Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi).
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- 1. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più… - 2. In cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 110 e 416) Il fatto La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, per essersi associato con altri, essendo gli aderenti almeno dieci ed essendo egli organizzatore, al fine di commettere reati tributari e di altra natura e per aver ripetutamente utilizzato in compensazione crediti inesistenti in concorso con numerosi contribuenti. Volume consigliato Esecuzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 53000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53000 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
53 000 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2422 Giovanni Diotallevi - Presidente - ST Filippini UP 04/10/2016 - Lucia Aielli R.G.N. 32723/2016 Cosimo D'Arrigo - Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SS NI, nata a [...] il [...] 2. LL NO EN SE, nato a [...] il [...] 3. Di GI SS VI, nato a [...] il [...] 4. Di GI PI, nato a [...] il [...] 5. TE AR, nato a [...] il [...] 6. CC IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi gli avv. EN Bonaccorsi, in sostituzione dell'avv. Giancarlo Faletti, per la parte civile AXA Assicurazioni s.p.a., avv. Giuseppina Sollazzo, in sostituzione dell'avv. Antonio Rossomando, per la parte civile Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., avv. Aldo Pannain, in sostituzione dell'avv. Mario Contestabio, per le parti civili Allianz RAS Assicurazioni s.p.a., Allianz Subalpina s.p.a., Ganialloyd s.p.a., Lloyd Adriatico s.p.a. e RAS Assicurazioni s.p.a., i quali si sono tutti associati alle conclusioni del Procuratore generale, depositando conclusioni scritte e note spese;
uditi i difensori, avv.ti LB CO e ST CA, per CC IO, che hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NI SS, EN SE LL NO, SS VI Di GI, PI Di GI, AR TE e IO CC sono stati tratti a giudizio, unitamente ad altri ventisette coimputati non ricorrenti, con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative. Ai coimputati sono stati inoltre variamente addebitati 120 reati fine (34 episodi) commessi ai danni di tredici compagnie assicurative, indotte a corrispondere indennizzi per sinistri stradali in alcuni casi del tutto inesistenti oppure svoltisi con persone, veicoli, danni materiali e lesioni personali diversi da quelli rappresentati.
2. Con sentenza del 26 settembre 2013, il g.u.p. del Tribunale di Torino, per quanto qui di interesse, così statuiva: -NI SS e PI Di GI erano ritenuti responsabili dei reati a loro scritti, con esclusione di quelli indicati ai capi 9), 9A), 9B), 10, 10A), 10B), 19) 21) e 21A) dell'imputazione, dai quali venivano assolti perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, e del reato di cui al capo 15), estinto per intervenuta prescrizione;
- SS VI Di GI veniva dichiarato responsabile del solo reato (quello associativo) a lui ascritto;
AR TE veniva condannato per tutti i reati a lui addebitati;
IO CC veniva assolto dal reato associativo, per non aver - commesso il fatto, e condannato per tutti gli altri reati ascrittigli;
EN SE LL NO era dichiarato colpevole di tutti i reati contestatigli, con eccezione di quello di cui al capo 14), non procedibile per tardività della querela. Seguivano le sanzioni accessorie e le statuizioni civili.
3. Con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. In particolare, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI SS e PI Di GI per i reati indicati ai capi 2A), 2B), 3A), 3B), 5A), 5B), 2 6A), 6B), 7A), 7B), 7C) 7D), 13A), 13B), 16), 16A), 16B), 16C), 16D), 17), 17A), 18A), 23), 23A), 23B), 23C), 23D), 23E), 27A), 27B), 30A), 30B) 30C), 30D), 30E) e 30F) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR TE in ordine ai reati a lui acritti ai capi 27A) e 27B) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha assolto CC IO dai reati a lui ascritti ai capi di imputazione 2A), 2B), 2C), 2D), 3A), 3B), 3C), 3D), 4A), 4B), 4C), 4D), 13A), 13B), 13C), 13D), 16A), 16B), 16C), 16D), 18A), 18B) e 18C) per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo 16) perché estinto per intervenuta prescrizione;
ha assolto EN SE LL NO dai capi di imputazione 1A), 1B), 1C), 1D), 5A), 5B), 5C), 9A), 9B), 10A), 10B), 11A), 11B), 11C), 11D), 14A), 14B), 14C), 14D), 22A), 22B), 22C), 26A), 26B), 29A), 29B), 29C), 29D) e 29E), per non aver commesso il fatto;
ha qualificato il delitto di cui al capo A) ascritto a IE SS come violazione dell'art. 416, comma secondo e quinto, cod. pen.; ha riconosciuto a PI Di GI le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
ha dichiarato le circostante attenuanti generiche, già riconosciute a NI SS, prevalenti sulle contestate aggravanti;
ha conseguentemente rideterminato le pene inflitte agli imputati e le sanzioni accessorie, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche con riferimento alle statuizioni civili, e condannando gli stessi al pagamento delle spese del grado d'appello e alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili.
4. Contro tale statuizione hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione NI SS, PI Di GI e SS VI Di GI. Inoltre, hanno proposto separatamente ricorso AR TE, IO CC e EN SE LL NO.
5. NI SS, PI Di GI e SS VI Di GI deducono anzitutto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere: la corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto una tesi difensiva esposta nell'atto di impugnazione e non avrebbe motivato sull'elemento soggettivo del reato;
la motivazione sarebbe afflitta da un salto logico, nella parte in cui afferma la "trasformazione" della struttura dello studio professionale di PI Di GI in 3 una associazione per delinquere, omettendo quell'indagine sull'elemento psicologico che ha invece portato all'assoluzione dal reato associativo di altri coindagati. Si tratterebbe, invece, di reati commessi a seguito di accordi presi di volta in volta, con difetto della consapevolezza di contribuire a dar vita a una associazione per delinquere. Inoltre, la posizione della SS sarebbe stata erroneamente valutata, essendo compartecipe dei singoli reati fine, ma non dell'associazione, in quanto addetta a mansioni puramente esecutive e soggiogata al marito (PI Di GI). Anche il figlio SS Di GI, "colpevole" solo di aver lavorato a lungo nello studio del padre, pur resosi conto che le pratiche trattate erano relative a falsi sinistri, non avrebbe mai maturato la consapevolezza di partecipare al sodalizio criminoso.
6.1 Poi, con particolare riferimento alla posizione del solo PI Di GI, viene censurato anche il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, basato su una motivazione («l'assenza di una piena confessione») in contraddizione con quella adottata a giustificazione del riconoscimento delle circostanze medesime («ampie ammissioni delle proprie responsabilità»).
6.2 Sempre con riferimento al solo PI Di GI, in relazione all'evento contestato al capo 5) dell'imputazione, si deduce il travisamento del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso a riguardo, ritenute erroneamente dalla corte d'appello come aventi contenuto confessorio. Nell'incipit del ricorso, la condanna per questo reato viene contestata anche con riferimento alla posizione della SS, ma nel successivo svolgimento manca ogni riferimento a tale doglianza.
6.3 Ed ancora, i ricorrenti osservano che, avendo la corte d'appello "corretto", ai fini del computo della prescrizione, la data di commissione dei reati, deve ritenersi che l'imputazione sulla base della quale sono stati tratti in giudizio fosse errata e che, pertanto, sarebbe dovuto essere il pubblico ministero ad apportare le necessarie correzioni. Tale omissione avrebbe comportato un grave pregiudizio del diritto di difesa, incidendo sulla possibilità di individuare con esattezza i fatti contestati. In ogni caso, proprio ai fini del calcolo della prescrizione, in presenza di incertezze in ordine alla data di consumazione dei reati, la corte territoriale 4 avrebbe dovuto dare attuazione al principio del favor rei, invece rimasto disapplicato.
7. AR TE censura la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui è stata negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulla contestata aggravante in considerazione della gravità del danno (circa € 10.000,00) subito dalla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. Sostiene il ricorrente che tale danno, invece, non sarebbe grave, anche in considerazione delle capacità patrimoniali della parte civile.
8. IO CC censura la sentenza impugnata per due distinti aspetti. Per un verso denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la corte d'appello avrebbe confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. pur in assenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, il ricorrente sostiene che la natura generica o specifica del dolo andrebbe riferita esclusivamente alla prima delle condotte ascrivibili alle previsioni dell'art. 642 cod. pen., sebbene gli sia stata contestata una pluralità di violazioni della medesima norma;
ciò posto, poiché tale condotta consisteva nella presentazione di documenti dalla cui falsificazione è stato assolto in grado d'appello, egli sostiene che tale assoluzione inciderebbe, nel senso di escluderlo, sull'elemento soggettivo del delitto di frode assicurativa. Con il secondo motivo di ricorso il CC deduce l'intervenuta prescrizione dei reati, sostenendo l'erroneità del calcolo fatto dalla corte d'appello, elaborato avendo riguardo non dal momento consumativo del reato, bensì a condotte successive costituenti mero post factum penalmente non rilevante.
9. EN SE LL NO denuncia il vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità penale per il delitto di associazione per delinquere, anziché il concorso di persone nei singoli reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti infondati e devono essere rigettati.
2.1 La prima censura esposta nel ricorso presentato nell'interesse della SS e del Di GI concerne la sussistenza dell'associazione per delinquere. Tale doglianza è comune anche al LL NO, in quanto anch'egli, al pari 5 dei primi ricorrenti, sostiene che trattasi di singoli episodi delittuosi commessi in occasionale concorso di persone. Sotto questo profilo, i ricorsi possono essere trattati congiuntamente. Tali censure risultano infondate, già solo se si considera che sono ben centoventi i reati fine commessi dagli associati, nell'ambito di trenta distinti episodi.
2.2 In presenza di una condotta criminosa così pervicace, l'onere motivazionale espresso in capo alla corte d'appello sarebbe stato davvero minimo, essendo in re ipsa che una simile impresa delittuosa richiedesse un'organizzazione stabile e, al contempo, che era materialmente impossibile per gli associati, prevedere in anticipo tutti i singoli delitti che sarebbero andati a compiere. Ed invece la Corte d'appello si fa carico di ampia e approfondita motivazione (pag. 103-118) in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere. Tale motivazione risulta immune da vizi logici e giuridici, dovendosi concordare sul fatto che la gestione di un numero così elevato di pratiche assicurative relative al sinistri simulati non può essere ricondotta ad una partecipazione "occasionale" ai singoli fatti delittuosi, non potendo non essere ben presente, nella rappresentazione di tutti compartecipi, il fatto che lo Studio DR sistematicamente operava come una struttura organizzata per porre in essere frodi assicurative. Va dunque condivisa l'affermazione fatta dalla corte d'appello circa «la stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e l'indeterminatezza del programma criminoso>>, che trovano conferma «nel susseguirsi ininterrotto e frenetico, per un ampio lasso temporale, delle attività delittuose realizzate dai soggetti facenti capo allo Studio DR».
2.3 Con particolare riferimento alla posizione della SS, stabile collaboratrice dello Studio DR (intestato al marito PI Di GI), la corte di merito puntualizza che costei aveva il compito di seguire talune fasi delle pratiche relative alle richieste di risarcimenti per falsi sinistri. Il suo ruolo, privo di compiti organizzativi direttivi, è stato adeguatamente ponderato dalla corte d'appello e gli è valso la qualificazione del suo apporto nella veste di semplice partecipe dell'associazione, con relativa rideterminazione della pena. Tuttavia, la ritenuta essenzialità dei compiti affidatigli nella realizzazione delle truffe in danno delle compagnie assicuratrici e per il conseguimento dei relativi profitti illeciti, hanno condotto i giudici di merito ad escludere la fondatezza della tesi difensiva secondo cui costei si sarebbe limitata a concorrere e in taluni dei reati fine (la SS, infatti, si recava presso gli ispettorati delle compagnie assicurative per definire le pratiche relative ai sinistri simulati, spendendo talora anche il nome del sedicente avvocato Fortini, quale legale delle vittime dei falsi sinistri, e manteneva i contatti con gli uffici postali ove venivano versati gli assegni dei risarcimenti;
il costante contributo della SS nell'organizzazione delinquenziale diretta dal marito ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei coimputati RU e IP, nonché in alcune conversazioni telefoniche intercettate).
2.4 Quanto a SS Di GI, egli era incaricato di svolgere compiti analoghi a quelli del coimputato non ricorrente IO RU, il quale gestiva continuativamente i rapporti con i carrozzieri compiacenti e predisponeva fotografie contraffatte e dei danni asseritamente subìti dai veicoli coinvolti nei falsi sinistri. A riprova della stabile compartecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, la corte d'appello evidenzia in modo analitico numerosi passaggi delle sue stesse dichiarazioni, rese nel corso delle indagini, nonché il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali emerge la partecipazione alle attività illecite dello Studio DR in misura ancora maggiore di quella ammessa dall'imputato.
2.5 Il LL NO, invece, era uno di quei carrozzieri che provvedevano veicoli ripetutamente a rilasciare fatture relative a riparazioni dei apparentemente coinvolti nei falsi incidenti, pur essendo certamente consapevoli della falsità delle stesse e di non aver effettuato i lavori ivi indicati. Anche in questo caso, la continuità del rapporto con lo Studio DR deve condurre alla conclusione che certamente non si è trattato, come invece sostiene il ricorrente, del concorso nella commissione occasionale di reati, bensì di un apporto stabile e durevole al sodalizio.
2.6 Venendo, infine, alla questione più generale dell'esistenza dell'associazione per delinquere, censurato dai ricorrenti con particolare riferimento all'elemento soggettivo, si deve richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di un accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e quella meramente concorsuale risiede nella necessaria consapevolezza, in capo agli associati, dell'esistenza di una struttura permanente finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 7957 del 05/12/2003 - Giacalone ed altri, Rv. 228482); laddove il semplice concorso di persone nel reato consta di un accordo funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali lo stesso si esaurisce o si dissolve (Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995 - Mauriello, Rv. 202036). Va dunque ribadito, con riferimento alla censura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa (praticamente identificabile con lo Studio DR) e la continuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi assicurative non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati, circa il loro fattivo apporto ad uno stabile sodalizio criminale. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rappresentate dai ricorrenti.
2.7 In conclusione, il primo motivo del ricorso della SS e dei Di GI nonché l'intero ricorso del LL NO sono infondati e devono essere rigettati.
3. PI Di GI si duole del giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. Egli sostiene che la motivazione impiegata dai giudici di merito («l'assenza di una piena confessione») sarebbe in contraddizione con quella adottata per giustificare il riconoscimento delle circostanze medesime («ampie ammissioni delle proprie responsabilità»). In realtà, la motivazione non presenta alcun elemento di contraddittorietà, dal momento che il concetto di «ampie ammissioni»> non è logicamente incompatibile con quello di «assenza di piena confessione». Ciò posto, legittimamente la Corte di appello ha ritenuto che, perché le circostanze attenuanti generiche potessero essere ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, sarebbe stata necessaria una confessione non soltanto "ampia" ma anche "piena", ossia totale e completa. La decisione, pertanto, si sottrae a censure di legittimità.
4. PI Di GI deduce, inoltre, con riferimento all'evento contestato al capo 5) dell'imputazione, il travisamento del contenuto delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate, ritenute erroneamente dalla corte d'appello come aventi contenuto confessorio. Si tratta, in realtà, di una ricostruzione alternativa in punto di fatto, che non può trovare ingresso nel processo di cassazione. Inoltre, il ricorrente non ha neppure dedotto la decisività del rilievo conferito alle sue stesse dichiarazioni, né l'assenza di altre prove in proposito. Anche tale motivo di ricorso è dunque infondato.
5. I Di GI SS, infine, sostengono che la correzione della data di commissione dei reati avrebbe dato luogo ad un'imputazione diversa, talché sarebbe dovuto essere il pubblico ministero e non il giudice ad apportare le necessarie correzioni. In ogni caso, la difformità fra i fatti originariamente contestati e quelli ritenuti in sentenza sarebbe tale da pregiudicare gravemente ii diritto di difesa, incidendo sulla possibilità di individuare con esattezza i fatti contestati. Inoltre, ai fini del calcolo della prescrizione, nell'individuazione della data di consumazione dei reati, la corte territoriale avrebbe dovuto attenersi al principio del favor rei. Anche questa doglianza è infondata e deve essere rigettata. Infatti, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 - Pagano ed altri, Rv. 260009; Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003 - dep. 22/04/2004, Cappello, Rv. 228342). Quanto all'invocato principio del favor rei, si deve osservare che lo stesso può trovare applicazione, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato, solo qualora non emergano elementi che depongano in senso contrario. Avendo la Corte d'appello provveduto a una più esatta datazione dei singoli eventi addebitati agli imputati, non vi era spazio per una datazione più favorevole.
6. Le censure del TE concernono il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulla contestata aggravante. La questione è stata affrontata expressis verbis dalla corte d'appello, che ha valorizzato in senso sfavorevole all'imputato la gravità del danno (circa € 10.000,00) subito dalla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. Si tratta di un apprezzamento di merito che essendo immune da vizi logici e giuridici - non può essere censurato in questa sede.
7. Le prime doglianze del CC concernono l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 642 cod. pen. A riprova della carenza dell'elemento soggettivo, egli sottolinea di essere stato assolto dalla falsificazione dei documenti della cui presentazione ai fini dell'ottenimento degli indennizzi assicurativi egli è imputato: non conoscendo della falsità dei documenti, non potrebbe essere ritenuto responsabile neppure del delitto di frode assicurativa. Le ulteriori censure concernono il termine di decorrenza del termine di prescrizione. Il CC sostiene che la corte d'appello avrebbe errato, avendo individuato quale dies a quo non il momento di consumazione del reato, bensì talune condotte successive costituenti mero post factum penalmente non rilevante. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi concernono a ben vedere la struttura del reato. In proposito va detto, anzitutto, che l'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo;
la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013 - dep. 17/01/2014, Unipol Assicurazioni Spa, Rv. 258012). Consegue che, qualora la condotta materiale dell'agente integra gli estremi di due o più delle diverse fattispecie di reato previste dall'art. 642 cod. pen., deve applicarsi la disciplina del reato continuato, anziché come sostiene il ricorrente arrestare la rilevanza penale solo al primo episodio, qualificando il resto come post factum non punibile. Ciò comporta, per un verso, che la prescrizione inizia a decorrere dall'ultima condotta. Sotto altro verso, che l'elemento soggettivo va verificato e dunque - eventualmente escluso- in relazione a tutte le condotte penalmente rilevanti e non solo alla prima di esse. Tanto chiarito, si aggiunga che il dolo specifico (l'intento di frodare le compagnie assicurative) non è incompatibile la connotazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale (ossia di accettazione del rischio della probabile falsità dei documenti presentati per la liquidazione degli indennizzi assicurativi). In tal senso, si veda l'elaborazione giurisprudenziale in tema di bancarotta preferenziale, ove la specificità del dolo non è ritenuta incompatibile con l'accettazione dell'eventualità del danno secondo to schema del dolo eventuale (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014 - Liori e altri, Rv. 262904; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258713). Anche questo ricorso è, dunque, infondato.
8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere 10 condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, la cui liquidazione va differenziata non solo per restare nei limiti dalla domanda, ma anche perché occorre considerare la riduzione dovuta nel caso di assistenza difensiva comune per più parti.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite Italiana Assicurazioni s.p.a., Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., AXA Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a., liquidate per le prime due in euro 1.500,00 ciascuna e per le altre in euro 3.000,00 ciascuna, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. Così deciso il 04/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Cosimo D'Arrigo Giovanni Dio allevi Ellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 DIC. 2016 IL CANCELLIERE Claudie Panel S TE COR 11