 si denuncia violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 relativamente alla cessione di sostanza stupefacente a AG LE per cui si sostiene che il IM andasse mandato assolto anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto. Si ricorda in ricorso che, secondo l'ipotesi accusatoria, IM avrebbe ceduto ad LE AG in data 18 giugno 2017 sostanza stupefacente del tipo cocaina. E che l'unico elemento probatorio a sostegno della cessione di stupefacente è una captazione nella quale, peraltro, si fa riferimento a sostanza acquistata dal AG priva di idoneità drogante. Ed invero, dalla conversazione tra AG ed IG, emerge che il primo si lamentava con il suo interlocutore della qualità e della convenienza della droga cedutagli da IM, il quale, al pari di altri spacciatori di zona, smerciava sostanza di pessima qualità. In tale prospettiva, non emergerebbe, dunque, per il ricorrente la prova che la cessione sia realmente avvenuta mentre la Corte sostiene che proprio nel momento in cui il AG acquirente si lamenta della qualità della sostanza detenuta dal IM si forma la prova dell'avvenuto acquisto. • AM CO (18) a mezzo dell'Avv. IE Garufi. Con un primo motivo si lamentano violazione degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio motivazionale laddove La Corte territoriale ha disatteso le richieste difensive di derubricare il reato associativo nell'ipotesi lieve di cui al sesto comma e i reati fine in quella di cui al quinto comma, fatta eccezione di un unico capo (il 309) riferito al AM. Si sottolinea la debolezza della motivazione sul punto, fondata principalmente su quella che è stata definita "una intensa e frenetica attività di spaccio incompatibile con il piccolo spaccio" (il riferimento è a pagina 231) senza spiegare
73
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
come ciò sia compatibile con il fatto che nella maggior parte dei casi per i reati fine sia stata riconosciuta l'ipotesi lieve. Si sottolinea come in molti casi non sia stata identificata la natura delle sostanze stupefacenti e come le intercettazioni diano conto di cessioni di quantità davvero trascurabili, spesso insignificanti. Si evidenzia, altresì, come, sempre dal compendio delle intercettazioni, emerga che vi erano numerose situazioni in cui gli spacciatori compulsati riferivano di non avere stupefacente e quindi rinviavano i clienti ad altri giorni o ad altre palazzine, segno evidente che non si movimentavano grosse quantità di droga. Il che si paleserebbe incompatibile con quella attività che viene definita come "frenetica e incessante". La tesi proposta in ricorso è che ci si trova di fronte ad un gruppo di persone, nello specifico il nucleo familiare dello TR, che si organizzato per spacciare al minuto quantità minime di stupefacenti. Si sottolinea pertanto che il turbamento della sicurezza sociale appare decisamente minore, così come i potenziali danni alla salute pubblica. Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (il richiamo in particolare e a Sez. 3 n. 15025/2021) ha più volte ribadito come la fattispecie del fatto di lieve entità non è incompatibile con attività di spaccio continuative. Con il secondo motivo si lamenta mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione al ruolo attribuito al AM all'interno del sodalizio criminoso. Si eccepisce l'errato ragionamento della Corte territoriale laddove ha ritenuto che il predetto fosse pienamente inserito nell'organismo associativo in quanto stretto parente o affine di TR VI e TR OL. L'assunto sarebbe errato in quanto il AM è assolutamente estraneo tanto alla compagine familiare quanto alla compagine associativa della famiglia TR, non essendo in alcun modo parente, né avendo mai avuto alcun ruolo all'interno dell'associazione non essendogli mai stato attribuito alcun compito. Ciò si sostiene che viene dimostrato dalle modalità delle numerose cessioni contestate al AM. Il suo ruolo si legge in ricorso si limitava all'aprire la porta, quando qualcuno suonava per rifornirsi di stupefacente. In quel caso lui indicava ai soggetti presenti nell'appartamento la quantità di stupefacente richiesta, quindi la sostanza stupefacente veniva confezionata in dosi da quei soggetti presenti all'interno dell'appartamento che avevano il pieno controllo della droga e la cedevano direttamente al tossicodipendente, senza il coinvolgimento di alcune persone. Il AM, dunque, non entrava mai in contatto con i soldi né con lo stupefacente.
74
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Viene, peraltro, sottolineato che tale ricorrente non è mai stato identificato come membro dell'organizzazione da alcun collaboratore di giustizia, aspetto sul quale la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione. Il contributo di AM all'associazione sarebbe del tutto marginale, come emerge chiaramente dalle intercettazioni ambientali. Con il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio si lamentano la violazione degli articoli 133 e 81 cod. pen nonché vizio motivazionale relativamente agli aumenti operati per la continuazione tra i reati fine. Il ricorrente ritiene che gli aumenti in questione siano eccessivi, considerando che gli episodi sono stati commessi in un periodo di tempo molto breve, talvolta a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Si lamenta anche che la Corte territoriale non abbia indicato la porzione di pena da attribuire al singolo episodio. Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sola ritenuta equivalenza alla contestata aggravante delle pur riconosciute attenuanti generiche. Una simile valutazione sarebbe frutto, ad avviso del difensore ricorrente, di una disattenta valutazione e la Corte dal merito in relazione alla effettiva gravità dei fatti. • RB ZO (19) a mezzo dell'Avv. Civita Di SS. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione delle ragioni che avrebbero dovuto portare al riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. Il ricorrente ricorda che nel procedimento di primo grado aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza n. 1592/21 emessa dalla Corte di Appello di Messina il 27 ottobre 2021 nel processo c.d. "Predominio" e che in sede di motivi aggiunti, nonché di discussione orale, era stato evidenziato come i fatti oggetto di contestazione fossero strettamente avvinti da un unico disegno criminoso, in ragione di una serie di elementi specificamente indicati e, sui quali, la motivazione di appello si sarebbe dovuta anche sinteticamente - esprimere. Invece, in sentenza, tali aspetti sarebbero stati completamente ignorati, al limite del vizio di "difetto grafico" di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato ci si duole- non avrebbe per nulla illustrato perché i diversi elementi specificamente indicati dalla difesa non fossero idonei a giustificare una più favorevole decisione. In particolare, nell'atto di appello, in sede di deposito di motivi aggiunti, era stato illustrato come vi fosse una completa fusione delle condotte poste in essere dal RB, prima giudicate nel processo "Predominio" e le attuali oggi giudicate nel processo denominato c.d. "Market Place". In particolare, era detto che, il RB partecipava
75
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
all'associazione mafiosa per acquisire tutti i "benefici" criminali che a ciò si ricollegano: otteneva un particolare carisma criminale, si giovava del controllo del territorio tipico dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen, ivi acquisiva contatti e capacità criminale, nonché contribuiva a generare - intorno alla sua figura - quel timore e quella capacità di intimidazione che, solo nell'associazione mafiosa, si può raggiungere. E ovviamente, nell'ambito dell'associazione mafiosa, commetteva
reati.
Tra questi, in realtà, vi era anche (e soprattutto) quello relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che largamente beneficiava delle capacità criminali del RB, acquisiti proprio all'interno della (e tramite la) associazione mafiosa. Infatti, proprio nel capo di imputazione dell'odierno processo, veniva indicato come il ruolo principale del RB fosse quello di proteggere l'associazione finalizzata al narcotraffico dall'attività contrapposta e violenta dell'associazione rivale. Ebbene, per il ricorrente il tutto, laddove evidenziato nell'atto di appello (cosa effettivamente avvenuta), non si sarebbe potuto ignorare nella sentenza di secondo grado, pena rendere aprioristicamente vana la censura difensiva, ridotta a mero simulacro, mai realmente considerata. Ci si trova, dunque, al limite dell'omesso esame del motivo di appello. La sentenza impugnata, peraltro, sarebbe anche contraddittoria, in quanto la stessa pacificamente ammetteva la partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. e la relativa, innegabile, connessione con gli altri reati, salvo poi "dimenticare" tale fondamentale elemento in sede di valutazione della continuazione. Infatti, secondo la stessa decisione impugnata: "avuto riguardo a RB ZO, collaboratore di giustizia, non può che confermarsi la sua partecipazione all'associazione, da lui stesso ammessa nel corso della sua collaborazione ed ovviamente neppure contestata nell'atto di gravame. Nello specifico il predetto avrebbe apportato un rilevante contributo alla vita ed al mantenimento dell'associazione di cui si discute" (pag. 233 della sentenza impugnata). Che il RB svolgesse la propria qualità di membro dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, con le relative capacità e la relativa violenza, era stato altresì doppiamente specificato nel motivo di appello. Non solo. Si rappresentava, altresì, che le due partecipazioni criminali erano così strettamente legate da essere inscindibili, sia per come in concreto il RB si comportava, sia - soprattutto in relazione all'elemento psicologico che univa le due partecipazioni. Si lamenta, dunque, una forzatura operata dai giudici del gravame del merito nel non voler valutare positivamente gli elementi positivi annunciati in favore del riconoscimento della continuazione anzidetta. E si ricorda che è pacifico che "sussiste continuazione fra i reati di associazione a delinquere e associazione
76
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
finalizzata al traffico di droga solo se rientrano in progetto criminoso unitario" (il richiamo è al dictum di Sez. 4 n.3337/2016). Anche in tale ottica -prosegue il ricorso- veniva specificato che, nella sentenza definitiva (quella relativa al processo Predominio), era contestato anche un episodio ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo L); era dunque del tutto ovvio che lo spaccio di stupefacenti (già giudicato) fosse il reato fine dell'associazione per delinquere oggi contestata. Venivano evidenziati - sempre in sede di deposito dei motivi aggiunti - diversi parametri idonei sotto il profilo cronologico. Veniva ampiamente dimostrato su come la presente vicenda fosse di facile valutazione. Infatti, veniva specificato che: a. la contestazione odierna di carattere associativo, copriva un arco di tempo addirittura largamente sovrapposto con quanto indicato nella sentenza definitiva;
b. l'associazione oggi giudicata operava in tutta la prima parte dell'estensione cronologica dell'associazione mafiosa;
c. l'associazione per il narcotraffico operava per RB da gennaio 2017 a luglio 2018 e l'episodio di spaccio di cui al capo L della sentenza definitiva era commesso il 5 novembre e il 20 novembre 2018, quindi perfettamente all'interno del periodo di associazione. Si indicavano, inoltre, ulteriori elementi positivi nell'ottica del riconoscimento del vincolo, quali le analoghe modalità esecutive dei vari reati, sempre caratterizzate dall'essere una forma di esercizio violento del potere criminale sul territorio, e le abitudini programmate di vita e la finalità economico/criminale di molti dei reati oggi giudicati. I luoghi, inoltre, erano sene gli stessi. E la tipologia di reato era sostanzialmente identica: associativa e sempre espressione diretta della criminalità organizzata egemone sul territorio. Ci si duole che tali elementi positivi, indicati nell'atto di appello, tuttavia, siano stati trascurati in motivazione. Con il secondo motivo si lamenta, sempre in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione con i fatti precedentemente giudicati, che in sentenza (il richiamo è a pag. 247) vi sarebbe anche un evidente errore in diritto, laddove si legge di "diversità dei beni giuridici tutelati", come se ciò fosse in re ipsa idoneo all'esclusione della continuazione. Non solo, dunque, la sentenza impugnata avrebbe ignorato gli elementi positivi forniti dalla difesa, ma - laddove evidenzia l'unico elemento asseritamente contrario alla continuazione avrebbe commesso un evidente errore in diritto, atteso che la diversità del bene giuridico tutelato non osta al riconoscimento del vincolo stesso. Si pensi, a mero titolo di esempio, alla continuazione (per esperienza sempre riconosciuta) tra un omicidio (bene giuridico protetto: vita), il possesso di un'arma da fuoco utilizzata per l'omicidio stesso (bene giuridico protetto: soprattutto
77
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
l'ordine pubblico) e la ricettazione di quell'arma (bene giuridico protetto di natura sostanzialmente patrimoniale). Si sostiene, dunque, che non è corretto giuridicamente escludere la continuazione in ragione della diversità del bene giuridico protetto, a maggior ragione poiché tale elemento era posto in primaria rilevanza (sostanzialmente unica) e, dunque decisivo. Con il terzo motivo si lamenta mancanza della motivazione in relazione all'omessa valutazione del motivo di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si evidenzia che la Corte territoriale ha motivato l'esclusione della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. in virtù del fatto che, essendo il RB un collaboratore di giustizia e avendo già beneficiato della speciale attenuante sulla collaborazione, non meritasse un'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. La difesa, invero, specificava come le due attenuanti potessero essere oggetto di contemporanea applicazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez.
5. n. 34574/2010). La valutazione di tali elementi, tuttavia, mancava del tutto, anche in questo caso ai limiti dell'omesso esame del motivo di appello. Si censura, in particolare, il punto in cui la Corte territoriale afferma: "né si ritiene di concedere le circostanti attenuanti generiche (men che meno in regime di prevalenza sulle aggravanti), non apparendo neppure lui meritevole di una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio solo perché ha collaborato con la giustizia" (pag.246). Tale valutazione, in realtà, sarebbe del tutto erronea. E ciò, grave di per sé, sarebbe ancora più clamoroso nel caso concreto, in quanto l'attenuante ex art. 416 bis.
1. cod. pen., per giurisprudenza ormai costante, è sottratta al giudizio di bilanciamento. Si lamenta, inoltre, la mancata analisi (pur richiesta) sul ruolo di collaboratore di giustizia del RB, che ha evidentemente segnato una cesura così netta nella sua vita, non sotto il profilo dell'utilità oggettiva della collaborazione (effettivamente valutabile solo ex art. 416 bis.1 cod. pen.), ma sul profilo umano e soggettivo. Si chiedeva, cioè, di valutare come la collaborazione fosse stata espressione di resipiscenza e di una scelta di vita in favore della legalità, con l'avvio di un percorso di rieducazione, già largamente intrapreso. Tutto ciò, ovviamente, ex art. 62 bis cod. pen. avrebbe potuto rilevare, se fosse stato preso in considerazione, cosa non avvenuta.
78
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
• PA GI (22) a mezzo dell'Avv. Salvatore Silvestro. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione all'intervenuta condanna per il reato ex art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 1063 dell'imputazione. Secondo quanto si legge in ricorso, la Corte territoriale, muovendo dalla circostanza oggettiva che l'odierna ricorrente, convivente di IG LO, risulta la formale intestataria dell'autovettura Range Rover Evoque, ha ritenuto che la stessa integri, per ciò solo "una intestazione fittizia di beni sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 512 bis c.p.". In particolare, secondo i giudici di merito, tale intestazione era stata determinata dall'esigenza avvertita da IG LO di evitare di essere raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale. Sempre secondo quanto si legge nell'apparato argomentativo a sostegno della decisione adottata, dovrebbe ritenersi del tutto irrilevante che l'IG, all'epoca dell'acquisto dei beni suindicati da parte dei predetti, fosse un soggetto incensurato e che quindi non potesse sapere o immaginare di potere essere destinatario di un provvedimento ablatorio, atteso che le misure di prevenzione possono essere disposte anche nei confronti di chi ancora non si è macchiato di alcun delitto ed, inoltre, l'IG poteva supporre di essere controllato dalle forze dell'ordine, che prima o poi sarebbero stati scoperti i suoi affari illeciti, che l'ingente patrimonio di cui disponeva grazie ai guadagni ottenuti dal traffico di sostanze stupefacenti avrebbe destato sospetti e che avrebbe potuto essere conseguentemente sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale. Tale principio, astrattamente condivisibile in punto di diritto, secondo la ricorrente appare poco pertinente con la vicenda in esame. Si ricorda che, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, c.p., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente. Orbene, si sottolinea in ricorso che risulta in atti ampiamente provato che IG LO, all'epoca dell'acquisto dell'autovettura non fosse in condizione di poterla guidare a causa delle tragiche conseguenze dell'agguato subito all'esito del quale ha subito l'amputazione di un arto. Sarebbe pertanto, del tutto, evidente oltre che conforme alla logica, alle massime di esperienze e alle norme del codice della strada, che l'autovettura andasse intestata a chi effettivamente ne avrebbe avuto la concreta disponibilità mettendosi alla guida e cioè alla moglie dell'IG, odierna ricorrente.
79
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
La Corte territoriale, peraltro, non avrebbe adeguatamente valorizzato un dato incontestato ed incontestabile: l'idoneità in concreto della condotta realizzata dall'IG di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Sotto tale profilo ricorda la ricorrente come l'art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 stabilisce che "le indagini patrimoniali finalizzate alla richiesta della misura di prevenzione sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi ed associazioni del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente" e che ai sensi dell'art. 26 del medesimo d.lgs. 159/2011 "1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione." Per la ricorrente la sentenza impugnata si rivela del tutto asettica ai critici rilievi difensivi laddove stima la compatibilità tra la contestata fattispecie criminosa e l'intestazione del bene a soggetto raggiunto da presunzione di fittizietà dell'interposizione ex art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolvendosi la motivazione sul punto esternata in un ragionamento del tutto apodittico ed autoreferenziale. Si lamenta che i giudici del gravame del merito si siano discostati dall'orientamento più garantistico della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "La configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati intestati fittiziamente a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter ora sostituito dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, ma in questi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo" (Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzi, Rv. 265408 01; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, Lo
80
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Giudice, Rv. 254528 - 01; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340 - 01). In questo senso si sostiene che depongano le specifiche coordinate del fatto in contestazione, che hanno visto la mera intestazione di una autovettura, senza che la convivente, pur in assenza di risorse proprie di fonte lecita, si sia resa protagonista di successive e/o diverse operazioni per importi più o meno consistenti distribuite nell'arco degli anni oggetto di investigazione: contegno, questo, complessivamente poco compatibile con la determinazione di entrambi i coniugi di eludere le investigazioni dirette all'applicazione di una misura di prevenzione per il bene che si assume oggetto dell'intestazione fittizia, anche per le semplici modalità attraverso cui la strategia è stata attuata, di per sé inidonee a rendere più ardua la ricostruzione, a posteriori, delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto. Per la ricorrente appare pertanto, nel delineato contesto, la peculiare connotazione della fittizia attribuzione che, al massimo, si è esaurita in una mera simulazione, peraltro determinata dalle condizioni patologiche dell'IG, in quanto tale rilevante sul piano esclusivamente civilistico. Con il secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen., 62 bis e 133 cod. pen. nonché manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante lo specifico motivo di appello -ci si duole- la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso l'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per la ricorrente la motivazione della sentenza non consente di apprezzarne le ragioni nemmeno implicitamente atteso che i giudici di appello si sono limitati ad offrire una risposta seppur del tutto congetturale di tipo cumulativo e generalizzato, dopo avere concesso le invocate circostanze ad altri imputati. Né pare che l'apodittica affermazione secondo la quale "nessuno degli altri imputati appare meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi alcun elemento positivamente apprezzabile a tal fine e non dovendo farsi ricorso ad esse per mitigare la pena, essendo quella applicata congrua e proporzionata all'entità dei fatti a ciascuno contestati", possa considerarsi congrua e sufficiente risposta alla specifica deduzione difensiva.
una
La Corte territoriale, peraltro, anche considerando il trattamento sanzionatorio riservato all'odierna ricorrente, avrebbe dovuto tenere conto che tali circostanze sono previste dal legislatore con riferimento a situazioni non prevedibili, come avvenuto nel caso di specie, che incidono sull' apprezzamento complessivo del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto (il richiamo, tra le tante, è a
81
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Sez. 4, n. 20216/1995). Così come per la pena, quindi, anche per la ricorrenza delle "generiche", ancorata allo stesso parametro di valutazione di cui all'art. 133, cod. pen., valutazioni generiche ed asettiche non se ne possono fare, soprattutto, alla luce del principio che non vi sia reato al quale esse non possano accedere. Se si vuol sostenere, dunque, che in ipotesi sia rilevante la gravità dei fatti, bisognerà individuare di volta in volta la dimensione di siffatta gravità in relazione alla posizione del singolo soggetto e, quindi, relazionare singolarmente tale posizione alla "dimensione soggettiva" dell'imputato, quale risulta dalla sua vita antecedente e successiva al reato, alla sua condotta processuale e quant'altro individuato, appunto, dall'art. 133 c.p. come parametro utile allo scopo. Tale operazione è evidente non può risolversi nella petizione di principio proposta in sentenza e, in relazione alla specifica posizione dell'imputata (a carico della quale, come s'è visto, rilevano elementi di non univoca o determinante gravità).
3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Vanno operate alcune premesse di natura processuale.
2.1. Quanto alle lamentate violazioni dell'art. 192 cod. proc. pen. (così tutti i motivi di ricorso dell'Avv. Salvatore Silvestro per tutti i propri assistiti, quelli dell'Avv. Domenico Andrè per TR OL, il secondo e il terzo motivo dell'Avv. Stroscio per BO SE, i motivi dell'Avv. CA Picciotto per
82
OL RO, il primo motivo dell'Avv. Bonavita per IM) va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altre, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 29) ... la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante
83
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
2.2. Quanto alla denunciata violazione di norme costituzionali e/o di norme CEDU (tutti i motivi dell'Avv. AN Salvatore Scordo per IG PA, SS TA e TR ES denunciano, tra l'altro, la violazione dell'art. 111 Cost., tutti i motivi dell'Avv. Picciotto per OL denunciano la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu) va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di ZO, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nel caso che ci occupa non proposta.
3. L'Avv. Salvatore Silvestro per tutti i propri assistiti, in entrambi i proposti ricorsi, lamenta anche che la Corte territoriale non abbia, in realtà, offerto una reale motivazione, limitandosi ad un acritico recepimento delle tesi proposte dal primo giudice e limitandosi ad un mero richiamo per relationem della motivazione
84
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da:
RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
di questi senza, in realtà, confrontarsi con le argomentazioni spese dal difensore nei motivi di gravame nel merito. Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; conf. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 dep. 2013, Santapaola Rv. 256435-01). Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, che è quella che ci occupa, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo, Rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; conf. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura"
85
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto Sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep.2003, Delvai, Rv. 223061).
4. Numerosi sono i motivi comuni a più ricorrenti che possono avere una trattazione comune. Il primo è quello afferente alla sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 10 (primo motivo di ricorso dall'Avv. Salvatore Silvestro per tutti i propri assistiti, primo motivo di ricorso dell'Avv. Domenico Andrè per TR OL, secondo motivo di ricorso dell'Avv. Stroscio per BO SE). Il motivo in questione è manifestamente infondato.
-
Le recenti Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 01, 02 e 03 alle pagg. 41-42 della motivazione ribadiscono l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 T.U. Stup.: ...per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Di Pisa, Rv. 275583 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165 01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011-01; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112-01). In proposito Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli Rv. 282677-01 ha precisato che l'assenza di una c.d. "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione. Non è neppure necessaria l'esistenza di una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e la dotazione di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto. L'elemento aggiuntivo e
86
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso ex multis Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564-01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906-01; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906-01). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per l'attuazione del programma associativo;
c) ciascun associato sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini, ex multis, Sez. 4, n. 39022 del 28/09/2022, Castoro, non mass.; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, non mass. sul punto Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796-01)». Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3 n. 35975/2021) e, quanto all'elemento soggettivo, che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1 n. 30463/2011). Ebbene, nel caso che ci occupa, le argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale sono complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, conformi ai principi di diritto illustrati e, pertanto, idonee a resistere ai rilievi dei ricorrenti. Quanto al reato associativo contestato al capo 10), la Corte messinese, in primis, rimanda, quanto alle considerazioni in diritto sulla fattispecie criminosa, alle puntuali osservazioni svolte nella motivazione della sentenza di primo grado, per poi dare conto (pagg. 229 e ss.) del perché non ritenga esservi dubbio che la struttura delineata nel capo in esame presenti quei caratteri di stabilità nel tempo
87
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
e di distribuzione dei ruoli necessaria ad integrare un'associazione dedita all'acquisto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, si sottolinea che l'attività investigativa, dispiegatasi per un paio di mesi, ha permesso di ricostruire il modus operandi del sodalizio criminoso, che agiva secondo schemi prestabiliti e in termini di assoluta affidabilità commerciale (in particolare l'ordine veniva ricevuto davanti alla porta di casa, l'acquirente attendeva sul pianerottolo e la droga nel frattempo prelevata dagli occupanti l'appartamento veniva consegnata sempre all'esterno dell'abitazione). Segnatamente, le sostanze stupefacenti da immettere nel mercato locale venivano reperite in modo continuativo dai maggiorenti del gruppo, i quali, direttamente o avvalendosi di familiari, le vendevano ai singoli acquirenti o ai pusher che si presentavano a casa loro, con l'accordo che, qualora uno di essi fosse assente o fosse sprovvisto della specifica sostanza stupefacente richiesta, il compratore sarebbe stato dirottato da uno degli altri sodali che occupava un altro appartamento della medesima palazzina o del medesimo complesso edilizio. La presenza di telecamere poste all'esterno degli edifici e di schermi collocati all'interno delle abitazioni consentiva poi la immediata rilevazione della presenza delle forze dell'ordine. Ricorda ancora la sentenza impugnata che la sussistenza di un'associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, dotata di una struttura organizzativa idonea a durare nel tempo e il cui mantenimento era garantito dal consapevole e volontario contributo offerto da ciascuno dei partecipanti, è stata riferita anche dai collaboratori di giustizia RB ZO, soggetto intraneo al gruppo e di cui evidentemente conosceva tutte le dinamiche e che ha indicato IG LO e TR VI come coloro che conducevano il traffico di stupefacenti, BO AN, che ha dichiarato di avere appreso da VI IC che TR VI spacciava cocaina per conto suo e di IG LO, e AR SE. Quest'ultimo ha raccontato di avere appreso da RI LO che IG LO era il più grosso spacciatore di cocaina a Messina e che insieme a lui spacciavano IG ON, OS CA, tale UC e TR VI, e di avere saputo da IG ON che lo stupefacente a lui e ad IG LO lo fornivano BO AN ed anche RI LO, che a sua volta si approvvigionava da un soggetto calabrese di nome NI. Inoltre, il AR, essendo solito frequentare la casa di TR VI - che abitava al piano sovrastante l'appartamento della propria madre aveva avuto modo di constatare di persona non solo la presenza di un grande monitor che proiettava le immagini del sistema di videosorveglianza installato all'esterno, ma anche l'attività di spaccio gestita direttamente dallo TR.
88
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Sulla attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboratori di giustizia, con motivazione logica e congrua e corrispondente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia, la Corte territoriale evidenzia che si tratta di soggetti già ritenuti credibili in altri procedimenti, comunque inseriti nei circuiti criminali cittadini e quindi a conoscenza del contesto malavitoso nel quale vivono o hanno vissuto, e le cui dichiarazioni possono ritenersi attendibili in quanto spontanee, circostanziate e coerenti. Inoltre viene posto in rilievo che le propalazioni dei collaboratori, quand'anche scaturite dalla finalità di ottenere sconti di pena o altri benefici premiali, appaiono nel complesso lineari e ciascuna di esse riscontrata, quantomeno nel nucleo essenziale, dalle altre nonché da elementi esterni, rappresentati principalmente dalle chiare ed inequivoche intercettazioni nonché dagli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio e dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato all'interno del complesso edilizio teatro dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici del gravame del merito si confrontano, confutandolo, anche con il rilievo difensivo, riproposto anche in questa sede di legittimità, che AR SE non ha delineato i contorni di una realtà associativa, ma ha fatto riferimento ai singoli soggetti che si occupavano di spacciare sostanze stupefacenti, dando conto che tali propalazioni non sono idonee a far sorgere dubbi sull'esistenza di tale struttura organizzata di cui egli poteva non essere al corrente - avendo il predetto comunque fornito dei dati di sua conoscenza che concorrono a provare, unitamente agli altri elementi acquisiti in sede di indagini preliminari, l'operatività delle associazioni di cui si discute.
-
Né viene ritenuta idonea a minare la credibilità del predetto collaboratore di giustizia la circostanza che, nell'ambito dell'attività investigativa inerente all'operazione cosiddetta "Scipione", non è stato mai rilevato alcun contatto tra IG LO e RI LO, ben potendo tali contatti essere avvenuti in un periodo o in un contesto non monitorato e, quindi, essere sfuggiti alle indagini svolte in quel procedimento. Viene, in ogni caso, ribadito in sentenza come il contributo dei collaboratori di giustizia sia secondario rispetto alla compiuta ricostruzione dei reati che ci occupano, resa possibile da un validissimo impianto investigativo, essendo le dichiarazioni servite soltanto a confermare un quadro probatorio già pienamente cristallizzato grazie ai contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ai servizi di osservazione ed appostamento e alle immagini del sistema di videosorveglianza.
89
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
5. Comune a numerosi ricorrenti - l'Avv. Salvatore Silvestro per tutti i propri assistiti, ivi compreso, in relazione anche all'altra associazione di cui al capo 1061 IA RL (5) di cui al separato ricorso, gli avvocati Bonavita e André per TR OL (2), l'avv. Salvatore Stroscio per BO SE (3), l'avv. Fabio Segreti per TR VI (6), RO ST (7) e RO AS (16) e l'Avv. IE Garufi per CO AM (18) è il motivo, riproposto in questa sede, con cui ci si duole che, qualora ritenuta esistente, l'associazione criminosa di cui al capo 10 non sia stata qualificata ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90. Il motivo in questione è manifestamente infondato. Alle pagg. 44-45 della motivazione delle già ricordate Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 01, 02 e 03 il Supremo Consesso ha ribadito che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, T.U. Stup., è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098-01). Si è anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696-01). Ebbene, nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità enucleando puntualmente una pluralità di elementi ritenuti ostativi all'inquadramento della fattispecie nei termini richiesti. Per la Corte messinese (pagg. 231 e ss.) entrambe le associazioni contestate nel presente procedimento non possono essere sussunte nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/90.
-
Ciò perché, al di là della circostanza che molte delle cessioni avevano ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti come si vedrà meglio infra esaminando i singoli capi di imputazione, tanto da essere stata riconosciuta, in relazione ad esse, l'ipotesi disciplinata dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 - la presenza, in alcuni casi, di consistenti quantitativi, e, soprattutto, la frenetica e intensa, se non incessante, attività di spaccio posta in essere anche di
90
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
notte dai sodali denota una assoluta facilità di reperimento e di approvvigionamento della droga sul mercato (peraltro di diverse tipologie), del tutto incompatibile con la possibilità di configurare nel caso che ci occupa una organizzazione dedita al cosiddetto "piccolo spaccio" (e non a caso, ricorda il giudice di primo grado a pag. 895 della propria sentenza, la zona interessata da questa attività di spaccio è stata definita dal collaboratore di giustizia AR SE la "Scampia di Messina"). Del resto, la stessa parcellizzazione dell'imputazione in oltre mille capi d'imputazione, relativi a singoli episodi di spaccio, rappresenta plasticamente quella freneticità e quell'intensità dell'azione di spaccio di cui danno conto i giudici del gravame del merito
6. Numerosi sono poi gli imputati che lamentano violazione di legge e/o vizio motivazionale del provvedimento impugnato laddove è stata ritenuta la loro partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo 10.
Propongono la questione:
• L'Avv. Silvestro con il terzo motivo per IG ON (1), con il quinto motivo per SS RA (12), con il sesto motivo per DO IO (8), con il settimo motivo per OS CA (21), con l'ottavo motivo per EN AN (9), con l'undicesimo motivo in relazione a IG LO (10), di cui si contesta anche il ritenuto ruolo apicale;
ancora l'Avv. Silvestro nel separato ricorso per IA UC (5) anche per l'altra associazione di cui al capo 1061; • Gli avvocati SE Bonavita e l'Avv. Domenico Andrè, con due separati ricorsi, per TR OL (2) ⚫ l'Avv. Salvatore Stroscio per BO SE (3); ⚫ l'Avv. AN Salvatore Scordo per IG PA (4); AM CO (18) con il secondo motivo di ricorso a mezzo del proprio difensore Avv. IE Garufi. Tutti i motivi in questione sono manifestamente infondati. Fatto salvo quello che si dirà per i ritenuti ruoli apicali di IG LO e TR VI, quanto a tutti gli altri odierni imputati accusati di far parte della medesima associazione quali meri partecipi, seppure con ruoli differenti, la Corte territoriale, alle pagg. 232 e ss., dà conto motivatamente di ritenere che il giudizio di colpevolezza cui è pervenuto il primo giudice debba essere confermato nei confronti di TR OL, AM CO, RO ST, RO AS, BO SE, RB ZO, IA UC, OS CA, IG PA, IG ON, SS RA, EN AN, CO UG e DO IO.
91
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Quanto alla posizione di tali imputati, la Corte peloritana ricorda che la tesi difensiva, comune a più posizioni, secondo cui non è sufficiente la partecipazione ad uno o più reati fine per ritenere i soggetti appartenenti all'associazione, potendosi configurare più correttamente un'ipotesi di concorso di persone nei singoli reati, appare invero, nel caso che ci occupa, priva di pregio. Ciò perché, se è vero, infatti, con specifico riferimento a questa associazione, che i predetti risultano coinvolti ciascuno in specifici episodi di detenzione e di cessione delle sostanze stupefacenti e che ciò non è sufficiente, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, ad integrare una condotta punibile a titolo di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, vi sono tuttavia altri elementi da cui è possibile inferire una stabile e consapevole adesione degli stessi al sodalizio criminale in oggetto. Non si è trattato infatti di prestazioni "occasionali", essendovi da parte di tutti i partecipi la costante disponibilità a cedere le dosi di sostanze stupefacenti ai singoli acquirenti. E tale comportamento è stato logicamente ritenuto che si spieghi soltanto con lo stabile ed organico inserimento dei predetti nella compagine associativa, non potendo certo aspettarsi la stessa disponibilità incondizionata da parte di soggetti estranei alla congrega.
Venendo alle specifiche posizioni:
• Il motivo proposto nell'interesse di IG LO (10), peraltro del tutto generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, con motivazione priva di aporie logiche, la Corte territoriale conferma il decisum del giudice di primo grado evidenziando come IG LO, secondo quanto riferito anche dai collaboratori di giustizia, era il capo, il costitutore e il direttore dell'associazione contestata al capo 10), provvedendo egli ad approvvigionarsi della droga, a contrattare quantitativi e prezzi, a risolvere eventuali problematiche, a dare disposizioni ai sodali per eludere possibili controlli di polizia, ad occuparsi della riscossione dei crediti derivanti dall'acquisto delle sostanze e della concessione di eventuali sconti. Ed il suddetto ruolo di capo secondo la logica valutazione dei giudici del gravame del merito - non è per nulla intaccato dal fatto che egli si occupava personalmente, al pari degli altri sodali, dello spaccio al minuto delle sostanze stupefacenti, ben potendo egli, nell'esercizio dei poteri derivanti dalla posizione di supremazia e di infungibilità che rivestiva in seno al gruppo, attribuirsi anche questo compito. Il giudice di primo grado - va rilevato - aveva dedicato ampio spazio, nella propria motivazione, alla figura di IG LO, procedendo, come fatto per tutti gli altri imputati, a delinearne i profili di responsabilità in relazione ai reati-fine, salvo poi operare le sue considerazioni complessive in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso.
92
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si ricorda nella prima sentenza di merito che le particolarmente eloquenti risultanze dell'attività di intercettazione telefonica e ambientale, unitamente agli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio, documentano circostanze ed episodi, ampiamente illustrati, chiaramente rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, consentendo, allo stesso tempo, di delineare ruoli e organigramma. E si dà conto alle pagg. 898 e ss. di come sia risultata provata la posizione centrale nel gruppo criminale occupata da IG LO, il quale concentra su di sé i pregnanti compiti di coordinamento delle diverse piazze di spaccio del comprensorio e gestione del fiorente traffico illecito. E', infatti, l'IG, a tirare le fila dell'organizzazione, curando l'approvvigionamento della droga, gestendo le negoziazioni sui quantitativi e sui prezzi e occupandosi della risoluzione di eventuali problematiche. Emblematico, in tal senso, viene logicamente ritenuto l'intervento dell'IG, documentato dalle risultanze intercettative, al fine di porre rimedio a una situazione di "pericolo" per l'associazione insorta in seguito al litigio tra TR VI e RO TR che poteva attirare, per il contegno rissoso dei due coniugi, l'attenzione delle forze dell'ordine. Così è l'IG a prendere in mano la situazione decidendo che i clienti non vengano dirottati alla palazzina B come suggerito da AM CO, bensì spostati all'appartamento di TR OL all'interno della stessa palazzina C. Allo stesso modo IG LO, costantemente informato dei movimenti delle forze dell'ordine, dava disposizioni per tutelare l'attività in corso. Ancora il giudice di primo grado ricordava che, in una significativa conversazione intercettata il 5 giugno 2017, insospettito dai ripetuti fermi di clienti, diede, infatti, direttive ai fratelli TR, al fine prevenire eventuali controlli, ingiungendo loro di utilizzare AM CO come "vedetta" per controllare l'area. Sempre la sentenza di primo grado (pag. 899) ricordava come dalle risultanze delle indagini, di cui specificamente si dava conto, fosse risultato come IG LO venisse informato costantemente da parte dagli altri associati in merito alle situazioni debitorie dei clienti, e gestisse con piglio deciso le riscossioni, decidendo anche a chi fare sconti e a chi eventualmente condonare il debito. Con tali argomentazioni, in concreto, l'atto di appello non si era confrontato, limitandosi a ripetere le difese spiegate sin dal primo grado e, pertanto, la sentenza impugnata (pag. 241) non ha potuto che collocarsi nell'alveo delle considerazioni già espresse in primo grado, con un decisum che, trattandosi di doppia conforme sentenza di condanna, va a saldarsi con quello. • Con riferimento ad IG ON (1) e ad SS RA (12) ed alla loro partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo 10) il difensore
93
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
ricorrente ripropone alquanto genericamente ed acriticamente questioni già motivatamente disattese dai giudici di merito nella loro doppia conforme affermazione di responsabilità a carico degli stessi. Ed invero, con una motivazione che va a saldarsi alle già esaustive argomentazioni del giudice di primo grado (cfr. pag. 902 della sentenza del gup) la Corte messinese dà conto che IG ON organizzava l'attività di spaccio dall'interno della sua abitazione, sita all'ultimo piano della medesima palazzina. E che a tale attività partecipava fattivamente la moglie SS RA, la quale, dopo l'arresto del marito, continuava ad occuparsi della gestione del traffico di sostanze stupefacenti, indirizzando i clienti da TR VI. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che: *...all'interno della palazzina B dove i due "responsabili" della piazza di spaccio si avvalgono del prezioso aiuto dei familiari per condurre a termine in sicurezza i loro affari. E così, IG ON, detto "IN Munnizza", nella complessa gestione dell'ampia pletora di clienti, viene aiutato dalla moglie, SS RA, la quale, pienamente compenetrata nei suoi traffici, si assumeva anche la responsabilità di gestire la delicata fase successiva all'arresto del coniuge, indirizzando la clientela da TR VI» (il richiamo è alla conversazione intercettata alle ore 17.05.28 del 1 luglio 2017). Quanto ad IG ON, che pure ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia di avere svolto una continuativa attività di spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti, la Corte zanclea evidenzia con motivazione logica come non valga ad escludere la sua intraneità all'associazione la circostanza che, in alcune occasioni, come si coglie dal contenuto di certe conversazioni, abbia dirottato dei clienti che richiedevano sostanze che egli in quel momento non era in grado di fornire presso soggetti estranei all'organizzazione, posto che tale comportamento - lungi dall'essere sintomatico dell'assenza di affectio societatis - può trovare una plausibile giustificazione nella consapevolezza che, in quel frangente temporale, nessuno dei sodali disponeva di quella specifica sostanza, cosicché indicava al soggetto interessato all'acquisto una persona in grado di soddisfare la sua
richiesta.
Altrettanto logicamente viene posto in rilievo che nemmeno appare seriamente sostenibile che, a fronte dell'attività di spaccio gestita dai partecipi all'associazione, IG ON provvedesse a spacciare autonomamente nel medesimo contesto spaziale in cui agivano gli associati. Proprio l'intensa attività di spaccio svolta dal predetto e il notevole quantitativo di sostanze stupefacenti che egli deteneva all'interno della sua abitazione giustificano -secondo la concorde motivazione dei giudici di merito che non pare adeguatamente confutata negli atti d'impugnazione - il ruolo di
94
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
organizzatore della suddetta attività che gli viene attribuito nell'editto imputativo e che è stato riconosciuto in entrambe le pronunce. La moglie SS RA come si legge in sentenza - partecipava attivamente agli affari illeciti del marito, pur dovendo rispondere di un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente. A tal fine viene logicamente valorizzata la condotta dalla stessa tenuta dopo l'arresto del coniuge, atta a comprovare come la stessa fosse a conoscenza delle dinamiche associative, tanto da sostituirsi al predetto nella gestione della compravendita di sostanze stupefacenti senza ricevere dallo stesso specifiche indicazioni. E in precedenza la sua partecipazione attiva all'associazione viene ricondotta, ad esempio, alla circostanza di avere pagato lei la somma di mille euro in contanti per l'acquisto di una partita di droga che IG ON aveva effettuato da DO IO. E viene in tal senso ritenuto singolare come la richiesta del marito - il quale, nel corso di un'intercettazione telefonica, chiede alla moglie di dargli quell'importo non sia seguita da alcuna domanda della donna volta a capire a cosa servisse quella somma di non trascurabile entità. Anche questo elemento viene ritenuto estremamente significativo, potendo il silenzio della SS essere letto esclusivamente nel senso che la stessa era adusa a collaborare con il coniuge nella trattazione di affari di tal fatta. Una diversa lettura del compendio istruttorio sottenderebbe, in ogni caso, una inammissibile valutazione di merito, sottratta al giudizio di questa Corte di legittimità. • Con riferimento a IA UC (5) e OS CA (21), la Corte territoriale ricorda come sia provato che il primo effettuava attività di spaccio dal terzo piano della palazzina C coadiuvato dal OS, che era anche uno dei fornitori delle sostanze stupefacenti in favore dell'associazione, provvedendo a consegnare soprattutto cocaina ma anche marijuana ad IG LO e a TR VI (come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in special modo, da quelle rese da AR SE e RB ZO, che avrebbero appreso la circostanza dallo stesso OS) e a venderla a sua volta ad altri soggetti. In particolare, AM CO, in alcune occasioni, indirizzava gli acquirenti presentatisi a casa di TR VI dal IA, e ciò a comprova dell'interscambiabilità nelle cessioni e dell'intraneità dello stesso all'associazione riconducibile allo TR e all'IG. La Corte territoriale si confronta criticamente anche con la circostanza che il IA fosse inviso ad alcuni dei compartecipi ed anche ad uno dei capi - come emerge dal contenuto di alcune conversazioni riportate nell'atto di appello evidenziando come ciò non escluda che lo stesso fosse pienamente inserito nella
95
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
compagine associativa con il ruolo sopra indicato, ciò emergendo dagli altri elementi raccolti in fase di indagini preliminari. Viene poi correttamente rilevato che è pacificamente ammesso che un soggetto, come nel caso del IA, possa fare parte contemporaneamente di due associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, fornendo il proprio contributo ad entrambe, e potendo i dissapori con alcune persone intranee ad un'associazione essere giustificati dalla sua contestuale partecipazione al gruppo
rivale.
Quanto al OS, i giudici del merito (vedasi, in particolare le pagg. 903- 904 della sentenza di primo grado) danno atto che, a fronte delle convergenti dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia che avrebbero peraltro riferito circostanze apprese direttamente dall'accusato, così da potersi attribuire alle loro propalazioni assoluta credibilità perché si riscontrano a vicenda e della circostanza che anche AG SE, altro collaboratore ritenuto attendibile, parla del OS come di un membro di quell'associazione, del tutto irrilevante è l'assenza di specifici reati-fine contestati al predetto. Esenti da vizi di legittimità appaiono in proposito le considerazioni dei giudici di merito secondo cui è ben possibile che, nel periodo monitorato, il OS non abbia effettuato alcuna vendita al minuto di droga, così come è probabile che la consegna di sostanze stupefacenti non sia avvenuta presso l'abitazione di IG LO -diversamente da quanto si verificava di solito, secondo il narrato di RB ZO ma che sia stato utilizzato un diverso canale di
approvvigionamento.
-
La costante disponibilità del predetto a rifornire di sostanze stupefacenti la consorteria criminale capeggiata da IG LO giustifica per i giudici messinesi il suo stabile inserimento all'interno di tale sodalizio alla cui esistenza egli contribuiva con siffatta continuativa condotta - e la conseguente sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo 10). • Quanto a TR OL (2), lo stesso lamenta a mezzo di entrambi i difensori che non sarebbe stato neanche individuato il tipo di apporto al sodalizio di cui è stato ritenuto colpevole, con doppia affermazione di responsabilità, di far parte. In realtà entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di tale imputato, in ragione della loro aspecificità e genericità, sono inammissibili. In particolare, in plurimi punti, il ricorso a firma dell'Avv. Bonavita, censura passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, palesando anche graficamente che si tratta di una riproposizione dei motivi di appello. Per contro, i giudici del merito ricordano concordemente (cfr. pag. 232 della sentenza impugnata e pag. 901 di quella di primo grado) come sia rimasto provato
96
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
che lo stesso sostituiva in toto il fratello in caso di sua assenza o impedimento nella gestione dell'intenso traffico di sostanze stupefacenti nella palazzina C del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina, così da potersi ritenere anch'egli a pieno titolo organicamente inserito nella compagine associativa contestata al capo 10, avendo fornito un contributo rilevante alla sua esistenza di cui certamente anche in considerazione dello stretto legame con il congiunto era a conoscenza i cui scopi condivideva. Il giudice di primo grado, in particolare (pag. 900) ricorda che TR VI era "responsabile" con la collaborazione del fratello OL dello spaccio nello stabile C e sottolinea come « a TR VI e TR OL non è stato riconosciuto il ruolo di "capi" o "promotori" della associazione, in quanto formalmente non contestato, essendo agli stessi ascritto un ruolo di primaria importanza ma in termini di organizzatori dello spaccio e non di capi della associazione in sé». E ricorda, quanto all'agire di chi gestiva lo spaccio nella palazzina che: «L'appartenenza degli imputati a una medesima realtà associativa si trae oltre che dai citati "travasi" di clientela da una palazzina all'altra, anche dal dato fattuale della condivisione del medesimo modus operandi nella conduzione delle vendite, effettuate secondo uno schema fisso che prevedeva la ricezione dell'ordine davanti alla porta di casa, l'attesa dell'acquirente sul pianerottolo e la consegna della merce sempre all'esterno dell'abitazione. Ciascuno degli imputati è coadiuvato nell'attività illecita dagli altri componenti del gruppo familiare che per tale consapevole contributo rivestono a tutti gli effetti il ruolo di partecipi dell'associazione». AM CO (18) lamenta, a mezzo del proprio difensore, che la Corte territoriale non avrebbe dato adeguatamente conto del suo ruolo all'interno dell'associazione, tenuto peraltro conto che nessun collaboratore di giustizia ne ha parlato e che le modalità di compimento dei reati fine ne delineerebbero un ruolo assolutamente marginale in quanto egli si limitava soltanto ad aprire la porta ai tossicodipendenti che si recavano nell'appartamento ad acquistare lo stupefacente e a comunicare a tutti gli altri presenti all'interno dell'appartamento che avrebbero poi curato il confezionamento e la consegna dello stupefacente all'acquirente la quantità richiesta. Il motivo è manifestamente infondato perché non si confronta criticamente con la motivazione sul punto della Corte territoriale (pag. 232) che, quanto a tale ricorrente, ha ritenuto che lo stesso, e anche RO ST e RO AS (che non hanno contestato la loro responsabilità per il reato associativo sin dall'appello) devono considerarsi pienamente inseriti nell'organismo associativo in quanto, quali stretti parenti o affini di TR VI e TR OL (che sostituisce in toto il fratello in caso di sua assenza o impedimento nella gestione
97
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
-
dell'intenso traffico di sostanze, così da potersi ritenere anch'egli a pieno titolo organicamente inserito nella compagine associativa contestata al capo 10, avendo fornito un contributo rilevante alla sua esistenza, di cui certamente, anche in considerazione dello stretto legame con il congiunto, era a conoscenza e i cui scopi condivideva), coadiuvavano questi ultimi nell'attività di spaccio svolta nella palazzina C del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina. Tanto risulta - come si legge in sentenza in modo incontestabile dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. La presenza in casa dei predetti, la cessione di dosi di sostanze stupefacenti ai singoli acquirenti anche nelle ore notturne con le modalità collaudate di cui si è detto, l'indicazione del prezzo, la ricezione del corrispettivo sono tutti elementi che depongono nel senso della loro piena, completa e consapevole adesione al sodalizio gestito dal loro congiunto e del contributo fattivo ed essenziale da ciascuno di essi fornito all'associazione. Già il giudice di primo grado, peraltro, quanto a AM CO, aveva evidenziato (pag. 901) come AM CO, insieme a RO ST e a RO AS coadiuva i fratelli TR nella vendita al dettaglio, subentrando in caso di loro assenza o nelle ore notturne, come testimoniato dai plurimi episodi di spaccio loro contestati e per i quali c'è stata condanna. • BO SE (3), come visto in premessa, lamenta che la Corte territoriale parli di lui come di un pusher, riconosca che egli era anche un consumatore dello stupefacente, ma non specifichi i rapporti con la consorteria criminale. Anche tale motivo di ricorso, peraltro del tutto generico, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale (pag. 233) evidenzia come BO SE possa, senza tema di smentita, essere considerato il pusher dell'associazione, emergendo dal contenuto delle captazioni la sua attività di cessione al dettaglio delle sostanze stupefacenti messe a disposizione dai maggiorenti del gruppo (e, in particolare, da TR VI), che egli provvedeva poi a spacciare al dettaglio, non potendosi sostenere che tutta la droga così ricevuta, in considerazione sia del quantitativo che del numero degli acquisti, fosse destinata al proprio consumo personale.
-
Tale intensa attività si rileva in sentenza ha certamente contribuito al mantenimento in vita del sodalizio di cui è stato ritenuto partecipe. E quanto al rilievo difensivo che già in appello invocava l'applicazione dell'art. 649 cod. pen. per esservi concorso formale tra il reato per il quale il BO è stato già giudicato e i reati fine per i quali ha riportato condanna nel presente procedimento, viene rilevato che non si tratta del medesimo fatto diversamente qualificato, ma di diverse ipotesi di reato, che impongono una autonoma risposta punitiva.
98
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Tuttavia, i giudici del gravame del merito hanno riconosciuto il vincolo della continuazione tra la condotta giudicata con sentenza della Corte d'Appello di Messina del 6 giugno 2018 e i fatti di cui all'odierna imputazione. • L'Avv. AN Salvatore Scordo contesta la partecipazione del proprio assistito IG PA (4) al sodalizio criminoso evidenziando che la stessa viene messa in relazione al possesso di un ingente quantitativo di droga (quello di cui al capo 1) rinvenuta in un luogo che non è immediatamente riconducibile al proprio assistito e al possesso di un'arma che già i giudici di merito, escludendo l'aggravante, hanno ritenuto non riconducibile al gruppo associativo. Evidenzia pure che i congiunti dello stesso sono stati assolti dalla medesima imputazione e che non vi sono collaboratori di giustizia che ne parlino o intercettazioni che lo coinvolgano. I motivi in questione, tuttavia, sono manifestamente infondati. La Corte messinese, anche in questo caso con una motivazione che ben si salda e si integra con quella del giudice di primo grado (cfr. pagg. 211 e 900 della sentenza del Gup) dà conto di come sia rimasto provato che IG PA si occupasse di detenere la sostanza stupefacente e un'arma per conto dell'associazione. Tanto è emerso in modo incontestabile, secondo quanto si legge sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado, in occasione dei due accessi delle forze dell'ordine, eseguiti il 30 marzo e il 6 aprile 2017, laddove la prima volta il predetto venne avvisato dai familiari della situazione di pericolo, e la seconda volta venne individuato come il depositario, oltre che di un'arma di provenienza illecita trovata nella sua disponibilità, anche di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che era custodita in un cortile di sua pertinenza. Come si legge a pag. 900 della sentenza di primo grado: «IG LO è affiancato nella sua "attività" dal fratello PA, il quale svolge compiti di "custode" delle scorte di stupefacente detenute dalla congrega, come emerge con patente evidenza in occasione dei due accessi delle forze dell'ordine del 30 marzo e 6 aprile 2017 cui faceva seguito il sequestro di ingenti quantitativi di droga occultati nelle aree condominiali del complesso di case popolari colonizzato dagli IG». Proprio la disponibilità di questa elevata quantità di sostanza stupefacente nel quartiere sede operativa dell'organismo associativo ha portato entrambi i giudici del merito, con motivazione logica e congrua, oltre che rispettosa dei principi in materia più volte affermati da questa Corte di legittimità, a ritenere che tale sostanza egli detenesse per conto del gruppo di cui faceva certamente parte, non potendo logicamente sostenersi che l'attività di spaccio fosse gestita a livello personale, laddove, nel medesimo contesto, i suoi familiari spacciavano per conto dell'associazione di cui al capo 10).
99
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
La circostanza che tanto IG PA quanto la moglie TR ES abbiano negato la proprietà degli accessori per motocross e di un triciclo per bimbi accanto ai quali è stato trovato il sacco nero dell'immondizia contenente la droga per i giudici del gravame del merito è stata logicamente ritenuta del tutto irrilevante, in virtù del noto brocardo latino "nemo tenetur se detegere", a fronte delle dichiarazioni di segno contrario rese dai parenti dell'IG, seppure non nominativamente indicati. Inoltre, per la Corte messinese, la presenza di una "occupante abusiva" di quel terreno (quale risultante dalla sentenza prodotta dal difensore) non esclude che anche IG PA lo utilizzasse, non essendo peraltro recintato, ed essendo quindi accessibile a chiunque. • Anche le doglianze proposte nell'interesse di EN AN (9) sono manifestamente infondate in quanto ripropositive tout court di motivi di appello già motivatamente confutati dalla Corte territoriale. Secondo la coerente ed univoca ricostruzione dei giudici di merito EN AN era al contempo un'assidua acquirente di stupefacenti (che reperiva principalmente da IG ON), di cui faceva largo uso, e una pusher, provvedendo a venderla a sua volta per ricavare i soldi necessari per i successivi acquisti. Il continuativo apporto dalla stessa fornito nei due ruoli sopra precisati, quale emergente in modo chiaro ed inequivoco dal contenuto delle intercettazioni, ha consentito di ritenere la predetta inserita, quale partecipe, nell'organismo associativo di cui si discute in quanto punto di riferimento sicuro per la collocazione nel mercato cittadino della droga di cui la stessa associazione disponeva. Ciò nel solco del consolidato orientamento secondo cui "per la configurabilità del vincolo associativo finalizzato al narcotraffico è sufficiente che il rapporto che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per metterla in circolazione sia fondato sulla consapevolezza comune di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i propri ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga" (Sez. 4 n. 23452/2020); oltre che "integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga" (Sez. 4 n. 19272/2020). • Quanto ad DO IO (89) in sentenza si dà atto che, con CO UG era un fornitore stabile dell'associazione. La Corte territoriale rileva che, se è vero che vendeva le sostanze stupefacenti solo ad IG ON, è certo, in quanto risultante pacificamente
100
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
dalle captazioni, che ciò faceva nella consapevolezza che l'acquirente non comprava per sé ma nell'interesse dell'associazione di cui faceva parte. Già il giudice di primo grado (pag. 903), peraltro, aveva evidenziato come anche CO UG e DO IO fossero a pieno titolo inseriti nella consorteria criminale, con il ruolo di rifornitori di droga del sodalizio, oltre che di clienti al dettaglio - ruolo all'evidenza essenziale per l'operatività della consorteria - come acclarato dagli inconfutabili esiti dell'attività tecnica (intercettazioni e videoriprese). Coerente con tali risultanze, pertanto, appare la conclusione che anche l'DO, con la sua condotta protrattasi per un considerevole periodo temporale, ha fornito il proprio contribuito consapevolmente e volontariamente al mantenimento in vita dell'associazione. E dunque valgono i principi di diritto appena citati per EN AN.
7. Due sono gli imputati in questo processo a contestare, a mezzo dei loro difensori, il ruolo loro attribuito di partecipi nella seconda associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1061) dell'imputazione, ovvero quella che faceva riferimento al BO (sui cui elementi strutturali si sofferma ampiamente già il giudice di primo grado alle pagg. 905 e ss. ricordando come tale contestazione associativa prende le mosse dalle dichiarazioni rese da BO AN il quale, intrapreso nel 2017 un percorso di collaborazione con la giustizia, ha disvelato la struttura e la composizione del sodalizio familiare dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti). Si tratta di IM CA (15) e di IA UC (5), il secondo accusato, come visto in precedenza, di essere stato partecipe anche dell'altro sodalizio criminoso di cui al capo 10).
7.1. Il motivo (il primo) proposto nell'interesse del IM è manifestamente infondato in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e propone perlopiù una rivalutazione del fatto con particolare riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia BO. Si tratta di censure che non sembrano tener conto che tale collaboratore di giustizia era il fratello del capo dell'associazione criminosa e, quindi, inevitabilmente a conoscenza dei nominativi degli affiliati. Come si ricorda in sentenza, all'associazione capeggiata da BO AN e LE - le cui dinamiche, come appena detto, sono state illustrate dal fratello AN, collaboratore di giustizia, e riportate nella sentenza di primo grado (a cui la sentenza impugnata rinvia) - per un certo periodo aveva fatto parte anche IG LO. Quest'ultimo, successivamente, precisamente dopo l'arresto di
101
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
BO LE avvenuto nel mese di aprile del 2015, aveva deciso di "mettersi in proprio", organizzando, con i suoi familiari e le altre persone di cui si è prima detto, un'attività di spaccio concorrente, che aveva sottratto gran parte dei clienti ai BO, così da suscitare la reazione di AN, che viene infatti individuato dallo stesso BO AN e da altri collaboratori come il soggetto che avrebbe sparato, insieme a SS NI, ad IG LO e ai suoi parenti PA e ON. Nell'ambito di questo sodalizio, IM CA viene indicato da BO AN come la persona da cui AN PP e VI IC si procuravano la droga, e lo stesso BO lo riconosceva in fotografia, avendolo incontrato due volte. E che il predetto fosse inserito stabilmente nella compagine associativa riconducibile a BO AN lo si ricava secondo i giudici del gravame del merito anche dalla circostanza - emersa da una conversazione captata all'interno dell'abitazione di VI IC il 22 febbraio 2017 che quest'ultima pretendeva che, dopo l'arresto del marito, pure il IM provvedesse al mantenimento del carcerato e dei suoi familiari, secondo la regola comunemente adottata nei contesti associativi. Il ruolo di fornitore dell'associazione per i giudici di merito ha trovato riscontro in altre intercettazioni, laddove viene fatto espressamente (in particolare da AG LE e da EN AN) il nome del IM come del soggetto che aveva venduto la sostanza stupefacente o che la deteneva in casa. Orbene, la stabile e continuativa attività di rifornimento di sostanza stupefacente in favore di tale associazione, in uno alla pretesa avanzata nei suoi confronti dalla VI nei termini sopra evidenziati, sono elementi sufficienti, secondo la logica motivazione della Corte messinese, per potere affermare che il IM fosse un membro della consorteria criminale capeggiata da BO AN, potendo tale richiesta di aiuto economico essere rivolta soltanto ai sodali e non potendosi invero diversamente interpretare la suindicata conversazione, in mancanza di elementi che consentano di individuare eventuali altre ragioni sottese al chiesto pagamento. Coerente, pertanto, appare la concorde conclusione di entrambi i giudici di merito che il IM, essendo un sicuro punto di riferimento per l'approvvigionamento di droga, ha apportato un importante contributo, consapevole e volontario, ai fini della sussistenza dell'associazione, che ha potuto continuare ad operare grazie allo smercio di sostanze stupefacenti, fomite in gran parte proprio da lui.
7.2. Ricorda la sentenza impugnata che IA UC, sempre secondo le indicazioni fornite dal collaboratore BO AN, era un altro partecipe della suddetta associazione, e si occupava di spacciare la sostanza stupefacente
102
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
per conto di BO AN, come da quest'ultimo riferito al fratello in occasione di un colloquio avvenuto in carcere nel 2014, e come confermato da VI IC, che BO AN aveva incontrato durante un permesso premio. Per i giudici di appello la circostanza dell'adesione anche al sodalizio capeggiato da BO AN da parte del IA si desume, ad colorandum (non potendo all'evidenza questo essere un elemento decisivo e autosufficiente) dall'interessamento da quest'ultimo manifestato affinché il suo capo potesse essere inserito in una struttura residenziale terapeutica, tanto da avere contattato il Presidente della Comunità Faro e da avere così consentito al predetto di beneficiare degli arresti domiciliari presso quella struttura a decorrere dall'11 settembre 2017. Tale interessamento, infatti, può essere interpretato, unitamente agli altri dati prima evidenziati, nel senso che il IA si è prodigato in favore del capo dell'associazione di cui faceva parte e non di un mero conoscente. In sentenza si ricorda che della partecipazione del IA al gruppo di BO AN ha parlato, seppure in termini dubitativi, anche il collaboratore LE AV.
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
8. Occorre ora passare all'esame dei motivi riguardanti specifiche questioni e/o specifici capi d'imputazione.
8.1. Del tutto generiche sono le doglianze proposte nell'interesse di IM CA (15) per quanto concerne la cessione della cocaina il 18 giugno 2017 ad LE AG di cui al capo 643. Lo stesso ricorrente pare non mettere in dubbio la stessa, ma proporre una sorta di non punibilità in relazione alla circostanza che la cessione avrebbe avuto ad oggetto una sostanza stupefacente di pessima qualità. In proposito la Corte territoriale ha esaustivamente motivato a pag. 243 della sentenza impugnata evidenziando che la responsabilità del IM in ordine a tale reato emerge chiaramente dal contenuto delle captazioni. E come peraltro, in quella sede, la difesa si fosse limita a sostenere che non vi sarebbe la certezza che la cessione sia effettivamente avvenuta, laddove, invece, il disappunto manifestato dal AG all'IG in ordine alla qualità della droga acquistata dal IM comprova siffatta circostanza e consente ai giudici di appello di pervenire alla conferma della sentenza di primo grado anche in relazione alla contestazione in esame.
8.2. PA GI (22) sul reato di interposizione fittizia ex art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 1063 propone un motivo manifestamente infondato. Il giudice di primo grado aveva ricordato a pag. 927 della propria sentenza che gli accertamenti condotti su IG LO, disoccupato, hanno evidenziato che lo stesso convive more uxorio con PA GI, nata a [...] il 10 gennaio
103
1991, e che è inserito nello stato di famiglia del padre della compagna, PA LE, nato a Messina l'[...], a [...] volta coniugato con SS NA, nata a [...] il [...]. La coppia ha cinque figli, tutti minorenni (IG AN, nato a [...] il [...]; IG LE, nato a [...] il [...]; IG Siryana, nata a [...] il [...]; IG Maicol, nato a [...] il [...]; IG Ryan, nato a [...] il [...]). Il Gup dava anche atto che PA GI, anch'ella disoccupata, risulta avere dichiarato redditi solamente per gli anni 2012, 2013 e 2014 - per un importo massimo di euro 1.048,00 percepito nel 2012 - quale titolare della ditta individuale denominata "SCARFACE di RA IU, operante nel settore bar, gelateria e pasticceria, attiva dal 24 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013. L'attività imprenditoriale, avente sede in Messina, Viale Giostra s.n.c., è stata attiva per circa quattordici mesi, dal 21 settembre 2012 al 31 dicembre 2013; periodo durante il quale è stata registrata una spesa per canone d'affitto del locale commerciale pari a euro 26.400, pari a oltre il 50% del volume d'affari dichiarato. Ebbene, delineato il quadro patrimoniale di tale famiglia, allargata anche al suocero, con un'analitica indicazione delle risultanze reddituali, il Gup aveva evidenziato come PA GI avesse acquistato il 26 febbraio 2019 l'autovettura Land Rover modello Range Rover Evoque Cabriolet, targata FT162KV (telaio SALVA5BN3HH243932), al prezzo di 40.000 euro. E aveva tratto la logica conclusione che: << Sussistono, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sia il requisito della sproporzione del valore dei beni mobili registrati in questione rispetto ai redditi degli imputati per gli anni di riferimento, che la concreta impossibilità di dimostrare che gli stessi siano stati acquisiti e mantenuti attraverso conferimenti di denaro di provenienza lecita, essendo di contro evidente l'ipotesi contraria, e cioè che le risorse impegnate fossero di provenienza illecita, per come dimostra l'attività di indagine realizzata e sopra compendiata, tutti riconducibili ad IG LO» (pag. 929). Con tali dati ed argomentazioni l'atto di gravame nel merito non si era confrontato adeguatamente. In ogni caso, adempiendo al proprio onere motivatorio, la Corte messinese, alle pagg. 240 e 241 della sentenza impugnata dà atto, accomunandone la trattazione, che i reati di cui ai capi 1063), 1064) e 1065) riguardano tre ipotesi di intestazione fittizia di beni, di cui sono accusati IG LO e rispettivamente PA GI, PA LE e SS NA, quali intestatari fittizi di beni di proprietà di IG LO, che ne era in realtà rimasto in possesso e che ha agito al fine di evitare di essere raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale.
104
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Corretto appare il rilievo dei giudici messinesi secondo cui è del tutto irrilevante, invero, che l'IG, all'epoca dell'acquisto dei beni suindicati da parte dei predetti, fosse un soggetto incensurato e che quindi non potesse sapere o immaginare di potere essere destinatario di un provvedimento ablatorio. Infatti, intanto le misure di prevenzione possono essere disposte anche nei confronti di chi ancora non si è macchiato di alcun delitto ed, inoltre, l'IG poteva supporre di essere controllato dalle forze dell'ordine, che prima o poi sarebbero stati scoperti i suoi affari illeciti, che l'ingente patrimonio di cui disponeva grazie ai guadagni ottenuti dal traffico di sostanze stupefacenti avrebbe destato sospetti e che avrebbe potuto essere conseguentemente sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale. Se ne desume, dunque, logicamente- diversamente da quanto si opina in ricorso il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice anche in capo a PA GI, ovvero il fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Invero non si spiega logicamente per quale altra ragione l'IG avrebbe dovuto intestare alla PA l'autovettura, apparendo per la Corte messinese pretestuosa la giustificazione addotta dalla difesa - e riproposta acriticamente in questa sede- ovvero che il predetto intendeva far risultare quale proprietaria del mezzo in questione la persona che lo avrebbe effettivamente utilizzato, essendo egli impossibilitato a guidare a seguito dell'amputazione della gamba posto che nulla impediva che l'IG fosse formalmente titolare del veicolo, che pure sarebbe stato condotto da altri soggetti, data la menomazione fisica che non gli consentiva di guidare. Né vale argomentare -secondo la logica considerazione che si legge in sentenza che la finalità elusiva delle alienazioni contestate non avrebbe potuto essere perseguita facendo formalmente acquistare dei beni alla moglie e ai suoceri con cui l'IG risultava convivere, posto che le indagini patrimoniali finalizzate alla richiesta di una misura di prevenzione, a norma dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, si estendono anche al coniuge, ai figli e a coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti destinatari del provvedimento. Sul punto, infatti, questa Corte di legittimità, come ricorda la sentenza impugnata, ha precisato che il reato si configura pure quando gli intestatari fittizi di beni siano familiari del soggetto già raggiunto o che possa essere raggiunto da una misura di prevenzione patrimoniale e non risultano avere redditi propri sufficienti per effettuare l'acquisto di quei beni (come nel caso che ci occupa, richiamandosi sul punto quanto riportato nella sentenza impugnata in ordine alla sperequazione tra il reddito lecito del nucleo familiare e le spese affrontate per gli acquisti), così da potersi fondatamente sostenere che fossero stati impiegati gli introiti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti posto in essere dall'IG.
105
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Ed anche gli intestatari fittizi erano certamente a conoscenza della finalità elusiva perseguita da IG LO, attesi i rapporti di stretta parentela intercorrenti con quest'ultimo.
8.3. L'Avv. Fabio Segreti per TR VI (6), RO ST (7) e RO AS (16) lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. per tutti gli episodi contestati ai suoi assistiti. Si tratta, tuttavia, di un motivo d'impugnazione del tutto generico, e pertanto inammissibile, che non indica, capo per capo, quali avrebbero dovuto essere gli elementi di cui è mancata la valorizzazione ai fini della fattispecie meno afflittiva. Per contro, con una tecnica motivazionale che appare corretta, la Corte messinese ha evidenziato caso per caso quelli che sono stati gli episodi, peraltro non pochi, in cui ha ritenuto di qualificare i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, limitandosi per quelli per i quali non l'ha fatto a dare conto di circostanze dei singoli fatti esplicative ictu oculi della non riconducibilità all'ipotesi lieve.
8.4. BO SE (3), attraverso il suo difensore, ripropone le questioni in punto di ne bis in idem e di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. su cui la Corte territoriale aveva già ampiamente motivato, confutandole. Il giudice di primo grado, a pag. 903 della propria pronuncia, aveva evidenziato che: «Marcata è (...) la posizione partecipativa di BO SE, il quale opera in seno al contesto criminale di riferimento rifornendosi di grossi quantitativi di sostanza stupefacente dallo TR che, poi, rivende al dettaglio alla pletora dei tossicodipendenti che ruotano intorno all'isolato di via Seminario Estivo». E la Corte territoriale, con una motivazione che a quella si salda in un tutt'uno, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, aveva dato atto, a sua volta di ritenere che: << BO SE può, senza tema di smentita, essere considerato il pusher dell'associazione, emergendo dal contenuto delle captazioni la sua attività di cessione al dettaglio delle sostanze stupefacenti messe a disposizione dai maggiorenti del gruppo (e, in particolare, da TR VI), che egli provvedeva poi a spacciare al dettaglio, non potendosi sostenere che tutta la droga così ricevuta, in considerazione sia del quantitativo che del numero degli acquisti, fosse destinata al proprio consumo personale. E tale intensa attività ha certamente contribuito al mantenimento in vita del sodalizio di cui è stato ritenuto partecipe». (pag. 233 della sentenza impugnata). La Corte zanclea si è anche confrontata, confutandolo, con il rilievo difensivo riproposto acriticamente in questa sede, che invocava l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per esservi concorso formale tra il reato per il quale il BO è stato già giudicato e i reati fine per i quali ha riportato condanna nel presente procedimento, rilevando che non si tratta del medesimo fatto diversamente
106
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
qualificato, ma di diverse ipotesi di reato, che impongono una autonoma risposta punitiva. Tuttavia, nei confronti di BO SE è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra la condotta giudicata con la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 6 giugno 2018 e i fatti di cui all'odierna imputazione.
8.5. Con il secondo motivo di ricorso per IG PA (4) si contesta la condanna per il reato di cui al capo 1). Il motivo è del tutto generico, e quindi inammissibile. Il giudice di primo grado aveva ricordato a pag. 211, in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), che in data 6 aprile 2017, operanti della Squadra Mobile di Messina, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, giunti all'altezza del Viale Giostra, all'incrocio con il Viale Margherita, fermarono l'autovettura SMART, targata CG959VP, condotta da IG PA, il quale venne trovato in possesso (occultata nella cintura dei pantaloni) di una pistola semiautomatica, marca Beretta, cal. 9 x 21, con matricola abrasa, completa di caricatore e di dodici proiettili del medesimo calibro, di cui uno in canna, detenuta illegalmente. E che la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza attivato presso il plesso delle case IACP di via Seminario Estivo documentò, in effetti, che nel primo pomeriggio del 6 aprile 2017, l'IG aveva preso con sé l'arma poi sequestrata. Fece poi seguito una perquisizione domiciliare all'esito della quale, nel cortile antistante l'abitazione dell'uomo veniva rinvenuto, all'interno di una grossa busta nera dell'immondizia contenente vecchie coperte, un involucro di cellophane trasparente con all'interno 518,80 grammi lordi di sostanza stupefacente che venne sequestrata e risultò essere hashish del peso di 490,90 grammi, pari a 2.061,08 dosi medie singole. Secondo la logica motivazione del giudice di primo grado - che ricorda come per l'arma IG PA sia stato separatamente processato e condannato - non può essere posta in dubbio la riconducibilità della sostanza all'odierno imputato, in quanto accanto al sacco nero dell'immondizia ove è stata rinvenuta la droga (che era riposto nel cortile antistante l'abitazione dell'IG in comune con l'abitazione adiacente, che tuttavia risultava disabitata) come attestato dai verbalizzanti si trovavano accessori per motocross e un triciclo per bimbi che gli stessi parenti dell'IG indicavano essere di sua proprietà. Con tali elementi di fatto l'atto di appello non risulta essersi confrontato, riproponendo le sole due questioni riproposte in questa sede della non riconducibilità di tali ultimi oggetti all'IG e dell'essere stato lo stesso condannato sì, nel separato procedimento per l'arma, ma senza che la stessa sia stata messa in relazione alla sua appartenenza al sodalizio criminale di cui al capo 10).
107
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Quanto a tale ultimo elemento appare evidente che ciò è avvenuto in quanto il processo si è celebrato prima dell'affermazione della sussistenza del sodalizio in questione, per cui, per ragioni di celerità, la connessione tra le due attività delittuose non è stata messa in correlazione. Ma ciò non significa che il dato di fatto del possesso di quell'arma non possa essere valutato nel presente processo, in cui, come ricorda a pag. 240 la sentenza impugnata, IG PA, oltre che del reato associativo di cui si è detto, deve rispondere anche del reato di cui al capo 1) per essere stato rinvenuto, nel cortile antistante la sua abitazione in comune con la casa adiacente, un sacco nero contenente 490,90 grammi di hashish. E per la Corte messinese sulla riconducibilità certa di tale sostanza al predetto imputato valgono le considerazioni svolte nell'ambito della motivazione relativa alla sua qualità di associato dell'organismo di cui al capo 10) di cui si è detto in precedenza.
8.6. Con il terzo motivo dell'Avv. Scordo e il primo motivo dell'Avv. Silvestro si contesta per SS TA (11) la condanna per il reato di cui al 1049 (si dice che la frase intercettata con il marito "pesiamo questa" non necessariamente si riferisce a droga da spacciare). Il motivo in questione tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in questa sede. Diversamente da quanto opina il ricorrente, per contro, priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto appare la motivazione della sentenza impugnata che è stata posta a fondamento della confermata statuizione di condanna di SS TA in ordine al reato di cui al capo 1049) secondo cui «la locuzione captata in ambientale in data 11 marzo 2017 tra la predetta e il marito TR ON, laddove gli stessi dicono "pesiamo queste", non può essere invero interpretata nel senso voluto dalla difesa, ovvero che la detenzione della sostanza stupefacente fosse per uso personale, essendo la pesatura funzionale generalmente al successivo spaccio e non al consumo personale, in mancanza di altri elementi univocamente indicativi di tale finalità» (pag. 239).
8.7. Con il quarto motivo dell'Avv. Scordo e il secondo motivo dell'Avv. Silvestro si contesta la condanna intervenuta per IG PA (4), SS TA (11) e TR ES (17) per reato di cui al capo 1051 (la droga nei due bustoni neri che si sostiene contenessero immondizia). Il motivo è manifestamente infondato in quanto generico e privo di un reale confronto critico con la motivazione di cui a pag. 239 della sentenza impugnata che, confermando la statuizione di condanna del giudice di primo grado, ha ricordato come il 30 marzo 2017, il sistema di videosorveglianza installato dalla polizia nel complesso residenziale di via Seminario Estivo per monitorare i movimenti sospetti emersi dalle intercettazioni, riprese le due donne uscire dalla loro abitazione con in mano due buste nere per la raccolta dei rifiuti. E che la
108
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
conversazione captata pochi minuti prima, nel corso della quale TR ON, la moglie e la IG facevano riferimento alla presenza delle forze dell'ordine, corrobora l'ipotesi investigativa secondo cui in quegli involucri fosse stata riposta della sostanza stupefacente, di cui evidentemente i tre intendevano disfarsi, anche se alcun accenno a tale intenzione viene fatto durante i loro dialoghi, presumibilmente perché sospettavano di essere intercettati. Logico appare il rilievo che si legge in sentenza secondo cui non si comprende, infatti, per quale altra ragione, se non per sfuggire ai controlli di polizia, le due donne si sarebbero attivate per far sparire la droga, simulando che si trattava di rifiuti. E che la circostanza che poi queste buste non siano state rinvenute in sede di perquisizione non vale invero ad escludere la responsabilità dei predetti, essendo ben possibile che, prima dell'arrivo della polizia, quei contenitori siano stati portati in un altro luogo, così da non essere trovati. I giudici del gravame del merito hanno anche motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui, in ogni caso, la condotta di SS TA andava riqualificata ai sensi dell'art. 378 cod. pen., sul corretto rilievo che l'occultamento dello stupefacente è stato dai tre odierni imputati concordato facendo esclusivo riferimento alla presenza delle forze dell'ordine. Ciò a dimostrazione che la detenzione di quella partita di stupefacenti era riconducibile a tutti e non al solo TR ON, perché, altrimenti, sarebbe stato logico che il predetto desse un preciso incarico alle congiunte, che invece hanno anch'esse ritenuto necessario disfarsi della droga da loro custodita senza essere in ciò guidate da alcuno. Conferente, peraltro, appare il richiamo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui, nel delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che è un reato permanente, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale. Priva di aporie logiche è anche la motivazione con cui la Corte messinese dà conto che neanche può ritenersi estraneo al reato IG PA in quanto, proprio la circostanza che egli sia sopraggiunto a casa dei suoceri circa dieci minuti dopo il trasporto delle buste nere, comprova la sua responsabilità a titolo di concorrente, potendosi la sua presenza spiegare logicamente con la necessità di sincerarsi che il piano teso a disfarsi della sostanza stupefacente nella sua disponibilità evidentemente previamente concordato con le complici, con cui agiva in perfetta sinergia - fosse andato a buon fine. E che neppure la circostanza che sia stato il predetto a indirizzare gli inquirenti sul terrazzo dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente può condurre ad escludere la sua colpevolezza in ordine al reato in questione.
109
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Sul punto i giudici del gravame del merito danno atto di condividere l'argomentazione spesa dal primo giudice, ovvero che ciò ha fatto al fine di evitare altri controlli all'interno dell'abitazione.
8.8. Con il terzo motivo dell'Avv. Silvestro relativo a RO TR (20) ci si duole della condanna per il reato di cui al capo 366 (la donna, come si legge in imputazione «deteneva e cedeva a soggetto non identificato, in concorso con altro soggetto non identificato, sostanza stupefacente di tipo e quantità non determinata al prezzo di 20 euro. Nello specifico, l'acquirente si recava presso la abitazione sita in via Seminario Estivo complesso IACP palazzina C piano secondo int. 25, ove gli era consegnato lo stupefacente. In Messina il 17 luglio 2017. ore 12.02), facendo questione di connivenza non punibile. Il motivo è manifestamente infondato, ripropositivo e in fatto. Come ricorda il giudice di primo grado a pag. 347 della propria sentenza alle ore 12:02 del 17 luglio 2017 le telecamere di videosorveglianza immortalavano un episodio di cessione che vedeva protagonista RO TR, compagna di TR VI, la quale accoglieva un cliente che chiedeva "15 per tirare e 5 euro d'erba". La donna risponde: "aspetta un minuto che ...". Subito dopo -si legge ancora nella prima pronuncia-si risente l'uomo che ripete la stessa richiesta e la porta si chiude. Poco dopo esce qualcuno a consegnare e l'uomo ringrazia e va via. Ebbene, anche in questo caso, come si rileva dall'atto di appello e come si reitera in questa sede, non si contestano gli accadimenti in fatto, ma si sollecita una riqualificazione giuridica non conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di differenziazione tra concorso nel reato e connivenza non punibile. Per la Corte messinese (cfr. pag. 244 della sentenza impugnata) la statuizione di condanna nei confronti di RO TR, chiamata a rispondere del solo reato di cui al capo 366) - riqualificato ai sensi dell'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 309/90 alla luce della quantità di droga richiesta e del prezzo sborsato per il suo acquisto, con conseguente riduzione della pena inflitta in primo grado - deve essere confermata. Ciò in quanto -secondo una motivazione che si palesa priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la partecipazione della predetta alla condotta contestata in concorso con il marito TR VI si evince dalla circostanza che la stessa, di fronte alla richiesta di una persona che intendeva acquistare sostanze stupefacenti di diversa tipologia, non si limita a restare passiva in attesa di eventuali iniziative del coniuge, ma invita l'acquirente ad aspettare, così manifestando non solo la consapevolezza dell'attività illecita svolta dallo TR - che da sola, invero, non avrebbe giustificato un'affermazione di colpevolezza,
110
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
ma avrebbe costituito un'ipotesi di connivenza non punibile - ma anche la volontà di aiutare il correo con un comportamento collaborativo e di supporto. La sentenza impugnata opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. la recente Sez. 4 n. 13597 del 25/03/2025, Settimio, non mass.) secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere integrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce concorso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale egli può
contare.
Questa Corte di legittimità, in particolare, ha più volte espresso il principio secondo il quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina;
conf. Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).
8.9. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti dall'Avv. CA Picciotto nell'interesse di OL RO (13) che, come rilevato dallo stesso difensore ricorrente, condannato in primo grado per il reato associativo di cui al capo 10 e per il reato fine di cui al capo 800 all'elevata pena di anni 12 mesi 5 giorni 10 di reclusione e stato assolto in appello in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso e si è vista confermare la condanna per il solo reato fine di cui al capo 800 ("...perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 della medesima
111
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
legge, cedeva a terzi sostanza stupefacente di tipo e quantità non precisata. In Messina, il 16 aprile 2017") con una riduzione della pena a un anno un mese e 10 giorni di reclusione. Del tutto destituiti di fondamento sono i richiami che il ricorrente opera a una necessità da parte della Corte di appello di una motivazione rafforzata. Motivazione rafforzata che certo non era dovuta nel momento in cui si è passati per il più grave reato associativo da una condanna ad un'assoluzione. Nemmeno pare sussistere la lamentata contraddittorietà della motivazione laddove i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che sulla base del medesimo compendio probatorio, costituito prevalentemente dalle intercettazioni, andasse esclusa la prova del quid pluris necessario per addivenire ad una condanna per il reato associativo mentre rimanesse confermata la prova nella partecipazione al solo reato fine di cui il giudice di primo grado dà ampiamente conto a pag. 662 della propria sentenza (ove si legge, trascrivendo lo stralcio dell'intercettazione, che « Da una conversazione intercettata il 16 aprile 2017 si aveva riprova del fatto che il OL, a sua volta, procurava "la roba" a terzi, suscitando lo stupore dell'IG») e quello di secondo grado conferma a pag. 237 dando conto che il solo episodio di spaccio contestatogli non può, infatti, essere interpretato come un'attività posta in essere in favore dell'associazione, bensì come una condotta illecita funzionale a reperire il denaro necessario per acquistare altra sostanza stupefacente di cui il OL faceva largo uso». Anche le generiche contestazioni che il ricorrente opera alla portata probatoria delle intercettazioni telefoniche paiono ignorare la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di intercettazioni e di interpretazione delle stesse. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-01, (pag. 47 della motivazione;
conf. Sez. 4, n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.) hanno ribadito il principio già affermato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, che avevano affrontato il tema dell'interpretazione dei risultati delle captazioni, strettamente legato a quello del valore probatorio delle stesse, ed hanno chiarito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, rappresenta una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in base alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01). E' stato anche sottolineato che il giudice di merito, in tali casi, è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che un
112
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
determinato termine viene utilizzato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Felino, Rv. 267650-01). Per il resto quelle proposte nell'interesse del OL appaiono doglianze volte a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio in atti che non è consentita evidentemente in questa sede di legittimità.
8.10. Con i primi due motivi nell'interesse di MO IE (14) - assolta in primo grado per non aver commesso il fatto in relazione al reato associativo- si fa questione in punto di responsabilità e, in particolar modo, si lamenta che i giudici avrebbero dovuto assolvere l'imputata tossicodipendente in quanto non vi era una prova sufficiente a dimostrare che lo stupefacente di cui al capo 756 dell'imputazione fosse destinato allo spaccio. Per la ricorrente non sarebbe sufficiente quanto risultante dall'inequivocabile intercettazione telefonica con IG LO del 17 Aprile 2017. Si tratta di due motivi manifestamente infondati e comunque inammissibili perché tendono a richiedere a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado che, costituendo un tutt'uno in ragione dell'essere di fronte ad una doppia conforme affermazione di responsabilità, motivano congruamente l'affermazione di responsabilità della MO Per la Corte messinese il giudizio di colpevolezza cui è pervenuto il primo giudice deve essere confermato, in quanto, pur trattandosi di un soggetto tossicodipendente, che quindi il più delle volte comprava la droga per fame uso personale, in quella specifica occasione, come comprovato dagli atti di indagine e, più specificatamente, dalle intercettazioni, l'acquisto era finalizzato alla successiva cessione a terzi, in modo da potere la donna ricavare da tale attività qualche dose di sostanza stupefacente per sé. Inequivoca in tal senso è proprio la conversazione con IG LO del 17 aprile 2017 riportata nella sentenza di primo grado, che la tesi difensiva vorrebbe invece sminuire, laddove la MO espressamente dice che la droga non è sua, con ciò sottintendendo che era destinata ad altri.
-
Proprio quest'ultima circostanza -secondo il logico argomentare dei giudici del gravame del merito esclude che, nel caso in esame, la sostanza sarebbe stata assunta dall'imputata, con la conseguenza che non si può ritenere che nella fattispecie si configuri l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309/90. Tuttavia, va rilevato che la Corte messinese ha riconosciuto in relazione a tale episodio l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, non emergendo alcun elemento da cui potere inferire che la cessione in oggetto abbia riguardato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.
113
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
8.11. EN AN (9) censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alle intervenute condanne per le due ipotesi di estorsione di cui ai capi 660) e 662). Valutate come un tutt'uno le motivazioni delle due sentenze di merito, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, va evidenziato che il ricorso appare generico ed aspecifico e non si confronta, in ultimo, con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come la condotta dalla stessa posta in essere, come si evince chiaramente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado, integri indubbiamente il reato di estorsione, avendo ella con coscienza e volontà usato minaccia nei confronti di IR NI per farsi consegnare dallo stesso il denaro dovuto per precedenti acquisti di droga e per il conseguimento di altri vantaggi di natura economica e sussistendo altresì l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen. Come ricordava già il giudice di primo grado a pag. 521 della propria pronuncia dalle conversazioni captate e versate in atti risulta chiaramente come ZZ AN e AG LE, coimputati nei cui confronti si è proceduto separatamente, fossero attivi nello smercio degli stupefacenti, a loro volta, e come tra i loro clienti ci fosse IR NI. E che i due con il concorso di EN AN, odierna imputata, non hanno esitato a sottoporre a vessazioni il IR per ottenere il saldo del debito che questi aveva, con tutta evidenza, in forza delle predette cessioni. Il Gup dava conto delle numerose telefonate da cui si evinceva l'attività estorsiva in danno del IR, tra cui quella registrata il 30 giugno 2017 (che il giudice di primo grado trascrive a pag. 524) in cui, in maniera alquanto esplicita, il AG, spalleggiato da EN AN (la cui voce veniva colta in ambientale), sollecitava il IR affinché questi si impossessasse del bancomat della madre. Ed evidenziava: «Che il IR fosse sfruttato sia dal AG che dalla EN, che se ne contendevano il denaro che riusciva a sottrarre anche, come visto, all'anziana madre, emergeva, con inconfutabile chiarezza, oltre che da alcuni passaggi di una telefonata registrata il 2 luglio 2017 in cui i due litigavano su chi fosse "più vicino" al giovane (...), dalla conversazione registrata lo stesso giorno nel corso della quale il IR, pressato dalla EN che gli intimava di andare subito da lei, minacciandolo di rivolgersi alla madre e di raccontarle dei furti del figlio, si dichiarava esausto, salvo poi cedere al ricatto». (pag. 531 della sentenza di primo grado).
9. Infine, va rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio
114
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
9.1. RB ZO (19), collaboratore di giustizia, lamenta con il motivo principale il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza precedentemente passata in giudicato nel processo c.d. "Predominio" con cui era stato condannato, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte territoriale fonderebbe il diniego di tale riconoscimento esclusivamente sulla diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie.
In realtà non è così.
Ed invero, come si legge alle pagg. 246-247, per la Corte triestina: «Non merita accoglimento l'ulteriore richiesta formulata dal difensore nel motivo aggiunto, non potendosi riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza n. 1592/21 emessa dalla Corte d'Appello di Messina il 27 ottobre 2021 che ha condannato il RB per il delitto di associazione mafiosa, attesa l'evidente diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie e l'impossibilità, quindi, di sostenere che le due condotte antigiuridiche, sebbene parzialmente coeve, siano state poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso solo perché il predetto imputato avrebbe sfruttato il proprio potere derivante dall'appartenenza a una congrega di stampo mafioso per proteggere dall'attività del gruppo rivale l'associazione dedita al narcotraffico di cui è stato ritenuto partecipe in questo giudizio. Anche l'episodio di spaccio di sostanza stupefacente contestato in quel procedimento si colloca temporalmente dopo la data finale della contestazione associativa nel processo che ci occupa, e deve pertanto escludersi che essa sia ad essa riconducibile, potendosi più correttamente sostenere che, al contrario, essa sia il frutto di un'autonoma deliberazione, assunta non per favorire l'associazione contestata al capo 10), non essendovi peraltro alcun elemento idoneo a confortare una tale prospettazione». Ebbene, tale motivazione ha certamente una parte che contiene un errore di diritto che può e deve essere emendato da questa Corte ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non ha avuto influenza decisiva sulla decisione. Ci si riferisce al punto in cui la Corte triestina sembra collegare alla «evidente diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie», che evidentemente sussiste, «l'impossibilità di riconoscere il vincolo della continuazione. Ebbene, in proposito, questa Corte di legittimità, ancora di recente, ha sottolineato come ciò non sia escluso a priori, ben potendosi, in presenza di una prova dell'identità del disegno criminoso ritenersi il vincolo della continuazione anche tra reati che offendono beni-interessi diversi (vedasi Sez. 1, n. 1871 del 13.02.2020, Bonaiuto, non mass., che ha annullato una sentenza di appello in cui
115
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
la motivazione del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione era incentrata unicamente sulla diversità di bene giuridico tutelato dal delitto di evasione e da quello di furto). Tuttavia, come visto, la motivazione della Corte messinese parte dalla (errata) considerazione - qui corretta- afferente alla diversità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, ma poi sviluppa una motivazione in punto di diniego del vincolo della continuazione che punta sul fatto che le due condotte sono <solo parzialmente coeve» e che «anche l'episodio di spaccio di sostanza stupefacente contestato in quel provvedimento si colloca temporalmente dopo la data finale della contestazione associativa nel processo che ci occupa», traendone le conclusioni in punto di mancata prova di un identico disegno criminoso e, anzi, ritenendo che si può più correttamente sostenere che, al contrario, essa sia il frutto di un'autonoma deliberazione». Dunque, il motivo in questione si palesa manifestamente infondato, in quanto, pur espunto il richiamo alla diversità dei beni giuridici tutelati, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni dell'odierno ricorrente in quanto motiva adeguatamente in punto di insussistenza della prova che alla base delle determinazioni dell'agire criminoso che ha portato alla precedente condanna vi fosse il medesimo disegno criminoso. Come ricordato nelle recenti Sez. 4, n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Cristiano, non mass. e Sez. 6 n. 3998 del 07/12/2023 dep. 2024, D'LO, Rv. 286114-02 il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l'agente si sia previamente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
116
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
E tali coordinate ermeneutiche rilevano anche allorché si ponga il tema della continuazione con sentenze già passate in giudicato.
9.2. EN AN (9), aveva invocato in sede di gravame del merito il vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., ma si trattava di una richiesta del tutto generica, reiterata con l'odierno ricorso, e manifestamente infondata, già motivatamente confutata dalla Corte territoriale, che aveva già evidenziato che non vi è alcun elemento che comprovi che il suo stato di tossicodipendenza abbia influito, anche solo parzialmente, sulla capacità di intendere e di volere (cfr. pag. 246: *...pur facendo la predetta un massiccio uso di sostanze stupefacenti, non vi è prova che tale assunzione smodata abbia inciso sulla sua capacità di intendere e di volere e ne abbia conseguentemente determinato una condizione di seminfermità mentale»).
9.3. Quanto al terzo motivo di ricorso di MO IE (14), afferente all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen., ripropositivo dell'ultimo e subordinato dei già proposti motivi di appello, il motivo è manifestamente infondato. In relazione al reato di cui al capo 756, per il quale la ricorrente è stata condannata, la Corte messinese ha riconosciuto l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, non emergendo alcun elemento da cui potere inferire che la cessione in oggetto abbia riguardato un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. Tuttavia, pur così riqualificata la condotta, per la Corte territoriale essa non è però certamente connotata da quella minima offensività richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e ciò in considerazione del contesto in cui si inserisce l'attività illecita di cui si discute. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il
117
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione;
conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
9.4. Più di un imputato, come illustrato in premessa, censura la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui, alle pagg. 245-246, dato conto degli elementi ritenuti atti a suffragare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per taluni degli imputati, opera una valutazione complessiva per tutti gli altri. E' quello in cui si legge: «Nessuno degli altri imputati appare meritevole delle invocate circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi alcun elemento positivamente apprezzabile a tal fine e non dovendo farsi ricorso ad esse per mitigare la pena, essendo quella applicata congrua e proporzionata all'entità dei fatti a ciascuno contestati». I motivi proposti sul punto appaiono manifestamente infondati. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (cfr. Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, BO, Rv. 255773-01; conf. Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983, dep. 1984, Cutolo Rv. 163518 01; Sez. 7, n. 23138 del 29/05/2024, Gemito, n. m.). E, soprattutto, costituisce ius receptum che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62 bis cod.pen. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 26061001; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01)
118
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). Le già ricordate Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-01, o 2 e 03 - alle pagg. 47-48 della motivazione ribadiscono l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01). Più specificamente, per MO IE, la Corte territoriale ha dato atto di non ravvisare "ragioni che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche né l'appellante appare meritevole di un'ulteriore riduzione della pena inflitta in primo grado, oltre quella derivante dalla derubricazione del reato". In relazione alla medesima ricorrente va sottolineato che il motivo (il quarto) in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto generico laddove il difensore ricorrente sembra fondare le proprie argomentazioni
119
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
esclusivamente sullo stato di tossicodipendenza dell'imputata laddove questa Corte di legittimità ha in più occasioni sottolineato che lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi - oggettivi e soggettivi - non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto (così Sez. 2, n. 2456 del 21/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 277961; conf. Sez. 2, n. 44878 del 29/11/2011, Oliviero, Rv. 251362; Sez. 7, n. 26251 del 08/07/2025, Bkhaita, n.m.; Sez. 7, n. 23021 del 10/06/2025, Oueld El AkkaRadouane, n.m.). Manifestamente infondata è la doglianza proposta da RB ZO (19) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante egli sia un collaboratore di giustizia;
la Corte territoriale ha ben motivato a pag. 246 il proprio diniego. Premettendo che il contributo dallo stesso fornito per la ricostruzione delle dinamiche associative e di molti episodi di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione, pur rilevante, non è stato tuttavia fondamentale, essendo la principale fonte di prova rappresentata dalle intercettazioni» e aggiungendo di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche (men che meno in regime di prevalenza sulle aggravanti), non apparendo neppure lui meritevole di una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio solo perché ha collaborato con la giustizia, essendosi comunque reso responsabile di reati di elevato allarme sociale e avendo ricoperto un ruolo di rilievo all'interno dell'associazione che ci occupa. Manifestamente infondata è anche la doglianza proposta da chi - AM CO (18) - lamenta la sola ritenuta equivalenza delle pur concesse in secondo grado circostanze attenuanti generiche (pag. 246: «in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, terzo comma, del D.P.R. n. 309/90, tenuto conto del suo stato di incensurato e del ruolo non rilevante dallo stesso rivestito all'interno dell'associazione contestata al capo 10)*. La Corte territoriale, invero, motiva sul punto nel solco del consolidato principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino
120
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298. E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche precedenti penali relativi a reati depenalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).
9.5. Diversi imputati, come visto in premessa, si dolgono della mancata motivazione della Corte territoriale in relazione ai singoli aumenti per la continuazione. Orbene, si tratta di motivi tutti manifestamente infondati. Ed invero, va evidenziato che il giudice di primo grado aveva individuato, a pag. 937 della propria decisione un criterio generale in relazione agli aumenti per la continuazione, che pare essere stato seguito anche da quello di appello: *... gli aumenti in continuazione per i reati cc.dd. satellite saranno estremamente contenuti per quegli imputati chiamati a rispondere di numerosissime ipotesi riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, spesso poste in essere nella stessa giornata a distanza di pochi minuti l'una dall'altra e che ben avrebbero potuto essere raggruppate, ai sensi dell'art. 81 c.p., in un'unica contestazione;
per gli altri imputati l'entità delle pene, sia della pena base per il reato più grave che per i reati satellite, sarà commisurata al ruolo concretamente svolto e al disvalore unitario delle fattispecie come contestate». Si tratta, tuttavia, di motivi manifestamente infondati in quanto gli stessi sembrano trascurare l'ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ancora affermato nelle recenti Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass. per cui non è in discussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Non dovendosi, tuttavia, trascurare le puntualizzazioni fornite dalla medesima pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, Pizzone, nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione
121
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E' stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessaria e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in motivazione, Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361-01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione, ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo». Peraltro, sempre S.U. Pizzone, al § 10 della motivazione, danno conto che: *...è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto e attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè). Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della
122
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio». Ebbene, nel caso in esame, negli atti di appello degli imputati non vi erano concrete critiche alla congruità della pena determinata in aumento, ma solo un richiamo del tutto formalistico all'assenza di motivazione sui singoli aumenti - tema ripetuto acriticamente in questa sede- e ciò esimeva il giudice del gravame del merito da una motivazione più specifica di quella offerta nel momento in cui, alla luce dei principi sopra ricordati, non era stato esplicitato da parte dell'impugnante lo specifico interesse. Va dunque ribadito il principio per cui: "Il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione sui singoli aumenti per la continuazione, quando tale rilievo sia strumentale alla operata contestazione dell'assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non quando tale contestazione manchi e l'appellante si dolga solo della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, dovendosi ritenere in tal caso che sia avvenuta un'implicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso e dunque dovendo in tal caso essere esplicitato uno specifico interesse a tale doglianza".
9.6. I difensori di IG ON (1) e di TR VI (6) formulano una doglianza analoga che può essere trattata, perciò, congiuntamente. Si tratta di quella per cui, in secondo grado, pur elise dai giudici del gravame del merito delle circostanze aggravanti o concesse delle attenuanti, nella determinazione del trattamento sanzionatorio si è partiti, per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90, dalla medesima pena base di anni dodici di reclusione da cui era partito il giudice di primo grado. Nello specifico. Il difensore di IG ON evidenzia che il proprio assistito, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato, per i reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 641), 701), 703), 723), 753), 7579, 767), 768), 784), 791), 792), 795), 799), 823), 35), 843), 914), 916), 919), 923), 925), 932) e 972), alla pena di anni venti di reclusione (cosi determinata: pena base per il reato di cui al capo 10), considerato più grave, anni dodici di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 309/90, aumentata per la recidiva ad anni venti di reclusione, ulteriormente aumentata, per la continuazione con gli altri reati, ad anni trenta di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito).
123
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
All'esito del giudizio di appello, lo stesso imputato, operate le ricordate riqualificazioni nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74, terzo comma, del D.P.R. n. 309/90, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa da questa Corte di Appello in data 21 marzo 2018, si è visto ridurre la pena a anni diciassette e mesi otto di reclusione (così determinata: pena base per il reato di cui al capo 10), considerato più grave, anni dodici di reclusione, aumentata di anni sette di reclusione per la continuazione con gli altri reati, ulteriormente aumentata, per la continuazione con i fatti di cui alla suindicata sentenza, di anni sette e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito). A sua volta il difensore di TR VI rileva che già il giudice di primo grado, previa esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, era partito, per tutti e tre propri assistiti (oltre allo TR, RO ST e RO pasquale), da una pena base di anni 12 di reclusione, senza motivare in alcun modo sulla dosimetria della pena. Il giudice di appello, a sua volta, pur avendo riconosciuto, per il solo TR VI, le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, dopo aver ribadito l'esclusione del ruolo di organizzatore già sostanzialmente escluso nella sentenza di primo grado, neutralizza l'aumento di due terzi per la contestata recidiva, ma continua a partire dalla medesima pena base di anni 12 di reclusione, senza dare alcun peso, sul piano sanzionatorio, alla neutralizzazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.p.r. 309/90. Tale circostanza per il ricorrente appare ancora più singolare, laddove si consideri che le pene per il delitto più grave di cui al capo 10, hanno, invece, subito una mitigazione verso il basso a carico di numerosi altri coimputati, tra i quali il RO AS ed il RO ST che, pur avendo avuto in primo grado, con il riconoscimento della stessa aggravante del numero degli associati, la medesima pena base di anni 12 dello TR VI, nel giudizio di appello hanno goduto di un notevole affievolimento con l'individuazione di una pena base di anni 10 e mesi tre di reclusione. I motivi in questione sono manifestamente infondati. Ed invero, il giudice di primo grado (pag. 942) irrogava a IG ON per tutti i reati a lui ascritti, la pena finale anni 20 di reclusione, così determinata: pena base, per il reato più grave di cui al capo 10), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, anni dodici di reclusione, aumentata, per la contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, ad anni venti di reclusione, aumentata, ex art. 81 cod. pen.,
124
Firmato Da: IA CATENAZZO
Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
per tutti i reati in continuazione, fino al raggiungimento della pena di anni trenta di reclusione, ridotta di un terzo, per la scelta del rito, fino al raggiungimento della pena finale di anni venti di reclusione. La Corte messinese (pag. 248) riqualificati taluni dei reati contestati allo stesso nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 21 marzo 2018, ha rideterminato la pena in anni diciassette e mesi otto di reclusione (così determinata: pena base per il reato di cui al capo 10), considerato più grave, anni dodici di reclusione, aumentata di anni sette di reclusione per la continuazione con gli altri reati, ulteriormente aumentata, per la continuazione con i fatti di cui alla suindicata sentenza, di anni sette e mesi sei, di reclusione, ridotta di un terzo per la scelta del rito). Il giudice di primo grado (pag. 939) irrogava a TR VI, per tutti i reati a lui ascritti, la pena finale di anni 20 di reclusione così determinata: pena base anni 12 di reclusione, per il reato di cui al capo 10), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, aumentata di due terzi per la contestata recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale fino al raggiungimento della pena di anni venti di reclusione, aumentata, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen., fino al raggiungimento della pena di anni trenta di reclusione per tutti i reati in continuazione, ridotta di un terzo, per il rito, fino al raggiungimento della pena finale di anni venti di reclusione. Con la sentenza impugnata la Corte messinese (pag. 249), escluso quanto al medesimo TR VI il ruolo di organizzatore di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 309/90, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309/90, gli ha irrogato la pena di anni undici di reclusione (così determinata: pena base per il reato di cui al capo 10, considerato più grave, anni dodici di reclusione, aumentata di anni quattro e mesi sei di reclusione per la continuazione con gli altri reati, ridotta di un terzo per la scelta del rito). Come rileva lo stesso ricorrente già la sentenza di primo grado, anche in ragione della pena base da cui era partita, ne aveva escluso il ruolo di organizzatore. Ma -e questo vale per entrambi gli imputati- nella sentenza di primo grado non si dava conto nemmeno di alcun aumento per l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90. Il giudice di primo grado era partito per entrambi gli imputati da una pena base per il reato di partecipe all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 di cui
125
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
al capo 10) di anni dodici di reclusione non molto lontana dal minimo edittale (che per tale reato prevede la pena della "reclusione non inferiore a dieci anni"). Il giudice di secondo grado, legittimamente e proprio la doglianza del difensore dello TR che evidenzia come non sia stato lo stesso per gli altri due assistiti - mostra di avere effettuato una valutazione differenziata per i singoli imputati in relazione al ruolo ricoperto e di confermare la pena base di anni dodici di reclusione per taluni di loro, tra cui IG ON e TR VI. In ogni caso non vi è alcuna violazione del divieto di reformatio in peius in quanto le pene irrogate ai due imputati in questione con la sentenza di secondo grado, come visto, sono ampiamente inferiori a quelle del primo grado.
9.7. Suggestiva ma al contempo manifestamente infondata è l'altra doglianza in termini di trattamento sanzionatorio proposta nell'interesse di IG ON (1). Il difensore ricorrente ricorda che con il settimo motivo di appello si era invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con la sentenza n. 1466/17 RG Sent. emessa in data 18.07.2017 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento penale recante n. 1347/17 R.G.N.R. con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, poiché ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. E che la Corte territoriale, con l'impugnata sentenza ed in accoglimento del motivo di appello, ha riconosciuto l'invocato vincolo della continuazione, operando un aumento a tale titolo di anni sette e mesi sei di reclusione, cioè in misura di gran lunga superiore alla pena riportata nel diverso procedimento e pari ad oltre la metà della pena base pur senza offrire una motivazione (impossibile) a supporto di tale illegittima ed illogica determinazione. Dunque, così operando la Corte territoriale sarebbe incorsa in una evidente violazione di legge atteso che ha operato un aumento di pena superiore a quella irrogata con la sentenza che ha costituito il titolo per il riconoscimento del vincolo della continuazione, determinando nel complesso una pena superiore di un anno e sei mesi a quella derivante dal meno favorevole istituto del cumulo materiale. Tuttavia, dalle sentenze in questione, che il ricorrente ha allegato, si evince che in realtà non corrisponde al vero quello che si dice in ricorso. E' vero, cioè che la pena finale irrogata ad IG ON con la sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica del 18 luglio 2017 confermata dalla Corte di Appello di Messina del 21 marzo 2018 è stata di anni 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, ma anche in quel caso si trattava di una sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato. La pena base da cui il giudice era
126
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
partito era stata, dunque, di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Nella sentenza oggi impugnata è vero che l'aumento per la continuazione con quella sentenza è stato di anni sette e mesi sei di reclusione (pag. 248), ma la Corte ha operato tale aumento sulla pena base, prima di operare la riduzione per il rito abbreviato, con il quale si era proceduto in entrambi i processi. La Corte messinese, dunque, diversamente da quanto opina il ricorrente, ha operato un aumento inferiore alla pena base di anni otto e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza con cui ha riconosciuto la continuazione.
10. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata per taluni dei reati in contestazione dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2025
Il Consigliere estensore ZO Pezzella
La Presidente
UG RR
127
Firmato Da: IA CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253