CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13597 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI CE PA nato a [...] il [...] EJ RT nato a [...]( ALBANIA) il 20/11;1963 EK IL nato il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. SILVIA VA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso dell'innputatoEK e l'inammissibilità dei restanti ricorsi. udito il difensore avvocato 0ETRELLI CE del foro di ROMA in difesa di EK IL che ha chiesto l'accnglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza della Corte Appello di Trieste. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13597 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/01/2022 emessa all'esito di giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Trieste condannava gli odierni ricorrenti MI NC LO e AN TU per una pluralità di cessioni di cocaina commesse in Trieste tra il giugno 2019 e il marzo 2020 (MI NC LO per i capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, con recidiva reiterata, specifica, infraquin- quennale;
AN TU per i capi 1, 9,12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 35, 38, 42, 46, 47, 51, 54, 57, 59 con recidiva reiterata). ZH VA veniva, invece, assolta dai medesimi reati imputatili (capi 4, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 42, 46, 47). MI, qualificati tutti i fatti con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminu- zione per il rito, veniva condannato alla pena di anni due, mesi undici di reclusione ed euro 20166 di multa. AN, qualificati tutti i fatti tranne quelli di cui ai capi 19) e 22) con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e concessegli le circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 27.000 di multa. Sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di tutti gli imputati, con sentenza del 02/10/2023, la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato ZH VA colpevole di tutti i reati ascrittile e, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati con il vincolo della continuazione, l'ha condannata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 13.400 di multa. In accoglimento dell'appello del Pm ha rideterminato la pena per MI NC LO in anni tre, mesi nove e giorni 20 di reclusione ed euro 13.400 di multa, dichiarando inammissibile l'appello proposto dallo stesso. Ha con- fermato la statuizione di primo grado per AN TU. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2 • MI NC LO (Avv. Federico Plaino) Con un unico motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione all'accoglimento del motivo di impugnazione del PM concernente la concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche. La censura — come si precisa in ricorso — investe la parte dell'impugnato provvedimento, da pag. 6 a p. 12, relativo all'accoglimento del ricorso del P.M. avverso la sentenza di primo grado, convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen., avente ad oggetto la concessione da parte del G.U.P. delle circostanze atte- nuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata. Ciò laddove la Corte d'Appello, in accoglimento della tesi del P.M. ricorrente, ha rite- nuto che la decisione del giudice di primo grado non fosse, da un lato, sorretta da idoneo apparato argomentativo e, dall'altra, apparisse contraddittoria a fronte dei fatti accertati all'esito del giudizio di merito. In particolare, non è stato ritenuto sufficiente a motivare la concessione delle attenuanti il riferimento di cui a pag. 33 della sentenza primo grado «alla necessità di adeguare la pena all'effettivo disvalore dei fatti da ritenersi alla luce degli elementi di valutazione dell'art. 133 cod. pen., nonché in ragione della piena confessione dell'imputato». Sotto il primo profilo per il ricorrente la sentenza di primo grado risulta im- mune da censure. Viene ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la fun- zione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giu- dizio, al caso specifico nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi. Si richiama il dictum di Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schet- tino, Rv. 275319, che hanno legittimato il «ricorso alle attenuanti generiche per la mitigazione di trattamenti sanzionatori che diversamente risulterebbero spropor- zionati, sia pure valorizzando profili avvertiti (non sempre a ragione) come estra- nei al catalogo dell'art. 133 cod. pen.» e quella giurisprudenza, seppure risalente, che ha affermato che «possono verificarsi casi in cui la fattispecie concreta integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda ( ) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità co- stituzionalizzata sub art. 27 Cost., comma 3, di cui la congruità costituisce ele- mento essenziale» (Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165; in senso adesivo, le non massimate Sez. 5, n. 28060 del 09/07/2020, Menenti;
Sez. 2, n. 20734 del 02/07/2020, Di Silvio;
Sez. 2, n. 4175 del 05/12/2018, dep. 2019, Buonavoglia;
Sez. 3, n. 46071 del 12/06/2018, Ciapetti;
Sez. 6, n. 13281 del 09/01/2018, Barbarino). t 3 In ricorso si richiama, altresì, la sentenza n. 183 del 2011 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 bis, comma 2, cod. pen. come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, 11. 251, art. 1, comma 1, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 1 dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. E si ricorda che la Corte costituzionale ha sancito che «tra le finalità che la Costitu- zione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa so- ciale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può cioè - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata». Alla luce di tale principio si è ritenuto che «con l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i "recidivi reiterati", autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è partico- larmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell'art. 27 Cost., comma 3, privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena». Ricorda ancore il ricorrente che il legislatore non può trascurare detta funzione nella commisurazione delle pene e, più in generale, nella disciplina inerente al trattamento sanzionatorio, mentre spetta al giudice valutare tutte le specifiche circostanze della fattispecie concreta, facendo buon uso del proprio potere discre- zionale, indicandone i motivi (art. 132 cod. pen.). Pertanto, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l'entità della pena al disvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento di dette attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggra- vanti. Ciò pur non ignorandosi che I giudice, nella decisione inerente al riconosci- mento od alla esclusiore delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suf- ficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima- nendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4 Per il ricorrente la sentenza di primo grado appare pienamente conforme ai predetti dettami giurisprudenziali. Ciò in quanto il G.U.P. aveva fatto un uso cor- retto del proprio potere discrezionale)individuando con motivazione immune da censure l'elemento della confessione dell'imputato come rilevante ai fini della con- cessione del beneficio. Diversamente, secondo la tesi proposta in ricorso, le argomentazioni utilizzate dai giudici di appello per confutare la valenza della confessione del MI ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche non sono condivisibili per due ordini di ragioni. In primo luogo perché la Corte d'Appello avrebbe effettuato una serie di valutazioni di natura strettamente mentale consistenti, essenzial- mente, in una rilettura alternativa del ragionamento probatorio del giudice di primo ritenendo che gli elementi ditrova già acquisiti nel corso delle indagini fos- sero di per sé già sufficienti al fin accertare la responsabilità del MI, la cui confessione perciò non avrebbe apportato alcun elemento al giudizio con conse- guente irrilevanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche. E tanto, ad avviso della Corte d'Appello, vizierebbe di contraddittorietà sul punto la sentenza di primo grado. Sostiene, poi, il ricorrente che da una lettura complessiva della sentenza di primo grado, emerge uno scenario ben diverso. Il G.U.P., infatti, si è fondato su una valutazione sinergica di tutti gli elementi sottoposti alla sua cognizione , tra cui le intercettazioni, ma ha utilizzato la confessione come elemento di riscontro per l'affermazione della responsabilità non solo dello stesso MI ma anche, e forse soprattutto, del coimputato AN. Per il ricorrente non pare infatti potersi dubitare che il MI, ammettendo gli episodi di acquisti di sostanza stupefacente dal fornitore albanese, abbia fornito un efficace elemento di conferma del contenuto delle intercettazioni ambientali relativr_alle predette cessioni con ciò rendendo, e di molto, più agevole il raggiun- gimento della prova certa nei confronti del coimputato. Tale ragionamento appare esente da vizi logici e perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Per tali ragioni la difesa ricorrente ritiene che il vizio di contraddittorietà rite- nuto in sentenza a quo in realtà non sussista. Sotto diverso profilo, la Corte d'Appello ritiene che la confessione del MI non sia apprezzabile )siccome riferita unicamente a una piccola parte degli episodi contestati. Il riferimento è alle dichiarazioni rese dell'imputato in sede di interro- gatorio di garanzia in data 27 agosto 2020 in cui il MI dichiarò "Ho acquistato cocaina dal AN al massimo una decina di volte e al massimo 10 grammi e una volta 15 io aggiungevo ai 10 grammi 5 grammi di manitolo e poi la cedevo a NA DE, LA [)Alò, NT AI, e altri soggetti indicati". 5 Per il ricorrente, dall'esame del capo di imputazione emerge che, pur nella sinteticità di una verbalizzazione riassuntiva, il MI ha confessato la totalità degli ep .sodi contestati, che riguardano effettivamente 14 acquisti di 10 - 15 7 gramm ocaina ciascuno dal coimputato AN e la successiva rivendita parcel- lizzata in piccoli quantitativi ad una platea di 5 - 6 acquirenti. La censura di parzialità e strumentalità mossa dalla Corte d'Appello alla con- fessione resa dal MI appare fondata su una lettura parziale del predetto ver- bale di interrogatorio e trasmoderebbe, a parere del ricorrente, in un vizio di con- traddittorietà in relazione al contenuto dello specifico atto sopraindicato. Sotto altro profilo anche si ritiene che, anche su tale specifica questione la Corte territoriale si sia limitata ad una interpretazione alternativa del materiale probatorio a sua disposizione preclusa in questo caso dalla funzione di Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente chiede annullarsi la sentenza impugnata e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado. • AN TU (Avv. Guido Galletti) Con primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nelle condotte contestate all'imputato ai capi 19) e 22). Le critiche del ricorrente sono rivolto in particolar modo alle pagine 47-53 della sentenza impugnata nella parte in cui è stata confermata la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di primo grado in relazione al capo 19) dell'im- putazione ove si contesta la detenzione di 180 grammi di cocaina e al capo 22) dell'imputazione riguardantt, invece, la detenzione di circa 89 grammi sempre di cocaina. Si evidenzia che si tratta di "droga parlata" e quindi la difesa non contesta la sussistenza del fatto reato di detenzione dello stupefacente al fine di spaccio, ma l'errata qualificazione giuridica in quanto, alla luce degli ampi richiami che in ri- corso si opera alla giurisprudenza di legittimità in materia di quinto comma dell'ar- ticolo 73, sarebbe mancata nel caso che ci occupa ia valutazione degli indici com- plessivi e globali della condotta. In particolar modo, non si sarebbe tenuto conto che ci si trova di fronte ad un'ipotesi di "piccolo spaccio", in quanto, come risulta dagli atti di indagine acquisite al fascicolo del dibattimento, il ricorrente non è un protagonista principale nell'universo del commercio di sostanze stupefacenti da cui non trae cospicui guadagni ma, al contrario, risulterebbe essere una delle tante vittime del contesto difficile sociale, lavorativo e culturale in cui vive. Si sostiene in ricorso che nel caso di specie la considerazione del dato quali- tativo e quantitativo della sostanza stupefacente detenuta in ipotesi accusatoria non potrebbe essere ritenuta prevalente rispetto alla valutazione del concreto 6 esplicarsi della condotta delittuosa del ricorrente, condotta non di certo professio- nale né tantomeno di assai rilevante offensività. Il secondo motivo, volto a censurare l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche a seguito dell'appello del PM, propone le medesime considerazioni del coimputato MI. Ci si duole che il secondo giudice, accogliendo l'appello proposto dal pm trie- stino, abbia revocato la concessione delle attenuanti generiche concesse in primo grado, così confermando la pena irrogata con la prima sentenza, nonostante l'e- sclusione in suo favore della contestata recidiva. In particolar modo, ci si duole della mancata valorizzazione della confessione resa. Ciò in violazione dei canoni ermeneutici affermati da questa Corte di legittimità in materia, che vengono am- piamente richiamati in ricorso. Si ribadisce che ben si sarebbe potuta valutare favorevolmente la resipiscenza dell'imputato, laddove per giurisprudenza consolidata ciò può essere possibile lad- dove la stessa intervenga in qualunque momento e con qualunque modalità, pur- ché sia seria e veritiera. Si sottolinea la corretta condotta processuale dell'impu- tato, che ha personalmente partecipato al processo a suo carico e ne ha agevolato la definizione tramite anche le dichiarazioni confessori rese, nonché la sua con- dotta posteriore e successiva rispetto al fatto in esame priva di censure e segna- !azioni di qualsiasi sorta. • ZH VA (Avv. NC Petrelli) Con plurimi motivi, la difesa di ZH VA lamenta inosservanza delle norme penali e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado (con la formula "per non avere commesso il fatto"), adottato una motivazione rafforzata con conseguente assunzione di una nuova argomentazione giustificativa - ogni oltre ragionevole dubbio - in merito alla ritenuta condotta concorsuale in capo alla ricorrente in relazione a ciascuna delle condotte di cui all'art. 73 DPR 309/90 contestate al coniuge AN. Più specificamente, con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 192, 533, 546 comma 1 lett. e) con riferimento alla imputazione di cui ai capi 1, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 42, 46 e 47. Il difensore ricorrente ricorda che la posizione di VA ZH è relativa alle vicende investigative che hanno avuto ad oggetto diversi episodi di spaccio, in un periodo di tempo che va dal 19 giugno 2019 fino al dicembre del 2019, all'esito delle quali il coinvolgimento dell'odierna imputata era stato esclusivamente sug- gerito «dal fatto che costei accompagnava il AN quando costui si recava dal MI-Rizzi per consegnargli la droga» e che inoltre «a lei inoltre era intestata l'utenza cellulare utilizzata per la ricezione del messaggio criptico inviato dalla coppia MI-Rizzi per segnalare la necessità di essere riforniti di droga» (così 7 la sentenza impugnata a pag. 4). E che, ritenuta la esiguità di tali elementi indi- ziari, insufficienti a determinare un accertamento di responsabilità in base al prin- cipio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, all'esito del processo dì primo grado, te- nutosi con giudizio abbreviato, l'imputata era stata assolta da ogni addebito con la formula per non aver commesso il fatto. Ci si duole, invece, che l'appello interposto dal Pubblico Ministero avverso tale decisione liberatoria, sia stato accolto dalla Corte territoriale, la quale, in riforma della sentenza del giudice triestino, ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'imputata ribaltando integralmente quel primo giudizio assolutorio, proprio sul punto qualificante del giudizio di merito, consistito nello sviluppo in fatto e in diritto della distinzione corrente fra mera connivenza e concorso nel reato. Asserisce in proposito la Corte d'Appello - nell'incipit motivazionale della sentenza di riforma - che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto che la ZH fosse consapevole dell'attività illecita svolta dal marito e del reale motivo delle frequenti visite di quest'ultimo, ha ritenuto che la predetta imputata non avesse dato alcun contri- buto penalmente rilevante alle condotte di spaccio del AN. In sostanza l'at- teggiamento della donna si sarebbe risolto in una mera connivenza, di talché la di lei condotta sarebbe stata priva dei requisiti per essere ritenuta penalmente rile- vante quale contributo - morale e/o materiale - ai fini dell'applicazione dell'art. 110 c.p. (il richiamo è a pag. 5 della sentenza di appello). Ebbene, con ampi richiami al contenuto della sentenza impugnata, il ricor- rente lamenta che l'assunto apodittico della Corte d'Appello poc'anzi citato non troverebbe affatto riscontro in alcun passaggio della motivazione della sentenza di primo grado, nella quale si è invece affermato che «per quanto concerne ZH l'utilizzo del suo cellulare per i due squilli e la sua presenza in casa di MI allorché il marito gli vende la droga non sono sufficienti a configurare la colpevo- lezza della donna, al di là di ogni ragionevole dubbio. Potrebbe avere accompa- gnato AN, senza avere alcun ruolo nella trattativa e nella successiva cessione. AN stesso la scagiona» (il richiamo è a pag. 15 della sentenza di primo grado). In altro passaggio della sentenza di primo grado, inoltre, per i capì 4, 18, ancora, veniva specificato che la ZH «anche in questo caso potrebbe aver ac- compagnato AN, senza avere alcun ruolo nella trattativa e nella successiva cessione. E potrebbe aver lasciato il suo cellulare in uso al marito, senza per questo potersi ritenere corretknei traffici di quest'ultimo. AN stesso la scagiona» (il richiamo è alle pagg. 16-20 della sentenza di primo grado). Il ricorrente evidenzia che in nessun passaggio della sentenza di primo grado, in definitiva, il giudice di primo grado «ha mai ritenuto che la ZH fosse consa- pevole dell'attività illecita svolta dal marito e del reale motivo delle frequenti visite di quest'ultimo» (così la sentenza di appello a pag. 5); né la Corte d'Appello indica 8 il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado ove si sarebbe dato atto dell'atteggiamento della donna che «si sarebbe risolto in una mera connivenza» (così la sentenza di appello a pag. 5). Un'accusa che, a ben vedere, aveva la pe- culiarità di attingere la condotta partecipativa dell'imputata esclusivamente dalla presunta consapevolezza della ZH circa il significato sotteso ai due squilli che giungevano sull'utenza cellulare formalmente intestata alla stessa e dalla presenza della stessa imputata in casa di MI allorché il marito (AN) gli vendeva la droga (il richiamo è a pag. 15 della sentenza di primo grado): circostanze rite- nute dal GUP non sufficienti a configurare la colpevolezza della donna al dì di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, per il ricorrente la Corte d'Appello addiviene ad una nuova ed arbi- traria reinterpretazione del contenuto delle emergenze probatorie disponibili, co- stituite esclusivamente da materiale captativo, senza tuttavia confrontarsi pun- tualmente con la motivazione attenta e dettagliata fornita invece dal tribunale di primo grado in relazione a ciascuno dei singoli capi d'accusa contestati alla ZH. Il ricorso insiste in più punti sulla denuncia alla sentenza impugnata di avere eluso l'obbligo di redigere una motivazione rafforzata così come richiesto da S.U. Troise n. 14800/2017 e, in ultimo, da Sez. 6 n. 9364/2021 e Sez. 6 n. 51898/2019. E su come tale mancanza sia particolarmente censurabile laddove il giudice, omet- tendo di confrontarsi con la precedente motivazione non dimostri l'effettiva novità, autonomia, indipendenza e la concreta capacità rappresentativa della nuova prova dichiarativa laddove inserita nel precedente contesto argomentativo_ Si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affer- mato l'illegittimità di quelle pronunce che dichiarino la colpevolezza in luogo di una precedente assoluzione nel caso in cui il giudice del gravame si limiti a ritenere maggiormente persuasiva una lettura del materiale probatorio formatosi integral- mente in primo grado che porti a conclusioni difformi con l'esito precedente sotto il profilo del difetto di motivazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto — e si sostiene che non abbia fatto — dimostrare l'incompletezza, la non correttezza e l'incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, compiendo in proposito una penetrante analisi critica, seguita da una completa e convincente dimostrazione che si sovrapponesse in toto a quella del primo giudice, spiegando l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (il richiamo è a Sez. 4 n, 22233/2014). Il ricorrente sostiene che nel caso in esame il giudice dell'appello si è limitato a sottoporre a una generica critica la decisione, senza in alcun modo censurarne il 9 metodo e la tenuta argomentativa. In particolare, la valutazione della prova inter- cettiva sarebbe stata svolta dal giudice di appello a fianco o in sostituzione delle valutazioni ed interpretazioni date dal primo giudice. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione dell'arti- colo 11 cod. pen. sulla identificazione del necessario consapevole contributo con- dizionale alla condotta del terzo, nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli articoli 190, 192, 533, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle singole imputazioni concorsuali per le quali è intervenuta riforma. Anche in questo caso si assume che il giudice dell'impugna- zione non si sarebbe attenuto al paradigma argomentativo della cosiddetta moti- vazione rafforzata anche con riferimento alla valutazione del contenuto delle cap- tazioni poste a fondamento della condanna, in violazione alle regole stesse indicate dalla giurisprudenza costante di questa Corte, incorrendo quindi in grave travisa- mento della prova. Ancora una volta il ricorrente si rifà ai dicta di Sez. U. Troise del 2017 e Sez. U,Patalano del 2017, assumendo che, operando un malgoverno degli stessi, il giu- dice di secondo grado si sarebbe limitato a fornire una versione alternativa del contenuto delle intercettazioni, in relazione a cui l'imputata si sarebbe prestata a fare da tramite tra gli acquirenti e il marito rispetto alle forniture di cocaina che venivano richieste dalla coppia MI-Rizzi mettendo a disposizione il proprio cellulare. La sentenza di secondo grado non risponderebbe ai criteri della motivazione rafforzata in particolar modo sulla valutazione della valenza del doppio squillo ri- cevuto sul cellulare in uso all'imputata e sulla presenza di quest'ultima in casa del MI in taluno degli episodi di cessione dello stupefacente nonché sulla man- canza dei possibili elementi oggettivi di riscontro rispetto alla sola "droga parlata". Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata incorre in primis in un vizio di illogicità per violazioni di massime di esperienza o mancanza degli elementi inferenziali da cui poter logicamente o ragionevolmente far discen- dere una o più conclusioni dalle premesse fornite dalla Corte territoriale nell'arti- colare la sua motivazione. Vi sarebbero poi contraddizioni che troverebbero fondamento negli stessi pas- saggi motivazionali della sentenza, nonché illogicità per vistosi travisamenti della prova. Il ricorrente si sofferma in particolar modo su!ia motivazione di pagina 38 e 39 del provvedimento impugnato in relazione al contributo concreto che la donna avrebbe prestato all'attività delittuosa del marito, sul rilievo causale della condotta e sulla distinzione tra concorso e connivenza non punibile, con richiamo ad ampia 10 giurisprudenza di questa Corte (in particolare ai dicta di Sez. 4 n. 4055/2014, Sez. 6 n. 14606/2010, Sez. 4 n. 3924/1998 e Sez. 4 n. 24615/201 .z1) Ancora, si evidenziano l'illogicità manifesta e il grave travisamento della prova in relazione al contenuto dell'intercettazione ambientale del 25/06/2019 di cui al capo di imputazione 4 che la Corte d'appello utinzza per dimostrare che il ruolo assunto dalla donna non è affatto neutro. Vengono poi passate in rassegna ulteriori intercettazioni (in particolare quella ambientale del 19 giugno 2019) e si sottolinea come la donna sia non solo ovvia- mente assente in relazione ai capi 9, 12, e 16 del luglio 2019, allorquando era all'estero, ma risulta pacificamente assente anche in relazione agli episodi di spac- cio di cui ai capi 22, 23, 33, 38, 46 e 47. La stessa, pertanto, risulta presente come accompagnatrice del NI in soli 7 episodi e non in 11. Ancora in merito al presunto contributo morale si richiama il dictum di Sez. U n. 45276/2003. Ci si sofferma poi a confrontarsi criticamente con l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non avrebbero alcun valore le dichiarazioni rese dal coimpu- tato NI all'udienza del 5 luglio 2021 tese a scagionare la moglie da ogni re- sponsabilità, dal momento che non corrisponderebbe al vero che la ZR non com- prende o non parla la lingua italiana ("dal momento che dalle intercettazioni am- bientali emerge invece l'esatto contrario"). Si richiama in proposito il contenuto delle intercettazioni del 19/06/2019, del 25/06/2019 e del 13/08/2019, da cui, per le poche parole in italiano proferite dalla donna, si comprenderebbe facilmente come la stessa avesse una limitatissima conoscenza della lingua italiana. Si sostiene che anche sulla portata indiziaria delle risultanze delle intercetta- zioni la Corte territoriale non offrirebbe una motivazione rafforzata di confronto con la pronuncia assolutoria di primo grado, venendo meno alla regola di giudizio che ritiene la sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità anche per i capi 19 e 22, soprattutto in ragione del marginalissimo ed estempora- neo comportamento che secondo la stessa motivazione della Corte di appello avrebbe connotato la c:ondotta dell'imputata, con ulteriore violazione del para- digma argomentativo della cosiddetta motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di prime cure che anche in relazione a tali capi di imputazione aveva assolto l'im- putata. Si lamenta in particolare che sia stata data preminente rilevanza al dato quan- titativo trascurando il ruolo estremamente marginale -2 defilato assunto dall'impu- tata. 11 Con il quarto motivo si lamentano erronea interpretazione nell'applicazione nella legge sostanziale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della moti- vazione in relazione alla mancata declaratoria di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen. che avrebbe dovuto conseguire all'esito della negata derubricazione del reato di cui ai capi 19 e 22 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo 73, non avendo il giudice dell'appello indicato in motivazione alcuna prova dell'abitualità della condotta in capo all'imputata. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, altresì, carente in me- rito alla necessaria valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenesse conto del contributo offerto dalla donna (definito "ancillare e accessorio" e subordinato) nonché del grado di colpevolezza grande- mente scemato da esse desumibili. Si lamenta che manchino valutazioni di merito in ordine alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza, elementi del tutto estromessi dalla motiva- zione in esame ,essendosi la Corte d'appello limitata ad apodittiche considerazioni in merito alla presenza della donna nei pressi del coniuge mentre questi cedeva la droga ai coniugi coimputati. Con il quinto motivo si lamentano mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena ai sensi degli articoli 133 e 81 cpv. cod. pen. in relazione anche all'applicazione delle attenuanti generiche sulla pena detentiva )anche con riferimento agli articoli 163 e 175 cod. pen. Si sostiene che la motivazione della sentenza in esame manchi di congrue argomentazioni giustificative circa la scelta dosimetrica e l'esercizio della discre- zionalità operata dal giudice nella quantificazione della pena. Si critica in particolar modo la motivazione di pagina 63 della sentenza impu- gnata dove la Corte territoriale ha ritenuto che, pur avendo assunto un ruolo su- bordinato rispetto a quello del marito, tale ruolo non potrebbe essere ritenuto di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen. Si lamenta che nel computo della pena la riduzione sia stata operata solo per la pena base e non anche per le pene ritenute in continuazione. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha anticipato con una memoria in data 25/2/2025 le proprie conclusioni. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 12 \t] CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti nell'interesse di MI NC LO e di AN TU sono manifestamente infondati e, pertanto, i relativi ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Le doglianze proposte da ZH VA sono, invece, infondate e, pertanto, il ricorso proposto nell'interesse della stessa va rigettato. 2. Nell'interesse di NC LO MI, come illustrato in premessa, il difensore, con un un co motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello proposto dal PM sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva) operata dal giudice di primo grado. La doglianza proposta sul punto si palesa generica, non correlata ad un percorso logico-argomentativo scevro delle denunciate lacunosità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale affrontato l'elemento asseritamente positivo della "confessione" (valso, in parte, al ricorrente, per il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. da parte del primo giudice) con criteri valutativi corretti, negando una valorizzazione positiva della stessa per essere stato acquisito il giudizio di responsabilità aliunde, per non avere il primo giudice determinato il proprio convincimento sulla base di dette dichiarazioni confessorie, per non avere ravvisato effettiva resipiscenza (ma intento utilitaristico) in rivelazioni solo parziali e non incondizionate, con censure che la difesa in realtà non collega a vizi logici (in effetti, inesistenti), ma a mere contestazioni di merito sul valore che, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe attribuito alle dichiarazioni di MI (come piene e attendibili). Ricorda la Corte territoriale come il giudice di prime cure avesse ritenuto di fondare le circostanze attenuanti generiche riconosciute al MI su due argo- menti: la confessione e la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'ef- fettivo disvalore del fatto. Ebbene, i giudici del gravame del merito danno atto di condividere il rilievo del PM appellante secondo cui il primo argomento posto alla base del riconosci- mento delle attenuanti generiche dal giudice di primo grado è illogico e contrad- dittorio: il giudice, infatti, nel motivare la responsabilità dell'imputato per ciascun capo, non ha mai fatto alcun riferimento alla confessione, né ad eventuali ammis- sioni del MI, nonostante sia di per sé di solare evidenza che la confessione è, se non la principale, ima delle più importanti prove che il giudice pone a fonda- mento della condanna. 13 Questa Corte di legittimità, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio che l'ap- porto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma a condizione che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un "semplice" fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discon- tinuità con il precedente modus agendi (cfr. ex multis Sez. 1, n. 46432/2019; Sez. 6 n. 11732/2012, Rv 252229; Sez. 6 n. 3018/1991, Rv 186592, Sez. 6 n. 3018/1990, Rv. 186592). Ancor più significative sono quelle che pronunce secondo cui la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma 2, n. 3 cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria (Sez. 2, n. 27547 del 20/06/2019, Barometro, Rv 276108 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento d la prevalenza delle circostanze generiche in presenza "di una prova oranitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). Nel medesimo senso si è altresì stabilito che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza, ma da intento utilitaristico (Sez. 1, n. 35703 del 19/07/2017, Lucaioli, Rv 271454; Sez. 6 n. 11732 del 28/03/2012, Di Lauro, Rv 252229). Rileva in proposito la Corte territoriale che nel fondare le generiche sulla con- fessione del MI - indicata dal giudice senza alcuna ulteriore specificazione come elemento valutabile a suo favore rispetto all'intera vicenda - il giudice di primo grado ha richiamato "la piena confessione" resa dal MI, alla quale viene attribuito un valore totalizzante ed incondizionato, come tale incidente sull'intero trattamento sanzionatorio, laddove per contro nel corso dell'interroga- torio di garanzia la confessione del MI non è stata affatto piena. Ma-rileva la Corte del merito— il riferimento ad una 'piena confessione" sot- tende ad una ammissione incondizionata e soprattutto riferita a tutti gli episodi oggetto di contestazione. Per contro dalla lettura del verbale di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. del 27 agosto 2020 emerge che il MI, a fronte di una sessantina di episodi ascrittigli, ha in realtà dichiarato di aver acquistato della cocaina dal AN "al massimo una decina di volte", dichiarazione con la quale vengono posti notevoli limiti alla prospettazione accusatoria, la quale dunque non e stata affatto riconosciuta incondizionatamente dall'imputato 14 Con motivazione priva di aporie logiche e che risponde pienamente ai criteri richiesti dalla giurisprudenza per modificare in peius una statuizione in appello, la Corte territoriale rileva che l'assenza di una vera e propria confessione "piena" del MI, come tale per contro valutata dal giudice di prime cure, rende vieppiù stridente il conseguente riconoscimento delle generiche anche rispetto al principio di diritto richiamato dall'appellante ed enunciato dalla giurisprudenza, secondo la quale in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono sug- gerire la necessità di attenuare la pena irrogata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente alCutilitaristica attesa della riduzione della pena e la collabo- razione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimpu- tati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1 n. 42208 del 15/09/2017, Rv 271224). Pertanto nella presente fat-tispecie il MI, oltre a non rendere una, confessione dettagliata, incondizionata ed estesa a tutti gli episodi contestati, ha ammesso genericamente una decina di episodi a fronte della preventiva acquisizione di elementi probatori, costituiti essenzialmente dalle intercettazioni ambientali, che già costituivano prova univoca ed ineludibile della sua colpevolezza. Tale obiettiva situazione — come rilevano i giudici del gravame del merito — non è mai stata esaminata dal giudice di prime cure, il quale ha invece giudicato la confessione degna di apprezzamento, riconoscendole delle virtù smentite da elementi obiettivi. Coerente con tali premesse e logica appare la conclusione dei giudici di appello sul punto nel senso di ritenere la sentenza di primo grado contraddittoria nel premiare un comportamento processuale il cui valorendkoltanto azzerato dalle prove acquisite, ma finanche implicitamente smentito in altra parte della sentenza in quanto la presunta confessione non ha in alcun modo agevolato l'attività investigativa, non ha consentito l'acquisizione di elementi di prova fino ad allora sconosciuti agli inquirenti, né ha offerto al giudice nuovi elementi di giudizio, posto che, come si è visto, in nessun caso il giudice ha fondato la dichiarazione di colpevolezza del Settimi° - tantomeno quella di altri coimputati - sulla sua presunta confessione. Né il difensore scardina con il ricorso in esame l'ulteriore presupposto su cui il primo giudice avrebbe fondato le circostanze attenuanti generiche (la necessità 15 di adeguare in concreto la pena all'entità del fatto) e che la Corte territoriale smi- nuisce con considerazioni finanche totalmente omesse dal difensore, a riprova della loro logicità, stante la mancata allegazione nel corso del giudizio di primo grado di ragioni che potessero indurre ad una riduzione ulteriore del disvalore del fatto,come già ricondotto nell'ambito della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90. In particolare, i giudici del gravame del merito sottolineano come l'argomento posto a fondamento della concessione delle generiche dal giudice di primo grado - nella prassi non raramente utilizzato dai giudici di merito per concedere le gene- riche - costituito dalla necessità di "meglio adeguare il trattamento sanzionato all'effettivo disvalore dei fatto" integra una clausola di stile priva di alcun concreto significato. Nel momento in cui tale clausola non è accompagnata da una puntuale indi- cazione degli elementi che renderebbero la fattispecie caratterizzata da un minor grado di offensività, come genericamente annunciato, così da meritare la riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle generiche ci troviamo di fronte ad una "motivazione apparente". Avverso il percorso logico assunto dalla Corte territoriale al riguardo, la difesa del MI si limita ad enunciare principi giurisprudenziali accreditati, con do- glianza oltremodo aspecifica. 3. TU AN propone due motivi di ricorso manifestamente infondati. 3.1. Il primo moti‘.o, con cui amenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nelle condotte contestate all'imputato ai capi 19) e 22), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adegua- tamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata _ Si tratta di censure generiche, solo astrattamente volte a contestare una non corretta qualificazione giuridica dei fatti, ma indirizzate piuttosto a ribadire le me- desime considerazioni già espresse in primo grado nonché ad una mera non con- divisione dei parametri adeguatamente utilizzati dalla Corte territoriale a tal fine (il dato ponderale, la tipologia di stupefacente, i stabili contatti con i fornitori), prospettando, il difenso-e, soltanto come gli indici in questione non rileverebbero sufficientemente per w la valutazione di maggiore offensività dei fatti, denegando sostanzialmente la stessa valenza intrinseca dei medesimi, seppure rientranti nelle "modalità" della condotta e nella "quantità e qualità" dello stupefacente trattato. 16 Come si legge a pag. 52 della sentenza impugnata, con riferimento ad en- trambe le fattispecie, ritiene la Corte territoriale che non sia possibile ricondurre tali episodi nell'ambito dell'art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990. Ciò in quanto, con riferimento al primo episodio si è osservato che già il rile- vante dato ponderale - 180 grammi di cocaina - appare eccentrico rispetto alla nozione di lieve entità del fatto;
se da un lato è vero che il parametro quantitativo non è l'unico alla stregua del quale valutare la riconducibilità del fatto nell'alveo della fattispeciet astratta poc'anzi richiamata, dall'altro in alcune fattispecie il dato quantitativo assume un valore significativo. Inoltre, con specifico riferimento agli altri parametri indicati dall'art. 73 comma 5 si deve considerare;
per i giudici di appello,che le due distinte forniture di cui ha beneficiato il DA non sono compatibili con una esclusiva destinazione dello stupefacente alla sola coppia MI-Rizzi. Ed invero viene posto l'accento sul fatto che, nel corso di circa dieci mesi di attività di spaccio monitorata, le con- segne di cocaina di 10 o 15 grammi da AN-ZH a MI-Rizzi ammontano a poco meno di una ventina;
se ne deduce che AN aveva verosimilmente dei propri canali autonomi di spaccio, se soltanto nel giro di nove giorni - dal 29 luglio al 7 agosto - egli era riuscito a procurarsi all'incirca 270 grammi di cocaina, ossia un quantitativo già di per solo superiore a quello che egli aveva consegnato in dieci mesi alla coppia MI-Rizzi.. Rilevano per i giudici triestini anche i costanti ed assidui contatti che il AN evidentemente manteneva con il proprio fornitore, desunti dalla rapidità. con cui egli era solito corrispondere alle richieste di cocaina provenienti da MI-Rizzi- In tale prospettiva i quantitativi di stupefacente che AN si era procurato il 29 luglio e il 7 agosto 2019 dimostrano vieppiù che il Mejdaxni-,come sopra si e evi- denziato - aveva stabili contatti e un rapporto di fiducia con soggetti capaci di mettere a sua disposizione apprezzabili quantitativi di cocaina Inoltre, si dà atto in sentenza con riferimento al parametro qualitativo, sono stati acquisiti elementi di giudizio dalla consulenza svolta sulla partita dalla quale sono stati ricavati i gr. 5,16 sequestrata De NT AI [capo 15). In particolare è emerso che il principio attivo di quella dose era pari a 51,20 °/0, per un quanti- tativo di cocaina cloridrato pari a grammi 2,432, dal quale potevano ricavarsi 16 dosi medie singole. La sentenza, pertanto, appare sul punto pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D,L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella 17 ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti;
conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, ccrne da sempre detto, per l'ac- certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples- sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 3.2. Il secondo motivo, volto a censurare l'esclusione delle circostanze atte- nuanti generiche a seguito dell'appello del PM, propone le medesime considera- zioni del coimputato, a cui pare sufficiente opporre le stesse risposte di manifesta infondatezza, con l'unica precisazione per cui il disvalore del fatto è già stato va- lutato in termini minimali per tutti i capi di incolpazione, ad eccezione dei capi 19) e 22), inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90. Anche per tale imputato, con motivazione logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — la Corte sottopone a dura critica la sentenza di DriMO grado che anche rispetto al AN ha fondato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da 18 parte del giudice di primo grado sulla necessità di "meglio adeguare la pena all'effettivo disvalore dei fatti", nonché in ragione della "piena confessione" resa dall'imputato. Per la Corte territoriale la necessità di "meglio adeguare il trattamento sanzionato all'effettivo disvalore del fatto" - integra una clausola di stile priva di alcun concreto significato. Si tratta in altri termini di una "motivazione apparente", come tale riconducibile nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dal momento che tale clausola non è accompagnata da una puntuale indicazione degli elementi di fatto che renderebbero l'illecito penale commesso dall'imputato come caratterizzato da un minor grado di offensività. Non avendo il giudice di prime cure specificato in che cosa concretamente consiste la presunta minore offensività della complessiva condotta posta in essere dal AN, l'utilizzo della citata clausola di stile, secondo la corretta opzione er- meneutica dei giudici triestini « si risolve o in una locuzione ellittica che sottende alla presenza di un qualche elemento di fatto favorevole al reo, dato per esistente, ma rimasto inespresso, ed allora, la motivazione con la quale si riconoscono le generiche è di fatto inesistente, ovvero, la concessione delle attenuanti generiche è lo strumento utilizzato dal giudice quando questi ritiene che la pena prevista dalla norma incriminatrice per il reato commesso, quand'anche applicata nel suo minimo edittale, sia eccessiva e come tale da necessariamente da ridurre con i escamotage del riconoscimento delle attenuanti generiche;
in tal caso la conces- sione delle generiche «si risolve in una violazione di legge(quanto elusiva delle prescrizioni imposte dalla norma incriminatrice con riferimento alle valutazioni compiute dai legislatore circa il disvalore che deve riconoscersi al reato commesso. Del resto, qualora il giudice ritenga eccessiva la pena edittale in relazione alla concreta ed effettivo disvalore del fatto valutato in relazione alla natura dei beni e degli interessi in gioco, deve sollevare questione di legittimità costituzionale, stru- mento del resto in passato utilizzato con successo in alcuni casi piuttosto noti (si pensi ad esempio alla pena prevista dall'originario delitto di oltraggio dell'art. 341 c.p., dichiarata incostituzionale nel suo limite minimo edittale di sei mesi invece che di quindici giorni dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza della Corte costituzionale n. :341 del 1994)» (pag. 55 della sentenza impugnata). Del resto, ad ulteriore riprova del fatto che la clausola utilizzata integra la violazione di legge sotto la specie della mancanza
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. SILVIA VA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso dell'innputatoEK e l'inammissibilità dei restanti ricorsi. udito il difensore avvocato 0ETRELLI CE del foro di ROMA in difesa di EK IL che ha chiesto l'accnglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza della Corte Appello di Trieste. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13597 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/01/2022 emessa all'esito di giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Trieste condannava gli odierni ricorrenti MI NC LO e AN TU per una pluralità di cessioni di cocaina commesse in Trieste tra il giugno 2019 e il marzo 2020 (MI NC LO per i capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, con recidiva reiterata, specifica, infraquin- quennale;
AN TU per i capi 1, 9,12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 35, 38, 42, 46, 47, 51, 54, 57, 59 con recidiva reiterata). ZH VA veniva, invece, assolta dai medesimi reati imputatili (capi 4, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 42, 46, 47). MI, qualificati tutti i fatti con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminu- zione per il rito, veniva condannato alla pena di anni due, mesi undici di reclusione ed euro 20166 di multa. AN, qualificati tutti i fatti tranne quelli di cui ai capi 19) e 22) con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e concessegli le circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 27.000 di multa. Sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di tutti gli imputati, con sentenza del 02/10/2023, la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato ZH VA colpevole di tutti i reati ascrittile e, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati con il vincolo della continuazione, l'ha condannata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 13.400 di multa. In accoglimento dell'appello del Pm ha rideterminato la pena per MI NC LO in anni tre, mesi nove e giorni 20 di reclusione ed euro 13.400 di multa, dichiarando inammissibile l'appello proposto dallo stesso. Ha con- fermato la statuizione di primo grado per AN TU. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2 • MI NC LO (Avv. Federico Plaino) Con un unico motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione all'accoglimento del motivo di impugnazione del PM concernente la concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche. La censura — come si precisa in ricorso — investe la parte dell'impugnato provvedimento, da pag. 6 a p. 12, relativo all'accoglimento del ricorso del P.M. avverso la sentenza di primo grado, convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen., avente ad oggetto la concessione da parte del G.U.P. delle circostanze atte- nuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata. Ciò laddove la Corte d'Appello, in accoglimento della tesi del P.M. ricorrente, ha rite- nuto che la decisione del giudice di primo grado non fosse, da un lato, sorretta da idoneo apparato argomentativo e, dall'altra, apparisse contraddittoria a fronte dei fatti accertati all'esito del giudizio di merito. In particolare, non è stato ritenuto sufficiente a motivare la concessione delle attenuanti il riferimento di cui a pag. 33 della sentenza primo grado «alla necessità di adeguare la pena all'effettivo disvalore dei fatti da ritenersi alla luce degli elementi di valutazione dell'art. 133 cod. pen., nonché in ragione della piena confessione dell'imputato». Sotto il primo profilo per il ricorrente la sentenza di primo grado risulta im- mune da censure. Viene ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la fun- zione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giu- dizio, al caso specifico nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi. Si richiama il dictum di Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schet- tino, Rv. 275319, che hanno legittimato il «ricorso alle attenuanti generiche per la mitigazione di trattamenti sanzionatori che diversamente risulterebbero spropor- zionati, sia pure valorizzando profili avvertiti (non sempre a ragione) come estra- nei al catalogo dell'art. 133 cod. pen.» e quella giurisprudenza, seppure risalente, che ha affermato che «possono verificarsi casi in cui la fattispecie concreta integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda ( ) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità co- stituzionalizzata sub art. 27 Cost., comma 3, di cui la congruità costituisce ele- mento essenziale» (Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165; in senso adesivo, le non massimate Sez. 5, n. 28060 del 09/07/2020, Menenti;
Sez. 2, n. 20734 del 02/07/2020, Di Silvio;
Sez. 2, n. 4175 del 05/12/2018, dep. 2019, Buonavoglia;
Sez. 3, n. 46071 del 12/06/2018, Ciapetti;
Sez. 6, n. 13281 del 09/01/2018, Barbarino). t 3 In ricorso si richiama, altresì, la sentenza n. 183 del 2011 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 bis, comma 2, cod. pen. come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, 11. 251, art. 1, comma 1, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 1 dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. E si ricorda che la Corte costituzionale ha sancito che «tra le finalità che la Costitu- zione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa so- ciale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può cioè - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata». Alla luce di tale principio si è ritenuto che «con l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i "recidivi reiterati", autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è partico- larmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell'art. 27 Cost., comma 3, privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena». Ricorda ancore il ricorrente che il legislatore non può trascurare detta funzione nella commisurazione delle pene e, più in generale, nella disciplina inerente al trattamento sanzionatorio, mentre spetta al giudice valutare tutte le specifiche circostanze della fattispecie concreta, facendo buon uso del proprio potere discre- zionale, indicandone i motivi (art. 132 cod. pen.). Pertanto, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l'entità della pena al disvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento di dette attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggra- vanti. Ciò pur non ignorandosi che I giudice, nella decisione inerente al riconosci- mento od alla esclusiore delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suf- ficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima- nendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4 Per il ricorrente la sentenza di primo grado appare pienamente conforme ai predetti dettami giurisprudenziali. Ciò in quanto il G.U.P. aveva fatto un uso cor- retto del proprio potere discrezionale)individuando con motivazione immune da censure l'elemento della confessione dell'imputato come rilevante ai fini della con- cessione del beneficio. Diversamente, secondo la tesi proposta in ricorso, le argomentazioni utilizzate dai giudici di appello per confutare la valenza della confessione del MI ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche non sono condivisibili per due ordini di ragioni. In primo luogo perché la Corte d'Appello avrebbe effettuato una serie di valutazioni di natura strettamente mentale consistenti, essenzial- mente, in una rilettura alternativa del ragionamento probatorio del giudice di primo ritenendo che gli elementi ditrova già acquisiti nel corso delle indagini fos- sero di per sé già sufficienti al fin accertare la responsabilità del MI, la cui confessione perciò non avrebbe apportato alcun elemento al giudizio con conse- guente irrilevanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche. E tanto, ad avviso della Corte d'Appello, vizierebbe di contraddittorietà sul punto la sentenza di primo grado. Sostiene, poi, il ricorrente che da una lettura complessiva della sentenza di primo grado, emerge uno scenario ben diverso. Il G.U.P., infatti, si è fondato su una valutazione sinergica di tutti gli elementi sottoposti alla sua cognizione , tra cui le intercettazioni, ma ha utilizzato la confessione come elemento di riscontro per l'affermazione della responsabilità non solo dello stesso MI ma anche, e forse soprattutto, del coimputato AN. Per il ricorrente non pare infatti potersi dubitare che il MI, ammettendo gli episodi di acquisti di sostanza stupefacente dal fornitore albanese, abbia fornito un efficace elemento di conferma del contenuto delle intercettazioni ambientali relativr_alle predette cessioni con ciò rendendo, e di molto, più agevole il raggiun- gimento della prova certa nei confronti del coimputato. Tale ragionamento appare esente da vizi logici e perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Per tali ragioni la difesa ricorrente ritiene che il vizio di contraddittorietà rite- nuto in sentenza a quo in realtà non sussista. Sotto diverso profilo, la Corte d'Appello ritiene che la confessione del MI non sia apprezzabile )siccome riferita unicamente a una piccola parte degli episodi contestati. Il riferimento è alle dichiarazioni rese dell'imputato in sede di interro- gatorio di garanzia in data 27 agosto 2020 in cui il MI dichiarò "Ho acquistato cocaina dal AN al massimo una decina di volte e al massimo 10 grammi e una volta 15 io aggiungevo ai 10 grammi 5 grammi di manitolo e poi la cedevo a NA DE, LA [)Alò, NT AI, e altri soggetti indicati". 5 Per il ricorrente, dall'esame del capo di imputazione emerge che, pur nella sinteticità di una verbalizzazione riassuntiva, il MI ha confessato la totalità degli ep .sodi contestati, che riguardano effettivamente 14 acquisti di 10 - 15 7 gramm ocaina ciascuno dal coimputato AN e la successiva rivendita parcel- lizzata in piccoli quantitativi ad una platea di 5 - 6 acquirenti. La censura di parzialità e strumentalità mossa dalla Corte d'Appello alla con- fessione resa dal MI appare fondata su una lettura parziale del predetto ver- bale di interrogatorio e trasmoderebbe, a parere del ricorrente, in un vizio di con- traddittorietà in relazione al contenuto dello specifico atto sopraindicato. Sotto altro profilo anche si ritiene che, anche su tale specifica questione la Corte territoriale si sia limitata ad una interpretazione alternativa del materiale probatorio a sua disposizione preclusa in questo caso dalla funzione di Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente chiede annullarsi la sentenza impugnata e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado. • AN TU (Avv. Guido Galletti) Con primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nelle condotte contestate all'imputato ai capi 19) e 22). Le critiche del ricorrente sono rivolto in particolar modo alle pagine 47-53 della sentenza impugnata nella parte in cui è stata confermata la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di primo grado in relazione al capo 19) dell'im- putazione ove si contesta la detenzione di 180 grammi di cocaina e al capo 22) dell'imputazione riguardantt, invece, la detenzione di circa 89 grammi sempre di cocaina. Si evidenzia che si tratta di "droga parlata" e quindi la difesa non contesta la sussistenza del fatto reato di detenzione dello stupefacente al fine di spaccio, ma l'errata qualificazione giuridica in quanto, alla luce degli ampi richiami che in ri- corso si opera alla giurisprudenza di legittimità in materia di quinto comma dell'ar- ticolo 73, sarebbe mancata nel caso che ci occupa ia valutazione degli indici com- plessivi e globali della condotta. In particolar modo, non si sarebbe tenuto conto che ci si trova di fronte ad un'ipotesi di "piccolo spaccio", in quanto, come risulta dagli atti di indagine acquisite al fascicolo del dibattimento, il ricorrente non è un protagonista principale nell'universo del commercio di sostanze stupefacenti da cui non trae cospicui guadagni ma, al contrario, risulterebbe essere una delle tante vittime del contesto difficile sociale, lavorativo e culturale in cui vive. Si sostiene in ricorso che nel caso di specie la considerazione del dato quali- tativo e quantitativo della sostanza stupefacente detenuta in ipotesi accusatoria non potrebbe essere ritenuta prevalente rispetto alla valutazione del concreto 6 esplicarsi della condotta delittuosa del ricorrente, condotta non di certo professio- nale né tantomeno di assai rilevante offensività. Il secondo motivo, volto a censurare l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche a seguito dell'appello del PM, propone le medesime considerazioni del coimputato MI. Ci si duole che il secondo giudice, accogliendo l'appello proposto dal pm trie- stino, abbia revocato la concessione delle attenuanti generiche concesse in primo grado, così confermando la pena irrogata con la prima sentenza, nonostante l'e- sclusione in suo favore della contestata recidiva. In particolar modo, ci si duole della mancata valorizzazione della confessione resa. Ciò in violazione dei canoni ermeneutici affermati da questa Corte di legittimità in materia, che vengono am- piamente richiamati in ricorso. Si ribadisce che ben si sarebbe potuta valutare favorevolmente la resipiscenza dell'imputato, laddove per giurisprudenza consolidata ciò può essere possibile lad- dove la stessa intervenga in qualunque momento e con qualunque modalità, pur- ché sia seria e veritiera. Si sottolinea la corretta condotta processuale dell'impu- tato, che ha personalmente partecipato al processo a suo carico e ne ha agevolato la definizione tramite anche le dichiarazioni confessori rese, nonché la sua con- dotta posteriore e successiva rispetto al fatto in esame priva di censure e segna- !azioni di qualsiasi sorta. • ZH VA (Avv. NC Petrelli) Con plurimi motivi, la difesa di ZH VA lamenta inosservanza delle norme penali e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado (con la formula "per non avere commesso il fatto"), adottato una motivazione rafforzata con conseguente assunzione di una nuova argomentazione giustificativa - ogni oltre ragionevole dubbio - in merito alla ritenuta condotta concorsuale in capo alla ricorrente in relazione a ciascuna delle condotte di cui all'art. 73 DPR 309/90 contestate al coniuge AN. Più specificamente, con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 192, 533, 546 comma 1 lett. e) con riferimento alla imputazione di cui ai capi 1, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 42, 46 e 47. Il difensore ricorrente ricorda che la posizione di VA ZH è relativa alle vicende investigative che hanno avuto ad oggetto diversi episodi di spaccio, in un periodo di tempo che va dal 19 giugno 2019 fino al dicembre del 2019, all'esito delle quali il coinvolgimento dell'odierna imputata era stato esclusivamente sug- gerito «dal fatto che costei accompagnava il AN quando costui si recava dal MI-Rizzi per consegnargli la droga» e che inoltre «a lei inoltre era intestata l'utenza cellulare utilizzata per la ricezione del messaggio criptico inviato dalla coppia MI-Rizzi per segnalare la necessità di essere riforniti di droga» (così 7 la sentenza impugnata a pag. 4). E che, ritenuta la esiguità di tali elementi indi- ziari, insufficienti a determinare un accertamento di responsabilità in base al prin- cipio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, all'esito del processo dì primo grado, te- nutosi con giudizio abbreviato, l'imputata era stata assolta da ogni addebito con la formula per non aver commesso il fatto. Ci si duole, invece, che l'appello interposto dal Pubblico Ministero avverso tale decisione liberatoria, sia stato accolto dalla Corte territoriale, la quale, in riforma della sentenza del giudice triestino, ha ritenuto di affermare la responsabilità dell'imputata ribaltando integralmente quel primo giudizio assolutorio, proprio sul punto qualificante del giudizio di merito, consistito nello sviluppo in fatto e in diritto della distinzione corrente fra mera connivenza e concorso nel reato. Asserisce in proposito la Corte d'Appello - nell'incipit motivazionale della sentenza di riforma - che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto che la ZH fosse consapevole dell'attività illecita svolta dal marito e del reale motivo delle frequenti visite di quest'ultimo, ha ritenuto che la predetta imputata non avesse dato alcun contri- buto penalmente rilevante alle condotte di spaccio del AN. In sostanza l'at- teggiamento della donna si sarebbe risolto in una mera connivenza, di talché la di lei condotta sarebbe stata priva dei requisiti per essere ritenuta penalmente rile- vante quale contributo - morale e/o materiale - ai fini dell'applicazione dell'art. 110 c.p. (il richiamo è a pag. 5 della sentenza di appello). Ebbene, con ampi richiami al contenuto della sentenza impugnata, il ricor- rente lamenta che l'assunto apodittico della Corte d'Appello poc'anzi citato non troverebbe affatto riscontro in alcun passaggio della motivazione della sentenza di primo grado, nella quale si è invece affermato che «per quanto concerne ZH l'utilizzo del suo cellulare per i due squilli e la sua presenza in casa di MI allorché il marito gli vende la droga non sono sufficienti a configurare la colpevo- lezza della donna, al di là di ogni ragionevole dubbio. Potrebbe avere accompa- gnato AN, senza avere alcun ruolo nella trattativa e nella successiva cessione. AN stesso la scagiona» (il richiamo è a pag. 15 della sentenza di primo grado). In altro passaggio della sentenza di primo grado, inoltre, per i capì 4, 18, ancora, veniva specificato che la ZH «anche in questo caso potrebbe aver ac- compagnato AN, senza avere alcun ruolo nella trattativa e nella successiva cessione. E potrebbe aver lasciato il suo cellulare in uso al marito, senza per questo potersi ritenere corretknei traffici di quest'ultimo. AN stesso la scagiona» (il richiamo è alle pagg. 16-20 della sentenza di primo grado). Il ricorrente evidenzia che in nessun passaggio della sentenza di primo grado, in definitiva, il giudice di primo grado «ha mai ritenuto che la ZH fosse consa- pevole dell'attività illecita svolta dal marito e del reale motivo delle frequenti visite di quest'ultimo» (così la sentenza di appello a pag. 5); né la Corte d'Appello indica 8 il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado ove si sarebbe dato atto dell'atteggiamento della donna che «si sarebbe risolto in una mera connivenza» (così la sentenza di appello a pag. 5). Un'accusa che, a ben vedere, aveva la pe- culiarità di attingere la condotta partecipativa dell'imputata esclusivamente dalla presunta consapevolezza della ZH circa il significato sotteso ai due squilli che giungevano sull'utenza cellulare formalmente intestata alla stessa e dalla presenza della stessa imputata in casa di MI allorché il marito (AN) gli vendeva la droga (il richiamo è a pag. 15 della sentenza di primo grado): circostanze rite- nute dal GUP non sufficienti a configurare la colpevolezza della donna al dì di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, per il ricorrente la Corte d'Appello addiviene ad una nuova ed arbi- traria reinterpretazione del contenuto delle emergenze probatorie disponibili, co- stituite esclusivamente da materiale captativo, senza tuttavia confrontarsi pun- tualmente con la motivazione attenta e dettagliata fornita invece dal tribunale di primo grado in relazione a ciascuno dei singoli capi d'accusa contestati alla ZH. Il ricorso insiste in più punti sulla denuncia alla sentenza impugnata di avere eluso l'obbligo di redigere una motivazione rafforzata così come richiesto da S.U. Troise n. 14800/2017 e, in ultimo, da Sez. 6 n. 9364/2021 e Sez. 6 n. 51898/2019. E su come tale mancanza sia particolarmente censurabile laddove il giudice, omet- tendo di confrontarsi con la precedente motivazione non dimostri l'effettiva novità, autonomia, indipendenza e la concreta capacità rappresentativa della nuova prova dichiarativa laddove inserita nel precedente contesto argomentativo_ Si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente affer- mato l'illegittimità di quelle pronunce che dichiarino la colpevolezza in luogo di una precedente assoluzione nel caso in cui il giudice del gravame si limiti a ritenere maggiormente persuasiva una lettura del materiale probatorio formatosi integral- mente in primo grado che porti a conclusioni difformi con l'esito precedente sotto il profilo del difetto di motivazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto — e si sostiene che non abbia fatto — dimostrare l'incompletezza, la non correttezza e l'incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, compiendo in proposito una penetrante analisi critica, seguita da una completa e convincente dimostrazione che si sovrapponesse in toto a quella del primo giudice, spiegando l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (il richiamo è a Sez. 4 n, 22233/2014). Il ricorrente sostiene che nel caso in esame il giudice dell'appello si è limitato a sottoporre a una generica critica la decisione, senza in alcun modo censurarne il 9 metodo e la tenuta argomentativa. In particolare, la valutazione della prova inter- cettiva sarebbe stata svolta dal giudice di appello a fianco o in sostituzione delle valutazioni ed interpretazioni date dal primo giudice. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione dell'arti- colo 11 cod. pen. sulla identificazione del necessario consapevole contributo con- dizionale alla condotta del terzo, nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli articoli 190, 192, 533, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle singole imputazioni concorsuali per le quali è intervenuta riforma. Anche in questo caso si assume che il giudice dell'impugna- zione non si sarebbe attenuto al paradigma argomentativo della cosiddetta moti- vazione rafforzata anche con riferimento alla valutazione del contenuto delle cap- tazioni poste a fondamento della condanna, in violazione alle regole stesse indicate dalla giurisprudenza costante di questa Corte, incorrendo quindi in grave travisa- mento della prova. Ancora una volta il ricorrente si rifà ai dicta di Sez. U. Troise del 2017 e Sez. U,Patalano del 2017, assumendo che, operando un malgoverno degli stessi, il giu- dice di secondo grado si sarebbe limitato a fornire una versione alternativa del contenuto delle intercettazioni, in relazione a cui l'imputata si sarebbe prestata a fare da tramite tra gli acquirenti e il marito rispetto alle forniture di cocaina che venivano richieste dalla coppia MI-Rizzi mettendo a disposizione il proprio cellulare. La sentenza di secondo grado non risponderebbe ai criteri della motivazione rafforzata in particolar modo sulla valutazione della valenza del doppio squillo ri- cevuto sul cellulare in uso all'imputata e sulla presenza di quest'ultima in casa del MI in taluno degli episodi di cessione dello stupefacente nonché sulla man- canza dei possibili elementi oggettivi di riscontro rispetto alla sola "droga parlata". Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata incorre in primis in un vizio di illogicità per violazioni di massime di esperienza o mancanza degli elementi inferenziali da cui poter logicamente o ragionevolmente far discen- dere una o più conclusioni dalle premesse fornite dalla Corte territoriale nell'arti- colare la sua motivazione. Vi sarebbero poi contraddizioni che troverebbero fondamento negli stessi pas- saggi motivazionali della sentenza, nonché illogicità per vistosi travisamenti della prova. Il ricorrente si sofferma in particolar modo su!ia motivazione di pagina 38 e 39 del provvedimento impugnato in relazione al contributo concreto che la donna avrebbe prestato all'attività delittuosa del marito, sul rilievo causale della condotta e sulla distinzione tra concorso e connivenza non punibile, con richiamo ad ampia 10 giurisprudenza di questa Corte (in particolare ai dicta di Sez. 4 n. 4055/2014, Sez. 6 n. 14606/2010, Sez. 4 n. 3924/1998 e Sez. 4 n. 24615/201 .z1) Ancora, si evidenziano l'illogicità manifesta e il grave travisamento della prova in relazione al contenuto dell'intercettazione ambientale del 25/06/2019 di cui al capo di imputazione 4 che la Corte d'appello utinzza per dimostrare che il ruolo assunto dalla donna non è affatto neutro. Vengono poi passate in rassegna ulteriori intercettazioni (in particolare quella ambientale del 19 giugno 2019) e si sottolinea come la donna sia non solo ovvia- mente assente in relazione ai capi 9, 12, e 16 del luglio 2019, allorquando era all'estero, ma risulta pacificamente assente anche in relazione agli episodi di spac- cio di cui ai capi 22, 23, 33, 38, 46 e 47. La stessa, pertanto, risulta presente come accompagnatrice del NI in soli 7 episodi e non in 11. Ancora in merito al presunto contributo morale si richiama il dictum di Sez. U n. 45276/2003. Ci si sofferma poi a confrontarsi criticamente con l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non avrebbero alcun valore le dichiarazioni rese dal coimpu- tato NI all'udienza del 5 luglio 2021 tese a scagionare la moglie da ogni re- sponsabilità, dal momento che non corrisponderebbe al vero che la ZR non com- prende o non parla la lingua italiana ("dal momento che dalle intercettazioni am- bientali emerge invece l'esatto contrario"). Si richiama in proposito il contenuto delle intercettazioni del 19/06/2019, del 25/06/2019 e del 13/08/2019, da cui, per le poche parole in italiano proferite dalla donna, si comprenderebbe facilmente come la stessa avesse una limitatissima conoscenza della lingua italiana. Si sostiene che anche sulla portata indiziaria delle risultanze delle intercetta- zioni la Corte territoriale non offrirebbe una motivazione rafforzata di confronto con la pronuncia assolutoria di primo grado, venendo meno alla regola di giudizio che ritiene la sussistenza del reato al di là di ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità anche per i capi 19 e 22, soprattutto in ragione del marginalissimo ed estempora- neo comportamento che secondo la stessa motivazione della Corte di appello avrebbe connotato la c:ondotta dell'imputata, con ulteriore violazione del para- digma argomentativo della cosiddetta motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di prime cure che anche in relazione a tali capi di imputazione aveva assolto l'im- putata. Si lamenta in particolare che sia stata data preminente rilevanza al dato quan- titativo trascurando il ruolo estremamente marginale -2 defilato assunto dall'impu- tata. 11 Con il quarto motivo si lamentano erronea interpretazione nell'applicazione nella legge sostanziale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della moti- vazione in relazione alla mancata declaratoria di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen. che avrebbe dovuto conseguire all'esito della negata derubricazione del reato di cui ai capi 19 e 22 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo 73, non avendo il giudice dell'appello indicato in motivazione alcuna prova dell'abitualità della condotta in capo all'imputata. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, altresì, carente in me- rito alla necessaria valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenesse conto del contributo offerto dalla donna (definito "ancillare e accessorio" e subordinato) nonché del grado di colpevolezza grande- mente scemato da esse desumibili. Si lamenta che manchino valutazioni di merito in ordine alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza, elementi del tutto estromessi dalla motiva- zione in esame ,essendosi la Corte d'appello limitata ad apodittiche considerazioni in merito alla presenza della donna nei pressi del coniuge mentre questi cedeva la droga ai coniugi coimputati. Con il quinto motivo si lamentano mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena ai sensi degli articoli 133 e 81 cpv. cod. pen. in relazione anche all'applicazione delle attenuanti generiche sulla pena detentiva )anche con riferimento agli articoli 163 e 175 cod. pen. Si sostiene che la motivazione della sentenza in esame manchi di congrue argomentazioni giustificative circa la scelta dosimetrica e l'esercizio della discre- zionalità operata dal giudice nella quantificazione della pena. Si critica in particolar modo la motivazione di pagina 63 della sentenza impu- gnata dove la Corte territoriale ha ritenuto che, pur avendo assunto un ruolo su- bordinato rispetto a quello del marito, tale ruolo non potrebbe essere ritenuto di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen. Si lamenta che nel computo della pena la riduzione sia stata operata solo per la pena base e non anche per le pene ritenute in continuazione. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha anticipato con una memoria in data 25/2/2025 le proprie conclusioni. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 12 \t] CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti nell'interesse di MI NC LO e di AN TU sono manifestamente infondati e, pertanto, i relativi ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Le doglianze proposte da ZH VA sono, invece, infondate e, pertanto, il ricorso proposto nell'interesse della stessa va rigettato. 2. Nell'interesse di NC LO MI, come illustrato in premessa, il difensore, con un un co motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello proposto dal PM sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva) operata dal giudice di primo grado. La doglianza proposta sul punto si palesa generica, non correlata ad un percorso logico-argomentativo scevro delle denunciate lacunosità e contraddittorietà, avendo la Corte territoriale affrontato l'elemento asseritamente positivo della "confessione" (valso, in parte, al ricorrente, per il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. da parte del primo giudice) con criteri valutativi corretti, negando una valorizzazione positiva della stessa per essere stato acquisito il giudizio di responsabilità aliunde, per non avere il primo giudice determinato il proprio convincimento sulla base di dette dichiarazioni confessorie, per non avere ravvisato effettiva resipiscenza (ma intento utilitaristico) in rivelazioni solo parziali e non incondizionate, con censure che la difesa in realtà non collega a vizi logici (in effetti, inesistenti), ma a mere contestazioni di merito sul valore che, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe attribuito alle dichiarazioni di MI (come piene e attendibili). Ricorda la Corte territoriale come il giudice di prime cure avesse ritenuto di fondare le circostanze attenuanti generiche riconosciute al MI su due argo- menti: la confessione e la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'ef- fettivo disvalore del fatto. Ebbene, i giudici del gravame del merito danno atto di condividere il rilievo del PM appellante secondo cui il primo argomento posto alla base del riconosci- mento delle attenuanti generiche dal giudice di primo grado è illogico e contrad- dittorio: il giudice, infatti, nel motivare la responsabilità dell'imputato per ciascun capo, non ha mai fatto alcun riferimento alla confessione, né ad eventuali ammis- sioni del MI, nonostante sia di per sé di solare evidenza che la confessione è, se non la principale, ima delle più importanti prove che il giudice pone a fonda- mento della condanna. 13 Questa Corte di legittimità, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio che l'ap- porto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma a condizione che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un "semplice" fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discon- tinuità con il precedente modus agendi (cfr. ex multis Sez. 1, n. 46432/2019; Sez. 6 n. 11732/2012, Rv 252229; Sez. 6 n. 3018/1991, Rv 186592, Sez. 6 n. 3018/1990, Rv. 186592). Ancor più significative sono quelle che pronunce secondo cui la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma 2, n. 3 cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria (Sez. 2, n. 27547 del 20/06/2019, Barometro, Rv 276108 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento d la prevalenza delle circostanze generiche in presenza "di una prova oranitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). Nel medesimo senso si è altresì stabilito che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza, ma da intento utilitaristico (Sez. 1, n. 35703 del 19/07/2017, Lucaioli, Rv 271454; Sez. 6 n. 11732 del 28/03/2012, Di Lauro, Rv 252229). Rileva in proposito la Corte territoriale che nel fondare le generiche sulla con- fessione del MI - indicata dal giudice senza alcuna ulteriore specificazione come elemento valutabile a suo favore rispetto all'intera vicenda - il giudice di primo grado ha richiamato "la piena confessione" resa dal MI, alla quale viene attribuito un valore totalizzante ed incondizionato, come tale incidente sull'intero trattamento sanzionatorio, laddove per contro nel corso dell'interroga- torio di garanzia la confessione del MI non è stata affatto piena. Ma-rileva la Corte del merito— il riferimento ad una 'piena confessione" sot- tende ad una ammissione incondizionata e soprattutto riferita a tutti gli episodi oggetto di contestazione. Per contro dalla lettura del verbale di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. del 27 agosto 2020 emerge che il MI, a fronte di una sessantina di episodi ascrittigli, ha in realtà dichiarato di aver acquistato della cocaina dal AN "al massimo una decina di volte", dichiarazione con la quale vengono posti notevoli limiti alla prospettazione accusatoria, la quale dunque non e stata affatto riconosciuta incondizionatamente dall'imputato 14 Con motivazione priva di aporie logiche e che risponde pienamente ai criteri richiesti dalla giurisprudenza per modificare in peius una statuizione in appello, la Corte territoriale rileva che l'assenza di una vera e propria confessione "piena" del MI, come tale per contro valutata dal giudice di prime cure, rende vieppiù stridente il conseguente riconoscimento delle generiche anche rispetto al principio di diritto richiamato dall'appellante ed enunciato dalla giurisprudenza, secondo la quale in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono sug- gerire la necessità di attenuare la pena irrogata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente alCutilitaristica attesa della riduzione della pena e la collabo- razione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimpu- tati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1 n. 42208 del 15/09/2017, Rv 271224). Pertanto nella presente fat-tispecie il MI, oltre a non rendere una, confessione dettagliata, incondizionata ed estesa a tutti gli episodi contestati, ha ammesso genericamente una decina di episodi a fronte della preventiva acquisizione di elementi probatori, costituiti essenzialmente dalle intercettazioni ambientali, che già costituivano prova univoca ed ineludibile della sua colpevolezza. Tale obiettiva situazione — come rilevano i giudici del gravame del merito — non è mai stata esaminata dal giudice di prime cure, il quale ha invece giudicato la confessione degna di apprezzamento, riconoscendole delle virtù smentite da elementi obiettivi. Coerente con tali premesse e logica appare la conclusione dei giudici di appello sul punto nel senso di ritenere la sentenza di primo grado contraddittoria nel premiare un comportamento processuale il cui valorendkoltanto azzerato dalle prove acquisite, ma finanche implicitamente smentito in altra parte della sentenza in quanto la presunta confessione non ha in alcun modo agevolato l'attività investigativa, non ha consentito l'acquisizione di elementi di prova fino ad allora sconosciuti agli inquirenti, né ha offerto al giudice nuovi elementi di giudizio, posto che, come si è visto, in nessun caso il giudice ha fondato la dichiarazione di colpevolezza del Settimi° - tantomeno quella di altri coimputati - sulla sua presunta confessione. Né il difensore scardina con il ricorso in esame l'ulteriore presupposto su cui il primo giudice avrebbe fondato le circostanze attenuanti generiche (la necessità 15 di adeguare in concreto la pena all'entità del fatto) e che la Corte territoriale smi- nuisce con considerazioni finanche totalmente omesse dal difensore, a riprova della loro logicità, stante la mancata allegazione nel corso del giudizio di primo grado di ragioni che potessero indurre ad una riduzione ulteriore del disvalore del fatto,come già ricondotto nell'ambito della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90. In particolare, i giudici del gravame del merito sottolineano come l'argomento posto a fondamento della concessione delle generiche dal giudice di primo grado - nella prassi non raramente utilizzato dai giudici di merito per concedere le gene- riche - costituito dalla necessità di "meglio adeguare il trattamento sanzionato all'effettivo disvalore dei fatto" integra una clausola di stile priva di alcun concreto significato. Nel momento in cui tale clausola non è accompagnata da una puntuale indi- cazione degli elementi che renderebbero la fattispecie caratterizzata da un minor grado di offensività, come genericamente annunciato, così da meritare la riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle generiche ci troviamo di fronte ad una "motivazione apparente". Avverso il percorso logico assunto dalla Corte territoriale al riguardo, la difesa del MI si limita ad enunciare principi giurisprudenziali accreditati, con do- glianza oltremodo aspecifica. 3. TU AN propone due motivi di ricorso manifestamente infondati. 3.1. Il primo moti‘.o, con cui amenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità nelle condotte contestate all'imputato ai capi 19) e 22), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adegua- tamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata _ Si tratta di censure generiche, solo astrattamente volte a contestare una non corretta qualificazione giuridica dei fatti, ma indirizzate piuttosto a ribadire le me- desime considerazioni già espresse in primo grado nonché ad una mera non con- divisione dei parametri adeguatamente utilizzati dalla Corte territoriale a tal fine (il dato ponderale, la tipologia di stupefacente, i stabili contatti con i fornitori), prospettando, il difenso-e, soltanto come gli indici in questione non rileverebbero sufficientemente per w la valutazione di maggiore offensività dei fatti, denegando sostanzialmente la stessa valenza intrinseca dei medesimi, seppure rientranti nelle "modalità" della condotta e nella "quantità e qualità" dello stupefacente trattato. 16 Come si legge a pag. 52 della sentenza impugnata, con riferimento ad en- trambe le fattispecie, ritiene la Corte territoriale che non sia possibile ricondurre tali episodi nell'ambito dell'art. 73 comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990. Ciò in quanto, con riferimento al primo episodio si è osservato che già il rile- vante dato ponderale - 180 grammi di cocaina - appare eccentrico rispetto alla nozione di lieve entità del fatto;
se da un lato è vero che il parametro quantitativo non è l'unico alla stregua del quale valutare la riconducibilità del fatto nell'alveo della fattispeciet astratta poc'anzi richiamata, dall'altro in alcune fattispecie il dato quantitativo assume un valore significativo. Inoltre, con specifico riferimento agli altri parametri indicati dall'art. 73 comma 5 si deve considerare;
per i giudici di appello,che le due distinte forniture di cui ha beneficiato il DA non sono compatibili con una esclusiva destinazione dello stupefacente alla sola coppia MI-Rizzi. Ed invero viene posto l'accento sul fatto che, nel corso di circa dieci mesi di attività di spaccio monitorata, le con- segne di cocaina di 10 o 15 grammi da AN-ZH a MI-Rizzi ammontano a poco meno di una ventina;
se ne deduce che AN aveva verosimilmente dei propri canali autonomi di spaccio, se soltanto nel giro di nove giorni - dal 29 luglio al 7 agosto - egli era riuscito a procurarsi all'incirca 270 grammi di cocaina, ossia un quantitativo già di per solo superiore a quello che egli aveva consegnato in dieci mesi alla coppia MI-Rizzi.. Rilevano per i giudici triestini anche i costanti ed assidui contatti che il AN evidentemente manteneva con il proprio fornitore, desunti dalla rapidità. con cui egli era solito corrispondere alle richieste di cocaina provenienti da MI-Rizzi- In tale prospettiva i quantitativi di stupefacente che AN si era procurato il 29 luglio e il 7 agosto 2019 dimostrano vieppiù che il Mejdaxni-,come sopra si e evi- denziato - aveva stabili contatti e un rapporto di fiducia con soggetti capaci di mettere a sua disposizione apprezzabili quantitativi di cocaina Inoltre, si dà atto in sentenza con riferimento al parametro qualitativo, sono stati acquisiti elementi di giudizio dalla consulenza svolta sulla partita dalla quale sono stati ricavati i gr. 5,16 sequestrata De NT AI [capo 15). In particolare è emerso che il principio attivo di quella dose era pari a 51,20 °/0, per un quanti- tativo di cocaina cloridrato pari a grammi 2,432, dal quale potevano ricavarsi 16 dosi medie singole. La sentenza, pertanto, appare sul punto pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D,L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella 17 ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti;
conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, ccrne da sempre detto, per l'ac- certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples- sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 3.2. Il secondo motivo, volto a censurare l'esclusione delle circostanze atte- nuanti generiche a seguito dell'appello del PM, propone le medesime considera- zioni del coimputato, a cui pare sufficiente opporre le stesse risposte di manifesta infondatezza, con l'unica precisazione per cui il disvalore del fatto è già stato va- lutato in termini minimali per tutti i capi di incolpazione, ad eccezione dei capi 19) e 22), inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90. Anche per tale imputato, con motivazione logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — la Corte sottopone a dura critica la sentenza di DriMO grado che anche rispetto al AN ha fondato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da 18 parte del giudice di primo grado sulla necessità di "meglio adeguare la pena all'effettivo disvalore dei fatti", nonché in ragione della "piena confessione" resa dall'imputato. Per la Corte territoriale la necessità di "meglio adeguare il trattamento sanzionato all'effettivo disvalore del fatto" - integra una clausola di stile priva di alcun concreto significato. Si tratta in altri termini di una "motivazione apparente", come tale riconducibile nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dal momento che tale clausola non è accompagnata da una puntuale indicazione degli elementi di fatto che renderebbero l'illecito penale commesso dall'imputato come caratterizzato da un minor grado di offensività. Non avendo il giudice di prime cure specificato in che cosa concretamente consiste la presunta minore offensività della complessiva condotta posta in essere dal AN, l'utilizzo della citata clausola di stile, secondo la corretta opzione er- meneutica dei giudici triestini « si risolve o in una locuzione ellittica che sottende alla presenza di un qualche elemento di fatto favorevole al reo, dato per esistente, ma rimasto inespresso, ed allora, la motivazione con la quale si riconoscono le generiche è di fatto inesistente, ovvero, la concessione delle attenuanti generiche è lo strumento utilizzato dal giudice quando questi ritiene che la pena prevista dalla norma incriminatrice per il reato commesso, quand'anche applicata nel suo minimo edittale, sia eccessiva e come tale da necessariamente da ridurre con i escamotage del riconoscimento delle attenuanti generiche;
in tal caso la conces- sione delle generiche «si risolve in una violazione di legge(quanto elusiva delle prescrizioni imposte dalla norma incriminatrice con riferimento alle valutazioni compiute dai legislatore circa il disvalore che deve riconoscersi al reato commesso. Del resto, qualora il giudice ritenga eccessiva la pena edittale in relazione alla concreta ed effettivo disvalore del fatto valutato in relazione alla natura dei beni e degli interessi in gioco, deve sollevare questione di legittimità costituzionale, stru- mento del resto in passato utilizzato con successo in alcuni casi piuttosto noti (si pensi ad esempio alla pena prevista dall'originario delitto di oltraggio dell'art. 341 c.p., dichiarata incostituzionale nel suo limite minimo edittale di sei mesi invece che di quindici giorni dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza della Corte costituzionale n. :341 del 1994)» (pag. 55 della sentenza impugnata). Del resto, ad ulteriore riprova del fatto che la clausola utilizzata integra la violazione di legge sotto la specie della mancanza