Articolo 533 del Codice civile
Articolo 532Articolo 534
Versione
19 aprile 1942
Art. 533.

(Nozione).

L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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