Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 12 D.Lgs. n. 285 del 1992, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati dal personale dell'A.N.A.S., senza alcuna limitazione territoriale o per materia, con relativo potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti; ne consegue la legittimità dell'accertamento e contestazioni operati da personale dell'A.N.A.S. in relazione alla violazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorché la strada dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale ma della Società Autostrade, giacché il potere di rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'istallazione dei suddetti cartelloni, spettante esclusivamente all'ente proprietario della strada, non va confuso col potere di accertamento della violazione, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, e perciò anche al personale dell'A.N.A.S..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1999, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di PESARO URBINO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FRATICELLI SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 77/96 della Pretura di PESARO, depositata il 04/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con processo verbale di contestazione n.937 del 4 ottobre 1993, personale dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma Strade) accertò, a carico della Fraticelli S.p.a., la violazione dell'art.23 commi 4 e 11 d.lgs.30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada), per aver installato abusivamente (senza previa autorizzazione) cartelloni pubblicitari;
- che il Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino, con ordinanza-ingiunzione n.1728/93 del 16 agosto 1994, irrogò, per la predetta violazione, alla Società Fraticelli la sanzione pecuniaria amministrativa di £.1.000.000;
- che, avverso tale provvedimento, la Fraticelli S.p.a. propose opposizione dinanzi al OR circondariale di Pesaro, deducendone, in via preliminare, l'inammissibilità in ragione dell'incompetenza dell'A.N.A.S. all'accertamento della violazione contestata (i cartelloni de quibus essendo stati collocati su strada di proprietà della Autostrade S.p.a.); l'opponente dedusse, altresì, sia la carenza di motivazione del processo verbale di contestazione, sia l'insussistenza della violazione e concluse per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione;
- che, costituitosi, il Prefetto di Pesaro e Urbino instò per il rigetto dell'opposizione;
- che il OR adito, con sentenza n.77 del 4 marzo 1996, revocò l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- che, in particolare, il OR - dopo aver affermato che è pacifica la circostanza, secondo cui il cartellone pubblicitario de quo era stato installato su strada di proprietà, non statale ma, della Società Autostrade - ha ritenuto che la Società proprietaria è competente sia a rilasciare l'autorizzazione all'installazione, sia ad irrogare la sanzione per l'abusiva installazione;
- che, avverso tale sentenza, il Prefetto di Pesaro e Urbino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che la Fraticelli S.p.a., benché ritualmente intimata, non si è costituita.
Considerato in diritto
- che, con il primo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.12 terzo comma del codice della strada - R.D. 30-4-1992 n.285 - art.360 n.3 c.p.c.") ed il secondo motivo di ricorso (con cui deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.23 commi 4 e 5 del codice della strada - R.D. 30-4-1992 n.285 - art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente sostiene, innanzitutto, che il personale dell'A.N.A.S. è abilitato ad accertare le violazioni alle norme di circolazione e relative alla tutela ed al controllo dell'uso delle strade, senza alcuna limitazione derivante dalla questione dell'appartenenza della strada;
e, in secondo luogo, che il Giudice a quo avrebbe confuso tra competenza all'accertamento delle violazioni e competenza al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cartelloni pubblicitari;
- che il ricorso merita accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Il OR di Pesaro ha sostanzialmente accolto il primo - prospettato dalla Società Fraticelli siccome preliminare - motivo di opposizione, secondo cui gli agenti accertatori dell'A.N.A.S. non sarebbero stati competenti all'accertamento della violazione contestatale, tenuto conto che questa si riferiva all'installazione abusiva di cartelloni pubblicitari su strada di proprietà della Autostrade S.p.a.; B)- Siffatta ratio decidendi è palesemente illegittima. L'art.23 commi 4 e 11 c.d.s., contestato alla Società intimata, sanziona amministrativamente la collocazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse senza la previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Orbene, non può esservi dubbio che il potere di accertamento e di contestazione, nei confronti del (presunto) autore, di siffatto illecito è attribuito dalla legge anche al personale dell'A.N.A.S. Infatti - premesso che l'art.11 comma 1 lett.a) d.lgs. n.285 del 1992, nel definire i "servizi di polizia stradale", prevede che costituisce, tra gli altri, servizio siffatto "la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale" - il successivo art.12 (che reca la rubrica "Espletamento dei servizi di polizia stradale") comma 3 lett.a) statuisce, fra l'altro, che "la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono .... essere effettuati .... dal personale dell'A.N.A.S.". Tale disposizione attribuisce, dunque, (anche) al personale dell'A.N.A.S., in via generale e senza alcuna limitazione territoriale o di materia (nell'ambito di quelle disciplinate dal codice della strada), il potere di controllo (anche) sull'osservanza delle disposizioni del codice medesimo per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ovvero quella penale, e, quindi, di accertamento e contestazione del relativo illecito (cfr., per il previgente codice della strada, approvato con d.P.R. n.393 del 1959, gli artt.136 comma 1 lett.a e 137 comma 2 lett.a); C)- Da quanto ora osservato discende che la sentenza impugnata è incorsa in un duplice errore:
in primo luogo, laddove ha ritenuto, senza alcun fondamento normativo, coincidenti nel medesimo soggetto sia l'attribuzione del potere di rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dal surrichiamato art.23 comma 4 - spettante, invece, esclusivamente all'ente proprietario della strada - sia quella di controllo sull'osservanza di tale disposizione, nel senso dianzi precisato, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e, quindi, (anche) al personale dell'A.N.A.S.; e, in secondo luogo, laddove ha chiaramente confuso, nella materia de qua, tra potere di controllo e potere di "irrogazione" della sanzione pecuniaria amministrativa, attribuito, in via generale, al prefetto (art.204 c.d.s.);
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata - anche per l'esame degli ulteriori motivi di opposizione proposti dalla Società Fraticelli, ritenuti evidentemente assorbiti - al OR circondariale di Pesaro, in persona di altro Magistrato, il quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto dianzi enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al OR circondariale di Pesaro, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 novembre 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1999.