Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2018, n. 1964
CASS
Sentenza 7 dicembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'associazione per delinquere in presenza di un programma criminoso ben determinato rappresentato dall'intento di colpire individui che avevano intrattenuto relazioni sentimentali o sessuali con l'imputata).

Commentari4

  • 1Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

     Leggi di più…

  • 2Truffa: sui rapporti con il reato di furto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …

     Leggi di più…

  • 3Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenziale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021

    Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …

     Leggi di più…

  • 4In cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 110 e 416) Il fatto La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, per essersi associato con altri, essendo gli aderenti almeno dieci ed essendo egli organizzatore, al fine di commettere reati tributari e di altra natura e per aver ripetutamente utilizzato in compensazione crediti inesistenti in concorso con numerosi contribuenti. Volume consigliato Esecuzione del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2018, n. 1964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1964
Data del deposito : 7 dicembre 2018

Testo completo