Articolo 533 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 532Articolo 534
Versione
6 maggio 1952
Art. 533.
(Ormeggiatori e barcaioli)


Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attivita' almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purche' presentino domanda nel termine di un anno.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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