Sentenza 7 dicembre 2018
Massime • 1
L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'associazione per delinquere in presenza di un programma criminoso ben determinato rappresentato dall'intento di colpire individui che avevano intrattenuto relazioni sentimentali o sessuali con l'imputata).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2018, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 964-1 9 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3258/2018 - Presidente - CARLO ZAZA UP 07/12/2018 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 39280/2017 LUCA PISTORELLI BARBARA CALASELICE - Relatore - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA AN nato a [...] il [...] EV AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in udienza pubblica: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste, il rigetto del ricorso e la rideterminazione della pena per EV in anni 19 e mesi 6 di reclusione e per NI in anni 8, mesi 9 e giorni 10 di reclusione;
l'avv. Paolo Tosoni (per le parti civili TR RB, CA RB, AR RB e Carla de PI), anche in sostituzione dell'avv. Chiara Graffer (per la parte civile IA LL), l'avv. ND Orabona (per la parte civile NO VI), anche in sostituzione dell'avv. Benedetta Marta Maggioni (per le parti civili TO VI, IA FE e Luca VI) e dell'avv. CO Ermenegildo Virginio Menegatti (per la parte civile ON TO), che hanno depositato conclusioni e note spese;
l'avv. Alessandra Guarini (per la ricorrente EV) e l'avv. Guido Angelo Guella (per il ricorrente NI), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 13/01/2016, il Tribunale di Milano dichiarava TI EV e ND NI responsabili dei seguenti reati: la sola TI EV: capo 1: tentate lesioni personali pluriaggravate e continuate, per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la perdita della capacità di procreare e comunque la perdita dell'uso del membro virile maschile in danno di ON TO (il 19/05/2014); capo 2: porto ingiustificato di un coltello aggravato (il 19/05/2014); capo 3: calunnia aggravata e continuata in danno di ON TO, accusato, sapendolo innocente, di averla violentata o tentato di violentare (dal 19/05/2014 al 29/12/2014); capo 7: (in concorso con EX AV UL ER, giudicato separatamente), simulazione di reato aggravata relativa alla falsa denuncia di furto delle targhe dell'auto utilizzata per la tentata aggressione a LL (il 25/11/2014); TI EV e ND NI: capo 4: (in concorso con EX AV UL ER, giudicato separatamente), tentate lesioni personali pluriaggravate e continuate, per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la deformazione e lo sfregio permanente del viso di IA LL (dal 15/11/2014 al 26/11/2014); capo 6: (in concorso con EX AV UL ER, giudicato separatamente), furto pluriaggravato di targhe utilizzate per gli appostamenti presso l'abitazione di LL (il 25/11/2014); capo 8: (in concorso con EX AV UL ER, giudicato separatamente), lesioni personali pluriaggravate in danno di NO VI, (scambiato per IA LL) consistite in ustioni da acido con gravissime lesioni al volto e ad altre parti del corpo (esclusa l'aggravante delle sevizie e crudeltà: il 02/11/2014); capo 9: (in concorso con EX AV UL ER, giudicato separatamente), associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti di aggressioni in danno di vari individui (dal maggio 2014 al gennaio 2015); il solo NI ND: capo 10: (in concorso con EX AV UL ER e con TI EV, giudicati separatamente), lesioni personali pluriaggravate in danno di TR RB consistite in ustioni da caustici di terzo grado al volto con indebolimento permanente dell'occhio destro e deformazione e sfregio permanente del viso. TI EV veniva invece assolta dal reato di cui al capo 5) (rapina aggravata di un telefono cellulare in danno di IA LL), mentre ND NI veniva assolto dall'imputazione di simulazione di reato sub 7). Riconosciuta la continuazione tra i reati, esclusa la circostanza aggravante della 2 crudeltà e con la riduzione per il rito, EV veniva condannata alla pena principale di anni 16 di reclusione, mentre NI veniva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. Inoltre, gli imputati venivano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili TR RB, CA RB, AR RB e Carla de PI;
IA LL;
NO VI, TO VI, IA FE e Luca VI. La sola EV veniva condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile ON TO. Investita dell'appello degli imputati e del pubblico ministero, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 21/02/2017, ha ritenuto, quanto a TI EV, la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quello ritenuto più grave oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di - - appello di Milano del 21/04/2016, rideterminando la pena complessiva in anni 20 di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione TI EV, attraverso il difensore avv. Alessandra Guarini, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dell'intensità del dolo. Pur avendo riconosciuto lo stato di dominazione al quale EV era soggetta rispetto a ER, illogicamente la sentenza impugnata ha escluso che ciò rifluisse sulla capacità di intendere e di volere, omettendo di considerare le lettere inviate da costui, mentre si trovavano già ristretti in carcere, per dettare la linea processuale e minacciarla di uccidere i genitori. Con riferimento all'episodio VI, l'unico per il quale la ricorrente si professa innocente avendo reso confessione su tutte le altre aggressioni, la sentenza di primo grado aveva considerato il dolo "considerevole", mentre la sentenza di appello "ai massimi livelli", pur non avendo acquisito la documentazione richiesta, ed in particolare la sentenza del 21/04/2016 della Corte di Appello di Milano, che, in relazione all'aggressione a RB, aveva riconosciuto lo stato di dominazione subito dalla EV. In modo contraddittorio, la Corte di appello, pur riconoscendo lo stato di dominazione della ricorrente al momento dei fatti, ne esclude ogni rilevanza ai fini della componente soggettiva delle varie azioni, laddove la valutazione della gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio impone anche l'analisi dell'intensità del dolo. La sentenza impugnata è viziata da carenza di motivazione in relazione all'intensità del dolo e avuto riguardo alla personalità e agli stati d'animo dell'imputata, nonché all'effettiva adesione volontaristica all'evento. 3 Sussiste un travisamento delle prove con riferimento alla perizia espletata sulla coppia ER-EV, da cui è emerso lo stato di dipendenza della seconda rispetto al primo, e l'omessa considerazione di tale stato di sudditanza psicologica ai fini di una differenziazione dei ruoli e della graduazione dell'elemento soggettivo;
la partecipazione psicologica della EV avrebbe dovuto essere ridimensionata rispetto a quella del ER.
2.2. Il secondo motivo denuncia mancata assunzione di prove decisive. Erroneamente la Corte di appello non ha disposto l'assunzione di prove scoperte dopo la sentenza di primo grado, ritenute indispensabili per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dell'elemento soggettivo e del grado di adesione al proposito criminoso: la perizia disposta nel procedimento nei confronti di ER;
le immagini estrapolate dal computer e dal cellulare di ER, che dimostrano come la ricorrente sia stata vittima di una grave e reiterata violenza psicologica da parte di questi;
i due memoriali scritti dall'imputata il 17/03/2016 e il 05/08/2016, che descrivono il suo stato psicologico al momento delle aggressioni;
la sentenza della Corte Appello di Milano relativa all'aggressione a RB;
il documento attestante l'interruzione dei colloqui in carcere con ER;
le cartelle cliniche contenenti le relazioni psicologiche;
alcune lettere scambiate con ER;
i report di estrazione dei dati dal cellulare di ER e quelli relativi ai messaggi scambiati con la ricorrente il giorno dell'aggressione a VI;
il documento comprovante l'iscrizione all'Università della ricorrente.
2.3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'episodio dell'aggressione ai danni di NO VI (capo 8), vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 133 e 110 cod. pen. La ricorrente ha sempre affermato la propria assoluta estraneità all'aggressione ai danni di VI, nonostante la confessione di tutti gli altri fatti contestati, laddove la Corte di appello ha omesso di rispondere alle censure proposte con il gravame. La sentenza impugnata ha omesso la previa valutazione di attendibilità soggettiva del chiamante in correità NI, soggetto con tratti di personalità connotati da limiti cognitivi e da rigidità e marcate difficoltà di livello emotivo, oltre che affetto da vizio parziale di mente, ritenuto credibile sul punto, ma inattendibile in altri aspetti dalla stessa Corte di appello. Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di NI, il suo racconto è contraddittorio, vago e interessato alla propria esclusione dal piano criminoso: la sentenza impugnata non ha motivato in ordine all'attendibilità intrinseca oggettiva di NI attraverso l'individuazione di quegli indici positivi rivelatori di affidabilità, essendosi limitata a richiamare "elementi oggettivi di supporto", nonostante le macroscopiche incongruenze e le contrastanti affermazioni del racconto del dichiarante, riguardanti anche l'autore dell'ammissione dell'errore di persona (prima indicato in ER, poi in EV): a) il primo a scagionare la EV è lo stesso VI, che, smentendo NI, descrive un aggressore le cui fattezze fisiche non corrispondono a quelle della ricorrente, mentre NI ha riferito che proprio l'imputata era stata esecutore materiale;
b) la Corte dà per scontata la presenza di EV nel sopralluogo presso la discoteca IV del 18/10/2014 alla ricerca di LL (vero obiettivo), sia lo scambio di persone, ma le celle agganciate sono compatibili anche con il Parco Ravizza, dove ER e NI si recavano ad allenarsi anche in orari notturni, laddove VI non ha riferito di essere stato al IV il 18/10/2014; EV inoltre conosceva gli spostamenti di LL, non aveva ragione per cercarlo in discoteca, e lo stesso LL ha negato di essere stato al IV il 18/10/2014, il che mina la versione di NI, che ha affermato che EV lo aveva individuato in un privè; inoltre, se EV serviva ad individuare le vittime da colpire, non si comprende come proprio ella abbia potuto sbagliare nell'individuazione del bersaglio e confondere VI con LL, che, pur somiglianti in volto, hanno altezze e corporature completamente diverse;
e si sarebbe accorta dell'errore in occasione dell'aggressione; c) il tabulato del traffico telefonico dell'utenza della ricorrente non permette di collocarla sulla scena dell'aggressione, non avendo generato traffico nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2014, tanto più che l'impronta rilevata sul luogo del delitto, riferibile ad una scarpa n. 44, suggerisce che vi fosse un aggressore maschio, come del resto riferito da VI. La sentenza impugnata ha sottovalutato l'analisi sul cellulare di ER, da cui è emerso che lo stesso e la ricorrente si erano scambiati messaggi fino alle 4.10, escludendo la possibilità che si trovassero insieme, come sostenuto dalla Corte di appello. Nel memoriale del 05/08/2016 la ricorrente ha fornito un particolare importante, relativo ad un giorno di novembre in cui ER aveva chiesto a NI di andare a comprare un quotidiano con la cronaca di Milano, probabilmente per cercare informazioni sull'aggressione ai danni di VI, della quale potrebbe non averle parlato poiché era stato un fallimento, laddove nel precedente memoriale del 17/03/2016 aveva riferito di non essere più in grado di escludere, come aveva inizialmente detto, la responsabilità di ER. La sentenza impugnata non ha motivato in merito ad un percorso investigativo alternativo, concernente tale AL CO, presentatosi la sera dell'aggressione a VI in ospedale con una vistosa fasciatura al polso e all'avambraccio destro per una grave ustione. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante stabilire che il lancio fosse stato effettuato da EV ovvero da ER, poiché in questo secondo caso il ruolo della prima sarebbe stato ridimensionato e secondario, con conseguenze sul trattamento sanzionatorio, e ha immotivatamente differenziato il trattamento tra EV e NI, che avrebbero dovuto essere considerati 5 entrambi "di supporto"; inoltre, EV ha avuto un comportamento processuale diverso da quello del NI, avendo reso anche dichiarazioni auto-accusatorie.
2.4. Il quarto motivo denuncia, sempre in riferimento all'episodio dell'aggressione ai danni di NO VI (capo 8), inosservanza del principio del "ragionevole dubbio", in considerazione dei contrasti tra le dichiarazioni tra NI e EV e degli elementi di dubbio evidenziati nel terzo motivo e della mancata risposta alle ipotesi alternative e alle richieste proposte dalla difesa.
2.5. Il quinto motivo denuncia, in relazione all'imputazione sub 9), inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. Non sono emerse prove certe in ordine alla sussistenza di uno stabile vincolo associativo allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, laddove il contributo dei tre imputati alla realizzazione dei singoli reati non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un sodalizio criminale, mancando il requisito dell'affectio societatis: a fronte del legame tra EV e ER, NI era un semplice complice, non un associato, essendo estraneo al piano criminoso ideato dal secondo, ma eseguendo i suoi ordini. Non sussiste l'indeterminatezza dei delitti programmati, che erano legati all'intenzione di colpire gli uomini con i quali EV aveva intrattenuto rapporti sessuali o sentimentali, laddove lo stesso NI ha riferito di una lista di nomi di persone da colpire, che smentisce l'indeterminatezza dei delitti, come ulteriormente confermato da quanto riferito da ER ad una amica a proposito di un lungo periodo di detenzione della EV, che avrebbe dovuto fare "qualcosa di grave", il che esclude l'indeterminatezza del programma delittuoso.
2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63 e 68 cod. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 60 cod. pen. e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 583 cod. pen., in relazione alla mancata qualificazione quale reato autonomo delle lesioni gravi o gravissime, e dell'art. 116 cod. pen. Con riferimento al concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 583 cod. pen.) e circostanze aggravanti ad effetto comune (art. 585 cod. pen.), la Corte di appello non si è posta il problema dell'individuazione della circostanza più grave ai sensi dell'art. 63 cod. pen. ed erroneamente ha escluso il concorso apparente con riferimento alle lesioni gravi e gravissime di cui all'imputazione relativa all'aggressione di VI, in quanto il lancio dell'acido ha attinto un'unica parte anatomica, il volto. Erroneamente è stato applicato l'art. 60 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha valutato a sfavore dell'imputata le circostanze aggravanti contestate, anche se, in caso di aberratio ictus, non possono essere considerate le circostanze di natura soggettiva, laddove l'aumento di pena per l'aggressione a VI è stato di 4 anni e 8 mesi, calcolato sul reato contestato in forma aggravata, ed i motivi abietti e futili hanno natura soggettiva. L'art. 583 cod. pen. deve essere interpretato come integrante un'autonoma fattispecie di reato, con conseguente, necessaria prova del dolo delle lesioni gravi o gravissime. Erroneamente è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 116 cod. pen., posto che la ricorrente non aveva piena consapevolezza del potere lesivo delle sostanze usate, avendo anzi affermato che mai voluto provocare danni così gravi alle vittime. In violazione dell'art. 81 cod. pen., l'aumento di pena per l'aggressione a VI, nel riconoscimento della continuazione con la sentenza 'RB', è stato significativo, pari a 4 anni e 8 mesi, ma senza una adeguata motivazione, mentre anche la diminuzione per gli altri reati satellite è stata minima, in considerazione del percorso evolutivo della EV e del contributo offerto alla ricostruzione dei fatti. Del tutto insufficiente e contraddittoria è la motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.7. Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione, in quanto per relationem, nonostante le novità sopravvenute alla sentenza di primo grado e i motivi di appello proposti.
2.8. Con atto datato 23/05/2018, il difensore di EV, avv. Alessandra Guarini, ha articolato tre motivi nuovi, denunciando, con il primo, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla dosimetria della pena ed avuto riguardo alla sentenza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione relativa all'adottabilità del figlio minore della ricorrente;
con il secondo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto non doveva tenersi conto delle circostanze aggravanti per gli aumenti di pena relativi al medesimo titolo di reato di quello ritenuto più grave (lesioni a TR RB); con il terzo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63 e 68 cod. pen., in quanto doveva essere applicata soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, eventualmente aumentata.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione ND NI, attraverso il difensore avv. Guido Guella, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il comportamento del NI nella fase iniziale dell'organizzazione degli agguati è stato usato per depistare le 7 eventuali indagini e solo dopo l'agguato a RB è stato minacciato e indicato agli inquirenti come soggetto sul quale riversare ogni responsabilità; NI era in situazione di paura e assoluta soggezione rispetto a ER e non può sostenersi la tesi del suo coinvolgimento consapevole e volontario, per la totale assenza di cautele (ad esempio, nell'acquisto dell'acido, nel prestito dell'auto, non travisata da targhe false, dal vistoso abbigliamento indossato durante l'aggressione a RB), che depone per la mancanza assoluta di coscienza e volontà nella commissione dei delitti contestati. Vi è stato un disegno preordinato da parte della coppia ER EV ai danni del ricorrente, che nessun - testimone ha visto sui luoghi delle aggressioni, e non aveva alcun movente.
3.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'imputazione sub 9), erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione. A fronte del legame tra ER e EV, NI non era legato alla coppia, non aveva alcun contatto con la donna e non era a conoscenza del reale movente dei due e di esserne strumento inconsapevole. Non sussiste il requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto quello ideato dalla coppia non era indeterminato, posto che, se l'obiettivo era punire gli ex amanti di EV, per quanto licenziosa possa essere stata, il programma era certamente determinato, tanto più che l'aggressione a RB doveva essere l'ultimo atto del rituale di purificazione dell'imputata, comportando necessariamente l'arresto della stessa.
3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al vizio parziale di mente. Non sono state valorizzati i contributi dichiarativi del NI, che ha rivelato dell'aggressione a VI e l'incensuratezza del ricorrente, nonché la sua fragile personalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TI EV, dal quale si prenderà le mosse, e quello di ND NI sono solo parzialmente fondati.
2. Muovendo in ordine di priorità logico-argomentativa dall'esame del settimo motivo ricorso di TI EV, esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato: pur richiamando adesivamente la conforme sentenza di primo grado, il giudice di appello ha risposto, nei termini di seguito esaminati, alle censure proposte con il gravame, anche alla luce del parziale accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove del tutto generica è la doglianza articolata al riguardo dal ricorso. 8 3. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di TI EV è inammissibile.
3.1. In limine deve rilevarsi come le varie deduzioni proposte dal motivo a proposito dell'intensità del dolo si muovano lungo distinte direttrici argomentative, indirizzate alla valorizzazione dell'incidenza della prospettata soggezione della ricorrente nei confronti di ER ora sul piano della capacità di intendere e di volere dell'imputata, ora dal punto di vista della gravità del fatto e della commisurazione del trattamento sanzionatorio (art. 133, primo comma, n. 3, cod. pen.): l'alternativa, che nell'argomentare della ricorrente resta irrisolta, tra le due indicate prospettive è immediatamente rivelatrice del deficit di specificità delle censure e, dunque, di un primo profilo di inammissibilità del motivo.
3.2. In ogni caso, quanto alla capacità di intendere e di volere, la Corte di appello ha rilevato che la stessa, come attestato dalla perizia psichiatrica, non era stata intaccata dal malsano rapporto di soggezione che legava EV a ER. Il motivo in esame censura il punto, ora enunciando un travisamento della prova peritale, ora l'errore logico in cui sarebbe caduta la perizia stessa: anche al riguardo, dunque, le doglianze del ricorrente presentano un'evidente carenza di specificità, facendo leva su vizi motivazionali diversi, l'uno attinente alla valutazione della prova da parte della Corte di appello, che sarebbe in contrasto con i dati offerti dalla perizia, l'altro alla coerenza logica dello stesso elaborato peritale. Lo stesso ricorso, tuttavia, riporta le conclusioni della perizia («l'analisi della relazione di coppia non modifica la risposta ai precedenti quesiti, non sussistendo plagio o manipolazione da parte dell'uno o dell'altra dei componenti della coppia, quanto piuttosto una reciproca e polimorfa interdipendenza tra i due anche in termini di criminogenetica»), il che esclude, all'evidenza, qualsiasi travisamento da parte dei giudici di merito delle conclusioni dei periti: la censura peraltro del tutto genericamente dedotta - dunque manifestamente infondata. D'altra parte, come si è detto, il motivo lamenta l'illogicità delle conclusioni della perizia alla luce dell'«intero elaborato peritale» e dei suoi allegati, richiamando alcuni brani degli uni e dell'altro: nei termini in cui si articola, tuttavia, il motivo è all'evidenza aspecifico, essendosi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 2012, S., Rv. 252349), per risolversi nell'indicazione di frammenti probatori o indiziari, volti a sollecitare al giudice di legittimità una rivalutazione o una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Da questo punto di vista, in realtà, il prospettato vizio logico della perizia si risolve, in buona sostanza, nell'inammissibile deduzione di questioni di merito, laddove va ribadito, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).
3.3. Quanto all'intensità del dolo in relazione alla gravità del reato e al trattamento sanzionatorio, la Corte distrettuale ha escluso che l'atteggiamento psicologico della ricorrente nel rapporto di coppia abbia comportato alcuna limitazione dell'intensità del dolo da valutarsi con riguardo alla commissione dei fatti: l'imputata, osserva il giudice di appello, partecipò alla ricerca delle vittime (talora con appostamenti), si assicurò la via di fuga attraverso l'uso di spray urticante, realizzò le aggressioni alle vittime consapevolmente e con l'intenzione di causare il maggior danno possibile con i lanci di acido indirizzati al viso. L'intensità del dolo ai massimi livelli è comprovata, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, dalla meticolosa preparazione e dalle modalità di esecuzione delle aggressioni, mentre nessun rilievo può assumere il fatto che le aggressioni stesse fossero riconducibili all'affermazione di un potere di ER sull'imputata ovvero sul percorso di "purificazione" di quest'ultima, posto che, anche a voler ritenere un ruolo dominante del primo, EV ha prestato piena adesione ai propositi aberranti del compagno, indicando i nomi dei giovani con i quali aveva avuto effusioni sentimentali, per poi partecipare alle aggressioni, con la piena consapevolezza di ciò che stava facendo e con la ferma volontà di ledere l'integrità fisica delle persone aggredite (mentre il percorso di resipiscenza avviato può essere valutato a suo favore in sede di definizione del trattamento sanzionatorio). Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha proceduto all'accertamento del dolo e della sua intensità facendo leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). In linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, la tenuta logico-argomentativa della motivazione del giudice di appello non è scalfita dai rilievi della ricorrente: i reiterati riferimenti al rapporto di "dominazione" di ER sono manifestamente inidonei a superare i rilievi 10 del giudice di appello saldamente correlati ai fatti posti in essere da EV, alle modalità degli stessi e alle gravi conseguenze determinate o comunque programmate, elementi, questi, del tutto trascurati dal ricorso, che, sotto questo profilo, oltre a dedurre questioni sostanzialmente di merito, risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le ulteriori deduzioni · circa, in - particolare, la prospettata diversità della valutazione del giudice di primo grado e di quello di appello sull'intensità del dolo (diversità correlata a meri riferimenti nominalistici), accadimenti post facta, le valutazioni operate da sentenze relative ad altri procedimenti sono, oltre che nuovamente volte ad introdurre - inammissibili questioni di merito, manifestamente inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
4. Anche il secondo motivo del ricorso nell'interesse di EV è inammissibile. Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La Corte di appello ha accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo alla documentazione sanitaria relativa a NO VI, rigettandola nel resto. Manifestamente infondate sono le censure articolate dal ricorso: la richiesta riguardava plurimi elementi afferenti al rapporto tra ER e la ricorrente, sicché la decisione reiettiva del giudice di appello trova ampia e univoca giustificazione nei rilievi formulati a proposito del primo motivo (e nei dati probatori valorizzati dalla sentenza impugnata ivi, in estrema sintesi, richiamati); conclusione, questa, riferibile all'oggetto delle ulteriori richieste (i "memoriali" redatti dall'imputata, i dati estratti dal cellulare di ER, fotografie etc.), anch'essi relativi a punti esaminati dal giudice di appello sulla base di plurimi elementi probatori o argomenti e, comunque, come si vedrà con riguardo ai secondi, all'evidenza non decisivi;
quanto alla documentazione clinica carceraria, la ricorrente ne segnala la valenza in ordine ora al sopravvenuto cambiamento interiore (che la Corte di appello ha comunque valutato in sede di definizione del trattamento sanzionatorio, riducendo gli aumenti di pena per la continuazione disposti dalla sentenza di primo grado per i reati di particolare 11 gravità), ora, nuovamente, alla condizione di soggezione in cui si era trovata (per la quale vale quanto già rilevato). Del tutto generico è il riferimento articolato dal ricorso alla sentenza della Terza Sezione di Appello di Milano in a VI merito all'episodio RB, mentre la documentazione relativa genericamente richiamata dal ricorrente risulta acquisita dalla Corte di appello alla luce della puntuale indicazione della stessa sentenza impugnata.
5. Il terzo e il quarto motivo del ricorso nell'interesse di EV, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi alle lesioni in danno di NO VI di cui al capo 8), sono infondati, pur presentando plurimi, significativi profili di inammissibilità.
5.1. Per chiarezza espositiva, mette conto richiamare, in estrema sintesi, la motivazione della sentenza di appello in ordine al capo in esame. La Corte distrettuale muove dal rilievo dell'accertamento che le lesioni con l'acido provocate a VI erano state inferte per errore in quanto la vittima, che non aveva mai avuto nulla a che fare con EV, assomigliava a LL, vittima originariamente designata (e successivamente rintracciata e, a sua volta, fatta oggetto di lancio, fortunatamente non andato a segno); sia LL che VI, inoltre, frequentavano la discoteca IV (luogo nel quale erano avvenute le effusioni tra EV e LL). L'episodio, narrato spontaneamente da NI (laddove EV ha negato il suo coinvolgimento nell'aggressione), ha trovato elementi oggettivi di supporto che lo rendono assolutamente credibile: proprio in quel locale i due odierni ricorrenti e ER si recarono il 18/10/2014 per cercare LL, come dimostrato dal fatto che i loro cellulari, in data e ore compatibili, avevano agganciato celle riferibili all'ubicazione del locale e non avevano prodotto traffico dall'ora di ingresso nel locale;
sempre in quella data, VI era presente nella discoteca e, sottolinea il giudice di appello, in quel momento avvenne lo scambio di persona, probabilmente causato dalla notevole somiglianza tra VI e LL, dalla luce soffusa e dalla distanza non ravvicinata dalla quale EV l'aveva visto. Centrale, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, è la considerazione che l'erronea individuazione dell'obbiettivo non può che essere attribuita a TI EV, unica persona che, conoscendo LL, poteva indicarlo ai complici, sicché è perfettamente logico che in quell'occasione si trovasse nella discoteca con i complici. Al momento dell'agguato a VI, i tre erano di nuovo insieme e si erano portati nei pressi dell'abitazione della vittima: i contatti telefonici tra NI e ER nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre 2014 risultano ampiamente documentati dai tabulati telefonici, laddove l'assenza di contatti con EV dedotta dalla difesa non si spiega con l'assenza della donna dalla scena del crimine, in quanto la coppia EV ER trascorreva insieme il fine- - 12 settimana, sicché non vi era necessità di comunicare per telefono, laddove l'assenza di alibi della ricorrente conferma la tesi accusatoria. NI ha attribuito a EV il lancio dell'acido
contro
EV e ha riferito che anche ER si era allontanato dall'auto con la quale erano giunti sul posto, tanto più che il rinvenimento da parte della polizia giudiziaria di un'impronta di una calzatura del numero corrispondente a quello di ER ne conferma la presenza al momento del lancio dell'acido. A questo punto, osserva ancora il giudice di appello, diviene irrilevante stabilire se il lancio dell'acido sia stato effettuato materialmente da EV ovvero da ER, posto che l'imputata aveva partecipato a tutte le fasi antecedenti all'aggressione, a cominciare dall'individuazione (erronea) della vittima, fornendo così un contributo decisivo alla realizzazione del delitto, sicché, anche se il lancio fosse stato effettuato da ER, EV ne dovrebbe comunque rispondere concorsualmente. Argomento, questo, che, secondo la sentenza impugnata, priva di rilievo la deduzione difensiva fondata sulla descrizione fatta da VI del suo aggressore come una persona robusta alta circa 180 cm., identificata dalla difesa della ricorrente in ER. La Corte di appello, tuttavia, predilige la ricostruzione, prospettata anche da NI, che vede la ricorrente quale autrice materiale della condotta e ER presente per intervenire eventualmente in soccorso della complice (come avvenuto nelle aggressioni in danno di LL e di RB), ricostruzione, osserva la sentenza impugnata, più in linea con l'intento perverso di ER, ossia affermare il proprio dominio sulla donna ovvero indurla alla purificazione, prospettive che, entrambe, conducono ad individuare in EV l'autrice materiale dell'aggressione.
5.2. Non inficiano la motivazione della sentenza impugnata le censure della ricorrente, che muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Nel percorso argomentativo del giudice di appello, un rilievo decisivo è attribuito al primo segmento della vicenda, ossia quello dell'erronea individuazione di VI (scambiato per LL), e agli argomenti logici che, in 13 forza della «straordinaria e sfortunatissima somiglianza» tra i due (per riprendere l'espressione della sentenza di primo grado), attribuiscono all'imputata un ruolo di assoluta decisività nell'individuazione della vittima essendo solo da lei conosciuto LL e, dunque, nella realizzazione della - fattispecie concorsuale: al riguardo, non colgono nel segno le censure della ricorrente, che risultano, anzi, inammissibili, per diverse ragioni. Prive di consistenza e, dunque, manifestamente infondate sono le deduzioni relative - - alla presenza di LL nella discoteca IV il 18/10/2014: è del tutto evidente che ciò che rileva, nel discorso giustificativo dei giudici di merito, è la errata identificazione di VI, scambiato per LL, sicché non è dato comprendere come la mancata presenza di quest'ultimo nel giorno in cui si realizzò l'errore di individuazione da parte di EV possa venire in rilievo. Quanto, invece, alla presenza di VI in quel giorno nella discoteca, le conformi sentenze di merito danno conto del dato probatorio puntualmente menzionato sul quale il rilievo della presenza si basa (sommarie informazioni rese dalla vittima il 13/02/2015), laddove il ricorso cita un brano senza indicarne la fonte - il che rende del tutto aspecifica la censura e, comunque, dai contenuti - all'evidenza non incompatibili con la presenza stessa. La presenza dei tre complici nella discoteca IV il 18/10/2014 è argomentata sulla base della riscontrata localizzazione dei loro telefoni nell'area in cui è ubicato il locale: al riguardo, la censura della ricorrente prospetta la compatibilità della localizzazione anche con il Parco Ravizza ove i due complici si allevano anche di notte, ma la deduzione è del tutto versata in fatto e, comunque, non rende ragione della localizzazione anche del telefono della ricorrente. Del pari versata in fatto è la censura relativa al raffronto fisico tra VI e LL, a fronte della straordinaria» somiglianza ravvisata dalla sentenza di primo grado sulla base delle fotografie riversate nel fascicolo processuale, ove si può notare che i due giovani hanno corporatura e forma del viso simile, entrambi con barba e capelli similari». Le considerazioni svolte mettono in luce l'erroneità della doglianza della ricorrente lì dove critica rilievo della Corte di appello circa la non decisività, ai fini della prova della responsabilità concorsuale, dell'individuazione dell'autore materiale della condotta lesiva nella stessa EV ovvero in ER: il che rende ragione dell'inidoneità della doglianza relativa alla descrizione dell'aggressore offerta dallo stesso VI ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, tanto più che la stessa deduzione della ricorrente non è compiutamente articolata con riguardo alla descrizione del contesto in cui si consumò l'aggressione e, dunque, aile condizioni in cui si trovava la persona offesa nel momento in cui fu colpita. L'argomento logico sul quale fa leva la sentenza impugnata a proposito della non decisività dell'individuazione 14 dell'autore materiale del lancio dell'acido non è, in realtà, sottoposto a disamina critica da parte del ricorso (risultando pertanto del tutto infondato il quarto motivo, peraltro articolato in termini non compiutamente correlati al percorso argomentativo del giudice di appello), che, piuttosto, indirizza la censura sul terreno non già dell'affermazione di responsabilità, bensì - del trattamento sanzionatorio: prospettiva comunque erronea perché fondata sull'assunto, manifestamente infondato, che, rispetto all'autore materiale, alle altre figure di concorrente debba essere sempre assicurato un trattamento sanzionatorio più favorevole. Quanto al raffronto con NI, le deduzioni che stigmatizzano la differenziazione nella determinazione della pena omettono di confrontarsi con le specifiche valutazioni operate al riguardo dai giudici di merito.
5.3. Le conclusioni fin qui raggiunte rendono, di per sé, ragione dell'inidoneità delle ulteriori censure relative alla fase, per così dire, "operativa" dell'aggressione a VI ad inficiare la valutazione della Corte di appello. Per completezza, comunque, mette conto esaminare tali ulteriori doglianze, che investono i dati probatori valorizzati dalle conformi sentenze di merito, secondo le quali i tabulati telefonici danno contezza del fatto che circa alle quattro e mezza del mattino NI fu raggiunto da una telefonata di ER: l'orario, del tutto inusuale, è spiegabile con il fatto che poco dopo, il secondo andò a prendere il primo ed entrambi i cellulari agganciarono poi celle compatibili con l'abitazione di NI, dalla quale, come riferito da quest'ultimo, i tre complici si erano poi mossi verso Via Postunia, nei pressi dell'abitazione della vittima: NI ha riferito il successivo svolgersi della vicenda, che vide EV avvicinarsi verso la casa di VI, con una borsa contenente i recipienti con l'acido, seguita poi da ER;
il coimputato ha poi attribuito, in momenti diversi, a EV e a ER la frase che riconosceva l'errore nell'individuazione della vittima dell'aggressione. Le censure della ricorrente reiterano la deduzione circa la mancanza di contatti telefonici tra EV e ER nelle ore dell'agguato, ma i giudici di merito hanno risposto sul punto, con motivazione immune da vizi logici, richiamando l'abitudine dei due di trascorrere insieme il fine-settimana, il che spiega come non fosse necessario comunicare tra loro attraverso il telefono. Privo di consistenza è il rilievo della presenza sul luogo del commesso reato di un'impronta di scarpa n. 44, impronta di cui la sentenza impugnata ha rimarcato la corrispondenza con il numero di ER (la cui presenza sul posto certo non esclude quella della ricorrente). Quanto ai dati tratti dalla perizia svolta sul telefono di ER - svolta, a quanto è dato comprendere dal tenore confuso e scarsamente perspicuo del ricorso al riguardo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), in altro procedimento e di cui era stata chiesta l'acquisizione attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esaminata 15 in sede di valutazione del secondo motivo) - la deduzione è del tutto aspecifica, non contenendo la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492), sì di evitare che il giudice di legittimità, per apprezzare il vizio, debba procedere ad una lettura totale degli atti (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994), non essendo sufficiente, per dedurre il vizio denunciato, riportare meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); peraltro, nei termini in cui è enunciato dal ricorso, il dato asseritamente "sottovalutato" dalla Corte di appello dimostrerebbe che, al momento dello scambio dei messaggi whatsapp, EV e ER non stavano insieme, ma l'assunto, per un verso sembrerebbe smentire l'assunto difensivo circa la mancanza di traffico telefonico dell'utenza dell'imputata, e, per altro verso, è comunque inidoneo ad inficiare la ricostruzione accolta dai giudici di merito, che vede comunque una separazione dei due nella fase finale della vicenda culminata nell'aggressione con l'acido ai danni di VI. Quanto alla valutazione di attendibilità soggettiva del chiamante in correità NI che i giudici di merito hanno ritenuto non credibile nella parte in cui delineava il proprio ruolo nei fatti in questione - la stessa, nei termini indicati, è stata apprezzata in chiava unitaria, ossia unitamente agli elementi dimostrativi dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145); esame unitario, questo, rispetto al quale le censure non risultano in grado di disarticolare il complessivo ragionamento dei giudici cautelari, tanto più alla luce dei rilievi sopra richiamati relativi alla "prima" fase della vicenda e alla considerazione della non decisività della presenza di EV nella seconda. Privi di consistenza sono i rilievi della ricorrente circa l'asserito percorso investigativo alternativo, che, secondo quanto riferito dallo stesso ricorso, riguarderebbe persona che oltre a non presentare le fattezze fisiche indicate dalla vittima - ha offerto una spiegazione - sostenuta dall'indicazioni di possibili testi a conferma - dell'ustione alla mano per la quale si era presentata al pronto soccorso di un ospedale. Del tutto versati in fatto sono poi i rilievi correlati ai due "memoriali" presentati, a breve distanza di tempo, dall'imputata, che denotano esclusivamente il progressivo mutamento della tesi difensiva su aspetti non certo secondari della vicenda (quali la presenza di ER all'aggressione di VI).
6. Il quinto motivo del ricorso nell'interesse di EV può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso nell'interesse di ND NI, 16 in quanto entrambi investono la conferma della condanna per il reato associativo sub 9) ed articolano doglianze dal contenuto argomentativo analogo: essi devono essere accolti.
6.1. In premessa, mette conto richiamare, in sintesi, la motivazione della sentenza impugnata sul punto. Osserva la Corte di appello che tra i tre correi si era creato un vincolo associativo continuativo e organizzato destinato a durare nel tempo anche oltre i reati programmati ed eseguiti: «il programma criminale da realizzare era ben determinato e consisteva nel colpire gli individui che avevano intrattenuto relazioni sessuali 0 sentimentali con la EV». L'associazione, osserva ancora la sentenza impugnata, operava sulla base di una precisa ripartizione dei ruoli, per la quale ER era l'ispiratore delle aggressioni, ricercava gli obbiettivi da colpire e organizzava gli agguati;
EV forniva i nomi degli individui da colpire, si adoperava per rintracciarli ed eseguiva materialmente i lanci di acido;
NI svolgeva un'indispensabile azione di supporto, procurando i mezzi per la realizzazione dei reati-fine, acquistando l'acido, prestando l'auto, effettuando telefonate alle vittime designate, partecipando al sopralluogo presso la discoteca ove fu erroneamente individuato VI. Il vincolo associativo, rileva il giudice di appello, si desume dall'assidua frequentazione e dalla disponibilità agli incontri a qualunque ora, laddove è irrilevante il riferimento difensivo alla lista degli obiettivi, posto che non è richiesta alcuna forma scritta per dimostrare l'esistenza del programma criminoso: non è sostenibile, sottolinea ancora la sentenza impugnata, la tesi del concorso criminoso, in quanto nel caso di specie dopo la commissione della prima aggressione, non era venuto meno l'accordo sul programma criminoso, che consisteva nel cercare e colpire gli altri soggetti che avevano avuto relazioni sessuali o affettive con la EV».
6.2. Sempre in limine, va ribadito che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718), posto che l'indeterminatezza del programma criminoso distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906). Del tutto isolata, nella giurisprudenza di legittimità, è invece l'affermazione che, in tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., postulando la lettera della norma solo una pluralità di delitti programmati (Sez. 1, n. 66 del 15/01/1997, Ciampà, Rv. 206866): secondo l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, infatti, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di 17 persone nel reato continuato va individuato proprio nel carattere dell'accordo criminoso, che nella seconda ipotesi è diretto alla commissione di uno o più reati - con la determinati anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816).
6.3. Le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di merito non danno conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa e, segnatamente, dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo che segna la distinzione con il concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). L'individuazione del programma criminoso come volto a «cercare e colpire gli altri soggetti che avevano avuto relazioni sessuali o affettive con la EV» rinvia all'evidenza ad un ambito che, per quanto possa essere ampio, non è comunque indeterminato, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nell'odierna udienza. Significativo, in tal senso, è, del resto, l'esplicito riferimento della sentenza impugnata ad un programma criminoso «ben determinato», ossia colpire gli individui che avevano intrattenuto relazioni sessuali o sentimentali con la EV»: rilievo, questo, che, per un verso, esprime il carattere temporalmente circoscritto del programma criminoso (in quanto "determinato") e, per altro verso, evoca un novero di possibili vittime non certo indefinito;
connotazione non smentita dalla "lista" di cui ha parlato NI. Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata: la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, che non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100), rende il rinvio superfluo, non risultando necessari ulteriori accertamenti. (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), sicché l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena relativa al capo in esame.
7. Il sesto motivo e i motivi nuovi del ricorso nell'interesse di EV non meritano accoglimento. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla natura circostanziale delle fattispecie ex art. 583 cod. pen., natura univocamente desumibile dalla 18 disposizione e mai smentita nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 5, n. 34012 del 03/04/2013, Fumisetto, Rv. 256527; Sez. 5, n. 5696 del 12/03/1986, Macarelli, Rv. 173150). Priva di consistenza è altresì la doglianza relativa all'individuazione della circostanza più grave a norma dell'art. 63 cod. pen., in quanto, riformando in melius la sentenza di primo grado, la sentenza impugnata ha qualificato alla stregua di reati-satelliti tutti i fatti oggetto del presente procedimento, operando, correttamente, un unitario aumento di pena per ciascuno di essi, posto che delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, Rv. 260057; Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567), il che, naturalmente, circoscrive gli effetti aggravatori della circostanza all'individuazione del quantum di aumento operato per il reato-satellite, ma certo non comporta la "disapplicazione" della fattispecie aggravante come mostra di prospettare il secondo motivo nuovo;
peraltro, neppure ё ravvisabile il vizio denunciato con riguardo all'originaria commisurazione, posto che il ricorso (compreso il terzo motivo nuovo) muove dall'erronea riferibilità della disciplina ex art. 63 cod. pen. anche al concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e circostanze aggravanti ad effetto comune. Manifestamente infondata è altresì la censura relativa al dedotto concorso apparente, poiché il presupposto in fatto sul quale fa leva (l'aver attinto la condotta lesiva solo una parte del corpo della vittima) è unicamente sconfessata dal rilievo della sentenza di primo grado secondo cui le ustioni di terzo grado subite da VI hanno riguardato, oltre al volto, comunque attinto come puntualmente rilevato dalla Corte distrettuale in due parti anatomicamente distinte, ossia la vista e la conformazione del volto, il collo, la coscia destra e la mano destra della vittima. Anche la doglianza riferita al capo 8) - incentrata sulla dedotta violazione - della disciplina di cui all'art. 60 cod. pen. non merita accoglimento: al riguardo, mette conto rilevare il carattere improprio del riferimento, a proposito del reato in danno di VI, alla disciplina dell'aberratio ictus, versandosi, invece, nell'ipotesi di errore sulla persona offesa, che ricorre in presenza di un'azione offensiva rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello che si intendeva realmente offendere per effetto di uno scambio di persona» (Sez. 6, n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271964). Ora, l'art. 60, primo comma, cod. pen. stabilisce che non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti riguardanti condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole e, come puntualmente rilevato dalla Corte distrettuale, le aggravanti relative al capo 8) non rientrano nella disciplina in questione: in particolare, 19 l'imputazione relativa alle lesioni provocate a VI delinea l'aggravante dei motivi abietti con riferimento al rapporto con LL, che non è persona offesa del reato in questione, e non già con riguardo a condizioni o qualità di VI ovvero a rapporti con quest'ultimo. Di qui l'infondatezza della doglianza. Inammissibili sono le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio: quella concernente l'invocata applicazione dell'art. 116 cod. pen., è versata in fatto e, comunque, la questione è stata esaminata e disattesa dalla Corte di appello con motivazione non inficiata dai rilievi del ricorso;
l'entità dell'aumento di pena per il reato di lesioni in danno di VI è motivata congruamente sulla base della notevole gravità del fatto;
le ulteriori censure (in particolare, sulla dosimetria della pena, sulla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche in rapporto alla posizione di NI, evocata nel secondo motivo, e alla vicende relative all'adottabilità della figlia della ricorrente, richiamate nel primo motivo nuovo) sono state puntualmente esaminate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni - non inficiate dall'insussistenza del fatto associativo statuita da questa Corte - in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, laddove le varie doglianze proposte dal ricorso si risolvono nel richiamare, in particolare, il rapporto - dell'imputato con ER, l'evocato percorso di ravvedimento nell'inammissibile deduzione di questioni di merito. - assorbito nella 8. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di NI -non merita parte relativa al reato associativo, per le ragioni sopra indicate accoglimento. La Corte di appello ha diffusamente esaminato la posizione del ricorrente, argomentando, in primo luogo, sul piano logico sulla base di un'alternativa: o NI si era prestato volontariamente a compiere operazioni di supporto per aiutare i due complici, ignorando ciò che stavano facendo, ma è inverosimile che ER e EV abbiano "utilizzato" un soggetto totalmente inconsapevole e, quindi, teste in grado di denunciarli;
ovvero li aveva aiutati perché minacciato o spaventato, ma in tal caso doveva necessariamente essersi rappresentato la possibile funzionalità della sua condotta a contribuire ad azioni illecite. Nei termini indicati, dunque, le censure del ricorrente che valorizzano - peraltro in termini non specificamente dedotti le due diverse "fasi" del rapporto con la coppia ER/EV hanno trovato risposta nell'argomentare della sentenza impugnata, immune da cadute di conseguenzialità logica. D'altra parte, la Corte distrettuale ha ricondotto il contributo concorsuale di NI alla volontà di compiacere ER, dalla cui personalità era attratto;
ha messo in luce come le ripercussioni dell'influenza di ER siano state valorizzate sul piano dell'elemento soggettivo e con riferimento al trattamento 20 sanzionatorio, anche in considerazione del fatto che NI non ha materialmente effettuato lanci di acido contro le vittime»; ha ridimensionato la valenza della sua presentazione spontanea alla polizia, osservando che essa non attesta, di per sé, la sua buona fede, essendo consapevole che gli inquirenti sarebbero presto giunti alla sua individuazione, posto che al momento dell'arresto di ER, questi aveva in tasca le chiavi dell'auto di NI utilizzata per l'agguato a LL. La sentenza impugnata ha poi ripercorso diffusamente e puntualmente gli specifici apporti concorsuali di NI e ha descritto la sua partecipazione ai vari fatti-reato contestati. A fronte della motivazione resa dal giudice di appello, le censure del ricorrente deducono l'assenza di dolo evocando questioni schiettamente di merito (quali la prospettata assenza di cautela), sottraendosi però alla compiuta disamina critica degli argomenti del giudice di appello e dei dati probatori a sostegno di essi, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Privo di consistenza argomentativa è il riferimento alla circostanza che l'imputato non è stato visto sui luoghi delle aggressioni, posto che il ricorso investe solo l'elemento soggettivo dei reati contestati e che i giudici di merito non hanno attribuito ricorrente il ruolo di autore materiale degli stessi.
9. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di NI è inammissibile. In limine, deve rilevarsi che il motivo enuncia tra le doglianze quella attinente al vizio parziale di mente, ma non svolge alcuna specifica censura sul punto: tanto più che la Corte di appello ha espressamente affrontato il tema con motivazione in toto trascurata dal ricorso. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato i temi riproposti dal ricorso in merito, in particolare, all'incensuratezza dell'imputato e alle dichiarazioni rese, valutando tali elementi in un più ampio contesto fattuale e argomentativo, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, le cui deduzioni si risolvono nella prospettazione di inammissibili questioni di merito. 10. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al reato di associazione per delinquere di cui al capo 9), perché il fatto non sussiste, mentre nel resto i ricorsi devono essere rigettati. 10.1. Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena. Con riferimento a TI EV, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quello - ritenuto più grave oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Milano del 21 21/04/2016, sicché, assunta quale violazione più grave la pena irrogata per tale ultimo reato, ha effettuato su di essa gli aumenti per i reati-satellite del presente procedimento e, segnatamente, per il reato associativo di cui al capo 9), un aumento di anni 1 e mesi 3: la pena così determinata (anni 30 e mesi 6 di reclusione) veniva ridotta ad anni 30 di reclusione a norma dell'art. 78 cod. pen. e ulteriormente ridotta ad anni 20 di reclusione per il rito. L'eliminazione dell'aumento di pena per il reato associativo sub 9), fa sì che la pena finale, prima della riduzione per il rito, debba essere determinata in anni 29 e mesi 3 di reclusione e, con la riduzione di un terzo, in anni 19 e mesi 6 di reclusione. Con riferimento ad ND NI, la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che, riconosciuta la continuazione tra i reati e individuato nel delitto sub 8) la violazione più grave, ha effettuato un aumento per il reato associativo di mesi 10 di reclusione: la pena di anni 14 di reclusione veniva ridotta di un terzo per il rito fino alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. L'eliminazione dell'aumento di pena per il reato associativo sub 9), fa sì che la pena finale, prima della riduzione per il rito, debba essere determinata in anni 13 e mesi 2 di reclusione e, con la riduzione di un terzo, in anni 8, mesi 9, giorni 10 di reclusione. 10.2. Anche considerando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al reato associativo, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IA LL, difeso dall'avv. Chiara Graffer, NO VI, difeso dall'avv. ND Orabona, TO VI, IA FE e Luca VI, difesi dall'avv. Benedetta Marta Maggioni;
la sola EV alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ON TO, difeso dall'avv. CO Ermenegildo Virginio Menegatti;
il solo NI alla rifusione della spese sostenute dalla parte civile TR RB, CA RB, AR RB e Carla de RI, difesi dall'avv. Paolo Tosoni;
spese, queste, che anche alla luce delle note depositate, devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al reato di associazione per delinquere di cui al capo 9), perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto i ricorsi e ridetermina la pena principale per TI EV con la continuazione tra i reati di cui al presente - giudizio e quello oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Milano del 21/04/2016 - in anni 19 e mesi 6 di reclusione e per ND NI in anni 8, mesi 9, giorni 10 di reclusione. 22 Condanna entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione della spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: IA LL, difeso dall'avv. Chiara Graffer, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge;
NO VI, difeso dall'avv. ND Orabona, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge;
TO VI, IA FE e Luca VI, difesi dall'avv. Benedetta Marta Maggioni, che liquida in complessivi euro 4.600, oltre accessori di legge. Condanna EV TI alla rifusione della spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ON TO, difeso dall'avv. CO Ermenegildo Virginio Menegatti, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge. Condanna NI ND alla rifusione della spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili TR RB, CA RB, AR RB e Carla de RI, difesi dall'avv. Paolo Tosoni, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Ampelo Capas Cut رنا in Cancelleria 16 GEN. 2019 Il Funzionato Giudiziario Diana URALDI 23