Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio,l'impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione impone al giudice del gravame di motivare corrispondentemente sul punto in quanto al principio devolutivo dell'appello consegue il potere-dovere del giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, sempre che l'impugnante vi abbia interesse.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2019, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
550-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: IO NO Sent. n. sez. 2044/2019 - Presidente - UP 11/09/2019 - Relatore - ALDO ACETO R.G.N. 45462/2018 STEFANO OR SS EL BA RI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 45462/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. EP TT ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/05/2018 della Corte di appello di Genova che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa applicata in continuazione con altra pena precedentemente irrogata con sentenza del 15/09/2017 del Tribunale di Imperia per il reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Sanremo e altrove il 31/08/2014, il 14/09/2014 ed il 28/09/2014. 1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 81, cpv., cod. pen., in conseguenza dell'errata determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Osserva, al riguardo, che il Tribunale aveva applicato un indistinto aumento di pena a titolo di continuazione senza specificare le singole frazioni pur trattandosi di episodi distinti, e che la Corte di appello, ancorché sollecitata sull'argomento, ha confermato la decisione impugnata senza motivare sul punto. Peraltro, aggiunge, l'aumento di pena avrebbe dovuto essere contenuto, per ogni singolo episodio, nel minimo possibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.
3.Ferma la responsabilità penale del ricorrente per i reati a lui ascritti, non essendo stata devoluta alcuna questione al riguardo, per l'episodio del 28/09/2014 (detenzione di gr. 52,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina di pessima qualità) il TT era già stato condannato dal Tribunale di Imperia alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa con sentenza del 13/10/2014, irr. l'11/12/2014. Con sentenza del 15/09/2017, confermata in appello con la pronuncia oggetto di odierno ricorso, il medesimo Tribunale aveva ritenuto di ricondurre gli episodi del 31/08/2014 e del 14/09/2014 all'unico progetto criminoso al quale apparteneva anche quello del 28/09/2014, ritenuto il più grave di tutti. La pena irrogata a titolo di continuazione è, secondo il dispositivo, pari ad otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, così determinata in motivazione: a) mesi sette di reclusione e 1.450,00 euro di multa per il reato commesso il 14/09/2014; b) mesi sei e giorni quindici di reclusione e 1.400,00 euro di multa per il reato commesso il 31/08/2014. L'errore di calcolo (la somma aritmetica dei singoli aumenti è pari a tredici mesi e quindici giorni di reclusione e 2.850,00 euro di multa) era stato evidenziato in sede di impugnazione dall'imputato che aveva stigmatizzato la mancanza di specificazione dei singoli aumenti. La Corte di appello ha mantenuto ferma la pena irrogata in primo grado (otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa) osservando che «l'aumento (...) risulta adeguato e certamente non eccessivo, tenuto conto del carattere non occasionale dei reati, realizzati grazie alle acquisite conoscenze del circuito di circolazione degli stupefacenti, e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti anche specifici>>.
3.1.In effetti, il ricorso coglie nel segno perché l'appellante non aveva censurato solo l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio ma anche, e prima ancora, la mancata specificazione dei singoli aumenti applicati a titolo di continuazione visto che le frazioni di pena indicate nella motivazione della sentenza di primo grado erano completamente errate sì da non rendere effettivamente intelligibili i singoli passaggi.
3.2. L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., impone al giudice, in caso di condanna per più reati, di stabilire la pena per ciascuno di essi applicando la pena finale in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nella giurisprudenza di legittimità coesistono due opposti orientamenti. Un primo indirizzo afferma che non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Rv. 268731; Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, Rv. 268908); un secondo indirizzo afferma, al contrario, che il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 2018, Rv. 271830; Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Rv. 266885; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Rv. 258108).
3.3.Osserva tuttavia il Collegio che se viene proposta impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, il giudice dell'impugnazione non può sottrarsi all'obbligo di motivare sul punto per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante. Tale principio, però, deve coniugarsi con quello per il quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). 2 3.4. Nel caso di specie, come visto, il Tribunale aveva indicato i singoli aumenti applicati a titolo di continuazione e, tuttavia, si è trattato di indicazioni talmente sbagliate da rendere francamente incomprensibile il relativo passaggio motivazionale, del tutto distonico rispetto al dispositivo sì da rendere la motivazione sul punto sostanzialmente mancante. La Corte di appello, pur invitata a specificare i singoli aumenti di pena, non ha provveduto a colmare la lacuna prediligendo l'argomento relativo alla adeguatezza complessiva dell'aumento indicato nel dispositivo.
3.5.Sennonché il ricorrente, pur lamentando la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena e, dunque, l'omessa motivazione sul punto, non prende specifica posizione sulle considerazioni della Corte territoriale in ordine alla complessiva adeguatezza della pena applicata a titolo di continuazione, limitandosi a dedurre puramente e semplicemente che avrebbe meritato il minimo in piena coerenza, peraltro, con quanto richiesto con l'atto di appello. Ne consegue che la Corte di appello sarebbe chiamata, in caso di ipotetico annullamento con rinvio, a specificare i singoli aumenti di pena pur in presenza di una doglianza del tutto generica sull'entità della pena complessivamente irrogata. Nè il ricorrente allega uno specifico interesse alla quantificazione dei singoli aumenti;
sicché il suo ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, I'11/09/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Giulio Sarno Aldo Aceto Neda Acel سلام الله DEPOGITATA IN CANCELLERA 1 0 GEN 2020 IL CANCELLIEN ESPERTO Luana Mariani