Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 15955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15955 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
1 59 5 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.41/2016 Maria RI Siotto Margherita Cassano CC 08/01/2016 LA Patrizia Mazzei -- Relatore - R.G.N. 10904/2015 Giacomo Rocchi Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avverso l'ordinanza del 28/11/2014 del Tribunale di Torino nei confronti di LO AF, nato in [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LA Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28/11/2014, in accoglimento sia della domanda di rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, sia della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ha ridotto le pene inflitte a LO AF con le sentenze del Tribunale di Torino in data 21/04/2009 (irrevocabile il 16/01/2010) e 23/02/2008 (irrevocabile il др 13/02/2009), entrambe pertinenti al ritenuto delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecita detenzione di hashish) nel testo dichiarato incostituzionale, e, nel contempo, ha ritenuto che i predetti reati fossero espressione dello stesso disegno criminoso, applicando conclusivamente la pena unica di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 2.300,00 di multa, in luogo della pena di anni uno e mesi quattro ed euro 3.200,00 discendente dal cumulo materiale delle pene preliminarmente ridotte. A ragione della decisione in tema di continuazione, che qui interessa, il Tribunale ha addotto che i reati erano stati commessi a breve distanza di tempo (circa sei mesi l'uno dall'altro), integravano la stessa violazione (detenzione di hashish a fini di spaccio), presentavano analogie sotto il profilo delle modalità di esecuzione e dell'oggetto materiale delle condotte;
in entrambi i casi, LO aveva svolto attività di spaccio di hashish sulla pubblica via: in uno cedendo la droga ad una persona e nell'altro detenendo la droga sulla propria persona al fine di venderla, senza riuscirvi per l'intervento della forza pubblica. L'interessato aveva agito, secondo il Giudice dell'esecuzione, in esecuzione di una originaria determinazione volitiva consistente nel procacciarsi risorse economiche attraverso lo svolgimento di attività di spaccio.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il quale denuncia violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen., senza contestare la rideterminazione in diminuzione delle singole pene a seguito della menzionata sentenza della Corte costituzionale. La disposta applicazione della disciplina del reato continuato contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della continuazione, la quale postula l'identità del disegno criminoso e non un generico programma di vita dedito ad una determinata tipologia di reato (nel caso di specie il traffico della droga) quale mezzo per procurarsi risorse economiche. Il Tribunale, riconoscendo la continuazione tra gli episodi di spaccio separatamente giudicati soltanto sulla base della loro omogeneità e contiguità temporale (peraltro discutibile essendo intervallati da sei mesi), avrebbe dimostrato di sovrapporre due situazioni che, invece, devono essere distinte, secondo la giurisprudenza di legittimità: l'identità del disegno criminoso, supponente la rappresentazione unitaria teleologica di una pluralità di violazioni attuate anche in tempi diversi, e il programma di vita criminale che esprime una generale scelta di vita improntata alla devianza che è alla base dei diversi istituti 2 д della recidiva, della abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere. Il Procuratore ricorrente aggiunge che il condannato non avrebbe offerto alcun elemento di prova a sostegno del richiesto riconoscimento dell'identità del disegno criminoso e tale lacuna sarebbe ancora più significativa se si considera che il secondo reato è stato giudicato quando era già diventata irrevocabile la condanna per il primo reato, senza che l'interessato richiedesse al giudice della cognizione di accertare la continuazione tra i due fatti, e tale omissione costituirebbe, secondo recente giurisprudenza di legittimità pure citata dal ricorrente, un apprezzabile elemento negativo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, nella requisitoria depositata il 6 maggio 2015, richiamando a sua volta la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale l'identità del disegno criminoso consisterebbe nell'avere LO "agito in esecuzione di una originaria determinazione volitiva consistente nel procacciarsi risorse economiche attraverso lo svolgimento di attività di spaccio", tradisce, come denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente, la confusione tra la nozione di medesimo disegno criminoso e quella di programma di vita delinquenziale. L'identità del disegno criminoso postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, seppure non elaborate nei loro particolari bensì nelle sole linee essenziali;
mentre il programma di vita delinquenziale esprime l'opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (conformi: Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690). 3 ф In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, non è dunque sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, poiché esse sono indicative anche di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, ma è necessaria la positiva verifica del genetico legame ideativo tra le plurime violazioni;
a tal fine non bastano gli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna secondo la sola interpretazione del giudice dell'esecuzione, ma occorre almeno l'allegazione, da parte dell'interessato, pur non gravato da onere di prova, di elementi specifici e concreti che sostengano l'unitario disegno criminoso invocato nella sua istanza (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 1, n. 2229 del 13/05/1994, Caterino, Rv. 198420). Tale verifica è mancata nel caso in esame, nel quale è chiaro il nesso immediato stabilito dal Giudice dell'esecuzione tra identità tipologica e contiguità temporale dei reati ed unicità del disegno criminoso, senza spiegare perché quegli stessi elementi non possano essere indicativi, invece, di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, peraltro contraddittoriamente evocata dallo stesso Tribunale laddove testualmente ravvisa "originaria determinazione volitiva" nel generico programma di "procacciarsi risorse economiche attraverso lo svolgimento di attività di spaccio".
2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, diversamente composto (Corte cost., sentenza n. 183 del 2013), il quale si adeguerà ai principi come sopra enunciati in tema di distinzione tra disegno e programma criminoso e di criteri di accertamento della dedotta unitarietà del disegno criminoso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torino. Così deciso il 08/01/2016. Il consigliere estensore I presidenteDEPOSITATA RI fitto LA Patrizia Mazzei IN CANCELLERIA Intonette me 18 APR 2016 N E R S 4 P E U T S IL CANCELLIERE. R O dott. Gileppe Dafistrati C