Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 1
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2017, n. 31543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31543 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
31543-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 08/06/2017 - Presidente - Sent. n. sez. GIOVANNI DIOTALLEVI 1578/2017 MARCO MARIA ALMA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO FILIPPINI N.1709/2017 ALBERTO PAZZI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL SE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr. Luigi Cuomo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4.7.2016 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 10.7.2015, previo riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., confermava la affermazione di penale responsabilità di LL EP (oltre che di altro soggetto non impugnate) per i reati di rapina e di violazione degli obblighi imposti con misura di prevenzione, ma riduceva la pena inflitta in primo grado.
2. La Corte territoriale respingeva le ulteriori censure mosse con l'atto d'appello ed in particolare quelle relative alla concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle ritenute aggravanti e sulla recidiva.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, sollevando il seguente motivo:
3.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al diniego di prevalenza delle stesse, e dell'attenuante già concessa ex art. 62 n. 6 cod.pen., rispetto alle aggravanti e alla recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
1. Quanto alla questione della mancata concessione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in relazione alla gravità dei fatti (violenta rapina di un Rolex commessa con arma da più persone) e per i precedenti penali. Al contempo, ha mostrato di riconoscere il comportamento risarcitorio riconoscendo la specifica attenuante. Questa Suprema Corte ha, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute 1 di preponderante rilievo. Come appunto effettuato nella specie.
1.1. A proposito poi del profilo relativo al bilanciamento, deve ricordarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931); nella specie il giudice di appello ha comunque illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 2), richiamando la citata gravità dei fatti e personalità dell'imputato. Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Cass. Sez. 2, sent. n. 3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 8.6.2017 Il PresidenteIl Consigliere estensore Dr. Stefano Filippinithe Dr. Giovanni Diotallevi belerTho k DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 61U. 2017 IL I Cancelliere 2 CANCELLIERE Claudia Piane E V E V O N